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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4293/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 4293/2020 promosso da:
(C.F. ), con il patrocino dell'Avv. ROSSATO Parte_1 C.F._1
CHIARA e dell'Avv. FERASIN GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Ferasin Giovanni in Vicenza, via Cengio n. 15
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) e (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TESTA C.F._3 CP_3 P.IVA_1
ANGELANTONIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gallio Francesca in
Dueville, via IV Novembre n. 66
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (all'epoca minorenne e dunque rappresentata dai genitori Parte_1 CP_4
e conveniva in giudizio , e
[...] CP_5 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(d'ora in avanti, anche l'Assicurazione).
Il giudizio, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., veniva iscritto in data 17.07.2020 al n.
R.G. 4293/2020.
1.1. Nel ricorso introduttivo veniva dedotto che era stata vittima di un grave Parte_1
sinistro stradale occorso in data 14.11.2016 intorno alle ore 13,00 in AS TI quando ella,
pagina 1 di 28 mentre si trovava sul marciapiede in via Braglio, all'altezza del civico 83, era stata investita dall'autovettura Fiat Punto targata CK757WH, condotta nel frangente da , di Controparte_1
proprietà di ed assicurata da . Controparte_2 CP_3
Addebitata la responsabilità della causazione del sinistro a , in via esclusiva, Controparte_1
la ricorrente dava atto dei danni risentiti in ragione del sinistro medesimo, quantificandoli:
1) in € 84.596,05 quanto al danno non patrimoniale da lesione temporanea dell'integrità psico-fisica
(ricorso, pag. 8);
2) in € 940.692,60, quanto al danno non patrimoniale per lesione permanente dell'integrità psico-fisica, che ella quantificava nella misura del 55% (ricorso, pagg. 7 e 8);
3) in € 40.138,44, quanto al danno patrimoniale per spese (mediche e comunque conseguenti al sinistro), danneggiamenti e assistenza tecnica stragiudiziale (ricorso, pagg. 5 e 6);
4) in € 209.839,26 + € 18.262.44 + € 128.550,78, quanto al danno patrimoniale da “inabilità lavorativa” (ricorso, pagg. 8 e 9).
1.2. La ricorrente dava atto di aver percepito dall'Assicurazione il minore importo di €
165.000,00 (doc. 22 attrice), invocava anche il risarcimento di un danno da “mala gestio” dell'Assicurazione (ricorso, pagg. 9 e 10) e concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno predetto, nonché alla rifusione delle spese di lite, comprensive di quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 3193/2019, che ella aveva promosso innanzi a questo Tribunale prima dell'introduzione del giudizio di merito.
2. I convenuti si costituivano ritualmente in giudizio e contestavano nell'an e nel quantum la domanda della ricorrente, per le ragioni che verranno prese in esame nel prosieguo.
3. All'udienza del 19.01.2021 veniva disposto il mutamento del rito, con passaggio dal rito sommario al rito ordinario di cognizione.
3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 21.09.2021 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso ante causam.
Con successiva ordinanza del 29.09.2021, rigettata l'istanza di liquidazione di provvisionale avanzata dall'attrice, il Giudice disponeva procedersi a nuova consulenza tecnica medico legale meramente integrativa di quella esperita in sede di accertamento tecnico preventivo e volta, in particolare, a verificare l'attuale condizione dell'attrice, a valutare le spese mediche esposte in atti e ad approfondire la questione della lamentata incisione della capacità lavorativa della danneggiata.
Il CTU nominato dr. (che procedeva all'accertamento avvalendosi Persona_1 dell'Ausiliario psichiatra dr. e dell'Ausiliario oculista dr. ) depositava la Persona_2 Persona_3
pagina 2 di 28 relazione peritale in data 29.05.2022.
3.2. Con ordinanza del 15.06.2022 veniva quindi in parte ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attrice che, divenuta maggiorenne, si era medio tempore costituita in giudizio in proprio, con comparsa di costituzione depositata in data 17.01.2022.
La prova orale veniva assunta nella successiva udienza del 22.09.2022, all'esito della quale veniva chiesto all' di depositare in giudizio rendicontazione degli emolumenti riconosciuti CP_6 all'attrice in relazione al sinistro oggetto di causa. L' procedeva al deposito 29.11.2022. CP_6
3.3. Con ordinanza del 01.06.2023 veniva infine dato corso a consulenza tecnica contabile.
Il CTU nominato dr. depositava la relazione peritale in data 09.11.2023. Persona_4
A seguito dei rilievi mossi dalle parti all'udienza del 17.11.2023, il CTU veniva chiamato a chiarimenti all'udienza del 12.12.2023, alla quale partecipavano anche i consulenti tecnici delle parti.
Sulla scorta di quanto emerso in udienza, il CTU redigeva nuova relazione peritale, che egli depositava in data 13.02.2024.
3.4. Alla successiva udienza dell'1.03.2024 la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.10.2024, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attrice concludeva come segue: “Nel merito - accertarsi e dichiararsi ex art. 2054 c.c. la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro e per l'effetto condannarsi
[...]
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Vigolo n. 103, in persona del legale rappresentante Controparte_7
pro tempore, P.iva Piazza Delle Donne Lavoratrici 2- 38122 Trento (TN) e P.IVA_1 CP_2
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Via Don G.
[...]
Vigolo 103, in via solidale tra loro o in subordine in via alternativa e/o concorrente, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificati come di seguito, secondo le Parte_1
tabelle di Milano 2024 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età Parte_2
del danneggiato alla data del sinistro 13 anni Percentuale di invalidità permanente 55% Punto danno biologico secondo le tabelle € 7.940,83 per demoltiplicatore età 0,940x55punti= danno biologico base euro 410.541 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50% sul punto base) € 3.970,42 Punto danno non patrimoniale totale con incremento € 11.911,25 11.911,25 moltiplicato per il demoltiplicatore età
(0,940) x 55% = danno biologico risarcibile con incremento quindi 615.812,00 + personalizzazione massima al 25% sul biologico base (25% su 410.541,00 =102.635,25, per totali euro 718.447,00
, base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea Parte_3
totale 86 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 645 Invalidità temporanea totale € 9.890,00
pagina 3 di 28 (115,00X86) Invalidità temporanea parziale al 75% € 55.631,25 (75% di 115,00X645) Totale danno biologico temporaneo € 65.521,25 Le personalizzazioni conseguono a quanto concluso dal dott.
in perizia, ovvero che “Elevato rimane anche il livello di sofferenza sui postimi” e che “Il Per_1
complesso menomativo preclude lo svolgimento di eventuali attività ludico-creative”, nonché, come si dirà in conclusionale, dagli elementi emersi in corso di istruttoria. DANNO PATRIMONIALEDANNO
PER PERDITA DEL REDDITO: Si quantifica la differenza tra quanto avrebbe percepito la danneggiata lavorando come commessa full time e part-time per euro 402.870,44; DANNO DA
PERDITA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO: Si quantifica la differenza tra quanto avrebbe percepito la danneggiata lavorando come commessa full time e part-time per euro 153.012,33;
DANNO DA PERDITA DEL TFR: Si quantifica la differenza tra quanto avrebbe percepito la danneggiata lavorando come commessa full time e part-time per euro 28.909,10;TOTALE DANNO
PATRIMONIALE 402.870,44+153.012,33+ 28.909,10=584.791,87 Al netto di quanto percepito dall' per euro 25.237,64. SPESE VIVE: euro 40.138,44 a titolo di spese vive come quantificate al CP_6
momento del deposito del ricorso introduttivo, oltre alle successive spese documentate per ulteriori euro 798,20 per oculista, acquisto lenti e fisioterapia;
nonché euro per le 765,00 per le sedute dall'osteopata e ulteriori euro 4500,00 per l'iscrizione al secondo e terzo anno dell'istituto professionale AN ET, così per totali a oggi euro 42.151,64 (docc. 34 e 35) oltre alle spese per le perizie d'ufficio e di parte del precedente giudizio per ATP e del presente giudizio: 1.903,20 consulenza dott. ; perizia dott. euro 2.440,00; perizia dott. euro Per_5 Persona_6 Per_1
1.830,00; seconda perizia dott. euro 1.830,00; perizia dott. euro 1.220,00, così Persona_6 Per_7
per totali euro 51.374,84. - Tutte le somme da liquidarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, nonché alla refusione delle spese dovute per il giudizio RG n.
3193/2019, ovvero quelle dovute per il contributo unificato e la marca da bollo, gli onorari del patrocinio legale e per le perizie di parte, nonché per quella d'ufficio depositata dal dott. Per_1
nel citato giudizio, nonché quelle dovute per il presente giudizio, ovvero contributo unificato e marca da bollo, gli onorari del patrocinio legale e gli onorari dovuti e non ancora liquidati per le perizie del dott. , del dott. , del dott. e del dott. ;- condannare, per tutti i Per_1 Per_2 Per_7 Persona_4
motivi illustrati, al risarcimento del danno per mala gestio nella trattazione del sinistro in CP_3
oggetto, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comprensivo di interessi moratori e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni a far data dal 17 gennaio 2017; Con vittoria di spese di lite”.
I convenuti concludevano come segue: “- nel merito: - in via principale: respingersi le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nell'ipotesi di
pagina 4 di 28 accertata responsabilità del conducente il mezzo Fiat Punto tg. CK757WH in relazione all'evento per cui è causa, accertarsi il grado della stessa e limitarsi la condanna al risarcimento dei soli danni, pure rigorosamente accertati giudizialmente tenuto conto anche dell'art. 1227 cod. civ., e solo quelli che saranno riconosciuti giudizialmente dovuti ed in misura proporzionale al grado di colpa del conducente il mezzo Fiat Punto tg. CK757WH pure rigorosamente accertato in causa, con detrazione delle somme già corrisposte a parte ricorrente da , nonché erogate e/o erogande a parte CP_3
ricorrente da , e/o altri Enti anche Assicuratori/Previdenziali o Compagnie assicuratrici CP_6 CP_8 private, Comune e Regione, per l'evento per cui è causa;
- in via istruttoria:- si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio dai convenuti/resistenti in Comparsa di costituzione e risposta, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, in Memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
- si ribadisce l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste
sollevata all'udienza 22.9.2022 e della nullità della relativa deposizione;
- in ogni CP_5
caso: - respingersi le domande di risarcimento per mala gestio della compagnia assicurativa ivi compresi interessi moratori e rivalutazione a far data dal 17.1.17; - spese e compensi di lite interamente rifusi, rimborso forfettario, iva e cpa incluse”.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. ha promosso il giudizio in scrutinio per ottenere dai convenuti il Parte_1
risarcimento dei danni che assume di aver risentito in conseguenza del sinistro occorso in data
14.11.2016 intorno alle ore 13 in AS TI quando ella, mentre si trovava sul marciapiede lungo via Braglio, all'altezza del civico 83, è stata investita dall'autovettura Fiat Punto targata CP_ CK757WH, condotta da , di proprietà di ed assicurata da Controparte_1 Controparte_2
[...]
4.1. L'attrice ha depositato sub doc. 2 la Relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro immediatamente dopo la sua verificazione.
Effettuati gli accertamenti di rito, gli Agenti hanno accertato, nell'ordine: che
[...]
, che stava transitando lungo via Braglio in direzione di AS TI alla guida CP_1 dell'autovettura Fiat Punto, giunto all'altezza del civico 83 è uscito di strada “precipitando” contro l'aiuola posta a lato del marciapiede corrente alla sua destra, per l'appunto lungo la via Braglio;
che l'autovettura “durante la fase di fuoriuscita stradale” ha travolto che, in quel Parte_1 momento, era “ferma sul marciapiede adiacente all'aiuola … in attesa dell'autobus che, al termine
pagina 5 di 28 dell'orario scolastico, l'avrebbe riportata presso la sua abitazione”; che il , “interpellato … in CP_1 merito alle cause della fuoriuscita di strada”, ha riferito “ di aver perso conoscenza a causa di un probabile colpo di sonno e di essersi ridestato solamente nel momento in cui” ha udito “lo scoppio degli airbag dell'auto che conduceva” (doc. 2 attrice, pagg. 1 e 8).
4.2. Posto che quella ora descritta è, pacificamente, la dinamica del sinistro per cui è causa, è agevole rilevare che esso si è compendiato nell'investimento di un pedone fermo sul marciapiede, ad opera di un'autovettura che è uscita di strada.
Va allora fatto qui riferimento al consolidato approdo interpretativo, per il quale l'art. 2054, co.
1 c.c. pone a carico del conducente del veicolo che abbia investito un pedone una presunzione di colpa, che gli può vincere soltanto dimostrando “che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare
l'evento”, con la precisazione che “a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ. n. 9856/2022).
4.3. Ebbene, nel caso di specie non è all'evidenza possibile addebitare a un Parte_1
qualsivoglia contegno colposo, dal momento che ella, negli istanti precedenti la verificazione dell'investimento, era semplicemente ferma su un marciapiede, in attesa dell'arrivo di un autobus.
4.4. Ciò detto, vano è il tentativo dei convenuti di contestare la responsabilità del . CP_1
Si legge in effetti alle pagg. 6 e 7 della comparsa di costituzione che sul luogo del sinistro non sarebbero stati rinvenuti testimoni oculari dell'investimento. La circostanza è del tutto irrilevante e a tale conclusione deve giungersi sol considerando che il fatto in sé dell'avvenuto investimento e la sua dinamica sono stati accertati dagli Agenti intervenuti in loco, le cui conclusioni non sono state contestate dai convenuti – che del sinistro non hanno nemmeno provato a fornire una ricostruzione alternativa.
Si legge, ancora, in comparsa di costituzione che il negli istanti precedenti la CP_1
verificazione del sinistro stava circolando a bassa velocità (in tesi: 30 km/h), lungo una strada connotata da traffico intenso “visto l'orario di chiusura della vicina scuola” (comparsa, pag. 7). Si tratta, nuovamente, di rilievi inconferenti, dal momento che la (asserita) bassa velocità del mezzo di per sé certamente non può condurre a “scusare” ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c. l'investimento di un pedone fermo su un marciapiede – investimento che, del resto, non è stato in alcun modo causato da un
(asserito) traffico intenso.
Si legge infine nelle difese dei convenuti che il (che è risultato negativo al controllo CP_1
pagina 6 di 28 quanto all'assunzione di alcol e stupefacenti) sarebbe uscito di strada non per un colpo di sonno, ma per un “improvviso malore” (comparsa, pag. 6). Il rilievo non coglie nel segno.
Nella relazione di incidente stradale, alla pag. 1, sub “Descrizione delle cause/circostanze dell'incidente”, si legge che subito dopo la verificazione del sinistro gli Agenti accertatori hanno chiesto spiegazioni al in ordine alla sua fuoriuscita di strada e che proprio lui ha riferito di aver CP_1 perso conoscenza “a causa di un probabile colpo di sonno”, dal quale egli in effetti ha dichiarato di essersi “ridestato” quando ha sentito il rumore provocato dallo scoppio degli airbag. La Relazione di incidente stradale non è stata sul punto contestata (né, tanto meno, impugnata) dai convenuti.
Ciò detto, i convenuti non hanno in alcun modo allegato, né offerto di provare, quale mai sia stato il malore improvviso che avrebbe colpito il conducente: e tanto di per sé conduce a qualificare come del tutto irrilevanti ai fini che qui ci occupano le generiche deduzioni che essi hanno voluto spendere sul punto1.
4.5. Va dunque concluso che i convenuti non hanno vinto la presunzione di colpa esclusiva posta a carico di dall'art. 2054, co. 1 c.c. Controparte_1
La verificazione del sinistro per cui è causa va dunque a lui addebitata in via esclusiva e da tanto discende che ai sensi degli articoli 2054 c.c. e 144, D. Lgs n. 209/2005 dei danni cagionati dal sinistro sono chiamati a rispondere , e , in solido, nella Controparte_1 Controparte_2 CP_3
loro rispettiva veste di conducente, proprietario e Assicurazione del veicolo investitore
*
5. Venendo, dunque, all'esame dei danni lamentati dall'attrice e principiando dal danno non patrimoniale da lesione temporanea e permanente dell'integrità psico-fisica, va detto che tale compromissione è stata indagata dal CTU dr. dapprima nell'ambito del Persona_1
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e poi in seno al presente giudizio, ove egli è stato chiamato ad
“aggiornare”, se necessario, la precedente sua valutazione e ad indagare, nel dettaglio, il tema delle spese mediche e della incisione della capacità lavorativa.
5.1. Ebbene, nella relazione peritale depositata nel presente giudizio in data 29.05.2022 (d'ora in avanti, anche la Seconda relazione) il CTU ha sostanzialmente confermato le conclusioni già rassegnate in sede di accertamento tecnico preventivo.
Nella relazione peritale depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (d'ora in avanti, anche la Prima relazione), il CTU aveva quantificato nella misura del 50-55% la compromissione permanente dell'integrità psico-fisica risentita dall'attrice, rilevando a suo carico “esiti anatomici per breccia cranica e cicatriziali al capo”; un “deficit di natura visiva per emianopsia omonima sinistra incompleta (vale a dire parziale perdita del campo visivo)”; una “emisindrome motoria sinistra a maggior estrinsecazione all'arto inferiore dove sono maggiormente rappresentati gli esiti dell'emiparesi sinistra (importante rigidità di caviglia che rimane atteggiata in viziosa rotazione, con spasticità che necessita di periodico trattamento miorilasSAte specifico – tossina botulinica, e deambulazione con andamento paraparetica) mentre all'arto supereroe sinistro è presente impaccio motorio globale”; una “complessa psico-sindrome organica post-traumatica con difettualità cognitiva, disturbi attentivi e della concentrazione, difficoltà nella memoria di fissazione, lacune rievocative, manifestazioni di tipo depressivo-disforico”; la persistente necessità, infine, di un “sostegno farmacologico sia con farmaci antidepressivi sia, pur a fronte di una unica crisi epilettica, con farmaci anticomiziali” (e ciò a fronte di una crisi epilettica generalizzata verificatasi nel corso della degenza dell'attrice presso l'Unità Gravi Cerebrolesi di Vicenza: Prima relazione, pag. 19 e 20).
5.2. Le conclusioni rassegnate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo erano state contestate dal CTP dei convenuti che, nelle osservazioni all'uopo redatte, aveva rilevato che “la giovane età della paziente e alcune caratteristiche delle menomazioni con particolare riguardo al quadro neurologico rendono possibile ancora spazi di miglioramento per cui il danno biologico permanente a mio parere non può superare il 50% di danno” (doc. 8 convenuti).
Nel corso del presente giudizio si è dunque dato corso a nuova consulenza tecnica medico legale, come detto, e all'esito del nuovo accertamento esperito (che ha visto il consulente tecnico affiancato da un Ausiliario psichiatra, il dr. , e da un Ausiliario oculista, il dr. il CTU ha Per_2 Per_3
confermato la bontà delle conclusioni già rassegnate – accertando per altro un aggravamento della condizione dell'attrice.
Nella Seconda relazione, in particolare, il CTU:
- ha “confermato la sostanziale stazionarietà degli esiti di carattere neuro-motorio con persistenza di emisindrome sinistra che si estrinsecano all'arto superiore con ridotta validità e discreta riduzione dei movimenti fini della mano;
all'arto inferiore rimane maggior impegno neuromuscolare con arto e piede atteggiati in intrarotazione (fatto che accentua difficoltà alla deambulazione”;
- ha rinvenuto “invariato anche il danno di natura oculare con perdita parziale del campo visivo
(emianopsia sinistra)”;
- ha confermato “gli esiti di carattere neuropsichico”, compendiati da “deficit cognitivo lieve con psicosindrome organica post-traumatica con difettualità cognitiva (espressione delle lesioni encefaliche) e affettiva per presenza di disturbo depressivo con entità clinica un po' più aggravata rispetto a quella medio-grave (su scala lieve/medio/medio-grave/grave) determinata nel corso C.T.
pagina 8 di 28 precedente”;
- ha dunque quantificato nella misura del 55% la misura della compromissione permanente dell'integrità psico-fisica cagionata dal sinistro (Seconda relazione, pagg. 21 e 22).
5.3. Si tratta di conclusioni dalle quali questo Giudice non ha ragione di discostarsi.
5.4. Nelle osservazioni inoltrate al CTU nel corso delle operazioni peritali (Seconda relazione, pag. 26) il CTP dei convenuti si è infatti (e nuovamente) limitato a dar genericamente conto della
“giovane età della paziente” e degli “spazi di recupero che possono ancora essere possibili”, così riproponendo il tema del possibile miglioramento della condizione dell'attrice: tema che è stato specificamente approfondito in giudizio proprio per il tramite dell'ammissione della nuova consulenza tecnica che, come ora visto, si è invero conclusa con l'accertamento di un peggioramento della condizione dell'attrice.
5.5. Posto che il CTP dei convenuti non ha mosso alcuna ulteriore contestazione alle conclusioni rassegnate dal CTU, va detto che i convenuti in comparsa di costituzione (e poi lungo tutto il corso del giudizio) hanno voluto enfatizzare quella che, in maniera del tutto immotivata ed apodittica, essi hanno voluto tratteggiare nei termini di una sorta di preesistenza: la condizione di discalculia riscontrata nell'attrice in occasione di una valutazione cognitiva cui ella è stata sottoposta nel 2015 e, dunque, prima della verificazione del sinistro (comparsa, pag. 9 e ss., con rinvio al doc. 4).
Ebbene, a tal riguardo sarà sufficiente rilevare che nel corso di ben due accertamenti peritali, condotti anche con l'ausilio di un medico psichiatra (il dr. è stato infatti Ausiliario del CTU Per_2
anche in sede di accertamento tecnico preventivo), la condizione di discalculia, pur nota e menzionata
(Prima relazione, pagg. 16 e 17; Relazione dell'Ausiliario psichiatra dr. , nell'ambito Per_2 dell'accertamento peritale svolto nel presente giudizio, pagg. 14/16), non è stata in alcun modo valutata dai periti né quale preesistenza, né a fortiori quale preesistenza rilevante ai nostri fini.
La psico-sindrome organica post-traumatica accertata a carico dell'attrice è stata dunque interamente ritenuta in nesso di causa con il sinistro e del tutto estranea (nelle sue manifestazioni e nei suoi esiti) alla condizione di discalculia – che, va detto, i convenuti non hanno qualificato (né avrebbero potuto) quale causa di una preesistente compromissione permanente della integrità psico- fisica dell'attrice e la cui rilevanza, quanto alla decisione che va qui assunta, essi non hanno in alcun modo acclarato.
D'altro canto, lo stesso CTP dei convenuti non ha mai valorizzato la condizione di discalculia nel corso dei due accertamenti peritali - e non è dunque dato comprendere sulla scorta di quale motivazione (di natura medica o scientifica) i convenuti abbiano invece ritenuto di insistere nella sua enfatizzazione.
pagina 9 di 28 5.6. I convenuti hanno voluto valorizzare un'ulteriore circostanza: il fatto, cioè, che l'attrice è rimasta coinvolta in un sinistro occorso in data 06.06.2017 a scuola, nel corso dell'ora di educazione fisica (comparsa di costituzione, pag. 9).
Si tratta di rilievo radicalmente inconferente. L'evento è stato in effetti reso noto al CTU, che di esso ha fatto menzione sia nella Prima, sia nella Seconda relazione (ove l'evento è segnalato nel paragrafo “Documentazione medica”), senza ritenerlo in nesso di causa con gli esiti permanenti sopra detti, che sono discesi esclusivamente dal sinistro per cui è causa. Anche sul punto nulla ha rilevato in senso contrario il CTP dei convenuti.
5.7. I convenuti hanno infine segnalato in comparsa di costituzione, alla pag. 10, che l'attrice già all'epoca al sinistro era miope e presentava delle “micro opacità congenite del cristallino bilaterali” – aggiungendo che “è fatto notorio che la gradazione della miopia tende a peggiorare per tutto il periodo dello sviluppo”.
Il rilievo è nuovamente irrilevante, quanto alla valutazione della compromissione permanente dell'integrità psico-fisica discesa dal sinistro. Il CTU (e le sue valutazioni sul punto non sono state contestate da CTP dei convenuti) ha infatti accertato che il sinistro ha cagionato non un aggravamento della miopia, ma un “emianopsia omonima sinistra incompleta”, compendiantesi in una “parziale perdita del campo visivo” (Prima relazione, pag. 19, con conclusione confermata nella Seconda relazione).
5.8. Sulla scorta di tutto quanto rilevato sin qui e in accordo con le conclusioni raggiunte dal
CTU dr. va allora dichiarato che il sinistro per cui è causa ha cagionato una permanente Per_1
compromissione dell'integrità psico-fisica dell'attrice, quantificabile nella misura del 55%.
5.9. Quanto alla invalidità temporanea, in sede di accertamento tecnico preventivo il CTU ha concluso che dal sinistro è disceso a carico dell'attrice un periodo “di malattia di circa due anni, dimensionabile in giorni 86 di danno biologico temporaneo totale ed in giorni 645 di danno biologico temporaneo al tasso medio del 75%” (Prima relazione, pag. 20).
Si tratta di conclusione che il CTU ha confermato anche nella relazione peritale depositata nel presente giudizio (Seconda relazione, pag. 21) e che non è stata contestata.
5.10. Merita infine segnalare che il periodo di malattia ha visto, nell'imminenza del sinistro, il ricovero dell'attrice (che all'epoca aveva 13 anni) nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, ove ella, in ragione della presenza di edema cerebrale, è stata subito sottoposta ad un intervento di posizionamento di sensore intracerebrale;
quindi il ricovero dell'attrice dal 01.12.2016 al 08.02.2017 presso l'Unità Gravi Cerebrolesi di Vicenza, dal quale ella è stata dimessa con diagnosi di “sindrome post-commotiva, emiparesi sinistra ed epilessia generalizzata convulsiva”; infine, “un prolungato e
pagina 10 di 28 articolato trattamento riabilitativo, sia di carattere neuropsichico che motorio” (Prima relazione, pagg.
18 e 19).
Il grado di sofferenza è stato “elevatissimo” nel corso dei primi 86 giorni di malattia ed elevato nel rimanente periodo di malattia e a postumi consolidati (Prima relazione, pag. 20; Seconda relazione, pag. 22).
5.11. Sulla scorta delle conclusioni rassegnate nei punti che precedono è ora possibile procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale risentito dall'attrice, all'uopo facendo applicazione delle
Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica elaborate dal Tribunale di Milano e vigenti alla data attuale, che per giurisprudenza ormai consolidata
“rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c.” ed il cui utilizzo, consentendo “la conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza” (Cass. civ. n. 33005/2021”.
Il danno non patrimoniale da compromissione permanente dell'integrità psicofisica subito dall'attrice va dunque quantificato in € 615.811,00, in moneta attuale, di cui:
- € 410.541,00 relativi al danno biologico/dinamico relazionale;
- € 205.270,00 relativi al danno da sofferenza soggettiva: danno, questo, da ritenersi certamente integrato nel caso di specie, nel quale il sinistro ha colpito una ragazzina di soli 13 anni, costringendola ad un prolungato ricovero connotato da sofferenze elevatissime esitato in un lungo periodo di riabilitazione, nel corso e all'esito del quale ella ha dovuto prendere atto del fatto che la sua vita, da lì in avanti, sarebbe stata in radice differente da quella vissuta prima dell'investimento, che l'aveva attinta all'uscita da scuola, mentre attendeva l'autobus per tornare a casa – colpendola dunque nel cuore stesso della sua giovane quotidianità.
Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, esso va quantificato in € 65.521,25, sempre in moneta attuale (importo che si ottiene quantificando il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in € 115,00).
5.12. L'attrice ha chiesto la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale.
La domanda verrà presa in esame più avanti, dopo la trattazione del profilo della capacità lavorativa.
*
6. PasSAdo alle poste di danno patrimoniale, ha chiesto innanzitutto il Parte_1
pagina 11 di 28 risarcimento di un danno quantificato in € 40.138,44 nel ricorso introduttivo, ove tale importo complessivo è stato riferito ad una messe di causali invero differenti le une dalle altre: spese mediche;
spese per l'acquisto “dell'auto per disabili, del tapis roulant per gli esercizi di riabilitazione etc.”; spese per perizie;
danneggiamento “al vestiario e al cellulare” (ricorso, pag. 5).
Tale generica elencazione, “corredata” da un altrettanto generico rinvio a documenti depositati ed essi stessi solo elencati alla pag. 6 del ricorso, certo non agevola la enucleazione e la identificazione stessa delle singole voci di danno.
6.1. Ciò detto, va innanzitutto preso in esame il danno patrimoniale per spese mediche.
Sul punto, va fatto senz'altro riferimento alle conclusioni rassegnate dal CTU nella Seconda relazione, ove egli ha quantificato in € 5.620,59 le spese mediche determinate dal sinistro per cui è causa (Seconda relazione, pag. 24).
Si tratta di conclusione che non è stata contestata dal CTP dei convenuti e dalla quale questo
Giudice non ha dunque ragione di discostarsi.
Il CTU ha parimenti segnalato che “rimarranno a carico del - e Controparte_9
verosimilmente senza alcun costo aggiuntivo per l'interessata perché ipotizzabile permanenza del diritto alla esenzione della partecipazione al ticket, ulteriori future spese (riabilitazione periodica, assistenza specialistica, ecc …)” (relazione, pag. 25).
Si tratta, nuovamente, di conclusione non contestata (questa volta) dall'attrice, che sul punto non ha offerto in giudizio allegazioni (e prove) volte a esplicare e provare la eventuale erroneità della valutazione operata dal consulente tecnico.
Il danno patrimoniale per spese mediche subito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa va dunque quantificato in € 7.279,49, importo che si ottiene rivalutando l'importo di € 5.620,59 dal 01.07.20192 alla data attuale e computando sull'importo così via via rivalutato gli interessi legali, dal 01.07.2019 alla data attuale.
6.2. Tanto dichiarato, vanno prese in esame le ulteriori voci di danno esposte in atti.
6.3. L'attrice ha depositato documentazione afferente ad acquisto di lenti ed occhiali.
Posto che stando alla documentazione dimessa risulta che vi sarebbe stato un reiterato (e con cadenza pressoché annuale) acquisto di occhiali da vista completi di lenti e posto che di tali reiterati acquisiti non è stata fornita dall'attrice alcuna giustificazione, il CTU, interpellato sul punto l'Ausiliario oculista dr. ha ritenuto non pertinenti al sinistro per cui è causa gli esborsi esposti Per_3 dall'attrice, dal momento che essi non afferiscono all'esito permanente disceso dal sinistro, cioè a dire la sopra indicata emianopsia omonima sinistra incompleta compendiantesi in una parziale perdita del campo visivo (Seconda relazione, pag. 24). L'attrice, del resto, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
c.p.c. ha formulato sul punto il solo capitolo di prova n. 58, inammissibile siccome formulato genericamente ed in termini valutativi con riferimento ad una messe di esborsi non precisamente individuati ed inidoneo financo a provare se in occasione del sinistro l'attrice indossasse degli occhiali che si sono danneggiati.
La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice con riguardo a spese sostenute per l'acquisto di lenti ed occhiali va dunque rigettata.
6.4. L'attrice ha poi esposto che gli esiti del sinistro avrebbero reso necessario l'acquisto di un letto e del relativo materasso, con esborso dell'importo di € 6.990,16 (doc. 12 attrice).
L'acquisto è stato confermato da , madre dell'attrice, che, escussa quale testimone CP_5 nel corso dell'udienza del 22.09.20223, ha confermato di aver acquistato il letto per la figlia utilizzando l'acconto liquidato dall'Assicurazione.
Ebbene, con riguardo a tale esborso il CTU ha concluso di non essere “in grado di esprimere alcun giudizio, nemmeno di pertinenza” (Seconda relazione, pag. 25). Il CTU non ha dunque confermato la sussistenza di un nesso di causa (che, per essere qui rilevante, dovrebbe essere immediato e diretto) tra l'acquisito del letto e gli esiti permanenti del sinistro.
La domanda di risarcimento del danno spiegata sul punto dall'attrice va dunque rigettata – e tanto esime dal verificare l'ulteriore profilo della congruità dell'esborso di € 6.990,16, invero ingente.
6.5. L'attrice ha chiesto, ancora, il risarcimento del danno in tesi compendiato dall'esborso sostenuto per l'acquisito di un'autovettura “per disabili” (ricorso, pag. 5). Si tratta dell'acquisto di una
Kia Sportage, con esborso di € 19.800,00 (doc. 13 attrice).
La domanda va rigettata, per una pluralità di concorrenti ragioni.
Nessuna delle risultanze di causa attesta che l'attrice, per spostarsi, abbia necessità di un'auto
“per disabili” e, del resto, anche il CTU ha escluso la pertinenza al sinistro dell'esborso esposto dall'attrice (Seconda relazione, pag. 25). 3 I convenuti hanno eccepito l'incapacità a testimoniare di L'eccezione non è fondata. (con il CP_5 CP_5 marito ha promosso il giudizio in scrutinio non personalmente, ma in qualità di genitore esercente la Controparte_4 responsabilità genitoriale sulla figlia all'epoca minorenne. Parte del giudizio è stata dunque ab origine la sola Pt_1 la quale, per altro, in corso di causa è divenuta maggiorenne e si è costituita in proprio. Parte_1 CP_5 non è dunque (né è mai stata) parte del giudizio ed è pertanto pienamente capace di testimoniare, dovendosi parimenti escludere che ella sia titolare di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 246 c.p.c. – dal momento che si fa qui questione del risarcimento di un danno risentito dalla sola Quel che residua è dunque la sola valutazione della Parte_1 attendibilità della teste: attendibilità che va qui pienamente confermata, non avendo i convenuti assolto all'onere di allegare e provare, per l'appunto, la inattendibilità o non veridicità delle circostanze che la teste ha dichiarato in sede di escussione. pagina 13 di 28 L'attrice, d'altro canto, non ha assolto all'onere di allegare e provare se (e come) la Kia
Sportage sarebbe stata specificamente allestita per far fronte ad asserite sue necessità (invero non identificate), limitandosi sul punto a formulare nella memoria istruttoria il capitolo di prova n. 8, inammissibile siccome dedotto in termini generici e valutativi – dal momento che esso pretende di provare che l'acquisito dell'auto sarebbe stato “necessario”, senza indicare alcuna circostanza oggettiva dalla quale trarre la (eventuale) conferma di tale solo asserita necessità.
Ciò detto, va pure rilevato che l'attrice non ha allegato se i suoi genitori fossero già proprietari di un'auto; che ella non ha assolto all'onere di allegare e provare che tale auto, se mai presente nel nucleo familiare, era inidonea per accompagnare una ragazzina, a scuola e nei suoi appuntamenti quotidiani;
che ella, infine, non ha assolto all'onere di allegare e provare quale sia stato l'utilizzo della
Kia Sportage che, va ritenuto, non è stata a lei “dedicata” (tanto non è stato allegato dall'attrice) e che, va ancora ritenuto, è divenuta l'auto di famiglia – il che definitivamente conduce ad escludere che l'esborso sostenuto per il suo acquisto possa essere qui inteso come un danno conseguente, in via immediata e diretta, dal sinistro che ci occupa.
La domanda in esame va dunque rigettata, come detto, e tanto rende superflua la verifica in ordine al soggetto che ha sborsato il prezzo di acquisto dell'autovettura.
6.6. Va parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno compendiato dall'esborso sostenuto per l'acquisto del computer (doc. 15 attrice).
Il CTU ha ritenuto l'esborso pertinente al sinistro (Seconda relazione, pag. 24).
Si tratta tuttavia di conclusione alla quale questo Giudice non intende dare seguito, dal momento che l'acquisto di un computer per un ragazzino che frequenti la scuola media e la scuola superiore è fatto del tutto ordinario, con il quale l'attrice avrebbe dunque dovuto confrontarsi anche a prescindere dalla verificazione del sinistro.
6.7. Va, ancora, rigettata la domanda spiegata dall'attrice quanto al danneggiamento del telefono cellulare.
La teste ha confermato che in occasione del sinistro il cellulare dell'attrice si è CP_5
irrimediabilmente danneggiato, confermando altresì di aver acquistato alla figlia un nuovo cellulare, al prezzo di € 980,00, che ella ha dichiarato di aver pagato con denaro suo proprio (doc. 11 attrice).
Si fa dunque questione nel caso di specie di un esborso sostenuto dalla teste. Tanto esclude che si possa predicare qui l'esistenza di un danno patrimoniale prodottosi a carico dell'attrice, la quale, perduto un cellulare, ne ha subito ottenuto uno nuovo, che è stato comprato utilizzando denaro di terzi.
6.8. Va infine rigettata anche la domanda attorea volta al risarcimento del danno in tesi compendiato dagli esborsi sostenuti per il “cambio scuola” (doc. 19 attrice) e per la frequenza pagina 14 di 28 dell'Istituto scolastico professionale AN ET (doc. 37 attrice).
Risulta ex actis che, dopo essersi iscritta per l'anno scolastico 2017/2018 al primo anno di una scuola professionale per “Operatore del benessere: indirizzo acconciatura” ed aver frequentato le lezioni per circa due mesi, nel mese di novembre del 2017 l'attrice ha chiesto ed ottenuto il trasferimento presso l'Istituto SA ET (doc. 36 attrice).
Ciò detto, quel che qui rileva è il fatto che le spese per l'iscrizione e l'avvio al primo anno della scuola originariamente scelta dall'attrice (€ 150,00 per iscrizione;
€ 156,00 per materiale, per quanto è dato comprendere: doc. 19 attrice) sono state sostenute non dall'attrice, ma dai suoi genitori, al pari delle spese per l'iscrizione ai tre anni di frequenza dell'Istituto AN ET (€ 450,00: doc. 37 attrice): spese, queste ultime, che i genitori dell'attrice avrebbero per altro dovuto sostenere anche se la figlia avesse proseguito nella frequenza dell'Istituto professionale scelto in origine.
6.9. Va per contro accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice quanto all'acquisto del tapis roulant al prezzo di € 659,99 (doc. 14 attrice).
Il CTU ha ritenuto l'acquisto del tapis roulant “pertinente con finalità riabilitative generiche del caso” (Seconda relazione, pag. 26). Il costo dell'attrezzo (acquistato presso un grande magazzino: doc.
14 attrice) risulta congruo e, d'altro canto, la teste ha dichiarato che il tapis roulant è CP_5
stato pagato utilizzando il denaro liquidato all'attrice dall'Assicurazione.
In accoglimento della domanda attorea, va dunque concluso che l'attrice ha subito un danno patrimoniale (per l'acquisito del tapis roulant) quantificato in € 659,99: importo che, rivalutato dal
16.09.2017 (data di acquisto dell'attrezzo) alla data odierna e con il computo degli interessi legali entro il medesimo periodo sull'importo via via rivalutato, diviene pari ad € 873,36.
*
7. L'attrice ha chiesto il risarcimento di un ulteriore, ingente danno patrimoniale, qualificato nel ricorso introduttivo quale “danno da inabilità lavorativa” (ricorso, pag. 8).
7.1. Secondo la prospettazione attorea, la capacità lavorativa dell'attrice sarebbe stata incisa dal sinistro i cui esiti, secondo quanto accertato dal CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo:
- precluderanno all'attrice di svolgere attività lavorative “concettuali-impiegatizie”;
- hanno definitivamente indirizzato l'attrice verso attività “manuali-operaie” e, nell'ambito di tali attività, verso mansioni “manuali-esecutive”, più che “organizzative in senso stretto”;
- hanno verosimilmente ridotto la effettiva capacità dell'attrice di inserirsi per così dire
“spontaneamente” nel mondo lavorativo, avviandola dunque verso “una collocazione in attività lavorative ope legis” (Prima relazione, pag. 20).
pagina 15 di 28 Prendendo le mosse da tali conclusioni, nel ricorso introduttivo è stato dato conto degli esiti di un accertamento svolto in sede stragiudiziale dai consulenti del lavoro dr. e dr.ssa Persona_8
, che hanno raffrontato il trattamento lato sensu retributivo e pensionistico che l'attrice Persona_9
avrebbe potuto percepire nel corso della propria vita lavorativa accendendo ad un impiego “nel settore credito terza area primo livello full time” e quello che ella potrà percepire accedendo ad un impiego nel settore “abbigliamento azienda industriali, quale addetta alla vendita terzo livello full time”
(ricorso, pagg. 8 e 9, con rinvio ai docc. 28 e 28 bis).
All'esito del raffronto, il danno patrimoniale patito dall'attrice, in tesi compendiato dalla differenza dei due trattamenti, è stato quantificato in ricorso in un importo pari a circa 356.000 euro
(ricorso, pag. 9).
7.2. Ebbene, va detto innanzitutto che l'impostazione attorea sconta un errore di impostazione.
Il differenziale retributivo è stato infatti calcolato dai consulenti tecnici presupponendo che l'attrice, se non fosse rimasta vittima del sinistro per cui è causa, si sarebbe avviata verso un impiego collocabile nel settore concettuale-impiegatizio.
Si tratta, tuttavia, di assunto al quale non va dato seguito.
all'epoca di verificazione del sinistro aveva soltanto 13 anni, frequentava la Parte_1
terza media e dunque non lavorava ancora.
Risulta tuttavia ex actis (e si tratta di circostanza che è stata ampiamente valorizzata negli scritti difensivi attorei) che l'attrice aveva all'epoca già optato per l'iscrizione ad una scuola professionale, che l'avrebbe avviata all'attività di parrucchiera. Tanto trova conferma nel doc. 36 attoreo (che prova l'iscrizione di per l'anno scolastico 2017/2018 al primo anno di un istituto professionale per Pt_1
“Operatore del benessere: indirizzo acconciatura”) e nelle allegazioni attoree. Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. si legge in effetti quanto segue: “ si era iscritta alla scuola Pt_1
professionale per parrucchieri di BasSAo del Grappa prima di essere vittima del sinistro in oggetto ma, a causa delle lesioni subite, non ha potuto continuare quel percorso formativo, in quanto non è in grado di esercitare una simile professione (…) La minore ha dunque visto sfumato il suo sogno professionale proprio e solo a causa del sinistro in oggetto, dovendo ripiegare su un istituto professionale per addetta alle vendite” (memoria, pag. 7).
Nel peculiare caso di specie, la verifica della contrazione eventuale della capacità lavorativa generica dell'attrice va allora operata non prendendo a riferimento il trattamento retributivo proprio dell'attività lavorativa impiegatizia che è stata valorizzata dai periti attorei, ma il trattamento retributivo proprio dell'attività lavorativa di parrucchiera, poiché questa è l'attività che avrebbe Parte_1 voluto svolgere, se non fosse rimasta vittima del sinistro, e questa è l'attività che ella avrebbe pagina 16 di 28 presumibilmente svolto, avendo deciso di iscriversi ad un istituto professionale ove ella avrebbe appreso, per l'appunto, non l'attività di impiegata amministrativa, ma l'attività di parrucchiera.
7.3. Tanto precisato, va detto che in corso di causa è stata disposta apposita consulenza tecnica contabile, volta a raffrontare il trattamento retributivo e pensionistico che avrebbe potuto Pt_1 percepire svolgendo l'attività di parrucchiera e il trattamento che ella potrà percepire svolgendo quell'attività lavorativa “di tipo prettamente manuale-esecutiva” indicata dal CTU dr. . Per_1
Non vi sono dubbi, in effetti, sul fatto che l'attrice non potrà svolgere l'attività di parrucchiera
(e la circostanza, invero, non è stata nemmeno contestata dai convenuti).
Il già citato documento 36 dell'attrice, in effetti, conferma che ha frequentato Parte_1
per due soli mesi la scuola professionale alla quale ella si era iscritta, dal momento che subito dopo l'inizio dell'anno scolastico, nel novembre del 2017, ella ha optato per il trasferimento presso l'Istituto professionale AN ET, ove ha conseguito la qualifica professionale di Operatore ai servizi di vendita, al termine di un ciclo triennale di studi (doc. 37 attrice).
Sentita sul punto, la teste ha del resto confermato che la decisione di cambiare CP_5
scuola è stata determinata dalla difficoltà che ha immediatamente incontrato nel corso delle Pt_1
prove pratiche di inizio anno, quando ha iniziato a praticare i gesti che una parrucchiera tipicamente compie (lavare e asciugare i capelli, impugnare la spazzola, utilizzare le mani per fare la messa in piega
– il tutto stando in piedi a lungo). La teste ha infatti dichiarato quanto segue: “Lo confermo. Lo so perché me lo raccontava e poi avevo contatto con i professori quando la accompagnavo a Pt_1 scuola (…) Me lo dicevano anche i professori, quando li vedevo a scuola. E poi capitava che ci sentissimo anche al telefono con i professori delle prove pratiche. aveva difficoltà e si Pt_1
scoraggiava, anche facendo il paragone con i suoi compagni che riuscivano a portare a termine le prove, mentre lei non ce la faceva. Ricordo che io e l'insegnante di prova pratica ci siamo sentite per telefono, proprio per decidere come gestire la situazione e alla fine la decisione è stata quella di cambiare scuola”.
Si tratta, è evidente, di deposizione chiara e circostanziata e dunque pienamente attendibile, rispetto alla quale i convenuti non hanno offerto alcuna prova contraria. E, in ogni caso, nel corso degli accertamenti tecnici medico legali svolti sia nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia nel presente giudizio mai è stato messo in dubbio il fatto che l'attrice non abbia la capacità di affrontare l'attività lavorativa di parrucchiera: possibilità che nella Seconda relazione è stata esclusa (Seconda relazione, pag. 23).
L'accertamento tecnico contabile svolto in corso di causa ha dunque preso quale termine di raffronto per la verifica dell'esistenza del danno lamentato dall'attrice il trattamento retributivo e pagina 17 di 28 pensionistico proprio dell'attività di parrucchiera (l'attività “perduta” in ragione del sinistro), come da
“CCNL acconciatura ed estetica … qualifica professionale parrucchiera;
livello retributivo inziale
4°”, con passaggio “al 3° livello retributivo” dopo 24 mesi (relazione peritale CTU dr. , pag. 54). Per_4
7.4. Tale trattamento è stato raffrontato con quello proprio dell'attività lavorativa alla quale potrà verosimilmente avviarsi secondo quanto accertato dal CTU dr. Parte_1 Per_1
che, anche nella perizia depositata nel presente giudizio:
- ha segnalato che l'attrice prima della verificazione del sinistro era “già concretamente orientata per attività lavorative "manuali-operaie", essendosi iscritta al sopra detto istituto professionale per operatore del benessere, con indirizzo acconciatura;
- ha ribadito che “nell'ambito delle attività manuali-operaie” all'attrice “sono precluse quelle mansioni che prevedono l'organizzazione del lavoro altrui (come, ad esempio quelle di “caporeparto”)”, confermando che la sua “collocabilità dev'essere riferita ad attività prettamente manuali/ esecutive”;
- ha precisato che “all'interno di queste sono precluse mansioni che richiedono postura eretta o ripetuti passaggi posturali, movimentazione pesi, ritmi di lavoro sostenuti, elevata concentrazione ed attenzione, capacità di adattamento e/o particolare comunicazione con terzi” (Seconda relazione, pag.
23).
Il CTU dr. ha “interpretato” tali indicazioni collocando l'impiego al quale l'attrice può Per_4 ambire entro il “CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi … qualifica professionale: aiutante commessa;
livello retributivo: 5” (relazione peritale, pag. 6).
Si tratta di inquadramento che i consulenti tecnici delle parti non hanno contestato.
7.5. Ebbene, il raffronto operato dal CTU tra i trattamenti delle due “tipologie” di attività indagate mostra, inequivocabilmente, che il reddito netto con qualifica di commessa è superiore al reddito netto con qualifica di parrucchiera (di circa 188.000 euro, lungo un'intera vita lavorativa); che anche il trattamento pensionistico ottenibile con un reddito da commessa è superiore a quello ottenibile con un reddito da parrucchiera (di circa 34.000 complessivi); che anche il TFR netto conseguibile da un reddito da commessa è superiore al TFR conseguibile da un reddito da parrucchiera (di circa 15.000 euro: relazione peritale, pagg. 14 e 15).
Il danno patrimoniale lamentato dall'attrice deve dunque dirsi insussistente.
Posto, in effetti, che anche in assenza della verificazione del sinistro avrebbe Parte_1
optato per un impiego manuale/operativo e posto che ad un simile impiego ella potrà ancora essere adibita (il CTU dr. non ha infatti in alcun modo concluso che non potrà Per_1 Parte_1 4 Il dr. ha depositato due relazioni peritali: la prima in data 09.11.2023 e la seconda in data 13.02.2024 – redatta in Per_4 seguito all'udienza di chiarimenti del 12.12.2023. Si farà qui riferimento, salvo differente indicazione, alla seconda relazione peritale. pagina 18 di 28 lavorare), il raffronto tra il lavoro (manuale/operativo) che l'attrice aveva individuato e il lavoro
(manuale/operativo) che ella potrà effettivamente svolgere mostra che il passaggio dall'uno all'altro lavoro non cagionerà a suo carico alcuna contrazione di reddito.
Diversamente da quanto opinato dall'attrice, del resto, l'esistenza del danno patrimoniale qui in esame non può essere predicata assumendo che l'attrice potrà lavorare esclusivamente part time.
Il CTU dr. ha in effetti calcolato anche il trattamento retributivo e pensionistico correlato Per_4
ad un lavoro di commessa svolto non a tempo pieno. Si tratta, tuttavia, di calcolo che egli ha effettuato sua sponte, dal momento che nessuna delle risultanze di causa indica che l'attrice potrà svolgere soltanto un lavoro a tempo parziale. Tanto non è stato concluso dal CTU dr. e, del resto, Per_1
anche i consulenti di parte attorea, nelle perizie stilate in via stragiudiziale di cui ai docc. 28 e 28 bis sopra citati, per quantificare il trattamento della posizione lavorativa di all'esito del Parte_1
sinistro hanno fatto riferimento ad un impiego full time.
D'altro canto, va detto che non v'è alcuna certezza, nel presente giudizio, in ordine al fatto che l'attrice, in assenza della verificazione del sinistro, avrebbe certamente trovato un impiego quale parrucchiera, subito dopo la fine della scuola, a tempo indeterminato e full time.
Non ha dunque rilevanza quanto sostenuto dal CTU dr. all'udienza di chiarimenti del Per_4
12.12.2023, ove egli ha riferito che presumibilmente, l'attrice, avvalendosi del collocamento per legis, troverà un impiego part time. Il CTP dei convenuti dr. ha in effetti replicato che, invero, il Per_10 collocamento ope legis vede l'assunzione del lavoratore a tempo parziale non quale opzione obbligata, per il datore di lavoro, ma quale opzione minima ai fini dell'assolvimento da parte sua dell'obbligo di legge quanto ad un lavoratore e che, dunque, il collocamento obbligatorio ben può condurre anche ad un'assunzione a tempo pieno.
Posto, allora, che non v'è alcun oggettivo riscontro in ordine al fatto che l'attrice potrà ambire soltanto ad un impiego a tempo parziale e, al contempo, non v'è alcun oggettivo riscontro del fatto che ella, in mancanza del sinistro, avrebbe certamente lavorato a tempo pieno, il raffronto tra i trattamenti delle due tipologie di impiego individuate dal CTU non può che avvenire raffrontando posizioni analoghe e, dunque, due impieghi a tempo pieno.
7.6. La domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale da incisione dalla capacità lavorativa va dunque rigettata.
*
8. E' ora possibile prendere in esame la domanda di c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, come detto proposta dall'attrice.
8.1. Per consolidato approdo interpretativo, la misura “standard del risarcimento prevista dalla
pagina 19 di 28 legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)”, giacché, per contro, “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (così, tra le molte,
Cass. civ. n. 10983/2023).
Ebbene, le conseguenze peculiari cui allude la giurisprudenza di legittimità vanno ritenute sussistenti nel caso di specie.
8.2. Merita considerare, a tal riguardo, gli esiti dell'attività istruttoria condotta in corso di causa.
La teste ha dichiarato: CP_5
- che l'attrice all'esito del sinistro è stata costretta a rinunciare alla scuola e al percorso professionale che aveva scelto (sul punto si rimanda a quanto già rilevato);
- che l'attrice all'esito del sinistro ha dovuto rinunciare alla pratica della pallavolo e della ginnastica artistica;
- che l'attrice non è in grado di guardare una trasmissione televisiva o un film o di utilizzare a lungo un pc, poiché accusa mal di testa e male agli occhi e poiché non ricorda “i collegamenti”, non ricorda “le scene”, “fa confusione”;
- che l'attrice tende a cadere (“Quando deve salire o scendere le scale, cerco di aiutarla, le sto dietro.
La devo aiutare, per sorvegliare che non cada, che non si inciampi. E' capitato che sia caduta, sia in casa, sia fuori”: questa la dichiarazione della teste);
- che l'attrice rifiuta, per paura, di utilizzare la bicicletta e non riesce ad affrontare la decisione di prendere la patente (“Ha paura di non essere in grado di riuscire a vedere le macchine perché ha anche un problema del campo visivo e lei continua a dire di non riuscire a concentrarsi e di avere paura”: così la teste);
- che l'attrice si risveglia frequentemente durante la notte: “Spesso succede che di notte mi chiama:
“Mamma vieni qua, mamma vieni qua”. E alla fine il più delle volte resto là a dormire insieme a lei.
Questo succede ancora oggi, sebbene sia grande e sebbene sia passato qualche anno dall'incidente.
Continua sempre a chiamarmi: “Mamma, mamma” (così la teste).
E' fin troppo agevole trovare nella deposizione della teste la chiara conferma del fatto che il grave sinistro per cui è causa ha totalmente sconvolto la vita dell'attrice, non soltanto distogliendola dalla sue abitudini e dai suoi desideri, ma anche (e si direbbe soprattutto) gravandola di un vissuto fatto di paura e di scarsa autonomia.
8.3. La conclusione trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni degli altri testi escussi nel corso pagina 20 di 28 dell'udienza del 22.09.2022.
La teste , compagna di classe e amica dell'attrice, ha dichiarato5: Tes_1
- che l'attrice esce raramente, “perché non riesce a camminare a lungo”, anche “perché dopo un po' le si blocca la caviglia e rischia di cadere”;
- che l'attrice “ha sempre paura che le persone la prendano in giro, la guardino perché cammina male.
