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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SI.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 607 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSTO FRANCESCO, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. RAVIOLO MICHELA, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 22.06.2002 in Varazze (SV), trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Varazze al numero 19, parte II, serie A, anno 2002, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varazze, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1) Le due figlie resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, pur continuando a vivere
con la madre nell'abitazione di Varazze, Vico Serruto 1/4, di proprietà del nonno Persona_1 e da quest' ultimo concessa in comodato alla figlia, con facoltà per il padre di fare loro visita, previo
accordo con la madre, quando lo vorrà;
2) Il padre avrà altresì facoltà di tenere le figlie con sé, compatibilmente con gli impegni lavorativi
del papà e della mamma, due giorni alla settimana (da concordare con la mamma la quale è
consapevole che la tipologia di attività lavorativa svolta dal SI. implica la determinazione CP_1
dei turni di lavoro senza preavviso e conseguentemente, come sino ad ora è accaduto, si rende
disponibile a collaborare nella individuazione con elasticità di tali spazi di frequentazione padre –
figlie)
3) Le bambine passeranno, alternandoli, un fine settimana con il padre ed uno con la madre, oltre
che un periodo di 15 giorni di vacanze estive, anche non consecutivi, da concordare;
4) Anche per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, le stesse verranno passate
alternativamente ed ogni anno, una col padre ed una con la madre;
5) Gli accordi che precedono potranno trovare modifiche, previo accordo tra i coniugi, in ragione
delle esigenze lavorative del SI. e delle eventuali future esigenze della SI.ra ; CP_1 Parte_1
6) I coniugi concordano sul versamento da parte del SI. entro il 20 di ogni mese di Euro CP_1
650,00 omnicomprensivi a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT nella misura del 75%;
7) Il SI. concorrerà altresì nella misura del 50% esclusivamente al pagamento delle spese CP_1
straordinarie che per la loro imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di
vita delle figlie, purché previamente concordate e documentate, rimettendosi - in caso di mancato
accordo - a quanto indicato dalla Sezione Civile del Tribunale di Savona mediante verbale della
riunione del 15/01/2024;
8) Tutte le decisioni riguardanti le minori, sia di ordine economico che relative all'educazione ed
alla salute nonché inerenti qualsiasi sfera, verranno assunte di comune accordo tra i genitori.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 08.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Daniela Mele
Dott.ssa Lorena Canaparo