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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/12/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di TA, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 8713/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 2.12.2025, promossa da
, con l'avv. Gianluca Franco;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Annachiara Putortì; Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: congedo straordinario retribuito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.9.2025, , premesso di lavorare Parte_1
quale operatore sociosanitario alle dipendenze dell' Controparte_1
(più avanti, per brevità, SL TA), chiedeva condannarsi
[...]
la stessa a concedere il congedo straordinario retribuito ex art. 42 co. 5
d.l.vo 26.3.2001 n. 151 dal 22.8.2025 al 21.8.2026 e a ripristinare il diritto,
sacrificato per giustificare l'assenza dal lavoro a seguito del diniego del
1 congedo da parte datoriale, di fruire di 15 giorni di ferie, 2 giorni di festività soppresse e 6 ore di permessi.
Costituendosi in giudizio, l'SL TA chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
Come attestato dalla documentazione in atti, il ricorrente, dipendente dell'SL TA con contratto a tempo pieno e indeterminato e mansioni di operatore sociosanitario in servizio presso il presidio ospedaliero “SS.
Annunziata” di TA, è figlio di , a sua volta figlio di Controparte_2
, riconosciuta il 5.2.2025 quale persona portatrice Persona_1
di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ed è altresì
l'unico familiare convivente con la nonna, in Bivongi (RC) al vico T. Martini
n. 6.
Egli ha richiesto all'SL TA, in data 14.8.2025, di fruire, per un periodo di dodici mesi decorrente dal 22.8.2025 e sino al 21.8.2026, del congedo straordinario retribuito per l'assistenza ai familiari con grave disabilità,
come sancito dall'art. 42 co. 5 d.l.vo 26.3.2001 n. 151 e succ. mod., il quale così dispone: “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione
di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4 co. 2 l.
5.2.1992 n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui all'art. 4 co. 2 l.
8.3.2000 n. 53, entro trenta giorni
dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente
2 disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'art. 1 co. 20 l. 20.5.2017
n. 76 e il convivente di fatto di cui all'art. 1 co. 36 della medesima legge. In
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del
coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di
fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei
figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo
grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta
anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente
alla richiesta di congedo”.
L'SL TA, nella propria memoria difensiva, contesta il diritto del ricorrente al congedo in ragione della mancanza di prova delle patologie invalidanti degli altri familiari viventi della nonna del ricorrente, che lo precedono nell'ordine di priorità indicato nella norma citata.
Senonché detta norma – come univocamente si desume dal suo tenore letterale – subordina il diritto di fruire del congedo alla condizione della convivenza con il familiare gravemente disabile.
Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti, nessuno, tra i familiari viventi di ricompresi nelle categorie cui in Persona_2
3 astratto è riservato dalla norma in commento il diritto al congedo in via prioritaria rispetto al ricorrente, soddisfa la prescritta condizione della convivenza, atteso che, come si è già rilevato, proprio il ricorrente risulta essere l'unico familiare convivente con la nonna.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di fruire del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42 co. 5 d.l.vo 151/2001 nel periodo indicato in ricorso e, conseguentemente, di recuperare i giorni di ferie, festività soppresse e le ore di permessi già impropriamente utilizzati al fine di giustificare l'assenza dal lavoro a seguito del diniego ingiustamente opposto da parte datoriale alla richiesta di godimento del detto congedo.
Le spese del giudizio – ivi comprese quelle del procedimento cautelare in corso di causa – seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante di fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42 co. 5 d.l.vo 151/2001 nel periodo dal 22.8.2025 al 21.8.2026, e per l'effetto di recuperare 15 giorni di ferie, 2 giorni di festività soppresse e 6 ore di permessi già goduti;
condanna l'SL TA a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro
3.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Gianluca Franco.
4 TA, 2.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di TA, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 8713/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 2.12.2025, promossa da
, con l'avv. Gianluca Franco;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Annachiara Putortì; Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: congedo straordinario retribuito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.9.2025, , premesso di lavorare Parte_1
quale operatore sociosanitario alle dipendenze dell' Controparte_1
(più avanti, per brevità, SL TA), chiedeva condannarsi
[...]
la stessa a concedere il congedo straordinario retribuito ex art. 42 co. 5
d.l.vo 26.3.2001 n. 151 dal 22.8.2025 al 21.8.2026 e a ripristinare il diritto,
sacrificato per giustificare l'assenza dal lavoro a seguito del diniego del
1 congedo da parte datoriale, di fruire di 15 giorni di ferie, 2 giorni di festività soppresse e 6 ore di permessi.
Costituendosi in giudizio, l'SL TA chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
Come attestato dalla documentazione in atti, il ricorrente, dipendente dell'SL TA con contratto a tempo pieno e indeterminato e mansioni di operatore sociosanitario in servizio presso il presidio ospedaliero “SS.
Annunziata” di TA, è figlio di , a sua volta figlio di Controparte_2
, riconosciuta il 5.2.2025 quale persona portatrice Persona_1
di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ed è altresì
l'unico familiare convivente con la nonna, in Bivongi (RC) al vico T. Martini
n. 6.
Egli ha richiesto all'SL TA, in data 14.8.2025, di fruire, per un periodo di dodici mesi decorrente dal 22.8.2025 e sino al 21.8.2026, del congedo straordinario retribuito per l'assistenza ai familiari con grave disabilità,
come sancito dall'art. 42 co. 5 d.l.vo 26.3.2001 n. 151 e succ. mod., il quale così dispone: “Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione
di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4 co. 2 l.
5.2.1992 n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui all'art. 4 co. 2 l.
8.3.2000 n. 53, entro trenta giorni
dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente
2 disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'art. 1 co. 20 l. 20.5.2017
n. 76 e il convivente di fatto di cui all'art. 1 co. 36 della medesima legge. In
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del
coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di
fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei
figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo
grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta
anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente
alla richiesta di congedo”.
L'SL TA, nella propria memoria difensiva, contesta il diritto del ricorrente al congedo in ragione della mancanza di prova delle patologie invalidanti degli altri familiari viventi della nonna del ricorrente, che lo precedono nell'ordine di priorità indicato nella norma citata.
Senonché detta norma – come univocamente si desume dal suo tenore letterale – subordina il diritto di fruire del congedo alla condizione della convivenza con il familiare gravemente disabile.
Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti, nessuno, tra i familiari viventi di ricompresi nelle categorie cui in Persona_2
3 astratto è riservato dalla norma in commento il diritto al congedo in via prioritaria rispetto al ricorrente, soddisfa la prescritta condizione della convivenza, atteso che, come si è già rilevato, proprio il ricorrente risulta essere l'unico familiare convivente con la nonna.
Conclusivamente, deve dichiararsi il diritto dell'istante di fruire del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42 co. 5 d.l.vo 151/2001 nel periodo indicato in ricorso e, conseguentemente, di recuperare i giorni di ferie, festività soppresse e le ore di permessi già impropriamente utilizzati al fine di giustificare l'assenza dal lavoro a seguito del diniego ingiustamente opposto da parte datoriale alla richiesta di godimento del detto congedo.
Le spese del giudizio – ivi comprese quelle del procedimento cautelare in corso di causa – seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante di fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42 co. 5 d.l.vo 151/2001 nel periodo dal 22.8.2025 al 21.8.2026, e per l'effetto di recuperare 15 giorni di ferie, 2 giorni di festività soppresse e 6 ore di permessi già goduti;
condanna l'SL TA a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro
3.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Gianluca Franco.
4 TA, 2.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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