TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4926/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - rapporti consortili
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Romanelli, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(ora Controparte_1 [...]
Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Bertoni, come da procura in
[...] atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
22/1/2025 sostituita con note scritte di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.9.2018 il faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 4926/18 ad esso notificato dal
[...]
Controparte_2
a (già per euro 33.359,01
[...] CP_2 Controparte_1 oltre accessori, sulla base di fatture rimaste insolute e del mancato pagamento della quota di adesione al , deducendo a motivo: 1) l'insufficienza Parte_1 probatoria della documentazione prodotta in monitorio;
2) l'insussistenza del credito per non avere ricevuto esso opponente alcuna prestazione Parte_1 dal opposto. Parte_1
Costituitosi in giudizio, il
[...]
(già Controparte_2 [...] Contr
, esponeva che il gruppo (Gruppo Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 era stato fondato nel 1987 “per mettere in rete e Controparte_3 valorizzare cooperative sociali di tutta Italia” e oggi rappresenta “una grande rete di consorzi territoriali, distribuiti in tutta Italia, che coordinano l'attività di cooperative e imprese sociali” e che tra di essi vi è anche il CP_1 che opera “sul territorio nazionale come interlocutore specializzato
[...] nell'erogazione di servizi di orientamento, selezione, accompagnamento professionale e tutoraggio di persone con problematiche di marginalità sociale e difficoltà ad inserirsi autonomamente nel mercato del lavoro”. Il
si configura quindi come una rete nazionale di Agenzie per il Parte_1 lavoro regionali autorizzate dal del Welfare all'erogazione di CP_4 servizi al lavoro ed accreditate dalle rispettive regioni ed esercita l'attività di intermediazione ex art. 2 lett. b D.Lgs. 276/2003 ovverosia l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Tale è stato poi fuso Parte_1 Contr per incorporazione nel gruppo , il quale quindi è del tutto legittimato a costituirsi nel presente giudizio e a subentrare nella ragione di credito già in capo a Peraltro, successivamente al sorgere di detto credito, si sono CP_1 Contr succeduti ulteriori rapporti direttamente tra e in forza dei Parte_1 quali quest'ultima entità è divenuta creditrice di ulteriori somme ad oggi non corrisposte. Tanto premesso, allegava di aver agito in sede monitoria al fine di ottenere del il pagamento di fatture rimaste insolute Parte_1
e della quota di adesione al , come da verbale del Consiglio di Parte_1 amministrazione del 28.9.2012, prodotto in atti. In particolare, oltre al pagamento della quota consortile, sulla base dell'estratto autentico del registro IVA, le fatture azionate erano: la N. 304 del 21/06/2013 per riaddebito costo IRAP 2012 di € 288,74; N. 572 del 31/7/2014 per riaddebito costo IRAP 2013 di € 891,38; N. 445 del 18/11/2015 per consulenze operative e formative anno 2014 di € 26.732,95; N. 446 del 18/11/2015 per contributo consortile 2014 di € 3.660,00; N. 728 del 3/11/2016 per saldo
IRAP anno 2014 e saldo sportello anno 2015, il tutto per il complessivo importo non pagato di euro 33.359,01. In particolare precisava che Pt_2 Contr era stata ammessa anche nella base sociale di , da cui è uscita nel
[...]
2018, maturando un debito ingente e che per gli anni successivi al 2015, visto Contr il mancato incasso delle precedenti, non aveva più emesso fatture per contributo consortile e, pertanto, oltre al credito sopra indicato, l'odierna opposta vanta un ulteriore credito di euro 15.860,00 per fatture da emettere e precisamente: € 4.000 + iva nel 2015, € 4.000 + iva nel 2016 e € 5.000 + iva nel 2017. Allegava che, nonostante i ripetuti solleciti, l'opponente non aveva mai provveduto a versare quanto dovuto per contributi consortili. Considerati
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 i motivi di opposizione, l'opposto, riguardo alla prova del credito, ricordava che i consorzi in esame (consorzi costituiti tra imprenditori per il coordinamento della produzione e degli scambi e non consorzi costituiti tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni), le cui disposizioni generali sono disciplinate agli artt. 2602 - 2611 c.c., del Titolo X
Capo II del Libro V del codice civile, rappresentano uno schema di tipo associativo tra imprenditori per finalità anticoncorrenziali o di cooperazione aziendale. Tali consorzi sono sia quelli a rilevanza interna che i consorzi con attività esterna, per i quali la legge, unitamente alla disciplina di carattere generale sulla costituzione del e sui rapporti tra i consorziati, Parte_1 disciplina, considerata la proiezione esterna dell'attività consortile, i rapporti tra i consorziati e i terzi (Sezione II, artt. 2612, 2615-bis c.c.). Ciò si applica anche alle società consortili, in cui lo scopo del è perseguito Parte_1 attraverso la struttura societaria. Nel caso specie, il , Controparte_1 costituito nel 2001, prevede, nel proprio statuto, prodotto in atti, all'art. 21 che: “fermo restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a) al versamento del capitale sottoscritto (…), dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta amministratori (…) c) ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione;
l'ammontare del contributo sarà determinato del consiglio di amministrazione e di gestione, previa illustrazione di preventivo. Dovrà inoltre rimborsare al le spese da Parte_1 esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso. Indipendentemente dal contributo di cui al presente comma, il Consiglio di amministrazione, delibera le percentuali contributiva che i soci sono tenuti a corrispondere al nel caso di affidamento di Parte_1 commesse di lavori assunti dal stesso…”. A fronte di una regolare Parte_1 domanda di ammissione a socio, proposta dalla in data Parte_1
28.09.2012, l'allora Consiglio di amministrazione del Controparte_1 deliberava sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio e fissava in euro 1.000,00 il contributo associativo annuale e provvedeva a comunicarlo a L'opponente consegnava a la CP_1 CP_1 documentazione relativa all'idoneità dei propri locali ad aprire uno sportello del e presenziava alla varie assemblee annuali Controparte_1 sull'approvazione del bilancio. Nel corso del tempo non era stata proposta da alcuna domanda di dimissione e/o di recesso da socio e, Parte_1 pertanto, l'opponente direttamente, o i suoi successori aventi causa, sono
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 tenuti al versamento delle quote in qualità di soggetti consorziati. Per quanto riguarda le fatture prodotte nel giudizio monitorio, ad esclusione della fattura n. 446/F del 18.11.2015 relativa al “contributo consortile”, rilevava che le fatture si riferivano al riaddebito IRAP per gli anni 2012, 2013, 2014, al risultato dello sportello per l'anno 2014 (fattura 445/f del 18.11.2015
“Consulenze orientative e formative anno 2014”) e per l'anno 2015 (fattura
728/F del 3.11.2016 “saldo sportello anno 2015”). Argomentava che prima della notifica del decreto ingiuntivo de quo, l'opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione alle fatture emesse. In base all'art. 21 lett. c) dello Statuto, che fa riferimento al versamento del contributo consortile e alla copertura delle spese, procedeva annualmente con un calcolo CP_1 costi/ricavi tra i vari “sportelli” e il Anche lo sportello Controparte_1
Mestieri presso generava costi e ricavi nei rapporti con il Parte_2
Se a fine anno il saldo era positivo, (a favore dello Controparte_1 sportello) emetteva fattura a mentre in caso contrario Parte_2 CP_1
(saldo negativo a favore di era il ad emettere CP_1 Controparte_1 fattura a . Evidenziava che dalle schede clienti e fornitori e Parte_2 le schede di costo e ricavo tra e , sintetizzate in una CP_1 Parte_2 tabella riassuntiva di quanto generato negli esercizi dall'odierna opponente, si evince il saldo indicato nella fattura n. 445. In particolare, nel 2014, il risultato dello sportello di Sarno (SA) di . fu determinato dal Pt_2 Pt_2 confronto costi/ricavi generati dal medesimo sportello nell'anno di competenza (fattura 445 del 18.11.2015 di € 26.732,95). Nello specifico, i costi erano dovuti quasi totalmente al personale dipendente. Precisava che di tali modalità di ripartizione degli oneri, l'opponente era pienamente a conoscenza, posto che, come si evince dalla scheda fornitori prodotta in atti,
l'opponente aveva emesso due fatture quale anticipo sui ricavi del 2012 relative al progetto ASSAP (Azione di Sistema per lo sviluppo di sistemi integrati di Servizi alla Persona), che furono regolarmente pagate da CP_1
a dimostrazione della correttezza e trasparenza negli accordi da parte di che aveva sempre versato quanto fatturato da . CP_1 Parte_2
Inoltre, nel 2013/2014 il suddetto progetto ASSP veniva interrotto dal in seguito a verifiche su tutti gli enti destinatari del finanziamento, CP_4 tra cui anche il Ciò ebbe a comportare per il Controparte_1 CP_1 blocco del progetto anche nei confronti di , con conseguente Parte_2 danno economico derivante da mancati finanziamenti. Pertanto CP_1 decideva di togliere il progetto dai rapporti costi e ricavi tra e i vari CP_1 sportelli con la conseguenza che l'importo di euro 75.000,00 versato nel
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 tempo a quale anticipo sul progetto andò in parte perso. Con Parte_2 riferimento agli addebiti IRAP per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'opposto deduceva che essi furono determinati per ogni sportello tenendo in considerazione il costo di personale relativo a ciascun sportello e individuando pro quota la parte di IRAP generata da ogni sportello stesso
(compresa la sede), sul totale IRAP a carico della società, come da prospetti di calcolo anni 2012-2014. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta dall'opposta, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero l'opposta producendo in giudizio le fatture azionate, il verbale del consiglio di amministrazione del 28.9.2012, l'estratto autentico delle scritture contabili, la scheda contabile i solleciti CGM;
lo Statuto Parte_3
Mestieri; la domanda ammissione del , la comunicazione Mestieri Parte_2 di ammissione nella base sociale i documenti di idoneità Parte_2 CP_1 all'apertura dello sportello, il verbale assemblea del 7.6.2013, la scheda clienti e fornitori, la scheda costi, la scheda ricavi tra e , CP_1 Parte_2 la scheda riassuntiva risultati costi/ricavi , il saldo sportelli anno Parte_2
2014, i prospetti di calcolo relativi agli anni 2012-2014, ha dimostrato la fondatezza del proprio credito.
A fronte della copiosa documentazione prodotta dall'opposto e della dettagliata e articolata ricostruzione dei fatti posti a base del credito,
l'opponente nulla di specifico ha contestato, né ha dato una ricostruzione alternativa dei fatti e degli esiti contabili dei rapporti consortili intercorsi tra esse parti in causa. Peraltro la tesi difensiva originaria dell'opposta, basata sull'insussistenza di rapporti consortili ed economici tra le parti, è stata smentita in modo eclatante da detta documentazione, mai specificamente contestata e/o disconosciuta dall'opponente.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 24/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4926/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - rapporti consortili
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Romanelli, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(ora Controparte_1 [...]
Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Bertoni, come da procura in
[...] atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
22/1/2025 sostituita con note scritte di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.9.2018 il faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 4926/18 ad esso notificato dal
[...]
Controparte_2
a (già per euro 33.359,01
[...] CP_2 Controparte_1 oltre accessori, sulla base di fatture rimaste insolute e del mancato pagamento della quota di adesione al , deducendo a motivo: 1) l'insufficienza Parte_1 probatoria della documentazione prodotta in monitorio;
2) l'insussistenza del credito per non avere ricevuto esso opponente alcuna prestazione Parte_1 dal opposto. Parte_1
Costituitosi in giudizio, il
[...]
(già Controparte_2 [...] Contr
, esponeva che il gruppo (Gruppo Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 era stato fondato nel 1987 “per mettere in rete e Controparte_3 valorizzare cooperative sociali di tutta Italia” e oggi rappresenta “una grande rete di consorzi territoriali, distribuiti in tutta Italia, che coordinano l'attività di cooperative e imprese sociali” e che tra di essi vi è anche il CP_1 che opera “sul territorio nazionale come interlocutore specializzato
[...] nell'erogazione di servizi di orientamento, selezione, accompagnamento professionale e tutoraggio di persone con problematiche di marginalità sociale e difficoltà ad inserirsi autonomamente nel mercato del lavoro”. Il
si configura quindi come una rete nazionale di Agenzie per il Parte_1 lavoro regionali autorizzate dal del Welfare all'erogazione di CP_4 servizi al lavoro ed accreditate dalle rispettive regioni ed esercita l'attività di intermediazione ex art. 2 lett. b D.Lgs. 276/2003 ovverosia l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Tale è stato poi fuso Parte_1 Contr per incorporazione nel gruppo , il quale quindi è del tutto legittimato a costituirsi nel presente giudizio e a subentrare nella ragione di credito già in capo a Peraltro, successivamente al sorgere di detto credito, si sono CP_1 Contr succeduti ulteriori rapporti direttamente tra e in forza dei Parte_1 quali quest'ultima entità è divenuta creditrice di ulteriori somme ad oggi non corrisposte. Tanto premesso, allegava di aver agito in sede monitoria al fine di ottenere del il pagamento di fatture rimaste insolute Parte_1
e della quota di adesione al , come da verbale del Consiglio di Parte_1 amministrazione del 28.9.2012, prodotto in atti. In particolare, oltre al pagamento della quota consortile, sulla base dell'estratto autentico del registro IVA, le fatture azionate erano: la N. 304 del 21/06/2013 per riaddebito costo IRAP 2012 di € 288,74; N. 572 del 31/7/2014 per riaddebito costo IRAP 2013 di € 891,38; N. 445 del 18/11/2015 per consulenze operative e formative anno 2014 di € 26.732,95; N. 446 del 18/11/2015 per contributo consortile 2014 di € 3.660,00; N. 728 del 3/11/2016 per saldo
IRAP anno 2014 e saldo sportello anno 2015, il tutto per il complessivo importo non pagato di euro 33.359,01. In particolare precisava che Pt_2 Contr era stata ammessa anche nella base sociale di , da cui è uscita nel
[...]
