Art. 1.
I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunita' economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su, proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunita'.
I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunita' economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su, proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunita'.