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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2440/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2440/2024promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Ferri (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
, nato a [...] il [...] (c.f. residente in CP_1 C.F._3
La Spezia, Via Plava n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Ferri (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 26/03/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 19/12/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 18/09/2003), maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto e libera ognuna di esse di stabilire il proprio domicilio e/o residenza ovunque lo riterranno più opportuno, dandosi reciproca comunicazione in caso di variazione.
2) Il marito corrisponderà alla moglie, che continuerà ad abitare nella casa coniugale, a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 250,00 mensili.
3) L'autovettura Hyunday Kona targata GL506VB, intestata al Sig. il quale continuerà a CP_1
pagare le rate del relativo finanziamento, rimarrà nella disponibilità della moglie.
4) I motoveicoli Harley Davidson targato AC 66620, Harley Davidson targato FA98079, Voge targato FF 47962 (in uso al figlio , tutti intestati al Sig. rimarranno nella di lui Per_1 CP_1
disponibilità”.
L'udienza del 26/03/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Con decreto del 10/04/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
22/05/2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter, comprensive della documentazione richiesta.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 2 di 4 Ai sensi dell'art. 158 c.p.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne della Per_1
autosufficienza economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_2 CP_1
unitisi in matrimonio in La Spezia (SP) in data 06/12/1999 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1999, al n. 107, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto e libera ognuna di esse di stabilire il proprio domicilio e/o residenza ovunque lo riterranno più opportuno, dandosi reciproca comunicazione in caso di variazione.
2) Il marito corrisponderà alla moglie, che continuerà ad abitare nella casa coniugale, a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 250,00 mensili.
3) L'autovettura Hyunday Kona targata GL506VB, intestata al Sig. il quale continuerà a CP_1
pagare le rate del relativo finanziamento, rimarrà nella disponibilità della moglie.
pag. 3 di 4 4) I motoveicoli Harley Davidson targato AC 66620, Harley Davidson targato FA98079, Voge targato FF 47962 (in uso al figlio , tutti intestati al Sig. rimarranno nella di lui Per_1 CP_1
disponibilità”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 22/05/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2440/2024promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Ferri (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
, nato a [...] il [...] (c.f. residente in CP_1 C.F._3
La Spezia, Via Plava n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Ferri (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 26/03/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 19/12/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 18/09/2003), maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto e libera ognuna di esse di stabilire il proprio domicilio e/o residenza ovunque lo riterranno più opportuno, dandosi reciproca comunicazione in caso di variazione.
2) Il marito corrisponderà alla moglie, che continuerà ad abitare nella casa coniugale, a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 250,00 mensili.
3) L'autovettura Hyunday Kona targata GL506VB, intestata al Sig. il quale continuerà a CP_1
pagare le rate del relativo finanziamento, rimarrà nella disponibilità della moglie.
4) I motoveicoli Harley Davidson targato AC 66620, Harley Davidson targato FA98079, Voge targato FF 47962 (in uso al figlio , tutti intestati al Sig. rimarranno nella di lui Per_1 CP_1
disponibilità”.
L'udienza del 26/03/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Con decreto del 10/04/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
22/05/2025 per il deposito di note scritte ex art 127 ter, comprensive della documentazione richiesta.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 2 di 4 Ai sensi dell'art. 158 c.p.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne della Per_1
autosufficienza economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_2 CP_1
unitisi in matrimonio in La Spezia (SP) in data 06/12/1999 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1999, al n. 107, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) le parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto e libera ognuna di esse di stabilire il proprio domicilio e/o residenza ovunque lo riterranno più opportuno, dandosi reciproca comunicazione in caso di variazione.
2) Il marito corrisponderà alla moglie, che continuerà ad abitare nella casa coniugale, a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 250,00 mensili.
3) L'autovettura Hyunday Kona targata GL506VB, intestata al Sig. il quale continuerà a CP_1
pagare le rate del relativo finanziamento, rimarrà nella disponibilità della moglie.
pag. 3 di 4 4) I motoveicoli Harley Davidson targato AC 66620, Harley Davidson targato FA98079, Voge targato FF 47962 (in uso al figlio , tutti intestati al Sig. rimarranno nella di lui Per_1 CP_1
disponibilità”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 22/05/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4