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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2779/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
ANDREA TINELLI PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
CLAUDIA GHERI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2779/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. NORA MARIAFRANCESCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 1
e
(c.f. ), con l'avv. NORA Parte_2 C.F._2
MARIAFRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via
Vittorio Emanuele II n. 1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 10.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
-la figlia minore verrà affidata in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori i quali, assumeranno di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore importanza quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa;
la figlia avrà collocamento prevalente e quindi la propria residenza stabile presso la madre nella casa coniugale;
- la casa coniugale rimane assegnata alla SInora che la abiterà unitamente alla Pt_2 figlia minore;
- poiché la frequentazione della figlia da parte dei genitori si ispira al principio che ciascun genitore partecipi alla quotidianità della figlia ormai quindicenne, le frequentazioni della figlia saranno libere, a prescindere dalla residenza, con accordi da prendersi in autonomia tra le parti, previa comunicazione all'altro genitore, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e della minore, sempre tenuto conto dell'interesse della figlia nel rispetto del piano genitoriale allegato al ricorso. -I genitori potranno inoltre tenere con sé la minore ciascuno per metà delle vacanze natalizie, e precisamente un anno per il periodo comprensivo del giorno di Natale e l'anno successivo per quello comprensivo del giorno di Capodanno, e così ad anni alterni;
nonché per metà delle vacanze pasquali, un anno comprensivo del Venerdì, Sabato Santo e Pasqua e l'anno successivo per quello comprensivo del giorno di Pasquetta e del martedì successivo, e così ad anni alterni. -
Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto sopra fatto salvo il diverso accordo tra i genitori, e sempre nell'interesse della figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. -Obbligo di contribuire al mantenimento diretto della figlia, anche oltre la maggiore età, da parte di entrambi i genitori, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa sino a quando la medesima non sarà economicamente autosufficiente.-le spese straordinarie da effettuarsi a beneficio della figlia verranno suddivise al
50% tra ciascun genitore, come da protocollo del Tribunale di Brescia da intendersi qui trascritto e come dettagliate nel ricorso;
spese concordate e documentate. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla SI.ra . Per quanto attiene la definizione dei rapporti patrimoniali, il SInor Pt_2
cede alla moglie la sua quota del 20% della IMM.RE DELLO S.r.l, con sede Parte_1 CP_1 in Dello (BS) Via Roma n 51 CF P.IVA e della Agenzia Imm.re Torbole P.IVA_1 P.IVA_2
Srl codice fiscale mentre la SInora , per contro, cede al marito la sua quota P.IVA_3 Pt_2 del 20% della (C.F./P.I.: ), con sede legale in (25034) Controparte_2 P.IVA_4
RZ (BS), via Roma n.
3. Il SI. cede/trasferisce, ex art. 1376 c.c., alla moglie, Parte_1 cessionaria, che accetta, il proprio diritto di proprietà del 100% della casa sita in Barbariga via
Dante 1/A, e precisamente: A) - abitazione disposta sui piani terra e primo, collegati da scala interna di proprietà esclusiva, composta, al piano terra, da cucina, soggiorno, bagno e relativo disimpegno, con annessa una corte di pertinenza esclusiva;
al piano primo, da due vani, ripostiglio, bagno e relativo disimpegno con annesso un balcone a livello;
il tutto per una consistenza catastale complessiva di 6 (sei)vani; confini: autorimessa censita con la p.lla 480 sub.9, di cui in seguito, abitazione censita con la p.1la 480 sub. 4 e corte comune distinta con la p.lla 480 sub. 7; - individuata all'Ufficio del Territorio di Brescia – Sezione Catasto Fabbricati del Comune di Barbariga (BS), con i seguenti dati: --- Sez. NCT, FG. 13, P.lla 480, sub. 8, Via Dante n. 1/A, piano T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 6, R.C. Euro 309,87; B) autorimessa posta al piano terra, avente una consistenza catastale di 15 (quindici) metri quadrati:- confini: abitazione censita con la p.lla 480 sub. 8, in precedenza descritta e beni comuni distinti con la p.lla 480 subb. 6 e 7; - individuata all'Ufficio del Territorio di
Brescia – Sezione Catasto Fabbricati del Comune di Barbariga (BS), con i seguenti dati:-- Sez. NCT,
FG. 13, p.Ila 480, sub. 9, via Dante, piano I, cat. C/6, cl. 2, metri quadrati 15, R.C. Euro 17,82; -La parte cedente (ai sensi dell'art. 29 co.
1-bis della Legge n. 52/85) dichiara che lo stato di fatto è conforme ai dati catastali e alle planimetrie;
la parte cessionaria conferma tale conformità. -La parte cedente dichiara che gli intestatari catastali sono conformi ai registri immobiliari (ai sensi dell'art. 19 co. 14 del D.L. n. 78/10). -La parte cedente garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità dell'immobile e la sua libertà a iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, pesi, vincoli, gravami, privilegi, anche fiscali, nonché da altri diritti, reali o personali, che ne diminuiscano il pieno godimento o la libera disponibilità. Garantisce ancora che, in ordine a quanto in oggetto, non sono state eseguite opere né assunti provvedimenti, che ne pregiudichino la commerciabilità ai sensi della vigente normativa urbanistico edilizia. La cessione comprende i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, nonché la quota di comproprietà condominiale sulle parti comuni del fabbricato di cui i beni in oggetto sono parte. Provenienza: 50% in forza di atto di compravendita del Notaio di Brescia in data 5 aprile 2004, rep. n. 101542/11332, Persona_2 registrato il 13 aprile 2004 al n. 2336, trascritto a Brescia in data 15 aprile 2004 ai nn.18653/11144,
e 50% atto di compravendita a rogito Notaio Repertorio N. 5789 Raccolta N. 4674 Persona_3 del 23.6.2014 registrato a Brescia il 24.6.2014 n.20092 reg part 13479. Normativa urbanistica: la parte cedente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico in materia
Edilizia), consapevole altresì delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara e garantisce che l'edificazione del fabbricato del quale fanno parte i cespiti in oggetto è avvenuta in virtù della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Barbariga (BS) in data 17 novembre 2001, prot. n.
4595, reg. Costr. n. 2241, depositata nel fascicolo;
2) che, successivamente, è stata presentata al
Comune di Barbariga (BS), corredata da tutta la prescritta documentazione di Legge e dalla relazione dell'esperto, la denuncia di inizio attività ("D.I.A.") in data 7 dicembre 2002, prot. n. 5107
(come da documentazione depositata nel fascicolo telematico). Con riferimento a tale "D.I.A.", la stessa dichiara e garantisce, inoltre, che le opere in essa indicate sono state realizzate in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, che non insistono su aree interessate da vincoli, che sono stati versati gli oneri eventualmente richiesti e che il non ha ad oggi opposto ostacoli o CP_3 manifestato determinazioni sospensive dei lavori così come programmati ed eseguiti, 3) che, successivamente, i beni in oggetto non hanno subito ulteriori trasformazioni e/o modificazioni per le quali sarebbe stato comunque necessario un apposito provvedimento abilitativo, o la sanatoria prevista dagli artt. 31 e ss. della citata Legge n. 47/1985, dall'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994
n. 724, ovvero dall'art. 32 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, al fine di consentirne la libera e regolare commerciabilità; In ordine all'attuale censimento dei cespiti, si precisa che lo stesso deriva dai seguenti elaborato catastali: 1) variazione di toponomastica richiesta dal Comune in data 20 settembre 2011 n. 181751.1/2001, prot. n. BS0420528; 2) variazione di toponomastica richiesta dal
Comune in data 20 settembre 2011 n. 181750.1/2001, prot. n. BS0420527; 3) denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni in data 14 marzo 2014 n. 12137.1/2014, prot.
n.BS0050726, presentata all'Ufficio del Territorio di Brescia al solo scopo di adeguare la planimetria allo stato effettivo, pregresso e, quindi, immutato dei luoghi. 4) che, per quanto concerne l'agibilità, il relativo fabbricato è stato dichiarato agibile dal Comune di Barbariga (BS) in data 3 gennaio 2004
n. 163, come da documento allegato nel fascicolo telematico. La parte cedente dichiara la correttezza, completezza e aggiornamento di tutto quanto sopra indicato e allegato. La parte cedente
(ai sensi dell'art. 29 co.
1-bis della Legge n. 52/85) dichiara che lo stato di fatto è conforme ai dati catastali e alle planimetrie;
la parte cessionaria conferma tale conformità. E' stata depositata la certificazione della prestazione energetica dell'unità immobiliare abitativa in oggetto. Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato dalle parti e che comprende tutti i diritti accessori, le servitù attive e passive, le pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi. Le parti dichiarano di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale. Le parti esonerano il Conservatore ipotecario da ogni responsabilità. Le parti, in caso di rifiuto della trascrizione da parte del Conservatore, si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio. Le parti dichiarano che non sussistono prelazioni legali.
Le parti dichiarano che il trasferimento de quo è elemento funzionale e indispensabile nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniale e, quindi, gode dell'esenzione fiscale ovvero dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e qualsiasi altra tassa, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987. Le parti dichiarano che il trasferimento è avvenuto senza l'intervento di un mediatore. Le parti e il difensore dichiarano che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le dichiarazioni delle parti stesse.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 09/02/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio in Vione (BS) in data 10.6.2000, dalla cui unione nascevano due figlie, nata il [...] a [...] e nata a [...] il Persona_4 Persona_5
23/01/2010, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. ***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione della figlia minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vione (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2000, parte II, serie A,
n. 10;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di conSIlio del 4.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
ANDREA TINELLI PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
CLAUDIA GHERI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2779/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. NORA MARIAFRANCESCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 1
e
(c.f. ), con l'avv. NORA Parte_2 C.F._2
MARIAFRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via
Vittorio Emanuele II n. 1
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 10.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
«vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
-la figlia minore verrà affidata in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori i quali, assumeranno di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore importanza quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa;
la figlia avrà collocamento prevalente e quindi la propria residenza stabile presso la madre nella casa coniugale;
- la casa coniugale rimane assegnata alla SInora che la abiterà unitamente alla Pt_2 figlia minore;
- poiché la frequentazione della figlia da parte dei genitori si ispira al principio che ciascun genitore partecipi alla quotidianità della figlia ormai quindicenne, le frequentazioni della figlia saranno libere, a prescindere dalla residenza, con accordi da prendersi in autonomia tra le parti, previa comunicazione all'altro genitore, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e della minore, sempre tenuto conto dell'interesse della figlia nel rispetto del piano genitoriale allegato al ricorso. -I genitori potranno inoltre tenere con sé la minore ciascuno per metà delle vacanze natalizie, e precisamente un anno per il periodo comprensivo del giorno di Natale e l'anno successivo per quello comprensivo del giorno di Capodanno, e così ad anni alterni;
nonché per metà delle vacanze pasquali, un anno comprensivo del Venerdì, Sabato Santo e Pasqua e l'anno successivo per quello comprensivo del giorno di Pasquetta e del martedì successivo, e così ad anni alterni. -
Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto sopra fatto salvo il diverso accordo tra i genitori, e sempre nell'interesse della figlia. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. -Obbligo di contribuire al mantenimento diretto della figlia, anche oltre la maggiore età, da parte di entrambi i genitori, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa sino a quando la medesima non sarà economicamente autosufficiente.-le spese straordinarie da effettuarsi a beneficio della figlia verranno suddivise al
50% tra ciascun genitore, come da protocollo del Tribunale di Brescia da intendersi qui trascritto e come dettagliate nel ricorso;
spese concordate e documentate. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla SI.ra . Per quanto attiene la definizione dei rapporti patrimoniali, il SInor Pt_2
cede alla moglie la sua quota del 20% della IMM.RE DELLO S.r.l, con sede Parte_1 CP_1 in Dello (BS) Via Roma n 51 CF P.IVA e della Agenzia Imm.re Torbole P.IVA_1 P.IVA_2
Srl codice fiscale mentre la SInora , per contro, cede al marito la sua quota P.IVA_3 Pt_2 del 20% della (C.F./P.I.: ), con sede legale in (25034) Controparte_2 P.IVA_4
RZ (BS), via Roma n.
