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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2887/21 RG in data 8.4.21, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi Parte
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_2 C.F._1
allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Cosimo Iannone, presso il cui studio domicilia in Battipaglia alla via Olevano n. 20;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Grazia Galera, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla p.zza XXIV Maggio n. 26;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 7.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.4.21, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2 concordatario in data 3.6.03 in Sarno con e che dalla loro unione erano nati i figli CP_1
(7.4.06) e (19.6.08), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, proponendo Per_1 Per_2 altresì domanda di addebito, lamentando la violazione dell'obbligo di fedeltà.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che contestava in modo preciso le allegazioni in fatto, pur non opponendosi alla domanda di separazione e proponendo, a sua volta, domanda di addebito.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi e dopo aver sentito i minori, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disciplinando il diritto di visita e l'assegno di mantenimento per ciascun figlio in € 1100,00 ciascuno, con spese straordinarie a carico del padre nella misura del 70%, determinando per la resistente un mantenimento di € 700,00. Infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 24.9.22, veniva dichiarata la separazione tra i coniugi, disponendosi la rimessione della causa sul ruolo per l'istruzione sulle ulteriori domande.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposti accertamenti tributari, all'udienza del 7.11.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e relative memorie di replica.
Tanto premesso, deve darsi atto che è stata già pronunciata sentenza sullo status, dovendo quindi esaminarsi le ulteriori domande, tra cui quelle relative all'addebito (proposta da ciascuna parte), quella relative all'affido della sola (essendo nelle more divenuto maggiorenne), Per_2 Per_1 quella in ordine all'assegnazione della casa coniugale ed in ordine al contributo per il mantenimento dei figli e della resistente.
A tal proposito, deve evidenziarsi che in data 30.12.22 è stato proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è anche intervenuta sentenza sullo status, dovendo darsi atto che ad oggi le parti in causa sono divorziate.
Ciò comporta conseguenze in ordine ad alcune delle domande proposte.
Ed invero, in conformità con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, questo Tribunale ritiene che “dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l.div), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriale (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi
(sopravvenuta) il solo giudice del divorzio” (si veda Tribunale di Milano, 26.2.2016, edita).
Analogo ragionamento può essere logicamente seguito per le ulteriori, conseguenti determinazioni relative alla assegnazione della casa familiare ed alla quantificazione del contributo al mantenimento da imporre al genitore non collocatario.
La potestas decidendi del giudice della separazione resta pertanto limitata alla valutazione delle eventuali domande di addebito e di quelle relative all'assegno di mantenimento dei figli e del coniuge sino alla data del deposito della domanda di divorzio.
Sulla scorta dei principi sopra esposti, il presente thema decidendum, pertanto, deve intendersi limitato alla domanda di addebito proposta da entrambe le parti, nonché alle domande di natura economica (assegno per i figli) e di mantenimento per la resistente, domande queste ultime rispetto alle quali le statuizioni di cui alla presente sentenza conservano vigenza solo fino alla data del deposito della domanda di divorzio.
Ciò chiarito, vanno esaminate le domande di addebito.
In particolare, lamenta il ricorrente che avrebbe violato l'obbligo di fedeltà CP_1 intrattenendo una relazione sentimentale con il suo datore di lavoro. La crisi del matrimonio sarebbe insorta a partire dal lockdown nel marzo 2020, allorquando la resistente avrebbe cominciato ad assumere comportamenti anomali, quali rimanere in ufficio oltre l'orario di lavoro, per poi trascurare la famiglia nel periodo estivo, avendo con sé beni di lusso o biancheria intima molto succinta, tanto da indurre il ricorrente ad assumere un investigatore privato che riscontrava la relazione, relazione che proseguiva anche dopo che l' si licenziava dalla società in cui prestava la propria attività CP_1 lavorativa alle dipendenze del suo datore di lavoro.
La resistente, invece, contesta la ricostruzione di cui sopra ed imputa la fine del matrimonio all'atteggiamento possessivo, anaffettivo, narcisista, manipolatore di , con una Parte_2 personalità competitiva che avrebbe determinato difficoltà psicologiche anche rispetto al primogenito, deducendo che la crisi familiare era già in atto.
Orbene, ritiene il Tribunale che le domande proposte vadano entrambe rigettate, non essendo state acquisite prove in ordine alla violazione degli obblighi connessi al matrimonio.
