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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 1201/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Lancione ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, Via Piave n.
76, giusto mandato in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 30 aprile 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara che ha diritto a percepire l'Assegno Parte_1
Unico Universale per la minore affidata e conseguentemente Persona_1
1 condanna l' a versare le somme maturate per il periodo da maggio 2022 ad CP_1
ottobre 2022 (con esclusione delle mensilità di marzo e aprile 2022).
❖ Dichiara compensate le spese di lite
❖ Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.1.2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
• d'aver presentato in data 29.04.2022, domanda all' per fruire dell'Assegno CP_1
Unico Universale per i figli minori e per la minore in affido (giusto Persona_1
provvedimento del Tribunale per i minorenni di Palermo) allegando tutta la documentazione necessaria;
• che l'ente previdenziale non provvedeva solo per la minore in affido ( Per_1
) e non erogava le mensilità da marzo 2022 ad ottobre 2022;
[...]
• d'aver sollecitato l'erogazione della prestazione reinviando nuovamente il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Palermo;
• d'aver ricevuto in data 27.9.2023 nota dell' a mezzo pec del seguente tenore : CP_1
“ si è provveduto a verificare positivamente il requisito in evidenza alla sede e a forzare la pratica di Au. Vi invitiamo pertanto ad attendere le nuove elaborazioni per il pagamento degli arretrati”;
• che tale pagamento, tuttavia non veniva mai effettuato richiedendosi nuovamente il provvedimento del Tribunale per i minorenni;
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' rassegnando le seguenti CP_1
domande: “ Accertare la sussistenza della titolarità, in capo alla Sig.ra Parte_1
, del diritto di richiedere e percepire l'Assegno Unico per la minore affidata
[...]
e, per l'effetto, disporre l'accoglimento della Domanda Persona_1
5500.29/04/2022.0317739; Per l'effetto, condannare l' alla corresponsione, CP_1 CP_1
in favore della ricorrente, delle somme maturate a titolo di AU decorrenti da marzo 2022 ad ottobre 2022”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale l' che, pur riconoscendo in gran parte la spettanza della prestazione, CP_1
2 evidenziava: “[..] Da verifiche istruttorie, è emerso anzitutto che la richiedente ha percepito AU su RDC sino al mese di aprile 2022 per la minore . L'AU su Persona_1
iban, pertanto spetterebbe alla minore dal mese di maggio 2022. Nel mese di aprile
2022, maggio 2022, settembre 2022 e novembre 2022 la richiedente ha presentato altre domande di AU che sono andate in conflitto tra loro, creando probabilmente un errore di sistema, poiché il prodotto è gestito mediante elaborazioni automatiche dalla Direzione
Centrale. Le domande di maggio 2022 e novembre 2022 sono decadute in automatico peraltro per verifica RDC, in quanto l'utente contestualmente proponeva domanda di
RDC, prestazione incompatibile con l'AU su IBAN. La domanda di settembre 2022 è stata invece respinta manualmente per mancanza del provvedimento di affido. Veniva infatti allegato un documento nominato come sentenza di affido, ma che si rivelava in realtà la carta di identità della richiedente. Rimane ad oggi in essere la domanda dell'aprile 2022 in stato “evidenza al cittadino” per verifica compatibilità con domande già presentate, nella quale è presente la documentazione attestante l'affido della minore per la quale vi è il diritto alla prestazione ma tuttavia è necessario l'intervento della
Direzione Centrale. Si è infatti determinata un'anomalia a livello informatico, per la cui risoluzione si è richiesto l'intervento della direzione centrale”; chiedeva, dunque, un congruo termine in attesa che “[..] che la Direzione centrale sblocchi la pratica a livello informatico, stante che le domande come anzidetto sono andate in conflitto tra loro”.
La causa, concessi diversi rinvii all'uopo, in assenza di riscontro da parte dell'ente previdenziale, assunta in riserva all'udienza cartolare del 30 aprile 2025, verificato il deposito delle note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Va, in primo luogo, inquadrata la cornice normativa di riferimento.
Com'è ben noto, la legge n. 46 del 1° aprile 2021 ha delegato il Governo a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico
Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del
2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l'assegno temporaneo per figli minori.
3 Successivamente, in attuazione della succitata legge delega, è stato introdotto il cosiddetto Assegno Unico e Universale (AUU) con il D. Lgs del 29/12/2021 n. 230.
L'assegno Unico ed Universale (che ha sostituito sia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sia l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari, sia il premio alla nascita e l'assegno di natalità), è un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito, sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
In assenza di ISEE, data la sua natura universalistica, il beneficio spetta sempre, sia pure in misura ridotta, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente nel modello di domanda.
Detto assegno spetta:
1. per ogni figlio minorenne a carico (e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza);
2. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione a un percorso scolastico di durata quinquennale, finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
ad un percorso di Formazione Professionale Regionale;
a percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) o a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale;
a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento. Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato.
3. per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente possedere una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- essere cittadini italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato extra-Ue in possesso del permesso di soggiorno per
4 soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o, ancora, titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere residente o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
In particolare, l'art 6 prevede le modalità di erogazione della prestazione: «
1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all CP_1
ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, secondo le modalità indicate dall sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla CP_1
pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l' provvede al riconoscimento CP_1
dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all' ovvero presso gli istituti di patronato di cui CP_1
alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. 4.
L'assegno è corrisposto dall ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche CP_1
successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
5 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante. 6.
L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. [..]».
Infatti, nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) il nucleo familiare sia stato percettore del Reddito di cittadinanza, l'assegno unico e universale veniva corrisposto d'ufficio dall' sulla carta ad hoc rilasciata, senza necessità di presentare apposita CP_1
domanda (art 7 D. Lgs 230/2021: «Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019 n. 26, l' corrisponde d'ufficio, a valere sugli oneri CP_1
indicati all'articolo 6, comma 8, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell'assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale»).
Individuata la cornice normativa di riferimento, seppur per brevi linee, nella fattispecie in esame, fermo restando quanto eccepito dall' in ordine alle mensilità di CP_1
marzo e aprile 2022 erogate unitamente al RDC in godimento alla ricorrente (circostanza, questa, non contestata dalla ), la questione riguarda, di fatto, l'anomalia del sistema Pt_1
informatico (che in presenza di una pluralità di domande è andato in blocco essendo queste entrate in conflitto tra loro) per la cui risoluzione era necessario l'intervento della direzione centrale.
Orbene, ritiene questo giudice che, in un'ottica di giustizia sostanziale e in conformità con la ratio della normativa richiamata, ove si riscontrino problemi tecnici 6 informatici che non consentono all'Istituto a livello distrettuale di effettuare correttivi e/o modiche (in quanto tale tipologia di pratiche viene gestita direttamente dalla sede centrale) non può negarsi, solo per tale ragione, il diritto alla prestazione.
Così, nel caso in esame, alla ricorrente dovrà essere riconosciuto il diritto di percepire le somme richieste a titolo di assegno unico universale per la minore in affido Per_1
(come, peraltro, confermato dall' ) ma con decorrenza dal mese di maggio
[...] CP_1
2022 al mese di ottobre 2022 (giacché, in assenza di documentazione contraria e di contestazione su quanto eccepito all' i ratei di marzo e aprile 2022 sarebbero già stati CP_1
erogati unitamente al reddito di cittadinanza sull' apposita carta in godimento alla ricorrente e non più erogabili su IBAN) e l' condannato a versare il relativo importo. CP_1
In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale e della peculiarità della questione, si ritiene equo compensarle interamente tra le parti mentre vanno posti a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 30.4.2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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