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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5822 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1084 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra Parte_1
Avv. BIAGGI ALESSANDRO
e
CP_1
Avv. NITOLLI PIERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 2342 del 2018 con cui il Tribunale di Velletri ha deciso quanto segue: “ Richiamati integralmente il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 967/2015, l'atto di citazione in opposizione, la comparsa di costituzione e risposta e tutti gli atti di causa, preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (v., ex multis Cass. civ., sez. III, 23.7.2014, n. 16767; sez. I, 8.3.2012, n. 3649; sez. III, 7.10.2011, n. 20613; sez. I, 3.2.2006, n. 2421; sez. II, 24.5.2004, n. 9927; sez. I, 22.4.2003, n. 6421; sez. I, 22.2.2002, n. 2573; sez. II, 18.4.2000, n. 4974; sez. III, 17.10.1997, n. 10169). Ciò posto, si osserva che nel primo atto difensivo l'opponente, attrice in senso formale e convenuta in senso sostanziale, ha specificamente contestato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 e 115 c.p.c., di aver commissionato a controparte le opere indicate nelle fatture azionate con il ricorso monitorio (nella premessa del quale, peraltro, si legge dette opere sono state eseguite da “per conto”, e non Parte_1 su incarico, di ), di talché gravava su controparte l'onere di CP_1 provare che le stesse erano state eseguite a seguito di un accordo intercorso con l'ingiunto. Detto onere probatorio non è stato assolto. Invero, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'attrice sostanziale ha articolato prove orali inammissibili in quanto afferenti a circostanze generiche, siccome prive dei necessari riferimenti spazio-temporali, e/o implicanti valutazioni, ovvero irrilevanti;
per converso, avuto riguardo al tenore delle allegazioni dell'opponente avrebbe dovuto capitolare, in conformità al tenore testuale dell'art. 2730 c.c. e dell'art. 244 c.p.c.: 1) le specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui aveva chiesto al legale CP_1 rappresentante della società di eseguire i lavori indicati nelle fatture azionate;
2) la forma in cui era stata espressa la volontà di commissionare le suddette opere;
3) le specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui il legale rappresentante della società aveva manifestato a la CP_1 volontà di eseguire i suddetti lavori;
4) la forma in cui era stata espressa la volontà di concludere i singoli contratti in nome e per conto della società rappresentata;
5) l'esecuzione delle opere conformemente agli accordi di volta in volta intercorsi. Ne consegue, in accoglimento della proposta opposizione, che il decreto opposto deve essere revocato. La domanda di regresso, proposta da in via CP_1 riconvenzionale, va accolta per quanto di seguito esposto. Risulta per tabulas: che con contratto in data 6.4.2005 la BNL ha concesso a poi divenuta Parte_2
e, infine, Parte_3 Parte_1 la somma di euro 280.000,00 a titolo di mutuo;
che , CP_1 unitamente alla sorella e a , ha prestato Parte_2 Parte_3 fideiussione fino alla concorrenza dell'importo di euro 280.000,00 per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla mutuataria fino alla completa estinzione delle stesse;
che, a garanzia della restituzione dell'importo mutuato, degli interessi e di tutte le altre somme dovute in dipendenza del contratto di mutuo, è stata iscritta ipoteca sull'immobile sito in Nemi alla via Nemorense n. 89, già 95, di proprietà di
e di;
che il 18.9.2007 ha CP_1 Parte_2 Parte_2
pag. 2/7 venduto a il diritto di piena proprietà in ragione di una CP_1 metà indivisa sul suddetto immobile che, per l'effetto, è divenuto di proprietà esclusiva di;
che, stante il mancato pagamento CP_1 delle rate del mutuo, con lettera racc. del 9.12.2014 la BNL ha comunicato alla mutuataria ed ai suoi garanti la revoca immediata della rateizzazione, chiedendo il pagamento dell'intero credito;
che, inutilmente compulsati la mutuataria e gli altri garanti al pagamento, in data 24.12.2014
[...]
ha estinto la posizione debitoria relativa alle rate insolute fino al CP_1 momento della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, mediante il versamento dell'assegno circolare n. 7066066828682-05 della Banca Monte dei Paschi di Siena dell'importo di euro 21.500,00; che, a seguito di nuova comunicazione della BNL in data 13.4.2015 stante il mancato pagamento di rate di mutuo per il complessivo importo di euro 7.258,46, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, con lettera racc. del 5.5.2015 ha diffidato la mutuataria e gli altri CP_1 garanti, peraltro amministratori della stessa, a soddisfare le pretese della BNL, senza avere alcun riscontro;
che, onde evitare l'azione esecutiva sull'immobile oggetto della garanzia ipotecaria, in data 9.7.2015 ha dovuto accendere un mutuo di euro 130.000,00 per estinguere il debito derivante dal mutuo concesso a controparte il 6.4.2005, sopportando i costi accessori (spese di istruttoria, polizza assicurazione incendio, polizza assicurativa sull'infortunio e sulla vita, oneri fiscali, interessi di preammortamento, spese notarili), per un totale di euro 156.898,25. La suddetta somma va posta a carico di controparte, in ossequio al disposto dell'art. 1950 c.c. che, nel riconoscere al fideiussore che ha pagato il regresso contro il debitore principale (comma 1), specifica che il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il debitore ha sostenuto dopo aver denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui (comma 2). Vanno altresì riconosciuti gli interessi ex art. 1950 comma 3 c.c., come in dispositivo. La domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c. proposta dall'opposta è totalmente infondata alla luce della fondatezza dell'opposizione. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma I c.p.c., con liquidazione operata come in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 di cui al D.M. 55/2014
P.Q.M.
pag. 3/7 Il Tribunale di Velletri – II Sezione civile – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Casaregola, definitivamente pronunziando, così provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 967/2015; b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna
[...]
a pagare, a favore di controparte, la somma di euro Parte_1
156.898,25, oltre agli interessi del 4.120% dal 9.7.2015 al saldo;
c) rigetta la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c.; d) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi, oltre accessori di legge.”. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Sostiene l'appellante che “la sentenza n. 2342/2018 pronunciata dal Tribunale di Velletri risulta essere illogica e non corretta nel suo contenuto, in quanto non ha configurato il rapporto in essere tra le parti come contratto di appalto privato conclusosi per facta concludentia come consentito dalla natura di contratto a forma libera dell'istituto in esame e non ha individuato quella tardività con cui il ha mosso le sue eccezioni e contestazioni CP_1 relative alla garanzia dei lavori eseguiti, incorrendo inevitabilmente nella decadenza da ogni azione prevista dalla normativa di riferimento.”. Deduce, inoltre, che “la stipulazione del contratto di appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. Ma è altrettanto pacifico che l'appaltatore, il quale agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto (Corte di Cassazione, Sez. 2^Civ., sentenza del 30.01.2017 n. 2303).”. Sulla base di quanto dedotto dall'allora parte opposta e delle mancate contestazioni del a siffatte argomentazioni, il Tribunale di Velletri le CP_1 avrebbe dovuto ritenere come specificatamente non contestate da controparte in pieno rispetto del principio di non contestazione che si evince dalla lettura degli artt. 115 e 167 c.p.c. e, conseguentemente,
pag. 4/7 ritenere regolarmente perfezionatosi il contratto di appalto per facta concludentia tra le parti;
in alternativa, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere le richieste istruttorie avanzate dalla Parte_1 al fine di poter compiutamente valutare gli elementi emersi dalle risultanze istruttorie in ordine alla natura dell'accordo esistito tra le parti. Sul punto va osservato che, sebbene il contratto in questione non debba essere provato per iscritto, tuttavia l'appellante non ne ha dimostrato la conclusione per fatti concludenti. Osserva la Corte che l'appellante ha sostenuto che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel non applicare il principio di non contestazione. Il Tribunale, sul punto, aveva accertato che “l'opponente, attrice in senso formale e convenuta in senso sostanziale, ha specificamente contestato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 e 115 c.p.c., di aver commissionato a controparte le opere indicate nelle fatture azionate con il ricorso monitorio.” Ebbene, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, emerge dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione che il ha contestato in CP_1 toto la domanda di pagamento del corrispettivo eccependo di non aver incaricato l'odierna appellante di eseguire i lavori indicati nelle fatture e che la controparte non ne avesse, comunque, fornito la prova. Ciò che aveva già fatto, per il tramite del suo legale, con missiva datata 29.12.2014 (allegata all'atto di citazione in opposizione). A fronte di ciò, è evidente che tutte le ulteriori argomentazioni difensive sono state utilizzate dal solo in via subordinata rispetto alla CP_1 contestazione principale di non aver commissionato i lavori. Ed anche il motivo che attiene alla prova orale va dichiarato inammissibile. Ed invero, premesso che l'interrogatorio formale ammesso da questa Corte non è esitato nella confessione di alcunchè, va aggiunto che il motivo d'appello sulla statuizione contenuta in sentenza che non ha ammesso la prova per testi è inammissibile per genericità. Il Tribunale, come sopra riportato, ha stabilito che “Invero, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'attrice sostanziale ha articolato prove orali inammissibili in quanto afferenti a circostanze generiche, siccome prive dei necessari riferimenti spazio-temporali, e/o implicanti valutazioni, ovvero irrilevanti;
per converso, avuto riguardo al tenore delle allegazioni dell'opponente avrebbe dovuto capitolare, in conformità al tenore testuale dell'art. 2730 c.c. e dell'art. 244 c.p.c.: 1) le specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui aveva chiesto al legale rappresentante della società di CP_1 eseguire i lavori indicati nelle fatture azionate;
2) la forma in cui era stata pag. 5/7 espressa la volontà di commissionare le suddette opere;
3) le specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui il legale rappresentante della società aveva manifestato a la volontà di eseguire i suddetti lavori;
CP_1
4) la forma in cui era stata espressa la volontà di concludere i singoli contratti in nome e per conto della società rappresentata;
5) l'esecuzione delle opere conformemente agli accordi di volta in volta intercorsi.” Ebbene, a fronte della motivata decisione del Tribunale, l'appellante si è limitata a contestare, ma non in modo specifico, la decisione. Esemplificativamente, con riguardo alla mancanza dei riferimenti spazio- temporali evidenziata dal Tribunale, l'appellante avrebbe dovuto sostenere o che, invece, fossero presenti o che non fossero necessari. Ma nulla di questo si legge nell'atto. E poiché tale mancanza riguarda tutti i capitoli di prova, il non aver utilizzato argomenti critici idonei a minare la correttezza della sentenza sul punto, deve ritenersi dirimente. L'ammissione della prova in questione da parte della Corte (peraltro, in diversa composizione) non interferisce con il giudizio d'inammissibilità del motivo. In ultimo va rilevata la genericità del motivo d'appello riferito all'accoglimento della domanda riconvenzionale. L'appellante, dopo una irrilevante digressione relativa all'eccezione di compensazione sollevata dalla controparte (eccezione sulla quale, stante la revoca del decreto ingiuntivo, il Tribunale non ha avuto necessità di pronunciarsi), si duole del mancato accoglimento della richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per valutare la misura degli interessi richiesti dal senza fornire alcun elemento che consenta una CP_1 valutazione sulla necessità dell'accertamento richiesto. Sostiene, poi, che il avrebbe “distratto” dal conto bancario la somma CP_1 di euro 65.000,00, senza fornirne la benché minima prova tenuto conto che le matrici e gli estratti conto genericamente indicati non sono stati neppure prodotti nel presente grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del presente grado in favore di nella CP_1 misura che liquida in euro 12.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
pag. 6/7 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 7/7
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1084 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra Parte_1
Avv. BIAGGI ALESSANDRO
e
CP_1
Avv. NITOLLI PIERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 2342 del 2018 con cui il Tribunale di Velletri ha deciso quanto segue: “ Richiamati integralmente il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 967/2015, l'atto di citazione in opposizione, la comparsa di costituzione e risposta e tutti gli atti di causa, preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (v., ex multis Cass. civ., sez. III, 23.7.2014, n. 16767; sez. I, 8.3.2012, n. 3649; sez. III, 7.10.2011, n. 20613; sez. I, 3.2.2006, n. 2421; sez. II, 24.5.2004, n. 9927; sez. I, 22.4.2003, n. 6421; sez. I, 22.2.2002, n. 2573; sez. II, 18.4.2000, n. 4974; sez. III, 17.10.1997, n. 10169). Ciò posto, si osserva che nel primo atto difensivo l'opponente, attrice in senso formale e convenuta in senso sostanziale, ha specificamente contestato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 e 115 c.p.c., di aver commissionato a controparte le opere indicate nelle fatture azionate con il ricorso monitorio (nella premessa del quale, peraltro, si legge dette opere sono state eseguite da “per conto”, e non Parte_1 su incarico, di ), di talché gravava su controparte l'onere di CP_1 provare che le stesse erano state eseguite a seguito di un accordo intercorso con l'ingiunto. Detto onere probatorio non è stato assolto. Invero, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'attrice sostanziale ha articolato prove orali inammissibili in quanto afferenti a circostanze generiche, siccome prive dei necessari riferimenti spazio-temporali, e/o implicanti valutazioni, ovvero irrilevanti;
per converso, avuto riguardo al tenore delle allegazioni dell'opponente avrebbe dovuto capitolare, in conformità al tenore testuale dell'art. 2730 c.c. e dell'art. 244 c.p.c.: 1) le specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui aveva chiesto al legale CP_1 rappresentante della società di eseguire i lavori indicati nelle fatture azionate;
2) la forma in cui era stata espressa la volontà di commissionare le suddette opere;
3) le specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui il legale rappresentante della società aveva manifestato a la CP_1 volontà di eseguire i suddetti lavori;
4) la forma in cui era stata espressa la volontà di concludere i singoli contratti in nome e per conto della società rappresentata;
5) l'esecuzione delle opere conformemente agli accordi di volta in volta intercorsi. Ne consegue, in accoglimento della proposta opposizione, che il decreto opposto deve essere revocato. La domanda di regresso, proposta da in via CP_1 riconvenzionale, va accolta per quanto di seguito esposto. Risulta per tabulas: che con contratto in data 6.4.2005 la BNL ha concesso a poi divenuta Parte_2
e, infine, Parte_3 Parte_1 la somma di euro 280.000,00 a titolo di mutuo;
che , CP_1 unitamente alla sorella e a , ha prestato Parte_2 Parte_3 fideiussione fino alla concorrenza dell'importo di euro 280.000,00 per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla mutuataria fino alla completa estinzione delle stesse;
che, a garanzia della restituzione dell'importo mutuato, degli interessi e di tutte le altre somme dovute in dipendenza del contratto di mutuo, è stata iscritta ipoteca sull'immobile sito in Nemi alla via Nemorense n. 89, già 95, di proprietà di
e di;
che il 18.9.2007 ha CP_1 Parte_2 Parte_2
pag. 2/7 venduto a il diritto di piena proprietà in ragione di una CP_1 metà indivisa sul suddetto immobile che, per l'effetto, è divenuto di proprietà esclusiva di;
che, stante il mancato pagamento CP_1 delle rate del mutuo, con lettera racc. del 9.12.2014 la BNL ha comunicato alla mutuataria ed ai suoi garanti la revoca immediata della rateizzazione, chiedendo il pagamento dell'intero credito;
che, inutilmente compulsati la mutuataria e gli altri garanti al pagamento, in data 24.12.2014
[...]
ha estinto la posizione debitoria relativa alle rate insolute fino al CP_1 momento della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, mediante il versamento dell'assegno circolare n. 7066066828682-05 della Banca Monte dei Paschi di Siena dell'importo di euro 21.500,00; che, a seguito di nuova comunicazione della BNL in data 13.4.2015 stante il mancato pagamento di rate di mutuo per il complessivo importo di euro 7.258,46, con conseguente decadenza dal beneficio del termine, con lettera racc. del 5.5.2015 ha diffidato la mutuataria e gli altri CP_1 garanti, peraltro amministratori della stessa, a soddisfare le pretese della BNL, senza avere alcun riscontro;
che, onde evitare l'azione esecutiva sull'immobile oggetto della garanzia ipotecaria, in data 9.7.2015 ha dovuto accendere un mutuo di euro 130.000,00 per estinguere il debito derivante dal mutuo concesso a controparte il 6.4.2005, sopportando i costi accessori (spese di istruttoria, polizza assicurazione incendio, polizza assicurativa sull'infortunio e sulla vita, oneri fiscali, interessi di preammortamento, spese notarili), per un totale di euro 156.898,25. La suddetta somma va posta a carico di controparte, in ossequio al disposto dell'art. 1950 c.c. che, nel riconoscere al fideiussore che ha pagato il regresso contro il debitore principale (comma 1), specifica che il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il debitore ha sostenuto dopo aver denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui (comma 2). Vanno altresì riconosciuti gli interessi ex art. 1950 comma 3 c.c., come in dispositivo. La domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c. proposta dall'opposta è totalmente infondata alla luce della fondatezza dell'opposizione. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma I c.p.c., con liquidazione operata come in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 di cui al D.M. 55/2014
P.Q.M.
pag. 3/7 Il Tribunale di Velletri – II Sezione civile – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Casaregola, definitivamente pronunziando, così provvede: a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 967/2015; b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna
[...]
a pagare, a favore di controparte, la somma di euro Parte_1
156.898,25, oltre agli interessi del 4.120% dal 9.7.2015 al saldo;
c) rigetta la domanda ex art. 96 comma 1 c.p.c.; d) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi, oltre accessori di legge.”. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Sostiene l'appellante che “la sentenza n. 2342/2018 pronunciata dal Tribunale di Velletri risulta essere illogica e non corretta nel suo contenuto, in quanto non ha configurato il rapporto in essere tra le parti come contratto di appalto privato conclusosi per facta concludentia come consentito dalla natura di contratto a forma libera dell'istituto in esame e non ha individuato quella tardività con cui il ha mosso le sue eccezioni e contestazioni CP_1 relative alla garanzia dei lavori eseguiti, incorrendo inevitabilmente nella decadenza da ogni azione prevista dalla normativa di riferimento.”. Deduce, inoltre, che “la stipulazione del contratto di appalto privato non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. Ma è altrettanto pacifico che l'appaltatore, il quale agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto (Corte di Cassazione, Sez. 2^Civ., sentenza del 30.01.2017 n. 2303).”. Sulla base di quanto dedotto dall'allora parte opposta e delle mancate contestazioni del a siffatte argomentazioni, il Tribunale di Velletri le CP_1 avrebbe dovuto ritenere come specificatamente non contestate da controparte in pieno rispetto del principio di non contestazione che si evince dalla lettura degli artt. 115 e 167 c.p.c. e, conseguentemente,
pag. 4/7 ritenere regolarmente perfezionatosi il contratto di appalto per facta concludentia tra le parti;
in alternativa, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere le richieste istruttorie avanzate dalla Parte_1 al fine di poter compiutamente valutare gli elementi emersi dalle risultanze istruttorie in ordine alla natura dell'accordo esistito tra le parti. Sul punto va osservato che, sebbene il contratto in questione non debba essere provato per iscritto, tuttavia l'appellante non ne ha dimostrato la conclusione per fatti concludenti. Osserva la Corte che l'appellante ha sostenuto che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel non applicare il principio di non contestazione. Il Tribunale, sul punto, aveva accertato che “l'opponente, attrice in senso formale e convenuta in senso sostanziale, ha specificamente contestato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 e 115 c.p.c., di aver commissionato a controparte le opere indicate nelle fatture azionate con il ricorso monitorio.” Ebbene, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, emerge dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione che il ha contestato in CP_1 toto la domanda di pagamento del corrispettivo eccependo di non aver incaricato l'odierna appellante di eseguire i lavori indicati nelle fatture e che la controparte non ne avesse, comunque, fornito la prova. Ciò che aveva già fatto, per il tramite del suo legale, con missiva datata 29.12.2014 (allegata all'atto di citazione in opposizione). A fronte di ciò, è evidente che tutte le ulteriori argomentazioni difensive sono state utilizzate dal solo in via subordinata rispetto alla CP_1 contestazione principale di non aver commissionato i lavori. Ed anche il motivo che attiene alla prova orale va dichiarato inammissibile. Ed invero, premesso che l'interrogatorio formale ammesso da questa Corte non è esitato nella confessione di alcunchè, va aggiunto che il motivo d'appello sulla statuizione contenuta in sentenza che non ha ammesso la prova per testi è inammissibile per genericità. Il Tribunale, come sopra riportato, ha stabilito che “Invero, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'attrice sostanziale ha articolato prove orali inammissibili in quanto afferenti a circostanze generiche, siccome prive dei necessari riferimenti spazio-temporali, e/o implicanti valutazioni, ovvero irrilevanti;
per converso, avuto riguardo al tenore delle allegazioni dell'opponente avrebbe dovuto capitolare, in conformità al tenore testuale dell'art. 2730 c.c. e dell'art. 244 c.p.c.: 1) le specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui aveva chiesto al legale rappresentante della società di CP_1 eseguire i lavori indicati nelle fatture azionate;
2) la forma in cui era stata pag. 5/7 espressa la volontà di commissionare le suddette opere;
3) le specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui il legale rappresentante della società aveva manifestato a la volontà di eseguire i suddetti lavori;
CP_1
4) la forma in cui era stata espressa la volontà di concludere i singoli contratti in nome e per conto della società rappresentata;
5) l'esecuzione delle opere conformemente agli accordi di volta in volta intercorsi.” Ebbene, a fronte della motivata decisione del Tribunale, l'appellante si è limitata a contestare, ma non in modo specifico, la decisione. Esemplificativamente, con riguardo alla mancanza dei riferimenti spazio- temporali evidenziata dal Tribunale, l'appellante avrebbe dovuto sostenere o che, invece, fossero presenti o che non fossero necessari. Ma nulla di questo si legge nell'atto. E poiché tale mancanza riguarda tutti i capitoli di prova, il non aver utilizzato argomenti critici idonei a minare la correttezza della sentenza sul punto, deve ritenersi dirimente. L'ammissione della prova in questione da parte della Corte (peraltro, in diversa composizione) non interferisce con il giudizio d'inammissibilità del motivo. In ultimo va rilevata la genericità del motivo d'appello riferito all'accoglimento della domanda riconvenzionale. L'appellante, dopo una irrilevante digressione relativa all'eccezione di compensazione sollevata dalla controparte (eccezione sulla quale, stante la revoca del decreto ingiuntivo, il Tribunale non ha avuto necessità di pronunciarsi), si duole del mancato accoglimento della richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per valutare la misura degli interessi richiesti dal senza fornire alcun elemento che consenta una CP_1 valutazione sulla necessità dell'accertamento richiesto. Sostiene, poi, che il avrebbe “distratto” dal conto bancario la somma CP_1 di euro 65.000,00, senza fornirne la benché minima prova tenuto conto che le matrici e gli estratti conto genericamente indicati non sono stati neppure prodotti nel presente grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del presente grado in favore di nella CP_1 misura che liquida in euro 12.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
pag. 6/7 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 7/7