Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2011, n. 19929
CASS
Sentenza 29 settembre 2011

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L'assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l'azione cartolare non possa essere più esperita per l'intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 39123 del 09
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, (ud. 29/10/2021, dep. 09/12/2021), n.39123 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 1246/2019 proposto da: Alliance Healthcare Italia Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Veneto 7, presso Studio Legale PLC, dell'avvocato Filippo Pingue, che la rappresenta e difende in forza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2011, n. 19929
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19929
Data del deposito : 29 settembre 2011

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