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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/07/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3177 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA SANT'ANNA N. 61 ALTAVILLA MILICIA, presso lo studio dell'avv. GUAGLIARDO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, con l'avv. PARISI TOMMASO, che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 06/02/2025, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente concludeva come da note scritte, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 27/10/2022 parte ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento del 15/05/2021 con cui l' comunicava la revoca del CP_1
beneficio relativo alla domanda di reddito di cittadinanza, in seguito alla difformità reddituale accertata dalla Guardia di Finanza per la mancata dichiarazione nel DSU 2020 di vincite al gioco pari ad € 26.505,58.
Deduce al riguardo:
- che avverso il menzionato provvedimento è stato presentato ricorso amministrativo, rimasto senza esito;
- che in data 25/10/2021 gli veniva intimata la restituzione di € 4.086,71 erogate a titolo di RdC nel periodo dicembre 2020 – aprile 2021;
- che ha presentato istanza di riesame;
- che con pec del 30/11/2021 l'Istituto rigettava l'istanza;
- che in data 24/02/2022 riceveva una ulteriore richiesta di restituzione di €
4.086,71;
- che in data 09/03/2022 veniva diffidato a restituire la somma di € 17.006,66 per il periodo maggio 2019 – ottobre 2020;
- che ha nuovamente presentato istanza di riesame allegando il decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Termini Imerese del procedimento penale intrapreso a carico dello stesso, laddove è stato accertato che “… nel periodo di interesse, non risultano operazioni finanziarie che abbiano comportato il superamento di euro 6.000 (nell'anno 2018 i prelievi, infatti, ammontano a 4.127,30 mentre i versamenti ammontano a € 5.606,70), soglia limite del patrimonio mobiliare per essere ammessi al beneficio del RDC.
Ancora, nel caso di specie, è emerso che né l'indagato, né il figlio , abbiano Persona_1
ottenuto o effettuato giocate/vincite o ricariche/pagamenti che evidenziano valori in attivo o
2 proventi monetari al di sopra della predetta soglia”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1
diritto del ricorso, con il rigetto dello stesso, deducendo che dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Petralia Soprana erano emerse negli anni
2018 e 2019 vincite pari a complessivi € 34.006,66, non dichiarate dal ricorrente.
In mancanza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., “E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, comma 2 ai sensi del quale “Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane”), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, comma 1, lett. b)
3 nonché quello di cittadinanza e residenza.
Beneficiario della prestazione è il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio, requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
L' a ragione, deduce che il ricorrente sia incorso nell'ipotesi CP_1
sanzionatoria di cui all'art. 7, comma 4, del D.L. n. 4/2019, in quanto il ricorrente, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, ha omesso di dichiarare nell'istanza del RdC del 2020 informazioni necessarie in ordine alla reale consistenza del proprio patrimonio mobiliare, ovvero di avere percepito le vincite al gioco.
Parte ricorrente non ha negato le vincite, pur contestandone l'ammontare, e si avvale del decreto di archiviazione del procedimento penale al fine di dimostrare che “non aveva alcun obbligo di comunicare la variazione di reddito giacchè non vi è stata alcuna modifica reddituale tale da modificare i limiti reddituali che facevano venire meno il beneficio economico del rdc” (cfr. note conclusive).
È dunque pacifico che le vincite di gioco vi siano state e che il ricorrente non le abbia dichiarate, e ciò indipendentemente dall'eventuale superamento dei limiti reddituali previsti per l'ottenimento del beneficio.
L'art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: …..d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di
4 particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
Le vincite di gioco sono, dunque, redditi imponibili e sono rilevanti ai fini della concessione del reddito di cittadinanza;
il valore del reddito familiare è infatti determinato, ex art. 2, comma 6 DL n.4 /2019, - ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, ove alla lettera b) vengono indicati, quale elemento del reddito di ciascun componente del nucleo familiare, i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta.
Nessun rilievo assume la circostanza che “non risultano operazioni finanziarie che abbiano comportato il superamento di euro 6.000 …” (cfr. decreto di archiviazione).
Il conseguimento o la percezione di un reddito, infatti, va intesa come acquisizione del relativo diritto, che può manifestarsi anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che di fatto può anche mancare
(cfr. Cass. Sez. Civ. Sez. 5 n. 2082/2021).
Tanto premesso, la mancata comunicazione delle vincite conseguite dalla ricorrente costituisce una condotta omissiva atta a legittimare la revoca del beneficio ex art. 7, comma 4 del d.l. n. 4 del 2019, ai sensi de quale
«[…]quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».
Ciò posto, va ricordato che nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i
5 fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. 11/02/2016, n. 2739; conf., tra le tante, Cass. n.
5059/2018; Cass. Sez. Unite 04/08/2010, n. 18046).
Nessun rilievo in questa sede assume l'intervenuta archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente.
Al riguardo si osserva che la sopravvenienza di un decreto di archiviazione è insufficiente a fornire la prova della realtà. Ed invero, il decreto di impromuovibilità dell'azione penale (adottato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e ss.), non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (cfr., ex multis, Cassazione n. 1157/2021).
In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e quantificazioni non vincolate all'esito delle indagini penali.
Ne deriva, quindi, per le ragioni evidenziate, che l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente non rileva ai fini della risoluzione della controversia in materia di indebito, dovendo, invece, ritenersi sussistente il dolo omissivo del ricorrente, che non ha proceduto a comunicare le variazioni reddituali.
