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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 113/2021
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, nella persona della dott.ssa Angela Di Dio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 113/2021, avente ad oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo
n. 347/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 29.12.2020
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura per atto notaio , in data 19 Persona_1 aprile 2019, rep. 53558 racc. 15006, registrato il 29 aprile 2019, dall'Avv. Massimiliano Cesare
(C.F. ), elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._1
- PARTE OPPONENTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall' Avv. Giulio Fragasso (C.F. ), presso il cui studio, sito in Isernia C.F._3 alla Via Umbria n. 32, elettivamente domiciliata;
- PARTE OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 27.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato,
[...] in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la revoca e/o la declaratoria di nullità del Decreto Ingiuntivo n.
[...]
347/2020 reso dal Tribunale di Isernia in data 29.12.2020.
Nel decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Isernia, in accoglimento del ricorso monitorio depositato da , condannava al pagamento della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di Euro 42.252,60, oltre interessi legali, accessori e spese del procedimento monitorio quale differenza sui tassi applicati ai buoni fruttiferi postali serie “Q/P” di seguito elencati: n.187 di L.
1.000.000 emesso in data 06.11.1986; n. 188 DI L.
1.000.000 emesso il
06.11.1986; n.189 di L.
1.000.000 emesso il 06.11.1986; n.190 di L.
1.000.000 emesso il
06.11.1986; n.191 di L.
1.000.000 emesso il 06.11.1986; n.193 di L.
1.000.000 emesso il
07.11.1986; n. 194 di I L.
1.000.000 emesso il 07.11.1986; n.195 di L.
1.000.000 emesso il
07.11.1986; n.196 di L.
1.000.000 emesso il 07.11.1986; n.197 di L.
1.000.000 emesso il
07.11.1986, tutti sottoscritti con presso l'Ufficio di Macchiagodena (IS) ed Parte_1 aventi durata trentennale. con l'atto introduttivo del presente giudizio ha contestato nel merito la Parte_1 pretesa creditoria del ritenendo inesistente il credito vantato giacché basato su un CP_1 applicazione erronea dei tassi di interesse, adducendo, altresì, la piena consapevolezza del cliente della maturazione sul buono fruttifero di un tasso di interesse inferiore a partire dal 21° anno, per effetto della novella introdotta dal decreto ministeriale in materia.
In particolare deduceva, tra l'altro, l'infondatezza della pretesa di applicazione dei tassi di interessi proprio della serie “P” ai buoni della serie “Q/P” e la piena conoscenza del ricorrente del rendimento dei buoni come da serie “Q”.
In virtù di quanto innanzi esposto l'opponente formulava le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 347/2020. Con vittoria di spese e compensi.
In data 05.05.2021 si costituiva in giudizio il quale concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo alla luce, tra l'altro, anche della decisione assunta in suo favore dall'Arbitrato Bancario e Finanziario – Collegio di Napoli che, con la sentenza n. 17321/2020 del 07.10.2020, aveva accolto la domanda dell'odierno convenuto obbligando a provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° Parte_1 anno, in ossequio a quanto riportato sul retro dei titoli per effetto della tabella previgente. Con vittoria delle spese di giudizio.
pag. 2/12 Esaurita l'attività istruttoria, limitata alla produzione documentale, si perveniva all'udienza del
27.05.2025, la prima dopo il mutamento del giudice, nella quale la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. stante l'espressa rinuncia del procuratore di parte opposta (cfr., verbale udienza del
27.05.2025).
***
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
L'opposizione deve essere accolta.
Preliminarmente deve darsi atto che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. Conseguentemente, grava sull'opposto, attore in senso sostanziale e convenuto solo in senso formale, fornire la prova piena del credito azionato in via monitoria, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Al contrario, sarà onere del debitore ingiunto, provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere (cfr. ex multis, Corte App. Campobasso, 15.04.2021; Corte App. Firenze, sez.
II, 10/12/2021, n.2391; Trib. Bari sez. IV, 14/10/2021, n.3628).
