Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2338/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
Sezione Specializzata in materia d'Impresa
Il giorno 20.02.2025 è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTRICE
E
; CP_1
CP_2
; Controparte_3
; CP_4
; Controparte_5
; Controparte_6
CONVENUTI
Le parti hanno concluso mediante il deposito di note conclusionali, ex art. 275 bis cod. proc. civ., al cui contenuto espressamente si rinvia.
All'esito, il Collegio, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, esaminati gli atti della causa n. 2338/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 275 bis cod. proc. civ., mediante la presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice Rel.
Dott. Giulia Volpe Giudice
2338/2024 r.g.a.c. Pag. 1
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2338/2024 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
(P. IVA Parte_1
in persona del curatore Avv. Alessandro Calò, rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del 13.06.2024, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione dall'Avv.to Giuseppina Vetromile;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_6 CodiceFiscale_1
Pomarico (MT) alla Via SS. Annunziata n. 20, presso lo studio dell'Avv. Nicola
RAUCCI che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti del fascicolo di parte;
CONVENUTO
NONCHÉ
(c.f. ), rappresentato e Controparte_5 C.F._2 difeso dall'avv. Carmelo PANICO, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Montescaglioso alla Via Gorizia 1, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
E
(c.f. , CP_1 C.F._3 Controparte_3
(c.f. , (c.f. ), C.F._4 CP_4 C.F._5
c.f. ) tutti rappresentati e difesi, in virtù CP_2 C.F._6
di procure allegate alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesco Paolo
Porcari domiciliato per legge presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e presso il proprio studio in Matera, alla Via Dante, Email_1
n. 70;
CONVENUTI
OGGETTO: cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
2338/2024 r.g.a.c. Pag. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento della ha Parte_1
convenuto in giudizio gli odierni convenuti al fine di veder accertata la loro responsabilità per le gravi irregolarità riscontrate nella gestione contabile e amministrativa della società chiedendo, in particolare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare la responsabilità degli amministratori e del revisore contabile unico della società er le causali di cui Parte_1
in narrativa;
2. per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni provocati alla societa e ai creditori nella misura di €
381.213,83 in quella, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
3.
II tutto con vittoria di competenze di giudizio”.
A fondamento della domanda, la curatela denunciava diverse condotte di mala gestio riferibili agli amministratori succedutisi nella gestione della società nonché al revisore contabile, rilevando: a) la mancata copertura delle perdite relative agli esercizi 2006 (€14.256,25) e 2007 (€156.970,77), nonostante le delibere assembleari che prevedevano l'addebito delle perdite ai soci;
b) l'esistenza di prelevamenti non autorizzati dai conti della cooperativa;
c) la vendita dei beni aziendali senza la autorizzazione degli organi sociali mediante apposite delibere;
d) l'irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e dei documenti sociali;
e)
l'omissione degli adempimenti previsti dalla legge in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;
f) il compimento di atti che hanno aggravato il dissesto della società tra cui la restituzione dei finanziamenti ai soci per oltre
200.000,00 euro.
Costituitisi in giudizio, tutti i convenuti hanno tempestivamente eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità avanzata dal curatore, ex art. 146 l.fall., evidenziando la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale delle azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur volendo considerare, quale dies a quo dell'azione, la data della sentenza dichiarativa di fallimento (sentenza n. 3/2011 del Tribunale di Matera pubblicata in data 08.03.2011).
2338/2024 r.g.a.c. Pag. 3
Il convenuto precisava che, con riguardo alla propria posizione di revisore CP_6
contabile, peraltro, troverebbe applicazione la disciplina di cui all'art. 15 D. Lgs.
n. 39 del 27.01.2010 (recante le disposizioni di “Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE”, pubblicato nella G.U. 23.03.2010, n. 68, S.O.), secondo cui
“l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili … … … si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio
d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce
l'azione di risarcimento”.
Il convenuto sottolineava di aver cessato la carica di amministratore CP_5
sin dall'11.01.2005, circostanza eccepita anche dal convenuto avendo la CP_2
società poi mutato la compagine dell'organo gestorio mediante la nomina degli altri convenuti costituiti ( , , CP_1 CP_4 Controparte_3
rimasti in carica sino alla data della dichiarazione di fallimento).
L'eccezione di prescrizione è stata, dunque, sollevata anche dai convenuti suddetti quale questione preliminare di merito ostativa all'accoglimento della domanda.
