Articolo 2 della Legge 19 maggio 1976, n. 326
Articolo 1
Versione
15 giugno 1976
Art. 2.
Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.
Le spese di parte corrente autorizzate dall' articolo 4 della legge 18 luglio 1975, n. 356 , per i casi eccezionali contemplati dall'articolo 3 della legge stessa, non utilizzate nell'anno 1975, possono esserlo nell'anno 1976.

Entrata in vigore il 15 giugno 1976