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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7611 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21761/2022 R.G. cui sono riunite le cause iscritte ai N. 21830/2022, 21831/2022, 21832/2022, 21833/2022, 21834/2022 e 21835/2022 promosse da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
E app.ti e difesi dall'Avv. PERUGINI EMILIO
[...] Parte_7 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti UCCELLO CRISTINA e
[...]
NN FA come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi depositati in data 29/11/2022 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l Controparte_2
– dinanzi a codesto Tribunale per sentir accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per le causali di cui innanzi, il diritto della ricorrente a ricoprire la posizione organizzativa già svolta sino al 31 luglio 2021 sino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione avviati dall'Ente con delibera 438/2021; - per l'effetto condannare l al pagamento della CP_2 somma € 5.192,28 (per ) e di € 4.038,44 (per i restanti Parte_1 ricorrenti) correlate all'incarico di posizione organizzativa svolta dalla ricorrente per il periodo agosto2021 / aprile 2022 ,anche a mente del principio della proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 Cost. , o in via ancor piu' gradata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre la integrazione della quota di tredicesima mensilità, e quanto spettante a titolo di retribuzione di risultato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far dalla maturazione e sino al soddisfo. -con vittoria si spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione. Con salvezza di ogni altro diritto”. Assumevano di prestare attività lavorativa quali collaboratori amministrativi professionali e e collaboratori Parte_3 Parte_7 professionali senior , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
e ) alle dipendenze dell presso le Parte_5 Parte_6 CP_2 rispettive sedi indicate nei diversi ricorsi, tutti titolari di posizione organizzativa come da disposizioni emanate nell'anno 2014 e confermati da successive deliberazioni del 2022; che l'Amministrazione, con atto deliberativo n. 438 dell'8/07/2021 con cui approvava il nuovo assetto complessivo degli incarichi di funzione riconducibili alle diverse strutture dell'Agenzia con relativa graduazione, stabiliva che “gli incarichi di coordinamento e posizione organizzativa conferiti in precedenza ai sensi dei previgenti CCNL si intendono prorogati al 31/07/2021, mentre per quelli non più attuali si rinvia alle determinazioni in capo al Responsabile del Procedimento nominato con deliberazione commissariale n. 747/2019”; che l' , successivamente al 31 luglio 2021, ed in assenza di ogni ulteriore CP_2
e necessario provvedimento amministrativo, disponeva immotivatamente la sospensione della erogazione degli emolumenti correlati all'espletamento dei summenzionati e ricoperti incarichi di posizione organizzativa. Si costituiva tempestivamente l la quale concludeva per sentir CP_2 accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità, improcedibilità delle domande avversarie;
nel merito, rigettarsi le avverse domande di condanna di pagamento anche ai sensi di cui all'art. 36 Cost. o in via subordinata ai sensi di cui all'art. 2041 c.c. perché inammissibili, infondate in fatto e diritto, affette da nullità nonché non provate e quindi non spettanti né per l'annualità dal luglio/dicembre 2021 né dal 1 gennaio 2022 sino al 28 febbraio 2022 nonché non provate, con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
in via subordinata, nel merito, non ritenere liquidabile l'importo così come richiesto perché non applicabile il compenso a suo tempo previsto per le P.O. ma un diverso e più ridotto compenso che questo G.L. riterrà di concedere anche in via equitativa e comunque nulla per l'anno 2022. Essendo state ravvisate ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, veniva disposta la riunione al presente giudizio dei procedimenti n. r.g. 21830/2022, 21831/2022, 21832/2022, 21833/2022, 21834/2022 e 21835/2022. Quindi, all'udienza odierna, esaminata la documentazione in atti, ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. La domanda proposta con i ricorsi oggi riuniti va rigettata. I ricorrenti sono dipendenti dell' con qualifiche di collaboratore CP_2 amministrativo professionale senior ( , , Parte_1 Parte_2 , e ) e di collaboratore Parte_4 Parte_5 Parte_6 amministrativo professionale ( e in Parte_3 Parte_7 carica presso le sedi indicate nei rispettivi ricorsi;
tutti i ricorrenti sono titolari di posizioni organizzative ed in particolare: sin dal Parte_1
2014, con incarico di “Responsabile Staff Amministrativo”; , Parte_2 dal 2014, con incarico di “Supporto Segreteria Generale”; Parte_3 sin dal 2014, con incarico di “Responsabile della Segreteria del Direttore Generale”; , sin dal 2007 con incarico di “Liquidazione Parte_4 fatture Direzione Generale”; con incarico, a far data dal Parte_5
2010, con incarico di “Bilancio, Contabilità e Tributi”; , con Parte_6 incarico, sin dal 2010 di “Responsabile Commesse ad alto contenuto tecnico-specialistico”; con incarico, sin dal 2014 di Parte_7
“Supporto alle attività del RUP per i Progetti POR Campania”. Per tali incarichi i ricorrenti percepivano tutti la relativa indennità. Con atto deliberativo n. 438 del 8/07/2021, di approvazione del nuovo assetto complessivo degli incarichi di funzione riconducibili alle diverse strutture dell'Agenzia, con relativa graduazione, stabiliva che “gli incarichi di coordinamento e posizione organizzativa conferiti in precedenza ai sensi dei previgenti CCNL si intendono prorogati al 31/07/2021, mentre per quelli non più attuali si rinvia alle determinazioni in capo al Responsabile del Procedimento nominato con deliberazione commissariale n. 747/2019”. Il processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione avviati dall con le delibere nn. 438/2021 e 515/2021 ha avuto termine solo CP_1 con la deliberazione n. 111 del 16/02/2022 ed invero le nuove assegnazioni di incarichi di funzione hanno avuto inizio nel marzo 2022. Successivamente al 31 luglio 2021, i ricorrenti ritengono di aver continuato ad ottemperare ai compiti correlati agli incarichi di funzione di coordinamento loro attribuiti con le precedenti delibere. A far data dal 1° agosto 2021 l'Ente sospendeva il pagamento di tale indennità in favore dei ricorrenti fino a tutto il mese di febbraio 2022, allorquando terminavano le procedure di assegnazione degli incarichi in oggetto (deliberazione n. 111 del 16/02/22). I ricorrenti, pertanto, ritengono che la sospensione del pagamento della relativa indennità, non corrisposta nelle mensilità che vanno dall'Agosto 2021 al Febbraio 2022 sia palesemente illegittima, poiché in aperto contrasto con le previsioni normative di cui all'art. 22 del CCNL 2016/2018 comparto sanità, oltre contrario al principio costituzionale di cui all'art. 36. L resisteva alle pretese dei ricorrenti, ritenendo gli incarichi di CP_2 coordinamento conferiti erano stati formalizzati limitatamente alla durata della gestione commissariale e, quindi, scaduti il 31/ 12/2015; l' ha CP_1 poi prorogato con le citate note e atti deliberativi gli incarichi di p.o. e coordinamento sino alla ultima proroga disposta eccezionalmente con la citata deliberazione n. 438/2021, con la conseguenza che detti pretesi incarichi risultano non più vigenti dal 31/07/2021. Il ricorso è infondato. Nel caso in esame, le attività che i ricorrenti ritengono di aver svolto, in assenza di un formale e continuato conferimento di incarico, non avrebbe potuto comunque comportare alcuna conseguenza sul piano economico. Ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Nel pubblico impiego, l'art. 52, pur sancendo il divieto di promozione, attribuisce tuttavia al dipendente che svolga mansioni superiori il diritto al correlativo trattamento economico. Ricordando tale assunto e facendo un passo indietro, ritornando alla domanda attorea, questa richiede il riconoscimento dell'indennità di funzioni e di coordinamento. Tale richiesta appare, tuttavia, fuorviante, poiché l'istituzione dell'incarico di Funzione di Coordinamento, come delle posizioni organizzative, così come dagli artt. 20, 21 e 36 del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999, rispondono all'esigenza di valorizzare le alte professionalità e le esigenze di flessibilità nella gestione delle risorse umane, in relazione allo svolgimento di funzioni di elevata complessità e con assunzione diretta di responsabilità. Esse sono state istituite dall con le delibere n. 1 e 2/2007 che, con i CP_2 relativi allegati verbali sindacali e tabelle, in armonia con il dettato normativo disciplinano i suddetti istituti relativamente ai criteri di assegnazione, valutazione, durata e il relativo compenso delle stesse, prevede unicamente il trattamento di posizione e indennità di risultato per le posizioni organizzative fissato rispettivamente in € 7.500,00 per la posizione A e 3.500,00 per la posizione B e € 990,00 per indennità di risultato;
il trattamento di posizione e indennità di risultato per le funzioni di coordinamento fissato rispettivamente in € 3.500,00 e € 990,00, come si evince dalle tabelle allegate a detta delibera. Con deliberazione del DG n. 92 del 31/03/2011 venivano confermati tutti gli incarichi di funzione di coordinamento e di posizione organizzativa fissando la scadenza al 31/05/2011. Con deliberazione n. 341 DG del 06/07/2012 differimento incarichi di p.o. e f.c. fino al 31/08/2012. Con deliberazione n. 426 DG del 04/09/2012 differimento incarichi di p.o. e f.c. fino al 31/12/2012. Con deliberazione commissariale n. 5/2014 - proroga delle posizioni organizzative già in regime di prorogatio con scadenza fino alla fine della gestione commissariale. Con deliberazione commissariale n. 8/2014 - proroga delle funzioni di coordinamento già in regime di prorogatio con scadenza fino alla fine della gestione commissariale. Con deliberazione commissariale n. 1/2016 - proroga al 28/02/2016 delle posizioni organizzative e funzioni di coordinamento già in regime di prorogatio scadute al 31/12/2015 (fine della gestione commissariale). Con deliberazione commissariale n. 95/2016 - proroga al 31/03/2016 delle posizioni organizzative e funzioni di coordinamento già in regime di prorogatio scadute al 31/12/2015 (fine della gestione commissariale). In data 19/03/2017 veniva nominato commissario dell'Ente l'Avv. Stefano Sorvino. Dalla deliberazione n. 95/2016 fino al 2020 non venivano prodotte delibere di proroga degli incarichi, stante l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo. L , già dall'insediamento della nuova gestione, ha intrapreso il CP_2 processo volto alla predisposizione del nuovo Regolamento che disciplina le procedure per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di cui trattasi, avviando un percorso di concertazione con le Organizzazioni Sindacali del Comparto e con la RSU mirato alla definizione e assegnazione degli incarichi stessi. Con nota prot. n. 5741/2018 del 29/01/2018 avente ad oggetto “Proroga incarichi di Posizioni Organizzative e Funzioni di Coordinamento”, il Direttore Amministrativo afferma che “l'attuale ordinamento fa espresso divieto di prorogare ulteriormente la durata degli incarichi in oggetto e trattandosi di incarichi rimodulabili secondo le esigenze della P.A. (vedi tra le tante Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 12556 del 18/05/2017), sarebbe opportuno il solo rinnovo, per il tempo agenziale, delle posizioni organizzative individuate e previste nei Settori enucleati dal Regolamento vigente che non sono soggette ad eventuale soppressione o rimodulazione, ad eccezione che non si provveda mediante modifica del Regolamento stesso. Per quanto attiene le posizioni organizzative degli Staff amministrativi dei Dipartimenti Provinciali, sarebbe opportuno che, per l'eventuale rinnovo, si esprimessero i Direttori Provinciali”. Infine, Con Deliberazione del Commissario n. 291 del 15/05/2019 avente ad oggetto: regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione: approvazione, seguite dalle delibere e Deliberazioni nn. 438/21 e 630/21, l'Agenzia deliberava espressamente di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione” e di precisare che gli incarichi di funzione verranno individuati ed istituiti per tutti i ruoli del