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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/12/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3443 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3443/2020 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Cesenatico, Viale F.Lli Sintoni 27/D, presso lo studio dell'avv. Morigi
Simone che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata a Mantova, Via Chiassi 42, presso lo studio dell'Avv. Sarzi Sartori
Stefano che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. tempestivamente depositate. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
La società (di seguito ha citato in giudizio Parte_1 Parte_1 [...]
(di seguito al fine di accertare la nullità del contratto di interest rate Controparte_2 CP_3 swap (di seguito IRS) con quest'ultima sottoscritto in data 27/03/2012, con conseguente condanna della controparte alla restituzione e/o ripetizione di tutti gli importi pagati a titolo di differenziale in esecuzione del suddetto contratto e quantificati nella somma complessiva di euro 229.064,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
A fondamento della domanda, pur non negando di aver sottoscritto il contratto di Parte_1
IRS, ne ha rappresentato la nullità per i seguenti motivi: i) difetto di causa tipica e/o mancanza degli elementi essenziali della stessa;
ii) indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto; iii) indeterminatezza e/o indeterminabilità e/o per mancato accordo su uno degli elementi (il tasso fisso finito pagato dall'attrice in merito allo swap) essenziali del contratto;
iv) violazione dell'art. 1322 c.c.
e/o per immeritevolezza giuridica;
v) mancato valido accordo su un elemento essenziale (i costi e/o margini di intermediazione) del contratto e/o per indeterminatezza e/o indeterminabilità di uno degli elementi essenziali del contratto;
vi) per difetto di causa in concreto. L'attrice, inoltre, ha dedotto la violazione degli obblighi informativi e la non corretta profilazione del cliente sia sotto il profilo di quanto disposto dall'art. 21 TUF sia in violazione della Comunicazione Consob del 02/03/2009 ovvero dell'art. 40 del Regolamento Consob n. 11690, con conseguente richiesta di condanna della controparte al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di euro 229.064,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. L'attrice ha altresì illustrato che il contratto di IRS era stato concluso con finalità di copertura in relazione ad un precedente rapporto di mutuo a tasso variabile sottoscritto tra le parti in data 29/10/2010 (erogato per euro 3.170.000,00 il 20/12/2011) e ha negato che il derivato proposto dalla banca fosse idoneo a perseguire tale finalità.
Costituendosi nel presente giudizio, ha contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate da CP_3 controparte, replicando che il contratto doveva intendersi valido ed in linea con il profilo e le richieste formulate dal cliente;
in particolare, la convenuta ha dedotto di non aver applicato costi occulti e, quanto all'indicazione degli scenari probabilistici ovvero del valore “mark to market”, ha richiamato giurisprudenza secondo cui questi valori non costituiscono elementi essenziali del contratto né
l'oggetto del contratto stesso.
Ciò premesso, tenuto altresì conto delle innumerevoli censure avanzate da parte attrice, occorre preliminarmente soffermarsi sulla tipologia di contratto concluso tra le parti, al fine di accertarne o meno la nullità. In proposito, si rileva come sia le parti in causa sia il c.t.u. incaricato abbiano qualificato il contratto de quo quale contratto di interest rate swap (noto anche con l'acronimo IRS), affermando che esso, in particolare, assume le caratteristiche del c.d. “plain vanilla”.
Trattasi di un contratto aleatorio a causa variabile che può essere concluso sia al fine di perseguire una finalità di copertura (con l'obiettivo di contenere il rischio derivante dall'oscillazione dei tassi di interesse in relazione ad un sottostante impegno finanziario), sia al fine di perseguire una finalità puramente speculativa. Nell'ordinamento giuridico non è presente una definizione generale di
“contratto derivato” ma, quanto al contratto IRS, la giurisprudenza di merito e di legittimità ne ha chiarito le caratteristiche e gli elementi essenziali.
Invero, l'IRS viene definito come “un contratto di swap in cui i pagamenti sono determinati sulla base di un interesse (in genere l'Euribor o il Libor). In tale contratto due parti (il cliente e la controparte bancaria) si impegnano a scambiarsi, a date fissate e per un arco temporale prestabilito, somme di denaro, quantificate applicando ad un dato importo di riferimento (detto “nozionale”, che non è oggetto di scambio tra le parti), due diverse tipologie di tassi di interesse” (cfr. Corte di Appello di Roma, sentenza n. 3624/2025; in senso conforme v., tra le altre, Cass. n. 21830/2021). Ancora, è stato chiarito che l'IRS è “un contratto derivato, le cui caratteristiche sono: a) è “over the counter”, vale a dire ha un contenuto fondamentale non eteroregolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; b) non è standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità; c) l'intermediario è in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente. Elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (cd. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili” (cfr. Cass.
Sez. Unite sentenza n. 8770/2020; principi richiamati anche dalla giurisprudenza successiva, tra cui
Cass. n. 21830/2021).
Infine, quanto alla validità del contratto, condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità, partendo dal noto arresto delle Sezioni Unite sopra citate, ha precisato che occorre accertare “se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: accordo che investe il Mark to market, ossia il costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma che deve estendersi agli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo” (cfr. Cass. n. 417/2025). Si ricava, poi, dalla lettura del testo completo della pronuncia resa a Sezioni Unite che la nullità che viene qui in rilievo è una nullità strutturale ex art. 1418 co. 2 c.c. e, nello specifico, una nullità per indeterminabilità dell'oggetto che può, tuttavia, rilevare anche sul piano causale (nella giurisprudenza successiva si è rilevato come, indipendentemente dalla finalità di copertura o speculativa del contratto di swap, la preventiva conoscibilità, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, degli elementi e dei criteri utilizzati per la determinazione del Mark to market rilevi proprio sul piano causale;
cfr.
Cass. n. 32705/2022).
Così delineate, in generale ed in punto di diritto, la struttura, le caratteristiche e la funzione del contratto di interest rate swap, può ora procedersi con l'analisi specifica del contratto stipulato tra le parti in data 27/03/2012 al fine di verificare se, come sostenuto da parte attrice, lo stesso sia affetto da nullità in quanto privo dell'indicazione di alcuni elementi essenziali (il valore c.d. mark to market;
gli scenari probabilistici;
i costi effettivi dell'operazione; il tasso fisso finito).
La domanda deve ritenersi fondata, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni sollevate da parte attrice.
Invero, dall'esame delle caratteristiche del “plain vanilla” concluso tra le parti emerge che con la sottoscrizione di tale contratto – come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti – si è avuta la trasformazione del tasso variabile del finanziamento (IRS + mutuo) in tasso fisso. Tale trasformazione rappresenta il funzionamento pratico dello swap posto che, come indicato da parte attrice “la gamba variabile del tasso del finanziamento (l'euribor a 6 mesi) è oggetto di compensazione con la gamba variabile (sempre l'euribor a 6 mesi) dell'Irs, pagando dunque sempre l'attrice (a seguito
“dell'annullamento” dei tassi variabili previsti nell'IRS e nel mutuo) un tasso fisso del 4,93% così composto: spread del finanziamento (pari al 3%) + tasso fisso dell'IRS (pari al 1,93%). In tal caso
l'attrice avrebbe ottenuto un vantaggio (rappresentato dal risparmio di interessi) tutte le volte in cui il tasso del finanziamento (il raffronto va effettuato su quello che sarebbe stato il tasso pagato in assenza della sottoscrizione dello Swap e il tasso fisso conseguente alla stipula dell'IRS) avesse superato la soglia del 4,93%. Qualora, al contrario, si considerasse il solo swap l'attrice avrebbe ricevuto un vantaggio nel solo caso in cui l'euribor a sei mesi pagato dalla banca avesse superato la soglia del tasso fisso (l'1,93%) dell'IRS, subendo al contrario delle perdite nel caso in cui l'euribor
a sei mesi pagato dalla banca non avesse superato la soglia del tasso fisso (il 1,93%) dell'IRS” (cfr. pag. 5 atto di citazione;
il funzionamento del derivato viene altresì descritto nella Scheda prodotto generica allegata quale doc. n. 8 all'atto di citazione).
La data iniziale del contratto – coincidente con il momento iniziale dello scambio dei flussi cedolari a credito e a debito – era fissata al 30/06/2012; la scadenza finale era prevista in data 30/06/2017. Il derivato prevedeva pagamenti semestrali alle scadenze del 30/06 e del 31/12; il nozionale di riferimento del derivato era pari ad euro 3.084.981,65 (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione –
“Accettazione della conferma dell'operazione di “Interest Rate Swap”).
Ciò premesso, ai fini della validità del contratto de quo, assumono rilievo i principi sopra enunciati dalla costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, che richiede la necessaria esplicitazione nella documentazione contrattuale fornita al cliente di elementi utili a calcolare il valore del c.d. mark to market nonché l'illustrazione degli scenari probabilistici e l'indicazione dei costi effettivi dell'operazione finanziaria. Tali elementi, invero, diversamente da quanto prospettato da parte convenuta – che, a sostegno della propria tesi, ha richiamato giurisprudenza e dottrina minoritarie -, devono ritenersi essenziali poiché indispensabili per la determinazione e/o determinabilità dell'oggetto del contratto ovvero necessari per misurare l'alea del contratto (alea che deve essere bilaterale, anche se non necessariamente distribuita equamente tra le parti).
In particolare, con specifico riferimento al parametro c.d. mark to market – che corrisponde al valore attualizzato del derivato e viene calcolato tramite una sommatoria delle proiezioni dei valori attesi del contratto in base alle condizioni del capitale sottostante al momento del calcolo, applicando la formula concordata tra le parti ed inserita in contratto – la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “[…] la non pattuizione del mark to market incide sulla validità del contratto, riguardando o la causa o l'oggetto dello stesso;
peraltro la sua determinazione è piuttosto complessa, tanto che ne esistono vari criteri alternativi. […] Invero, il mark to market rappresenta, come si è visto, un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente: sebbene le modalità di calcolo possano risultare difficilmente comprensibili, specie se la controparte non riveste la qualità di cliente professionale, tale indicazione è comunque suscettibile di determinare il consenso dell'investitore circa la distribuzione dell'alea ed i costi del contratto […] affinché possa sostenersi che esso sia quanto meno determinabile è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente. Ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da porter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro” (Cfr. Cass. n. 21830/2021).
Ebbene, la c.t.u. disposta nel presente giudizio, dopo aver indicato le caratteristiche del derivato oggetto di causa, ha evidenziato che: i) l'IRS di cui è causa risponde ai requisiti imposti dalla CP_4 per poter essere considerato un derivato di copertura e la copertura fornita dallo strumento è coerente ed adeguata rispetto al tipo di copertura che la società aveva manifestato di voler ottenere tramite l'acquisto del derivato;
ii) l'IRS è in linea con la profilazione del cliente di cui all'intervista MIFID del 22/03/2012; iii) il contratto di IRS di cui è causa è affetto da molteplici carenze informative;
iv) la banca ha applicato costi occulti e/o impliciti.
In particolare, il c.t.u. ha rilevato come nel documento contrattuale non siano state esplicitate le seguenti informazioni: i) il modello di pricing e/o la formula matematica per l'attualizzazione dei flussi nonché ii) la curva dei tassi forward. L'assenza di tali informazioni ha determinato l'impossibilità per l'investitore di stabilire il valore del tasso par ovvero di accertare l'esattezza del tasso fisso finito pagato;
né il cliente è stato messo nella condizione di accertare la correttezza del valore di sostituzione/smobilizzo dell'IRS al momento della stipula. Le informazioni contenute nel contratto, secondo la condivisibile e professionale valutazione svolta dal c.t.u., non risultano pertanto sufficienti a calcolare il c.d. mark to market “in quanto carenti delle indicazioni circa lo strumento matematico da utilizzare e soprattutto dei parametri di mercato da inserire nel modello di pricing”
(cfr. pag. 65 elaborato peritale).
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. si ritengono condivisibili in quanto fondate su un esame attento e scrupoloso della documentazione versata in atti e prive di vizi logici;
esse trovano conferma anche nella documentazione contrattuale prodotta e nelle osservazioni in tal senso svolte dalla stessa convenuta. Invero, non ha contestato l'assenza nel contratto della formula matematica utile ai CP_3 fini della determinazione del valore c.d. mark to market, essendosi limitata a dedurre che il contratto conteneva tutti gli elementi contrattuali necessari per identificarlo e, in ogni caso, l'assenza di tale valore non poteva causare l'indeterminatezza del contratto. Secondo la tesi sostenuta dal c.t.p. di parte convenuta il contratto de quo non può considerarsi complesso nelle sue caratteristiche, con la conseguenza che non era necessaria l'indicazione degli scenari probabilistici e delle formule matematiche per il calcolo del mark to market (cfr. pag. 56 elaborato peritale).
Gli elementi contrattuali cui fa riferimento la convenuta ai fini della determinazione del valore mark to market si esauriscono, tuttavia, nella previsione contenuta nell'art. 16 dell'Accordo normativo sottoscritto tra le parti (doc. n. 7 allegato all'atto di citazione), in cui espressamente si legge che: “La determinazione del valore di mercato (“mark-to-market”) dello strumento regolato dallo specifico contratto avverrà entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi a far data dalla ricezione, da parte della della comunicazione dell'esercizio della facoltà di recesso, risoluzione o estinzione CP_2 anticipata. La liquidazione del suddetto valore avverrà entro il quinto giorno lavorativo successivo alla determinazione del valore medesimo. Ove non diversamente specificato nel singolo contratto, la
Banca calcolerà tale valore di mercato sulla base della media aritmetica dei valori corrispondenti forniti da tre primari operatori del mercato degli strumenti finanziari derivati, anche in base a modelli matematici di uso comune nel mercato medesimo. La scelta di tali operatori verrà effettuata dalla Banca medesima, ove manchi l'accordo delle parti”. Emerge, dunque, dal testo contrattuale la genericità delle indicazioni fornite in ordine ai criteri da utilizzare per il calcolo del valore mark to market, posto che la banca: i) fa riferimento a modelli matematici di uso comune senza privilegiarne uno piuttosto che un altro e senza prevederne alcuno, neppure a titolo esemplificativo;
ii) fa riferimento a tre primari operatori del mercato degli strumenti finanziari derivati, senza indicarne alcuno;
iii) si riserva la scelta discrezionale degli operatori senza indicare alcun criterio (non vi è un successivo accordo tra le parti sul punto).
Il c.t.u., coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ha evidenziato la complessità dell'operazione di calcolo del valore mark to market soprattutto poiché non esiste un metodo unico per calcolarlo ma il risultato dipende, appunto, dalla formula concordata tra le parti ed inserita in contratto – formula che, nella fattispecie in esame, non è stata indicata.
In particolare, il c.t.u. ha rilevato che nel caso di specie, in assenza di espressa pattuizione sul punto, sono praticabili diverse formule matematiche per arrivare al risultato di calcolo e che il ricorso a ciascuna di esse porta a risultai diversi. La circostanza che la differenza di risultato sia minima è irrilevante, essendo decisivo che comunque ci sia, poiché essa è indice della variabilità del criterio di calcolo dell'interesse da cui dipende poi il calcolo degli elementi caratterizzanti il contratto oggetto di contestazione (sull'irrilevanza della differenza minima del risultato a seconda del metodo utilizzato v. Cass. n. 16907/2019).
Da quanto sopra illustrato deriva il rigetto della richiesta formulata dalla convenuta nelle memorie conclusionali di convocare il c.t.u. per chiarimenti. Egli, invero, ha esaustivamente risposto alle osservazioni sollevate dall'esperto nominato da parte convenuta, ribadendo che la diversità del valore attribuito al mark to market da parte di quest'ultimo dipende proprio dall'utilizzo di una – tra le tante, in assenza di espressa pattuizione tra le parti – formula matematica differente da quella prescelta dal c.t.u. e dal suo ausiliario. Tale circostanza conferma proprio la tesi avanzata dall'attrice di indeterminabilità dell'oggetto del contratto, posto che il valore del mark to market non era predeterminabile a priori dal cliente.
Il c.t.u., dopo aver premesso che anche il doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (a prescindere da una valutazione circa la sua opponibilità in quanto non risulta sottoscritto dalla cliente)
“è carente degli elementi necessari ad effettuare il calcolo quali: il modello matematico di pricing, la curva dei tassi forward o, eventualmente il tipo di provider da cui acquisirla, gli scenari probabilistici” (cfr. pag. 66 elaborato peritale) ha comunque provveduto a fornire un'ipotesi di calcolo del valore mark to market alla data di stipula del contratto (operazione complessa e che, a seconda della piattaforma di riferimento utilizzata, ha portato a risultati diversi, come già anticipato) reperendo esternamente i valori dei tassi forward riferiti all'euribor 6 mesi per le scadenze del derivato. In particolare, il c.t.u. ha fatto riferimento, ai fini del calcolo, alla piattaforma Bloomerg ed a quella denominata Exact di Analysis S.p.a..
Dai calcoli svolti, il c.t.u. ha rilevato “l'applicazione di commissioni/costi impliciti a carico di
[...]
per complessivi E. 41.656,65 pari al 1,35% del valore del derivato. Nei documenti Pt_1 contrattuali la banca ha tuttavia dichiarato un costo complessivo pari allo 0,7814%, somma dei costi hedging 0,08460% e di mark-up 0,69680% quindi totali E. 24.106,05, mentre il valore ricalcolato, come visto, è stato pari al 1,35%, con una differenza percentuale in sfavore dell'attrice dello 0,5686% corrispondente ad un importo non dichiarato di E. 17.541,21, che ben potrebbe essere ricondotto all'esistenza di ulteriori oneri impliciti oltre quelli di hedging e mark-up indicati nel doc. 2 di parte convenuta” (cfr. pag. 67 elaborato peritale).
In conclusione, dunque, la mancata indicazione nel contratto del c.d. mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi effettivi dell'operazione implica la nullità del contratto de quo.
Dalla declaratoria di nullità del contratto deriva la fondatezza della richiesta restitutoria formulata da con riguardo a tutti i versamenti (per i differenziali negativi) effettuati durante la Parte_1 vigenza del contratto, corrispondenti al netto negativo individuato dal c.t.u. pari ad euro 229.064,12.
La parte convenuta ha dedotto che in virtù dell'operazione finanziaria realizzata con Parte_1 la sottoscrizione del derivato, ha beneficiato di un risparmio sugli interessi passivi derivanti dal finanziamento sottostante, in contrapposizione ai flussi negativi registrati sul derivato - circostanza confermata dal c.t.u. - ed ha chiesto che, nella quantificazione del danno, il Giudice tenesse conto non solo dei differenziali corrisposti in esecuzione del contratto derivato, ma anche dei minori oneri finanziari sostenuti sul debito sottostante, da compensarsi.
Una simile operazione, tuttavia, non può compiersi nel caso di specie in quanto a non Parte_1 spetta il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della controparte ma è dovuta la somma di euro 229.064,12 in conseguenza dell'effetto restitutorio determinato dalla declaratoria di nullità del contratto e da tale somma non può essere scomputato alcun importo al fine di tener conto dei vantaggi asseritamente prodottisi in capo a Parte_1
Ne deriva che deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_2 di della somma di euro 229.064,12, oltre interessi dal giorno della messa in mora Parte_1
(05/06/2020; cfr. doc. n. 10 allegato all'atto di citazione). Secondo quanto previsto dalla Suprema
Corte, infatti, “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033
c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. Cass.
9757/2024).
Quanto al saggio dei predetti interessi, troverà applicazione l'art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno della messa in mora mentre, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ai fini della determinazione del saggio viene in rilievo il comma 4 dell'art. 1284 c.c. posto che, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (cfr. Cass. n. 7677/2025).
Deve, invece, escludersi la rivalutazione monetaria, non avendo parte attrice assolto all'onere di allegazione e prova sulla stessa incombente in relazione a tale domanda. Invero, avendo l'obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c. natura di debito di valuta, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta”
(cfr. Cass. Sez. Unite n. 5743/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio, già liquidate con provvedimento del 11/12/2022, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3443/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità del contratto stipulato tra le parti in data 27/03/2012;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 della complessiva somma di euro 229.064,12, oltre interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., come già Controparte_2 liquidate con decreto del 11/12/2022;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 a titolo di compenso professionale ed euro 786,00
a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 20/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3443/2020 promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Cesenatico, Viale F.Lli Sintoni 27/D, presso lo studio dell'avv. Morigi
Simone che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata a Mantova, Via Chiassi 42, presso lo studio dell'Avv. Sarzi Sartori
Stefano che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. tempestivamente depositate. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
La società (di seguito ha citato in giudizio Parte_1 Parte_1 [...]