Spesso dice: “Quello mi ha guardato male perché cammino male”. Fa spesso il paragone con gli altri ragazzi, ripete di non poter fare le cose che fanno gli altri, teme di essere derisa”;
- che l'attrice tende a cadere: “Ricordo che è caduta in seconda superiore, quando ha perso l'equilibrio in corridoio. In terza superiore, eravamo andate a mangiare fuori e lei per strada ha perso l'equilibrio ed è caduta. Infatti tante volte anche a scuola, se doveva andare al bagno sempre qualcuno la accompagnava, perché avevamo paura che cadesse e si facesse male. Anche l'estate scorsa, ci trovavamo a Jesolo (lei era andata al mare con la zia ed io ci ero stata con mia mamma e con un'amica e ci siamo incontrate), stavamo camminando e c'era l'inizio di un pontile. Noi volevano passare oltre per proseguire la camminata sulla spiaggia e lei è caduta su un pezzo di cemento. So che si è sbucciata la gamba e ferita ad un dito, che poi ha fatto anche infezione. Qualche giorno dopo, io e lei dovevamo prendere il treno a Thiene per andare dalla sua psicologa e davanti alla stazione c'era un marciapiede. Lei è scivolata, è caduta e si è sbucciata un ginocchio. E poi arrivata sua mamma, che
l'ha portata in farmacia. Anche di recente, forse due o tre mesi fa, eravamo a casa mia e stavamo salendo le scale e lei è caduta”;
- che l'attrice ha paura ad utilizzare la bicicletta, perché teme di cadere;
- che l'attrice lamenta spesso dolori alla testa: “si lamenta molto spesso nell'arco della giornata, per via del mal di testa e quando ha mal di testa non è così tanto lucida, si sente un po' confusa (…) Io cerco di sentirla anche attraverso il telefono, mandandole dei messaggi e così via: ma lo faccio poco, perché so che guardando il telefono le viene il mal di testa. La vado a trovare a casa sua e lì la trovo sempre un po' giù, sempre per via del mal di schiena, del mal di testa e alla gamba. Spesso è triste, perché vede gli altri ragazzi che escono e si divertono e lei non riesce, perché ha dolori e sta male (…)
Soprattutto quando ha mal di testa, fa fatica a ricordarsi la parola che mi deve dire. Ce l'ha in mente, ma non riesce a dirla”;
- che l'attrice guarda poco “la televisione, perché (…) dopo un po' che guarda la TV o il telefono le fanno male anche gli occhi (…) A me piacciono molto le serie televisive e a volte, se ne trovo una che mi piace, le chiedo se vuole guardarla con me. Ma, sempre, dopo i primi dieci minuti, si ferma, per via 5 Le dichiarazioni della teste verranno riportate nel prosieguo tra virgolette. Ciò vale anche per la trascrizione delle dichiarazioni della teste . Tes_2 pagina 21 di 28 del male agli occhi ed alla testa e poi mi dice che non riesce a concentrarsi per un lungo periodo e mi chiede: “Ma cosa è successo e chi è questo personaggio?”, anche se magari l'abbiamo visto pochi minuti prima. Oppure, arrivati a metà serie, mi chiede cos'è successo nei minuti precedenti, perché lei si ricorda poco o niente”.
La teste , zia dell'attrice, ha infine da par sua dichiarato: Tes_2
- che l'attrice stava molto con lei prima dell'incidente (“Andavamo insieme a camminare, perché io sono appassionata e la stavo coinvolgendo, abbiamo fatto il Monte Grappa più volte, le Gallerie del
Pasubio, andavamo a camminare a Summano: erano camminate impegnative e io la portavo con me”)
e che “dopo l'incidente, ovviamente, è tutto finito”;
- che l'attrice prima del sinistro “era molto sportiva, era molto atletica. Era brava in ginnastica e faceva parte di Pallavolo Marostica ed essendo molto alta era una promessa schiacciatrice. Ma amava di più la ginnastica artistica ed era anche brava”;
- che l'attrice “ora non fa più niente”;
- che l'attrice tende a cadere;
- che l'attrice “a volte non tiene il filo logico del discorso”;
- che l'attrice “è stata tanto derisa, ha avuto tanto bullismo” (“Lei veniva a casa mia e piangeva. Ha perso tutte le sue amiche … le sue amiche storiche l'hanno abbandonata”: così sempre la teste).
8.4. A fronte di un simile senario, tanto nitidamente descritto dai testi, i convenuti si sono limitati ad offrire di provare che l'attrice frequenterebbe il paese in cui risiede – e ciò per il tramite della teste che si è limitata a dichiarare quanto segue: “Io posso dire di aver visto Testimone_3 nella pizzeria di Colceresa in cui lavoravo. Più o meno era il 2017/2018. L'avrò vista un paio Pt_1
di volte, forse tre. Si trovava in compagnia di amici, che io non conoscevo. Posso dire che Pt_1
fisicamente, era assolutamente normale. Non posso dire se provasse vergogna o altro, perché non ho parlato con lei. Non mi è mai capitato di vederla in paese”.
Si tratta, chiaramente, di deposizione del tutto irrilevante ai fini che qui ci occupano.
8.5. Non può dunque essere revocato in dubbio il fatto che gli esiti permanenti del sinistro abbiano sconvolto la vita dell'attrice, che era appena una ragazzina quando è stata investita e che, essendo dapprima una ragazzina e poi una giovane donna, si è ritrovata a fare i conti con i gravi cambiamenti che il sinistro le ha violentemente imposto.
Non va per altro omesso di rilevare che il sinistro ha impedito a di perseguire il Pt_1
desiderio di diventare parrucchiera;
che gli esiti del sinistro, pur non impedendo all'attrice di lavorare, determineranno a suo carico un maggior affaticamento nello svolgimento delle mansioni (l'ha segnalato il CTU dr. nella Prima relazione, alla pag. 20); che l'attrice potrà sì lavorare, ma Per_1
pagina 22 di 28 accedendo, verosimilmente, a forme di collocamento obbligatorio;
che il sinistro ha dunque pregiudicato anche la sua autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro.
Gli esiti permanenti del sinistro hanno dunque impattato anche sulla vita lavorativa dell'attrice: non nel senso indicato dall'attrice medesima, tuttavia, quanto piuttosto irrigidendo la sua vita lavorativa su binari che, se non determinano un danno patrimoniale, come detto, concretano una grave lesione della autonomia, della progettualità e del benessere dell'attrice in ambito lavorativo.
8.6. Ritiene allora questo Giudice che sussistano nel caso di specie i presupposti per addivenire alla personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale da compromissione permanente della integrità psico-fisica dell'attrice, sia nella sua componente dinamico-relazionale, sia nella sua componente di sofferenza soggettiva interiore;
che tale personalizzazione debba avvenire nella misura massima prevista dalle Tabelle milanesi, pari al 25%; che essa vada dunque quantificata nell'importo di
€ 153.952,75 (pari al 25% di € 615.811,00).
*
9. Sulla scorta di quanto rilevato sin qui, va concluso che in conseguenza del sinistro per cui è causa l'attrice ha subito:
- un danno non patrimoniale da lesione temporanea e permanente dell'integrità psico-fisica quantificato in complessivi € 835.285,00, in moneta attuale (€ 615.811,00 + € 65.521,25 + € 153.952,75);
- un danno patrimoniale pari ad € 8.152,85, in moneta attuale (€ 7.279,49 + € 873,36).
9.1. Il danno predetto è stato in parte già risarcito dall'Assicurazione, che ha corrisposto all'attrice:
- l'importo di € 50.000,00 in data 30.03.2017;
- l'importo di € 30.000,00 in data 05.02.2018;
- l'importo di € 85.000,00 in data 18.06.2018 (doc. 22 attrice).
Gli importo già corrisposti vanno dunque scomputati, nei termini che seguono:
- devalutando alla data del sinistro l'importo di € 835.285,00, pari al danno non patrimoniale, si ottiene l'importo di € 688.043,66;
- rivalutando tale importo dal 14.11.2016 al 30.03.2017 (data del versamento del primo acconto) e computando entro il medesimo periodo gli interessi legali sull'importo via via rivalutato si ottiene l'importo di € 695.272,52;
- detraendo da tale importo l'acconto di € 50.000,00 si ottiene l'importo di 645.272,52;
- rivalutando tale importo dal 30.03.2017 al 05.02.2018 (data del versamento del secondo acconto) e computando entro il medesimo periodo gli interessi legali sull'importo via via rivalutato si ottiene l'importo di € 649.181,13;
pagina 23 di 28 - detraendo dal predetto importo il secondo acconto di € 30.000,00 si ottiene l'importo di € 619.181,13;
- rivalutando tale importo dal 05.02.2018 al 18.06.2018 (data del versamento del terzo acconto) e computando entro il medesimo periodo gli interessi legali sull'importo via via rivalutato si ottiene l'importo di € 624.197,00;
- detraendo da tale importo l'importo di € 85.000,00 si ottiene l'importo di € 539.197,00;
- rivalutando tale importo dal 18.06.2018 alla data odierna e computando entro il medesimo periodo gli interessi legali sull'importo via via rivalutato si ottiene l'importo di € 704.810,79 – pari al danno non patrimoniale non ancora risarcito.
9.2. I convenuti, in solido, vanno dunque condannati a corrispondere all'attrice:
- l'importo di € 704.810,79, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- l'importo di € 8.152,85, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
10. Non rilevano, ai fini che qui ci occupano, gli emolumenti riconosciuti all'attrice dall' . CP_6
10.1. Secondo quanto risulta dalla documentazione depositata in giudizio dall' in data CP_6
28.11.2022, l' ha inizialmente riconosciuto a 1) l'indennità di CP_6 Parte_1 accompagnamento, che è stata versata dal febbraio 2017 al gennaio 2018; b) l'indennità di frequenza, che è stata corrisposta dal febbraio del 2018 al 2021; c) l'assegno mensile di assistenza per invalidità parziale, corrisposto dal dicembre del 2021, a far data dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'attrice.
Secondo quanto risulta dall'ulteriore documentazione versata in giudizio dall' in data CP_6
01.02.2024, fermi i versamenti a titolo di indennità di accompagnamento e di frequenza già indicati, effettuati soltanto sino al 2021, il versamento dell'assegno mensile per invalidità parziale è stato revocato a far data dal gennaio del 2024.
Il CTU dr. , richiesto di verificare i versamenti effettuai dall' , li ha così quantificati Per_4 CP_6
(relazione peritale, pag. 13):
a) € 6.186,08 per indennità di accompagnamento (2017/2018);
b) € 9.765,39 per indennità di frequenza (2018/2021);
c) € 9.286,17 per assegno mensile (2021/2023).
Per quanto consta agli atti del presente giudizio, a far data dal febbraio del 2024 l'attrice non ha più percepito alcun emolumento dall' – diversamente da quanto dedotto dai convenuti negli scritti CP_6
difensivi conclusivi (non è dato comprendere sulla scorta di quali riscontri documentali).
10.2. Ebbene, i versamenti pur effettuati dall' non vanno detratti dal danno (non CP_6
patrimoniale e patrimoniale) qui liquidato.
Si tratta infatti di versamenti che sono valsi a indennizzare pregiudizi di natura patrimoniale pagina 24 di 28 (rispettivamente: la necessità di avvalersi dell'aiuto di terzi nel compimento degli atti della quotidianità; la necessità di avvalersi del sostegno di terzi per l'inserimento scolastico e sociale;
la perdita di reddito) differenti (non omogenei) rispetto a quelli risarciti nel presente giudizio, ove è stato liquidato, esclusivamente, un danno lato sensu biologico e un danno patrimoniale per spese mediche –
l'uno al pari dell'altro non indennizzati dalla prestazioni erogate dall' . CP_6
*
11. Va rigettata, infine, la domanda di (ulteriore) risarcimento del danno avanzata dall'attrice, in ragione dell'asserita mala gestio del sinistro da parte dell'Assicurazione.
Sul punto, sarà sufficiente rilevare che il grande divario esistente tra il risarcimento richiesto dall'attrice e il risarcimento che le è stato accordato all'esito del giudizio mostra che la liquidazione del sinistro presupponeva l'approfondimento, anche istruttorio, di questioni di indubbia rilevanza e complessità – che difficilmente avrebbero potuto essere risolte (e che in effetti non sono state risolte) in via stragiudiziale o in sede di accertamento tecnico preventivo.
*
12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
12.1. , e , in solido, vanno dunque condannati a Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rifondere a le spese di lite del presente giudizio che, in applicazione del DM n. Parte_1
55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra € 520.000,00 ed €
1.000.000,00), vanno liquidate in € 1.713,00 per esborsi ed in € 29.193,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
12.2. Non sussistono per contro i presupposti per porre a carico dei convenuti la rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso ante causam dall'attrice.
La complessità della controversia (determinata sia dalla gravità e peculiarità del danno da compromissione dell'integrità psico-fisica patito dall'attrice, sia dalla incidenza del danno patrimoniale lamentato dall'attrice medesima, per spese e quanto al profilo della capacità lavorativa) conduce infatti a concludere che una simile controversia assai difficilmente avrebbe potuto trovare componimento per il mero tramite dell'effettuazione di una consulenza tecnica nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo – la cui promozione avrebbe dunque potuto essere evitata dall'attrice.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di assistenza tecnica e di CTU, in ragione dell'esito del giudizio va dichiarato che:
- le spese della consulenza tecnica contabile vanno definitivamente poste a carico dell'attrice, che non ha dunque titolo per chiedere ai convenuti nemmeno la rifusione dell'esborso sostenuto per l'assistenza pagina 25 di 28 tecnica spiegata in suo favore dal consulente dr. (cfr. documentazione depositata dall'attrice in Per_5
allegato al foglio di precisazione delle conclusioni e doc. 42 attrice);
- le spese della consulenza tecnica medico legale esperita nel corso del presente giudizio, quanto al compenso del CTU e dei suoi Ausiliari, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido;
- le spese della consulenza tecnica medico legale esperita nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 3193/2019, quanto al compenso del CTU e del suo Ausiliario dr. , vanno Per_2 definitivamente poste a carico dell'attrice, che non ha dunque titolo per chiedere ai convenuti la loro rifusione. Come già rilevato, in effetti, la promozione ante causam del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avrebbe potuto essere evitata dall'attrice. Malgrado l'esito della lite, che vede la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attrice, non sussistono dunque i presupposti per porre a carico dei convenuti gli oneri di due consulenze tecniche medico legali (quella svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e quella svolta nel presente giudizio);
- per le medesime ragioni ora viste, le spese di assistenza tecnica giudiziale in ambito medico legale vanno rifuse all'attrice una volta soltanto. Si rinviene in atti la fattura emessa in data 05.09.2019 dal
CTP attoreo dr. per l'assistenza tecnica prestata in favore dell'attrice nel procedimento Persona_6
di accertamento tecnico preventivo, per € 2.440,00 (doc. 27 attrice e documentazione depositata dall'attrice in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni). Non è stato depositato altro giustificativo di spesa quanto all'assistenza prestata nel presente giudizio dal dr. che pure è Per_6 stato anche in questa sede il consulente tecnico dell'attrice. Se ne deve inferire che per l'assistenza tecnica medico legale in sede di accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio l'attrice ha sostenuto il complessivo esborso di € 2.444,00. Sussistono dunque i presupposti per porre a carico dei convenuti, in solido, la rifusione di tale costo, che va tuttavia complessivamente (ri)quantificato in €
2.000,00, risultando eccessivo l'importo di € 2.440,00 di cui alla predetta fattura;
- va posta a carico dei convenuti, in solido, la rifusione in favore dell'attrice dell'importo di € 1.220,00 che ella ha sborsato per l'assistenza prestata in suo favore nel presente giudizio dal consulente tecnico dr. per la specifica valutazione del danno psichico (cfr. documentazione depositata Persona_11 dall'attrice in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni). L'analoga spesa sostenuta dall'attrice nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo (doc. 27 attrice) non va per contro rifusa dai convenuti, sempre per non incorrere nella duplicazione di spese di cui s'è dato conto nei punti che precedono;
- va posta a carico dei convenuti la rifusione in favore dell'attrice dell'importo di € 1.830,00, che ella ha sborsato per la redazione della perizia medico legale stragiudiziale datata 13.02.2018 (doc. 4 attrice) da parte del dr. (cfr. documentazione depositata dall'attrice in allegato al foglio di Per_6
pagina 26 di 28 precisazione delle conclusioni). Si rinviene agli atti ulteriore fattura, per € 1.220,00, emessa del dr.
[...]
per la redazione di ulteriore perizia (pare, del 2017: doc. 18 attrice). Non sussistono i presupposti Per_6
per porre a carico dei convenuti la rifusione di tale esborso, relativo a perizia non depositata in atti dall'attrice. Non sussistono, ancora, i presupposti per porre a carico dei convenuti la rifusione dell'importo di € 488,00 versato dall'attrice al dr. per la sua partecipazione alla visita cui ella Per_6
è stata sottoposta in via stragiudiziale, presso l'Assicurazione (doc. 18 attrice). Trattasi, in effetti, di esborso non necessario;
- va infine posta a carico dei convenuti la rifusione in favore dell'attrice dell'esborso di € 295,00, che ella ha sostenuto per ottenere copia delle cartelle cliniche (doc. 10 attrice).
Tirando le fila di tutto quanto visto sin qui, i convenuti, in solido, vanno dunque condannati a rifondere all'attrice gli esborsi che ella ha sostenuto per l'assistenza legale in sede stragiudiziale e giudiziale, quantificati in complessivi € 5.345,00 (€ 2.000,00 + € 1.220,00 + € 1.830,00 + 295,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 4293/2020:
1) accerta e dichiara che il sinistro occorso in data 14.11.2016 intorno alle ore 13,00 in AS
TI (quando mentre si trovava sul marciapiede lungo via Braglio all'altezza Parte_1 del civico 83, è stata investita dall'autovettura Fiat Punto targata CK757WH) è avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura ; Controparte_1
2) accerta e dichiara che in conseguenza del sinistro di cui al punto 1) che Parte_1
precede, ha subito: a) un danno non patrimoniale da compromissione temporanea e permanente dell'integrità psico-fisica quantificato in € 835.285,00; b) un danno patrimoniale quantificato in €
8.152,85;
3) condanna , e , in solido, a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
a) l'importo di € 704.810,79 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di cui al
[...]
punto 2) che precede;
b) l'importo di € 8.152,85 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale di cui al punto 2) che precede;
4) pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica contabile Parte_1
esperita nel corso del presente giudizio, compenSAdo tra le parti quanto a tale consulenza le rispettive spese di assistenza tecnica
5) pone le spese della consulenza tecnica medico legale esperita nel corso del presente giudizio definitivamente a carico di , e , in solido;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
6) pone le spese della consulenza tecnica medico legale esperita nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 3193/2019 definitivamente a carico di Pt_1
pagina 27 di 28 compenSAdo tra le parti quanto a tale consulenza le rispettive spese di assistenza tecnica;
Pt_1
7) condanna , e , in solido, a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
l'importo di € 5.345,00, a titolo di rifusione degli esborsi per assistenza tecnica, come da parte
[...]
motiva;
8) rigetta ogni altra domanda attorea;
9) condanna , e in solido, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 1.713,00 per esborsi ed in € 29.193,00 per
[...]
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 19/04/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il doc. 32 depositato dall'attrice mostra che anche nel corso dell'istruttoria del procedimento penale promosso a carico di lo scenario del malore improvviso è stato soltanto ipotizzato dalla sua difesa e che esso è rimasto del tutto Controparte_1 privo di oggettivo riscontro (e financo di una qualche embrionale traccia di conferma). pagina 7 di 28 2 Le spese documentate in atti (docc. 7, 8, 16, 17, 20, 27, 34 e 35) sono state sostenute nel corso del 2017 e sino al 2021 (lo conferma anche il CTU: Seconda relazione, pagg. 13 e 14). Si reputa dunque congruo effettuare il computo di rivalutazione e interessi, da un lato, sull'intero importo indicato dal CTU e, dall'altro lato, individuando quale dies a quo una data per così dire mediana dell'intero periodo nel corso del quale le spese sono state sostenute. pagina 12 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 4293/2020 promosso da:
(C.F. ), con il patrocino dell'Avv. ROSSATO Parte_1 C.F._1
CHIARA e dell'Avv. FERASIN GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Ferasin Giovanni in Vicenza, via Cengio n. 15
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) e (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TESTA C.F._3 CP_3 P.IVA_1
ANGELANTONIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gallio Francesca in
Dueville, via IV Novembre n. 66
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (all'epoca minorenne e dunque rappresentata dai genitori Parte_1 CP_4
e conveniva in giudizio , e
[...] CP_5 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(d'ora in avanti, anche l'Assicurazione).
Il giudizio, promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., veniva iscritto in data 17.07.2020 al n.
R.G. 4293/2020.
1.1. Nel ricorso introduttivo veniva dedotto che era stata vittima di un grave Parte_1
sinistro stradale occorso in data 14.11.2016 intorno alle ore 13,00 in AS TI quando ella,
pagina 1 di 28 mentre si trovava sul marciapiede in via Braglio, all'altezza del civico 83, era stata investita dall'autovettura Fiat Punto targata CK757WH, condotta nel frangente da , di Controparte_1
proprietà di ed assicurata da . Controparte_2 CP_3
Addebitata la responsabilità della causazione del sinistro a , in via esclusiva, Controparte_1
la ricorrente dava atto dei danni risentiti in ragione del sinistro medesimo, quantificandoli:
1) in € 84.596,05 quanto al danno non patrimoniale da lesione temporanea dell'integrità psico-fisica
(ricorso, pag. 8);
2) in € 940.692,60, quanto al danno non patrimoniale per lesione permanente dell'integrità psico-fisica, che ella quantificava nella misura del 55% (ricorso, pagg. 7 e 8);
3) in € 40.138,44, quanto al danno patrimoniale per spese (mediche e comunque conseguenti al sinistro), danneggiamenti e assistenza tecnica stragiudiziale (ricorso, pagg. 5 e 6);
4) in € 209.839,26 + € 18.262.44 + € 128.550,78, quanto al danno patrimoniale da “inabilità lavorativa” (ricorso, pagg. 8 e 9).
1.2. La ricorrente dava atto di aver percepito dall'Assicurazione il minore importo di €
165.000,00 (doc. 22 attrice), invocava anche il risarcimento di un danno da “mala gestio” dell'Assicurazione (ricorso, pagg. 9 e 10) e concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno predetto, nonché alla rifusione delle spese di lite, comprensive di quelle relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 3193/2019, che ella aveva promosso innanzi a questo Tribunale prima dell'introduzione del giudizio di merito.
2. I convenuti si costituivano ritualmente in giudizio e contestavano nell'an e nel quantum la domanda della ricorrente, per le ragioni che verranno prese in esame nel prosieguo.
3. All'udienza del 19.01.2021 veniva disposto il mutamento del rito, con passaggio dal rito sommario al rito ordinario di cognizione.
3.1. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., all'udienza del 21.09.2021 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso ante causam.
Con successiva ordinanza del 29.09.2021, rigettata l'istanza di liquidazione di provvisionale avanzata dall'attrice, il Giudice disponeva procedersi a nuova consulenza tecnica medico legale meramente integrativa di quella esperita in sede di accertamento tecnico preventivo e volta, in particolare, a verificare l'attuale condizione dell'attrice, a valutare le spese mediche esposte in atti e ad approfondire la questione della lamentata incisione della capacità lavorativa della danneggiata.
Il CTU nominato dr. (che procedeva all'accertamento avvalendosi Persona_1 dell'Ausiliario psichiatra dr. e dell'Ausiliario oculista dr. ) depositava la Persona_2 Persona_3
pagina 2 di 28 relazione peritale in data 29.05.2022.
3.2. Con ordinanza del 15.06.2022 veniva quindi in parte ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attrice che, divenuta maggiorenne, si era medio tempore costituita in giudizio in proprio, con comparsa di costituzione depositata in data 17.01.2022.
La prova orale veniva assunta nella successiva udienza del 22.09.2022, all'esito della quale veniva chiesto all' di depositare in giudizio rendicontazione degli emolumenti riconosciuti CP_6 all'attrice in relazione al sinistro oggetto di causa. L' procedeva al deposito 29.11.2022. CP_6
3.3. Con ordinanza del 01.06.2023 veniva infine dato corso a consulenza tecnica contabile.
Il CTU nominato dr. depositava la relazione peritale in data 09.11.2023. Persona_4
A seguito dei rilievi mossi dalle parti all'udienza del 17.11.2023, il CTU veniva chiamato a chiarimenti all'udienza del 12.12.2023, alla quale partecipavano anche i consulenti tecnici delle parti.
Sulla scorta di quanto emerso in udienza, il CTU redigeva nuova relazione peritale, che egli depositava in data 13.02.2024.
3.4. Alla successiva udienza dell'1.03.2024 la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.10.2024, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
L'attrice concludeva come segue: “Nel merito - accertarsi e dichiararsi ex art. 2054 c.c. la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro e per l'effetto condannarsi
[...]
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Vigolo n. 103, in persona del legale rappresentante Controparte_7
pro tempore, P.iva Piazza Delle Donne Lavoratrici 2- 38122 Trento (TN) e P.IVA_1 CP_2
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Via Don G.
[...]
Vigolo 103, in via solidale tra loro o in subordine in via alternativa e/o concorrente, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificati come di seguito, secondo le Parte_1
tabelle di Milano 2024 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età Parte_2
del danneggiato alla data del sinistro 13 anni Percentuale di invalidità permanente 55% Punto danno biologico secondo le tabelle € 7.940,83 per demoltiplicatore età 0,940x55punti= danno biologico base euro 410.541 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50% sul punto base) € 3.970,42 Punto danno non patrimoniale totale con incremento € 11.911,25 11.911,25 moltiplicato per il demoltiplicatore età
(0,940) x 55% = danno biologico risarcibile con incremento quindi 615.812,00 + personalizzazione massima al 25% sul biologico base (25% su 410.541,00 =102.635,25, per totali euro 718.447,00
, base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea Parte_3
totale 86 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 645 Invalidità temporanea totale € 9.890,00
pagina 3 di 28 (115,00X86) Invalidità temporanea parziale al 75% € 55.631,25 (75% di 115,00X645) Totale danno biologico temporaneo € 65.521,25 Le personalizzazioni conseguono a quanto concluso dal dott.
in perizia, ovvero che “Elevato rimane anche il livello di sofferenza sui postimi” e che “Il Per_1
complesso menomativo preclude lo svolgimento di eventuali attività ludico-creative”, nonché, come si dirà in conclusionale, dagli elementi emersi in corso di istruttoria. DANNO PATRIMONIALEDANNO
PER PERDITA DEL REDDITO: Si quantifica la differenza tra quanto avrebbe percepito la danneggiata lavorando come commessa full time e part-time per euro 402.870,44; DANNO DA
PERDITA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO: Si quantifica la differenza tra quanto avrebbe percepito la danneggiata lavorando come commessa full time e part-time per euro 153.012,33;
DANNO DA PERDITA DEL TFR: Si quantifica la differenza tra quanto avrebbe percepito la danneggiata lavorando come commessa full time e part-time per euro 28.909,10;TOTALE DANNO
PATRIMONIALE 402.870,44+153.012,33+ 28.909,10=584.791,87 Al netto di quanto percepito dall' per euro 25.237,64. SPESE VIVE: euro 40.138,44 a titolo di spese vive come quantificate al CP_6
momento del deposito del ricorso introduttivo, oltre alle successive spese documentate per ulteriori euro 798,20 per oculista, acquisto lenti e fisioterapia;
nonché euro per le 765,00 per le sedute dall'osteopata e ulteriori euro 4500,00 per l'iscrizione al secondo e terzo anno dell'istituto professionale AN ET, così per totali a oggi euro 42.151,64 (docc. 34 e 35) oltre alle spese per le perizie d'ufficio e di parte del precedente giudizio per ATP e del presente giudizio: 1.903,20 consulenza dott. ; perizia dott. euro 2.440,00; perizia dott. euro Per_5 Persona_6 Per_1
1.830,00; seconda perizia dott. euro 1.830,00; perizia dott. euro 1.220,00, così Persona_6 Per_7
per totali euro 51.374,84. - Tutte le somme da liquidarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, nonché alla refusione delle spese dovute per il giudizio RG n.
3193/2019, ovvero quelle dovute per il contributo unificato e la marca da bollo, gli onorari del patrocinio legale e per le perizie di parte, nonché per quella d'ufficio depositata dal dott. Per_1
nel citato giudizio, nonché quelle dovute per il presente giudizio, ovvero contributo unificato e marca da bollo, gli onorari del patrocinio legale e gli onorari dovuti e non ancora liquidati per le perizie del dott. , del dott. , del dott. e del dott. ;- condannare, per tutti i Per_1 Per_2 Per_7 Persona_4
motivi illustrati, al risarcimento del danno per mala gestio nella trattazione del sinistro in CP_3
oggetto, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comprensivo di interessi moratori e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni a far data dal 17 gennaio 2017; Con vittoria di spese di lite”.
I convenuti concludevano come segue: “- nel merito: - in via principale: respingersi le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: nell'ipotesi di
pagina 4 di 28 accertata responsabilità del conducente il mezzo Fiat Punto tg. CK757WH in relazione all'evento per cui è causa, accertarsi il grado della stessa e limitarsi la condanna al risarcimento dei soli danni, pure rigorosamente accertati giudizialmente tenuto conto anche dell'art. 1227 cod. civ., e solo quelli che saranno riconosciuti giudizialmente dovuti ed in misura proporzionale al grado di colpa del conducente il mezzo Fiat Punto tg. CK757WH pure rigorosamente accertato in causa, con detrazione delle somme già corrisposte a parte ricorrente da , nonché erogate e/o erogande a parte CP_3
ricorrente da , e/o altri Enti anche Assicuratori/Previdenziali o Compagnie assicuratrici CP_6 CP_8 private, Comune e Regione, per l'evento per cui è causa;
- in via istruttoria:- si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in giudizio dai convenuti/resistenti in Comparsa di costituzione e risposta, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1, in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, in Memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa;
- si ribadisce l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste
sollevata all'udienza 22.9.2022 e della nullità della relativa deposizione;
- in ogni CP_5
caso: - respingersi le domande di risarcimento per mala gestio della compagnia assicurativa ivi compresi interessi moratori e rivalutazione a far data dal 17.1.17; - spese e compensi di lite interamente rifusi, rimborso forfettario, iva e cpa incluse”.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
4. ha promosso il giudizio in scrutinio per ottenere dai convenuti il Parte_1
risarcimento dei danni che assume di aver risentito in conseguenza del sinistro occorso in data
14.11.2016 intorno alle ore 13 in AS TI quando ella, mentre si trovava sul marciapiede lungo via Braglio, all'altezza del civico 83, è stata investita dall'autovettura Fiat Punto targata CP_ CK757WH, condotta da , di proprietà di ed assicurata da Controparte_1 Controparte_2
[...]
4.1. L'attrice ha depositato sub doc. 2 la Relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro immediatamente dopo la sua verificazione.
Effettuati gli accertamenti di rito, gli Agenti hanno accertato, nell'ordine: che
[...]
, che stava transitando lungo via Braglio in direzione di AS TI alla guida CP_1 dell'autovettura Fiat Punto, giunto all'altezza del civico 83 è uscito di strada “precipitando” contro l'aiuola posta a lato del marciapiede corrente alla sua destra, per l'appunto lungo la via Braglio;
che l'autovettura “durante la fase di fuoriuscita stradale” ha travolto che, in quel Parte_1 momento, era “ferma sul marciapiede adiacente all'aiuola … in attesa dell'autobus che, al termine
pagina 5 di 28 dell'orario scolastico, l'avrebbe riportata presso la sua abitazione”; che il , “interpellato … in CP_1 merito alle cause della fuoriuscita di strada”, ha riferito “ di aver perso conoscenza a causa di un probabile colpo di sonno e di essersi ridestato solamente nel momento in cui” ha udito “lo scoppio degli airbag dell'auto che conduceva” (doc. 2 attrice, pagg. 1 e 8).
4.2. Posto che quella ora descritta è, pacificamente, la dinamica del sinistro per cui è causa, è agevole rilevare che esso si è compendiato nell'investimento di un pedone fermo sul marciapiede, ad opera di un'autovettura che è uscita di strada.
Va allora fatto qui riferimento al consolidato approdo interpretativo, per il quale l'art. 2054, co.
1 c.c. pone a carico del conducente del veicolo che abbia investito un pedone una presunzione di colpa, che gli può vincere soltanto dimostrando “che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare
l'evento”, con la precisazione che “a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ. n. 9856/2022).
4.3. Ebbene, nel caso di specie non è all'evidenza possibile addebitare a un Parte_1
qualsivoglia contegno colposo, dal momento che ella, negli istanti precedenti la verificazione dell'investimento, era semplicemente ferma su un marciapiede, in attesa dell'arrivo di un autobus.
4.4. Ciò detto, vano è il tentativo dei convenuti di contestare la responsabilità del . CP_1
Si legge in effetti alle pagg. 6 e 7 della comparsa di costituzione che sul luogo del sinistro non sarebbero stati rinvenuti testimoni oculari dell'investimento. La circostanza è del tutto irrilevante e a tale conclusione deve giungersi sol considerando che il fatto in sé dell'avvenuto investimento e la sua dinamica sono stati accertati dagli Agenti intervenuti in loco, le cui conclusioni non sono state contestate dai convenuti – che del sinistro non hanno nemmeno provato a fornire una ricostruzione alternativa.
Si legge, ancora, in comparsa di costituzione che il negli istanti precedenti la CP_1
verificazione del sinistro stava circolando a bassa velocità (in tesi: 30 km/h), lungo una strada connotata da traffico intenso “visto l'orario di chiusura della vicina scuola” (comparsa, pag. 7). Si tratta, nuovamente, di rilievi inconferenti, dal momento che la (asserita) bassa velocità del mezzo di per sé certamente non può condurre a “scusare” ai sensi dell'art. 2054, co. 1 c.c. l'investimento di un pedone fermo su un marciapiede – investimento che, del resto, non è stato in alcun modo causato da un
(asserito) traffico intenso.
Si legge infine nelle difese dei convenuti che il (che è risultato negativo al controllo CP_1
pagina 6 di 28 quanto all'assunzione di alcol e stupefacenti) sarebbe uscito di strada non per un colpo di sonno, ma per un “improvviso malore” (comparsa, pag. 6). Il rilievo non coglie nel segno.
Nella relazione di incidente stradale, alla pag. 1, sub “Descrizione delle cause/circostanze dell'incidente”, si legge che subito dopo la verificazione del sinistro gli Agenti accertatori hanno chiesto spiegazioni al in ordine alla sua fuoriuscita di strada e che proprio lui ha riferito di aver CP_1 perso conoscenza “a causa di un probabile colpo di sonno”, dal quale egli in effetti ha dichiarato di essersi “ridestato” quando ha sentito il rumore provocato dallo scoppio degli airbag. La Relazione di incidente stradale non è stata sul punto contestata (né, tanto meno, impugnata) dai convenuti.
Ciò detto, i convenuti non hanno in alcun modo allegato, né offerto di provare, quale mai sia stato il malore improvviso che avrebbe colpito il conducente: e tanto di per sé conduce a qualificare come del tutto irrilevanti ai fini che qui ci occupano le generiche deduzioni che essi hanno voluto spendere sul punto1.
4.5. Va dunque concluso che i convenuti non hanno vinto la presunzione di colpa esclusiva posta a carico di dall'art. 2054, co. 1 c.c. Controparte_1
La verificazione del sinistro per cui è causa va dunque a lui addebitata in via esclusiva e da tanto discende che ai sensi degli articoli 2054 c.c. e 144, D. Lgs n. 209/2005 dei danni cagionati dal sinistro sono chiamati a rispondere , e , in solido, nella Controparte_1 Controparte_2 CP_3
loro rispettiva veste di conducente, proprietario e Assicurazione del veicolo investitore
*
5. Venendo, dunque, all'esame dei danni lamentati dall'attrice e principiando dal danno non patrimoniale da lesione temporanea e permanente dell'integrità psico-fisica, va detto che tale compromissione è stata indagata dal CTU dr. dapprima nell'ambito del Persona_1
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e poi in seno al presente giudizio, ove egli è stato chiamato ad
“aggiornare”, se necessario, la precedente sua valutazione e ad indagare, nel dettaglio, il tema delle spese mediche e della incisione della capacità lavorativa.
5.1. Ebbene, nella relazione peritale depositata nel presente giudizio in data 29.05.2022 (d'ora in avanti, anche la Seconda relazione) il CTU ha sostanzialmente confermato le conclusioni già rassegnate in sede di accertamento tecnico preventivo.
Nella relazione peritale depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (d'ora in avanti, anche la Prima relazione), il CTU aveva quantificato nella misura del 50-55% la compromissione permanente dell'integrità psico-fisica risentita dall'attrice, rilevando a suo carico “esiti anatomici per breccia cranica e cicatriziali al capo”; un “deficit di natura visiva per emianopsia omonima sinistra incompleta (vale a dire parziale perdita del campo visivo)”; una “emisindrome motoria sinistra a maggior estrinsecazione all'arto inferiore dove sono maggiormente rappresentati gli esiti dell'emiparesi sinistra (importante rigidità di caviglia che rimane atteggiata in viziosa rotazione, con spasticità che necessita di periodico trattamento miorilasSAte specifico – tossina botulinica, e deambulazione con andamento paraparetica) mentre all'arto supereroe sinistro è presente impaccio motorio globale”; una “complessa psico-sindrome organica post-traumatica con difettualità cognitiva, disturbi attentivi e della concentrazione, difficoltà nella memoria di fissazione, lacune rievocative, manifestazioni di tipo depressivo-disforico”; la persistente necessità, infine, di un “sostegno farmacologico sia con farmaci antidepressivi sia, pur a fronte di una unica crisi epilettica, con farmaci anticomiziali” (e ciò a fronte di una crisi epilettica generalizzata verificatasi nel corso della degenza dell'attrice presso l'Unità Gravi Cerebrolesi di Vicenza: Prima relazione, pag. 19 e 20).
5.2. Le conclusioni rassegnate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo erano state contestate dal CTP dei convenuti che, nelle osservazioni all'uopo redatte, aveva rilevato che “la giovane età della paziente e alcune caratteristiche delle menomazioni con particolare riguardo al quadro neurologico rendono possibile ancora spazi di miglioramento per cui il danno biologico permanente a mio parere non può superare il 50% di danno” (doc. 8 convenuti).
Nel corso del presente giudizio si è dunque dato corso a nuova consulenza tecnica medico legale, come detto, e all'esito del nuovo accertamento esperito (che ha visto il consulente tecnico affiancato da un Ausiliario psichiatra, il dr. , e da un Ausiliario oculista, il dr. il CTU ha Per_2 Per_3
confermato la bontà delle conclusioni già rassegnate – accertando per altro un aggravamento della condizione dell'attrice.
Nella Seconda relazione, in particolare, il CTU:
- ha “confermato la sostanziale stazionarietà degli esiti di carattere neuro-motorio con persistenza di emisindrome sinistra che si estrinsecano all'arto superiore con ridotta validità e discreta riduzione dei movimenti fini della mano;
all'arto inferiore rimane maggior impegno neuromuscolare con arto e piede atteggiati in intrarotazione (fatto che accentua difficoltà alla deambulazione”;
- ha rinvenuto “invariato anche il danno di natura oculare con perdita parziale del campo visivo
(emianopsia sinistra)”;
- ha confermato “gli esiti di carattere neuropsichico”, compendiati da “deficit cognitivo lieve con psicosindrome organica post-traumatica con difettualità cognitiva (espressione delle lesioni encefaliche) e affettiva per presenza di disturbo depressivo con entità clinica un po' più aggravata rispetto a quella medio-grave (su scala lieve/medio/medio-grave/grave) determinata nel corso C.T.
pagina 8 di 28 precedente”;
- ha dunque quantificato nella misura del 55% la misura della compromissione permanente dell'integrità psico-fisica cagionata dal sinistro (Seconda relazione, pagg. 21 e 22).
5.3. Si tratta di conclusioni dalle quali questo Giudice non ha ragione di discostarsi.
5.4. Nelle osservazioni inoltrate al CTU nel corso delle operazioni peritali (Seconda relazione, pag. 26) il CTP dei convenuti si è infatti (e nuovamente) limitato a dar genericamente conto della
“giovane età della paziente” e degli “spazi di recupero che possono ancora essere possibili”, così riproponendo il tema del possibile miglioramento della condizione dell'attrice: tema che è stato specificamente approfondito in giudizio proprio per il tramite dell'ammissione della nuova consulenza tecnica che, come ora visto, si è invero conclusa con l'accertamento di un peggioramento della condizione dell'attrice.
5.5. Posto che il CTP dei convenuti non ha mosso alcuna ulteriore contestazione alle conclusioni rassegnate dal CTU, va detto che i convenuti in comparsa di costituzione (e poi lungo tutto il corso del giudizio) hanno voluto enfatizzare quella che, in maniera del tutto immotivata ed apodittica, essi hanno voluto tratteggiare nei termini di una sorta di preesistenza: la condizione di discalculia riscontrata nell'attrice in occasione di una valutazione cognitiva cui ella è stata sottoposta nel 2015 e, dunque, prima della verificazione del sinistro (comparsa, pag. 9 e ss., con rinvio al doc. 4).
Ebbene, a tal riguardo sarà sufficiente rilevare che nel corso di ben due accertamenti peritali, condotti anche con l'ausilio di un medico psichiatra (il dr. è stato infatti Ausiliario del CTU Per_2
anche in sede di accertamento tecnico preventivo), la condizione di discalculia, pur nota e menzionata
(Prima relazione, pagg. 16 e 17; Relazione dell'Ausiliario psichiatra dr. , nell'ambito Per_2 dell'accertamento peritale svolto nel presente giudizio, pagg. 14/16), non è stata in alcun modo valutata dai periti né quale preesistenza, né a fortiori quale preesistenza rilevante ai nostri fini.
La psico-sindrome organica post-traumatica accertata a carico dell'attrice è stata dunque interamente ritenuta in nesso di causa con il sinistro e del tutto estranea (nelle sue manifestazioni e nei suoi esiti) alla condizione di discalculia – che, va detto, i convenuti non hanno qualificato (né avrebbero potuto) quale causa di una preesistente compromissione permanente della integrità psico- fisica dell'attrice e la cui rilevanza, quanto alla decisione che va qui assunta, essi non hanno in alcun modo acclarato.
D'altro canto, lo stesso CTP dei convenuti non ha mai valorizzato la condizione di discalculia nel corso dei due accertamenti peritali - e non è dunque dato comprendere sulla scorta di quale motivazione (di natura medica o scientifica) i convenuti abbiano invece ritenuto di insistere nella sua enfatizzazione.
pagina 9 di 28 5.6. I convenuti hanno voluto valorizzare un'ulteriore circostanza: il fatto, cioè, che l'attrice è rimasta coinvolta in un sinistro occorso in data 06.06.2017 a scuola, nel corso dell'ora di educazione fisica (comparsa di costituzione, pag. 9).
Si tratta di rilievo radicalmente inconferente. L'evento è stato in effetti reso noto al CTU, che di esso ha fatto menzione sia nella Prima, sia nella Seconda relazione (ove l'evento è segnalato nel paragrafo “Documentazione medica”), senza ritenerlo in nesso di causa con gli esiti permanenti sopra detti, che sono discesi esclusivamente dal sinistro per cui è causa. Anche sul punto nulla ha rilevato in senso contrario il CTP dei convenuti.
5.7. I convenuti hanno infine segnalato in comparsa di costituzione, alla pag. 10, che l'attrice già all'epoca al sinistro era miope e presentava delle “micro opacità congenite del cristallino bilaterali” – aggiungendo che “è fatto notorio che la gradazione della miopia tende a peggiorare per tutto il periodo dello sviluppo”.
Il rilievo è nuovamente irrilevante, quanto alla valutazione della compromissione permanente dell'integrità psico-fisica discesa dal sinistro. Il CTU (e le sue valutazioni sul punto non sono state contestate da CTP dei convenuti) ha infatti accertato che il sinistro ha cagionato non un aggravamento della miopia, ma un “emianopsia omonima sinistra incompleta”, compendiantesi in una “parziale perdita del campo visivo” (Prima relazione, pag. 19, con conclusione confermata nella Seconda relazione).
5.8. Sulla scorta di tutto quanto rilevato sin qui e in accordo con le conclusioni raggiunte dal
CTU dr. va allora dichiarato che il sinistro per cui è causa ha cagionato una permanente Per_1
compromissione dell'integrità psico-fisica dell'attrice, quantificabile nella misura del 55%.
5.9. Quanto alla invalidità temporanea, in sede di accertamento tecnico preventivo il CTU ha concluso che dal sinistro è disceso a carico dell'attrice un periodo “di malattia di circa due anni, dimensionabile in giorni 86 di danno biologico temporaneo totale ed in giorni 645 di danno biologico temporaneo al tasso medio del 75%” (Prima relazione, pag. 20).
Si tratta di conclusione che il CTU ha confermato anche nella relazione peritale depositata nel presente giudizio (Seconda relazione, pag. 21) e che non è stata contestata.
5.10. Merita infine segnalare che il periodo di malattia ha visto, nell'imminenza del sinistro, il ricovero dell'attrice (che all'epoca aveva 13 anni) nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, ove ella, in ragione della presenza di edema cerebrale, è stata subito sottoposta ad un intervento di posizionamento di sensore intracerebrale;
quindi il ricovero dell'attrice dal 01.12.2016 al 08.02.2017 presso l'Unità Gravi Cerebrolesi di Vicenza, dal quale ella è stata dimessa con diagnosi di “sindrome post-commotiva, emiparesi sinistra ed epilessia generalizzata convulsiva”; infine, “un prolungato e
pagina 10 di 28 articolato trattamento riabilitativo, sia di carattere neuropsichico che motorio” (Prima relazione, pagg.
18 e 19).
Il grado di sofferenza è stato “elevatissimo” nel corso dei primi 86 giorni di malattia ed elevato nel rimanente periodo di malattia e a postumi consolidati (Prima relazione, pag. 20; Seconda relazione, pag. 22).
5.11. Sulla scorta delle conclusioni rassegnate nei punti che precedono è ora possibile procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale risentito dall'attrice, all'uopo facendo applicazione delle
Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica elaborate dal Tribunale di Milano e vigenti alla data attuale, che per giurisprudenza ormai consolidata
“rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c.” ed il cui utilizzo, consentendo “la conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza” (Cass. civ. n. 33005/2021”.
Il danno non patrimoniale da compromissione permanente dell'integrità psicofisica subito dall'attrice va dunque quantificato in € 615.811,00, in moneta attuale, di cui:
- € 410.541,00 relativi al danno biologico/dinamico relazionale;
- € 205.270,00 relativi al danno da sofferenza soggettiva: danno, questo, da ritenersi certamente integrato nel caso di specie, nel quale il sinistro ha colpito una ragazzina di soli 13 anni, costringendola ad un prolungato ricovero connotato da sofferenze elevatissime esitato in un lungo periodo di riabilitazione, nel corso e all'esito del quale ella ha dovuto prendere atto del fatto che la sua vita, da lì in avanti, sarebbe stata in radice differente da quella vissuta prima dell'investimento, che l'aveva attinta all'uscita da scuola, mentre attendeva l'autobus per tornare a casa – colpendola dunque nel cuore stesso della sua giovane quotidianità.
Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, esso va quantificato in € 65.521,25, sempre in moneta attuale (importo che si ottiene quantificando il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta in € 115,00).
5.12. L'attrice ha chiesto la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale.
La domanda verrà presa in esame più avanti, dopo la trattazione del profilo della capacità lavorativa.
*
6. PasSAdo alle poste di danno patrimoniale, ha chiesto innanzitutto il Parte_1
pagina 11 di 28 risarcimento di un danno quantificato in € 40.138,44 nel ricorso introduttivo, ove tale importo complessivo è stato riferito ad una messe di causali invero differenti le une dalle altre: spese mediche;
spese per l'acquisto “dell'auto per disabili, del tapis roulant per gli esercizi di riabilitazione etc.”; spese per perizie;
danneggiamento “al vestiario e al cellulare” (ricorso, pag. 5).
Tale generica elencazione, “corredata” da un altrettanto generico rinvio a documenti depositati ed essi stessi solo elencati alla pag. 6 del ricorso, certo non agevola la enucleazione e la identificazione stessa delle singole voci di danno.
6.1. Ciò detto, va innanzitutto preso in esame il danno patrimoniale per spese mediche.
Sul punto, va fatto senz'altro riferimento alle conclusioni rassegnate dal CTU nella Seconda relazione, ove egli ha quantificato in € 5.620,59 le spese mediche determinate dal sinistro per cui è causa (Seconda relazione, pag. 24).
Si tratta di conclusione che non è stata contestata dal CTP dei convenuti e dalla quale questo
Giudice non ha dunque ragione di discostarsi.
Il CTU ha parimenti segnalato che “rimarranno a carico del - e Controparte_9
verosimilmente senza alcun costo aggiuntivo per l'interessata perché ipotizzabile permanenza del diritto alla esenzione della partecipazione al ticket, ulteriori future spese (riabilitazione periodica, assistenza specialistica, ecc …)” (relazione, pag. 25).
Si tratta, nuovamente, di conclusione non contestata (questa volta) dall'attrice, che sul punto non ha offerto in giudizio allegazioni (e prove) volte a esplicare e provare la eventuale erroneità della valutazione operata dal consulente tecnico.
Il danno patrimoniale per spese mediche subito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa va dunque quantificato in € 7.279,49, importo che si ottiene rivalutando l'importo di € 5.620,59 dal 01.07.20192 alla data attuale e computando sull'importo così via via rivalutato gli interessi legali, dal 01.07.2019 alla data attuale.
6.2. Tanto dichiarato, vanno prese in esame le ulteriori voci di danno esposte in atti.
6.3. L'attrice ha depositato documentazione afferente ad acquisto di lenti ed occhiali.
Posto che stando alla documentazione dimessa risulta che vi sarebbe stato un reiterato (e con cadenza pressoché annuale) acquisto di occhiali da vista completi di lenti e posto che di tali reiterati acquisiti non è stata fornita dall'attrice alcuna giustificazione, il CTU, interpellato sul punto l'Ausiliario oculista dr. ha ritenuto non pertinenti al sinistro per cui è causa gli esborsi esposti Per_3 dall'attrice, dal momento che essi non afferiscono all'esito permanente disceso dal sinistro, cioè a dire la sopra indicata emianopsia omonima sinistra incompleta compendiantesi in una parziale perdita del campo visivo (Seconda relazione, pag. 24). L'attrice, del resto, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
c.p.c. ha formulato sul punto il solo capitolo di prova n. 58, inammissibile siccome formulato genericamente ed in termini valutativi con riferimento ad una messe di esborsi non precisamente individuati ed inidoneo financo a provare se in occasione del sinistro l'attrice indossasse degli occhiali che si sono danneggiati.
La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice con riguardo a spese sostenute per l'acquisto di lenti ed occhiali va dunque rigettata.
6.4. L'attrice ha poi esposto che gli esiti del sinistro avrebbero reso necessario l'acquisto di un letto e del relativo materasso, con esborso dell'importo di € 6.990,16 (doc. 12 attrice).
L'acquisto è stato confermato da , madre dell'attrice, che, escussa quale testimone CP_5 nel corso dell'udienza del 22.09.20223, ha confermato di aver acquistato il letto per la figlia utilizzando l'acconto liquidato dall'Assicurazione.
Ebbene, con riguardo a tale esborso il CTU ha concluso di non essere “in grado di esprimere alcun giudizio, nemmeno di pertinenza” (Seconda relazione, pag. 25). Il CTU non ha dunque confermato la sussistenza di un nesso di causa (che, per essere qui rilevante, dovrebbe essere immediato e diretto) tra l'acquisito del letto e gli esiti permanenti del sinistro.
La domanda di risarcimento del danno spiegata sul punto dall'attrice va dunque rigettata – e tanto esime dal verificare l'ulteriore profilo della congruità dell'esborso di € 6.990,16, invero ingente.
6.5. L'attrice ha chiesto, ancora, il risarcimento del danno in tesi compendiato dall'esborso sostenuto per l'acquisito di un'autovettura “per disabili” (ricorso, pag. 5). Si tratta dell'acquisto di una
Kia Sportage, con esborso di € 19.800,00 (doc. 13 attrice).
La domanda va rigettata, per una pluralità di concorrenti ragioni.
Nessuna delle risultanze di causa attesta che l'attrice, per spostarsi, abbia necessità di un'auto
“per disabili” e, del resto, anche il CTU ha escluso la pertinenza al sinistro dell'esborso esposto dall'attrice (Seconda relazione, pag. 25). 3 I convenuti hanno eccepito l'incapacità a testimoniare di L'eccezione non è fondata. (con il CP_5 CP_5 marito ha promosso il giudizio in scrutinio non personalmente, ma in qualità di genitore esercente la Controparte_4 responsabilità genitoriale sulla figlia all'epoca minorenne. Parte del giudizio è stata dunque ab origine la sola Pt_1 la quale, per altro, in corso di causa è divenuta maggiorenne e si è costituita in proprio. Parte_1 CP_5 non è dunque (né è mai stata) parte del giudizio ed è pertanto pienamente capace di testimoniare, dovendosi parimenti escludere che ella sia titolare di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 246 c.p.c. – dal momento che si fa qui questione del risarcimento di un danno risentito dalla sola Quel che residua è dunque la sola valutazione della Parte_1 attendibilità della teste: attendibilità che va qui pienamente confermata, non avendo i convenuti assolto all'onere di allegare e provare, per l'appunto, la inattendibilità o non veridicità delle circostanze che la teste ha dichiarato in sede di escussione. pagina 13 di 28 L'attrice, d'altro canto, non ha assolto all'onere di allegare e provare se (e come) la Kia
Sportage sarebbe stata specificamente allestita per far fronte ad asserite sue necessità (invero non identificate), limitandosi sul punto a formulare nella memoria istruttoria il capitolo di prova n. 8, inammissibile siccome dedotto in termini generici e valutativi – dal momento che esso pretende di provare che l'acquisito dell'auto sarebbe stato “necessario”, senza indicare alcuna circostanza oggettiva dalla quale trarre la (eventuale) conferma di tale solo asserita necessità.
Ciò detto, va pure rilevato che l'attrice non ha allegato se i suoi genitori fossero già proprietari di un'auto; che ella non ha assolto all'onere di allegare e provare che tale auto, se mai presente nel nucleo familiare, era inidonea per accompagnare una ragazzina, a scuola e nei suoi appuntamenti quotidiani;
che ella, infine, non ha assolto all'onere di allegare e provare quale sia stato l'utilizzo della
Kia Sportage che, va ritenuto, non è stata a lei “dedicata” (tanto non è stato allegato dall'attrice) e che, va ancora ritenuto, è divenuta l'auto di famiglia – il che definitivamente conduce ad escludere che l'esborso sostenuto per il suo acquisto possa essere qui inteso come un danno conseguente, in via immediata e diretta, dal sinistro che ci occupa.
La domanda in esame va dunque rigettata, come detto, e tanto rende superflua la verifica in ordine al soggetto che ha sborsato il prezzo di acquisto dell'autovettura.
6.6. Va parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno compendiato dall'esborso sostenuto per l'acquisto del computer (doc. 15 attrice).
Il CTU ha ritenuto l'esborso pertinente al sinistro (Seconda relazione, pag. 24).
Si tratta tuttavia di conclusione alla quale questo Giudice non intende dare seguito, dal momento che l'acquisto di un computer per un ragazzino che frequenti la scuola media e la scuola superiore è fatto del tutto ordinario, con il quale l'attrice avrebbe dunque dovuto confrontarsi anche a prescindere dalla verificazione del sinistro.
6.7. Va, ancora, rigettata la domanda spiegata dall'attrice quanto al danneggiamento del telefono cellulare.
La teste ha confermato che in occasione del sinistro il cellulare dell'attrice si è CP_5
irrimediabilmente danneggiato, confermando altresì di aver acquistato alla figlia un nuovo cellulare, al prezzo di € 980,00, che ella ha dichiarato di aver pagato con denaro suo proprio (doc. 11 attrice).
Si fa dunque questione nel caso di specie di un esborso sostenuto dalla teste. Tanto esclude che si possa predicare qui l'esistenza di un danno patrimoniale prodottosi a carico dell'attrice, la quale, perduto un cellulare, ne ha subito ottenuto uno nuovo, che è stato comprato utilizzando denaro di terzi.
6.8. Va infine rigettata anche la domanda attorea volta al risarcimento del danno in tesi compendiato dagli esborsi sostenuti per il “cambio scuola” (doc. 19 attrice) e per la frequenza pagina 14 di 28 dell'Istituto scolastico professionale AN ET (doc. 37 attrice).
Risulta ex actis che, dopo essersi iscritta per l'anno scolastico 2017/2018 al primo anno di una scuola professionale per “Operatore del benessere: indirizzo acconciatura” ed aver frequentato le lezioni per circa due mesi, nel mese di novembre del 2017 l'attrice ha chiesto ed ottenuto il trasferimento presso l'Istituto SA ET (doc. 36 attrice).
Ciò detto, quel che qui rileva è il fatto che le spese per l'iscrizione e l'avvio al primo anno della scuola originariamente scelta dall'attrice (€ 150,00 per iscrizione;
€ 156,00 per materiale, per quanto è dato comprendere: doc. 19 attrice) sono state sostenute non dall'attrice, ma dai suoi genitori, al pari delle spese per l'iscrizione ai tre anni di frequenza dell'Istituto AN ET (€ 450,00: doc. 37 attrice): spese, queste ultime, che i genitori dell'attrice avrebbero per altro dovuto sostenere anche se la figlia avesse proseguito nella frequenza dell'Istituto professionale scelto in origine.
6.9. Va per contro accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice quanto all'acquisto del tapis roulant al prezzo di € 659,99 (doc. 14 attrice).
Il CTU ha ritenuto l'acquisto del tapis roulant “pertinente con finalità riabilitative generiche del caso” (Seconda relazione, pag. 26). Il costo dell'attrezzo (acquistato presso un grande magazzino: doc.
14 attrice) risulta congruo e, d'altro canto, la teste ha dichiarato che il tapis roulant è CP_5
stato pagato utilizzando il denaro liquidato all'attrice dall'Assicurazione.
In accoglimento della domanda attorea, va dunque concluso che l'attrice ha subito un danno patrimoniale (per l'acquisito del tapis roulant) quantificato in € 659,99: importo che, rivalutato dal
16.09.2017 (data di acquisto dell'attrezzo) alla data odierna e con il computo degli interessi legali entro il medesimo periodo sull'importo via via rivalutato, diviene pari ad € 873,36.
*
7. L'attrice ha chiesto il risarcimento di un ulteriore, ingente danno patrimoniale, qualificato nel ricorso introduttivo quale “danno da inabilità lavorativa” (ricorso, pag. 8).
7.1. Secondo la prospettazione attorea, la capacità lavorativa dell'attrice sarebbe stata incisa dal sinistro i cui esiti, secondo quanto accertato dal CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo:
- precluderanno all'attrice di svolgere attività lavorative “concettuali-impiegatizie”;
- hanno definitivamente indirizzato l'attrice verso attività “manuali-operaie” e, nell'ambito di tali attività, verso mansioni “manuali-esecutive”, più che “organizzative in senso stretto”;
- hanno verosimilmente ridotto la effettiva capacità dell'attrice di inserirsi per così dire
“spontaneamente” nel mondo lavorativo, avviandola dunque verso “una collocazione in attività lavorative ope legis” (Prima relazione, pag. 20).
pagina 15 di 28 Prendendo le mosse da tali conclusioni, nel ricorso introduttivo è stato dato conto degli esiti di un accertamento svolto in sede stragiudiziale dai consulenti del lavoro dr. e dr.ssa Persona_8
, che hanno raffrontato il trattamento lato sensu retributivo e pensionistico che l'attrice Persona_9
avrebbe potuto percepire nel corso della propria vita lavorativa accendendo ad un impiego “nel settore credito terza area primo livello full time” e quello che ella potrà percepire accedendo ad un impiego nel settore “abbigliamento azienda industriali, quale addetta alla vendita terzo livello full time”
(ricorso, pagg. 8 e 9, con rinvio ai docc. 28 e 28 bis).
All'esito del raffronto, il danno patrimoniale patito dall'attrice, in tesi compendiato dalla differenza dei due trattamenti, è stato quantificato in ricorso in un importo pari a circa 356.000 euro
(ricorso, pag. 9).
7.2. Ebbene, va detto innanzitutto che l'impostazione attorea sconta un errore di impostazione.
Il differenziale retributivo è stato infatti calcolato dai consulenti tecnici presupponendo che l'attrice, se non fosse rimasta vittima del sinistro per cui è causa, si sarebbe avviata verso un impiego collocabile nel settore concettuale-impiegatizio.
Si tratta, tuttavia, di assunto al quale non va dato seguito.
all'epoca di verificazione del sinistro aveva soltanto 13 anni, frequentava la Parte_1
terza media e dunque non lavorava ancora.
Risulta tuttavia ex actis (e si tratta di circostanza che è stata ampiamente valorizzata negli scritti difensivi attorei) che l'attrice aveva all'epoca già optato per l'iscrizione ad una scuola professionale, che l'avrebbe avviata all'attività di parrucchiera. Tanto trova conferma nel doc. 36 attoreo (che prova l'iscrizione di per l'anno scolastico 2017/2018 al primo anno di un istituto professionale per Pt_1
“Operatore del benessere: indirizzo acconciatura”) e nelle allegazioni attoree. Nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. si legge in effetti quanto segue: “ si era iscritta alla scuola Pt_1
professionale per parrucchieri di BasSAo del Grappa prima di essere vittima del sinistro in oggetto ma, a causa delle lesioni subite, non ha potuto continuare quel percorso formativo, in quanto non è in grado di esercitare una simile professione (…) La minore ha dunque visto sfumato il suo sogno professionale proprio e solo a causa del sinistro in oggetto, dovendo ripiegare su un istituto professionale per addetta alle vendite” (memoria, pag. 7).
Nel peculiare caso di specie, la verifica della contrazione eventuale della capacità lavorativa generica dell'attrice va allora operata non prendendo a riferimento il trattamento retributivo proprio dell'attività lavorativa impiegatizia che è stata valorizzata dai periti attorei, ma il trattamento retributivo proprio dell'attività lavorativa di parrucchiera, poiché questa è l'attività che avrebbe Parte_1 voluto svolgere, se non fosse rimasta vittima del sinistro, e questa è l'attività che ella avrebbe pagina 16 di 28 presumibilmente svolto, avendo deciso di iscriversi ad un istituto professionale ove ella avrebbe appreso, per l'appunto, non l'attività di impiegata amministrativa, ma l'attività di parrucchiera.
7.3. Tanto precisato, va detto che in corso di causa è stata disposta apposita consulenza tecnica contabile, volta a raffrontare il trattamento retributivo e pensionistico che avrebbe potuto Pt_1 percepire svolgendo l'attività di parrucchiera e il trattamento che ella potrà percepire svolgendo quell'attività lavorativa “di tipo prettamente manuale-esecutiva” indicata dal CTU dr. . Per_1
Non vi sono dubbi, in effetti, sul fatto che l'attrice non potrà svolgere l'attività di parrucchiera
(e la circostanza, invero, non è stata nemmeno contestata dai convenuti).
Il già citato documento 36 dell'attrice, in effetti, conferma che ha frequentato Parte_1
per due soli mesi la scuola professionale alla quale ella si era iscritta, dal momento che subito dopo l'inizio dell'anno scolastico, nel novembre del 2017, ella ha optato per il trasferimento presso l'Istituto professionale AN ET, ove ha conseguito la qualifica professionale di Operatore ai servizi di vendita, al termine di un ciclo triennale di studi (doc. 37 attrice).
Sentita sul punto, la teste ha del resto confermato che la decisione di cambiare CP_5
scuola è stata determinata dalla difficoltà che ha immediatamente incontrato nel corso delle Pt_1
prove pratiche di inizio anno, quando ha iniziato a praticare i gesti che una parrucchiera tipicamente compie (lavare e asciugare i capelli, impugnare la spazzola, utilizzare le mani per fare la messa in piega
– il tutto stando in piedi a lungo). La teste ha infatti dichiarato quanto segue: “Lo confermo. Lo so perché me lo raccontava e poi avevo contatto con i professori quando la accompagnavo a Pt_1 scuola (…) Me lo dicevano anche i professori, quando li vedevo a scuola. E poi capitava che ci sentissimo anche al telefono con i professori delle prove pratiche. aveva difficoltà e si Pt_1
scoraggiava, anche facendo il paragone con i suoi compagni che riuscivano a portare a termine le prove, mentre lei non ce la faceva. Ricordo che io e l'insegnante di prova pratica ci siamo sentite per telefono, proprio per decidere come gestire la situazione e alla fine la decisione è stata quella di cambiare scuola”.
Si tratta, è evidente, di deposizione chiara e circostanziata e dunque pienamente attendibile, rispetto alla quale i convenuti non hanno offerto alcuna prova contraria. E, in ogni caso, nel corso degli accertamenti tecnici medico legali svolti sia nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia nel presente giudizio mai è stato messo in dubbio il fatto che l'attrice non abbia la capacità di affrontare l'attività lavorativa di parrucchiera: possibilità che nella Seconda relazione è stata esclusa (Seconda relazione, pag. 23).
L'accertamento tecnico contabile svolto in corso di causa ha dunque preso quale termine di raffronto per la verifica dell'esistenza del danno lamentato dall'attrice il trattamento retributivo e pagina 17 di 28 pensionistico proprio dell'attività di parrucchiera (l'attività “perduta” in ragione del sinistro), come da
“CCNL acconciatura ed estetica … qualifica professionale parrucchiera;
livello retributivo inziale
4°”, con passaggio “al 3° livello retributivo” dopo 24 mesi (relazione peritale CTU dr. , pag. 54). Per_4
7.4. Tale trattamento è stato raffrontato con quello proprio dell'attività lavorativa alla quale potrà verosimilmente avviarsi secondo quanto accertato dal CTU dr. Parte_1 Per_1
che, anche nella perizia depositata nel presente giudizio:
- ha segnalato che l'attrice prima della verificazione del sinistro era “già concretamente orientata per attività lavorative "manuali-operaie", essendosi iscritta al sopra detto istituto professionale per operatore del benessere, con indirizzo acconciatura;
- ha ribadito che “nell'ambito delle attività manuali-operaie” all'attrice “sono precluse quelle mansioni che prevedono l'organizzazione del lavoro altrui (come, ad esempio quelle di “caporeparto”)”, confermando che la sua “collocabilità dev'essere riferita ad attività prettamente manuali/ esecutive”;
- ha precisato che “all'interno di queste sono precluse mansioni che richiedono postura eretta o ripetuti passaggi posturali, movimentazione pesi, ritmi di lavoro sostenuti, elevata concentrazione ed attenzione, capacità di adattamento e/o particolare comunicazione con terzi” (Seconda relazione, pag.
23).
Il CTU dr. ha “interpretato” tali indicazioni collocando l'impiego al quale l'attrice può Per_4 ambire entro il “CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi … qualifica professionale: aiutante commessa;
livello retributivo: 5” (relazione peritale, pag. 6).
Si tratta di inquadramento che i consulenti tecnici delle parti non hanno contestato.
7.5. Ebbene, il raffronto operato dal CTU tra i trattamenti delle due “tipologie” di attività indagate mostra, inequivocabilmente, che il reddito netto con qualifica di commessa è superiore al reddito netto con qualifica di parrucchiera (di circa 188.000 euro, lungo un'intera vita lavorativa); che anche il trattamento pensionistico ottenibile con un reddito da commessa è superiore a quello ottenibile con un reddito da parrucchiera (di circa 34.000 complessivi); che anche il TFR netto conseguibile da un reddito da commessa è superiore al TFR conseguibile da un reddito da parrucchiera (di circa 15.000 euro: relazione peritale, pagg. 14 e 15).
Il danno patrimoniale lamentato dall'attrice deve dunque dirsi insussistente.
Posto, in effetti, che anche in assenza della verificazione del sinistro avrebbe Parte_1
optato per un impiego manuale/operativo e posto che ad un simile impiego ella potrà ancora essere adibita (il CTU dr. non ha infatti in alcun modo concluso che non potrà Per_1 Parte_1 4 Il dr. ha depositato due relazioni peritali: la prima in data 09.11.2023 e la seconda in data 13.02.2024 – redatta in Per_4 seguito all'udienza di chiarimenti del 12.12.2023. Si farà qui riferimento, salvo differente indicazione, alla seconda relazione peritale. pagina 18 di 28 lavorare), il raffronto tra il lavoro (manuale/operativo) che l'attrice aveva individuato e il lavoro
(manuale/operativo) che ella potrà effettivamente svolgere mostra che il passaggio dall'uno all'altro lavoro non cagionerà a suo carico alcuna contrazione di reddito.
Diversamente da quanto opinato dall'attrice, del resto, l'esistenza del danno patrimoniale qui in esame non può essere predicata assumendo che l'attrice potrà lavorare esclusivamente part time.
Il CTU dr. ha in effetti calcolato anche il trattamento retributivo e pensionistico correlato Per_4
ad un lavoro di commessa svolto non a tempo pieno. Si tratta, tuttavia, di calcolo che egli ha effettuato sua sponte, dal momento che nessuna delle risultanze di causa indica che l'attrice potrà svolgere soltanto un lavoro a tempo parziale. Tanto non è stato concluso dal CTU dr. e, del resto, Per_1
anche i consulenti di parte attorea, nelle perizie stilate in via stragiudiziale di cui ai docc. 28 e 28 bis sopra citati, per quantificare il trattamento della posizione lavorativa di all'esito del Parte_1
sinistro hanno fatto riferimento ad un impiego full time.
D'altro canto, va detto che non v'è alcuna certezza, nel presente giudizio, in ordine al fatto che l'attrice, in assenza della verificazione del sinistro, avrebbe certamente trovato un impiego quale parrucchiera, subito dopo la fine della scuola, a tempo indeterminato e full time.
Non ha dunque rilevanza quanto sostenuto dal CTU dr. all'udienza di chiarimenti del Per_4
12.12.2023, ove egli ha riferito che presumibilmente, l'attrice, avvalendosi del collocamento per legis, troverà un impiego part time. Il CTP dei convenuti dr. ha in effetti replicato che, invero, il Per_10 collocamento ope legis vede l'assunzione del lavoratore a tempo parziale non quale opzione obbligata, per il datore di lavoro, ma quale opzione minima ai fini dell'assolvimento da parte sua dell'obbligo di legge quanto ad un lavoratore e che, dunque, il collocamento obbligatorio ben può condurre anche ad un'assunzione a tempo pieno.
Posto, allora, che non v'è alcun oggettivo riscontro in ordine al fatto che l'attrice potrà ambire soltanto ad un impiego a tempo parziale e, al contempo, non v'è alcun oggettivo riscontro del fatto che ella, in mancanza del sinistro, avrebbe certamente lavorato a tempo pieno, il raffronto tra i trattamenti delle due tipologie di impiego individuate dal CTU non può che avvenire raffrontando posizioni analoghe e, dunque, due impieghi a tempo pieno.
7.6. La domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale da incisione dalla capacità lavorativa va dunque rigettata.
*
8. E' ora possibile prendere in esame la domanda di c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, come detto proposta dall'attrice.
8.1. Per consolidato approdo interpretativo, la misura “standard del risarcimento prevista dalla
pagina 19 di 28 legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato)”, giacché, per contro, “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (così, tra le molte,
Cass. civ. n. 10983/2023).
Ebbene, le conseguenze peculiari cui allude la giurisprudenza di legittimità vanno ritenute sussistenti nel caso di specie.
8.2. Merita considerare, a tal riguardo, gli esiti dell'attività istruttoria condotta in corso di causa.
La teste ha dichiarato: CP_5
- che l'attrice all'esito del sinistro è stata costretta a rinunciare alla scuola e al percorso professionale che aveva scelto (sul punto si rimanda a quanto già rilevato);
- che l'attrice all'esito del sinistro ha dovuto rinunciare alla pratica della pallavolo e della ginnastica artistica;
- che l'attrice non è in grado di guardare una trasmissione televisiva o un film o di utilizzare a lungo un pc, poiché accusa mal di testa e male agli occhi e poiché non ricorda “i collegamenti”, non ricorda “le scene”, “fa confusione”;
- che l'attrice tende a cadere (“Quando deve salire o scendere le scale, cerco di aiutarla, le sto dietro.
La devo aiutare, per sorvegliare che non cada, che non si inciampi. E' capitato che sia caduta, sia in casa, sia fuori”: questa la dichiarazione della teste);
- che l'attrice rifiuta, per paura, di utilizzare la bicicletta e non riesce ad affrontare la decisione di prendere la patente (“Ha paura di non essere in grado di riuscire a vedere le macchine perché ha anche un problema del campo visivo e lei continua a dire di non riuscire a concentrarsi e di avere paura”: così la teste);
- che l'attrice si risveglia frequentemente durante la notte: “Spesso succede che di notte mi chiama:
“Mamma vieni qua, mamma vieni qua”. E alla fine il più delle volte resto là a dormire insieme a lei.
Questo succede ancora oggi, sebbene sia grande e sebbene sia passato qualche anno dall'incidente.
Continua sempre a chiamarmi: “Mamma, mamma” (così la teste).
E' fin troppo agevole trovare nella deposizione della teste la chiara conferma del fatto che il grave sinistro per cui è causa ha totalmente sconvolto la vita dell'attrice, non soltanto distogliendola dalla sue abitudini e dai suoi desideri, ma anche (e si direbbe soprattutto) gravandola di un vissuto fatto di paura e di scarsa autonomia.
8.3. La conclusione trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni degli altri testi escussi nel corso pagina 20 di 28 dell'udienza del 22.09.2022.
La teste , compagna di classe e amica dell'attrice, ha dichiarato5: Tes_1
- che l'attrice esce raramente, “perché non riesce a camminare a lungo”, anche “perché dopo un po' le si blocca la caviglia e rischia di cadere”;
- che l'attrice “ha sempre paura che le persone la prendano in giro, la guardino perché cammina male.
Spesso dice: “Quello mi ha guardato male perché cammino male”. Fa spesso il paragone con gli altri ragazzi, ripete di non poter fare le cose che fanno gli altri, teme di essere derisa”;
- che l'attrice tende a cadere: “Ricordo che è caduta in seconda superiore, quando ha perso l'equilibrio in corridoio. In terza superiore, eravamo andate a mangiare fuori e lei per strada ha perso l'equilibrio ed è caduta. Infatti tante volte anche a scuola, se doveva andare al bagno sempre qualcuno la accompagnava, perché avevamo paura che cadesse e si facesse male. Anche l'estate scorsa, ci trovavamo a Jesolo (lei era andata al mare con la zia ed io ci ero stata con mia mamma e con un'amica e ci siamo incontrate), stavamo camminando e c'era l'inizio di un pontile. Noi volevano passare oltre per proseguire la camminata sulla spiaggia e lei è caduta su un pezzo di cemento. So che si è sbucciata la gamba e ferita ad un dito, che poi ha fatto anche infezione. Qualche giorno dopo, io e lei dovevamo prendere il treno a Thiene per andare dalla sua psicologa e davanti alla stazione c'era un marciapiede. Lei è scivolata, è caduta e si è sbucciata un ginocchio. E poi arrivata sua mamma, che
l'ha portata in farmacia. Anche di recente, forse due o tre mesi fa, eravamo a casa mia e stavamo salendo le scale e lei è caduta”;
- che l'attrice ha paura ad utilizzare la bicicletta, perché teme di cadere;
- che l'attrice lamenta spesso dolori alla testa: “si lamenta molto spesso nell'arco della giornata, per via del mal di testa e quando ha mal di testa non è così tanto lucida, si sente un po' confusa (…) Io cerco di sentirla anche attraverso il telefono, mandandole dei messaggi e così via: ma lo faccio poco, perché so che guardando il telefono le viene il mal di testa. La vado a trovare a casa sua e lì la trovo sempre un po' giù, sempre per via del mal di schiena, del mal di testa e alla gamba. Spesso è triste, perché vede gli altri ragazzi che escono e si divertono e lei non riesce, perché ha dolori e sta male (…)
Soprattutto quando ha mal di testa, fa fatica a ricordarsi la parola che mi deve dire. Ce l'ha in mente, ma non riesce a dirla”;
- che l'attrice guarda poco “la televisione, perché (…) dopo un po' che guarda la TV o il telefono le fanno male anche gli occhi (…) A me piacciono molto le serie televisive e a volte, se ne trovo una che mi piace, le chiedo se vuole guardarla con me. Ma, sempre, dopo i primi dieci minuti, si ferma, per via 5 Le dichiarazioni della teste verranno riportate nel prosieguo tra virgolette. Ciò vale anche per la trascrizione delle dichiarazioni della teste . Tes_2 pagina 21 di 28 del male agli occhi ed alla testa e poi mi dice che non riesce a concentrarsi per un lungo periodo e mi chiede: “Ma cosa è successo e chi è questo personaggio?”, anche se magari l'abbiamo visto pochi minuti prima. Oppure, arrivati a metà serie, mi chiede cos'è successo nei minuti precedenti, perché lei si ricorda poco o niente”.
La teste , zia dell'attrice, ha infine da par sua dichiarato: Tes_2
- che l'attrice stava molto con lei prima dell'incidente (“Andavamo insieme a camminare, perché io sono appassionata e la stavo coinvolgendo, abbiamo fatto il Monte Grappa più volte, le Gallerie del
Pasubio, andavamo a camminare a Summano: erano camminate impegnative e io la portavo con me”)
e che “dopo l'incidente, ovviamente, è tutto finito”;
- che l'attrice prima del sinistro “era molto sportiva, era molto atletica. Era brava in ginnastica e faceva parte di Pallavolo Marostica ed essendo molto alta era una promessa schiacciatrice. Ma amava di più la ginnastica artistica ed era anche brava”;
- che l'attrice “ora non fa più niente”;
- che l'attrice tende a cadere;
- che l'attrice “a volte non tiene il filo logico del discorso”;
- che l'attrice “è stata tanto derisa, ha avuto tanto bullismo” (“Lei veniva a casa mia e piangeva. Ha perso tutte le sue amiche … le sue amiche storiche l'hanno abbandonata”: così sempre la teste).
8.4. A fronte di un simile senario, tanto nitidamente descritto dai testi, i convenuti si sono limitati ad offrire di provare che l'attrice frequenterebbe il paese in cui risiede – e ciò per il tramite della teste che si è limitata a dichiarare quanto segue: “Io posso dire di aver visto Testimone_3 nella pizzeria di Colceresa in cui lavoravo. Più o meno era il 2017/2018. L'avrò vista un paio Pt_1
di volte, forse tre. Si trovava in compagnia di amici, che io non conoscevo. Posso dire che Pt_1
fisicamente, era assolutamente normale. Non posso dire se provasse vergogna o altro, perché non ho parlato con lei. Non mi è mai capitato di vederla in paese”.
Si tratta, chiaramente, di deposizione del tutto irrilevante ai fini che qui ci occupano.
8.5. Non può dunque essere revocato in dubbio il fatto che gli esiti permanenti del sinistro abbiano sconvolto la vita dell'attrice, che era appena una ragazzina quando è stata investita e che, essendo dapprima una ragazzina e poi una giovane donna, si è ritrovata a fare i conti con i gravi cambiamenti che il sinistro le ha violentemente imposto.
Non va per altro omesso di rilevare che il sinistro ha impedito a di perseguire il Pt_1
desiderio di diventare parrucchiera;
che gli esiti del sinistro, pur non impedendo all'attrice di lavorare, determineranno a suo carico un maggior affaticamento nello svolgimento delle mansioni (l'ha segnalato il CTU dr. nella Prima relazione, alla pag. 20); che l'attrice potrà sì lavorare, ma Per_1
pagina 22 di 28 accedendo, verosimilmente, a forme di collocamento obbligatorio;
che il sinistro ha dunque pregiudicato anche la sua autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro.
Gli esiti permanenti del sinistro hanno dunque impattato anche sulla vita lavorativa dell'attrice: non nel senso indicato dall'attrice medesima, tuttavia, quanto piuttosto irrigidendo la sua vita lavorativa su binari che, se non determinano un danno patrimoniale, come detto, concretano una grave lesione della autonomia, della progettualità e del benessere dell'attrice in ambito lavorativo.
8.6. Ritiene allora questo Giudice che sussistano nel caso di specie i presupposti per addivenire alla personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale da compromissione permanente della integrità psico-fisica dell'attrice, sia nella sua componente dinamico-relazionale, sia nella sua componente di sofferenza soggettiva interiore;
che tale personalizzazione debba avvenire nella misura massima prevista dalle Tabelle milanesi, pari al 25%; che essa vada dunque quantificata nell'importo di
€ 153.952,75 (pari al 25% di € 615.811,00).
*
9. Sulla scorta di quanto rilevato sin qui, va concluso che in conseguenza del sinistro per cui è causa l'attrice ha subito:
- un danno non patrimoniale da lesione temporanea e permanente dell'integrità psico-fisica quantificato in complessivi € 835.285,00, in moneta attuale (€ 615.811,00 + € 65.521,25 + € 153.952,75);
- un danno patrimoniale pari ad € 8.152,85, in moneta attuale (€ 7.279,49 + € 873,36).
9.1. Il danno predetto è stato in parte già risarcito dall'Assicurazione, che ha corrisposto all'attrice:
- l'importo di € 50.000,00 in data 30.03.2017;
- l'importo di € 30.000,00 in data 05.02.2018;
- l'importo di € 85.000,00 in data 18.06.2018 (doc. 22 attrice).
Gli importo già corrisposti vanno dunque scomputati, nei termini che seguono:
- devalutando alla data del sinistro l'importo di € 835.285,00, pari al danno non patrimoniale, si ottiene l'importo di € 688.043,66;
- rivalutando tale importo dal 14.11.2016 al 30.03.2017 (data del versamento del primo acconto) e computando entro il medesimo periodo gli interessi legali sull'importo via via rivalutato si ottiene l'importo di € 695.272,52;
- detraendo da tale importo l'acconto di € 50.000,00 si ottiene l'importo di 645.272,52;
- rivalutando tale importo dal 30.03.2017 al 05.02.2018 (data del versamento del secondo acconto) e computando entro il medesimo periodo gli interessi legali sull'importo via via rivalutato si ottiene l'importo di € 649.181,13;
pagina 23 di 28 - detraendo dal predetto importo il secondo acconto di € 30.000,00 si ottiene l'importo di € 619.181,13;
- rivalutando tale importo dal 05.02.2018 al 18.06.2018 (data del versamento del terzo acconto) e computando entro il medesimo periodo gli interessi legali sull'importo via via rivalutato si ottiene l'importo di € 624.197,00;
- detraendo da tale importo l'importo di € 85.000,00 si ottiene l'importo di € 539.197,00;
- rivalutando tale importo dal 18.06.2018 alla data odierna e computando entro il medesimo periodo gli interessi legali sull'importo via via rivalutato si ottiene l'importo di € 704.810,79 – pari al danno non patrimoniale non ancora risarcito.
9.2. I convenuti, in solido, vanno dunque condannati a corrispondere all'attrice:
- l'importo di € 704.810,79, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- l'importo di € 8.152,85, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
10. Non rilevano, ai fini che qui ci occupano, gli emolumenti riconosciuti all'attrice dall' . CP_6
10.1. Secondo quanto risulta dalla documentazione depositata in giudizio dall' in data CP_6
28.11.2022, l' ha inizialmente riconosciuto a 1) l'indennità di CP_6 Parte_1 accompagnamento, che è stata versata dal febbraio 2017 al gennaio 2018; b) l'indennità di frequenza, che è stata corrisposta dal febbraio del 2018 al 2021; c) l'assegno mensile di assistenza per invalidità parziale, corrisposto dal dicembre del 2021, a far data dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'attrice.
Secondo quanto risulta dall'ulteriore documentazione versata in giudizio dall' in data CP_6
01.02.2024, fermi i versamenti a titolo di indennità di accompagnamento e di frequenza già indicati, effettuati soltanto sino al 2021, il versamento dell'assegno mensile per invalidità parziale è stato revocato a far data dal gennaio del 2024.
Il CTU dr. , richiesto di verificare i versamenti effettuai dall' , li ha così quantificati Per_4 CP_6
(relazione peritale, pag. 13):
a) € 6.186,08 per indennità di accompagnamento (2017/2018);
b) € 9.765,39 per indennità di frequenza (2018/2021);
c) € 9.286,17 per assegno mensile (2021/2023).
Per quanto consta agli atti del presente giudizio, a far data dal febbraio del 2024 l'attrice non ha più percepito alcun emolumento dall' – diversamente da quanto dedotto dai convenuti negli scritti CP_6
difensivi conclusivi (non è dato comprendere sulla scorta di quali riscontri documentali).
10.2. Ebbene, i versamenti pur effettuati dall' non vanno detratti dal danno (non CP_6
patrimoniale e patrimoniale) qui liquidato.
Si tratta infatti di versamenti che sono valsi a indennizzare pregiudizi di natura patrimoniale pagina 24 di 28 (rispettivamente: la necessità di avvalersi dell'aiuto di terzi nel compimento degli atti della quotidianità; la necessità di avvalersi del sostegno di terzi per l'inserimento scolastico e sociale;
la perdita di reddito) differenti (non omogenei) rispetto a quelli risarciti nel presente giudizio, ove è stato liquidato, esclusivamente, un danno lato sensu biologico e un danno patrimoniale per spese mediche –
l'uno al pari dell'altro non indennizzati dalla prestazioni erogate dall' . CP_6
*
11. Va rigettata, infine, la domanda di (ulteriore) risarcimento del danno avanzata dall'attrice, in ragione dell'asserita mala gestio del sinistro da parte dell'Assicurazione.
Sul punto, sarà sufficiente rilevare che il grande divario esistente tra il risarcimento richiesto dall'attrice e il risarcimento che le è stato accordato all'esito del giudizio mostra che la liquidazione del sinistro presupponeva l'approfondimento, anche istruttorio, di questioni di indubbia rilevanza e complessità – che difficilmente avrebbero potuto essere risolte (e che in effetti non sono state risolte) in via stragiudiziale o in sede di accertamento tecnico preventivo.
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12. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
12.1. , e , in solido, vanno dunque condannati a Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rifondere a le spese di lite del presente giudizio che, in applicazione del DM n. Parte_1
55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore compreso tra € 520.000,00 ed €
1.000.000,00), vanno liquidate in € 1.713,00 per esborsi ed in € 29.193,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
12.2. Non sussistono per contro i presupposti per porre a carico dei convenuti la rifusione delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. promosso ante causam dall'attrice.
La complessità della controversia (determinata sia dalla gravità e peculiarità del danno da compromissione dell'integrità psico-fisica patito dall'attrice, sia dalla incidenza del danno patrimoniale lamentato dall'attrice medesima, per spese e quanto al profilo della capacità lavorativa) conduce infatti a concludere che una simile controversia assai difficilmente avrebbe potuto trovare componimento per il mero tramite dell'effettuazione di una consulenza tecnica nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo – la cui promozione avrebbe dunque potuto essere evitata dall'attrice.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di assistenza tecnica e di CTU, in ragione dell'esito del giudizio va dichiarato che:
- le spese della consulenza tecnica contabile vanno definitivamente poste a carico dell'attrice, che non ha dunque titolo per chiedere ai convenuti nemmeno la rifusione dell'esborso sostenuto per l'assistenza pagina 25 di 28 tecnica spiegata in suo favore dal consulente dr. (cfr. documentazione depositata dall'attrice in Per_5
allegato al foglio di precisazione delle conclusioni e doc. 42 attrice);
- le spese della consulenza tecnica medico legale esperita nel corso del presente giudizio, quanto al compenso del CTU e dei suoi Ausiliari, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido;
- le spese della consulenza tecnica medico legale esperita nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 3193/2019, quanto al compenso del CTU e del suo Ausiliario dr. , vanno Per_2 definitivamente poste a carico dell'attrice, che non ha dunque titolo per chiedere ai convenuti la loro rifusione. Come già rilevato, in effetti, la promozione ante causam del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avrebbe potuto essere evitata dall'attrice. Malgrado l'esito della lite, che vede la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attrice, non sussistono dunque i presupposti per porre a carico dei convenuti gli oneri di due consulenze tecniche medico legali (quella svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e quella svolta nel presente giudizio);
- per le medesime ragioni ora viste, le spese di assistenza tecnica giudiziale in ambito medico legale vanno rifuse all'attrice una volta soltanto. Si rinviene in atti la fattura emessa in data 05.09.2019 dal
CTP attoreo dr. per l'assistenza tecnica prestata in favore dell'attrice nel procedimento Persona_6
di accertamento tecnico preventivo, per € 2.440,00 (doc. 27 attrice e documentazione depositata dall'attrice in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni). Non è stato depositato altro giustificativo di spesa quanto all'assistenza prestata nel presente giudizio dal dr. che pure è Per_6 stato anche in questa sede il consulente tecnico dell'attrice. Se ne deve inferire che per l'assistenza tecnica medico legale in sede di accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio l'attrice ha sostenuto il complessivo esborso di € 2.444,00. Sussistono dunque i presupposti per porre a carico dei convenuti, in solido, la rifusione di tale costo, che va tuttavia complessivamente (ri)quantificato in €
2.000,00, risultando eccessivo l'importo di € 2.440,00 di cui alla predetta fattura;
- va posta a carico dei convenuti, in solido, la rifusione in favore dell'attrice dell'importo di € 1.220,00 che ella ha sborsato per l'assistenza prestata in suo favore nel presente giudizio dal consulente tecnico dr. per la specifica valutazione del danno psichico (cfr. documentazione depositata Persona_11 dall'attrice in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni). L'analoga spesa sostenuta dall'attrice nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo (doc. 27 attrice) non va per contro rifusa dai convenuti, sempre per non incorrere nella duplicazione di spese di cui s'è dato conto nei punti che precedono;
- va posta a carico dei convenuti la rifusione in favore dell'attrice dell'importo di € 1.830,00, che ella ha sborsato per la redazione della perizia medico legale stragiudiziale datata 13.02.2018 (doc. 4 attrice) da parte del dr. (cfr. documentazione depositata dall'attrice in allegato al foglio di Per_6
pagina 26 di 28 precisazione delle conclusioni). Si rinviene agli atti ulteriore fattura, per € 1.220,00, emessa del dr.
[...]
per la redazione di ulteriore perizia (pare, del 2017: doc. 18 attrice). Non sussistono i presupposti Per_6
per porre a carico dei convenuti la rifusione di tale esborso, relativo a perizia non depositata in atti dall'attrice. Non sussistono, ancora, i presupposti per porre a carico dei convenuti la rifusione dell'importo di € 488,00 versato dall'attrice al dr. per la sua partecipazione alla visita cui ella Per_6
è stata sottoposta in via stragiudiziale, presso l'Assicurazione (doc. 18 attrice). Trattasi, in effetti, di esborso non necessario;
- va infine posta a carico dei convenuti la rifusione in favore dell'attrice dell'esborso di € 295,00, che ella ha sostenuto per ottenere copia delle cartelle cliniche (doc. 10 attrice).
Tirando le fila di tutto quanto visto sin qui, i convenuti, in solido, vanno dunque condannati a rifondere all'attrice gli esborsi che ella ha sostenuto per l'assistenza legale in sede stragiudiziale e giudiziale, quantificati in complessivi € 5.345,00 (€ 2.000,00 + € 1.220,00 + € 1.830,00 + 295,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 4293/2020:
1) accerta e dichiara che il sinistro occorso in data 14.11.2016 intorno alle ore 13,00 in AS
TI (quando mentre si trovava sul marciapiede lungo via Braglio all'altezza Parte_1 del civico 83, è stata investita dall'autovettura Fiat Punto targata CK757WH) è avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura ; Controparte_1
2) accerta e dichiara che in conseguenza del sinistro di cui al punto 1) che Parte_1
precede, ha subito: a) un danno non patrimoniale da compromissione temporanea e permanente dell'integrità psico-fisica quantificato in € 835.285,00; b) un danno patrimoniale quantificato in €
8.152,85;
3) condanna , e , in solido, a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
a) l'importo di € 704.810,79 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di cui al
[...]
punto 2) che precede;
b) l'importo di € 8.152,85 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale di cui al punto 2) che precede;
4) pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica contabile Parte_1
esperita nel corso del presente giudizio, compenSAdo tra le parti quanto a tale consulenza le rispettive spese di assistenza tecnica
5) pone le spese della consulenza tecnica medico legale esperita nel corso del presente giudizio definitivamente a carico di , e , in solido;
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
6) pone le spese della consulenza tecnica medico legale esperita nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 3193/2019 definitivamente a carico di Pt_1
pagina 27 di 28 compenSAdo tra le parti quanto a tale consulenza le rispettive spese di assistenza tecnica;
Pt_1
7) condanna , e , in solido, a corrispondere a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
l'importo di € 5.345,00, a titolo di rifusione degli esborsi per assistenza tecnica, come da parte
[...]
motiva;
8) rigetta ogni altra domanda attorea;
9) condanna , e in solido, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 1.713,00 per esborsi ed in € 29.193,00 per
[...]
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 19/04/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il doc. 32 depositato dall'attrice mostra che anche nel corso dell'istruttoria del procedimento penale promosso a carico di lo scenario del malore improvviso è stato soltanto ipotizzato dalla sua difesa e che esso è rimasto del tutto Controparte_1 privo di oggettivo riscontro (e financo di una qualche embrionale traccia di conferma). pagina 7 di 28 2 Le spese documentate in atti (docc. 7, 8, 16, 17, 20, 27, 34 e 35) sono state sostenute nel corso del 2017 e sino al 2021 (lo conferma anche il CTU: Seconda relazione, pagg. 13 e 14). Si reputa dunque congruo effettuare il computo di rivalutazione e interessi, da un lato, sull'intero importo indicato dal CTU e, dall'altro lato, individuando quale dies a quo una data per così dire mediana dell'intero periodo nel corso del quale le spese sono state sostenute. pagina 12 di 28