3. Il SI. cede/trasferisce, ex art. 1376 c.c., alla moglie, Parte_1 cessionaria, che accetta, il proprio diritto di proprietà del 100% della casa sita in Barbariga via
Dante 1/A, e precisamente: A) - abitazione disposta sui piani terra e primo, collegati da scala interna di proprietà esclusiva, composta, al piano terra, da cucina, soggiorno, bagno e relativo disimpegno, con annessa una corte di pertinenza esclusiva;
al piano primo, da due vani, ripostiglio, bagno e relativo disimpegno con annesso un balcone a livello;
il tutto per una consistenza catastale complessiva di 6 (sei)vani; confini: autorimessa censita con la p.lla 480 sub.9, di cui in seguito, abitazione censita con la p.1la 480 sub. 4 e corte comune distinta con la p.lla 480 sub. 7; - individuata all'Ufficio del Territorio di Brescia – Sezione Catasto Fabbricati del Comune di Barbariga (BS), con i seguenti dati: --- Sez. NCT, FG. 13, P.lla 480, sub. 8, Via Dante n. 1/A, piano T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 6, R.C. Euro 309,87; B) autorimessa posta al piano terra, avente una consistenza catastale di 15 (quindici) metri quadrati:- confini: abitazione censita con la p.lla 480 sub. 8, in precedenza descritta e beni comuni distinti con la p.lla 480 subb. 6 e 7; - individuata all'Ufficio del Territorio di
Brescia – Sezione Catasto Fabbricati del Comune di Barbariga (BS), con i seguenti dati:-- Sez. NCT,
FG. 13, p.Ila 480, sub. 9, via Dante, piano I, cat. C/6, cl. 2, metri quadrati 15, R.C. Euro 17,82; -La parte cedente (ai sensi dell'art. 29 co.
1-bis della Legge n. 52/85) dichiara che lo stato di fatto è conforme ai dati catastali e alle planimetrie;
la parte cessionaria conferma tale conformità. -La parte cedente dichiara che gli intestatari catastali sono conformi ai registri immobiliari (ai sensi dell'art. 19 co. 14 del D.L. n. 78/10). -La parte cedente garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità dell'immobile e la sua libertà a iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, pesi, vincoli, gravami, privilegi, anche fiscali, nonché da altri diritti, reali o personali, che ne diminuiscano il pieno godimento o la libera disponibilità. Garantisce ancora che, in ordine a quanto in oggetto, non sono state eseguite opere né assunti provvedimenti, che ne pregiudichino la commerciabilità ai sensi della vigente normativa urbanistico edilizia. La cessione comprende i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, nonché la quota di comproprietà condominiale sulle parti comuni del fabbricato di cui i beni in oggetto sono parte. Provenienza: 50% in forza di atto di compravendita del Notaio di Brescia in data 5 aprile 2004, rep. n. 101542/11332, Persona_2 registrato il 13 aprile 2004 al n. 2336, trascritto a Brescia in data 15 aprile 2004 ai nn.18653/11144,
e 50% atto di compravendita a rogito Notaio Repertorio N. 5789 Raccolta N. 4674 Persona_3 del 23.6.2014 registrato a Brescia il 24.6.2014 n.20092 reg part 13479. Normativa urbanistica: la parte cedente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico in materia
Edilizia), consapevole altresì delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara e garantisce che l'edificazione del fabbricato del quale fanno parte i cespiti in oggetto è avvenuta in virtù della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Barbariga (BS) in data 17 novembre 2001, prot. n.
4595, reg. Costr. n. 2241, depositata nel fascicolo;
2) che, successivamente, è stata presentata al
Comune di Barbariga (BS), corredata da tutta la prescritta documentazione di Legge e dalla relazione dell'esperto, la denuncia di inizio attività ("D.I.A.") in data 7 dicembre 2002, prot. n. 5107
(come da documentazione depositata nel fascicolo telematico). Con riferimento a tale "D.I.A.", la stessa dichiara e garantisce, inoltre, che le opere in essa indicate sono state realizzate in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, che non insistono su aree interessate da vincoli, che sono stati versati gli oneri eventualmente richiesti e che il non ha ad oggi opposto ostacoli o CP_3 manifestato determinazioni sospensive dei lavori così come programmati ed eseguiti, 3) che, successivamente, i beni in oggetto non hanno subito ulteriori trasformazioni e/o modificazioni per le quali sarebbe stato comunque necessario un apposito provvedimento abilitativo, o la sanatoria prevista dagli artt. 31 e ss. della citata Legge n. 47/1985, dall'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994
n. 724, ovvero dall'art. 32 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, al fine di consentirne la libera e regolare commerciabilità; In ordine all'attuale censimento dei cespiti, si precisa che lo stesso deriva dai seguenti elaborato catastali: 1) variazione di toponomastica richiesta dal Comune in data 20 settembre 2011 n. 181751.1/2001, prot. n. BS0420528; 2) variazione di toponomastica richiesta dal
Comune in data 20 settembre 2011 n. 181750.1/2001, prot. n. BS0420527; 3) denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni in data 14 marzo 2014 n. 12137.1/2014, prot.
n.BS0050726, presentata all'Ufficio del Territorio di Brescia al solo scopo di adeguare la planimetria allo stato effettivo, pregresso e, quindi, immutato dei luoghi. 4) che, per quanto concerne l'agibilità, il relativo fabbricato è stato dichiarato agibile dal Comune di Barbariga (BS) in data 3 gennaio 2004
n. 163, come da documento allegato nel fascicolo telematico. La parte cedente dichiara la correttezza, completezza e aggiornamento di tutto quanto sopra indicato e allegato. La parte cedente
(ai sensi dell'art. 29 co.
1-bis della Legge n. 52/85) dichiara che lo stato di fatto è conforme ai dati catastali e alle planimetrie;
la parte cessionaria conferma tale conformità. E' stata depositata la certificazione della prestazione energetica dell'unità immobiliare abitativa in oggetto. Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato dalle parti e che comprende tutti i diritti accessori, le servitù attive e passive, le pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi. Le parti dichiarano di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale. Le parti esonerano il Conservatore ipotecario da ogni responsabilità. Le parti, in caso di rifiuto della trascrizione da parte del Conservatore, si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio. Le parti dichiarano che non sussistono prelazioni legali.
Le parti dichiarano che il trasferimento de quo è elemento funzionale e indispensabile nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniale e, quindi, gode dell'esenzione fiscale ovvero dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e qualsiasi altra tassa, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987. Le parti dichiarano che il trasferimento è avvenuto senza l'intervento di un mediatore. Le parti e il difensore dichiarano che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le dichiarazioni delle parti stesse.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 09/02/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio in Vione (BS) in data 10.6.2000, dalla cui unione nascevano due figlie, nata il [...] a [...] e nata a [...] il Persona_4 Persona_5
23/01/2010, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. ***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione della figlia minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vione (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2000, parte II, serie A,
n. 10;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di conSIlio del 4.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli