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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2852/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FURNERI Parte_1 C.F._1
ANGELA GIUSEPPA SAVINA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FURNERI
ANGELA GIUSEPPA SAVINA
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 4.7.2024 svolgeva domanda di accertamento del suo Parte_1 diritto al trasferimento interregionale a un Istituto scolastico della provincia di Enna o, in subordine, della provincia di Caltanissetta, e di condanna dell'Amministrazione resistente all'emanazione di tutti gli atti necessari a consentire il trasferimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 33, comma 5, L. n. 104/92, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi con cui la sua domanda era stata rigettata. Affermava a tal proposito che: 1) in qualità di vincitrice del concorso per Dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259/17 aveva partecipato alla procedura di immissione in ruolo prevista per l'a.s. 2019/20 a decorrere dall'1.9.2019 per l'assegnazione ai ruoli regionali per le funzioni da Dirigente scolastico, con assegnazione nei ruoli della Regione Emilia
pagina 1 di 4 Romagna;
2) il 23.6.2023 aveva presentato domanda di incarico dirigenziale per la mobilità interregionale in uscita per l'a.s. 2023/24, verso la regione Sicilia;
3) aveva evidenziato che era beneficiaria dell'art 33, comma 5, L. 104/92 in quanto affine di I grado - in modo continuativo, globale e permanente alla propria suocera , riconosciuta con verbale della Persona_1 commissione medica del 15.3.2023 quale “Portatore di handicap grave (ex comma 3, art. 3, L. 104/92) con coniuge convivente superiore ai 65 anni di età (86 anni) affetto da patologie invalidanti”; il 13.7.2023 era stata disposta l'esclusione dall'elenco dei dirigenti scolastici trasferiti presso la regione Sicilia per l'a.s. 2023/24; 4) nonostante l'istanza di autotutela del 16.8.2023, il 25.8.2023 l' aveva rigettato la Controparte_2 sua richiesta;
4) era illegittimo il diniego del suo trasferimento nell'ambito della mobilità per l'a.s. 2023/24, sussistendo tutti i presupposti ex art. 33/5 L. n. 104/92; 3) in particolare la suocera era affetta da handicap grave e non poteva essere assistita dal marito, ottantaseienne, a causa delle patologie che anch'egli aveva;
del resto la stessa suocera l'aveva indicata come persona da cui voleva essere assistita;
inoltre l'Amministrazione aveva trasferito altri dirigenti, in deroga al vincolo triennale, con minore anzianità di lei, che nemmeno avevano dato prova dei presupposti per poter beneficiare della suddetta precedenza. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio il hiedendo il rigetto delle domande perché infondate in CP_3 fatto e in diritto. Affermava che: 1) il diritto alla precedenza non era assoluto e non dava automaticamente diritto al trasferimento;
2) la ricorrente non aveva dato prova di essere caregiver della suocera, poiché al momento della presentazione della domanda le era appena stato comunicato l'esito dell'accertamento dell'handicap grave di EI e, per sua stessa ammissione, non aveva nemmeno ancora chiesto i permessi per poterla assistere, cosicché era pacifico che non la stesse assistendo;
3) in assenza della prova di tale qualità, non aveva diritto al trasferimento;
peraltro, nemmeno aveva provato di essere l'unica che poteva assistere la suocera, visto che non aveva nemmeno spiegato perché non avrebbe potuto farlo, il figlio di EI (marito della ricorrente); 4) al contrario, tutti i Dirigenti scolastici trasferiti in Sicilia o erano portatori di handicap grave personale o comunque assistevano un famigliare portatore di handicap grave e, per tale assorbente ragione, erano stati individuati come aventi diritto al trasferimento;
4) infine, i posti vacanti per la Regione Sicilia oggetto di mobilità interregionale erano quarantacinque ed erano stati tutti coperti, non residuando nessuno libero all'esito della procedura di mobilità; 5) era stato dunque legittimo il diniego dell'Amministrazione.
Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza dell'1.4.2025, all'esito della discussione, mediante lettura del dispositivo.
Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Ex art. 33, comma 5, L. n. 104/92 il lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il secondo grado con handicap in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede;
la norma attribuisce al lavoratore un diritto che non è assoluto e illimitato ma che può essere esercitato ove possibile, e dunque sempre bilanciando in modo equo gli interessi delle due parti del rapporto di lavoro, e cioè il diritto del lavoratore di assistere il proprio famigliare e le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro: “Si è così posto in evidenza, come tale diritto, a differenza della precedenza nella sede riconosciuta alla persona handicappata dalla L. n. 104 del 1992, art. 21, deve tener conto
pagina 2 di 4 di un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione datore di lavoro, su cui grava l'onere della prova di circostanze ostative all'esercizio dello stesso. Ed infatti, se da un lato vanno considerate le esigenze funzionali al buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), dall'altro occorre tenere presente che le misure previste dall'art. 33, comma 5, devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito dall'art. 3 Cost., comma 2, che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e che, come si è detto, devono coesistere con altri valori costituzionali …
” (così Cass. civ., sez. lav., n. 4677/21).
Presupposto è dunque la qualità caregiver di colui che invoca il diritto al trasferimento, e cioè l'avvenuto riconoscimento della qualità di persona che assiste parente con handicap, beneficiando - per tale ragione - della precedenza accordata dal citato art. 33.
Nel caso in esame dalla stessa istanza di tramutamento della ricorrente emerge che la ricorrente si dichiara beneficiaria ex art. 33, comma 5, L. 104/92 per sopraggiunta certificazione per assistenza - in quanto affine di I grado – in modo continuativo, globale e permanente, alla propria suocera, riconosciuta - con verbale della Persona_1
Commissione medica del 15.3.2023 - quale “portatore di handicap grave” con coniuge convivente con età superiore ai 65 anni (e precisamente 86 anni) e affetto da patologie invalidanti. Nelle dichiarazioni allegate alla domanda la stessa ricorrente precisa di non aver potuto fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33 della Legge 104/92 per assistenza alla propria suocera in quanto la certificazione sanitaria di disabilità grave della stessa era stata notificata solo il 19.6.2023. Se così è, non può ritenersi che al momento della domanda di tramutamento la ricorrente fosse caregiver della suocera, avendo quest'ultima ottenuto la certificazione medica da pochi giorni e non essendovi alcuna attestazione dell'Amministrazione attestante la qualità della ricorrente. All'atto della presentazione della domanda di mobilità interregionale la ricorrente non possedeva la suddetta qualifica, non avendo nemmeno provveduto - come da lei stesso dichiarato - a presentare la richiesta di fruizione dei permessi che ha inoltrato solo il 3.7.2023 e Contr che è stata accolta con successivo provvedimento dell' dell'Emilia-Romagna il 26.7.2023. Né può rilevare la circostanza – peraltro nuova, perché dedotta per la prima volta nelle note difensive finali – che in quei giorni fosse ammalata e che quindi non avrebbe comunque potuto fruire dei permessi, poiché essa conferma che di quei permessi non era titolare – a prescindere dal fatto che potesse in concreto fruirne – e che quindi non poteva essere ancora qualificata quale caregiver della suocera, avendo presentato la domanda solo successivamente.
Così come non può rilevare il fatto che successivamente abbia ottenuto il riconoscimento di tale qualifica, poiché essa doveva risultare sussistente al momento della presentazione della domanda e un'eventuale integrazione della documentazione non avrebbe comunque mutato la decisione dell'Amministrazione.
Legittimo risulta dunque il rigetto dell'istanza di tramutamento.
La decisione in tal senso della controversia consente di ritenere superflue tutte le altre difese svolte;
risulta infatti irrilevante l'accertamento di eventuali profili di illegittimità della procedura di mobilità – con riferimento ad altri candidati – non avendo la ricorrente l'interesse pagina 3 di 4 a far valere l'astratta legittimità della procedura di mobilità, ma solo quei profili che le consentono di mutare, in concreto, la sua posizione, con l'accoglimento della domanda svolta.
La novità delle questioni trattate costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2852/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1 diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
1. rigetta tutte le domande;
2. compensa per intero fra le parti le spese processuali;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 1.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2852/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FURNERI Parte_1 C.F._1
ANGELA GIUSEPPA SAVINA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FURNERI
ANGELA GIUSEPPA SAVINA
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 4.7.2024 svolgeva domanda di accertamento del suo Parte_1 diritto al trasferimento interregionale a un Istituto scolastico della provincia di Enna o, in subordine, della provincia di Caltanissetta, e di condanna dell'Amministrazione resistente all'emanazione di tutti gli atti necessari a consentire il trasferimento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 33, comma 5, L. n. 104/92, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi con cui la sua domanda era stata rigettata. Affermava a tal proposito che: 1) in qualità di vincitrice del concorso per Dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259/17 aveva partecipato alla procedura di immissione in ruolo prevista per l'a.s. 2019/20 a decorrere dall'1.9.2019 per l'assegnazione ai ruoli regionali per le funzioni da Dirigente scolastico, con assegnazione nei ruoli della Regione Emilia
pagina 1 di 4 Romagna;
2) il 23.6.2023 aveva presentato domanda di incarico dirigenziale per la mobilità interregionale in uscita per l'a.s. 2023/24, verso la regione Sicilia;
3) aveva evidenziato che era beneficiaria dell'art 33, comma 5, L. 104/92 in quanto affine di I grado - in modo continuativo, globale e permanente alla propria suocera , riconosciuta con verbale della Persona_1 commissione medica del 15.3.2023 quale “Portatore di handicap grave (ex comma 3, art. 3, L. 104/92) con coniuge convivente superiore ai 65 anni di età (86 anni) affetto da patologie invalidanti”; il 13.7.2023 era stata disposta l'esclusione dall'elenco dei dirigenti scolastici trasferiti presso la regione Sicilia per l'a.s. 2023/24; 4) nonostante l'istanza di autotutela del 16.8.2023, il 25.8.2023 l' aveva rigettato la Controparte_2 sua richiesta;
4) era illegittimo il diniego del suo trasferimento nell'ambito della mobilità per l'a.s. 2023/24, sussistendo tutti i presupposti ex art. 33/5 L. n. 104/92; 3) in particolare la suocera era affetta da handicap grave e non poteva essere assistita dal marito, ottantaseienne, a causa delle patologie che anch'egli aveva;
del resto la stessa suocera l'aveva indicata come persona da cui voleva essere assistita;
inoltre l'Amministrazione aveva trasferito altri dirigenti, in deroga al vincolo triennale, con minore anzianità di lei, che nemmeno avevano dato prova dei presupposti per poter beneficiare della suddetta precedenza. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio il hiedendo il rigetto delle domande perché infondate in CP_3 fatto e in diritto. Affermava che: 1) il diritto alla precedenza non era assoluto e non dava automaticamente diritto al trasferimento;
2) la ricorrente non aveva dato prova di essere caregiver della suocera, poiché al momento della presentazione della domanda le era appena stato comunicato l'esito dell'accertamento dell'handicap grave di EI e, per sua stessa ammissione, non aveva nemmeno ancora chiesto i permessi per poterla assistere, cosicché era pacifico che non la stesse assistendo;
3) in assenza della prova di tale qualità, non aveva diritto al trasferimento;
peraltro, nemmeno aveva provato di essere l'unica che poteva assistere la suocera, visto che non aveva nemmeno spiegato perché non avrebbe potuto farlo, il figlio di EI (marito della ricorrente); 4) al contrario, tutti i Dirigenti scolastici trasferiti in Sicilia o erano portatori di handicap grave personale o comunque assistevano un famigliare portatore di handicap grave e, per tale assorbente ragione, erano stati individuati come aventi diritto al trasferimento;
4) infine, i posti vacanti per la Regione Sicilia oggetto di mobilità interregionale erano quarantacinque ed erano stati tutti coperti, non residuando nessuno libero all'esito della procedura di mobilità; 5) era stato dunque legittimo il diniego dell'Amministrazione.
Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza dell'1.4.2025, all'esito della discussione, mediante lettura del dispositivo.
Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Ex art. 33, comma 5, L. n. 104/92 il lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il secondo grado con handicap in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede;
la norma attribuisce al lavoratore un diritto che non è assoluto e illimitato ma che può essere esercitato ove possibile, e dunque sempre bilanciando in modo equo gli interessi delle due parti del rapporto di lavoro, e cioè il diritto del lavoratore di assistere il proprio famigliare e le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro: “Si è così posto in evidenza, come tale diritto, a differenza della precedenza nella sede riconosciuta alla persona handicappata dalla L. n. 104 del 1992, art. 21, deve tener conto
pagina 2 di 4 di un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione datore di lavoro, su cui grava l'onere della prova di circostanze ostative all'esercizio dello stesso. Ed infatti, se da un lato vanno considerate le esigenze funzionali al buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), dall'altro occorre tenere presente che le misure previste dall'art. 33, comma 5, devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito dall'art. 3 Cost., comma 2, che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e che, come si è detto, devono coesistere con altri valori costituzionali …
” (così Cass. civ., sez. lav., n. 4677/21).
Presupposto è dunque la qualità caregiver di colui che invoca il diritto al trasferimento, e cioè l'avvenuto riconoscimento della qualità di persona che assiste parente con handicap, beneficiando - per tale ragione - della precedenza accordata dal citato art. 33.
Nel caso in esame dalla stessa istanza di tramutamento della ricorrente emerge che la ricorrente si dichiara beneficiaria ex art. 33, comma 5, L. 104/92 per sopraggiunta certificazione per assistenza - in quanto affine di I grado – in modo continuativo, globale e permanente, alla propria suocera, riconosciuta - con verbale della Persona_1
Commissione medica del 15.3.2023 - quale “portatore di handicap grave” con coniuge convivente con età superiore ai 65 anni (e precisamente 86 anni) e affetto da patologie invalidanti. Nelle dichiarazioni allegate alla domanda la stessa ricorrente precisa di non aver potuto fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33 della Legge 104/92 per assistenza alla propria suocera in quanto la certificazione sanitaria di disabilità grave della stessa era stata notificata solo il 19.6.2023. Se così è, non può ritenersi che al momento della domanda di tramutamento la ricorrente fosse caregiver della suocera, avendo quest'ultima ottenuto la certificazione medica da pochi giorni e non essendovi alcuna attestazione dell'Amministrazione attestante la qualità della ricorrente. All'atto della presentazione della domanda di mobilità interregionale la ricorrente non possedeva la suddetta qualifica, non avendo nemmeno provveduto - come da lei stesso dichiarato - a presentare la richiesta di fruizione dei permessi che ha inoltrato solo il 3.7.2023 e Contr che è stata accolta con successivo provvedimento dell' dell'Emilia-Romagna il 26.7.2023. Né può rilevare la circostanza – peraltro nuova, perché dedotta per la prima volta nelle note difensive finali – che in quei giorni fosse ammalata e che quindi non avrebbe comunque potuto fruire dei permessi, poiché essa conferma che di quei permessi non era titolare – a prescindere dal fatto che potesse in concreto fruirne – e che quindi non poteva essere ancora qualificata quale caregiver della suocera, avendo presentato la domanda solo successivamente.
Così come non può rilevare il fatto che successivamente abbia ottenuto il riconoscimento di tale qualifica, poiché essa doveva risultare sussistente al momento della presentazione della domanda e un'eventuale integrazione della documentazione non avrebbe comunque mutato la decisione dell'Amministrazione.
Legittimo risulta dunque il rigetto dell'istanza di tramutamento.
La decisione in tal senso della controversia consente di ritenere superflue tutte le altre difese svolte;
risulta infatti irrilevante l'accertamento di eventuali profili di illegittimità della procedura di mobilità – con riferimento ad altri candidati – non avendo la ricorrente l'interesse pagina 3 di 4 a far valere l'astratta legittimità della procedura di mobilità, ma solo quei profili che le consentono di mutare, in concreto, la sua posizione, con l'accoglimento della domanda svolta.
La novità delle questioni trattate costituisce grave ed eccezionale motivo per compensare interamente fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2852/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1 diversa istanza disattesa e respinta, così decide:
1. rigetta tutte le domande;
2. compensa per intero fra le parti le spese processuali;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 1.4.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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