La presente controversia concerne essenzialmente la questione relativa alla esistenza o meno del diritto della odierna parte opposta, quale risparmiatore che ha sottoscritto 10 buoni fruttiferi postali della serie P emessi rispettivamente in data 6.11.1986 e in data 7.11.1986, e, quindi, come sottolineato dalla difesa in data successiva alla entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, del pag. 3/12 diritto ad ottenere il rimborso degli stessi in base ai tassi di interesse riportati a tergo dei titoli stessi oppure in base ai tassi di interesse varianti in senso peggiorativo rispetto a quelli risultanti dal titolo per effetto del D.M. 13.6.1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del
28/6/1986, a sua volta a ciò abilitato per effetto dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 (c.d.
“Codice Postale”).
Va in premessa rilevato che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c. e che, quindi, non sono veri e propri titoli di credito ma documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto (Cass. SU 13979/2007,
27809/05). Ciò significa che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito pertanto deve considerarsi operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 DPR n. 156/1973, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del tasso di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo.
Come noto, in ordine alla questione oggetto di giudizio, relativa alla richiesta di liquidazione di ulteriori somme a titolo di differenza di interessi maturati per i buoni appartenenti alla serie Q/P nel periodo decorrente dal 21° al 30° anno, sono intervenute le ordinanze emesse dalla Suprema
Corte di Cassazione n. 4384/2022 del 4.2.2022 e n. 4748/2022, n. 4751/2022, n. 4763/2020 del
14.12.2022, n. 22619 del 26/07/2023 con le quali sono stati ribaditi tutti i principi già espressi e consacrati dalla Cassazione a SS UU n. 3963/2019 e della Corte Costituzionale n. 26/2020.
Orbene, la fattispecie in esame si riferisce a dei buoni postali della serie Q/P, essendo l'apposizione dei timbri sui buoni di per sé pienamente idonei ad eliminare ogni perplessità con riferimento sia alla serie di appartenenza del buono sia ai tassi di interesse applicati, espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio di cui al D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (pubblicato su
Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n. 148).
In forza dell'art. 6 di tale D.M., sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". (cfr. art. 6
Dm 13.06.1986 “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i
pag. 4/12 saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q”): pertanto, i nuovi tassi trovano applicazione anche alle serie precedenti rispetto alla serie Q, quale, appunto, quelle di cui al presente giudizio.
Il suddetto intervento di modifica trova la propria fonte di legittimità nell'art. 173 del D.P.R.
29.3.1973 n. 156 (come sostituito dal D.L. n. 460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25 novembre 1974), in virtù del quale è stato emanato il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1986, n. 148), recante
Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio.
Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 ( «1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. (…)”) è stato abrogato dall'art. 7 del
D.lgs n. 284 del 30.7.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.
L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale - avrebbero potuto avere Controparte_2 effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie).
Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.
Invero, l'art. 4 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 ha istituito, a decorrere dal 1° luglio
1986, una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto.
In ordine alla serie P, giovi osservare come l'art. 5 del DM 13.6.86 ha precisato “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti dalla serie 'Q', i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
pag. 5/12 'P' emessi dal 01.07.1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura 'serie P/Q', l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”.
Nel presente giudizio si dibatte in ordine a buoni postali emessi proprio in esecuzione dell'indicato art. 5 su supporti cartacei della serie “P”, di durata trentennale, i quali riportano la timbratura “Q/P” sia nella parte anteriore che in quella posteriore, indicando i tassi della serie
“Q” per i primi vent' anni senza alcuna ulteriore specifica indicazione del saggio da applicare per il decennio successivo ovvero relativo al ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità: circostanza che secondo la odierna parte opposta determinerebbe l'applicazione dei superiori rendimenti riprodotti all'interno dei titoli e non quelli di cui al D.M. 1986.
È stato evidenziato che dalla mera lettura della indicata disposizione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale emergeva lo scopo del legislatore che era quello di consentire all'amministrazione postale – durante il tempo necessario al Poligrafico dello Stato per stampare i nuovi buoni della serie “Q” – di continuare ad utilizzare i vecchi buoni della serie “P”, opportunamente modificati mediante la stampigliatura della dicitura «Serie Q/P» (sul fronte del buono) e del timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi (sul retro del buono).
La dicitura «Serie Q/P», indica, infatti, che si è in presenza di buoni della nuova serie “Q” istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, che sono stati emessi utilizzando i vecchi moduli della serie “P”, ma le cui condizioni economiche sono quelle della serie “Q” riportate nella tabella allegata al decreto ministeriale (e riprodotte sul timbro apposto sul retro dei buoni).
I buoni postali dell'odierna parte opposta – emessi utilizzando i vecchi moduli della serie “P” – costituiscono a tutti gli effetti buoni postali fruttiferi della serie “Q” (come risulta dalla stampigliatura «Serie Q/P» impressa sul fronte e sul retro di tutti i buoni, che sostituisce la dicitura sottostante “P”) e devono essere rimborsati alle condizioni previste dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che li ha istituiti (condizioni riportate sul timbro apposto sul retro di ciascun buono, così come previsto dall'art. 5 dell'indicato decreto ministeriale).
I buoni postali oggetto del presente giudizio sono stati infatti sottoscritti rispettivamente in data
06.11.1986 ed in data 07.11.1986: si tratta quindi di “buoni della precedente serie "P" emessi dopo il 1° luglio 1986”, per i quali l'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale del 13 giugno
1986 prevede espressamente che essi “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria”
pag. 6/12 istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale (cioè la serie distinta dalla lettera “Q”), ai quali si applicano i saggi d'interesse indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale, di cui fa parte integrante.
Sul punto, come anticipato, con ordinanze n. 4748/22, n. 4751/22 e n. 4763/22 la Suprema
Corte, in ordine proprio alla problematica relativa alla apposizione sui titoli della serie P del timbro relativo alla serie Q contemplante solo i rendimenti per i primi 20 anni – ha puntualizzato, rispetto all'applicabilità del principio esposto dalle SS.UU. del 2007 come
“l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato - per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi - recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie "Q/P", tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente.” (cfr. Cass. 4384/2022: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”; Cass n.
47648/2022 “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
pag. 7/12 (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”).
La Suprema Corte, quindi, ha rimarcato l'impossibilità di ricondurre una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, ad una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale;
ha evidenziato come l'art. 1342 c.c. stabilisca che, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – rinvenendo l'incompatibilità nell'avvenuta modifica dei tassi in sostituzione disposta dal DM citato;
ha negato, pertanto, che per il lasso di tempo successivo al ventennio potessero valere le condizioni di rendimento relative alla serie P, soppiantata dalla serie Q/P (cfr. Cass. n. 4748/2022 ha ulteriormente precisato che “al fine di stabilire quali siano
i valori e gli interessi, anche di rango costituzionale, cui esso si ispira, il dato normativo del quale si è dato conto, in particolare l'articolo 173 del codice postale e l'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, richiede poi di essere sinteticamente inquadrato nell'ambito della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, che sarebbe del tutto erroneo assimilare così
e semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari (…) I buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924 (…), sono emessi da e, come ha Controparte_3 chiarito ancora una volta la Corte costituzionale, «benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico» (Corte cost. 18 settembre
1995, n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'epoca nel vecchio testo. (…) Né può tacersi, guardando all'aspetto della tutela del risparmio, anch'esso di rilievo costituzionale, ai sensi dell'articolo
47 Cost., che sarebbe invero arduo guardare ai buoni postali fruttiferi, dall'angolo visuale del soggetto che sostanzialmente li emette ― come si accennava Cassa depositi e prestiti, per la quale operano le , nei successivi assetti soggettivi che l'ente ha assunto ―, ed in ragione Pt_1
pag. 8/12 dell'esercizio dello ius variandi in peius, come ad una sinistra operazione speculativa destinata
a pesare sull'ignaro ed indifeso sottoscrittore, tenuto conto dei cospicui benefici per altro verso assicurati ai sottoscrittori di detti buoni (…)”.
La Suprema Corte, inoltre, ha osservato nelle diverse pronunce indicate che “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q', e
l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che
l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa» (cfr.,
Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n.
4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 22619/2023 “non è conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà,
desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie «Q/P» e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie «P». Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico….La regola di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio…L'inattuabilità di una sostituzione della misura degli interessi convenuti contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che
pag. 9/12 disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie…Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione dell'art. 1374 c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una diversa volontà delle parti: non quindi all'integrazione cogente, operante allorquando la regolamentazione normativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti…se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi
è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse ― aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 ― possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo…Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. «In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo»).
La Corte di Cassazione anche recentemente con l'ordinanza n. 24715 del 16.09.2024 si è pronunciata sul punto soffermandosi in particolar modo sulle norme che regolano l'interpretazione del contratto evidenziando che “Poiché l'interpretazione del testo letterale deve raccordare il “ senso delle parole” alla dichiarazione contrattuale nel suo complesso, non potendola limitare ad una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie
Q/P, di rendimento relativi alla serie P per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie P, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere
pag. 10/12 evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nelle previsioni dell'articolo 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, del decreto ministeriale richiamato al primo comma del detto articolo”.
Inoltre, deve osservarsi che la giurisprudenza di merito ha argomentato l'assenza di alcuna lesione del legittimo affidamento dei sottoscrittori dei buoni da tutelare in ordine alla validità dell'ammontare degli interessi riportati sul titolo per una duplice ragione: la presenza del doppio timbro sui buoni e la univoca ricomprensione dei relativi buoni nella serie Q/P proprio in quanto emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 con conseguente piena conoscenza dei risparmiatori dell'applicabilità degli interessi previsti dalla tabella allegata all'indicato decreto
(cfr. ex multis, Trib. Savona n. 2972/2020).
Dalle considerazioni che precedono emerge che i buoni postali nella titolarità della odierna parte opposta sono stati correttamente liquidati da parte di nel rispetto di quanto Parte_1 previsto dal D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 e nessun'altra somma è, pertanto, dovuta a
[...]
a titolo di interessi maturati sul predetto buono. CP_1
In conclusione, l'opposizione è fondata e deve essere accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 347/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 29.12.2020.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato l'esito del giudizio sono poste a carico di parte opposta e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
41.252.60), della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 11/12 1) Accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 347/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 29.12.2020;
2) Condanna al pagamento in favore di parte opponente delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, Iva e Cpa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso, 16.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Di Dio
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 113/2021
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, nella persona della dott.ssa Angela Di Dio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 113/2021, avente ad oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo
n. 347/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 29.12.2020
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura per atto notaio , in data 19 Persona_1 aprile 2019, rep. 53558 racc. 15006, registrato il 29 aprile 2019, dall'Avv. Massimiliano Cesare
(C.F. ), elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._1
- PARTE OPPONENTE -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall' Avv. Giulio Fragasso (C.F. ), presso il cui studio, sito in Isernia C.F._3 alla Via Umbria n. 32, elettivamente domiciliata;
- PARTE OPPOSTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 27.05.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato,
[...] in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la revoca e/o la declaratoria di nullità del Decreto Ingiuntivo n.
[...]
347/2020 reso dal Tribunale di Isernia in data 29.12.2020.
Nel decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Isernia, in accoglimento del ricorso monitorio depositato da , condannava al pagamento della somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di Euro 42.252,60, oltre interessi legali, accessori e spese del procedimento monitorio quale differenza sui tassi applicati ai buoni fruttiferi postali serie “Q/P” di seguito elencati: n.187 di L.
1.000.000 emesso in data 06.11.1986; n. 188 DI L.
1.000.000 emesso il
06.11.1986; n.189 di L.
1.000.000 emesso il 06.11.1986; n.190 di L.
1.000.000 emesso il
06.11.1986; n.191 di L.
1.000.000 emesso il 06.11.1986; n.193 di L.
1.000.000 emesso il
07.11.1986; n. 194 di I L.
1.000.000 emesso il 07.11.1986; n.195 di L.
1.000.000 emesso il
07.11.1986; n.196 di L.
1.000.000 emesso il 07.11.1986; n.197 di L.
1.000.000 emesso il
07.11.1986, tutti sottoscritti con presso l'Ufficio di Macchiagodena (IS) ed Parte_1 aventi durata trentennale. con l'atto introduttivo del presente giudizio ha contestato nel merito la Parte_1 pretesa creditoria del ritenendo inesistente il credito vantato giacché basato su un CP_1 applicazione erronea dei tassi di interesse, adducendo, altresì, la piena consapevolezza del cliente della maturazione sul buono fruttifero di un tasso di interesse inferiore a partire dal 21° anno, per effetto della novella introdotta dal decreto ministeriale in materia.
In particolare deduceva, tra l'altro, l'infondatezza della pretesa di applicazione dei tassi di interessi proprio della serie “P” ai buoni della serie “Q/P” e la piena conoscenza del ricorrente del rendimento dei buoni come da serie “Q”.
In virtù di quanto innanzi esposto l'opponente formulava le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 347/2020. Con vittoria di spese e compensi.
In data 05.05.2021 si costituiva in giudizio il quale concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo alla luce, tra l'altro, anche della decisione assunta in suo favore dall'Arbitrato Bancario e Finanziario – Collegio di Napoli che, con la sentenza n. 17321/2020 del 07.10.2020, aveva accolto la domanda dell'odierno convenuto obbligando a provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° Parte_1 anno, in ossequio a quanto riportato sul retro dei titoli per effetto della tabella previgente. Con vittoria delle spese di giudizio.
pag. 2/12 Esaurita l'attività istruttoria, limitata alla produzione documentale, si perveniva all'udienza del
27.05.2025, la prima dopo il mutamento del giudice, nella quale la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. stante l'espressa rinuncia del procuratore di parte opposta (cfr., verbale udienza del
27.05.2025).
***
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
L'opposizione deve essere accolta.
Preliminarmente deve darsi atto che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. Conseguentemente, grava sull'opposto, attore in senso sostanziale e convenuto solo in senso formale, fornire la prova piena del credito azionato in via monitoria, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Al contrario, sarà onere del debitore ingiunto, provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere (cfr. ex multis, Corte App. Campobasso, 15.04.2021; Corte App. Firenze, sez.
II, 10/12/2021, n.2391; Trib. Bari sez. IV, 14/10/2021, n.3628).
La presente controversia concerne essenzialmente la questione relativa alla esistenza o meno del diritto della odierna parte opposta, quale risparmiatore che ha sottoscritto 10 buoni fruttiferi postali della serie P emessi rispettivamente in data 6.11.1986 e in data 7.11.1986, e, quindi, come sottolineato dalla difesa in data successiva alla entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, del pag. 3/12 diritto ad ottenere il rimborso degli stessi in base ai tassi di interesse riportati a tergo dei titoli stessi oppure in base ai tassi di interesse varianti in senso peggiorativo rispetto a quelli risultanti dal titolo per effetto del D.M. 13.6.1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del
28/6/1986, a sua volta a ciò abilitato per effetto dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 (c.d.
“Codice Postale”).
Va in premessa rilevato che i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c. e che, quindi, non sono veri e propri titoli di credito ma documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto (Cass. SU 13979/2007,
27809/05). Ciò significa che agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, tipici, invece, dei titoli di credito pertanto deve considerarsi operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 DPR n. 156/1973, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del tasso di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo.
Come noto, in ordine alla questione oggetto di giudizio, relativa alla richiesta di liquidazione di ulteriori somme a titolo di differenza di interessi maturati per i buoni appartenenti alla serie Q/P nel periodo decorrente dal 21° al 30° anno, sono intervenute le ordinanze emesse dalla Suprema
Corte di Cassazione n. 4384/2022 del 4.2.2022 e n. 4748/2022, n. 4751/2022, n. 4763/2020 del
14.12.2022, n. 22619 del 26/07/2023 con le quali sono stati ribaditi tutti i principi già espressi e consacrati dalla Cassazione a SS UU n. 3963/2019 e della Corte Costituzionale n. 26/2020.
Orbene, la fattispecie in esame si riferisce a dei buoni postali della serie Q/P, essendo l'apposizione dei timbri sui buoni di per sé pienamente idonei ad eliminare ogni perplessità con riferimento sia alla serie di appartenenza del buono sia ai tassi di interesse applicati, espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio di cui al D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (pubblicato su
Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n. 148).
In forza dell'art. 6 di tale D.M., sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". (cfr. art. 6
Dm 13.06.1986 “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i
pag. 4/12 saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q”): pertanto, i nuovi tassi trovano applicazione anche alle serie precedenti rispetto alla serie Q, quale, appunto, quelle di cui al presente giudizio.
Il suddetto intervento di modifica trova la propria fonte di legittimità nell'art. 173 del D.P.R.
29.3.1973 n. 156 (come sostituito dal D.L. n. 460 del 30 settembre 1974, convertito nella legge n. 588 del 25 novembre 1974), in virtù del quale è stato emanato il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1986, n. 148), recante
Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio.
Più precisamente, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 ( «1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. (…)”) è stato abrogato dall'art. 7 del
D.lgs n. 284 del 30.7.1999, che ha tuttavia espressamente salvato la sua efficacia nei confronti di tutti i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.
L'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi - disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale - avrebbero potuto avere Controparte_2 effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma anche nei confronti dei buoni già emessi in precedenza (dovendosi, in questo caso, considerare questi ultimi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie).
Il comma 3 del medesimo articolo precisava, inoltre, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.
Invero, l'art. 4 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 ha istituito, a decorrere dal 1° luglio
1986, una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto.
In ordine alla serie P, giovi osservare come l'art. 5 del DM 13.6.86 ha precisato “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti dalla serie 'Q', i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
pag. 5/12 'P' emessi dal 01.07.1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura 'serie P/Q', l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”.
Nel presente giudizio si dibatte in ordine a buoni postali emessi proprio in esecuzione dell'indicato art. 5 su supporti cartacei della serie “P”, di durata trentennale, i quali riportano la timbratura “Q/P” sia nella parte anteriore che in quella posteriore, indicando i tassi della serie
“Q” per i primi vent' anni senza alcuna ulteriore specifica indicazione del saggio da applicare per il decennio successivo ovvero relativo al ventunesimo al trentesimo anno di fruttuosità: circostanza che secondo la odierna parte opposta determinerebbe l'applicazione dei superiori rendimenti riprodotti all'interno dei titoli e non quelli di cui al D.M. 1986.
È stato evidenziato che dalla mera lettura della indicata disposizione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale emergeva lo scopo del legislatore che era quello di consentire all'amministrazione postale – durante il tempo necessario al Poligrafico dello Stato per stampare i nuovi buoni della serie “Q” – di continuare ad utilizzare i vecchi buoni della serie “P”, opportunamente modificati mediante la stampigliatura della dicitura «Serie Q/P» (sul fronte del buono) e del timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi (sul retro del buono).
La dicitura «Serie Q/P», indica, infatti, che si è in presenza di buoni della nuova serie “Q” istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, che sono stati emessi utilizzando i vecchi moduli della serie “P”, ma le cui condizioni economiche sono quelle della serie “Q” riportate nella tabella allegata al decreto ministeriale (e riprodotte sul timbro apposto sul retro dei buoni).
I buoni postali dell'odierna parte opposta – emessi utilizzando i vecchi moduli della serie “P” – costituiscono a tutti gli effetti buoni postali fruttiferi della serie “Q” (come risulta dalla stampigliatura «Serie Q/P» impressa sul fronte e sul retro di tutti i buoni, che sostituisce la dicitura sottostante “P”) e devono essere rimborsati alle condizioni previste dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che li ha istituiti (condizioni riportate sul timbro apposto sul retro di ciascun buono, così come previsto dall'art. 5 dell'indicato decreto ministeriale).
I buoni postali oggetto del presente giudizio sono stati infatti sottoscritti rispettivamente in data
06.11.1986 ed in data 07.11.1986: si tratta quindi di “buoni della precedente serie "P" emessi dopo il 1° luglio 1986”, per i quali l'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale del 13 giugno
1986 prevede espressamente che essi “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria”
pag. 6/12 istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale (cioè la serie distinta dalla lettera “Q”), ai quali si applicano i saggi d'interesse indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale, di cui fa parte integrante.
Sul punto, come anticipato, con ordinanze n. 4748/22, n. 4751/22 e n. 4763/22 la Suprema
Corte, in ordine proprio alla problematica relativa alla apposizione sui titoli della serie P del timbro relativo alla serie Q contemplante solo i rendimenti per i primi 20 anni – ha puntualizzato, rispetto all'applicabilità del principio esposto dalle SS.UU. del 2007 come
“l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato - per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi - recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie "Q/P", tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente.” (cfr. Cass. 4384/2022: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”; Cass n.
47648/2022 “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
pag. 7/12 (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”).
La Suprema Corte, quindi, ha rimarcato l'impossibilità di ricondurre una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, ad una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale;
ha evidenziato come l'art. 1342 c.c. stabilisca che, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – rinvenendo l'incompatibilità nell'avvenuta modifica dei tassi in sostituzione disposta dal DM citato;
ha negato, pertanto, che per il lasso di tempo successivo al ventennio potessero valere le condizioni di rendimento relative alla serie P, soppiantata dalla serie Q/P (cfr. Cass. n. 4748/2022 ha ulteriormente precisato che “al fine di stabilire quali siano
i valori e gli interessi, anche di rango costituzionale, cui esso si ispira, il dato normativo del quale si è dato conto, in particolare l'articolo 173 del codice postale e l'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, richiede poi di essere sinteticamente inquadrato nell'ambito della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, che sarebbe del tutto erroneo assimilare così
e semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari (…) I buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924 (…), sono emessi da e, come ha Controparte_3 chiarito ancora una volta la Corte costituzionale, «benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico» (Corte cost. 18 settembre
1995, n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'epoca nel vecchio testo. (…) Né può tacersi, guardando all'aspetto della tutela del risparmio, anch'esso di rilievo costituzionale, ai sensi dell'articolo
47 Cost., che sarebbe invero arduo guardare ai buoni postali fruttiferi, dall'angolo visuale del soggetto che sostanzialmente li emette ― come si accennava Cassa depositi e prestiti, per la quale operano le , nei successivi assetti soggettivi che l'ente ha assunto ―, ed in ragione Pt_1
pag. 8/12 dell'esercizio dello ius variandi in peius, come ad una sinistra operazione speculativa destinata
a pesare sull'ignaro ed indifeso sottoscrittore, tenuto conto dei cospicui benefici per altro verso assicurati ai sottoscrittori di detti buoni (…)”.
La Suprema Corte, inoltre, ha osservato nelle diverse pronunce indicate che “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q', e
l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che
l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa» (cfr.,
Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n.
4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 22619/2023 “non è conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà,
desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie «Q/P» e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie «P». Tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico….La regola di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio…L'inattuabilità di una sostituzione della misura degli interessi convenuti contrattualmente non esclude, tuttavia, che la disciplina del buono di nuova emissione di una determinata serie, che sia carente di alcune indicazioni quanto ai rendimenti, possa essere integrato dalle previsioni normative che
pag. 9/12 disciplinano i tassi dei titoli appartenenti a quella stessa serie…Si allude all'integrazione suppletiva del negozio, riconducibile alla previsione dell'art. 1374 c.c., attraverso cui il contenuto del rapporto viene determinato in mancanza di una diversa volontà delle parti: non quindi all'integrazione cogente, operante allorquando la regolamentazione normativa si sovrappone alla diversa volontà delle parti…se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi
è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse ― aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 ― possano completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo…Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni. «In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo»).
La Corte di Cassazione anche recentemente con l'ordinanza n. 24715 del 16.09.2024 si è pronunciata sul punto soffermandosi in particolar modo sulle norme che regolano l'interpretazione del contratto evidenziando che “Poiché l'interpretazione del testo letterale deve raccordare il “ senso delle parole” alla dichiarazione contrattuale nel suo complesso, non potendola limitare ad una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie
Q/P, di rendimento relativi alla serie P per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie P, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere
pag. 10/12 evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nelle previsioni dell'articolo 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, del decreto ministeriale richiamato al primo comma del detto articolo”.
Inoltre, deve osservarsi che la giurisprudenza di merito ha argomentato l'assenza di alcuna lesione del legittimo affidamento dei sottoscrittori dei buoni da tutelare in ordine alla validità dell'ammontare degli interessi riportati sul titolo per una duplice ragione: la presenza del doppio timbro sui buoni e la univoca ricomprensione dei relativi buoni nella serie Q/P proprio in quanto emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 con conseguente piena conoscenza dei risparmiatori dell'applicabilità degli interessi previsti dalla tabella allegata all'indicato decreto
(cfr. ex multis, Trib. Savona n. 2972/2020).
Dalle considerazioni che precedono emerge che i buoni postali nella titolarità della odierna parte opposta sono stati correttamente liquidati da parte di nel rispetto di quanto Parte_1 previsto dal D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 e nessun'altra somma è, pertanto, dovuta a
[...]
a titolo di interessi maturati sul predetto buono. CP_1
In conclusione, l'opposizione è fondata e deve essere accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 347/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 29.12.2020.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato l'esito del giudizio sono poste a carico di parte opposta e, tenuto conto della natura della controversia, del valore (€
41.252.60), della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 11/12 1) Accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 347/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 29.12.2020;
2) Condanna al pagamento in favore di parte opponente delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, Iva e Cpa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso, 16.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Angela Di Dio
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