Sentenza 29 settembre 2011
Massime • 1
L'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39123 del 09https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, (ud. 29/10/2021, dep. 09/12/2021), n.39123 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 1246/2019 proposto da: Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Veneto 7, presso Studio Legale PLC, dell'avvocato Filippo Pingue, che la rappresenta e difende in forza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2011, n. 19929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19929 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2011 |
Testo completo
UNIFICATO 1 9000 /11 CONTRI REPUBBLICA ITALIANA 1 99297 11 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a decreto ingiuntivol SEZIONE PRIMA CIVILE Prescrizione azione cartolare. Azione causale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19708/06 Dott. Ugo Vitrone Presidente - Dott. Giuseppe Maria Berruti Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli Consigliere- Cron. 19929 Dott. Vittorio Ragonesi - Consigliere Rep. 5453 Dott. Giacinto Bisogni Rel. Consigliere Ud. 1/04/11 - ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: GE s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma viale Carso 14, presso lo studio dell'avv. to Giampiero Agnese che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Salvatore Iannotta giusta procura a margine del ricorso per cassazione;
ricorrente -
contro
Fallimento SPEFIN s.r.l.; - intimato 773 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, 2011 sezione II civile, emessa il 10 marzo 2004, depositata il 12 maggio 2005, R.G. n. 2083/05; Brop udita la relazione della causa svolta all'udienza del 1 aprile 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La controversia ha per oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dalla s.r.
1. SPEFIN nei confronti di GE.F.IM.A. s.p.a. per importo corrispondente a 665.780 franchi francesi. Il processo stato riassunto nei confronti della curatela del Fallimento SPEFIN. Il Tribunale di Roma (con sentenza n. 27783/2011) rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale diretta al riconoscimento della rivalutazione monetaria del credito. La Corte di appello ha respinto l'appello della GE.F.IM. A. s.p.a. che ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione. Non svolge difese la curatela del fallimento SPEFIN s.r.l. Motivi della decisione Con il primo articolato motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1993 cod. della legge assegni nonché del principiociv. e 58 prescritta l'azione cartolare, il secondo il quale, fatto valere solo in base al credito può essere Втор 2 rapporto fondamentale e della connessa e conseguente violazione dell'articolo 1173 cod. civ. e in il quale particolare, del principio secondo l'obbligazione deriva da contratto. La ricorrente se, esperita, formula il seguente quesito di diritto: per la sopravvenuta prescrizione dell'azione cartolare, l'azione causale, la mancanza di fonte genetica dell'obbligazione pecuniaria ex art. 1173 cod. civ., riferibile all'emittente, esclude la sussistenza del diritto di credito, non più incorporato nell'assegno. Si deduce altresì omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè la pretesa riferibilità dell'assegno, dedotta da parte della SPEFIN s.r.l., al pagamento di una parte del corrispettivo, dovuto dalla SCI GE NC alla SPEFIN s.r.l., per l'acquisto di 180 azioni della società Du port de Cavallo, rappresentative di un posto barca. La ricorrente contesta in particolare, come palesemente insufficiente ed incongrua, l'affermazione della Corte di appello, di un collegamento fra la SCI GE NC (società di diritto francese) e la GE s.p.a. (di diritto italiano) tale da configurare un centro unitario d'imputazione del rapporto obbligatorio. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 cod. civ. e dei principi che disciplinano la partizione dell'onere della prova. La ricorrente formula il se il portatore seguente quesito di diritto: Ва р 3 dell'assegno che, per la prescrizione dell'azione cartolare, esperisca l'azione causale, può avvalersi della prova di cuidel beneficio dell'inversione all'art. 1988 cod. civ., oppure è tenuto a provare, in di controparte, il fattoipotesi di contestazione costitutivo del suo credito nei limiti della contestazione. Si deduce altresì la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè la prova documentale dell'estinzione del debito. I due motivi possono essere esaminati sono da ritenere infondati. Secongiuntamente e l'azione cartolare non può essere più esperita, per intervenuta prescrizione, nondimeno l'assegno è da considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come una promessa di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1988 cod. civ. con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale che si presume sino a prova contraria. Il debitore che intende resistere all'azione di adempimento deve quindi provare O l'inesistenza ° 1'invalidità del rapporto ovvero la sua estinzione. Quanto a quest'ultima prova vi è da rilevare che la odierna parte ricorrente ha rinunciato proprio alla deposizione del teste IC che avrebbe dovuto confermare 1' avvenuta distruzione dell'assegno. Contraddittoriamente alle proprie tesi circa la non Bisopro 4 riferibilità dell'assegno all'acquisto delle azioni da parte della società francese la ricorrente fa poi all'avvenuto pagamento proprio del prezzoriferimento di acquisto attestato dal notaio nell'atto di cessione alla dichiarazione dell' accipiens in calce alla e dell'assegno circa la natura fiduciaria di matrice esso. Da una parte quindi la parte ricorrente sostiene che è arbitrario riferire l'emissione dell'assegno a un rapporto intercorso fra parti diverse. D'altra parte sembra aderire alla ipotesi della emissione da parte della società italiana dell'assegno, a titolo di garanzia del pagamento dovuto da parte della società ma vuole desumere, dall'attestazione notarilefrancese, di avvenuto pagamento del prezzo di acquisto delle azioni, il venire meno della ragione del permanere di tale garanzia. Di fronte alla contraddittorietà di tali tesi difensive la Corte di appello ha avvalorato il permanere dell'assegno nella disponibilità della prenditrice e le ragioni addotte dall'amministratore della società SPEFIN all'epoca dei fatti secondo cui 1' assegno fu emesso а saldo del pagamento ma posticipato di 90 giorni. Secondo la Corte di appello tale affermazione appare credibile e compatibile con la versione dei fatti di parte appellante (emissione dell'assegno a titolo di deposito fiduciario e in garanzia di una obbligazione già adempiuta). Pertanto deve ritenersi che la pretesa omissione di motivazione è inesistente. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna Водоро 5 statuizione circa le spese del giudizio di cassazione. РОМ La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 aprile 2011. Il Giudice relatore Dott. Giacinto Bisogni preautsbeauts Brogg Il Presidente Dott. Ugo Vitrone Поклам Depositato in Cancelleria 11 29 SET 2011 IL CANCELLIERE Alfonso Madafferi 6