Tutti i convenuti hanno comunque contestato nel merito l'avversa pretesa deducendo, tra l'altro, l'assoluta genericità delle allegazioni della curatela insufficienti a dimostrare l'esistenza degli elementi necessari per muovere un addebito di responsabilità nei confronti degli organi sociali.
La causa, istruita documentalmente, rigettate le ulteriori richieste di prova, è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi del novellato art. 275 bis cod. proc. civ.
****
§1. La domanda non può trovare accoglimento risultando fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da tutti i convenuti costituiti.
§1.1. Va in principio ricordato che l'azione ex art. 146 l.f., proponibile tra l'altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela
2338/2024 r.g.a.c. Pag. 4
previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore.
Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (così, tra gli altri, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Trib. Padova,
Sez. I, 23/11/2000, C. L. e altri, Mass. Giur. Civ. Patavina, 2006). Controparte_7
Più precisamente si dice che “l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt.
2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili” (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n.
15955, C. Co.Me.R. s.r.l. e altri, CED Cassazione, 2012; Conforme CP_8 CP_7
Cass. civ. Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
Pur avendo contenuto inscindibile, il curatore è libero di scegliere quale delle due azioni esperire ma diverso sarà il regime della decorrenza del termine di prescrizione, l'onere probatorio ed i criteri di determinazione dei danni risarcibili, attesa anche la diversa natura, contrattuale ed extracontrattuale, delle due ipotesi di responsabilità.
In entrambi i casi, l'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni ex art. 2949 c.c., tuttavia la sua decorrenza varia a seconda del profilo di responsabilità che il curatore aziona.
Se il curatore agisce per far valere la responsabilità dei componenti degli organi sociali nei confronti della società ai sensi dell' art. 2393 c.c. il termine decorre dal momento in cui è cessata la carica prima del fallimento o dal momento in cui è stato dichiarato il fallimento se il soggetto passivo dell'azione di responsabilità sia in carica in tale momento;
mentre se agisce ex art. 2394 c.c. il termine decorre dal
2338/2024 r.g.a.c. Pag. 5
momento in cui viene accertata l'insufficienza del patrimonio sociale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19/06/2019, n. 16505 secondo cui ai sensi dell'art. 2394, secondo comma, c.c. il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. decorre dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento di creditori;
in tal caso si presume la coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la data di fallimento, fatta salva la prova contraria).
Si tratta di aspetti molto dibattuti in giurisprudenza: dando continuità a questi indirizzi la Suprema Corte ha ribadito che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, a fronte della presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricade sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici che siano di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 06/02/2023, n. 3552; sul punto anche Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 03/08/2023, n. 23659).
Oltre alla prescrizione dell'azione di responsabilità sociale ex art. 2393 e a quella spettante ai creditori sociali ex art. 2394 cod. civ., viene in rilievo la speciale disciplina della responsabilità del revisore legale dettata, sul punto, dall'art. del D.
Lgs. n. 39 del 27.01.2010, con riferimento alla posizione del convenuto . CP_6
Il comma III della disposizione citata, in particolare, prevede che “l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”.
Rispetto al regime di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, il legislatore ha concesso al revisore, dunque, una disposizione di favore, stabilendo che la
2338/2024 r.g.a.c. Pag. 6
prescrizione inizi a decorrere dal deposito della relazione di revisione, a prescindere – stante il tenore letterale della norma – dalla manifestazione esteriore del danno.
Alla luce dell'interpretazione fornitane dal Giudice delle leggi, con sentenza interpretativa di rigetto n. 115 del 01.07.2024, il termine dell'azione di prescrizione nei confronti del revisore decorre dalla data della relazione solo ove si tratti di azione esperita dalla stessa società nei confronti del revisore (azione volta a far valere la sua responsabilità contrattuale per l'inesatta esecuzione della prestazione) e non anche laddove siano i terzi o i creditori ad agire nei confronti del revisore atteso che, in tali casi, la prescrizione non può che decorrere dalla effettiva produzione di danni risarcibili, non essendo per costoro il deposito della relazione condotta produttiva, ex se, di danni diretti.
§1.2. Premesso tale inquadramento sistematico, la domanda attorea va dichiarata prescritta sia che si qualifichi in termini di azione sociale ex art. 2393 cod. civ., sia che si consideri quale azione esperita dal curatore ex art. 2394 cod. civ., pur considerando quale dies a quo quello più recente costituito dalla data di dichiarazione di fallimento (sentenza dell' 08.03.2011).
Va, infatti, disattesa la tesi difensiva propugnata dalla curatela istante secondo cui il termine di prescrizione non sarebbe maturato in ragione dell'evento interruttivo costituito dall'introduzione di altro e precedente giudizio, nei confronti dei medesimi convenuti ed avente analogo oggetto, instaurato con atto di citazione del
20.01.2014.
In proposito, la Curatela ha osservato che “con atto di citazione del 20.01.2014 i signori , , CP_1 CP_2 Controparte_5 [...]
, , , sono stati, insieme ad altri, Controparte_3 CP_4 Controparte_6 convenuti dinanzi all'intestato Tribunale, ad istanza della curatela fallimentare di
in un giudizio per la dichiarazione di responsabilità ex artt. 2393 Parte_1
e 2394 c.c., e conseguente risarcimento del danno causato alla società. In detto giudizio, avente petitum e causa petendi del tutto analogo al presente, e contrassegnato dal n. 256/2015 R.G. tutte le parti convenute, tra cui quelle del presente giudizio, si sono regolarmente costituite. Il giudizio, dichiarato interrotto
2338/2024 r.g.a.c. Pag. 7
alla data del 20 marzo 2019 a causa della morte di uno dei convenuti costituiti, non è stato poi riassunto nel termine di legge di tre mesi dall'interruzione e si è pertanto estinto alla data del 20 giugno 2019. Va da sé che la prescrizione, appunto interrotta a seguito del giudizio, tempestivamente avanzato, n. 256/2015
R.G., ha nuovamente iniziato a decorrere dalla data di estinzione del giudizio stesso e quindi dalla data del 20 giugno 2019. Si sarebbe pertanto maturata, qualora non fosse intervenuto, in data 17 giugno 2024 l'atto introduttivo del presente giudizio solo in data 20.06.2024”.
Le conclusioni cui giunge l'attrice non meritano condivisione atteso il carattere istantaneo, e non permanente, dell'interruzione della prescrizione in caso di estinzione del giudizio, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 2945 cod. civ.
L'interruzione della prescrizione, infatti, ha carattere istantaneo, cominciando a decorrere, ex novo, il termine prescrizionale alla cessazione dell'atto interruttivo.
Il secondo comma dell'art. 2945 cod. civ. dispone che ove l'interruzione sia avvenuta mediante notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio ovvero della domanda proposta nel corso del giudizio (ex art. 2943 co. 1 e 2 cod. civ.), “la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”, sommando all'effetto interruttivo, l'effetto sospensivo della pendenza del giudizio.
Il terzo comma, tuttavia, precisa che, in caso di estinzione del giudizio, “rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo” e cioè, nel caso in esame, dalla notifica dell'atto di citazione del giudizio richiamato dal curatore.
Alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni richiamate, la giurisprudenza unanimemente ritiene che l'efficacia interruttiva sia circoscritta al compimento dell'atto introduttivo ed ha pertanto carattere istantaneo, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data della domanda giudiziale a nulla rilevando i successivi atti processuali.
In particolare, nel caso in cui l'estinzione si verifichi perché il giudizio non è stato tempestivamente riassunto davanti al giudice competente si verifica un effetto interruttivo istantaneo e la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data dell'atto
2338/2024 r.g.a.c. Pag. 8
con cui è stato iniziato il giudizio di cognizione (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 15/11/2024, n. 29554 secondo cui “l'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce;
tuttavia, se il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingue per mancata tempestiva riassunzione, viene meno l'unicità del processo e non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c. che opera solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto”; in termini già Cass. S.U.,
15756/2007).
Non è revocabile in dubbio, dunque, l'intervenuta prescrizione dell'azione avanzata dal curatore, essendo decorsi più di cinque anni dal richiamato atto interruttivo (notifica della citazione del precedente giudizio) all'introduzione del presente giudizio.
§2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della domanda ed in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura della controversia, dell'assorbenza della questione preliminare di prescrizione, del mancato svolgimento di attività istruttoria e della definizione nelle forme semplificate di cui all'art. 275 bis cod. proc. civ., con la maggiorazione del 30% prevista per l'assistenza di più parti aventi posizione processuale analoga.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata dalla
[...]
Parte_1
2) Condanna la Parte_1
al pagamento, in favore dell'AVV. NICOLA RAUCCI, dichiaratosi
[...]
antistatario, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.229,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
2338/2024 r.g.a.c. Pag. 9
3) Condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di , delle
[...] Controparte_5
spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.229,00, oltre rimborso
Iva, cpa e spese generali come per legge.
4) Condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di ,
[...] CP_1 CP_2
, , delle spese del Controparte_3 CP_4
presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 14.597,70 oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
2338/2024 r.g.a.c. Pag. 10