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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 25/03/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
RG 84-1/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice, dott.ssa Elisabetta Bianco
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.2.24
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
Del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ARTT. 67,70 CCI
Vista il ricorso depositato da del 29.9.23; Parte_1
visto il decreto ex art. 70 CCI del 13.11.23;
rilevato che sono state depositate osservazioni dal Creditore Controparte_1 aventi ad oggetto la mancata indicazione delle tempistiche del piano e l'omessa indicazione del TFR e dalla data di pensionamento;
considerato che il ricorrente ha ritenuto di non modificare il piano, motivando sulla mancata indicazione del TFR ed in particolare dando atto che:
- la ricorrente andrà in pensione e potrà percepire il TFR non prima del 2029 e, quindi, oltre il termine di esecuzione del piano ed oltre il termine per l'esdebitazione;
1 - L non ha riscontrato la richiesta di quantificazione, ma il ricorrente ha CP_2 prodotto, in allegato alla memoria del 14.12.23 un calcolo indicativo della misura del TFR pari a circa 25.000 euro, evidenziando il limite di pignorabilità dello stesso di 1/5, con conseguente possibilità futura di distribuzione a favore dei creditori di circa 5.000 euro;
- La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria anche alla luce del fatto che la mancata futura apprensione del TFR da parte del creditore sarebbe ampiamente compensata dagli apporti di attivo previsti nel piano;
- In subordine ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 70 c.10
CCI;
rilevato che all'udienza del 6.2.24 fissata per discutere su tali osservazioni il creditore ha ritenuto superata l'osservazione sulle tempistiche dei pagamenti, essendo queste indicate dal ricorrente;
considerato che l'unica osservazione non superata è quella sulla omessa indicazione del TFR nel piano e che, pertanto, su tale questione spetta al giudice decidere ex art. 70 c.9 CCI se il piano sia più conveniente per il creditore rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato che il creditore non ha contestato la mancata inclusione del TFR nel piano, quale attivo distribuibile, ma solo la sua mancata indicazione per poter valutare la convenienza del piano;
considerato che l'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, di esigibilità del TFR è funzionale sia a una corretta e trasparente rappresentazione della situazione del debitore sia alla valutazione di convenienza del piano proposto rispetto alle alternative percorribili dai creditori, ivi compreso il pignoramento della quota del tfr;
rilevato che, nel caso di specie, a fronte dell'osservazione, il ricorrente ha indicato la data di pensionamento (2029), successiva al termine di adempimento del piano e al termine per l'esdebitazione, ed ha altresì fornito un'indicazione di massima sul quantum del TFR che verrà erogato, con ciò fornendo una rappresentazione più completa della situazione al fine di consentire ai creditori le proprie valutazioni;
rilevato che, a fronte dell'indicazione del ricorrente della data di esigibilità del TFR
(2029) e della sua quantificazione, il creditore non ha contestato tali indicazioni,
2 limitandosi, in udienza, a richiamare l'osservazione e a rimettersi al giudice sulla decisione sul punto;
considerato che il piano appare più conveniente per il creditore rispetto all'alternativa liquidatoria e ciò anche alla luce della domanda subordinata di liquidazione controllata avanzata dal ricorrente;
tale conclusione deriva dal fatto che il piano prevede delle poste attive che non sarebbero presenti nell'alternativa liquidatoria:
- la dazione di 1.500 euro da parte del padre della ricorrente,
- la proposta di acquisto con impegno della sorella a partecipare alle gare per acquisire l'autovettura e le quote di terreni, beni altrimenti difficilmente liquidabili ed invece valorizzati nel piano per circa 15.000 euro complessivi;
- la rinuncia del padre alla proposta opposizione all'esecuzione con possibilità di soddisfazione, senza contestazione, sulla quota pignorata dei libretti, non liquidabile in caso di accoglimento dell'opposizione; ritenuto, pertanto, che l'unica osservazione su cui ha insistito non impedisca CP_1
l'omologa del piano per le ragioni sopra indicate;
rilevato che, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
o la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii.;
o è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente è titolare di un'autovettura e di quote di terreni per un valore complessivo di circa
15.000 euro nonché di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile di circa 1.300 euro per 13 mensilità con spese mensili per circa 1.600 euro, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di circa 112.000 euro (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione);
o la parte ricorrente odierna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
o non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto
3 - la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte,
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nell'aver garantito i finanziamenti a favore dell'attività del marito;
o al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°,
CCI nonché la relazione dell'OCC da cui risultano indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, e la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta.
rilevato come il piano preveda:
- La vendita delle quote degli immobili della ricorrente, per le quali sussiste proposta irrevocabile di acquisto di al prezzo di stima di cui ai doc. 36 e 37 Parte_2
(12.200 euro); sul punto risulta nulla osta dell'altro comproprietario e disponibilità nell'offerta della sorella (doc. 23) a partecipare a vendite competitive per tali quote;
- Vendita dell'autovettura Fiat Punto, alla luce della proposta irrevocabile di acquisto della sorella sul punto, a seguito di rilievo del GD, il ricorrente ha Pt_2 acconsentito (come da verbale e dichiarazione della sorella della ricorrente) a prevedere gara competitiva per la vendita dell'autovettura;
- L'apporto di finanza esterna per 1.500 euro dal padre;
Persona_1
- L'acquisizione della somma di 17.999,94 euro pari alla quota di comproprietà di 1/3 dei buoni postali cointestati, per rinuncia del padre all'opposizione all'esecuzione; si tratta di buoni pignorati per i quali nel piano è prevista la vendita.
I pagamenti sono previsti nei seguenti termini:
- pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con il ricavato della vendita dei buoni postali;
- pagamento parziale dell'unico creditore chirografario 1 (credito di circa CP_1
112.500 euro- soddisfatto per circa 25.000 euro) con parte del ricavato della vendita dei buoni postali e per la restante parte con la finanza esterna e il ricavato della vendita della quota di immobili e della macchina;
4 letto l'art. 71 c.1 CCI che impone di ricorrere a procedure competitive per le vendite e rilevato come le proposte di acquisto in atti prevedano la disponibilità a partecipare a procedure competitive sia per le quote di terreni che per l'autovettura;
considerato, quindi, che le vendite dovranno avvenire con procedure competitive ai sensi della norma richiamata e considerato che le proposte di acquisto prevedono la disponibilità a partecipare a vendite competitive;
Ritenuto, conseguentemente, che non emergano elementi ostativi all'accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Visti gli articoli 67 e 70 CCI, così provvede:
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
; Parte_1
dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, procedendo in conformità al disposto degli artt. 71 e seguenti CCI;
Manda all'OCC per la trascrizione della presente sentenza ex art. 70 c.7 CCI;
Manda alla Cancelleria e all'OCC per la pubblicazione e la comunicazione a tutti i creditori della sentenza entro 48 ore ex art. 70 c. 8 CCI, ed in particolare:
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi;
dispone che la Cancellaria pubblichi la sentenza sul sito del Tribunale di Alessandria nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento, epurando i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare:
- i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
- i dati anagrafici dei familiari e conviventi;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
5 dichiara chiusa la procedura;
Alessandria, 15.3.2024
Il Giudice
Elisabetta Bianco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
GRUPPO 1- PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice, dott.ssa Elisabetta Bianco
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.2.24
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
Del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ARTT. 67,70 CCI
Vista il ricorso depositato da del 29.9.23; Parte_1
visto il decreto ex art. 70 CCI del 13.11.23;
rilevato che sono state depositate osservazioni dal Creditore Controparte_1 aventi ad oggetto la mancata indicazione delle tempistiche del piano e l'omessa indicazione del TFR e dalla data di pensionamento;
considerato che il ricorrente ha ritenuto di non modificare il piano, motivando sulla mancata indicazione del TFR ed in particolare dando atto che:
- la ricorrente andrà in pensione e potrà percepire il TFR non prima del 2029 e, quindi, oltre il termine di esecuzione del piano ed oltre il termine per l'esdebitazione;
1 - L non ha riscontrato la richiesta di quantificazione, ma il ricorrente ha CP_2 prodotto, in allegato alla memoria del 14.12.23 un calcolo indicativo della misura del TFR pari a circa 25.000 euro, evidenziando il limite di pignorabilità dello stesso di 1/5, con conseguente possibilità futura di distribuzione a favore dei creditori di circa 5.000 euro;
- La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria anche alla luce del fatto che la mancata futura apprensione del TFR da parte del creditore sarebbe ampiamente compensata dagli apporti di attivo previsti nel piano;
- In subordine ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 70 c.10
CCI;
rilevato che all'udienza del 6.2.24 fissata per discutere su tali osservazioni il creditore ha ritenuto superata l'osservazione sulle tempistiche dei pagamenti, essendo queste indicate dal ricorrente;
considerato che l'unica osservazione non superata è quella sulla omessa indicazione del TFR nel piano e che, pertanto, su tale questione spetta al giudice decidere ex art. 70 c.9 CCI se il piano sia più conveniente per il creditore rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato che il creditore non ha contestato la mancata inclusione del TFR nel piano, quale attivo distribuibile, ma solo la sua mancata indicazione per poter valutare la convenienza del piano;
considerato che l'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, di esigibilità del TFR è funzionale sia a una corretta e trasparente rappresentazione della situazione del debitore sia alla valutazione di convenienza del piano proposto rispetto alle alternative percorribili dai creditori, ivi compreso il pignoramento della quota del tfr;
rilevato che, nel caso di specie, a fronte dell'osservazione, il ricorrente ha indicato la data di pensionamento (2029), successiva al termine di adempimento del piano e al termine per l'esdebitazione, ed ha altresì fornito un'indicazione di massima sul quantum del TFR che verrà erogato, con ciò fornendo una rappresentazione più completa della situazione al fine di consentire ai creditori le proprie valutazioni;
rilevato che, a fronte dell'indicazione del ricorrente della data di esigibilità del TFR
(2029) e della sua quantificazione, il creditore non ha contestato tali indicazioni,
2 limitandosi, in udienza, a richiamare l'osservazione e a rimettersi al giudice sulla decisione sul punto;
considerato che il piano appare più conveniente per il creditore rispetto all'alternativa liquidatoria e ciò anche alla luce della domanda subordinata di liquidazione controllata avanzata dal ricorrente;
tale conclusione deriva dal fatto che il piano prevede delle poste attive che non sarebbero presenti nell'alternativa liquidatoria:
- la dazione di 1.500 euro da parte del padre della ricorrente,
- la proposta di acquisto con impegno della sorella a partecipare alle gare per acquisire l'autovettura e le quote di terreni, beni altrimenti difficilmente liquidabili ed invece valorizzati nel piano per circa 15.000 euro complessivi;
- la rinuncia del padre alla proposta opposizione all'esecuzione con possibilità di soddisfazione, senza contestazione, sulla quota pignorata dei libretti, non liquidabile in caso di accoglimento dell'opposizione; ritenuto, pertanto, che l'unica osservazione su cui ha insistito non impedisca CP_1
l'omologa del piano per le ragioni sopra indicate;
rilevato che, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
o la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii.;
o è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente è titolare di un'autovettura e di quote di terreni per un valore complessivo di circa
15.000 euro nonché di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile di circa 1.300 euro per 13 mensilità con spese mensili per circa 1.600 euro, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di circa 112.000 euro (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione);
o la parte ricorrente odierna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
o non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto
3 - la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte,
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, nell'aver garantito i finanziamenti a favore dell'attività del marito;
o al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°,
CCI nonché la relazione dell'OCC da cui risultano indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, e la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta.
rilevato come il piano preveda:
- La vendita delle quote degli immobili della ricorrente, per le quali sussiste proposta irrevocabile di acquisto di al prezzo di stima di cui ai doc. 36 e 37 Parte_2
(12.200 euro); sul punto risulta nulla osta dell'altro comproprietario e disponibilità nell'offerta della sorella (doc. 23) a partecipare a vendite competitive per tali quote;
- Vendita dell'autovettura Fiat Punto, alla luce della proposta irrevocabile di acquisto della sorella sul punto, a seguito di rilievo del GD, il ricorrente ha Pt_2 acconsentito (come da verbale e dichiarazione della sorella della ricorrente) a prevedere gara competitiva per la vendita dell'autovettura;
- L'apporto di finanza esterna per 1.500 euro dal padre;
Persona_1
- L'acquisizione della somma di 17.999,94 euro pari alla quota di comproprietà di 1/3 dei buoni postali cointestati, per rinuncia del padre all'opposizione all'esecuzione; si tratta di buoni pignorati per i quali nel piano è prevista la vendita.
I pagamenti sono previsti nei seguenti termini:
- pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con il ricavato della vendita dei buoni postali;
- pagamento parziale dell'unico creditore chirografario 1 (credito di circa CP_1
112.500 euro- soddisfatto per circa 25.000 euro) con parte del ricavato della vendita dei buoni postali e per la restante parte con la finanza esterna e il ricavato della vendita della quota di immobili e della macchina;
4 letto l'art. 71 c.1 CCI che impone di ricorrere a procedure competitive per le vendite e rilevato come le proposte di acquisto in atti prevedano la disponibilità a partecipare a procedure competitive sia per le quote di terreni che per l'autovettura;
considerato, quindi, che le vendite dovranno avvenire con procedure competitive ai sensi della norma richiamata e considerato che le proposte di acquisto prevedono la disponibilità a partecipare a vendite competitive;
Ritenuto, conseguentemente, che non emergano elementi ostativi all'accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Visti gli articoli 67 e 70 CCI, così provvede:
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
; Parte_1
dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, procedendo in conformità al disposto degli artt. 71 e seguenti CCI;
Manda all'OCC per la trascrizione della presente sentenza ex art. 70 c.7 CCI;
Manda alla Cancelleria e all'OCC per la pubblicazione e la comunicazione a tutti i creditori della sentenza entro 48 ore ex art. 70 c. 8 CCI, ed in particolare:
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi;
dispone che la Cancellaria pubblichi la sentenza sul sito del Tribunale di Alessandria nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento, epurando i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare:
- i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
- i dati anagrafici dei familiari e conviventi;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
5 dichiara chiusa la procedura;
Alessandria, 15.3.2024
Il Giudice
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