Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 276/2021 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. ACQUAVIVA NICOLA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dagli avv.ti Controparte_1
SOLLECITO COSTANZA e TRAVI RAFFAELLA;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 12.01.2021, il ricorrente in epigrafe indicato – premesso di lavorare alle dipendenze della
[...] dal 17.7.2000 con inquadramento nel livello Controparte_1
A della classificazione del personale così come previsto dal CCNL Comparto
Servizio Sanitario come Ausiliario Specializzato;
di lavorare in CP_2 particolare presso nel reparto Oncologia Medica;
di occuparsi quotidianamente della cura, dell'igiene e dell'assistenza dei malati effettuando spesso anche piccole medicazioni in autonomia ed affiancando gli infermieri nelle medicazioni tecnicamente più importanti;
di supportare i malati per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchiature medicali;
di occuparsi del supporto assistenziale diretto al paziente nel reparto;
di collaborare nelle attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue al paziente e di essere di ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche del paziente, aiutandolo anche nella deambulazione;
di provvedere al lavaggio e alla disinfezione dei ferri contaminati, al trasporto del materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami
di svolgere le attività sopra indicate autonomamente con l'assunzione diretta delle responsabilità per il proprio operato - agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello BS della classificazione del personale così come previsto dal CCNL di categoria applicato a far data dal 13.10.2009, o da quell'altra data che il Giudice di ragione dovesse ritenere;
b) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento di tutte le differenze retributive maturate dalla data del 13.10.2009 sino alla data di effettiva regolarizzazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello B della classificazione del personale così come previsto dal CCNL di categoria applicato a far data dal 13.10.2009, o da quell'altra data che il Giudice di ragione dovesse ritenere;
d) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento di tutte le differenze retributive maturate dalla data del 13.10.2009 sino alla data di effettiva regolarizzazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
e) in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi anticipatario”.
Si costituiva la parte convenuta domandando il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante prova testimoniale, all'udienza odierna in trattazione scritta è stata decisa.
Il ricorso è infondato, in quanto le mansioni espletate dal ricorrente sono da considerarsi senz'altro riconducibili alla categoria ed al profilo nel quale egli è stato inquadrato dall (si veda, per tutte, Controparte_3 la sentenza Corte appello Bari sez. lav., 04/01/2023, n.2413).
Quanto alla categoria A (ossia quella di appartenenza della dipendente), essa implica il possesso «… di capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività».
Il profilo di ausiliario specializzato (attribuito dall'azienda alla dipendente) è così descritto nel contratto: «svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa …
L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate».
Quanto alla categoria B, nella quale il ricorrente ha chiesto di essere inquadrato, almeno in subordine, in base al contratto collettivo
«appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima».
Inoltre, il c.c.n.l. specifica che «Appartengono altresì a questa categoria
– nel livello B super (BS) di cui alla tabella allegato 5 – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione»; rientra nella categoria BS
l'operatore tecnico addetto all'assistenza (c.d. “operatore socio sanitario”) ovvero colui che «svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuno secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo».
Orbene, le mansioni descritte nell'atto introduttivo, nella parte in cui sono state confermate dai testi, sono senz'altro riconducibili alla categoria A e non certo alla B, né, a maggior ragione, al livello BS.
Con specifico riferimento a quest'ultimo livello, come accennato, il c.c.n.l. del comparto Sanità specifica che lo svolgimento delle corrispondenti mansioni presuppone il «coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato», ovvero che esse «richiedono particolare specializzazione». Le mansioni descritte in ricorso non indicano lo svolgimento, da parte dell'odierno ricorrente, di attività di coordinamento, né tanto meno implicano il possesso di alcuna particolare specializzazione.
Segnatamente, sotto quest'ultimo profilo deve rilevarsi che: a) le attività di cura, igiene ed assistenza dei malati non possono di certo considerarsi implicanti il possesso di specializzazioni di alcun genere;
b) lo stesso rilievo vale per le piccole medicazioni svolte in autonomia;
c) le medicazioni tecnicamente più importanti sono espletate – come dedotto nell'atto introduttivo e come altresì confermato dal teste – Tes_1 mediante affiancamento agli infermieri, sicché non implicano alcuna assunzione diretta di responsabilità da parte dell'ausiliario che le pratica;
d) anche il supporto per la corretta assunzione dei farmaci ed il corretto utilizzo di apparecchiature medicali nonché il supporto assistenziale diretto al paziente non presuppongono alcuna peculiare specializzazione tecnica;
peraltro, il teste , infermiere, ha Tes_1 riferito che tali attività avvenivano sempre in sua presenza, dunque, non presupponendo alcuna diretta di responsabilità; f) le attività di ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche e di accompagnamento dei pazienti mediante aiuto nella deambulazione rientrano pienamente nelle mansioni del personale ausiliario specializzato, il quale – come detto – si occupa fra le altre cose di provvedere all'accompagnamento ovvero allo spostamento dei degenti;
g) lo stesso vale per il lavaggio e la disinfezione dei ferri contaminati, nonché per il trasporto del materiale biologico e la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti, perché in base alla declaratoria contrattuale l'ausiliario è tenuto a svolgere tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso e le operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento dell'unità operativa;
h) l'attività di “supporto diagnostico” è troppo genericamente descritta, mentre quella di trasporto pazienti e “barellamento” è propria del profilo rivestito, il quale implica anche lo spostamento dei degenti .
Non dissimili considerazioni valgono anche per la richiesta di inquadramento nella categoria B, la quale implica il possesso da parte del lavoratore di conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Al riguardo è sufficiente rimarcare che: I) le attività di cura, igiene ed assistenza dei malati non richiedono alcuna conoscenza teorica di base, così come le piccole medicazioni;
II) anche il supporto all'utilizzo di apparecchiature medicali non postula alcuna particolare conoscenza teorica;
III) tutte le altre attività descritte nell'atto introduttivo rientrano pienamente, come detto, nei compiti del personale inquadrato nella categoria A;
IV) quanto alle medicazioni tecnicamente più importanti, va ribadito che esse sono espletate, per ammissione della stessa parte e come confermato, altresì, dal teste in affiancamento agli infermieri, Tes_1 mentre la declaratoria relativa alla categoria B richiede che le mansioni siano svolte “con autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”.
In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che le mansioni appena descritte implichino l'assunzione di responsabilità diretta e personale da parte dell'ausiliario, ciò di per sé non sarebbe sufficiente a far ritenere esistente il diritto all'inquadramento nella categoria superiore rivendicata, perché l'espletamento di tali compiti non consentirebbe di affermare che la ricorrente abbia svolto le mansioni superiori con
“pienezza”.
È noto, invero, che nel pubblico impiego contrattualizzato il dipendente al quale sono state assegnate mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti ha diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., sempre che le mansioni superiori siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (v. per tutte Cass. sez. un. n. 25837 del 2007; nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 23741 del 2008 e Cass. n. 4382 del 2010, nonché da ultimo Cass. n. 31156 del
2021, in motivazione). Pertanto, anche a voler ammettere che il ricorrente abbia realmente espletato le attività sopra descritte, il citato requisito della “pienezza” delle mansioni superiori svolte nella specie difetterebbe senz'altro, perché – a tutto voler concedere – le uniche attività in astratto sussumibili nella categoria d'inquadramento superiore sarebbero quelle relative all'effettuazione di medicazioni tecnicamente più importanti, a patto naturalmente che fosse provato che per l'esecuzione di tali compiti l'ausiliario abbia assunto una responsabilità diretta.
Per le ragioni anzidette è irrilevante il fatto che – come dedotto dall'odierno ricorrente – le attività di riordino e pulizia degli ambienti siano state affidate da anni agli operatori della Peraltro, CP_4 sul punto, va precisato che la teste ha confermato che il Tes_2 ricorrente si occupasse del rifacimento dei letti presenti nei reparti e del riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti.
Ed infatti, come si è detto le attività in concreto espletate dal ricorrente sono comunque riconducibili al profilo di appartenenza ed alla categoria di inquadramento, per cui non importa che alcune delle mansioni tipiche del profilo di ausiliario specializzato (“la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni”) siano disimpegnate da soggetti non dipendenti della convenuta;
in ogni caso, le mansioni in astratto sussumibili nella declaratoria relativa alla categoria superiore – anche a voler ammettere che siano svolte in maniera autonoma e con assunzione diretta di responsabilità (circostanza che comunque non risulta affatto provata all'esito dell'istruttoria svolta in corso di causa) – non consentono di affermare che lo svolgimento di mansioni superiori sia avvenuto con carattere di “pienezza”, sicché non possono fondare il diritto della parte ad ottenere l'inquadramento superiore ovvero le relative differenze retributive.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev'essere respinto.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Considerata la controvertibilità delle questioni trattate e la sussistenza di precedenti difformi di questo Tribunale, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Bari, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli