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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/07/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 413/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/02/2025 da: 1) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...] PASIANO DI PORDENONE, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BON LIALA, presso la quale ha eletto domicilio telematico;
contro 2) nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 residente in [...] PASIANO DI PORDENONE, con l'Avv.
GHIRARDI NARCISO presso il quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio il 12/05/1996 con rito concordatario, trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pasiano di Pordenone;
separati consensualmente con verbale in data 26/06/2017 omologato con decreto del 4/9/2017;
con i seguenti figli, tutti maggiorenni:
- nato il [...]; Persona_1
- nato il [...]; Persona_2
- nata il [...]; CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
con ricorso depositato in data 28/02/2025, ha chiesto di ottenere la pronuncia Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Con comparsa depositata il 24/4/2025 si è costituita aderendo alla domanda principale ma proponendo Controparte_1 differenti condizioni di divorzio. All'udienza del giorno 27/5/2025 le parti, sentite dal Giudice relatore, hanno chiesto un breve differimento per poter valutare la praticabilità di un accordo conciliativo nei termini prospettati in udienza. Nell'udienza di data 15/7/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno conseguentemente chiesto che fosse pronunciata sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Pasiano di Pordenone in data 12/5/1996; Controparte_1
2. Disporsi la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pasiano di Pordenone per le conseguenti annotazioni;
3. Disporsi che il padre contribuisca al mantenimento ordinario della FI , CP_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante versamento di un assegno di € 700,00 mensili, da corrispondere in forma tracciabile in via anticipata alla madre entro il giorno 15 del mese;
assegno da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat se in aumento;
4. Revocarsi l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento Pt_1 Parte_1 ordinario del figlio , in quanto economicamente autosufficiente;
Per_2
5. Disporsi che il padre contribuisca al pagamento del 70% delle spese straordinarie sostenute per la FI , individuate come da protocollo sottoscritto presso il Tribunale di CP_2
Pordenone;
6. Disporsi, ai sensi dell'art. 5 comma 7 della l. 898/1970, la corresponsione da parte del ricorrente a favore della resistente di un Parte_1 Controparte_1 assegno in unica soluzione dell'importo complessivo di € 67.500,00, da corrispondere in due soluzioni entro il 30/6/2026, a tacitazione di ogni pretesa di parte resistente che non potrà proporre più alcuna successiva domanda di contenuto economico;
7. Spese di lite integralmente compensate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/05/1996 presso il Comune di Pasiano di Pordenone tra e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pasiano di Pordenone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registri atti di matrimonio - n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1996).
Così deciso in Pordenone, il 17/7/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/02/2025 da: 1) nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...] PASIANO DI PORDENONE, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BON LIALA, presso la quale ha eletto domicilio telematico;
contro 2) nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 residente in [...] PASIANO DI PORDENONE, con l'Avv.
GHIRARDI NARCISO presso il quale ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio il 12/05/1996 con rito concordatario, trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pasiano di Pordenone;
separati consensualmente con verbale in data 26/06/2017 omologato con decreto del 4/9/2017;
con i seguenti figli, tutti maggiorenni:
- nato il [...]; Persona_1
- nato il [...]; Persona_2
- nata il [...]; CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
con ricorso depositato in data 28/02/2025, ha chiesto di ottenere la pronuncia Parte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Con comparsa depositata il 24/4/2025 si è costituita aderendo alla domanda principale ma proponendo Controparte_1 differenti condizioni di divorzio. All'udienza del giorno 27/5/2025 le parti, sentite dal Giudice relatore, hanno chiesto un breve differimento per poter valutare la praticabilità di un accordo conciliativo nei termini prospettati in udienza. Nell'udienza di data 15/7/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno conseguentemente chiesto che fosse pronunciata sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Pasiano di Pordenone in data 12/5/1996; Controparte_1
2. Disporsi la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pasiano di Pordenone per le conseguenti annotazioni;
3. Disporsi che il padre contribuisca al mantenimento ordinario della FI , CP_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante versamento di un assegno di € 700,00 mensili, da corrispondere in forma tracciabile in via anticipata alla madre entro il giorno 15 del mese;
assegno da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat se in aumento;
4. Revocarsi l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento Pt_1 Parte_1 ordinario del figlio , in quanto economicamente autosufficiente;
Per_2
5. Disporsi che il padre contribuisca al pagamento del 70% delle spese straordinarie sostenute per la FI , individuate come da protocollo sottoscritto presso il Tribunale di CP_2
Pordenone;
6. Disporsi, ai sensi dell'art. 5 comma 7 della l. 898/1970, la corresponsione da parte del ricorrente a favore della resistente di un Parte_1 Controparte_1 assegno in unica soluzione dell'importo complessivo di € 67.500,00, da corrispondere in due soluzioni entro il 30/6/2026, a tacitazione di ogni pretesa di parte resistente che non potrà proporre più alcuna successiva domanda di contenuto economico;
7. Spese di lite integralmente compensate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/05/1996 presso il Comune di Pasiano di Pordenone tra e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pasiano di Pordenone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registri atti di matrimonio - n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1996).
Così deciso in Pordenone, il 17/7/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa