TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Silvana D.Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4660/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. C. De Parte_1
Lorenzo
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1
Avv.G.Avena opposto
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.D.Vicidomini opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentava la mancata notifica degli atti prodromici;
nel merito la prescrizione dei crediti vantati.
Si costituiva in giudizio l' rappresentando l'avvenuto CP_1 annullamento degli avvisi di addebito ad eccezione del n.33420160003418237000 del quale asseriva l'avvenuta regolare notifica.Eccepiva la tardività del ricorso relativamente ai vizi formali e l'infondatezza del ricorso.
Cont Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione all'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito e rappresentando ,quanto alla prescrizione, la presenza adi atti interruttivi.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Preliminarmente deve osservarsi che l'esame di questo giudice è limitato agli avvisi di addebito indicati in ricorso.
Relativamente alle eccezioni relative alla mancata notifica degli atti prodromici va osservato come trattasi di vizi formali che dovevano essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione e per i quali l'opposizione è tardiva.
Ed invero l'intimazione risulta notificata il 29.10.2024 mentre il ricorso è stato depositato il 28.11.2024.
Relativamente agli avvisi di addebito ad eccezione del n.33420160003418237000 va osservato come l' ha prodotto CP_1 documentazione attestante l'avvenuto annullamento.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere essendo venuto meno l'interesse che aveva dato origine alla controversia.
Con riferimento all'avviso di addebito n. n.33420160003418237000
e in ordine alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione si osserva che parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà,inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa è da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine perentorio ai fini dell'ammissibilità.
Con riferimento alla eccepita prescrizione va osservato che l' ha provato l'avvenuta regolare notifica dello stesso. CP_1
Dalla produzione documentale offerta dall' si ricava che la CP_1 notifica dell'avviso è avvenuta con la modalità di cui agli artt.
26 D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. 600/1973 e 139 c.p.c. mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè, trattandosi di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n.
175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del
1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018,
Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte Cost. n.
175/2018).
Nel caso che ci occupa, la prova fornita dall' di spedizione CP_1 dell'avviso al corretto indirizzo del destinatario è sufficiente a sostenere la presunzione di conoscenza o conoscibilità dell'atto medesimo da parte dello stesso. Al riguardo giova, vieppiù, rilevare che “……., la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta
e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (Cass. Civ. sez. I,
22/05/2015, n. 10630), ed ancora, “La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 c.c. Spetta di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell'atto.” (Cass. Civ., sez. III, 22/10/2013, n. 23920):
In presenza della regolare notifica dell'avviso di addebito la censura che investe la prescrizione dei crediti previdenziali di cui al predetto avviso non può trovare ingresso nel presente giudizio, siccome non formulata tempestivamente nel giudizio avverso la cartella esattoriale, con la conseguenza che la posizione creditoria deve ritenersi ormai “cristallizzata” quale effetto della mancata impugnazione della cartelle esattoriale.
Né è maturata la prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso.
Ed invero posto che detto avviso di addebito è stato notificato in data 3.11.2016 da detta data alla notifica della comunicazione oggi opposta non è decorso il termine prescrizionale quinquennale avendo interrotto detto Controparte_2 termine con la notifica, pure provata, dell'intimazione n.
03420219000952536000 notificata in data 20.1.2022, tenuto conto della normativa emergenziale.
Il ricorso sul punto va rigettato.
Le spese si compensano attesa la natura della decisione e l'intervenuto annullamento di 3 dei 4 avvisi di addebito impugnati.
PQM
Rigetta il ricorso con riferimento all'avviso di addebito n.33420160003418237000.
Dichiara cessata la materia del contendere nel resto.
Compensa le spese di lite.
Cosenza,11.4.2025 Il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino