CASS
Ordinanza 15 novembre 2024
Ordinanza 15 novembre 2024
Massime • 1
L'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma - se il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingue per mancata tempestiva riassunzione - viene meno l'unicità del processo e non può prodursi l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29554 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23491/2020 R.G. proposto da PUCCI VA E PUCCI ROLAND AN ELOI ANTOINE, rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Iorfida e dall’Avv. Giovanni RI – ricorrente – contro AXA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo Faletti e dall’Avv. EN NA di Patti – controricorrente – avverso la sentenza n. 1293/2020 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 27 maggio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
Rilevato che PRESCRIZIONE – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE Civile Ord. Sez. 3 Num. 29554 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 15/11/2024 r.g. n. 23491/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 2 confermando la decisione in prime cure resa dal Tribunale di Milano, la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato la domanda di condanna dell’AX Assicurazioni S.p.A. al pagamento di indennizzo assicurativo per danni ad un fabbricato proposta dai comproprietari in pari quota di esso, VA PU (originario attore) e da ND EA EL IN PU (interventore), ritenuto il diritto di questi ultimi estinto per decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 2952, secondo comma, cod. civ.; ricorrono uno actu per cassazione VA PU e ND EA EL IN PU, articolando un motivo;
resiste, con controricorso, la AX Assicurazioni S.p.A.; ambedue le parti depositano memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente, è tardiva la memoria illustrativa dei ricorrenti;
rispetto all’adunanza camerale fissata per il 18 settembre 2024, termine di «non oltre dieci giorni prima», fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., scadeva il giorno 8 settembre 2024, domenica, per cui, trattandosi di termine a ritroso, esso era prorogato al primo giorno anteriore non festivo (Cass. 12/03/2020, n. 7068; Cass. 14/09/2017, n. 21335; Cass. 30/06/2014, n. 14767), ovvero al 6 settembre 2024; discende da quanto sopra la tardività del deposito della memoria di parte ricorrente, avvenuto in data 7 settembre 2024; l’unico motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ.; si assume, in sintesi, che la Corte territoriale abbia erroneamente reputato sospeso il decorso del termine di prescrizione alla data del passaggio in giudicato della sentenza di appello, senza considerare il tempo occorso per lo svolgimento del giudizio per cassazione concluso r.g. n. 23491/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 3 con declaratoria di inammissibilità del ricorso, la cui proposizione ha prodotto effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione;
il ricorso non merita accoglimento;
la sequenza degli accadimenti rilevanti, per come non controversa ed altresì accertata dalla sentenza gravata, può così descriversi: -) con citazione notificata il 4 giugno 2010, e previa lettera di messa in mora, VA PU chiese al Tribunale di Saluzzo la condanna della AX Assicurazioni S.p.A. al pagamento dell’indennizzo (asseritamente) dovuto in forza di polizza a copertura di danni subiti nell’inverno 2008- 2009 dal fabbricato in (com)proprietà attorea;
-) con sentenza emessa il 10 maggio 2012, l’adito giudice, disattesa l’eccezione di incompetenza ratione loci sollevata dalla convenuta, condannò quest’ultima al pagamento di somme;
-) in accoglimento dell’appello interposto dalla assicuratrice, la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1576/2013 depositata il 23 settembre 2013, dichiarò l’incompetenza per territorio del primo giudice in favore del Tribunale di Milano;
-) avverso questa pronuncia, VA PU dispiegò ricorso per cassazione, dichiarato tuttavia inammissibile per tardività da questa Corte (con ordinanza n. 19390/2016 del 30 settembre 2016), per essere l’unico rimedio esperibile quello del regolamento di competenza;
-) previa nuova costituzione in mora del 12 ottobre 2016, con atto di citazione notificato il 14 marzo 2017 VA PU intraprese innanzi il Tribunale di Milano giudizio per l’ottenimento del medesimo bene della vita già richiesto nella precedente controversia;
-) la lite, nella quale ha svolto intervento adesivo il comproprietario ND EA EL IN PU, è stata definita, in grado di appello, con la sentenza qui impugnata;
