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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 4 settembre 2024 – R.G. 1326/2024,
TRA
(c.f. ) nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
3.03.1961 e residente in [...], con studio in Bologna, Via de'
Gombruti, n. 16, difensore in proprio ed elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellante
CONTRO
(c.f. ) nato a [...], (BO) il Controparte_1 C.F._2 giorno 24.08.1970 e ivi residente, Via della Beverara n. 208- int. 2, 40131, con il patrocinio degli avvocati Paolo Foschini e Email_2
Gianluigi Pagani Email_3
Convenuto (CONTUMACE)
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 2232/2024 del 19 luglio 2024, pubblicata in data 31 luglio 2024, Tribunale di Bologna.
Conclusioni parte appellante
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Bologna n. 2232/2024 del 19-31.07.2024 dott.ssa Anna Lisa Marconi, R.G. n. 15014/2023 – non notificata, In via principale, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e diritto e confermare il decreto opposto n.
3996/2023 R.G. n. 10117/2023 emesso dal Tribunale di Bologna;
In via subordinata, accertare e dichiarare che è debitore dell'importo di € 145.912,00 Controparte_1 oltre interessi, compensi e spese anche maturandi, giusta D.I. n. 3996/2023 - Rg.n.
10117/2023, emesso dal Tribunale di Bologna, e/o di quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della ridetta somma;
In ogni caso, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 11 novembre 2023, conveniva in giudizio l'AVV. Controparte_1 Pt_1
chiedendo di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
[...] opposto perché concesso su documento viziato da dolo, chiedeva altresì l'accertamento del dolo determinante della sottoscrizione del riconoscimento di debito e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo nonché il risarcimento del danno. Da ultimo chiedeva, in caso di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, di riconoscere il contenuto vessatorio del riconoscimento di debito e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In data 19 dicembre 2023 si costituiva l'AVV. contestando tutte le Parte_1 difese dell'opponente e chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dall'attore.
All'esito della prima udienza, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'AVV. della somma di Pt_1 euro 27.803,10 oltre accessori, e l'AVV. alla rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore del CP_1
Appello.
2.- Con atto di citazione in appello, notificato in data 4 settembre 2024, ha proposto appello l'AVV. , per i motivi che seguono: Parte_1
pag. 2/5 “I. C.C. E ART. 13 L. 247/2012” Parte_2 per avere il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente la prova contraria dell'inesistenza del titolo, quale accordo in forma scritta sul compenso poi riportato nel riconoscimento di debito;
“II. VIOLAZIONE ART. 91 C.P.C.” per avere il Tribunale erroneamente posto a carico dell'opposta le spese di liti di primo grado.
L'appellato è rimasto contumace.
All'esito della prima udienza, celebrata in modalità cartolare, il Consigliere istruttore rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 352
c.p.c.
3.- L'appello è infondato e va rigettato.
3.1- Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto appellato che non si
è costituito nel giudizio d'appello.
3.2- La causa che si decide ha ad oggetto la richiesta di pagamento del compenso professionale per l'attività svolta dall'Avv. a favore del La pretesa si Pt_1 CP_1 fonda su un atto di riconoscimento del debito redatto dal in cui, dato atto CP_1 dell'RG della causa e del valore della controversia di cui all'incarico, si riconosce debitore della somma di euro 100.000,00. L'Avv. ha ottenuto decreto ingiuntivo, Pt_1 successivamente opposto dal che ha contestato l'esistenza stessa del CP_1 rapporto fondamentale stante l'assoluta mancanza di preventivo ed informazioni sulla quantificazione del compenso, nonché il dolo perpetrato dall'AVV. ai danni Pt_1 del CP_1
È emerso sin dal primo grado che l'Avv. non ha mai pattuito precedentemente il Pt_1 compenso con il cliente che neppure ha mai contestato l'attività, né tantomeno l'effettivo svolgimento. Si è limitato ad allegare il dolo della professionista nonché la non rispondenza del quantum del riconoscimento di debito (e quindi del compenso professionale) rispetto ai parametri forensi di riferimento.
Tanto premesso, venendo al dato normativo, l'oggetto del contendere attiene al riconoscimento di debito di cui all'articolo 1988 c.c., che testualmente prevede che
“La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”. Consegue, al riconoscimento di debito, l'inversione pag. 3/5 dell'onere della prova: il creditore non deve provare il rapporto fondamentale (che si presume esistente fino a prova contraria), mentre il debitore, che voglia liberarsi dal debito riconosciuto, deve provare la modifica, l'estinzione o l'inesistenza del suddetto rapporto fondamentale.
Nel caso di specie deve ritenersi che il rapporto fondamentale attenga all'incarico professionale che, come anzidetto, è provato e neppure contestato. Le difese svolte in primo grado dal hanno però lasciato emergere la non rispondenza del CP_1 compenso – indicato nel riconoscimento di debito – ai parametri forensi per la causa trattata e l'attività effettivamente svolta a suo vantaggio.
Come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure nell'ordinamento giuridico non vige alcun fenomeno di astrazione sostanziale, bensì solo processuale, con conseguente inversione dell'onere della prova;
il credito si presume esistente, slavo che il debitore fornisca la prova contraria.
Deve dunque richiamarsi ed applicarsi il costante orientamento della Corte di
Cassazione che in argomento ha più volte ribadito che “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.” (Cass. ord.
2091/2022. In senso conf. ord. 10464/2024).
Alla luce del principio di diritto sopra riportato deve ribadirsi che il riconoscimento di debito non è fonte autonoma di obbligazione;
ciò che invece ritiene l'appellante che ha pag. 4/5 ottenuto il decreto ingiuntivo (inaudita altera parte). Non potendosi riconoscere natura di autonoma fonte di obbligazione al riconoscimento di debito, peraltro contestato nel quantum, deve aderirsi a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure in merito al raggiungimento della prova contraria in giudizio e conseguentemente alla necessità di determinare il compenso spettante all'AVV. sulla base dei parametri Pt_1 ministeriali. La sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, infatti, non limita la prova contraria a fatti impeditivi, modificativo od estintivi, ma anche a condizioni o altri elementi attinenti al rapporto fondamentale che possano incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento di debito. Nel caso di specie, dunque, la contestazione relativa al quantum, nonché l'effettiva attività svolta dall'Avv. permettono di Pt_1 determinare il compenso nel rispetto dei parametri ministeriali.
4.- Vista la contumacia dell'appellato, nulla dispone sulle spese.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dall'AVV. avverso la sentenza n. 2232/2024 del Pt_1
19 luglio 2024, pubblicata in data 31 luglio 2024, Tribunale di Bologna;
- Conferma la sentenza n. 2232/2024 del 19 luglio 2024, pubblicata in data 31 luglio
2024, Tribunale di Bologna;
- Nulla per le spese.
Bologna, 24 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 4 settembre 2024 – R.G. 1326/2024,
TRA
(c.f. ) nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
3.03.1961 e residente in [...], con studio in Bologna, Via de'
Gombruti, n. 16, difensore in proprio ed elettivamente domiciliata presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellante
CONTRO
(c.f. ) nato a [...], (BO) il Controparte_1 C.F._2 giorno 24.08.1970 e ivi residente, Via della Beverara n. 208- int. 2, 40131, con il patrocinio degli avvocati Paolo Foschini e Email_2
Gianluigi Pagani Email_3
Convenuto (CONTUMACE)
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 2232/2024 del 19 luglio 2024, pubblicata in data 31 luglio 2024, Tribunale di Bologna.
Conclusioni parte appellante
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Bologna n. 2232/2024 del 19-31.07.2024 dott.ssa Anna Lisa Marconi, R.G. n. 15014/2023 – non notificata, In via principale, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e diritto e confermare il decreto opposto n.
3996/2023 R.G. n. 10117/2023 emesso dal Tribunale di Bologna;
In via subordinata, accertare e dichiarare che è debitore dell'importo di € 145.912,00 Controparte_1 oltre interessi, compensi e spese anche maturandi, giusta D.I. n. 3996/2023 - Rg.n.
10117/2023, emesso dal Tribunale di Bologna, e/o di quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della ridetta somma;
In ogni caso, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I° grado.
1.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 11 novembre 2023, conveniva in giudizio l'AVV. Controparte_1 Pt_1
chiedendo di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
[...] opposto perché concesso su documento viziato da dolo, chiedeva altresì l'accertamento del dolo determinante della sottoscrizione del riconoscimento di debito e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo nonché il risarcimento del danno. Da ultimo chiedeva, in caso di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, di riconoscere il contenuto vessatorio del riconoscimento di debito e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In data 19 dicembre 2023 si costituiva l'AVV. contestando tutte le Parte_1 difese dell'opponente e chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dall'attore.
All'esito della prima udienza, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'AVV. della somma di Pt_1 euro 27.803,10 oltre accessori, e l'AVV. alla rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore del CP_1
Appello.
2.- Con atto di citazione in appello, notificato in data 4 settembre 2024, ha proposto appello l'AVV. , per i motivi che seguono: Parte_1
pag. 2/5 “I. C.C. E ART. 13 L. 247/2012” Parte_2 per avere il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente la prova contraria dell'inesistenza del titolo, quale accordo in forma scritta sul compenso poi riportato nel riconoscimento di debito;
“II. VIOLAZIONE ART. 91 C.P.C.” per avere il Tribunale erroneamente posto a carico dell'opposta le spese di liti di primo grado.
L'appellato è rimasto contumace.
All'esito della prima udienza, celebrata in modalità cartolare, il Consigliere istruttore rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 352
c.p.c.
3.- L'appello è infondato e va rigettato.
3.1- Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto appellato che non si
è costituito nel giudizio d'appello.
3.2- La causa che si decide ha ad oggetto la richiesta di pagamento del compenso professionale per l'attività svolta dall'Avv. a favore del La pretesa si Pt_1 CP_1 fonda su un atto di riconoscimento del debito redatto dal in cui, dato atto CP_1 dell'RG della causa e del valore della controversia di cui all'incarico, si riconosce debitore della somma di euro 100.000,00. L'Avv. ha ottenuto decreto ingiuntivo, Pt_1 successivamente opposto dal che ha contestato l'esistenza stessa del CP_1 rapporto fondamentale stante l'assoluta mancanza di preventivo ed informazioni sulla quantificazione del compenso, nonché il dolo perpetrato dall'AVV. ai danni Pt_1 del CP_1
È emerso sin dal primo grado che l'Avv. non ha mai pattuito precedentemente il Pt_1 compenso con il cliente che neppure ha mai contestato l'attività, né tantomeno l'effettivo svolgimento. Si è limitato ad allegare il dolo della professionista nonché la non rispondenza del quantum del riconoscimento di debito (e quindi del compenso professionale) rispetto ai parametri forensi di riferimento.
Tanto premesso, venendo al dato normativo, l'oggetto del contendere attiene al riconoscimento di debito di cui all'articolo 1988 c.c., che testualmente prevede che
“La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”. Consegue, al riconoscimento di debito, l'inversione pag. 3/5 dell'onere della prova: il creditore non deve provare il rapporto fondamentale (che si presume esistente fino a prova contraria), mentre il debitore, che voglia liberarsi dal debito riconosciuto, deve provare la modifica, l'estinzione o l'inesistenza del suddetto rapporto fondamentale.
Nel caso di specie deve ritenersi che il rapporto fondamentale attenga all'incarico professionale che, come anzidetto, è provato e neppure contestato. Le difese svolte in primo grado dal hanno però lasciato emergere la non rispondenza del CP_1 compenso – indicato nel riconoscimento di debito – ai parametri forensi per la causa trattata e l'attività effettivamente svolta a suo vantaggio.
Come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure nell'ordinamento giuridico non vige alcun fenomeno di astrazione sostanziale, bensì solo processuale, con conseguente inversione dell'onere della prova;
il credito si presume esistente, slavo che il debitore fornisca la prova contraria.
Deve dunque richiamarsi ed applicarsi il costante orientamento della Corte di
Cassazione che in argomento ha più volte ribadito che “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.” (Cass. ord.
2091/2022. In senso conf. ord. 10464/2024).
Alla luce del principio di diritto sopra riportato deve ribadirsi che il riconoscimento di debito non è fonte autonoma di obbligazione;
ciò che invece ritiene l'appellante che ha pag. 4/5 ottenuto il decreto ingiuntivo (inaudita altera parte). Non potendosi riconoscere natura di autonoma fonte di obbligazione al riconoscimento di debito, peraltro contestato nel quantum, deve aderirsi a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure in merito al raggiungimento della prova contraria in giudizio e conseguentemente alla necessità di determinare il compenso spettante all'AVV. sulla base dei parametri Pt_1 ministeriali. La sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, infatti, non limita la prova contraria a fatti impeditivi, modificativo od estintivi, ma anche a condizioni o altri elementi attinenti al rapporto fondamentale che possano incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento di debito. Nel caso di specie, dunque, la contestazione relativa al quantum, nonché l'effettiva attività svolta dall'Avv. permettono di Pt_1 determinare il compenso nel rispetto dei parametri ministeriali.
4.- Vista la contumacia dell'appellato, nulla dispone sulle spese.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dall'AVV. avverso la sentenza n. 2232/2024 del Pt_1
19 luglio 2024, pubblicata in data 31 luglio 2024, Tribunale di Bologna;
- Conferma la sentenza n. 2232/2024 del 19 luglio 2024, pubblicata in data 31 luglio
2024, Tribunale di Bologna;
- Nulla per le spese.
Bologna, 24 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 5/5