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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 700/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 700/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 giugno 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Mininni Emiliano in sostituzione dell'avv. Pagni Claudia per il resistente l'avv. Cappelletti Patrizia i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Cappelletti preliminarmente fa presente che è pendente procedimento penale per falsa testimonianza dei testi indicati da parte ricorrente ( e con Tes_1 Testimone_2 Tes_3 udienza fissata al 12.11.2025; è stato fatto altresì esposto nei confronti dell'avv. Pagni che ha preso le difese nel processo penale della teste Insiste nella sospensione del presente procedimento Tes_1 sussistendo pregiudizialità di cui all'art 295 cpc, evidenziando che la denuncia è stata fatta in pendenza del giudizio del lavoro. L'avv. Cappelletti insiste altresì per l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del che Pt_1 risulta inabile al lavoro e in quanto tale non può percepire stipendio, né lavorare in nero. L'avv. Mininni insiste per l'accoglimento del ricorso e contesta le deduzioni avversarie in quanto irrilevanti o tardive. Preso atto dell'esposto presentato in data 3.6.2025 e di quello precedente presentato dall' e CP_1 archiviato, della denuncia presentata nei confronti dell'avv. Pagni, del fatto che l' ha dato CP_1 lettura degli atti di causa ai testi e nonché della reiterazione dell'istanza di Tes_4 Testimone_5 sospensione per gli stessi motivi nonostante la pronuncia già resa sul punto dal Giudice, chiede in ragione della condotta denigratoria, intimidatoria e dilatoria di controparte, che in sede di liquidazione delle spese processuali il Giudice valuti la condanna di controparte al pagamento di una somma equitativa ai sensi dell'art 96 terzo comma cpc;
chiede altresì distrazione delle spese. L'avv. Cappelletti ribadisce il conflitto di interessi dell'avv. Pagni e chiede che se ne tenga conto nel presente procedimento. Contesta che si tratti di condotte denigratorie e intimidatorie da parte dell' che si è rivolto a persone competenti che gli hanno fatto presente che c'era un CP_1 comportamento deontologicamente scorretto da parte dall'avv. Pagni.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 700/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAGNI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLETTI Controparte_1 C.F._2
PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
<< accertare e dichiarare, per i titoli di cui al ricorso, la fondatezza della domanda del lavoratore e per
l'effetto condannare ex CCNL ed ex art. 36 Cost., il SI , nella sua qualità di successore Controparte_1 legittimo della SI.ra , datore di lavoro dal giorno 29.10.1989 al giorno 25.07.2017, e nella sua Per_1 qualità di amministratore di sostegno del SI. , anch'egli successore legittimo del datore di CP_2 lavoro, al pagamento, per i titoli di cui al ricorso, dell'importo complessivo di Euro 114.592,37, nonché condannare il SI. , nella sua qualità di datore di lavoro nel periodo che va dal Controparte_1
26.07.2017 al giorno 7.09.2020, al pagamento di Euro 35.789,25, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o alla diversa, seppur maggiore e o minore somma, che verrà accertata in corso di causa…>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in data 29.10.1989 è stato assunto da per prendersi cura del Per_1 proprio figlio , nato il [...], affetto da problematiche cognitive che lo rendono non CP_2 autonomo nella gestione della vita quotidiana;
la sua attività lavorativa consisteva dunque nel prelevare l alle ore 9.00 dalla sua abitazione e di portarlo fuori a passeggiare assieme al cane fino alle ore CP_1
11.00 circa, nonché di accompagnarlo in palestra sino alle ore 13.00; all'ora di pranzo accompagnava l presso la mensa della stazione ferroviaria o presso la trattoria del Circolo Arci per farlo CP_1 pranzare;
dopo pranzo cercava in ogni modo di farlo svagare portandolo talvolta a passeggio presso i
1 giardini davanti alla stazione ferroviaria, o, in caso di pioggia presso il centro commerciale “Fonti del
Corallo”; talvolta lo ospitava a casa propria per il pomeriggio;
in alcuni giorni lo portava con sé a Decimio per vedere i voli di parapendio in compagnia di amici o a Nugola dove la sua compagna Tes_1 possedeva un apprezzamento di terreno (negli anni dal 1998 al 2000); in estate dopo la palestra accompagnava l presso lo stabilimento balneare di Quercianella “Paolieri”, dove pranzavano e
CP_1 restavano fino alle ore 16.00; aiutava altresì l che si comportava come un bambino piccolo, a
CP_1 lavarsi e a vestirsi;
ha sempre riaccompagnato l a casa della madre verso le 16.00/17.00; i giorni
CP_1 di lavoro andavano dal lunedì al venerdì e la retribuzione era di € 1800,00 lire sino al 2001, mentre dal Per_ 2002 era rideterminata in € 900,00 mensili che gli venivano corrisposti in contanti dalla non ha mai Per_ goduto di ferire per tutto il periodo di lavoro;
dopo la morte della n data 25.7.2017, il figlio
CP_1 diveniva amministratore di sostegno del fratello;
nessun importo a titolo di TFR gli era
[...] corrisposto dagli eredi e il rapporto di lavoro continuava con senza alcuna Controparte_1 formalizzazione con le medesime modalità, lo stesso orario di lavoro dalle 9 alle 17, nei medesimi giorni e la stessa retribuzione che era corrisposta in contanti da;
dal mese di agosto 2019 i Controparte_1 giorni di lavoro settimanali erano ridotti da cinque a quattro, per cui il ricorrente lavorava dal martedì al venerdì compreso e la retribuzione veniva ridotta ad € 500,00 mensili;
nel periodo di lock-down (dal mese di marzo 2020 sino al mese di maggio 2020) nel quale i servizi di ristorazione erano chiusi, CP_2 pranzava presso l'abitazione del ricorrente;
il 7.09.2020, a causa di un acceso diverbio incorso tra e la compagna del ricorrente, quest'ultimo ha deciso di rassegnare le proprie Controparte_1 dimissioni, a seguito delle quali non ha percepito alcun importo a titolo di TFR.
3. Si è costituito in giudizio che, eccepita la prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto Controparte_1 di lavoro (asseritamente cessato nel 2003) del ricorrente con la madre ha concluso per il Per_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa, istruita per documenti e prove orali, previa ammissione di CTU contabile, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Preliminarmente, quanto alle richieste e deduzioni formulate dal procuratore di parte resistente all'udienza odierna, si fa richiamo dell'ordinanza resa in data 4.10.2024, osservando fin d'ora l'inammissibilità della richiesta di acquisizione documentale formulata circa la situazione reddituale del essendo Pt_1 allegata da parte ricorrente la prosecuzione in nero di un rapporto di lavoro in origine formalizzato con
, prosecuzione di fatto non incompatibile con la dedotta inabilità al lavoro del e Per_1 Pt_1 rispetto alla quale non si comprende quale rilevanza possa assumere l'esame delle dichiarazioni dei redditi verosimilmente mai denunciati dal lavoratore.
6. Per quel concerne, infine, il comportamento del procuratore di parte ricorrente asseritamente contrario ai
2 doveri deontologici e rispetto al quale parte resistente ha presentato esposto al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Livorno, non si ravvisa alcun rilievo ai fini della decisione del presente giudizio, peraltro preventivamente introdotto.
7. Passando al merito, il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
8. Parte resistente non contesta l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la madre e il rapporto di cui non è versato in atti il relativo contratto, ma che risulta Per_1 Pt_1 regolarmente denunciato all'INPS per il periodo dal 29.10.1989 al 31.3.2003 (cfr. doc. 1 ric.) e che – secondo la prospettazione dell' – sarebbe cessato nel marzo 2003 a seguito delle dimissioni del CP_1 ricorrente.
9. Tale ultima circostanza non risulta tuttavia dimostrata neanche all'esito dell'istruttoria orale espletata. Solo ha infatti confermato il cap. 19 res. ( DCV Nel marzo 2003, il si dimetteva: al Tes_4 Pt_1 lavoratore erano liquidate le competenze di fine rapporto”), ma trattasi di un testimone del tutto inattendibile, in quanto messo a conoscenza dall degli atti di causa prima della deposizione. Nel CP_1 corso del giudizio sono emersi per contro elementi indicativi della prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla morte di intervenuta il 26.7.2017. Per_1
10. In particolare la teste , dipendente di quale collaboratrice familiare dal 9.12.2014 Testimone_2 Per_1 al 31.3.2015 (cfr. doc. 8 res.), con orario mattutino (dalle 8 alle 13 da lunedì a sabato secondo quanto riferito dalla stessa teste) ha confermato buona parte delle allegazioni di parte ricorrente circa l'attività lavorativa del Pt_1
11. Inoltre, il teste , cugino del resistente, ha riferito che “Fino al 2017, data in cui è morta mia zia, Tes_6 vedevo il la mattina uscire con e i due ritornavano all'ora di pranzo. Il Pt_1 CP_2 Pt_1
CP_ veniva a prendere zia mi diceva che andava in palestra con il anche Per_2 Pt_1 quest'ultimo faceva ginnastica…Si è vero che in estate dopo la palestra, il lo accompagnava Pt_1 presso lo stabilimento balneare di Quercianella “Paolieri” dove pranzavano e rimanevano sino alle 16.00; ciò quando era viva mia zia…Sì è vero che nel pomeriggio il ricorrente ha sempre riaccompagnato il sig. CP_
a casa…Ogni tanto mio cugino diceva che il ra in ferie”. CP_2 Pt_1
12. Ora, nelle dichiarazioni testimoniali sopra riportate si ravvisano elementi sufficienti per ritenere che il Per_ rapporto di lavoro instaurato con la ia di fatto proseguito anche dopo l'interruzione del versamento della relativa contribuzione all'INPS da marzo 2003 (verosimilmente in ragione del riconoscimento della pensione di vecchiaia, cfr. doc. 1 ric).
13. A prescindere dunque da ogni ulteriore valutazione che si andrà a esporre nel prosieguo, dall'esame dei documenti e delle dichiarazioni sopra riportate, sussistono elementi sufficienti a ritenere che dopo
3 l'interruzione dei versamenti contributivi a decorrere da marzo 2003 e al successivo pensionamento del Per_ ricorrente a decorrere da agosto 2003, il rapporto di lavoro subordinato tra il e la ia di fatto Pt_1 proseguito in nero fino alla morte di quest'ultima il 25.7.2017, non risultando per contro dimostrato che il bbia mai rassegnato le proprie dimissioni, né ricevuto le spettanze di fine rapporto. Pt_1
14. Infondata è dunque l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, in quanto il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 25.7.2017, è stato tempestivamente interrotto dall'introduzione del presente giudizio.
15. Inconferente, del resto, appare il richiamo operato da parte resistente all'art 39 comma 8 CCNL applicato al rapporto di lavoro, secondo cui in caso di decesso del datore di lavoro “i familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso”.
Trattasi di una disposizione che, se con tutta evidenza mira a rafforzare la tutela del lavoratore domestico in caso di morte del datore di lavoro mediante l'estensione della responsabilità creditoria in via solidale ad altri soggetti del nucleo familiare, non pone alcuna deroga alle ordinarie regole in materia di successione ereditaria.
16. Tanto chiarito, alla luce delle evidenze istruttorie, non può tuttavia ritenersi che il lavoro del alle Pt_1
Per_ dipendenze della sia stato provato nella misura dedotta in ricorso, in quanto sul punto non sufficientemente precise e, a tratti di dubbia attendibilità, appaiono le dichiarazioni rese dai testi escussi.
17. In particolare – oltre a confermare circostanze relative ad un periodo antecedente alla sua Testimone_2
Per_ assunzione, aggiungendo solo a domanda e genericamente di aver lavorato per la “in altre occasioni quando aveva bisogno” (cfr. verbale di udienza del 31 maggio 2022) dal 2010 (cfr. verbale di udienza del 18.1.2024) – dopo aver riferito di lavorare in orario mattutino da lunedì a sabato dalle ore 8 fino alle ore 13.00, ha confermato, tra gli altri, il capitolo “m” del ricorso (“DCV che intorno alle 16.00/17.00 il ricorrente ha sempre riaccompagnato il SI a casa dalla madre”), aggiungendo, a CP_2 domanda del Giudice, in modo del tutto generico e in parziale rettifica di quanto poco prima riferito “Lo dico perché a volte ho lavorato anche il pomeriggio e una volta anche la domenica quando non ero assicurata;
sono sempre andata da quando aveva bisogno pur non assicurata”. Per_1
18. Irrilevanti, con riferimento a tale primo rapporto di lavoro, sono invece le dichiarazioni di Tes_3 qualificatasi come collaboratrice domestica della famiglia da settembre 2016 a ottobre 2021 (cfr. CP_1 doc. 8 res.).
19. La teste, infatti, dopo aver dichiarato, in risposta al capitolo “A” del ricorso (“DCV che il in Parte_1 data 29.10.1989 è stato assunto dalla SI.ra per badare il proprio figlio SI. , Per_1 CP_2 nato il [...] affetto da problematiche cognitive che lo rendevano non autonomo nella gestione della vita quotidiana”): “Posso solo dire che nel 2016 l'ho trovato lì, ma non so dire quando è iniziato”, nel
4 prosieguo della testimonianza – dopo la riformulazione della domanda di cui al capitolo “S” circa il mancato pagamento del TFR, dapprima confermato dalla teste e poi negato perché asseritamente frainteso (“E' vero. Il Giudice chiede alla teste di chiarire come conosce la circostanza. La teste chiede a quale circostanza faccia riferimento il Giudice. Il Giudice fa presente alla teste che ha appena confermato una circostanza come vera e chiede di ripetere quale domanda le è stata fatta. La teste riferisce che le è stato chiesto se in generale alla fine del rapporto di lavoro spetti al lavoratore il TFR. Il Giudice fa presente alla teste che la domanda che le è stata sottoposta non era formulata come dalla stessa riferito e riformula la domanda alla teste. A questo punto la teste risponde di non conoscere la circostanza”) – ha ammesso di essersi confusa circa l'anno di inizio del suo rapporto di lavoro, che risale a Per_ settembre 2017 – e quindi ad un'epoca successiva alla morte della - e non a settembre 2016 come prima in ben due occasioni dichiarato.
20. Per quel che concerne, invece, le dichiarazioni di che si è qualificata come compagna Tes_1 convivente del ricorrente da circa trenta anni, si rileva che la teste, sentita all'udienza del 31 maggio 2022 ha confermato tutti i capitoli ammessi di cui al ricorso, precisando di conoscere il ricorrente già nell'ottobre
1989 (cfr. cap “A”) e di ricordare che “quando lavoravo alla gelateria a Tirrenia il ricorrente portava anche CP_
a mangiare il gelato”. A conferma del capitolo “L” del ricorso (“DCV che in estate, dopo la palestra, lo accompagnava presso lo stabilimento balneare di Quercianella “Paolieri” dove pranzavano e rimanevano sino alle 16.00”), la teste ha riferito “A volte ci sono andata anch'io nelle ore libere dal lavoro.
Ho avuto un negozio di parrucchiera da quando avevo 19 anni fino a 6 anni fa”.
21. Ora, considerato che la teste è nata nel 1946 e che, dunque, a suo dire, dal 1965 gestiva un negozio di parrucchiera, non si comprende come possa aver visto il con l all'epoca (con tutta Pt_1 CP_1 evidenza precedente al 1965, quando peraltro non era ancora nato) in cui lavorava in CP_2 gelateria.
22. Risentita all'udienza del 18 gennaio 2024, la teste, pur dopo molte esitazioni, in risposta al capitolo “O” di cui al ricorso, ha riferito di conoscere il ricorrente dal 2000 ( e non quindi dal 1989 come riferito in precedenza) e di non essere in grado di riferire circa il rapporto di lavoro per il periodo precedente: CP_
“Quando ho conosciuto il ricorrente credo dal 2000 si occupava già di , non so dire come stavano i Per_ rapporti precisi con la non so dire se fosse pagato all'epoca perché abitava a Tirrenia;
posso dire che conviviamo da almeno 15 anni e da allora mi consegnava i soldi che riceveva”.
23. In assenza dunque della prova dell'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente e del contratto di lavoro, deve presumersi che quello concordato fra le parti fosse quello denunciato all'INPS, pari a 30 ore settimanali (cfr. deposito INPS del 9.7.2024).
24. Quanto, invece, all'inquadramento, non è contestato e documentato in atti che sia soggetto CP_2
5 a tutela e goda dell'indennità di accompagnamento in quanto soggetto non in grado di provvedere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita.
25. Sul punto, peraltro, le testi e hanno confermato che Tes_3 Testimone_2 CP_2 necessitasse dell'aiuto del er lavarsi e vestirsi. Pt_1
26. Corretto, pertanto, appare il livello di inquadramento C-Super del CCNL Lavoro Domestico dedotto dal ricorrente ed individuato quale parametro attuale di retribuzione ex art 36 Cost.
27. Sulla scorta di esso il CTU, tenuto conto anche delle tabelle retributive precedenti al suddetto CCNL, ha escluso l'esistenza di un credito per differenze retributive a favore del ricorrente con riferimento al rapporto di lavoro instaurato con e mai formalmente risolto. Per_1
28. Pertanto, in assenza della prova del pagamento del TFR e tenuto conto del fatto che l'obbligazione di pagamento del TFR sorge al momento di cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente impossibilità di assorbimento del medesimo nella retribuzione eventualmente erogata nel corso del rapporto di lavoro in misura superiore alle previsioni collettive nel corso del rapporto (cfr. Cass.
18586/2016), deve concludersi per la condanna di , quale erede di e tutore Controparte_1 Per_1 dell'altro erede al pagamento a favore del di € 25.249,00 oltre interessi e CP_2 Pt_1 rivalutazione monetaria dal 25.7.2017 fino al saldo effettivo.
29. Per quel che concerne, invece, il rapporto di lavoro dipendente asseritamente intercorso tra le parti costituite a seguito della morte della non sussistono elementi probatori sufficienti a ritenerne la Pt_2 sussistenza, ma solo indizi di una frequentazione da parte del . Controparte_3
30. In particolarenessuna specifica allegazione si rinviene in ricorso circa i fatti costitutivi della subordinazione
(eterodirezione, assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro) né risultano provati gli elementi sintomatici della subordinazione (nel caso di specie, osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la corresponsione di una retribuzione fissa). Per_ 31. Il ricorrente, infatti, si è limitato a dedurre di aver continuato dopo la morte della svolgere la propria attività di cura di con le stesse modalità, mantenendo lo stesso orario di lavoro e, almeno CP_2 all'inizio, la stessa retribuzione versata in contanti dal resistente, divenuto di fatto il suo nuovo datore di lavoro.
32. Sul punto non possono in primo luogo essere prese in considerazione le dichiarazioni di che Testimone_2
Per_ ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della ino a marzo 2015 e di non aver avuto più rapporti con dopo tale data, salvo vederlo in giro assieme al ricorrente. CP_2
33. Del tutto inattendibili sono, invece, le dichiarazioni rese dalla compagna del ricorrente che, Tes_1 come sopra riportato, in sede di prima escussione ha riferito circostanze inverosimili (cfr. supra), successivamente rettificate nel corso della seconda deposizione ex art.257 cpc, in cui, peraltro, si è
6 limitata a riferire, in maniera del tutto generica, quanto alla retribuzione asseritamente ricevuta dal per la cura di “posso dire che conviviamo da almeno 15 anni e da allora mi Pt_1 CP_2 consegnava i soldi che riceveva”.
34. Quanto, infine, alla deposizione di – a parte quanto sopra rilevato circa l'inizio del rapporto di Tes_3 lavoro alle dipendenze di - la teste ha confermato l'orario di lavoro e le attività così Controparte_1 come dedotte dal ricorrente, precisando che il suo orario di lavoro era dalle ore 8.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato e che ha iniziato a mangiare a casa dopo le dimissioni del ricorrente (ovvero da CP_2 settembre 2020).
35. Non può non rilevarsi tuttavia che la teste, nel prosieguo della deposizione, pur avendo riferito di lavorare fino alle 12.30, ha confermato anche l'orario in cui il riportava a casa nel Pt_1 CP_2 pomeriggio, quando per sua stessa ammissione ella non era a lavoro, precisando a domanda a chiarimenti in maniera del tutto ed inevitabilmente generica (non essendo presente) che “Lo portava a casa e poi andava via, lo lasciava a chi era presente”; peraltro poco prima la stessa teste, dopo aver confermato il capitolo “l” del ricorso (“DCV che in estate, dopo la palestra, lo accompagnava presso lo stabilimento balneare di Quercianella “Paolieri” dove pranzavano e rimanevano sino alle 16.00”), ha CP_ precisato: “Lo so dai racconti di e del ricorrente e poi perché ricordo che si Controparte_1 lamentava se il ricorrente non riportava in tempo a casa se aveva degli impegni. Altre volte CP_2 ricordo che era nervoso se il ricorrente non era disponibile ad occuparsi di dopo le 16.00 CP_2 quando lo riportava a casa”, riferendo ancora una volta rispetto ad un orario in cui non era in servizio presso la famiglia CP_1
36. Solo a fine della deposizione la teste, in replica al rilievo del procuratore di parte resistente sul punto, ha precisato di conoscere de relato l'orario di lavoro del ricorrente, in quanto le sarebbe stato riferito dalla compagna del prima ancora di iniziare a lavorare per la famiglia e presso cui la stessa Pt_1 CP_1 compagna del ricorrente l'avrebbe accompagnata per il colloquio di lavoro.
37. Inoltre nel prosieguo della deposizione la teste ha dapprima confermato il capitolo “S” ricorso circa il Per_ mancato pagamento del TFR da parte della salvo poi, una volta chiamata a chiarire come sia venuta a conoscenza di tale circostanza, rispondere di non poter riferire sul punto, (“E' vero. Il Giudice chiede alla teste di chiarire come conosce la circostanza. La teste chiede a quale circostanza faccia riferimento il
Giudice. Il Giudice fa presente alla teste che ha appena confermato una circostanza come vera e chiede di ripetere quale domanda le è stata fatta. La teste riferisce che le è stato chiesto se in generale alla fine del rapporto di lavoro spetti al lavoratore il TFR. Il Giudice fa presente alla teste che la domanda che le è stata sottoposta non era formulata come dalla stessa riferito e riformula la domanda alla teste. A questo punto la teste risponde di non conoscere la circostanza”) e di essersi confusa circa l'inizio del suo
7 rapporto di lavoro (cfr. supra).
38. In punto di retribuzione, invece, la teste ha dichiarato (in risposta al capitolo v) ricorso) di non conoscere a quanto ammontasse la retribuzione del ma di aver visto talvolta il sabato il resistente “dare dei Pt_1 soldi” al ricorrente;
la teste dunque non è stata in grado di riferire circa il titolo della corresponsione di denaro da parte dell' al corresponsione che sarebbe avvenuta peraltro in un giorno in CP_1 Pt_1 cui il ricorrente, secondo le sue stesse allegazioni, non ha mai lavorato e dunque – secondo la prospettazione della teste – si sarebbe recato appositamente presso l'abitazione dell' per essere CP_1 pagato.
39. Ebbene, a fronte di tali incerte e generiche evidenze istruttorie circa gli elementi sintomatici della subordinazione e– si ribadisce – in assenza di più puntuali allegazioni circa gli elementi tipici della subordinazione, la domanda proposta nei confronti dell in proprio deve essere rigettata. CP_1
40. La parziale soccombenza di parte ricorrente consente di compensare per metà le spese di lite che si liquidano per il resto come da dispositivo secondo il principio di soccombenza a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00. Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art 96 terzo comma cpc, apparendo le iniziative intraprese dall esercizio legittimo CP_1 dei propri diritti.
41. Le spese per la CTU contabile, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna di , quale erede di e tutore dell'altro erede al Controparte_1 Per_1 CP_2 pagamento a favore di per i titoli di cui in parte motiva di € 25.249,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal 25.7.2017 fino al saldo effettivo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento a favore del Controparte_1 procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 5390,00 oltre 15% rimborso spese forfettario,
IVA e CPA.;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. Controparte_1
Livorno, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
8
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 700/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4 giugno 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. Mininni Emiliano in sostituzione dell'avv. Pagni Claudia per il resistente l'avv. Cappelletti Patrizia i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Cappelletti preliminarmente fa presente che è pendente procedimento penale per falsa testimonianza dei testi indicati da parte ricorrente ( e con Tes_1 Testimone_2 Tes_3 udienza fissata al 12.11.2025; è stato fatto altresì esposto nei confronti dell'avv. Pagni che ha preso le difese nel processo penale della teste Insiste nella sospensione del presente procedimento Tes_1 sussistendo pregiudizialità di cui all'art 295 cpc, evidenziando che la denuncia è stata fatta in pendenza del giudizio del lavoro. L'avv. Cappelletti insiste altresì per l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del che Pt_1 risulta inabile al lavoro e in quanto tale non può percepire stipendio, né lavorare in nero. L'avv. Mininni insiste per l'accoglimento del ricorso e contesta le deduzioni avversarie in quanto irrilevanti o tardive. Preso atto dell'esposto presentato in data 3.6.2025 e di quello precedente presentato dall' e CP_1 archiviato, della denuncia presentata nei confronti dell'avv. Pagni, del fatto che l' ha dato CP_1 lettura degli atti di causa ai testi e nonché della reiterazione dell'istanza di Tes_4 Testimone_5 sospensione per gli stessi motivi nonostante la pronuncia già resa sul punto dal Giudice, chiede in ragione della condotta denigratoria, intimidatoria e dilatoria di controparte, che in sede di liquidazione delle spese processuali il Giudice valuti la condanna di controparte al pagamento di una somma equitativa ai sensi dell'art 96 terzo comma cpc;
chiede altresì distrazione delle spese. L'avv. Cappelletti ribadisce il conflitto di interessi dell'avv. Pagni e chiede che se ne tenga conto nel presente procedimento. Contesta che si tratti di condotte denigratorie e intimidatorie da parte dell' che si è rivolto a persone competenti che gli hanno fatto presente che c'era un CP_1 comportamento deontologicamente scorretto da parte dall'avv. Pagni.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 700/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAGNI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLETTI Controparte_1 C.F._2
PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
<< accertare e dichiarare, per i titoli di cui al ricorso, la fondatezza della domanda del lavoratore e per
l'effetto condannare ex CCNL ed ex art. 36 Cost., il SI , nella sua qualità di successore Controparte_1 legittimo della SI.ra , datore di lavoro dal giorno 29.10.1989 al giorno 25.07.2017, e nella sua Per_1 qualità di amministratore di sostegno del SI. , anch'egli successore legittimo del datore di CP_2 lavoro, al pagamento, per i titoli di cui al ricorso, dell'importo complessivo di Euro 114.592,37, nonché condannare il SI. , nella sua qualità di datore di lavoro nel periodo che va dal Controparte_1
26.07.2017 al giorno 7.09.2020, al pagamento di Euro 35.789,25, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo o alla diversa, seppur maggiore e o minore somma, che verrà accertata in corso di causa…>>.
2. Il ricorrente ha allegato che: in data 29.10.1989 è stato assunto da per prendersi cura del Per_1 proprio figlio , nato il [...], affetto da problematiche cognitive che lo rendono non CP_2 autonomo nella gestione della vita quotidiana;
la sua attività lavorativa consisteva dunque nel prelevare l alle ore 9.00 dalla sua abitazione e di portarlo fuori a passeggiare assieme al cane fino alle ore CP_1
11.00 circa, nonché di accompagnarlo in palestra sino alle ore 13.00; all'ora di pranzo accompagnava l presso la mensa della stazione ferroviaria o presso la trattoria del Circolo Arci per farlo CP_1 pranzare;
dopo pranzo cercava in ogni modo di farlo svagare portandolo talvolta a passeggio presso i
1 giardini davanti alla stazione ferroviaria, o, in caso di pioggia presso il centro commerciale “Fonti del
Corallo”; talvolta lo ospitava a casa propria per il pomeriggio;
in alcuni giorni lo portava con sé a Decimio per vedere i voli di parapendio in compagnia di amici o a Nugola dove la sua compagna Tes_1 possedeva un apprezzamento di terreno (negli anni dal 1998 al 2000); in estate dopo la palestra accompagnava l presso lo stabilimento balneare di Quercianella “Paolieri”, dove pranzavano e
CP_1 restavano fino alle ore 16.00; aiutava altresì l che si comportava come un bambino piccolo, a
CP_1 lavarsi e a vestirsi;
ha sempre riaccompagnato l a casa della madre verso le 16.00/17.00; i giorni
CP_1 di lavoro andavano dal lunedì al venerdì e la retribuzione era di € 1800,00 lire sino al 2001, mentre dal Per_ 2002 era rideterminata in € 900,00 mensili che gli venivano corrisposti in contanti dalla non ha mai Per_ goduto di ferire per tutto il periodo di lavoro;
dopo la morte della n data 25.7.2017, il figlio
CP_1 diveniva amministratore di sostegno del fratello;
nessun importo a titolo di TFR gli era
[...] corrisposto dagli eredi e il rapporto di lavoro continuava con senza alcuna Controparte_1 formalizzazione con le medesime modalità, lo stesso orario di lavoro dalle 9 alle 17, nei medesimi giorni e la stessa retribuzione che era corrisposta in contanti da;
dal mese di agosto 2019 i Controparte_1 giorni di lavoro settimanali erano ridotti da cinque a quattro, per cui il ricorrente lavorava dal martedì al venerdì compreso e la retribuzione veniva ridotta ad € 500,00 mensili;
nel periodo di lock-down (dal mese di marzo 2020 sino al mese di maggio 2020) nel quale i servizi di ristorazione erano chiusi, CP_2 pranzava presso l'abitazione del ricorrente;
il 7.09.2020, a causa di un acceso diverbio incorso tra e la compagna del ricorrente, quest'ultimo ha deciso di rassegnare le proprie Controparte_1 dimissioni, a seguito delle quali non ha percepito alcun importo a titolo di TFR.
3. Si è costituito in giudizio che, eccepita la prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto Controparte_1 di lavoro (asseritamente cessato nel 2003) del ricorrente con la madre ha concluso per il Per_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. La causa, istruita per documenti e prove orali, previa ammissione di CTU contabile, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Preliminarmente, quanto alle richieste e deduzioni formulate dal procuratore di parte resistente all'udienza odierna, si fa richiamo dell'ordinanza resa in data 4.10.2024, osservando fin d'ora l'inammissibilità della richiesta di acquisizione documentale formulata circa la situazione reddituale del essendo Pt_1 allegata da parte ricorrente la prosecuzione in nero di un rapporto di lavoro in origine formalizzato con
, prosecuzione di fatto non incompatibile con la dedotta inabilità al lavoro del e Per_1 Pt_1 rispetto alla quale non si comprende quale rilevanza possa assumere l'esame delle dichiarazioni dei redditi verosimilmente mai denunciati dal lavoratore.
6. Per quel concerne, infine, il comportamento del procuratore di parte ricorrente asseritamente contrario ai
2 doveri deontologici e rispetto al quale parte resistente ha presentato esposto al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Livorno, non si ravvisa alcun rilievo ai fini della decisione del presente giudizio, peraltro preventivamente introdotto.
7. Passando al merito, il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
8. Parte resistente non contesta l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la madre e il rapporto di cui non è versato in atti il relativo contratto, ma che risulta Per_1 Pt_1 regolarmente denunciato all'INPS per il periodo dal 29.10.1989 al 31.3.2003 (cfr. doc. 1 ric.) e che – secondo la prospettazione dell' – sarebbe cessato nel marzo 2003 a seguito delle dimissioni del CP_1 ricorrente.
9. Tale ultima circostanza non risulta tuttavia dimostrata neanche all'esito dell'istruttoria orale espletata. Solo ha infatti confermato il cap. 19 res. ( DCV Nel marzo 2003, il si dimetteva: al Tes_4 Pt_1 lavoratore erano liquidate le competenze di fine rapporto”), ma trattasi di un testimone del tutto inattendibile, in quanto messo a conoscenza dall degli atti di causa prima della deposizione. Nel CP_1 corso del giudizio sono emersi per contro elementi indicativi della prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla morte di intervenuta il 26.7.2017. Per_1
10. In particolare la teste , dipendente di quale collaboratrice familiare dal 9.12.2014 Testimone_2 Per_1 al 31.3.2015 (cfr. doc. 8 res.), con orario mattutino (dalle 8 alle 13 da lunedì a sabato secondo quanto riferito dalla stessa teste) ha confermato buona parte delle allegazioni di parte ricorrente circa l'attività lavorativa del Pt_1
11. Inoltre, il teste , cugino del resistente, ha riferito che “Fino al 2017, data in cui è morta mia zia, Tes_6 vedevo il la mattina uscire con e i due ritornavano all'ora di pranzo. Il Pt_1 CP_2 Pt_1
CP_ veniva a prendere zia mi diceva che andava in palestra con il anche Per_2 Pt_1 quest'ultimo faceva ginnastica…Si è vero che in estate dopo la palestra, il lo accompagnava Pt_1 presso lo stabilimento balneare di Quercianella “Paolieri” dove pranzavano e rimanevano sino alle 16.00; ciò quando era viva mia zia…Sì è vero che nel pomeriggio il ricorrente ha sempre riaccompagnato il sig. CP_
a casa…Ogni tanto mio cugino diceva che il ra in ferie”. CP_2 Pt_1
12. Ora, nelle dichiarazioni testimoniali sopra riportate si ravvisano elementi sufficienti per ritenere che il Per_ rapporto di lavoro instaurato con la ia di fatto proseguito anche dopo l'interruzione del versamento della relativa contribuzione all'INPS da marzo 2003 (verosimilmente in ragione del riconoscimento della pensione di vecchiaia, cfr. doc. 1 ric).
13. A prescindere dunque da ogni ulteriore valutazione che si andrà a esporre nel prosieguo, dall'esame dei documenti e delle dichiarazioni sopra riportate, sussistono elementi sufficienti a ritenere che dopo
3 l'interruzione dei versamenti contributivi a decorrere da marzo 2003 e al successivo pensionamento del Per_ ricorrente a decorrere da agosto 2003, il rapporto di lavoro subordinato tra il e la ia di fatto Pt_1 proseguito in nero fino alla morte di quest'ultima il 25.7.2017, non risultando per contro dimostrato che il bbia mai rassegnato le proprie dimissioni, né ricevuto le spettanze di fine rapporto. Pt_1
14. Infondata è dunque l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, in quanto il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 25.7.2017, è stato tempestivamente interrotto dall'introduzione del presente giudizio.
15. Inconferente, del resto, appare il richiamo operato da parte resistente all'art 39 comma 8 CCNL applicato al rapporto di lavoro, secondo cui in caso di decesso del datore di lavoro “i familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso”.
Trattasi di una disposizione che, se con tutta evidenza mira a rafforzare la tutela del lavoratore domestico in caso di morte del datore di lavoro mediante l'estensione della responsabilità creditoria in via solidale ad altri soggetti del nucleo familiare, non pone alcuna deroga alle ordinarie regole in materia di successione ereditaria.
16. Tanto chiarito, alla luce delle evidenze istruttorie, non può tuttavia ritenersi che il lavoro del alle Pt_1
Per_ dipendenze della sia stato provato nella misura dedotta in ricorso, in quanto sul punto non sufficientemente precise e, a tratti di dubbia attendibilità, appaiono le dichiarazioni rese dai testi escussi.
17. In particolare – oltre a confermare circostanze relative ad un periodo antecedente alla sua Testimone_2
Per_ assunzione, aggiungendo solo a domanda e genericamente di aver lavorato per la “in altre occasioni quando aveva bisogno” (cfr. verbale di udienza del 31 maggio 2022) dal 2010 (cfr. verbale di udienza del 18.1.2024) – dopo aver riferito di lavorare in orario mattutino da lunedì a sabato dalle ore 8 fino alle ore 13.00, ha confermato, tra gli altri, il capitolo “m” del ricorso (“DCV che intorno alle 16.00/17.00 il ricorrente ha sempre riaccompagnato il SI a casa dalla madre”), aggiungendo, a CP_2 domanda del Giudice, in modo del tutto generico e in parziale rettifica di quanto poco prima riferito “Lo dico perché a volte ho lavorato anche il pomeriggio e una volta anche la domenica quando non ero assicurata;
sono sempre andata da quando aveva bisogno pur non assicurata”. Per_1
18. Irrilevanti, con riferimento a tale primo rapporto di lavoro, sono invece le dichiarazioni di Tes_3 qualificatasi come collaboratrice domestica della famiglia da settembre 2016 a ottobre 2021 (cfr. CP_1 doc. 8 res.).
19. La teste, infatti, dopo aver dichiarato, in risposta al capitolo “A” del ricorso (“DCV che il in Parte_1 data 29.10.1989 è stato assunto dalla SI.ra per badare il proprio figlio SI. , Per_1 CP_2 nato il [...] affetto da problematiche cognitive che lo rendevano non autonomo nella gestione della vita quotidiana”): “Posso solo dire che nel 2016 l'ho trovato lì, ma non so dire quando è iniziato”, nel
4 prosieguo della testimonianza – dopo la riformulazione della domanda di cui al capitolo “S” circa il mancato pagamento del TFR, dapprima confermato dalla teste e poi negato perché asseritamente frainteso (“E' vero. Il Giudice chiede alla teste di chiarire come conosce la circostanza. La teste chiede a quale circostanza faccia riferimento il Giudice. Il Giudice fa presente alla teste che ha appena confermato una circostanza come vera e chiede di ripetere quale domanda le è stata fatta. La teste riferisce che le è stato chiesto se in generale alla fine del rapporto di lavoro spetti al lavoratore il TFR. Il Giudice fa presente alla teste che la domanda che le è stata sottoposta non era formulata come dalla stessa riferito e riformula la domanda alla teste. A questo punto la teste risponde di non conoscere la circostanza”) – ha ammesso di essersi confusa circa l'anno di inizio del suo rapporto di lavoro, che risale a Per_ settembre 2017 – e quindi ad un'epoca successiva alla morte della - e non a settembre 2016 come prima in ben due occasioni dichiarato.
20. Per quel che concerne, invece, le dichiarazioni di che si è qualificata come compagna Tes_1 convivente del ricorrente da circa trenta anni, si rileva che la teste, sentita all'udienza del 31 maggio 2022 ha confermato tutti i capitoli ammessi di cui al ricorso, precisando di conoscere il ricorrente già nell'ottobre
1989 (cfr. cap “A”) e di ricordare che “quando lavoravo alla gelateria a Tirrenia il ricorrente portava anche CP_
a mangiare il gelato”. A conferma del capitolo “L” del ricorso (“DCV che in estate, dopo la palestra, lo accompagnava presso lo stabilimento balneare di Quercianella “Paolieri” dove pranzavano e rimanevano sino alle 16.00”), la teste ha riferito “A volte ci sono andata anch'io nelle ore libere dal lavoro.
Ho avuto un negozio di parrucchiera da quando avevo 19 anni fino a 6 anni fa”.
21. Ora, considerato che la teste è nata nel 1946 e che, dunque, a suo dire, dal 1965 gestiva un negozio di parrucchiera, non si comprende come possa aver visto il con l all'epoca (con tutta Pt_1 CP_1 evidenza precedente al 1965, quando peraltro non era ancora nato) in cui lavorava in CP_2 gelateria.
22. Risentita all'udienza del 18 gennaio 2024, la teste, pur dopo molte esitazioni, in risposta al capitolo “O” di cui al ricorso, ha riferito di conoscere il ricorrente dal 2000 ( e non quindi dal 1989 come riferito in precedenza) e di non essere in grado di riferire circa il rapporto di lavoro per il periodo precedente: CP_
“Quando ho conosciuto il ricorrente credo dal 2000 si occupava già di , non so dire come stavano i Per_ rapporti precisi con la non so dire se fosse pagato all'epoca perché abitava a Tirrenia;
posso dire che conviviamo da almeno 15 anni e da allora mi consegnava i soldi che riceveva”.
23. In assenza dunque della prova dell'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente e del contratto di lavoro, deve presumersi che quello concordato fra le parti fosse quello denunciato all'INPS, pari a 30 ore settimanali (cfr. deposito INPS del 9.7.2024).
24. Quanto, invece, all'inquadramento, non è contestato e documentato in atti che sia soggetto CP_2
5 a tutela e goda dell'indennità di accompagnamento in quanto soggetto non in grado di provvedere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita.
25. Sul punto, peraltro, le testi e hanno confermato che Tes_3 Testimone_2 CP_2 necessitasse dell'aiuto del er lavarsi e vestirsi. Pt_1
26. Corretto, pertanto, appare il livello di inquadramento C-Super del CCNL Lavoro Domestico dedotto dal ricorrente ed individuato quale parametro attuale di retribuzione ex art 36 Cost.
27. Sulla scorta di esso il CTU, tenuto conto anche delle tabelle retributive precedenti al suddetto CCNL, ha escluso l'esistenza di un credito per differenze retributive a favore del ricorrente con riferimento al rapporto di lavoro instaurato con e mai formalmente risolto. Per_1
28. Pertanto, in assenza della prova del pagamento del TFR e tenuto conto del fatto che l'obbligazione di pagamento del TFR sorge al momento di cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente impossibilità di assorbimento del medesimo nella retribuzione eventualmente erogata nel corso del rapporto di lavoro in misura superiore alle previsioni collettive nel corso del rapporto (cfr. Cass.
18586/2016), deve concludersi per la condanna di , quale erede di e tutore Controparte_1 Per_1 dell'altro erede al pagamento a favore del di € 25.249,00 oltre interessi e CP_2 Pt_1 rivalutazione monetaria dal 25.7.2017 fino al saldo effettivo.
29. Per quel che concerne, invece, il rapporto di lavoro dipendente asseritamente intercorso tra le parti costituite a seguito della morte della non sussistono elementi probatori sufficienti a ritenerne la Pt_2 sussistenza, ma solo indizi di una frequentazione da parte del . Controparte_3
30. In particolarenessuna specifica allegazione si rinviene in ricorso circa i fatti costitutivi della subordinazione
(eterodirezione, assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro) né risultano provati gli elementi sintomatici della subordinazione (nel caso di specie, osservanza di un orario di lavoro predeterminato e la corresponsione di una retribuzione fissa). Per_ 31. Il ricorrente, infatti, si è limitato a dedurre di aver continuato dopo la morte della svolgere la propria attività di cura di con le stesse modalità, mantenendo lo stesso orario di lavoro e, almeno CP_2 all'inizio, la stessa retribuzione versata in contanti dal resistente, divenuto di fatto il suo nuovo datore di lavoro.
32. Sul punto non possono in primo luogo essere prese in considerazione le dichiarazioni di che Testimone_2
Per_ ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della ino a marzo 2015 e di non aver avuto più rapporti con dopo tale data, salvo vederlo in giro assieme al ricorrente. CP_2
33. Del tutto inattendibili sono, invece, le dichiarazioni rese dalla compagna del ricorrente che, Tes_1 come sopra riportato, in sede di prima escussione ha riferito circostanze inverosimili (cfr. supra), successivamente rettificate nel corso della seconda deposizione ex art.257 cpc, in cui, peraltro, si è
6 limitata a riferire, in maniera del tutto generica, quanto alla retribuzione asseritamente ricevuta dal per la cura di “posso dire che conviviamo da almeno 15 anni e da allora mi Pt_1 CP_2 consegnava i soldi che riceveva”.
34. Quanto, infine, alla deposizione di – a parte quanto sopra rilevato circa l'inizio del rapporto di Tes_3 lavoro alle dipendenze di - la teste ha confermato l'orario di lavoro e le attività così Controparte_1 come dedotte dal ricorrente, precisando che il suo orario di lavoro era dalle ore 8.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato e che ha iniziato a mangiare a casa dopo le dimissioni del ricorrente (ovvero da CP_2 settembre 2020).
35. Non può non rilevarsi tuttavia che la teste, nel prosieguo della deposizione, pur avendo riferito di lavorare fino alle 12.30, ha confermato anche l'orario in cui il riportava a casa nel Pt_1 CP_2 pomeriggio, quando per sua stessa ammissione ella non era a lavoro, precisando a domanda a chiarimenti in maniera del tutto ed inevitabilmente generica (non essendo presente) che “Lo portava a casa e poi andava via, lo lasciava a chi era presente”; peraltro poco prima la stessa teste, dopo aver confermato il capitolo “l” del ricorso (“DCV che in estate, dopo la palestra, lo accompagnava presso lo stabilimento balneare di Quercianella “Paolieri” dove pranzavano e rimanevano sino alle 16.00”), ha CP_ precisato: “Lo so dai racconti di e del ricorrente e poi perché ricordo che si Controparte_1 lamentava se il ricorrente non riportava in tempo a casa se aveva degli impegni. Altre volte CP_2 ricordo che era nervoso se il ricorrente non era disponibile ad occuparsi di dopo le 16.00 CP_2 quando lo riportava a casa”, riferendo ancora una volta rispetto ad un orario in cui non era in servizio presso la famiglia CP_1
36. Solo a fine della deposizione la teste, in replica al rilievo del procuratore di parte resistente sul punto, ha precisato di conoscere de relato l'orario di lavoro del ricorrente, in quanto le sarebbe stato riferito dalla compagna del prima ancora di iniziare a lavorare per la famiglia e presso cui la stessa Pt_1 CP_1 compagna del ricorrente l'avrebbe accompagnata per il colloquio di lavoro.
37. Inoltre nel prosieguo della deposizione la teste ha dapprima confermato il capitolo “S” ricorso circa il Per_ mancato pagamento del TFR da parte della salvo poi, una volta chiamata a chiarire come sia venuta a conoscenza di tale circostanza, rispondere di non poter riferire sul punto, (“E' vero. Il Giudice chiede alla teste di chiarire come conosce la circostanza. La teste chiede a quale circostanza faccia riferimento il
Giudice. Il Giudice fa presente alla teste che ha appena confermato una circostanza come vera e chiede di ripetere quale domanda le è stata fatta. La teste riferisce che le è stato chiesto se in generale alla fine del rapporto di lavoro spetti al lavoratore il TFR. Il Giudice fa presente alla teste che la domanda che le è stata sottoposta non era formulata come dalla stessa riferito e riformula la domanda alla teste. A questo punto la teste risponde di non conoscere la circostanza”) e di essersi confusa circa l'inizio del suo
7 rapporto di lavoro (cfr. supra).
38. In punto di retribuzione, invece, la teste ha dichiarato (in risposta al capitolo v) ricorso) di non conoscere a quanto ammontasse la retribuzione del ma di aver visto talvolta il sabato il resistente “dare dei Pt_1 soldi” al ricorrente;
la teste dunque non è stata in grado di riferire circa il titolo della corresponsione di denaro da parte dell' al corresponsione che sarebbe avvenuta peraltro in un giorno in CP_1 Pt_1 cui il ricorrente, secondo le sue stesse allegazioni, non ha mai lavorato e dunque – secondo la prospettazione della teste – si sarebbe recato appositamente presso l'abitazione dell' per essere CP_1 pagato.
39. Ebbene, a fronte di tali incerte e generiche evidenze istruttorie circa gli elementi sintomatici della subordinazione e– si ribadisce – in assenza di più puntuali allegazioni circa gli elementi tipici della subordinazione, la domanda proposta nei confronti dell in proprio deve essere rigettata. CP_1
40. La parziale soccombenza di parte ricorrente consente di compensare per metà le spese di lite che si liquidano per il resto come da dispositivo secondo il principio di soccombenza a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore accertato ricompreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00. Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art 96 terzo comma cpc, apparendo le iniziative intraprese dall esercizio legittimo CP_1 dei propri diritti.
41. Le spese per la CTU contabile, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna di , quale erede di e tutore dell'altro erede al Controparte_1 Per_1 CP_2 pagamento a favore di per i titoli di cui in parte motiva di € 25.249,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal 25.7.2017 fino al saldo effettivo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna al pagamento a favore del Controparte_1 procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 5390,00 oltre 15% rimborso spese forfettario,
IVA e CPA.;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. Controparte_1
Livorno, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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