(di seguito al fine di accertare la nullità del contratto di interest rate Controparte_2 CP_3 swap (di seguito IRS) con quest'ultima sottoscritto in data 27/03/2012, con conseguente condanna della controparte alla restituzione e/o ripetizione di tutti gli importi pagati a titolo di differenziale in esecuzione del suddetto contratto e quantificati nella somma complessiva di euro 229.064,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
A fondamento della domanda, pur non negando di aver sottoscritto il contratto di Parte_1
IRS, ne ha rappresentato la nullità per i seguenti motivi: i) difetto di causa tipica e/o mancanza degli elementi essenziali della stessa;
ii) indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto; iii) indeterminatezza e/o indeterminabilità e/o per mancato accordo su uno degli elementi (il tasso fisso finito pagato dall'attrice in merito allo swap) essenziali del contratto;
iv) violazione dell'art. 1322 c.c.
e/o per immeritevolezza giuridica;
v) mancato valido accordo su un elemento essenziale (i costi e/o margini di intermediazione) del contratto e/o per indeterminatezza e/o indeterminabilità di uno degli elementi essenziali del contratto;
vi) per difetto di causa in concreto. L'attrice, inoltre, ha dedotto la violazione degli obblighi informativi e la non corretta profilazione del cliente sia sotto il profilo di quanto disposto dall'art. 21 TUF sia in violazione della Comunicazione Consob del 02/03/2009 ovvero dell'art. 40 del Regolamento Consob n. 11690, con conseguente richiesta di condanna della controparte al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di euro 229.064,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. L'attrice ha altresì illustrato che il contratto di IRS era stato concluso con finalità di copertura in relazione ad un precedente rapporto di mutuo a tasso variabile sottoscritto tra le parti in data 29/10/2010 (erogato per euro 3.170.000,00 il 20/12/2011) e ha negato che il derivato proposto dalla banca fosse idoneo a perseguire tale finalità.
Costituendosi nel presente giudizio, ha contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate da CP_3 controparte, replicando che il contratto doveva intendersi valido ed in linea con il profilo e le richieste formulate dal cliente;
in particolare, la convenuta ha dedotto di non aver applicato costi occulti e, quanto all'indicazione degli scenari probabilistici ovvero del valore “mark to market”, ha richiamato giurisprudenza secondo cui questi valori non costituiscono elementi essenziali del contratto né
l'oggetto del contratto stesso.
Ciò premesso, tenuto altresì conto delle innumerevoli censure avanzate da parte attrice, occorre preliminarmente soffermarsi sulla tipologia di contratto concluso tra le parti, al fine di accertarne o meno la nullità. In proposito, si rileva come sia le parti in causa sia il c.t.u. incaricato abbiano qualificato il contratto de quo quale contratto di interest rate swap (noto anche con l'acronimo IRS), affermando che esso, in particolare, assume le caratteristiche del c.d. “plain vanilla”.
Trattasi di un contratto aleatorio a causa variabile che può essere concluso sia al fine di perseguire una finalità di copertura (con l'obiettivo di contenere il rischio derivante dall'oscillazione dei tassi di interesse in relazione ad un sottostante impegno finanziario), sia al fine di perseguire una finalità puramente speculativa. Nell'ordinamento giuridico non è presente una definizione generale di
“contratto derivato” ma, quanto al contratto IRS, la giurisprudenza di merito e di legittimità ne ha chiarito le caratteristiche e gli elementi essenziali.
Invero, l'IRS viene definito come “un contratto di swap in cui i pagamenti sono determinati sulla base di un interesse (in genere l'Euribor o il Libor). In tale contratto due parti (il cliente e la controparte bancaria) si impegnano a scambiarsi, a date fissate e per un arco temporale prestabilito, somme di denaro, quantificate applicando ad un dato importo di riferimento (detto “nozionale”, che non è oggetto di scambio tra le parti), due diverse tipologie di tassi di interesse” (cfr. Corte di Appello di Roma, sentenza n. 3624/2025; in senso conforme v., tra le altre, Cass. n. 21830/2021). Ancora, è stato chiarito che l'IRS è “un contratto derivato, le cui caratteristiche sono: a) è “over the counter”, vale a dire ha un contenuto fondamentale non eteroregolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell'interessato; b) non è standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità; c) l'intermediario è in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente. Elementi essenziali di tale derivato sono la data di stipulazione, quelle di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (cd. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili” (cfr. Cass.
Sez. Unite sentenza n. 8770/2020; principi richiamati anche dalla giurisprudenza successiva, tra cui
Cass. n. 21830/2021).
Infine, quanto alla validità del contratto, condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità, partendo dal noto arresto delle Sezioni Unite sopra citate, ha precisato che occorre accertare “se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: accordo che investe il Mark to market, ossia il costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma che deve estendersi agli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo” (cfr. Cass. n. 417/2025). Si ricava, poi, dalla lettura del testo completo della pronuncia resa a Sezioni Unite che la nullità che viene qui in rilievo è una nullità strutturale ex art. 1418 co. 2 c.c. e, nello specifico, una nullità per indeterminabilità dell'oggetto che può, tuttavia, rilevare anche sul piano causale (nella giurisprudenza successiva si è rilevato come, indipendentemente dalla finalità di copertura o speculativa del contratto di swap, la preventiva conoscibilità, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, degli elementi e dei criteri utilizzati per la determinazione del Mark to market rilevi proprio sul piano causale;
cfr.
Cass. n. 32705/2022).
Così delineate, in generale ed in punto di diritto, la struttura, le caratteristiche e la funzione del contratto di interest rate swap, può ora procedersi con l'analisi specifica del contratto stipulato tra le parti in data 27/03/2012 al fine di verificare se, come sostenuto da parte attrice, lo stesso sia affetto da nullità in quanto privo dell'indicazione di alcuni elementi essenziali (il valore c.d. mark to market;
gli scenari probabilistici;
i costi effettivi dell'operazione; il tasso fisso finito).
La domanda deve ritenersi fondata, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni sollevate da parte attrice.
Invero, dall'esame delle caratteristiche del “plain vanilla” concluso tra le parti emerge che con la sottoscrizione di tale contratto – come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti – si è avuta la trasformazione del tasso variabile del finanziamento (IRS + mutuo) in tasso fisso. Tale trasformazione rappresenta il funzionamento pratico dello swap posto che, come indicato da parte attrice “la gamba variabile del tasso del finanziamento (l'euribor a 6 mesi) è oggetto di compensazione con la gamba variabile (sempre l'euribor a 6 mesi) dell'Irs, pagando dunque sempre l'attrice (a seguito
“dell'annullamento” dei tassi variabili previsti nell'IRS e nel mutuo) un tasso fisso del 4,93% così composto: spread del finanziamento (pari al 3%) + tasso fisso dell'IRS (pari al 1,93%). In tal caso
l'attrice avrebbe ottenuto un vantaggio (rappresentato dal risparmio di interessi) tutte le volte in cui il tasso del finanziamento (il raffronto va effettuato su quello che sarebbe stato il tasso pagato in assenza della sottoscrizione dello Swap e il tasso fisso conseguente alla stipula dell'IRS) avesse superato la soglia del 4,93%. Qualora, al contrario, si considerasse il solo swap l'attrice avrebbe ricevuto un vantaggio nel solo caso in cui l'euribor a sei mesi pagato dalla banca avesse superato la soglia del tasso fisso (l'1,93%) dell'IRS, subendo al contrario delle perdite nel caso in cui l'euribor
a sei mesi pagato dalla banca non avesse superato la soglia del tasso fisso (il 1,93%) dell'IRS” (cfr. pag. 5 atto di citazione;
il funzionamento del derivato viene altresì descritto nella Scheda prodotto generica allegata quale doc. n. 8 all'atto di citazione).
La data iniziale del contratto – coincidente con il momento iniziale dello scambio dei flussi cedolari a credito e a debito – era fissata al 30/06/2012; la scadenza finale era prevista in data 30/06/2017. Il derivato prevedeva pagamenti semestrali alle scadenze del 30/06 e del 31/12; il nozionale di riferimento del derivato era pari ad euro 3.084.981,65 (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione –
“Accettazione della conferma dell'operazione di “Interest Rate Swap”).
Ciò premesso, ai fini della validità del contratto de quo, assumono rilievo i principi sopra enunciati dalla costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, che richiede la necessaria esplicitazione nella documentazione contrattuale fornita al cliente di elementi utili a calcolare il valore del c.d. mark to market nonché l'illustrazione degli scenari probabilistici e l'indicazione dei costi effettivi dell'operazione finanziaria. Tali elementi, invero, diversamente da quanto prospettato da parte convenuta – che, a sostegno della propria tesi, ha richiamato giurisprudenza e dottrina minoritarie -, devono ritenersi essenziali poiché indispensabili per la determinazione e/o determinabilità dell'oggetto del contratto ovvero necessari per misurare l'alea del contratto (alea che deve essere bilaterale, anche se non necessariamente distribuita equamente tra le parti).
In particolare, con specifico riferimento al parametro c.d. mark to market – che corrisponde al valore attualizzato del derivato e viene calcolato tramite una sommatoria delle proiezioni dei valori attesi del contratto in base alle condizioni del capitale sottostante al momento del calcolo, applicando la formula concordata tra le parti ed inserita in contratto – la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “[…] la non pattuizione del mark to market incide sulla validità del contratto, riguardando o la causa o l'oggetto dello stesso;
peraltro la sua determinazione è piuttosto complessa, tanto che ne esistono vari criteri alternativi. […] Invero, il mark to market rappresenta, come si è visto, un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente: sebbene le modalità di calcolo possano risultare difficilmente comprensibili, specie se la controparte non riveste la qualità di cliente professionale, tale indicazione è comunque suscettibile di determinare il consenso dell'investitore circa la distribuzione dell'alea ed i costi del contratto […] affinché possa sostenersi che esso sia quanto meno determinabile è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente. Ciò si rende necessario in quanto detta operazione può essere condotta facendo ricorso a formule matematiche differenti, tutte equivalenti sotto il profilo della loro correttezza scientifica, ma tali da porter portare a risultati anche notevolmente differenti fra di loro” (Cfr. Cass. n. 21830/2021).
Ebbene, la c.t.u. disposta nel presente giudizio, dopo aver indicato le caratteristiche del derivato oggetto di causa, ha evidenziato che: i) l'IRS di cui è causa risponde ai requisiti imposti dalla CP_4 per poter essere considerato un derivato di copertura e la copertura fornita dallo strumento è coerente ed adeguata rispetto al tipo di copertura che la società aveva manifestato di voler ottenere tramite l'acquisto del derivato;
ii) l'IRS è in linea con la profilazione del cliente di cui all'intervista MIFID del 22/03/2012; iii) il contratto di IRS di cui è causa è affetto da molteplici carenze informative;
iv) la banca ha applicato costi occulti e/o impliciti.
In particolare, il c.t.u. ha rilevato come nel documento contrattuale non siano state esplicitate le seguenti informazioni: i) il modello di pricing e/o la formula matematica per l'attualizzazione dei flussi nonché ii) la curva dei tassi forward. L'assenza di tali informazioni ha determinato l'impossibilità per l'investitore di stabilire il valore del tasso par ovvero di accertare l'esattezza del tasso fisso finito pagato;
né il cliente è stato messo nella condizione di accertare la correttezza del valore di sostituzione/smobilizzo dell'IRS al momento della stipula. Le informazioni contenute nel contratto, secondo la condivisibile e professionale valutazione svolta dal c.t.u., non risultano pertanto sufficienti a calcolare il c.d. mark to market “in quanto carenti delle indicazioni circa lo strumento matematico da utilizzare e soprattutto dei parametri di mercato da inserire nel modello di pricing”
(cfr. pag. 65 elaborato peritale).
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. si ritengono condivisibili in quanto fondate su un esame attento e scrupoloso della documentazione versata in atti e prive di vizi logici;
esse trovano conferma anche nella documentazione contrattuale prodotta e nelle osservazioni in tal senso svolte dalla stessa convenuta. Invero, non ha contestato l'assenza nel contratto della formula matematica utile ai CP_3 fini della determinazione del valore c.d. mark to market, essendosi limitata a dedurre che il contratto conteneva tutti gli elementi contrattuali necessari per identificarlo e, in ogni caso, l'assenza di tale valore non poteva causare l'indeterminatezza del contratto. Secondo la tesi sostenuta dal c.t.p. di parte convenuta il contratto de quo non può considerarsi complesso nelle sue caratteristiche, con la conseguenza che non era necessaria l'indicazione degli scenari probabilistici e delle formule matematiche per il calcolo del mark to market (cfr. pag. 56 elaborato peritale).
Gli elementi contrattuali cui fa riferimento la convenuta ai fini della determinazione del valore mark to market si esauriscono, tuttavia, nella previsione contenuta nell'art. 16 dell'Accordo normativo sottoscritto tra le parti (doc. n. 7 allegato all'atto di citazione), in cui espressamente si legge che: “La determinazione del valore di mercato (“mark-to-market”) dello strumento regolato dallo specifico contratto avverrà entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi a far data dalla ricezione, da parte della della comunicazione dell'esercizio della facoltà di recesso, risoluzione o estinzione CP_2 anticipata. La liquidazione del suddetto valore avverrà entro il quinto giorno lavorativo successivo alla determinazione del valore medesimo. Ove non diversamente specificato nel singolo contratto, la
Banca calcolerà tale valore di mercato sulla base della media aritmetica dei valori corrispondenti forniti da tre primari operatori del mercato degli strumenti finanziari derivati, anche in base a modelli matematici di uso comune nel mercato medesimo. La scelta di tali operatori verrà effettuata dalla Banca medesima, ove manchi l'accordo delle parti”. Emerge, dunque, dal testo contrattuale la genericità delle indicazioni fornite in ordine ai criteri da utilizzare per il calcolo del valore mark to market, posto che la banca: i) fa riferimento a modelli matematici di uso comune senza privilegiarne uno piuttosto che un altro e senza prevederne alcuno, neppure a titolo esemplificativo;
ii) fa riferimento a tre primari operatori del mercato degli strumenti finanziari derivati, senza indicarne alcuno;
iii) si riserva la scelta discrezionale degli operatori senza indicare alcun criterio (non vi è un successivo accordo tra le parti sul punto).
Il c.t.u., coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ha evidenziato la complessità dell'operazione di calcolo del valore mark to market soprattutto poiché non esiste un metodo unico per calcolarlo ma il risultato dipende, appunto, dalla formula concordata tra le parti ed inserita in contratto – formula che, nella fattispecie in esame, non è stata indicata.
In particolare, il c.t.u. ha rilevato che nel caso di specie, in assenza di espressa pattuizione sul punto, sono praticabili diverse formule matematiche per arrivare al risultato di calcolo e che il ricorso a ciascuna di esse porta a risultai diversi. La circostanza che la differenza di risultato sia minima è irrilevante, essendo decisivo che comunque ci sia, poiché essa è indice della variabilità del criterio di calcolo dell'interesse da cui dipende poi il calcolo degli elementi caratterizzanti il contratto oggetto di contestazione (sull'irrilevanza della differenza minima del risultato a seconda del metodo utilizzato v. Cass. n. 16907/2019).