Si ricorda, in proposito, che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Ora il ricorrente deduce che vi sarebbe stato un tradimento della moglie tale da determinare la crisi dell'unione familiare, comprovato anche dalla circostanza che l è oggi la compagna del suo CP_1 datore di lavoro. Tuttavia, all'esito della documentazione prodotta e delle prove testimoniali, non è emersa prova del tradimento.
Ed invero, il teste , investigatore privato incaricato dal ricorrente, ha riferito fatti Tes_1 successivi all'introduzione del giudizio, non assumendo invece alcun valore probatorio il rapporto investigativo prodotto in atti e non oggetto di prova testimoniale. D , che ha riferito Controparte_2 di aver avuto conoscenza di un bacio tra l' ed il suo datore di lavoro perché informata dal CP_1 ricorrente e poi confermatole dalla resistente, rende una dichiarazione de relato che non può assumere alcuna valenza probatoria al pari di che riconosce che l' era impegnata Controparte_3 CP_1 nella società in modo attivo e che dichiara di aver avuto notizie del tradimento dal di lei marito.
e confermano la tipologia di attività Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 lavorativa svolta non solo da parte dell' ma anche da tutti i dipendenti della società che hanno CP_1 in uso anche l'auto.
La stessa documentazione fotografica di biancheria intima (rappresentata da una semplice sottoveste in seta e da una vestaglia o ancora dei normali reggiseni) non è certo sintomatica di un tradimento, essendo indumenti intimi normalmente utilizzati.
Ugualmente irrilevante è la circostanza che il datore di lavoro si sia separato dalla moglie.
Deve pertanto ritenersi non provato che vi stato la violazione dell'obbligo di fedeltà.
Ugualmente non risulta acquisita prova che sia stato l'atteggiamento del ricorrente che viene descritto come uomo manipolatore, possessivo, a determinare la crisi coniugale.
Pertanto, entrambe le domande vanno rigettate.
Quanto all'affido della figlia ed all'assegnazione della casa familiare, per quanto sopra Per_2 precisato, va dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine, invece, al mantenimento dei figli, per il periodo dall'introduzione del presente giudizio al deposito del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimoni, va confermato quanto statuito in sede di ordinanza presidenziale, oggetto di reclamo, innanzi alla Corte di appello che ha confermato la statuizione, dovendo pertanto disporsi che il ricorrente corrisponda la somma di € 1100,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché partecipi al 70% delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli.
Risulta, difatti, che egli ha una notevole capacità economica, essendo proprietario di diversi terreni per la quota di ½, nonché pieno proprietario di due immobili locati e di altri 5 immobili per la quota di ½. Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta che egli per l'anno 2017 ha dichiarato un reddito imponibile di € 526.786,00, per l'anno 2018 un reddito di € 400.122,00 e per l'anno 2019 un reddito di € 210855,00. È titolare di diverse società che gestisce.
La resistente che svolge alle dipendenze di una società è proprietaria di diversi terreni e due immobili, di cui uno destinato a casa familiare. Ha dichiarato per l'anno 2019 un reddito di € 110.496,00, per l'anno 2018 un reddito imponibile di € 213.136,00 per l'anno 2017 un reddito di € 211282,00.
A fronte di tale situazione reddituale, evidenziandosi altresì che il tenore di vita era particolarmente agiato (si vedano le produzioni fotografiche che rappresentano i figli in diversi viaggi anche all'estero), si ritiene di dover confermare la somma di € 1100,00 per ciascun figlio da corrispondersi per l'arco temporale sopra indicato, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre a dover partecipare il ricorrente al 70% delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_7
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Va altresì confermato, in considerazione della natura dell'assegno di mantenimento, la somma di €
700,00 che il ricorrente è tenuto a corrispondere a titolo di mantenimento della resistente fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, evidenziandosi la disparità reddituale delle parti e dovendosi garantire il medesimo tenore di vita in costanza di matrimonio.
In proposito, appare opportuno ricordare che “In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del
1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione” (in tal senso Cass. Civ. n. 3852/21).
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi e stante la natura necessita del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta le domande di addebito proposte da ciascuna parte;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande di affido e di assegnazione della casa familiare;
3) determina, con riferimento al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in € 1100,00 l'assegno di mantenimento per ciascuno dei figli, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, a carico del ricorrente ed in favore della resistente, oltre a dover contribuire il ricorrente nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie;
4) determina in € 700,00 il contributo per il mantenimento in favore della resistente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 29.1.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi