Articolo 8 della Legge 4 agosto 1975, n. 389
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 agosto 1975
Art. 8.
All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo all'anno 1975, valutato in lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 agosto 1975