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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/09/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6245/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
T R A
DI.ESSE. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù CP_1 di procura in atti, dall'avv. Orlando Santaniello ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPONENTE
C O N T R O
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Controparte_2
Ottato ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE: In via preliminare voglia l'On. Giudicante dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo nr. 274/2023 emesso in data 27/09/2023 dal Tribunale Di Nola
– sezione lavoro – nella persona del G.U. Dott.ssa Valentina Olisterno per le doglianze esplicate in atti di cui indeterminatezza ed incertezza del quantum richiesto a titolo di retribuzione, ferie non godute e di T.F.R. (cfr. all.1); In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto
Magistrato non dovesse accogliere la prima istanza, chiede che voglia procedersi al ricalcolo dell'importo disposto nel provvedimento monitorio in questa sede opposto alla luce dell'anticipazione già eseguita in favore del lavoratore de qua nonché delle ritenute fiscali e previdenziali operate dal datore di lavoro;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario di spese.
PER PARTE OPPOSTA: a)- previa immediata concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, essendo la opposizione prova di quasi prova scritta, confermare con sentenza il decreto ingiuntivo opposto e rigettare integralmente il ricorso in opposizione presentato dalla società, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
b)- condannare la società opponete al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si richiedono nei valori medi del D.M. 55-2014 aggiornato al 2022, anche alla luce del comportamento difensivo della società che ha proposto una opposizione solo dilatoria, senza fondamento e palesemente diffamatoria., con distrazione in favore dello scrivente anticipatario.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.11.2023, la società in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 274/2023, emesso dal Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, in data 27.09.2023 e notificato in data 28.09.2023, con era stato ingiunto il pagamento in favore di , della somma complessiva di € 4.231,04 a titolo di TFR e competenze Controparte_2 di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione e spese.
Deduceva: a) l'inidoneità del cedolino di giugno 2023 a fondare la pretesa creditoria azionata in monitorio;
b) l'errata quantificazione somme pretese in considerazione dell'avvenuto pagamento di un acconto sul TFR pari a € 500,00; c) scorrettezza e mala fede del lavoratore nell'intercorso del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Controparte_2
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto contestando, in fatto e in diritto, la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
In corso di giudizio, la società provvedeva al pagamento, dapprima, della sorte capitale e, da ultimo, degli accessori del credito e del compenso liquidato al procuratore del ricorrente in monitorio.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In ragione dell'avvenuto pagamento, nelle more del giudizio, della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, unitamente alle spese e agli accessori, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto del ricorrente in monitorio, intervenuto successivamente alla proposizione del presente giudizio, determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2.1. A tanto va aggiunto che “in tema di procedimento per ingiunzione in materia civile, la cessazione della materia del contendere verificatasi nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo travolge lo stesso decreto che deve essere, quindi, revocato, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti modificativi ed estintivi del diritto, con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione.” (Cass. civ., 22.5.2008, n. 13085).
Va, pertanto, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, è documentale che la società opponente abbia proceduto a corrispondere le somme di cui il ricorrente in monitorio chiedeva pagamento, riconoscendone integralmente le ragioni.
Pertanto, le spese del presente giudizio – da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria - vanno poste a carico della società, con distrazione ex art. 93
c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 274/2023;
3. Condanna la società al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
2.059,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 25/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6245/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
T R A
DI.ESSE. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù CP_1 di procura in atti, dall'avv. Orlando Santaniello ed elettivamente domiciliata come in atti;
OPPONENTE
C O N T R O
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Controparte_2
Ottato ed elettivamente domiciliato come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE: In via preliminare voglia l'On. Giudicante dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo nr. 274/2023 emesso in data 27/09/2023 dal Tribunale Di Nola
– sezione lavoro – nella persona del G.U. Dott.ssa Valentina Olisterno per le doglianze esplicate in atti di cui indeterminatezza ed incertezza del quantum richiesto a titolo di retribuzione, ferie non godute e di T.F.R. (cfr. all.1); In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto
Magistrato non dovesse accogliere la prima istanza, chiede che voglia procedersi al ricalcolo dell'importo disposto nel provvedimento monitorio in questa sede opposto alla luce dell'anticipazione già eseguita in favore del lavoratore de qua nonché delle ritenute fiscali e previdenziali operate dal datore di lavoro;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario di spese.
PER PARTE OPPOSTA: a)- previa immediata concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, essendo la opposizione prova di quasi prova scritta, confermare con sentenza il decreto ingiuntivo opposto e rigettare integralmente il ricorso in opposizione presentato dalla società, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto;
b)- condannare la società opponete al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si richiedono nei valori medi del D.M. 55-2014 aggiornato al 2022, anche alla luce del comportamento difensivo della società che ha proposto una opposizione solo dilatoria, senza fondamento e palesemente diffamatoria., con distrazione in favore dello scrivente anticipatario.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 03.11.2023, la società in epigrafe proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n. 274/2023, emesso dal Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, in data 27.09.2023 e notificato in data 28.09.2023, con era stato ingiunto il pagamento in favore di , della somma complessiva di € 4.231,04 a titolo di TFR e competenze Controparte_2 di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione e spese.
Deduceva: a) l'inidoneità del cedolino di giugno 2023 a fondare la pretesa creditoria azionata in monitorio;
b) l'errata quantificazione somme pretese in considerazione dell'avvenuto pagamento di un acconto sul TFR pari a € 500,00; c) scorrettezza e mala fede del lavoratore nell'intercorso del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, la per l'accoglimento delle suesposte conclusioni. Controparte_2
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto contestando, in fatto e in diritto, la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
In corso di giudizio, la società provvedeva al pagamento, dapprima, della sorte capitale e, da ultimo, degli accessori del credito e del compenso liquidato al procuratore del ricorrente in monitorio.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In ragione dell'avvenuto pagamento, nelle more del giudizio, della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, unitamente alle spese e agli accessori, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento del diritto del ricorrente in monitorio, intervenuto successivamente alla proposizione del presente giudizio, determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2.1. A tanto va aggiunto che “in tema di procedimento per ingiunzione in materia civile, la cessazione della materia del contendere verificatasi nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo travolge lo stesso decreto che deve essere, quindi, revocato, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti modificativi ed estintivi del diritto, con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione.” (Cass. civ., 22.5.2008, n. 13085).
Va, pertanto, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, è documentale che la società opponente abbia proceduto a corrispondere le somme di cui il ricorrente in monitorio chiedeva pagamento, riconoscendone integralmente le ragioni.
Pertanto, le spese del presente giudizio – da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria - vanno poste a carico della società, con distrazione ex art. 93
c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 274/2023;
3. Condanna la società al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
2.059,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 25/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno