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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3718/2019 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 P.IVA_1
attrice/opponente
con il patrocinio dell'avv. MAZZI VALENTINA e dell'avv.
QUATTRONE ANTONINO;
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_2
convenuta/opposta
con il patrocinio dell'avv. SOFIA BRUNO.
*
Conclusioni per l'attrice opponente – Parte_1
pagina 1 di 11 “1) annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato
in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, in caso di
conferma del decreto ingiuntivo opposto, compensare le somma
indicata con quanto già versato e saldato da parte della
, pari all'importo di Euro 11.500,00 o di quello Parte_1
che verrà accertato in corso di causa;
3) Il tutto con
vittoria di spese e competenze di rito”.
Conclusioni per la convenuta opposta – : Controparte_1
“Previa concessione ex art. 648 cpc della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo n. 390/2019, emesso dal
Tribunale Civile di Reggio Calabria, dott.ssa Emanuela
Tagliamonte, il 23 maggio 2019, depositato il 24 maggio 2019.
NEL MERITO: respingendo, siccome infondate sia in fatto sia
in diritto, le domande tutte formulate dalla Parte_1
per le ragioni indicate in premessa di fatto e diritto,
dichiarare:
1. il rigetto sotto ogni aspetto delle domande,
eccezioni e deduzioni, avverse per le ragioni indicate in
premessa di fatto e diritto;
2. conseguentemente, la validità
ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 390/2019, emesso dal
Tribunale Civile di Reggio Calabria, dott.ssa Emanuela
Tagliamonte, il 23 maggio 2019, depositato il 24 maggio 2019.
3. La natura assolutamente dilatoria della opposizione
formulata ed in conseguenza di ciò condannare, alla somma da
pagina 2 di 11 quantificarsi secondo l'insindacabile valutazione di
giustizia del Giudice, ex art 96 cpc al Parte_1
risarcimento del danno in favore della Controparte_1
per avere instaurato il giudizio con colpa grave o mala fede;
4. con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a
favore del procuratore antistatario che dichiara di avere
anticipato le prime e non riscosso le altre”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Controparte_2
, premettendo che:
[...]
- il 24.5.2019 il Tribunale di Reggio Calabria emetteva il decreto ingiuntivo n. 390/2019, ove veniva ingiunto alla società di Controparte_2
pagare la somma di € 74.900,00 in favore di P_
derivante dal mancato pagamento della
[...]
fattura n. 16 del 31.12.2016, emessa per la fornitura e non pagata alla scadenza;
- la fattura prodotta dalla ricorrente in sede monitoria non costituiva di per sé valida prova del credito ingiunto, attesa la mancata effettuazione di lavori di manutenzione delle componenti acquistate da P_
;
[...]
pagina 3 di 11 - a fronte della merce acquistata pagava alla Pt_1
società a titolo di acconto un importo pari P_
ad € 11.500,00, sicché minor somma di 10.500,00 €
riconosciuta da;
P_
- sul presupposto di cui al punto precedente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo attesa l'errata quantificazione del credito azionato in sede monitoria;
citava davanti l'intestato Tribunale Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
12.11.2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale contestava gli assunti attorei, deduceva che la somma pagata da ammontava ad € 10.500,00 residuando un Pt_1
debito pari ad € 74.900,00. Produceva una scrittura privata del 18.4.2017 ove la riconosceva in favore Pt_1
dell'opposta il debito portato dalla fattura azionata,
contestualmente impegnandosi al pagamento entro il
31.12.2018.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
22.2.2021, la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 16.9.2024, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni pagina 4 di 11 rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
*
Va preliminarmente rigettata l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'opponente, in ordine all'insufficienza della fattura prodotta da a fornire adeguata Controparte_1
prova del credito nella fase monitoria.
È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -,
dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (S.U.
7448/1993).
Sicché l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può
spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
pagina 5 di 11 Ne deriva che in tema di inadempimento, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e,
dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che
agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è
tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della
fonte negoziale o legale del suo diritto(e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto
(e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del
diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, va osservato come l'opponente non abbia specificamente contestato l'effettiva fornitura, da parte di della merce indicata in fattura (id Controparte_1
est acquisto di: n. 1 struttura lavaggio self-service, n. 4
aspiratori in acciaio inossidabile, n. 1 strizzatore di pelle a cascata in acciaio inossidabile, n. 1 struttura ombreggiante compresa di illuminazione, n. 1 cambiamonete).
Va poi opinato che l'opposta non è tenuta a dimostrare il titolo alla base della pretesa, attesa la ricognizione del debito effettuata in suo favore dalla (doc. 3, Parte_1
183 c.p.c., co. 6, n. 2 – . P_
pagina 6 di 11 Ne deriva che la convenuta opposta ha adeguatamente documentato la sussistenza e l'entità del credito sulla base della documentazione prodotta in sede monitoria (fattura n.
16 del 31.12.2016; diffida del 28.11.2017).
*
Quale unici motivi di opposizione (id est: allegazione di fatti impeditivi, modificativi ovvero estintivi della pretesa creditoria) l'attrice/opponente ha eccepito:
- la mancata effettuazione di lavori di manutenzione delle componenti acquistate da Controparte_1
- il pagamento della somma di € 11.500,00 (in luogo del minore importo di € 10.500,00 indicato dall'opposta in sede monitoria), lamentando il mancato conteggio:
o di € 500,00, pagati in contanti a mani di S_
, dipendente di in data
[...] Controparte_1
5.7.2016 (in aggiunta ai 2.000,00 € versati lo stesso giorno);
o di € 500,00, pagati in contanti a mani del legale rappresentante di in acconto su Controparte_1
cambiale in data 11.9.2016; Persona_1
Ciò darebbe la stura alla parziale compensazione del credito azionato in sede monitoria.
Entrambe le censure sono infondate.
L'eccezione di inadempimento sollevata da è generica. Pt_1
pagina 7 di 11 Ed invero l'opponente non ha documentato né offerto un principio di prova scritta in ordine all'esistenza di una separata pattuizione avente ad oggetto la manutenzione della componentistica indicata nella fattura azionata da P_
[...]
La difesa dell'opponente, poi, non ha espressamente specificato la riferibilità della manutenzione alla componentistica fatturata né indicato l'importo in tesi pattuito per l'esecuzione della manutenzione.
Non risulta quindi ostensibile se ed in che misura l'ipotizzato inadempimento della prestazione di manutenzione abbia ad oggetto il rapporto contrattuale di cui alla fattura.
L'eccezione va quindi rigettata.
Parimenti infondata è l'eccezione di parziale compensazione dell'importo ingiunto per la maggior somma di € 11.500,00,
che troverebbe fondamento nei pagamenti in contanti effettuati da , a mani del legale rappresentante (€ Pt_1
500,00) e di un dipendente di (€ 2.500,00, di Controparte_1
cui € 500,00 erroneamente non conteggiati dall'opposta).
Sul punto la difesa della convenuta/opposta ha espressamente negato di aver ricevuto l'importo di € 500,00 in contanti da e di 2.500,00 € nelle mani di Persona_1 S_
, riconoscendo di aver ricevuto in contanti
[...]
pagina 8 di 11 unicamente la minor somma di 2.000,00 € in data 1.9.2017 a mani di . Testimone_1
Sicché gli importi complessivamente pagati da per i Pt_1
titoli in contesa ammonterebbero a 10.500 €, già scomputati in sede di ricorso monitorio.
A fronte della contestazione l'attore/opponente non ha documentato l'avvenuto pagamento, né le istanze testimoniali dirette a provare il pagamento hanno potuto trovare ingresso nel processo, non sussistendo alcun principio di prova scritta in ordine al pagamento dell'importo allegato.
D'altra parte, in senso contrario alla tesi di parte opponente, depone la scrittura privata del 29.11.2017
sottoscritta da legale rappresentante Controparte_2
pro tempore di indirizzata alla società opposta (183 Pt_1
c.p.c., co. 6, n. 2 doc. 3 – , ove questi P_
riconosceva espressamente il debito oggetto di ingiunzione,
nell'esatto ammontare allegato dall'opposta in sede monitoria e per il medesimo titolo (“in relazione alla richiesta di
pagamento, seppur non contestando il debito residuo di €
74.900,00 a saldo della fattura n. 16 del 31.12.2016, ad
effettuare il pagamento entro la data del 31.12.2008”),
attesa l'indicazione in quella sede stragiudiziale:
- della fattura azionata in fase monitoria (n. 16 del
31.12.2016);
pagina 9 di 11 - dell'importo residuo di € 74.900,00 (“non contestando il
debito residuo di € 74.900,00”), anch'esso corrispondente alla somma azionata in fase monitoria.
Tale dichiarazione, redatta in proprio dall'opponente e da questo mai disconosciuta, assume all'evidenza natura di atto ricognitivo (titolato) del debito ai sensi dell'art. 1988
c.c., e dà la stura all'inammissibilità delle prove orali richieste dall'opponente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2721 co. 1 e 2, c.c. e dell'art. 2726 c.c.
Conclusivamente le doglianze lamentate da sono Parte_1
infondate e l'opposizione va pertanto rigettata.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice/opponente e vanno liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore da 52.001,00
€ a 260.000,00 € e valori tabellari medi non essendovi ragioni per discostarsene con riguardo alle fasi di studio,
introduttiva, minimi con riguardo alle fasi istruttoria e decisionale, atteso che la prima ha avuto natura meramente documentale e la seconda non ha comportato la redazione di scritti difensivi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni pagina 10 di 11 ulteriore eccezione e deduzione:
1. rigetta l'opposizione avanzata dal
[...]
; Controparte_2
2. dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 390/2019 emesso il 24.5.2019 dal Tribunale di Reggio
Calabria;
3. condanna a Controparte_2
rimborsare a le spese di lite, Controparte_1
che vengono liquidate in € 9.142,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Reggio Calabria, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3718/2019 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 P.IVA_1
attrice/opponente
con il patrocinio dell'avv. MAZZI VALENTINA e dell'avv.
QUATTRONE ANTONINO;
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_2
convenuta/opposta
con il patrocinio dell'avv. SOFIA BRUNO.
*
Conclusioni per l'attrice opponente – Parte_1
pagina 1 di 11 “1) annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato
in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, in caso di
conferma del decreto ingiuntivo opposto, compensare le somma
indicata con quanto già versato e saldato da parte della
, pari all'importo di Euro 11.500,00 o di quello Parte_1
che verrà accertato in corso di causa;
3) Il tutto con
vittoria di spese e competenze di rito”.
Conclusioni per la convenuta opposta – : Controparte_1
“Previa concessione ex art. 648 cpc della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo n. 390/2019, emesso dal
Tribunale Civile di Reggio Calabria, dott.ssa Emanuela
Tagliamonte, il 23 maggio 2019, depositato il 24 maggio 2019.
NEL MERITO: respingendo, siccome infondate sia in fatto sia
in diritto, le domande tutte formulate dalla Parte_1
per le ragioni indicate in premessa di fatto e diritto,
dichiarare:
1. il rigetto sotto ogni aspetto delle domande,
eccezioni e deduzioni, avverse per le ragioni indicate in
premessa di fatto e diritto;
2. conseguentemente, la validità
ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 390/2019, emesso dal
Tribunale Civile di Reggio Calabria, dott.ssa Emanuela
Tagliamonte, il 23 maggio 2019, depositato il 24 maggio 2019.
3. La natura assolutamente dilatoria della opposizione
formulata ed in conseguenza di ciò condannare, alla somma da
pagina 2 di 11 quantificarsi secondo l'insindacabile valutazione di
giustizia del Giudice, ex art 96 cpc al Parte_1
risarcimento del danno in favore della Controparte_1
per avere instaurato il giudizio con colpa grave o mala fede;
4. con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a
favore del procuratore antistatario che dichiara di avere
anticipato le prime e non riscosso le altre”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Controparte_2
, premettendo che:
[...]
- il 24.5.2019 il Tribunale di Reggio Calabria emetteva il decreto ingiuntivo n. 390/2019, ove veniva ingiunto alla società di Controparte_2
pagare la somma di € 74.900,00 in favore di P_
derivante dal mancato pagamento della
[...]
fattura n. 16 del 31.12.2016, emessa per la fornitura e non pagata alla scadenza;
- la fattura prodotta dalla ricorrente in sede monitoria non costituiva di per sé valida prova del credito ingiunto, attesa la mancata effettuazione di lavori di manutenzione delle componenti acquistate da P_
;
[...]
pagina 3 di 11 - a fronte della merce acquistata pagava alla Pt_1
società a titolo di acconto un importo pari P_
ad € 11.500,00, sicché minor somma di 10.500,00 €
riconosciuta da;
P_
- sul presupposto di cui al punto precedente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo attesa l'errata quantificazione del credito azionato in sede monitoria;
citava davanti l'intestato Tribunale Controparte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
12.11.2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale contestava gli assunti attorei, deduceva che la somma pagata da ammontava ad € 10.500,00 residuando un Pt_1
debito pari ad € 74.900,00. Produceva una scrittura privata del 18.4.2017 ove la riconosceva in favore Pt_1
dell'opposta il debito portato dalla fattura azionata,
contestualmente impegnandosi al pagamento entro il
31.12.2018.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
22.2.2021, la causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 16.9.2024, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni pagina 4 di 11 rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
*
Va preliminarmente rigettata l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'opponente, in ordine all'insufficienza della fattura prodotta da a fornire adeguata Controparte_1
prova del credito nella fase monitoria.
È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità
del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -,
dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (S.U.
7448/1993).
Sicché l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può
spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
pagina 5 di 11 Ne deriva che in tema di inadempimento, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e,
dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che
agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è
tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della
fonte negoziale o legale del suo diritto(e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto
(e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del
diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, va osservato come l'opponente non abbia specificamente contestato l'effettiva fornitura, da parte di della merce indicata in fattura (id Controparte_1
est acquisto di: n. 1 struttura lavaggio self-service, n. 4
aspiratori in acciaio inossidabile, n. 1 strizzatore di pelle a cascata in acciaio inossidabile, n. 1 struttura ombreggiante compresa di illuminazione, n. 1 cambiamonete).
Va poi opinato che l'opposta non è tenuta a dimostrare il titolo alla base della pretesa, attesa la ricognizione del debito effettuata in suo favore dalla (doc. 3, Parte_1
183 c.p.c., co. 6, n. 2 – . P_
pagina 6 di 11 Ne deriva che la convenuta opposta ha adeguatamente documentato la sussistenza e l'entità del credito sulla base della documentazione prodotta in sede monitoria (fattura n.
16 del 31.12.2016; diffida del 28.11.2017).
*
Quale unici motivi di opposizione (id est: allegazione di fatti impeditivi, modificativi ovvero estintivi della pretesa creditoria) l'attrice/opponente ha eccepito:
- la mancata effettuazione di lavori di manutenzione delle componenti acquistate da Controparte_1
- il pagamento della somma di € 11.500,00 (in luogo del minore importo di € 10.500,00 indicato dall'opposta in sede monitoria), lamentando il mancato conteggio:
o di € 500,00, pagati in contanti a mani di S_
, dipendente di in data
[...] Controparte_1
5.7.2016 (in aggiunta ai 2.000,00 € versati lo stesso giorno);
o di € 500,00, pagati in contanti a mani del legale rappresentante di in acconto su Controparte_1
cambiale in data 11.9.2016; Persona_1
Ciò darebbe la stura alla parziale compensazione del credito azionato in sede monitoria.
Entrambe le censure sono infondate.
L'eccezione di inadempimento sollevata da è generica. Pt_1
pagina 7 di 11 Ed invero l'opponente non ha documentato né offerto un principio di prova scritta in ordine all'esistenza di una separata pattuizione avente ad oggetto la manutenzione della componentistica indicata nella fattura azionata da P_
[...]
La difesa dell'opponente, poi, non ha espressamente specificato la riferibilità della manutenzione alla componentistica fatturata né indicato l'importo in tesi pattuito per l'esecuzione della manutenzione.
Non risulta quindi ostensibile se ed in che misura l'ipotizzato inadempimento della prestazione di manutenzione abbia ad oggetto il rapporto contrattuale di cui alla fattura.
L'eccezione va quindi rigettata.
Parimenti infondata è l'eccezione di parziale compensazione dell'importo ingiunto per la maggior somma di € 11.500,00,
che troverebbe fondamento nei pagamenti in contanti effettuati da , a mani del legale rappresentante (€ Pt_1
500,00) e di un dipendente di (€ 2.500,00, di Controparte_1
cui € 500,00 erroneamente non conteggiati dall'opposta).
Sul punto la difesa della convenuta/opposta ha espressamente negato di aver ricevuto l'importo di € 500,00 in contanti da e di 2.500,00 € nelle mani di Persona_1 S_
, riconoscendo di aver ricevuto in contanti
[...]
pagina 8 di 11 unicamente la minor somma di 2.000,00 € in data 1.9.2017 a mani di . Testimone_1
Sicché gli importi complessivamente pagati da per i Pt_1
titoli in contesa ammonterebbero a 10.500 €, già scomputati in sede di ricorso monitorio.
A fronte della contestazione l'attore/opponente non ha documentato l'avvenuto pagamento, né le istanze testimoniali dirette a provare il pagamento hanno potuto trovare ingresso nel processo, non sussistendo alcun principio di prova scritta in ordine al pagamento dell'importo allegato.
D'altra parte, in senso contrario alla tesi di parte opponente, depone la scrittura privata del 29.11.2017
sottoscritta da legale rappresentante Controparte_2
pro tempore di indirizzata alla società opposta (183 Pt_1
c.p.c., co. 6, n. 2 doc. 3 – , ove questi P_
riconosceva espressamente il debito oggetto di ingiunzione,
nell'esatto ammontare allegato dall'opposta in sede monitoria e per il medesimo titolo (“in relazione alla richiesta di
pagamento, seppur non contestando il debito residuo di €
74.900,00 a saldo della fattura n. 16 del 31.12.2016, ad
effettuare il pagamento entro la data del 31.12.2008”),
attesa l'indicazione in quella sede stragiudiziale:
- della fattura azionata in fase monitoria (n. 16 del
31.12.2016);
pagina 9 di 11 - dell'importo residuo di € 74.900,00 (“non contestando il
debito residuo di € 74.900,00”), anch'esso corrispondente alla somma azionata in fase monitoria.
Tale dichiarazione, redatta in proprio dall'opponente e da questo mai disconosciuta, assume all'evidenza natura di atto ricognitivo (titolato) del debito ai sensi dell'art. 1988
c.c., e dà la stura all'inammissibilità delle prove orali richieste dall'opponente ai sensi del combinato disposto degli artt. 2721 co. 1 e 2, c.c. e dell'art. 2726 c.c.
Conclusivamente le doglianze lamentate da sono Parte_1
infondate e l'opposizione va pertanto rigettata.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice/opponente e vanno liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore da 52.001,00
€ a 260.000,00 € e valori tabellari medi non essendovi ragioni per discostarsene con riguardo alle fasi di studio,
introduttiva, minimi con riguardo alle fasi istruttoria e decisionale, atteso che la prima ha avuto natura meramente documentale e la seconda non ha comportato la redazione di scritti difensivi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni pagina 10 di 11 ulteriore eccezione e deduzione:
1. rigetta l'opposizione avanzata dal
[...]
; Controparte_2
2. dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 390/2019 emesso il 24.5.2019 dal Tribunale di Reggio
Calabria;
3. condanna a Controparte_2
rimborsare a le spese di lite, Controparte_1
che vengono liquidate in € 9.142,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Reggio Calabria, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 11 di 11