2018, maturando un debito ingente e che per gli anni successivi al 2015, visto Contr il mancato incasso delle precedenti, non aveva più emesso fatture per contributo consortile e, pertanto, oltre al credito sopra indicato, l'odierna opposta vanta un ulteriore credito di euro 15.860,00 per fatture da emettere e precisamente: € 4.000 + iva nel 2015, € 4.000 + iva nel 2016 e € 5.000 + iva nel 2017. Allegava che, nonostante i ripetuti solleciti, l'opponente non aveva mai provveduto a versare quanto dovuto per contributi consortili. Considerati
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 i motivi di opposizione, l'opposto, riguardo alla prova del credito, ricordava che i consorzi in esame (consorzi costituiti tra imprenditori per il coordinamento della produzione e degli scambi e non consorzi costituiti tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni), le cui disposizioni generali sono disciplinate agli artt. 2602 - 2611 c.c., del Titolo X
Capo II del Libro V del codice civile, rappresentano uno schema di tipo associativo tra imprenditori per finalità anticoncorrenziali o di cooperazione aziendale. Tali consorzi sono sia quelli a rilevanza interna che i consorzi con attività esterna, per i quali la legge, unitamente alla disciplina di carattere generale sulla costituzione del e sui rapporti tra i consorziati, Parte_1 disciplina, considerata la proiezione esterna dell'attività consortile, i rapporti tra i consorziati e i terzi (Sezione II, artt. 2612, 2615-bis c.c.). Ciò si applica anche alle società consortili, in cui lo scopo del è perseguito Parte_1 attraverso la struttura societaria. Nel caso specie, il , Controparte_1 costituito nel 2001, prevede, nel proprio statuto, prodotto in atti, all'art. 21 che: “fermo restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a) al versamento del capitale sottoscritto (…), dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta amministratori (…) c) ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione;
l'ammontare del contributo sarà determinato del consiglio di amministrazione e di gestione, previa illustrazione di preventivo. Dovrà inoltre rimborsare al le spese da Parte_1 esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso. Indipendentemente dal contributo di cui al presente comma, il Consiglio di amministrazione, delibera le percentuali contributiva che i soci sono tenuti a corrispondere al nel caso di affidamento di Parte_1 commesse di lavori assunti dal stesso…”. A fronte di una regolare Parte_1 domanda di ammissione a socio, proposta dalla in data Parte_1
28.09.2012, l'allora Consiglio di amministrazione del Controparte_1 deliberava sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio e fissava in euro 1.000,00 il contributo associativo annuale e provvedeva a comunicarlo a L'opponente consegnava a la CP_1 CP_1 documentazione relativa all'idoneità dei propri locali ad aprire uno sportello del e presenziava alla varie assemblee annuali Controparte_1 sull'approvazione del bilancio. Nel corso del tempo non era stata proposta da alcuna domanda di dimissione e/o di recesso da socio e, Parte_1 pertanto, l'opponente direttamente, o i suoi successori aventi causa, sono
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 tenuti al versamento delle quote in qualità di soggetti consorziati. Per quanto riguarda le fatture prodotte nel giudizio monitorio, ad esclusione della fattura n. 446/F del 18.11.2015 relativa al “contributo consortile”, rilevava che le fatture si riferivano al riaddebito IRAP per gli anni 2012, 2013, 2014, al risultato dello sportello per l'anno 2014 (fattura 445/f del 18.11.2015
“Consulenze orientative e formative anno 2014”) e per l'anno 2015 (fattura
728/F del 3.11.2016 “saldo sportello anno 2015”). Argomentava che prima della notifica del decreto ingiuntivo de quo, l'opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione alle fatture emesse. In base all'art. 21 lett. c) dello Statuto, che fa riferimento al versamento del contributo consortile e alla copertura delle spese, procedeva annualmente con un calcolo CP_1 costi/ricavi tra i vari “sportelli” e il Anche lo sportello Controparte_1
Mestieri presso generava costi e ricavi nei rapporti con il Parte_2
Se a fine anno il saldo era positivo, (a favore dello Controparte_1 sportello) emetteva fattura a mentre in caso contrario Parte_2 CP_1
(saldo negativo a favore di era il ad emettere CP_1 Controparte_1 fattura a . Evidenziava che dalle schede clienti e fornitori e Parte_2 le schede di costo e ricavo tra e , sintetizzate in una CP_1 Parte_2 tabella riassuntiva di quanto generato negli esercizi dall'odierna opponente, si evince il saldo indicato nella fattura n. 445. In particolare, nel 2014, il risultato dello sportello di Sarno (SA) di . fu determinato dal Pt_2 Pt_2 confronto costi/ricavi generati dal medesimo sportello nell'anno di competenza (fattura 445 del 18.11.2015 di € 26.732,95). Nello specifico, i costi erano dovuti quasi totalmente al personale dipendente. Precisava che di tali modalità di ripartizione degli oneri, l'opponente era pienamente a conoscenza, posto che, come si evince dalla scheda fornitori prodotta in atti,
l'opponente aveva emesso due fatture quale anticipo sui ricavi del 2012 relative al progetto ASSAP (Azione di Sistema per lo sviluppo di sistemi integrati di Servizi alla Persona), che furono regolarmente pagate da CP_1
a dimostrazione della correttezza e trasparenza negli accordi da parte di che aveva sempre versato quanto fatturato da . CP_1 Parte_2
Inoltre, nel 2013/2014 il suddetto progetto ASSP veniva interrotto dal in seguito a verifiche su tutti gli enti destinatari del finanziamento, CP_4 tra cui anche il Ciò ebbe a comportare per il Controparte_1 CP_1 blocco del progetto anche nei confronti di , con conseguente Parte_2 danno economico derivante da mancati finanziamenti. Pertanto CP_1 decideva di togliere il progetto dai rapporti costi e ricavi tra e i vari CP_1 sportelli con la conseguenza che l'importo di euro 75.000,00 versato nel
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 tempo a quale anticipo sul progetto andò in parte perso. Con Parte_2 riferimento agli addebiti IRAP per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'opposto deduceva che essi furono determinati per ogni sportello tenendo in considerazione il costo di personale relativo a ciascun sportello e individuando pro quota la parte di IRAP generata da ogni sportello stesso
(compresa la sede), sul totale IRAP a carico della società, come da prospetti di calcolo anni 2012-2014. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta dall'opposta, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero l'opposta producendo in giudizio le fatture azionate, il verbale del consiglio di amministrazione del 28.9.2012, l'estratto autentico delle scritture contabili, la scheda contabile i solleciti CGM;
lo Statuto Parte_3
Mestieri; la domanda ammissione del , la comunicazione Mestieri Parte_2 di ammissione nella base sociale i documenti di idoneità Parte_2 CP_1 all'apertura dello sportello, il verbale assemblea del 7.6.2013, la scheda clienti e fornitori, la scheda costi, la scheda ricavi tra e , CP_1 Parte_2 la scheda riassuntiva risultati costi/ricavi , il saldo sportelli anno Parte_2
2014, i prospetti di calcolo relativi agli anni 2012-2014, ha dimostrato la fondatezza del proprio credito.
A fronte della copiosa documentazione prodotta dall'opposto e della dettagliata e articolata ricostruzione dei fatti posti a base del credito,
l'opponente nulla di specifico ha contestato, né ha dato una ricostruzione alternativa dei fatti e degli esiti contabili dei rapporti consortili intercorsi tra esse parti in causa. Peraltro la tesi difensiva originaria dell'opposta, basata sull'insussistenza di rapporti consortili ed economici tra le parti, è stata smentita in modo eclatante da detta documentazione, mai specificamente contestata e/o disconosciuta dall'opponente.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 24/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6