Da quanto sopra illustrato deriva il rigetto della richiesta formulata dalla convenuta nelle memorie conclusionali di convocare il c.t.u. per chiarimenti. Egli, invero, ha esaustivamente risposto alle osservazioni sollevate dall'esperto nominato da parte convenuta, ribadendo che la diversità del valore attribuito al mark to market da parte di quest'ultimo dipende proprio dall'utilizzo di una – tra le tante, in assenza di espressa pattuizione tra le parti – formula matematica differente da quella prescelta dal c.t.u. e dal suo ausiliario. Tale circostanza conferma proprio la tesi avanzata dall'attrice di indeterminabilità dell'oggetto del contratto, posto che il valore del mark to market non era predeterminabile a priori dal cliente.
Il c.t.u., dopo aver premesso che anche il doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (a prescindere da una valutazione circa la sua opponibilità in quanto non risulta sottoscritto dalla cliente)
“è carente degli elementi necessari ad effettuare il calcolo quali: il modello matematico di pricing, la curva dei tassi forward o, eventualmente il tipo di provider da cui acquisirla, gli scenari probabilistici” (cfr. pag. 66 elaborato peritale) ha comunque provveduto a fornire un'ipotesi di calcolo del valore mark to market alla data di stipula del contratto (operazione complessa e che, a seconda della piattaforma di riferimento utilizzata, ha portato a risultati diversi, come già anticipato) reperendo esternamente i valori dei tassi forward riferiti all'euribor 6 mesi per le scadenze del derivato. In particolare, il c.t.u. ha fatto riferimento, ai fini del calcolo, alla piattaforma Bloomerg ed a quella denominata Exact di Analysis S.p.a..
Dai calcoli svolti, il c.t.u. ha rilevato “l'applicazione di commissioni/costi impliciti a carico di
[...]
per complessivi E. 41.656,65 pari al 1,35% del valore del derivato. Nei documenti Pt_1 contrattuali la banca ha tuttavia dichiarato un costo complessivo pari allo 0,7814%, somma dei costi hedging 0,08460% e di mark-up 0,69680% quindi totali E. 24.106,05, mentre il valore ricalcolato, come visto, è stato pari al 1,35%, con una differenza percentuale in sfavore dell'attrice dello 0,5686% corrispondente ad un importo non dichiarato di E. 17.541,21, che ben potrebbe essere ricondotto all'esistenza di ulteriori oneri impliciti oltre quelli di hedging e mark-up indicati nel doc. 2 di parte convenuta” (cfr. pag. 67 elaborato peritale).
In conclusione, dunque, la mancata indicazione nel contratto del c.d. mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi effettivi dell'operazione implica la nullità del contratto de quo.
Dalla declaratoria di nullità del contratto deriva la fondatezza della richiesta restitutoria formulata da con riguardo a tutti i versamenti (per i differenziali negativi) effettuati durante la Parte_1 vigenza del contratto, corrispondenti al netto negativo individuato dal c.t.u. pari ad euro 229.064,12.
La parte convenuta ha dedotto che in virtù dell'operazione finanziaria realizzata con Parte_1 la sottoscrizione del derivato, ha beneficiato di un risparmio sugli interessi passivi derivanti dal finanziamento sottostante, in contrapposizione ai flussi negativi registrati sul derivato - circostanza confermata dal c.t.u. - ed ha chiesto che, nella quantificazione del danno, il Giudice tenesse conto non solo dei differenziali corrisposti in esecuzione del contratto derivato, ma anche dei minori oneri finanziari sostenuti sul debito sottostante, da compensarsi.
Una simile operazione, tuttavia, non può compiersi nel caso di specie in quanto a non Parte_1 spetta il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della controparte ma è dovuta la somma di euro 229.064,12 in conseguenza dell'effetto restitutorio determinato dalla declaratoria di nullità del contratto e da tale somma non può essere scomputato alcun importo al fine di tener conto dei vantaggi asseritamente prodottisi in capo a Parte_1
Ne deriva che deve essere condannata al pagamento in favore Controparte_2 di della somma di euro 229.064,12, oltre interessi dal giorno della messa in mora Parte_1
(05/06/2020; cfr. doc. n. 10 allegato all'atto di citazione). Secondo quanto previsto dalla Suprema
Corte, infatti, “In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033
c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (cfr. Cass.
9757/2024).
Quanto al saggio dei predetti interessi, troverà applicazione l'art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno della messa in mora mentre, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ai fini della determinazione del saggio viene in rilievo il comma 4 dell'art. 1284 c.c. posto che, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione” (cfr. Cass. n. 7677/2025).
Deve, invece, escludersi la rivalutazione monetaria, non avendo parte attrice assolto all'onere di allegazione e prova sulla stessa incombente in relazione a tale domanda. Invero, avendo l'obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c. natura di debito di valuta, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta”
(cfr. Cass. Sez. Unite n. 5743/2015).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio, già liquidate con provvedimento del 11/12/2022, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3443/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità del contratto stipulato tra le parti in data 27/03/2012;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 della complessiva somma di euro 229.064,12, oltre interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., come già Controparte_2 liquidate con decreto del 11/12/2022;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 a titolo di compenso professionale ed euro 786,00
a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 20/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti