CASS
Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/09/2024, n. 34222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34222 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS NR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. In difesa del ricorrente SS NR è presente l'avvocato GEBBIA MARIO del foro di TORINO il quale dopo aver illustrato i motivi di doglianza conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 34222 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.10.2023, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, valutate in prevalenza le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di EN SO in relazione al reato di cui all'articolo 589 cod. pen., per avere, nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di programmazione ed esecuzione del cantiere (c.d. CSE), cagionato per colpa la morte di LD Taricco, deceduto — mentre si trovava all'interno dello scavo realizzato per la posa di un impianto fognario — a seguito del cedimento della parete dello scavo (che non era stato puntellato), che aveva schiacciato il Taricco verso la parete opposta e lo aveva sommerso di terra e pietre fino all'altezza del collo, causandone la morte immediata (fatto avvenuto il 25.7.2018). L'addebito nei confronti del SO è stato quello di avere redatto il piano di sicurezza e coordinamento (c.d. PSC) in assenza di adeguate prescrizioni in relazione ai rischi specifici delle lavorazioni, senza indicare le misure preventive e protettive, le tavole esplicative, le misure di coordinamento, le procedure complementari o di dettaglio da esplicare nel piano operativo di sicurezza. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione, con riferimento al nesso causale rispetto al contenuto del PSC, nella parte che riguarda le norme sulla protezione degli scavi. Deduce che il ricorrente, nel PSC originario, aveva già previsto, per scavi superiori a m. 1,50, la prescrizione di puntellare le pareti, senza specificare a quale lavorazione o a quale necessità dovesse essere asservito lo scavo. Nella successiva versione, approvata da Spresal, le stesse identiche provvidenze vengono riferite alla stessa tipologia di scavo ma con riferimento alla posa di tubazioni. La sentenza è illogica laddove ritiene la sussistenza di nesso causale tra tale mancata specificazione e l'evento, assumendo che vi sarebbe stata sottovalutazione per quel tipo specifico di scavo, atteso che il puntellamento era stato espressamente previsto, a nulla rilevando la finalità dello scavo. II) Vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza preliminare, non avendo costui mai affermato di avere seguito l'andamento dei lavori attraverso il finestrino dell'auto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Si deve convenire con il ricorrente nel senso che la motivazione della sentenza impugnata appare carente e generica, con specifico riferimento alla problematica del nesso di causalità fra l'asserita omissione addebitata all'imputato e l'evento mortale. 3. In proposito, la Corte distrettuale si limita a sottolineare la "genericità è vaghezza delle indicazioni contenute nel PSC, che potrebbero attagliarsi a qualsivoglia tipo di scavo e che sottovalutano il rischio di smottamento..."; senza, tuttavia, approfondire e spiegare le ragioni per cui la generale previsione contenuta nel PSC originario — secondo cui le pareti di qualsiasi scavo operato nel cantiere, avente altezza superiore a 1,50 mt., dovevano essere puntellate — avrebbe contribuito causalmente alla verificazione dell'incidente. Sotto questo profilo, le argomentazioni della sentenza di merito appaiono anche illogiche o, comunque, apodittiche, laddove danno per scontato che il PSC predisposto dal CSE contenesse "generiche" disposizioni che avrebbero contribuito a determinare l'evento. In realtà, come già visto, il rischio di cedimento delle pareti era espressamente previsto nel PSC per qualsiasi tipo di scavo (operato per qualsiasi lavorazione) avente profondità superiore a mt. 1,50, come nel caso. Pertanto, a rigore, le ditte esecutrici dei lavori avrebbero dovuto comunque uniformarsi a tale prescrizione, indipendentemente dalle ragioni per cui doveva essere eseguito lo scavo. 4. Un altro aspetto che non risulta adeguatamente chiarito dai giudici territoriali è se la responsabilità del prevenuto, nella sua qualità di CSE, sia correlata ad una condotta di omessa vigilanza, dovendosi in proposito rammentare il principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori - che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla 3 re estensore Il Presidente verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (cfr. Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Rv. 281489 - 01). , 4.1. Nella specie, non è stato puntualmente spiegato se, tenuto conto dei tempi e delle modalità di esecuzione dello scavo, il CSE, in relazione alle sue funzioni di alta vigilanza — che non contemplano un controllo quotidiano dei lavori — aveva avuto la possibilità di accorgersi della situazione di pericolo correlata al mancato puntellamento dello scavo, in maniera tale da rendere doveroso un suo intervento finalizzato ad imporre il rispetto del PSC da parte delle imprese interessate. 4.2. Peraltro, anche in questo caso la motivazione della Corte di appello appare estremamente congetturale sul piano del nesso causale, laddove afferma che il prevenuto avrebbe dovuto (sembra di capire, personalmente) richiamare l'attenzione "sulla necessità di armare lo scavo in considerazione dell'elevato rischio di smottamento", nonostante ciò fosse già specificamente previsto nel PSC. In tal senso, la Corte di appello sembra dare per scontato che tale "richiamo" avrebbe certamente indotto le imprese esecutrici ad effettuare il doveroso puntellamento. Ora, al di là della estrema ipoteticità di un simile ragionamento, è appena il caso di rilevare come le funzioni di alta vigilanza del CSE mal si concilino con un suo costante intervento nel cantiere, finalizzato a rammentare e "richiamare" le imprese esecutrici sul rispetto delle prescrizioni contenute nel PSC, per definizione conosciute (o comunque conoscibili) da parte delle stesse. 5. I sopra menzionati vizi motivazionali impongono l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso il 10 luglio 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. In difesa del ricorrente SS NR è presente l'avvocato GEBBIA MARIO del foro di TORINO il quale dopo aver illustrato i motivi di doglianza conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 34222 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.10.2023, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, valutate in prevalenza le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di EN SO in relazione al reato di cui all'articolo 589 cod. pen., per avere, nella qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di programmazione ed esecuzione del cantiere (c.d. CSE), cagionato per colpa la morte di LD Taricco, deceduto — mentre si trovava all'interno dello scavo realizzato per la posa di un impianto fognario — a seguito del cedimento della parete dello scavo (che non era stato puntellato), che aveva schiacciato il Taricco verso la parete opposta e lo aveva sommerso di terra e pietre fino all'altezza del collo, causandone la morte immediata (fatto avvenuto il 25.7.2018). L'addebito nei confronti del SO è stato quello di avere redatto il piano di sicurezza e coordinamento (c.d. PSC) in assenza di adeguate prescrizioni in relazione ai rischi specifici delle lavorazioni, senza indicare le misure preventive e protettive, le tavole esplicative, le misure di coordinamento, le procedure complementari o di dettaglio da esplicare nel piano operativo di sicurezza. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione, con riferimento al nesso causale rispetto al contenuto del PSC, nella parte che riguarda le norme sulla protezione degli scavi. Deduce che il ricorrente, nel PSC originario, aveva già previsto, per scavi superiori a m. 1,50, la prescrizione di puntellare le pareti, senza specificare a quale lavorazione o a quale necessità dovesse essere asservito lo scavo. Nella successiva versione, approvata da Spresal, le stesse identiche provvidenze vengono riferite alla stessa tipologia di scavo ma con riferimento alla posa di tubazioni. La sentenza è illogica laddove ritiene la sussistenza di nesso causale tra tale mancata specificazione e l'evento, assumendo che vi sarebbe stata sottovalutazione per quel tipo specifico di scavo, atteso che il puntellamento era stato espressamente previsto, a nulla rilevando la finalità dello scavo. II) Vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza preliminare, non avendo costui mai affermato di avere seguito l'andamento dei lavori attraverso il finestrino dell'auto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Si deve convenire con il ricorrente nel senso che la motivazione della sentenza impugnata appare carente e generica, con specifico riferimento alla problematica del nesso di causalità fra l'asserita omissione addebitata all'imputato e l'evento mortale. 3. In proposito, la Corte distrettuale si limita a sottolineare la "genericità è vaghezza delle indicazioni contenute nel PSC, che potrebbero attagliarsi a qualsivoglia tipo di scavo e che sottovalutano il rischio di smottamento..."; senza, tuttavia, approfondire e spiegare le ragioni per cui la generale previsione contenuta nel PSC originario — secondo cui le pareti di qualsiasi scavo operato nel cantiere, avente altezza superiore a 1,50 mt., dovevano essere puntellate — avrebbe contribuito causalmente alla verificazione dell'incidente. Sotto questo profilo, le argomentazioni della sentenza di merito appaiono anche illogiche o, comunque, apodittiche, laddove danno per scontato che il PSC predisposto dal CSE contenesse "generiche" disposizioni che avrebbero contribuito a determinare l'evento. In realtà, come già visto, il rischio di cedimento delle pareti era espressamente previsto nel PSC per qualsiasi tipo di scavo (operato per qualsiasi lavorazione) avente profondità superiore a mt. 1,50, come nel caso. Pertanto, a rigore, le ditte esecutrici dei lavori avrebbero dovuto comunque uniformarsi a tale prescrizione, indipendentemente dalle ragioni per cui doveva essere eseguito lo scavo. 4. Un altro aspetto che non risulta adeguatamente chiarito dai giudici territoriali è se la responsabilità del prevenuto, nella sua qualità di CSE, sia correlata ad una condotta di omessa vigilanza, dovendosi in proposito rammentare il principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori - che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla 3 re estensore Il Presidente verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (cfr. Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Rv. 281489 - 01). , 4.1. Nella specie, non è stato puntualmente spiegato se, tenuto conto dei tempi e delle modalità di esecuzione dello scavo, il CSE, in relazione alle sue funzioni di alta vigilanza — che non contemplano un controllo quotidiano dei lavori — aveva avuto la possibilità di accorgersi della situazione di pericolo correlata al mancato puntellamento dello scavo, in maniera tale da rendere doveroso un suo intervento finalizzato ad imporre il rispetto del PSC da parte delle imprese interessate. 4.2. Peraltro, anche in questo caso la motivazione della Corte di appello appare estremamente congetturale sul piano del nesso causale, laddove afferma che il prevenuto avrebbe dovuto (sembra di capire, personalmente) richiamare l'attenzione "sulla necessità di armare lo scavo in considerazione dell'elevato rischio di smottamento", nonostante ciò fosse già specificamente previsto nel PSC. In tal senso, la Corte di appello sembra dare per scontato che tale "richiamo" avrebbe certamente indotto le imprese esecutrici ad effettuare il doveroso puntellamento. Ora, al di là della estrema ipoteticità di un simile ragionamento, è appena il caso di rilevare come le funzioni di alta vigilanza del CSE mal si concilino con un suo costante intervento nel cantiere, finalizzato a rammentare e "richiamare" le imprese esecutrici sul rispetto delle prescrizioni contenute nel PSC, per definizione conosciute (o comunque conoscibili) da parte delle stesse. 5. I sopra menzionati vizi motivazionali impongono l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così deciso il 10 luglio 2024