comparto, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “ Condizioni di lavoro e incarichi” di cui all'art. 80 del CCNL menzionato, avendo a riferimento l'assetto organizzativo e funzionale delineato con il nuovo Regolamento Organizzativo dell'Agenzia, nonché le esigenze connesse alla realizzazione di specifici progetti e/o obiettivi di particolare rilevanza strategica in relazione al Piano Triennale delle Performance, previa concertazione negoziale con le OO.SS. e di stabilire che gli incarichi di coordinamento e posizione organizzativa conferiti in precedenza ai sensi dei 11 previgenti CCNL si intendono prorogati al 31/07/2021, mentre per quelle non più attuali si rinvia alle determinazioni in capo al Responsabile del Procedimento nominato con deliberazione commissariale n. 747/2019. I ricorrenti affermano di essere già titolari di funzione di coordinamento in virtù di deliberazioni indicate nei rispettivi ricorsi. In particolare: in virtù di disposizione n. 70GC/2014 del Parte_1
22/05/2014; in virtù di disposizione n. 42GC/2014 del Parte_2
2/04/2014; in virtù di n. 673 del 13/08/2014; Parte_3 Parte_4 in virtù di deliberazione D.G. n. 82/2007 del 28/02/2007;
[...] Pt_5 in virtù di deliberazione n. 431 del 31/05/2010; in virtù di n. Parte_6
415 del 31/05/2010; in virtù di disposizione commissariale Parte_7
n. 81GC del 13/06/2014. Orbene, alla luce di quanto appena riportato, e dalla disamina dei precedenti atti si evince chiaramente che detto incarico era stato formalizzato limitatamente alla durata della Gestione Commissariale e quindi scaduto il 31/12/2015 (fine della gestione commissariale) e, da allora, pur non essendovi normativamente tenuta, l'Amministrazione ha prorogato con le citate note e atti deliberativi gli incarichi di p.o. e coordinamento, tra le quali rientrerebbe eventualmente anche quella dei ricorrenti, sino alla ultima proroga disposta eccezionalmente con la citata deliberazione n. 438/2021, con la conseguenza che detti pretesi incarichi risultano non più vigenti dal 31/07/2021 senza che l' fosse incorsa nella violazione di alcuna CP_1 normativa contrattuale o di legge. Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento di un'indennità che non spetta loro, e avrebbero potuto, in modo più appropriato, chiedere il riconoscimento di mansioni superiori, presentando una valutazione dei fatti e un quadro probatorio più adeguato. Passando alla disamina delle domande subordinate proposte ai sensi dell'art. 2041 c.c., queste sono inammissibili per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., requisito che presuppone l'assenza di un titolo giuridico valido ed efficace nel cui alveo si svolge una determinata attività (ex multis, Cass., Sez. L., n. 12334/2018 "E' altresì infondato l'ottavo motivo del ricorso principale vertente sul mancato accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., atteso che l'ingiustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del dipendente, non riscontrabile nel caso del pubblico dipendente che percepisca la retribuzione prevista per la qualifica rivestita (Cons. St., V, 7 aprile 2011, n. 2166; e, inoltre, Cons. St., VI, 3 febbraio 2011 n. 758, Cons. St., VI, 24 gennaio 2011, n. 467, Cons. St., V, 19 giugno 2009, n. 4063)."; nello stesso senso anche Cass., sez. L., n. 16180/2019, Cass., sez. L., n. 29792/2018, Cass., Sez. L., n. 30240/2017, Cass., sez. L., n. 17317/2012, Cass., sez. L., n. 14215/2002, Cass., sez. L., n. 1053/1995). Per tali motivi la domanda, di cui ai ricorsi riuniti, deve esser respinta. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità e controvertibilità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta la domanda proposta con i ricorsi riuniti;
b) Compensa le spese di lite
Così deciso in data 23.10.2025 il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21761/2022 R.G. cui sono riunite le cause iscritte ai N. 21830/2022, 21831/2022, 21832/2022, 21833/2022, 21834/2022 e 21835/2022 promosse da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
E app.ti e difesi dall'Avv. PERUGINI EMILIO
[...] Parte_7 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti UCCELLO CRISTINA e
[...]
NN FA come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi depositati in data 29/11/2022 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l Controparte_2
– dinanzi a codesto Tribunale per sentir accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare, per le causali di cui innanzi, il diritto della ricorrente a ricoprire la posizione organizzativa già svolta sino al 31 luglio 2021 sino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione avviati dall'Ente con delibera 438/2021; - per l'effetto condannare l al pagamento della CP_2 somma € 5.192,28 (per ) e di € 4.038,44 (per i restanti Parte_1 ricorrenti) correlate all'incarico di posizione organizzativa svolta dalla ricorrente per il periodo agosto2021 / aprile 2022 ,anche a mente del principio della proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 Cost. , o in via ancor piu' gradata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre la integrazione della quota di tredicesima mensilità, e quanto spettante a titolo di retribuzione di risultato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far dalla maturazione e sino al soddisfo. -con vittoria si spese, diritti ed onorari del giudizio, con distrazione. Con salvezza di ogni altro diritto”. Assumevano di prestare attività lavorativa quali collaboratori amministrativi professionali e e collaboratori Parte_3 Parte_7 professionali senior , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
e ) alle dipendenze dell presso le Parte_5 Parte_6 CP_2 rispettive sedi indicate nei diversi ricorsi, tutti titolari di posizione organizzativa come da disposizioni emanate nell'anno 2014 e confermati da successive deliberazioni del 2022; che l'Amministrazione, con atto deliberativo n. 438 dell'8/07/2021 con cui approvava il nuovo assetto complessivo degli incarichi di funzione riconducibili alle diverse strutture dell'Agenzia con relativa graduazione, stabiliva che “gli incarichi di coordinamento e posizione organizzativa conferiti in precedenza ai sensi dei previgenti CCNL si intendono prorogati al 31/07/2021, mentre per quelli non più attuali si rinvia alle determinazioni in capo al Responsabile del Procedimento nominato con deliberazione commissariale n. 747/2019”; che l' , successivamente al 31 luglio 2021, ed in assenza di ogni ulteriore CP_2
e necessario provvedimento amministrativo, disponeva immotivatamente la sospensione della erogazione degli emolumenti correlati all'espletamento dei summenzionati e ricoperti incarichi di posizione organizzativa. Si costituiva tempestivamente l la quale concludeva per sentir CP_2 accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità, improcedibilità delle domande avversarie;
nel merito, rigettarsi le avverse domande di condanna di pagamento anche ai sensi di cui all'art. 36 Cost. o in via subordinata ai sensi di cui all'art. 2041 c.c. perché inammissibili, infondate in fatto e diritto, affette da nullità nonché non provate e quindi non spettanti né per l'annualità dal luglio/dicembre 2021 né dal 1 gennaio 2022 sino al 28 febbraio 2022 nonché non provate, con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
in via subordinata, nel merito, non ritenere liquidabile l'importo così come richiesto perché non applicabile il compenso a suo tempo previsto per le P.O. ma un diverso e più ridotto compenso che questo G.L. riterrà di concedere anche in via equitativa e comunque nulla per l'anno 2022. Essendo state ravvisate ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, veniva disposta la riunione al presente giudizio dei procedimenti n. r.g. 21830/2022, 21831/2022, 21832/2022, 21833/2022, 21834/2022 e 21835/2022. Quindi, all'udienza odierna, esaminata la documentazione in atti, ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. La domanda proposta con i ricorsi oggi riuniti va rigettata. I ricorrenti sono dipendenti dell' con qualifiche di collaboratore CP_2 amministrativo professionale senior ( , , Parte_1 Parte_2 , e ) e di collaboratore Parte_4 Parte_5 Parte_6 amministrativo professionale ( e in Parte_3 Parte_7 carica presso le sedi indicate nei rispettivi ricorsi;
tutti i ricorrenti sono titolari di posizioni organizzative ed in particolare: sin dal Parte_1
2014, con incarico di “Responsabile Staff Amministrativo”; , Parte_2 dal 2014, con incarico di “Supporto Segreteria Generale”; Parte_3 sin dal 2014, con incarico di “Responsabile della Segreteria del Direttore Generale”; , sin dal 2007 con incarico di “Liquidazione Parte_4 fatture Direzione Generale”; con incarico, a far data dal Parte_5
2010, con incarico di “Bilancio, Contabilità e Tributi”; , con Parte_6 incarico, sin dal 2010 di “Responsabile Commesse ad alto contenuto tecnico-specialistico”; con incarico, sin dal 2014 di Parte_7
“Supporto alle attività del RUP per i Progetti POR Campania”. Per tali incarichi i ricorrenti percepivano tutti la relativa indennità. Con atto deliberativo n. 438 del 8/07/2021, di approvazione del nuovo assetto complessivo degli incarichi di funzione riconducibili alle diverse strutture dell'Agenzia, con relativa graduazione, stabiliva che “gli incarichi di coordinamento e posizione organizzativa conferiti in precedenza ai sensi dei previgenti CCNL si intendono prorogati al 31/07/2021, mentre per quelli non più attuali si rinvia alle determinazioni in capo al Responsabile del Procedimento nominato con deliberazione commissariale n. 747/2019”. Il processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione avviati dall con le delibere nn. 438/2021 e 515/2021 ha avuto termine solo CP_1 con la deliberazione n. 111 del 16/02/2022 ed invero le nuove assegnazioni di incarichi di funzione hanno avuto inizio nel marzo 2022. Successivamente al 31 luglio 2021, i ricorrenti ritengono di aver continuato ad ottemperare ai compiti correlati agli incarichi di funzione di coordinamento loro attribuiti con le precedenti delibere. A far data dal 1° agosto 2021 l'Ente sospendeva il pagamento di tale indennità in favore dei ricorrenti fino a tutto il mese di febbraio 2022, allorquando terminavano le procedure di assegnazione degli incarichi in oggetto (deliberazione n. 111 del 16/02/22). I ricorrenti, pertanto, ritengono che la sospensione del pagamento della relativa indennità, non corrisposta nelle mensilità che vanno dall'Agosto 2021 al Febbraio 2022 sia palesemente illegittima, poiché in aperto contrasto con le previsioni normative di cui all'art. 22 del CCNL 2016/2018 comparto sanità, oltre contrario al principio costituzionale di cui all'art. 36. L resisteva alle pretese dei ricorrenti, ritenendo gli incarichi di CP_2 coordinamento conferiti erano stati formalizzati limitatamente alla durata della gestione commissariale e, quindi, scaduti il 31/ 12/2015; l' ha CP_1 poi prorogato con le citate note e atti deliberativi gli incarichi di p.o. e coordinamento sino alla ultima proroga disposta eccezionalmente con la citata deliberazione n. 438/2021, con la conseguenza che detti pretesi incarichi risultano non più vigenti dal 31/07/2021. Il ricorso è infondato. Nel caso in esame, le attività che i ricorrenti ritengono di aver svolto, in assenza di un formale e continuato conferimento di incarico, non avrebbe potuto comunque comportare alcuna conseguenza sul piano economico. Ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Nel pubblico impiego, l'art. 52, pur sancendo il divieto di promozione, attribuisce tuttavia al dipendente che svolga mansioni superiori il diritto al correlativo trattamento economico. Ricordando tale assunto e facendo un passo indietro, ritornando alla domanda attorea, questa richiede il riconoscimento dell'indennità di funzioni e di coordinamento. Tale richiesta appare, tuttavia, fuorviante, poiché l'istituzione dell'incarico di Funzione di Coordinamento, come delle posizioni organizzative, così come dagli artt. 20, 21 e 36 del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999, rispondono all'esigenza di valorizzare le alte professionalità e le esigenze di flessibilità nella gestione delle risorse umane, in relazione allo svolgimento di funzioni di elevata complessità e con assunzione diretta di responsabilità. Esse sono state istituite dall con le delibere n. 1 e 2/2007 che, con i CP_2 relativi allegati verbali sindacali e tabelle, in armonia con il dettato normativo disciplinano i suddetti istituti relativamente ai criteri di assegnazione, valutazione, durata e il relativo compenso delle stesse, prevede unicamente il trattamento di posizione e indennità di risultato per le posizioni organizzative fissato rispettivamente in € 7.500,00 per la posizione A e 3.500,00 per la posizione B e € 990,00 per indennità di risultato;
il trattamento di posizione e indennità di risultato per le funzioni di coordinamento fissato rispettivamente in € 3.500,00 e € 990,00, come si evince dalle tabelle allegate a detta delibera. Con deliberazione del DG n. 92 del 31/03/2011 venivano confermati tutti gli incarichi di funzione di coordinamento e di posizione organizzativa fissando la scadenza al 31/05/2011. Con deliberazione n. 341 DG del 06/07/2012 differimento incarichi di p.o. e f.c. fino al 31/08/2012. Con deliberazione n. 426 DG del 04/09/2012 differimento incarichi di p.o. e f.c. fino al 31/12/2012. Con deliberazione commissariale n. 5/2014 - proroga delle posizioni organizzative già in regime di prorogatio con scadenza fino alla fine della gestione commissariale. Con deliberazione commissariale n. 8/2014 - proroga delle funzioni di coordinamento già in regime di prorogatio con scadenza fino alla fine della gestione commissariale. Con deliberazione commissariale n. 1/2016 - proroga al 28/02/2016 delle posizioni organizzative e funzioni di coordinamento già in regime di prorogatio scadute al 31/12/2015 (fine della gestione commissariale). Con deliberazione commissariale n. 95/2016 - proroga al 31/03/2016 delle posizioni organizzative e funzioni di coordinamento già in regime di prorogatio scadute al 31/12/2015 (fine della gestione commissariale). In data 19/03/2017 veniva nominato commissario dell'Ente l'Avv. Stefano Sorvino. Dalla deliberazione n. 95/2016 fino al 2020 non venivano prodotte delibere di proroga degli incarichi, stante l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo. L , già dall'insediamento della nuova gestione, ha intrapreso il CP_2 processo volto alla predisposizione del nuovo Regolamento che disciplina le procedure per il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di cui trattasi, avviando un percorso di concertazione con le Organizzazioni Sindacali del Comparto e con la RSU mirato alla definizione e assegnazione degli incarichi stessi. Con nota prot. n. 5741/2018 del 29/01/2018 avente ad oggetto “Proroga incarichi di Posizioni Organizzative e Funzioni di Coordinamento”, il Direttore Amministrativo afferma che “l'attuale ordinamento fa espresso divieto di prorogare ulteriormente la durata degli incarichi in oggetto e trattandosi di incarichi rimodulabili secondo le esigenze della P.A. (vedi tra le tante Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 12556 del 18/05/2017), sarebbe opportuno il solo rinnovo, per il tempo agenziale, delle posizioni organizzative individuate e previste nei Settori enucleati dal Regolamento vigente che non sono soggette ad eventuale soppressione o rimodulazione, ad eccezione che non si provveda mediante modifica del Regolamento stesso. Per quanto attiene le posizioni organizzative degli Staff amministrativi dei Dipartimenti Provinciali, sarebbe opportuno che, per l'eventuale rinnovo, si esprimessero i Direttori Provinciali”. Infine, Con Deliberazione del Commissario n. 291 del 15/05/2019 avente ad oggetto: regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione: approvazione, seguite dalle delibere e Deliberazioni nn. 438/21 e 630/21, l'Agenzia deliberava espressamente di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina degli incarichi di funzione” e di precisare che gli incarichi di funzione verranno individuati ed istituiti per tutti i ruoli del comparto, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “ Condizioni di lavoro e incarichi” di cui all'art. 80 del CCNL menzionato, avendo a riferimento l'assetto organizzativo e funzionale delineato con il nuovo Regolamento Organizzativo dell'Agenzia, nonché le esigenze connesse alla realizzazione di specifici progetti e/o obiettivi di particolare rilevanza strategica in relazione al Piano Triennale delle Performance, previa concertazione negoziale con le OO.SS. e di stabilire che gli incarichi di coordinamento e posizione organizzativa conferiti in precedenza ai sensi dei 11 previgenti CCNL si intendono prorogati al 31/07/2021, mentre per quelle non più attuali si rinvia alle determinazioni in capo al Responsabile del Procedimento nominato con deliberazione commissariale n. 747/2019. I ricorrenti affermano di essere già titolari di funzione di coordinamento in virtù di deliberazioni indicate nei rispettivi ricorsi. In particolare: in virtù di disposizione n. 70GC/2014 del Parte_1
22/05/2014; in virtù di disposizione n. 42GC/2014 del Parte_2
2/04/2014; in virtù di n. 673 del 13/08/2014; Parte_3 Parte_4 in virtù di deliberazione D.G. n. 82/2007 del 28/02/2007;
[...] Pt_5 in virtù di deliberazione n. 431 del 31/05/2010; in virtù di n. Parte_6
415 del 31/05/2010; in virtù di disposizione commissariale Parte_7
n. 81GC del 13/06/2014. Orbene, alla luce di quanto appena riportato, e dalla disamina dei precedenti atti si evince chiaramente che detto incarico era stato formalizzato limitatamente alla durata della Gestione Commissariale e quindi scaduto il 31/12/2015 (fine della gestione commissariale) e, da allora, pur non essendovi normativamente tenuta, l'Amministrazione ha prorogato con le citate note e atti deliberativi gli incarichi di p.o. e coordinamento, tra le quali rientrerebbe eventualmente anche quella dei ricorrenti, sino alla ultima proroga disposta eccezionalmente con la citata deliberazione n. 438/2021, con la conseguenza che detti pretesi incarichi risultano non più vigenti dal 31/07/2021 senza che l' fosse incorsa nella violazione di alcuna CP_1 normativa contrattuale o di legge. Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento di un'indennità che non spetta loro, e avrebbero potuto, in modo più appropriato, chiedere il riconoscimento di mansioni superiori, presentando una valutazione dei fatti e un quadro probatorio più adeguato. Passando alla disamina delle domande subordinate proposte ai sensi dell'art. 2041 c.c., queste sono inammissibili per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., requisito che presuppone l'assenza di un titolo giuridico valido ed efficace nel cui alveo si svolge una determinata attività (ex multis, Cass., Sez. L., n. 12334/2018 "E' altresì infondato l'ottavo motivo del ricorso principale vertente sul mancato accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., atteso che l'ingiustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del dipendente, non riscontrabile nel caso del pubblico dipendente che percepisca la retribuzione prevista per la qualifica rivestita (Cons. St., V, 7 aprile 2011, n. 2166; e, inoltre, Cons. St., VI, 3 febbraio 2011 n. 758, Cons. St., VI, 24 gennaio 2011, n. 467, Cons. St., V, 19 giugno 2009, n. 4063)."; nello stesso senso anche Cass., sez. L., n. 16180/2019, Cass., sez. L., n. 29792/2018, Cass., Sez. L., n. 30240/2017, Cass., sez. L., n. 17317/2012, Cass., sez. L., n. 14215/2002, Cass., sez. L., n. 1053/1995). Per tali motivi la domanda, di cui ai ricorsi riuniti, deve esser respinta. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità e controvertibilità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta la domanda proposta con i ricorsi riuniti;
b) Compensa le spese di lite
Così deciso in data 23.10.2025 il Giudice Dott. Manuela Montuori