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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1309/2018
Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 11.40 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte attrice l'avv.to Emiliano Venturi il quale si riporta agli atti e ne chiede l'accoglimento e in particolare alle note di trattazione depositate per l'udienza del 24.5.2023 e alle conclusioni ivi riportate;
per è presente l'avv.to Margherita De Siena per delega dell'avv.to Grillo la quale si CP_1 riporta alle conclusioni precisate in comparsa e chiede la concessione dei termini 190 c.p.c. per deposito di conclusionali e repliche;
a questo punto il giudice rilevato che la presente controversia è stata rinviata all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art 281c sexies c.p.c. come da verbale del 6.3.2024, invita le parti a discutere la causa oralmente.
All'esito della discussione orale il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Venturi conclude come in atti
L'Avv. De Siena conclude come in atti
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio
Successivamente all'esito della camera di consiglio alle ore 17.15 il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 9 R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, Sezione prima civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1309/2018 R.G. avente ad oggetto: Contratti bancari e vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi dall'Avv.to Emiliano Venturi, giusta procura alle liti in atti ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cassino al Corso della Repubblica 176.
Attori
E
(già (c.f. Controparte_2 Controparte_3
) in persona del l.r. rapp.ta e difesa dall'avv.to Giuseppe Grillo, giusta procura alle liti in P.IVA_1
atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Viale Giulio Cesare 2.
Convenuta in persona del l.r. (c.f. ) nella qualità di cessionaria dei crediti da CP_1 P.IVA_2
e per essa quale mandataria di rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_2 Controparte_4
Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Viale Giulio Cesare 2.
Terzo intervenuto
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio chiedendo di accertare: l'usurarietà degli Controparte_3
interessi applicati dalla Banca nel contratto di mutuo fondiario stipulato con gli attori (repertorio n. 166
e raccolta n. 81 per notaio Dott. del 06/11/2006); la nullità della clausola afferente gli Persona_1
interessi e, di conseguenza, applicare la sanzione ivi prevista della non debenza di alcun interesse;
il diritto degli attori mutuatari alla compensazione delle somme corrisposte a titolo di interessi non pagina 2 di 9 dovuti, pari alla somma di € 37.141,88 (quota di interessi pagati al 06/02/2013 ), con la sorte capitale residualmente dovuta;
la violazione da parte della convenuta delle norme in tema di trasparenza CP_3
bancaria ed in particolar modo dell'obbligo di indicare esattamente il costo complessivo del mutuo
(espresso dal TAEG); la nullità della clausola afferente gli interessi, convenzionalmente pattuiti e, di conseguenza, applicare la sanzione di cui al comma 7 del medesimo articolo, consistente nella sostituzione dell'interesse pattizio con quello legale sostitutivo;
il diritto degli attori mutuatari alla compensazione delle somme corrisposte a titolo di interessi non dovuti, pari alla somma di € 17.043,06
(quale differenza tra gli interessi pagati al 06/02/2013 e gli interessi dovuti a seguito dell'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 T.U.B.) con la sorte capitale residualmente dovuta.
A fondamento della domanda hanno dedotto: che e , in data 6.11.2006, hanno stipulato con la poi Parte_1 Parte_3 Controparte_5
un contratto di mutuo fondiario, repertorio n. 166 e raccolta n. 81, per notaio Dott. Controparte_3
, per l'importo complessivo di € 135.000,00; Persona_1
che nel suddetto contratto è stabilito che la restituzione della somma mutuata deve avvenire mediante il pagamento di n. 360 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate secondo il metodo "alla francese;
che secondo tale metodo di ammortamento "alla francese", calcolato sulla somma totale del mutuo, ciascuna rata ammonta a € 744.64;
che per ciò che concerne gli interessi, si applica, per le prime n. 36 rate, un tasso pattuito nella misura del 5,24% variabile secondo le modalità indicate in contratto;
che per le successive n. 324 rate viene lasciata al mutuatario la possibilità di scelta, rinnovabile per ogni triennio successivo al primo periodo a tasso variabile, tra un tasso fisso annuo nominale determinato secondo l'IRS lettera + spread 2,190% ed un tasso variabile annuo nominale pari alla media aritmetica arrotondata ai 5 cent superiore dell'Euribor 6M + spread 2,190%;
che nel contratto viene stabilita una commissione per l'estinzione anticipata del contratto stesso da parte del mutuatario pari al 5% del capitale residuo per il primo anno, al 4% entro il secondo anno, al 3% entro il terzo anno, al 2% entro il quarto anno, al 1% dal quinto anno fino alla fine naturale;
che il tasso annuo effettivo globale riportato in contratto è pari al 5,84%;
che alla scadenza della rata n. 75, in data 06/02/2013, la somma versata dal mutuatario era pari a €
52.787,55 (di cui € 37.141,88 di interessi e € 15.645,67 di capitale), con un debito residuo pari a €
119,354,33;
pagina 3 di 9 che in data 04/04/2017 agli attori veniva notificato, da parte della Banca convenuta, atto di precetto per il pagamento delle rate di mutuo non corrisposte dal 06/06/2014 al 06/10/2015, con contestuale comunicazione della decadenza dal benefico del termine a decorrere dal 15/10/2015; che, in data 09/05/2017, agli attori veniva notificato dalla atto di pignoramento immobiliare di CP_3
un fabbricato per civile abitazione sito in Cervaro - via Colli di loro piena proprietà; che in data 16/05/2017, da parte del Consulente Tecnico di parte Dott.ssa , è stata elaborata Persona_2
una perizia econometrica finalizzata alla verifica dell'usura e di ogni altra illegittimità in riferimento al suddetto contratto di mutuo fondiario;
che, dalle risultanze della perizia econometrica, si denota che il tasso praticato al momento della stipula nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo e di applicazione degli oneri relativi è pari a 19,65% e, quindi, superiore alla soglia di usura prevista dall'art. 644 c.p. e dalla l. n. 108/1996;
che, pertanto, gli interessi praticati dalla Banca sono da considerarsi usurai e che vi sono tutte le condizioni per l'applicazione dell'art.1815, comma 2 c.c., con la conseguente nullità della clausola riferita a tali interessi;
che l'applicazione di tale sanzione comporta che il mutuo sia da considerarsi gratuito e che, dunque, il mutuatario sia tenuto solamente alla restituzione del capitale;
che, pertanto, i mutuatari hanno diritto di richiedere in compensazione con il debito residuo l'importo di euro 37.141,88 pari alla somma versata a titolo di interessi alla scadenza della rata n. 76; che il TAEG esposto in contratto è pari a 5,84%, mentre quello effettivamente praticato, così come risultante dai calcoli effettuati dal Consulente è pari a 5,895%;
che, pertanto, vi è palese violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria sancite dal la Pt_4 quale comporta l'applicazione al contratto di un tasso d'interesse sostitutivo, rappresentato dal tasso nominale dei BOT 12 mesi precedenti la stipula del contratto;
che, con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., i mutuatari hanno diritto a recuperare in compensazione sul debito residuo l'importo di euro 17.043,06 pari alla differenza tra gli interessi pagati e gli interessi ricalcolati in base al tasso sostitutivo alla scadenza della rata n. 75; che, in data 06/02/2018, si svolgeva il procedimento di mediazione azionato dagli attori che, però, stante l'assenza ingiustificata di parte convenuta, dava esito negativo.
Hanno concluso come in premessa.
Si è costituta in giudizio impugnando e contestando le Controparte_3
avverse deduzioni in quanto infondate in fatto e in diritto, eccependo:
pagina 4 di 9 che, in data 21.11.2006, è stato stipulato un contratto di mutuo fondiario, di euro 135.000,00, da rimborsarsi in 360 rate mensili e consecutive di ammortamento, tra la già Banca 24-7 SpA e i sigg.ri e;
Parte_1 Parte_2
che nel contratto è stato previsto il tasso di interesse nella misura iniziale del 5,24% annuo nominale soggetto a variazione secondo le modalità indicate nello stesso atto, mentre il tasso di mora nella misura del tasso applicato al contratto, maggiorato di 1,500 punti percentuali e, comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti;
che il credito è garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Frosinone in data
09.11.2006 ai nn. 26247/6102 sul bene immobile sito in Cervaro distinto in catasto al F 20, mapp 284, cat. A/2, vani 7, via Colli, piano T-1; che parte mutuataria non ha provveduto al pagamento di rate di ammortamento scadute dal 06.06.2014 al 06.10.2015; che, pertanto, essendo stata dichiarata l'intervenuta decadenza del termine, in data 4.4.2017, è stato notificato atto di precetto con il quale si intimava ai mutuatari il pagamento del complessivo importo di
€. 119.731,21 complessivamente, oltre interessi corrispettivi e di mora sulle rate scadute, dalla singola scadenza al soddisfo;
che, non essendo intervenuto il pagamento di quanto dovuto, è stato notificato pignoramento immobiliare;
che deve ritenersi priva di fondamento la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia usura solo nel corso del rapporto, ma contenuto nei limiti della soglia alla data della pattuizione;
che è illegittimo il modus operandi del CTP di parte attrice di sommare al TAEG la commissione di anticipata estinzione in quanto la direttiva n. 2008/48/CE del 23.04.2008 all'art. 19, 3° paragrafo chiarisce che il calcolo del TEG non deve tener conto né dell'anticipata estinzione né della mora;
che né il tasso corrispettivo, né il tasso moratorio hanno mai superato il tasso soglia al momento della stipula e che è impossibile sommare gli stessi, trattandosi di grandezze disomogenee, per accertarne l'usurarietà; che, ai fini della determinazione del tasso soglia relativo agli interessi moratori, occorrerà maggiorare di 2,1 punti percentuali, il tasso soglia previsto per gli interessi contrattuali;
che, per quanto attiene l'interesse moratorio, nel contratto è inserita la clausola di salvaguardia, la quale impedisce che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare il superamento del tasso soglia;
pagina 5 di 9 che il TAEG assolve a funzione meramente “pubblicitarie” e di “trasparenza” e non rappresenta un parametro economico del contratto con la conseguenza che non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB, anche qualora vi sia differenza tra il TAEG contrattuale e quello praticato.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda avversa in quanto inammissibile e infondata.
Si è costituita in giudizio con atto di intervento, in data 20.07.2022, nella qualità di CP_1
cessionaria dei crediti da concludendo per il rigetto delle domande attoree. Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c. la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.1.2025 all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso le domande proposte dagli attori non possono essere accolte per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che le allegazioni afferenti alla usurarietà del tasso di interesse convenuto al momento della conclusione del contratto di mutuo sono infondate e vanno rigettate in quanto non è stata fornita la prova della usurarietà del tasso di interesse concordato dal momento che il metodo di calcolo utilizzato non si presenta in linea con la metodologia indicata dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed invero si osserva che non è corretta la metodologia utilizzata dagli attori che considera ai fini del superamento del tasso soglia la sommatoria della penale per estinzione anticipate, deducendo via del tutto meramente ipotetica ed eventuale l'estinzione anticipata del contratto di mutuo ad un certa data, dal momento che la commissione per estinzione anticipata, in quanto voce di costo meramente eventuale, rientrante nella discrezionalità del mutuatario, non è collegata alla erogazione del credito e non rappresenta una spesa connessa alla concessione del credito. Ne deriva che laddove si ipotizzasse l'inclusione nel taeg dell'incidenza percentuale della penale di estinzione anticipata si determinerebbe una sommatoria tra voci eterogenee per natura e funzione, posto che la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale e non certo del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia dal mancato guadagno determinato dalla percezione degli interessi corrispettivi.
Tale orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione che con la
Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 ha chiarito che : “ In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva pagina 6 di 9 utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
Dall'altra parte si rileva che in tema di usura le Istruzioni della Banca hanno natura di norme tecniche autorizzate.
Il contesto normativo di riferimento è rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c., art. 644 c.p.) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.
Un eventuale calcolo del TAEG secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.
Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della
Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio.
Ne consegue che la formula della Banca d'Italia deve ritenersi l'unica applicabile per pervenire a risultati attendibili ed omogenei, ciò in quanto il tasso soglia viene determinato con decreto ministeriale trimestrale sulla base delle rilevazioni dalla stessa operate, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee basandosi sulle proprie Istruzioni.
Conteggiare il TAEG contrattuale sulla base di criteri difformi condurrebbe a risultati distorti e non oggettivamente comparabili.
Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte “la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM;
posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal
Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto
(il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se pagina 7 di 9 detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (cfr. Cass. n. 12965 del 2016).
Ne deriva che le deduzioni effettuate dalla difesa di parte attrice quanto all'usurarietà del tasso di mutuo convenuto risultano inattendibili e pertanto vanno disattese in quanto basate su una metodologia errata.
Quanto alla difformità del taeg indicato in contratto (5,84%) diverso da quello effettivamente praticato
(5,895%), si rileva che le deduzioni afferenti la nullità delle clausole contrattuali afferenti alla determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticata ai sensi dell'art 117 co 6 Tub, sono infondate per le ragioni che seguono.
Ed invero si osserva, in linea di principio, che l'erronea indicazione del taeg, non comporta, come sostenuto da parte attrice, l'applicazione del tasso sostitutivo ex art 117 tub, dal momento che il teag o isc rappresenta una mera indicazione informativa che non incide sulla determinazione del tasso stesso, né comporta una maggiore onerosità del finanziamento ma al più una erronea rappresentazione del suo costo complessivo, idonea al più a giustificare una responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito per asimmetria informativa, previa allegazione e prova degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
Di conseguenza è del tutto inconferente il richiamo all'art 117 tub;
ed invero come chiarito dalla giurisprudenza di merito tale disposizione non è applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì il teag, che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma, esprimendo il costo complessivo del finanziamento, ha una funzione puramente informativa.
Né può invocarsi l'applicazione del co 7 dell'art 117 tub che individua il tasso sostitutivo nell'ipotesi in cui sia nulla o la clausola relativa agli interessi la cui esistenza e validità non è contestata nel caso di specie. Deve essere oltretutto rilevato che considerata l'esiguità dello scarto numerico tra il taeg dichiarato e quello che sarebbe stato in concreto applicato, in mancanza di una specifica allegazione dei prospetti e dei fogli di calcolo, le deduzioni di parte attrice neppure possono ritenersi allo stato attendibili.
Per tali motivi le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento ( da 26.001,00) stante la limitata attività istruttoria svolta e la bassa complessità giuridica delle questioni trattate, in favore di (già Controparte_6 [...]
) e del terzo intervenuto Controparte_3 CP_1
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
1309/2018, come innanzi proposta, così provvede:
1- Rigetta tutte le domande proposte da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
2- Condanna gli attori in solido al pagamento nei confronti di (già Controparte_6
e di in solido, delle spese del Controparte_3 CP_1
presente giudizio che si liquidano in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
Cassino 15.1.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta.
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1309/2018
Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 11.40 innanzi alla dott.ssa Sara Lanzetta, sono comparsi: per parte attrice l'avv.to Emiliano Venturi il quale si riporta agli atti e ne chiede l'accoglimento e in particolare alle note di trattazione depositate per l'udienza del 24.5.2023 e alle conclusioni ivi riportate;
per è presente l'avv.to Margherita De Siena per delega dell'avv.to Grillo la quale si CP_1 riporta alle conclusioni precisate in comparsa e chiede la concessione dei termini 190 c.p.c. per deposito di conclusionali e repliche;
a questo punto il giudice rilevato che la presente controversia è stata rinviata all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art 281c sexies c.p.c. come da verbale del 6.3.2024, invita le parti a discutere la causa oralmente.
All'esito della discussione orale il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Venturi conclude come in atti
L'Avv. De Siena conclude come in atti
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio
Successivamente all'esito della camera di consiglio alle ore 17.15 il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Sara Lanzetta
pagina 1 di 9 R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cassino, Sezione prima civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Sara Lanzetta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1309/2018 R.G. avente ad oggetto: Contratti bancari e vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi dall'Avv.to Emiliano Venturi, giusta procura alle liti in atti ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cassino al Corso della Repubblica 176.
Attori
E
(già (c.f. Controparte_2 Controparte_3
) in persona del l.r. rapp.ta e difesa dall'avv.to Giuseppe Grillo, giusta procura alle liti in P.IVA_1
atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Viale Giulio Cesare 2.
Convenuta in persona del l.r. (c.f. ) nella qualità di cessionaria dei crediti da CP_1 P.IVA_2
e per essa quale mandataria di rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_2 Controparte_4
Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Viale Giulio Cesare 2.
Terzo intervenuto
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio chiedendo di accertare: l'usurarietà degli Controparte_3
interessi applicati dalla Banca nel contratto di mutuo fondiario stipulato con gli attori (repertorio n. 166
e raccolta n. 81 per notaio Dott. del 06/11/2006); la nullità della clausola afferente gli Persona_1
interessi e, di conseguenza, applicare la sanzione ivi prevista della non debenza di alcun interesse;
il diritto degli attori mutuatari alla compensazione delle somme corrisposte a titolo di interessi non pagina 2 di 9 dovuti, pari alla somma di € 37.141,88 (quota di interessi pagati al 06/02/2013 ), con la sorte capitale residualmente dovuta;
la violazione da parte della convenuta delle norme in tema di trasparenza CP_3
bancaria ed in particolar modo dell'obbligo di indicare esattamente il costo complessivo del mutuo
(espresso dal TAEG); la nullità della clausola afferente gli interessi, convenzionalmente pattuiti e, di conseguenza, applicare la sanzione di cui al comma 7 del medesimo articolo, consistente nella sostituzione dell'interesse pattizio con quello legale sostitutivo;
il diritto degli attori mutuatari alla compensazione delle somme corrisposte a titolo di interessi non dovuti, pari alla somma di € 17.043,06
(quale differenza tra gli interessi pagati al 06/02/2013 e gli interessi dovuti a seguito dell'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 T.U.B.) con la sorte capitale residualmente dovuta.
A fondamento della domanda hanno dedotto: che e , in data 6.11.2006, hanno stipulato con la poi Parte_1 Parte_3 Controparte_5
un contratto di mutuo fondiario, repertorio n. 166 e raccolta n. 81, per notaio Dott. Controparte_3
, per l'importo complessivo di € 135.000,00; Persona_1
che nel suddetto contratto è stabilito che la restituzione della somma mutuata deve avvenire mediante il pagamento di n. 360 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, determinate secondo il metodo "alla francese;
che secondo tale metodo di ammortamento "alla francese", calcolato sulla somma totale del mutuo, ciascuna rata ammonta a € 744.64;
che per ciò che concerne gli interessi, si applica, per le prime n. 36 rate, un tasso pattuito nella misura del 5,24% variabile secondo le modalità indicate in contratto;
che per le successive n. 324 rate viene lasciata al mutuatario la possibilità di scelta, rinnovabile per ogni triennio successivo al primo periodo a tasso variabile, tra un tasso fisso annuo nominale determinato secondo l'IRS lettera + spread 2,190% ed un tasso variabile annuo nominale pari alla media aritmetica arrotondata ai 5 cent superiore dell'Euribor 6M + spread 2,190%;
che nel contratto viene stabilita una commissione per l'estinzione anticipata del contratto stesso da parte del mutuatario pari al 5% del capitale residuo per il primo anno, al 4% entro il secondo anno, al 3% entro il terzo anno, al 2% entro il quarto anno, al 1% dal quinto anno fino alla fine naturale;
che il tasso annuo effettivo globale riportato in contratto è pari al 5,84%;
che alla scadenza della rata n. 75, in data 06/02/2013, la somma versata dal mutuatario era pari a €
52.787,55 (di cui € 37.141,88 di interessi e € 15.645,67 di capitale), con un debito residuo pari a €
119,354,33;
pagina 3 di 9 che in data 04/04/2017 agli attori veniva notificato, da parte della Banca convenuta, atto di precetto per il pagamento delle rate di mutuo non corrisposte dal 06/06/2014 al 06/10/2015, con contestuale comunicazione della decadenza dal benefico del termine a decorrere dal 15/10/2015; che, in data 09/05/2017, agli attori veniva notificato dalla atto di pignoramento immobiliare di CP_3
un fabbricato per civile abitazione sito in Cervaro - via Colli di loro piena proprietà; che in data 16/05/2017, da parte del Consulente Tecnico di parte Dott.ssa , è stata elaborata Persona_2
una perizia econometrica finalizzata alla verifica dell'usura e di ogni altra illegittimità in riferimento al suddetto contratto di mutuo fondiario;
che, dalle risultanze della perizia econometrica, si denota che il tasso praticato al momento della stipula nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo e di applicazione degli oneri relativi è pari a 19,65% e, quindi, superiore alla soglia di usura prevista dall'art. 644 c.p. e dalla l. n. 108/1996;
che, pertanto, gli interessi praticati dalla Banca sono da considerarsi usurai e che vi sono tutte le condizioni per l'applicazione dell'art.1815, comma 2 c.c., con la conseguente nullità della clausola riferita a tali interessi;
che l'applicazione di tale sanzione comporta che il mutuo sia da considerarsi gratuito e che, dunque, il mutuatario sia tenuto solamente alla restituzione del capitale;
che, pertanto, i mutuatari hanno diritto di richiedere in compensazione con il debito residuo l'importo di euro 37.141,88 pari alla somma versata a titolo di interessi alla scadenza della rata n. 76; che il TAEG esposto in contratto è pari a 5,84%, mentre quello effettivamente praticato, così come risultante dai calcoli effettuati dal Consulente è pari a 5,895%;
che, pertanto, vi è palese violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria sancite dal la Pt_4 quale comporta l'applicazione al contratto di un tasso d'interesse sostitutivo, rappresentato dal tasso nominale dei BOT 12 mesi precedenti la stipula del contratto;
che, con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., i mutuatari hanno diritto a recuperare in compensazione sul debito residuo l'importo di euro 17.043,06 pari alla differenza tra gli interessi pagati e gli interessi ricalcolati in base al tasso sostitutivo alla scadenza della rata n. 75; che, in data 06/02/2018, si svolgeva il procedimento di mediazione azionato dagli attori che, però, stante l'assenza ingiustificata di parte convenuta, dava esito negativo.
Hanno concluso come in premessa.
Si è costituta in giudizio impugnando e contestando le Controparte_3
avverse deduzioni in quanto infondate in fatto e in diritto, eccependo:
pagina 4 di 9 che, in data 21.11.2006, è stato stipulato un contratto di mutuo fondiario, di euro 135.000,00, da rimborsarsi in 360 rate mensili e consecutive di ammortamento, tra la già Banca 24-7 SpA e i sigg.ri e;
Parte_1 Parte_2
che nel contratto è stato previsto il tasso di interesse nella misura iniziale del 5,24% annuo nominale soggetto a variazione secondo le modalità indicate nello stesso atto, mentre il tasso di mora nella misura del tasso applicato al contratto, maggiorato di 1,500 punti percentuali e, comunque, entro i limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali, tempo per tempo vigenti;
che il credito è garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Frosinone in data
09.11.2006 ai nn. 26247/6102 sul bene immobile sito in Cervaro distinto in catasto al F 20, mapp 284, cat. A/2, vani 7, via Colli, piano T-1; che parte mutuataria non ha provveduto al pagamento di rate di ammortamento scadute dal 06.06.2014 al 06.10.2015; che, pertanto, essendo stata dichiarata l'intervenuta decadenza del termine, in data 4.4.2017, è stato notificato atto di precetto con il quale si intimava ai mutuatari il pagamento del complessivo importo di
€. 119.731,21 complessivamente, oltre interessi corrispettivi e di mora sulle rate scadute, dalla singola scadenza al soddisfo;
che, non essendo intervenuto il pagamento di quanto dovuto, è stato notificato pignoramento immobiliare;
che deve ritenersi priva di fondamento la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia usura solo nel corso del rapporto, ma contenuto nei limiti della soglia alla data della pattuizione;
che è illegittimo il modus operandi del CTP di parte attrice di sommare al TAEG la commissione di anticipata estinzione in quanto la direttiva n. 2008/48/CE del 23.04.2008 all'art. 19, 3° paragrafo chiarisce che il calcolo del TEG non deve tener conto né dell'anticipata estinzione né della mora;
che né il tasso corrispettivo, né il tasso moratorio hanno mai superato il tasso soglia al momento della stipula e che è impossibile sommare gli stessi, trattandosi di grandezze disomogenee, per accertarne l'usurarietà; che, ai fini della determinazione del tasso soglia relativo agli interessi moratori, occorrerà maggiorare di 2,1 punti percentuali, il tasso soglia previsto per gli interessi contrattuali;
che, per quanto attiene l'interesse moratorio, nel contratto è inserita la clausola di salvaguardia, la quale impedisce che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare il superamento del tasso soglia;
pagina 5 di 9 che il TAEG assolve a funzione meramente “pubblicitarie” e di “trasparenza” e non rappresenta un parametro economico del contratto con la conseguenza che non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB, anche qualora vi sia differenza tra il TAEG contrattuale e quello praticato.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda avversa in quanto inammissibile e infondata.
Si è costituita in giudizio con atto di intervento, in data 20.07.2022, nella qualità di CP_1
cessionaria dei crediti da concludendo per il rigetto delle domande attoree. Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art 183 c.p.c. la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.1.2025 all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso le domande proposte dagli attori non possono essere accolte per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che le allegazioni afferenti alla usurarietà del tasso di interesse convenuto al momento della conclusione del contratto di mutuo sono infondate e vanno rigettate in quanto non è stata fornita la prova della usurarietà del tasso di interesse concordato dal momento che il metodo di calcolo utilizzato non si presenta in linea con la metodologia indicata dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed invero si osserva che non è corretta la metodologia utilizzata dagli attori che considera ai fini del superamento del tasso soglia la sommatoria della penale per estinzione anticipate, deducendo via del tutto meramente ipotetica ed eventuale l'estinzione anticipata del contratto di mutuo ad un certa data, dal momento che la commissione per estinzione anticipata, in quanto voce di costo meramente eventuale, rientrante nella discrezionalità del mutuatario, non è collegata alla erogazione del credito e non rappresenta una spesa connessa alla concessione del credito. Ne deriva che laddove si ipotizzasse l'inclusione nel taeg dell'incidenza percentuale della penale di estinzione anticipata si determinerebbe una sommatoria tra voci eterogenee per natura e funzione, posto che la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale e non certo del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia dal mancato guadagno determinato dalla percezione degli interessi corrispettivi.
Tale orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione che con la
Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 ha chiarito che : “ In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva pagina 6 di 9 utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
Dall'altra parte si rileva che in tema di usura le Istruzioni della Banca hanno natura di norme tecniche autorizzate.
Il contesto normativo di riferimento è rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c., art. 644 c.p.) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.
Un eventuale calcolo del TAEG secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.
Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della
Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio.
Ne consegue che la formula della Banca d'Italia deve ritenersi l'unica applicabile per pervenire a risultati attendibili ed omogenei, ciò in quanto il tasso soglia viene determinato con decreto ministeriale trimestrale sulla base delle rilevazioni dalla stessa operate, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee basandosi sulle proprie Istruzioni.
Conteggiare il TAEG contrattuale sulla base di criteri difformi condurrebbe a risultati distorti e non oggettivamente comparabili.
Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte “la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM;
posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal
Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto
(il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se pagina 7 di 9 detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (cfr. Cass. n. 12965 del 2016).
Ne deriva che le deduzioni effettuate dalla difesa di parte attrice quanto all'usurarietà del tasso di mutuo convenuto risultano inattendibili e pertanto vanno disattese in quanto basate su una metodologia errata.
Quanto alla difformità del taeg indicato in contratto (5,84%) diverso da quello effettivamente praticato
(5,895%), si rileva che le deduzioni afferenti la nullità delle clausole contrattuali afferenti alla determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticata ai sensi dell'art 117 co 6 Tub, sono infondate per le ragioni che seguono.
Ed invero si osserva, in linea di principio, che l'erronea indicazione del taeg, non comporta, come sostenuto da parte attrice, l'applicazione del tasso sostitutivo ex art 117 tub, dal momento che il teag o isc rappresenta una mera indicazione informativa che non incide sulla determinazione del tasso stesso, né comporta una maggiore onerosità del finanziamento ma al più una erronea rappresentazione del suo costo complessivo, idonea al più a giustificare una responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito per asimmetria informativa, previa allegazione e prova degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
Di conseguenza è del tutto inconferente il richiamo all'art 117 tub;
ed invero come chiarito dalla giurisprudenza di merito tale disposizione non è applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì il teag, che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma, esprimendo il costo complessivo del finanziamento, ha una funzione puramente informativa.
Né può invocarsi l'applicazione del co 7 dell'art 117 tub che individua il tasso sostitutivo nell'ipotesi in cui sia nulla o la clausola relativa agli interessi la cui esistenza e validità non è contestata nel caso di specie. Deve essere oltretutto rilevato che considerata l'esiguità dello scarto numerico tra il taeg dichiarato e quello che sarebbe stato in concreto applicato, in mancanza di una specifica allegazione dei prospetti e dei fogli di calcolo, le deduzioni di parte attrice neppure possono ritenersi allo stato attendibili.
Per tali motivi le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento ( da 26.001,00) stante la limitata attività istruttoria svolta e la bassa complessità giuridica delle questioni trattate, in favore di (già Controparte_6 [...]
) e del terzo intervenuto Controparte_3 CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n.
1309/2018, come innanzi proposta, così provvede:
1- Rigetta tutte le domande proposte da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
2- Condanna gli attori in solido al pagamento nei confronti di (già Controparte_6
e di in solido, delle spese del Controparte_3 CP_1
presente giudizio che si liquidano in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
Cassino 15.1.2025
Il giudice dott.ssa Sara Lanzetta.
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