Di qui il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 16/07/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3177 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA SANT'ANNA N. 61 ALTAVILLA MILICIA, presso lo studio dell'avv. GUAGLIARDO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, con l'avv. PARISI TOMMASO, che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 06/02/2025, svoltasi in modalità cartolare, parte ricorrente concludeva come da note scritte, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 27/10/2022 parte ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento del 15/05/2021 con cui l' comunicava la revoca del CP_1
beneficio relativo alla domanda di reddito di cittadinanza, in seguito alla difformità reddituale accertata dalla Guardia di Finanza per la mancata dichiarazione nel DSU 2020 di vincite al gioco pari ad € 26.505,58.
Deduce al riguardo:
- che avverso il menzionato provvedimento è stato presentato ricorso amministrativo, rimasto senza esito;
- che in data 25/10/2021 gli veniva intimata la restituzione di € 4.086,71 erogate a titolo di RdC nel periodo dicembre 2020 – aprile 2021;
- che ha presentato istanza di riesame;
- che con pec del 30/11/2021 l'Istituto rigettava l'istanza;
- che in data 24/02/2022 riceveva una ulteriore richiesta di restituzione di €
4.086,71;
- che in data 09/03/2022 veniva diffidato a restituire la somma di € 17.006,66 per il periodo maggio 2019 – ottobre 2020;
- che ha nuovamente presentato istanza di riesame allegando il decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Termini Imerese del procedimento penale intrapreso a carico dello stesso, laddove è stato accertato che “… nel periodo di interesse, non risultano operazioni finanziarie che abbiano comportato il superamento di euro 6.000 (nell'anno 2018 i prelievi, infatti, ammontano a 4.127,30 mentre i versamenti ammontano a € 5.606,70), soglia limite del patrimonio mobiliare per essere ammessi al beneficio del RDC.
Ancora, nel caso di specie, è emerso che né l'indagato, né il figlio , abbiano Persona_1
ottenuto o effettuato giocate/vincite o ricariche/pagamenti che evidenziano valori in attivo o
2 proventi monetari al di sopra della predetta soglia”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1
diritto del ricorso, con il rigetto dello stesso, deducendo che dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Petralia Soprana erano emerse negli anni
2018 e 2019 vincite pari a complessivi € 34.006,66, non dichiarate dal ricorrente.
In mancanza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., “E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, comma 2 ai sensi del quale “Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane”), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, comma 1, lett. b)
3 nonché quello di cittadinanza e residenza.
Beneficiario della prestazione è il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio, requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
L' a ragione, deduce che il ricorrente sia incorso nell'ipotesi CP_1
sanzionatoria di cui all'art. 7, comma 4, del D.L. n. 4/2019, in quanto il ricorrente, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, ha omesso di dichiarare nell'istanza del RdC del 2020 informazioni necessarie in ordine alla reale consistenza del proprio patrimonio mobiliare, ovvero di avere percepito le vincite al gioco.
Parte ricorrente non ha negato le vincite, pur contestandone l'ammontare, e si avvale del decreto di archiviazione del procedimento penale al fine di dimostrare che “non aveva alcun obbligo di comunicare la variazione di reddito giacchè non vi è stata alcuna modifica reddituale tale da modificare i limiti reddituali che facevano venire meno il beneficio economico del rdc” (cfr. note conclusive).
È dunque pacifico che le vincite di gioco vi siano state e che il ricorrente non le abbia dichiarate, e ciò indipendentemente dall'eventuale superamento dei limiti reddituali previsti per l'ottenimento del beneficio.
L'art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: …..d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di
4 particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
Le vincite di gioco sono, dunque, redditi imponibili e sono rilevanti ai fini della concessione del reddito di cittadinanza;
il valore del reddito familiare è infatti determinato, ex art. 2, comma 6 DL n.4 /2019, - ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, ove alla lettera b) vengono indicati, quale elemento del reddito di ciascun componente del nucleo familiare, i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta.
Nessun rilievo assume la circostanza che “non risultano operazioni finanziarie che abbiano comportato il superamento di euro 6.000 …” (cfr. decreto di archiviazione).
Il conseguimento o la percezione di un reddito, infatti, va intesa come acquisizione del relativo diritto, che può manifestarsi anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che di fatto può anche mancare
(cfr. Cass. Sez. Civ. Sez. 5 n. 2082/2021).
Tanto premesso, la mancata comunicazione delle vincite conseguite dalla ricorrente costituisce una condotta omissiva atta a legittimare la revoca del beneficio ex art. 7, comma 4 del d.l. n. 4 del 2019, ai sensi de quale
«[…]quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».
Ciò posto, va ricordato che nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i
5 fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. 11/02/2016, n. 2739; conf., tra le tante, Cass. n.
5059/2018; Cass. Sez. Unite 04/08/2010, n. 18046).
Nessun rilievo in questa sede assume l'intervenuta archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente.
Al riguardo si osserva che la sopravvenienza di un decreto di archiviazione è insufficiente a fornire la prova della realtà. Ed invero, il decreto di impromuovibilità dell'azione penale (adottato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e ss.), non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (cfr., ex multis, Cassazione n. 1157/2021).
In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e quantificazioni non vincolate all'esito delle indagini penali.
Ne deriva, quindi, per le ragioni evidenziate, che l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente non rileva ai fini della risoluzione della controversia in materia di indebito, dovendo, invece, ritenersi sussistente il dolo omissivo del ricorrente, che non ha proceduto a comunicare le variazioni reddituali.
Di qui il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 16/07/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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