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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5790/2023 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
VERDESCA ADRIANO e dall'avv. SCHITO EMANUELE
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PAPALATO M. ROSARIA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo il riconoscimento della tecnopatia denunciata (“spondilo discopatie del tratto lombare”) e dichiararne la perdita della capacità lavorativa nella “misura complessiva del 12% ovvero nella percentuale che risulterà in corso di causa”.
Con lettera del 13.09.2022 l' di Lecce, all'esito della visita del 14.07.2022, ha CP_1 comunicato che l'istanza di malattia professionale del sig. era stata rigettata. Parte_1
L'Istituto, anche all'esito della visita collegiale medica, con comunicazione del 18.03.2023, ha nuovamente rigettato la domanda di malattia professionale.
Dato l'esito non soddisfacente della visita medica , parte ricorrente proponeva CP_1 ricorso per il riconoscimento della predetta tecnopatia denunciata nonché per la relativa quantificazione percentuale di danno biologico.
1 L' si è costituito ribadendo la correttezza del proprio operato e precisando che nel CP_1 caso di specie trattasi comunque di comune diffusa spondilodiscopatia a carattere esclusivamente cronico- degenerativo-costituzionale propria del soggetto, per il cui determinismo non vi è dunque alcuna necessità di invocare specifici aggiuntivi fattori occupazionali.
Nel corso del giudizio si è ritenuto di dover disporre consulenza tecnica al fine di valutare il nesso di causalità tra tecnopatia denunciata e mansioni svolte e quantificare l'eventuale percentuale di danno indennizzabile.
Nel merito, il ricorso è fondato.
In primo luogo, va precisato che – secondo quanto affermato, tra l'altro, da Cass.
6105/2015 – “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
Inoltre (cfr. Cass. 20510/2015), va ribadito che “nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in presenza di malattie tabellate (quali le neoplasie da esposizione ai fenoli ed omologhi ed al cloruro di vinile e derivati), opera la presunzione di eziologia professionale che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' , dell'inesistenza del nesso eziologico, che può consistere solo nella dimostrazione che CP_1 la malattia sia stata causata da un diverso fattore patogeno, oppure che per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, non sia ricollegabile all'esposizione a rischio, in relazione ai tempi di esposizione e di manifestazione della malattia”.
Nel merito, il CTU con analisi esauriente ed esaustiva ha riconosciuto innanzitutto la patologia denunciata quale tecnopatia professionale. Invero egli precisa che seppur vero che l'infermità spondilo-disco-artrosica nel suo complesso rappresenta anche l'esito evolutivo di processi degenerativi da ricondursi in genere a patologia ubiquitaria nella popolazione e legati ai processi
2 dell'invecchiamento e che gli stessi processi degenerativi possono essere stati determinati o modificati
(accelerati e/o aggravati) dagli insulti meccanici che alcune mansioni efficacemente protratte nel tempo e di particolare intensità intesa come non solo la ripetitività ma anche la forza sono in grado di determinare in soggetti che presentino un minor resistenza del rachide come nel caso in esame di una spondilolistesi, angioma vertebrale, nel caso in esame si può ritenere che è ravvisabile nel lavoro svolto un ruolo concausale efficiente e determinante, sia anche nei termini di evoluzione peggiorativa dei processi involutivi ovvero in quelli di una più grave estrinsecazione degli stessi (cfr. pag 6 dell'elaborato peritale).
Ed ancora, con riferimento alla quantificazione del danno biologico corrispondente, egli ha precisato di quantificare il predetto danno nella percentuale del 7%, voce 213 della tabella indennizzo allegata al supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 25-7-2000, che attribuisce un danno biologico sino al 12%.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame (cfr. Cass. 12703/2015).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto nei termini sopra esposti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5790/2023, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento della prestazione dovuta CP_1 in base al grado di invalidità riconosciuta (7%), oltre accessori come per legge;
condanna al pagamento delle spese processuali e le liquida in euro 1800,00, oltre CP_1 spese forfettarie (15%), iva e cpa, con distrazione alla difesa di parte ricorrente;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu. CP_1
Lecce, 29/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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