in quest’ultima, la Corte milanese ha ritenuto trascorso il termine di prescrizione del diritto azionato (avente durata biennale ex art. r.g. n. 23491/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 4 2952, secondo comma, cod. civ.) tra la data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Torino (che ha individuato nel 23 ottobre 2013) e il primo atto interruttivo ad essa successivo, ravvisato nella diffida di costituzione in mora del 12 ottobre 2016, così confermando il rigetto della domanda dell’attore e dell’interventore; la descritta statuizione - pur conforme a diritto nella sua parte dispositiva - va emendata nella motivazione, nell’esercizio del potere devoluto a questa Corte dall’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.; trova applicazione alla fattispecie in esame il principio di diritto – frutto di un consolidato indirizzo esegetico di nomofilachia al quale va data convinta continuità - secondo cui l’instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma qualora il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza - che è insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale -, si estingua per mancata tempestiva riassunzione, venendo meno l’unicità del processo, non può prodursi l’effetto sospensivo ex art. 2945, secondo comma, cod. civ., operante solo se l’estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio estinto (così Cass. 19/12/2019, n. 34100, alle cui diffuse argomentazioni si fa adesiva relatio;
conf., in precedenza, Cass. 06/08/2007, n. 17156; Cass., Sez. U, 13/07/2007, n. 17576; Cass. 30/03/1994, n. 3108; Cass. 16/06/1992, n. 7407 sino alla remota Cass. 09/04/1973, n. 1013); nel caso in discorso, dunque, denegata ogni efficacia di giudicato sostanziale alla declinatoria di competenza della Corte di appello di Torino, è dirimente osservare come, a seguito di essa, il giudizio non sia stato riassunto innanzi il giudice indicato come competente, avendo parte attrice scelto di instaurare ex novo il giudizio: così derivandone l’estinzione di quello originariamente proposto;
r.g. n. 23491/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 5 tale soluzione di continuità tra i due giudizi implica che, non verificatosi l’effetto sospensivo di cui all’artt. 2945 cod. civ., l’interruzione del corso della prescrizione a mente dell’art. 2943, primo comma, cod. civ. va ascritta al 4 giugno 2010, epoca di introduzione in prime cure della causa, ma senza operatività dell’effetto sospensivo: e, atteso che il successivo atto di interruzione è costituito dalla diffida del 12 ottobre 2016, da ciò ulteriormente discende l’estinzione del diritto nascente dal contratto di assicurazione di nuovo azionato dagli odierni ricorrenti, poiché elasso il periodo biennale previsto dall’art. 2952, secondo comma, cod. civ.; nei predetti sensi emendata nella trama argomentativa, la gravata pronuncia va confermata;
il ricorso è rigettato;
il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio di soccombenza;
atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, VA PU e ND EA EL IN PU, alla refusione in favore della parte controricorrente, AX Assicurazioni S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella r.g. n. 23491/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 6 misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
Rilevato che PRESCRIZIONE – INTERRUZIONE E SOSPENSIONE Civile Ord. Sez. 3 Num. 29554 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 15/11/2024 r.g. n. 23491/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 2 confermando la decisione in prime cure resa dal Tribunale di Milano, la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato la domanda di condanna dell’AX Assicurazioni S.p.A. al pagamento di indennizzo assicurativo per danni ad un fabbricato proposta dai comproprietari in pari quota di esso, VA PU (originario attore) e da ND EA EL IN PU (interventore), ritenuto il diritto di questi ultimi estinto per decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 2952, secondo comma, cod. civ.; ricorrono uno actu per cassazione VA PU e ND EA EL IN PU, articolando un motivo;
resiste, con controricorso, la AX Assicurazioni S.p.A.; ambedue le parti depositano memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente, è tardiva la memoria illustrativa dei ricorrenti;
rispetto all’adunanza camerale fissata per il 18 settembre 2024, termine di «non oltre dieci giorni prima», fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., scadeva il giorno 8 settembre 2024, domenica, per cui, trattandosi di termine a ritroso, esso era prorogato al primo giorno anteriore non festivo (Cass. 12/03/2020, n. 7068; Cass. 14/09/2017, n. 21335; Cass. 30/06/2014, n. 14767), ovvero al 6 settembre 2024; discende da quanto sopra la tardività del deposito della memoria di parte ricorrente, avvenuto in data 7 settembre 2024; l’unico motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ.; si assume, in sintesi, che la Corte territoriale abbia erroneamente reputato sospeso il decorso del termine di prescrizione alla data del passaggio in giudicato della sentenza di appello, senza considerare il tempo occorso per lo svolgimento del giudizio per cassazione concluso r.g. n. 23491/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 3 con declaratoria di inammissibilità del ricorso, la cui proposizione ha prodotto effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione;
il ricorso non merita accoglimento;
la sequenza degli accadimenti rilevanti, per come non controversa ed altresì accertata dalla sentenza gravata, può così descriversi: -) con citazione notificata il 4 giugno 2010, e previa lettera di messa in mora, VA PU chiese al Tribunale di Saluzzo la condanna della AX Assicurazioni S.p.A. al pagamento dell’indennizzo (asseritamente) dovuto in forza di polizza a copertura di danni subiti nell’inverno 2008- 2009 dal fabbricato in (com)proprietà attorea;
-) con sentenza emessa il 10 maggio 2012, l’adito giudice, disattesa l’eccezione di incompetenza ratione loci sollevata dalla convenuta, condannò quest’ultima al pagamento di somme;
-) in accoglimento dell’appello interposto dalla assicuratrice, la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1576/2013 depositata il 23 settembre 2013, dichiarò l’incompetenza per territorio del primo giudice in favore del Tribunale di Milano;
-) avverso questa pronuncia, VA PU dispiegò ricorso per cassazione, dichiarato tuttavia inammissibile per tardività da questa Corte (con ordinanza n. 19390/2016 del 30 settembre 2016), per essere l’unico rimedio esperibile quello del regolamento di competenza;
-) previa nuova costituzione in mora del 12 ottobre 2016, con atto di citazione notificato il 14 marzo 2017 VA PU intraprese innanzi il Tribunale di Milano giudizio per l’ottenimento del medesimo bene della vita già richiesto nella precedente controversia;
-) la lite, nella quale ha svolto intervento adesivo il comproprietario ND EA EL IN PU, è stata definita, in grado di appello, con la sentenza qui impugnata;
in quest’ultima, la Corte milanese ha ritenuto trascorso il termine di prescrizione del diritto azionato (avente durata biennale ex art. r.g. n. 23491/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 4 2952, secondo comma, cod. civ.) tra la data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Torino (che ha individuato nel 23 ottobre 2013) e il primo atto interruttivo ad essa successivo, ravvisato nella diffida di costituzione in mora del 12 ottobre 2016, così confermando il rigetto della domanda dell’attore e dell’interventore; la descritta statuizione - pur conforme a diritto nella sua parte dispositiva - va emendata nella motivazione, nell’esercizio del potere devoluto a questa Corte dall’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.; trova applicazione alla fattispecie in esame il principio di diritto – frutto di un consolidato indirizzo esegetico di nomofilachia al quale va data convinta continuità - secondo cui l’instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma qualora il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza - che è insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale -, si estingua per mancata tempestiva riassunzione, venendo meno l’unicità del processo, non può prodursi l’effetto sospensivo ex art. 2945, secondo comma, cod. civ., operante solo se l’estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio estinto (così Cass. 19/12/2019, n. 34100, alle cui diffuse argomentazioni si fa adesiva relatio;
conf., in precedenza, Cass. 06/08/2007, n. 17156; Cass., Sez. U, 13/07/2007, n. 17576; Cass. 30/03/1994, n. 3108; Cass. 16/06/1992, n. 7407 sino alla remota Cass. 09/04/1973, n. 1013); nel caso in discorso, dunque, denegata ogni efficacia di giudicato sostanziale alla declinatoria di competenza della Corte di appello di Torino, è dirimente osservare come, a seguito di essa, il giudizio non sia stato riassunto innanzi il giudice indicato come competente, avendo parte attrice scelto di instaurare ex novo il giudizio: così derivandone l’estinzione di quello originariamente proposto;
r.g. n. 23491/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 5 tale soluzione di continuità tra i due giudizi implica che, non verificatosi l’effetto sospensivo di cui all’artt. 2945 cod. civ., l’interruzione del corso della prescrizione a mente dell’art. 2943, primo comma, cod. civ. va ascritta al 4 giugno 2010, epoca di introduzione in prime cure della causa, ma senza operatività dell’effetto sospensivo: e, atteso che il successivo atto di interruzione è costituito dalla diffida del 12 ottobre 2016, da ciò ulteriormente discende l’estinzione del diritto nascente dal contratto di assicurazione di nuovo azionato dagli odierni ricorrenti, poiché elasso il periodo biennale previsto dall’art. 2952, secondo comma, cod. civ.; nei predetti sensi emendata nella trama argomentativa, la gravata pronuncia va confermata;
il ricorso è rigettato;
il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio di soccombenza;
atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, VA PU e ND EA EL IN PU, alla refusione in favore della parte controricorrente, AX Assicurazioni S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella r.g. n. 23491/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 6 misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione