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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1372/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1372 R.G.A.C. per l'anno 2014 promossa da:
(C.F. Controparte_1 Persona_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Natale, C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia in Via Bixio 2 presso lo studio del difensore;
-ATTORE-
CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Domenico Sinopoli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stuppia sito in Vibo
Valentia, via Dante Alighieri, Palazzo Master, int. 4
-CONVENUTO-
Oggetto: pagamento prestazioni professionali
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
pagina 1 di 8
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, lo Parte_1
ha convenuto in giudizio (d'ora in avanti,
[...] Controparte_3
per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 127.980,25, CP_3 quale corrispettivo per l'attività professionale svolta.
Ha dedotto di avere ricevuto incarico dalla società convenuta per attività di progettazione di un capannone industriale da adibire ad officina per la carpenteria metallica e navale e di annessa palazzina per uffici e appartamenti, nonché per la direzione dei lavori, dei calcoli, della redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, nonché per due successive varianti;
ha altresì dedotto di avere reso le prestazioni concordate ma non avere ricevuto alcun pagamento e di essere dunque creditore del convenuto per la somma di euro 127.980,25 come da parcella allegata;
ha specificato che tale importo è stato calcolato in conformità alle tariffe professionali e ha concluso chiedendo l'accertamento del credito e la condanna al pagamento da parte dell' con CP_3 vittoria di competenze e spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'O.C.M. la quale ha eccepito che lo Studio tecnico non ha reso tutte le prestazioni indicate nell'atto di citazione e che per le prestazioni realmente rese dall'attore, tra le parti era stato convenuto il corrispettivo di €
18.000,00 come risultava dal preventivo in atti;
ha poi evidenziato che il Geom.
era stato il direttore dei lavori solo per la parte architettonica, mentre il Per_1 progettista ed il direttore dei lavori per la parte strutturale era stato un altro professionista;
ha altresì dedotto che la progettazione di opere così rilevanti gli sarebbe stata preclusa per legge in quanto la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato;
ha quindi eccepito la nullità ex lege del citato contratto di prestazione professionale per pagina 2 di 8 violazione dell'art. 2231 c.c. nonché delle norme sulla competenza dei geometri di cui all'art. 19 r.d. 11febbraio 1929 n. 74, dell'art. 64 d.p.R. 380/2001 e dell'r.d.
22291 del 1939 e ha precisato di avere già corrisposto all'attore la cifra di euro
20.000 per l'attività svolta. Ha quindi proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere restituzione della somma indebitamente versata. In ultimo, ha dedotto la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.. Ha quindi concluso chiedendo la nullità del contratto di prestazione d'opera e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pari a euro 20.000, in subordine la prescrizione del credito e comunque l'accertamento che nulla sia dovuto al Geom. . Per_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione testi e l'espletamento di due diverse CTU e all'udienza del 18.9.2024 è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato medio tempore subentrato nella titolarità del fascicolo con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea deve essere rigettata mentre deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale della convenuta.
Preliminarmente, per quanto attiene all'eccezione di prescrizione triennale ex art. 2956 n.2 c.c. formulata dalla società convenuta è da osservare che, per interpretazione pacifica della giurisprudenza, la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2959 C.C. implica il riconoscimento della esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e, pertanto, non può essere sollevata dal debitore che dichiari di aver estinto l'obbligazione pecuniaria mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, limitandosi a sostenere di aver già corrisposto tutto quanto dovuto. In tale ipotesi la parte convenuta, negando l'esistenza del credito domandato in questa sede per la residua somma dall'attore, riconosce sostanzialmente di non averlo estinto per l'intero e cioè restando debitore limitatamente alla quota dalla controparte azionata in sede giudiziale.
L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi - così come nella fattispecie ha affermato il convenuto - di aver già corrisposto il dovuto, ma in ammontare inferiore all'importo pagina 3 di 8 preteso dal creditore, giacché le contestazioni su "quantum debeatur" implicano il riconoscimento della permanenza del rapporto controverso quanto al residuo domandato.
Venendo al merito della domanda, costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 16324/2021; Cass. 9351/2007; Cass. 1473/2007;
Cass. 20073/2004). Ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta dunque al professionista la prova dell'incarico professionale e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni rese.
Ciò posto, il conferimento dell'incarico professionale costituisce fatto pacifico, sia in virtù della documentazione prodotta da entrambe le parti sia in virtù della mancata contestazione sul punto da parte dell'O.C.M.
Il convenuto, difatti, si è limitato a contestare la veridicità dell'assunto di controparte in merito al conferimento e all'effettivo svolgimento di tutte le prestazioni come indicate nell'atto di citazione e a cui si riferisce la parcella prodotta dall'attore
(cfr. allegato n. 12 atto di citazione) prestazioni che, in ogni caso, sarebbero esulate dalle competenze specifiche del geometra;
ha asserito che le prestazioni concordate fossero solo quelle elencate nel preventivo prodotto in atti e, quindi, limitate alla progettazione e direzione dei lavori della sola parte architettonica, essendo quella strutturale demandata ad altro professionista, unico abilitato a svolgerle (cfr. all.2 comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, nessuna prova parte attrice ha fornito in ordine al conferimento dell'incaricoprofessionale e poi allo svolgimento delle attività per come indicate nell'atto di citazione (ulteriori e diverse rispetto a quelle non contestate da parte convenuta) posto che l'unico teste ammesso non è stato citato e la parte è stata dichiarata decaduta dalla prova (cfr. verbale udienza del 22.02.2016).
pagina 4 di 8 Né ha prodotto alcuna documentazione da cui possa evincersi l'effettivo svolgimento delle prestazioni elencate nell'atto di citazione per come contestate da parte convenuta.
Da altra parte, lo stesso attore ha precisato con la memoria ex art. 183 co.6 n.1
c.p.c. che, alla stregua di quanto concordato con controparte, lo Studio Tecnico era responsabile della gestione e del risultato finale, ma non doveva direttamente e personalmente svolgere tutte le attività, potendosi avvalere, come ha poi effettivamente fatto, di professionisti abilitati secondo le attività da eseguire, con facoltà di nominarli direttamente e quindi provvedere ai loro corrispettivi. Tuttavia, nulla ha provato l'attore in ordine ai compensi da lui pagati agli altri professionisti che avrebbero svolto effettivamente le prestazioni. Anzi, la deduzione dell'attore comprova che lo stesso non ha eseguito tutte le prestazioni indicate e di cui chiede il pagamento proprio perché alcune di esse esulavano dalla propria competenza.
In conclusione, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, risulta provato il conferimento dell'incarico professionale e lo svolgimento delle sole prestazioni elencate nel preventivo prodotto da parte convenuta.
Ciò chiarito, la convenuta ha poi eccepito la nullità del contratto di prestazione di opera intellettuale per violazione di norma imperativa poiché contenente incarichi esorbitanti dalla previsione dell'art. 16 lettera l) RD 274/1929, che delimita le competenze specifiche dell'esercente la professione di geometra.
Passando ad esaminare l'eccezione di nullità del contratto d'opera stipulato, la sostiene che l'attività compiuta dall'attore esuli dalla previsione dell'art. 16 CP_3 lettera l) RD 274/1929 che delimita le competenze specifiche dell'esercente la professione di geometra. Orbene, nell'interpretare la norma, la giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza come “Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929, n.
274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle” (cfr. Cas. 8543/2009;
Cass. 5871/2017; Cass. 29235/2019). Ancora la Suprema Corte di Cassazione, sez.
II, con Ordinanza n. 907/2022, ha ex multis statuito che: la progettazione e la pagina 5 di 8 direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità
(…) Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione – richiedendo
l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato – sia riservata alla competenza degli ingegneri. Ed è anche pacifico che, a norma dell'art. 2231 c.c., quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento del compenso, onde, in tali ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 C.C.”
Premesse tali coordinate interpretative, l'istruttoria espletata ha accertato che il
Geometra non avesse i requisiti professionali per esperire l'attività di cui al Per_1 preventivo in atti. In particolare, la seconda CTU, richiesta proprio al fine di chiarire quali delle attività svolte dall'attore, in base alla documentazione in atti, rientrassero nelle competenze professionali del Geometra, ha accertato che egli è stato progettista e direttore dei lavori per la parte architettonica nella progettazione del capannone e dell'annesso fabbricato nonché delle due successive varianti in assenza dei requisiti professionali per l'attività da progettista architettonico (cfr. pag. 18 e ss. CTU Dott.
): secondo la normativa di settore ratione temporis applicabile, infatti, “non Per_2 rientrano nell'ambito dei lavori a carico del geometra le costruzioni e gli edifici civili che superino almeno una delle seguenti condizioni: • Edifici singoli con una volumetria superiore a 1200 mc. • Edifici singoli composti da più di sei unità immobiliari o da più di due piani fuori terra;
• Edifici realizzati ripetendo una sequenza di moduli basilari, se composti da più di otto unità immobiliari o di una superficie complessiva superiore
a 2400 mc;
Progettazione e direzione dei lavori di interventi di carattere urbanistico;
pagina 6 di 8 Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni a destinazione industriale, funeraria, di culto, terziaria e inerente opere pubbliche”.
Pertanto, le opere oggetto di causa costituite da un capannone con annesso fabbricato a scopo industriale finalizzati alla produzione di carpenteria in metallica esulano dalle competenze tecniche del Geometra e di certo non sono riconducibili a quanto dettato dal R.D. appena citato. Non possono dunque nutrirsi dubbi in ordine alla incompetenza del Geometra a eseguire le predette attività, con la Per_1 conseguenza della nullità del contratto di prestazione d'opera oggetto di causa.
A ciò si aggiunga che lo stesso Geometra, come sopra accennato, asserisce di non essersi obbligato ad eseguire personalmente le prestazioni, “che dovevano essere ovviamente eseguite secondo legge e dai professionisti abilitati”, con ciò ammettendo di non essere abilitato ad eseguire le prestazioni di cui ha richiesto il pagamento con l'atto di citazione.
Secondo la relazione peritale, invero, le uniche somme riconosciute come dovute per le attività svolte in base al preventivo in atti – in quanto rientranti nella competenza del geometra secondo la legge professionale - sono quella per l'attività di coordinatore sicurezza pari a €.
1.800.00 oltre iva e l'effettiva prestazione di tale ultima attività è stata d'altronde confermata dalla parte convenuta in sede di comparsa conclusionale,
Tanto chiarito, deve essere accolta la domanda riconvenzionale del convenuto in ordine alla restituzione della somma già versata per le prestazioni di cui al preventivo, detratta la somma di euro 1.800 per le causali sopra indicate.
La circostanza dell'avvenuto pagamento della somma di euro 20.000,00 è pacifica sia alla luce della documentazione versata sia alla luce delle stesse considerazioni di parte attrice, che ha confermato il pagamento ricevuto sostenendo di avere diritto alle ulteriori somme richieste.
In tali casi, come sopra chiarito, la Cassazione ha chiarito tra l'altro che la mancanza dei requisiti in capo al professionista che ha espletato l'attività non dà diritto nemmeno ad un'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c.
pagina 7 di 8 Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale deve essere accolta nei limiti sopra chiariti.
Le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
Le spese di lite, in considerazione dei motivi del decidere, della peculiarità del caso di specie e della complessità in fatto dei rapporti dedotti in lite, sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- dichiara la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra lo Studio Tecnico del Geometra e l' ; Persona_1 Controparte_2
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per effetto, condanna l'attore alla restituzione di euro 20.000,00 detratta la somma di euro
1.800,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo.
- rigetta per il resto la domanda principale proposta dallo Studio Tecnico del Geom.
e l'OMC ; Persona_1 Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese dei CTU per come liquida
Vibo Valentia, 29.03.25
Il Giudice,
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1372 R.G.A.C. per l'anno 2014 promossa da:
(C.F. Controparte_1 Persona_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Natale, C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia in Via Bixio 2 presso lo studio del difensore;
-ATTORE-
CONTRO
(P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Domenico Sinopoli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stuppia sito in Vibo
Valentia, via Dante Alighieri, Palazzo Master, int. 4
-CONVENUTO-
Oggetto: pagamento prestazioni professionali
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
pagina 1 di 8
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, lo Parte_1
ha convenuto in giudizio (d'ora in avanti,
[...] Controparte_3
per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 127.980,25, CP_3 quale corrispettivo per l'attività professionale svolta.
Ha dedotto di avere ricevuto incarico dalla società convenuta per attività di progettazione di un capannone industriale da adibire ad officina per la carpenteria metallica e navale e di annessa palazzina per uffici e appartamenti, nonché per la direzione dei lavori, dei calcoli, della redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, nonché per due successive varianti;
ha altresì dedotto di avere reso le prestazioni concordate ma non avere ricevuto alcun pagamento e di essere dunque creditore del convenuto per la somma di euro 127.980,25 come da parcella allegata;
ha specificato che tale importo è stato calcolato in conformità alle tariffe professionali e ha concluso chiedendo l'accertamento del credito e la condanna al pagamento da parte dell' con CP_3 vittoria di competenze e spese di lite.
Si è costituita in giudizio l'O.C.M. la quale ha eccepito che lo Studio tecnico non ha reso tutte le prestazioni indicate nell'atto di citazione e che per le prestazioni realmente rese dall'attore, tra le parti era stato convenuto il corrispettivo di €
18.000,00 come risultava dal preventivo in atti;
ha poi evidenziato che il Geom.
era stato il direttore dei lavori solo per la parte architettonica, mentre il Per_1 progettista ed il direttore dei lavori per la parte strutturale era stato un altro professionista;
ha altresì dedotto che la progettazione di opere così rilevanti gli sarebbe stata preclusa per legge in quanto la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato;
ha quindi eccepito la nullità ex lege del citato contratto di prestazione professionale per pagina 2 di 8 violazione dell'art. 2231 c.c. nonché delle norme sulla competenza dei geometri di cui all'art. 19 r.d. 11febbraio 1929 n. 74, dell'art. 64 d.p.R. 380/2001 e dell'r.d.
22291 del 1939 e ha precisato di avere già corrisposto all'attore la cifra di euro
20.000 per l'attività svolta. Ha quindi proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere restituzione della somma indebitamente versata. In ultimo, ha dedotto la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c.. Ha quindi concluso chiedendo la nullità del contratto di prestazione d'opera e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pari a euro 20.000, in subordine la prescrizione del credito e comunque l'accertamento che nulla sia dovuto al Geom. . Per_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione testi e l'espletamento di due diverse CTU e all'udienza del 18.9.2024 è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato medio tempore subentrato nella titolarità del fascicolo con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea deve essere rigettata mentre deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale della convenuta.
Preliminarmente, per quanto attiene all'eccezione di prescrizione triennale ex art. 2956 n.2 c.c. formulata dalla società convenuta è da osservare che, per interpretazione pacifica della giurisprudenza, la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2959 C.C. implica il riconoscimento della esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e, pertanto, non può essere sollevata dal debitore che dichiari di aver estinto l'obbligazione pecuniaria mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, limitandosi a sostenere di aver già corrisposto tutto quanto dovuto. In tale ipotesi la parte convenuta, negando l'esistenza del credito domandato in questa sede per la residua somma dall'attore, riconosce sostanzialmente di non averlo estinto per l'intero e cioè restando debitore limitatamente alla quota dalla controparte azionata in sede giudiziale.
L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi - così come nella fattispecie ha affermato il convenuto - di aver già corrisposto il dovuto, ma in ammontare inferiore all'importo pagina 3 di 8 preteso dal creditore, giacché le contestazioni su "quantum debeatur" implicano il riconoscimento della permanenza del rapporto controverso quanto al residuo domandato.
Venendo al merito della domanda, costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 16324/2021; Cass. 9351/2007; Cass. 1473/2007;
Cass. 20073/2004). Ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta dunque al professionista la prova dell'incarico professionale e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni rese.
Ciò posto, il conferimento dell'incarico professionale costituisce fatto pacifico, sia in virtù della documentazione prodotta da entrambe le parti sia in virtù della mancata contestazione sul punto da parte dell'O.C.M.
Il convenuto, difatti, si è limitato a contestare la veridicità dell'assunto di controparte in merito al conferimento e all'effettivo svolgimento di tutte le prestazioni come indicate nell'atto di citazione e a cui si riferisce la parcella prodotta dall'attore
(cfr. allegato n. 12 atto di citazione) prestazioni che, in ogni caso, sarebbero esulate dalle competenze specifiche del geometra;
ha asserito che le prestazioni concordate fossero solo quelle elencate nel preventivo prodotto in atti e, quindi, limitate alla progettazione e direzione dei lavori della sola parte architettonica, essendo quella strutturale demandata ad altro professionista, unico abilitato a svolgerle (cfr. all.2 comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, nessuna prova parte attrice ha fornito in ordine al conferimento dell'incaricoprofessionale e poi allo svolgimento delle attività per come indicate nell'atto di citazione (ulteriori e diverse rispetto a quelle non contestate da parte convenuta) posto che l'unico teste ammesso non è stato citato e la parte è stata dichiarata decaduta dalla prova (cfr. verbale udienza del 22.02.2016).
pagina 4 di 8 Né ha prodotto alcuna documentazione da cui possa evincersi l'effettivo svolgimento delle prestazioni elencate nell'atto di citazione per come contestate da parte convenuta.
Da altra parte, lo stesso attore ha precisato con la memoria ex art. 183 co.6 n.1
c.p.c. che, alla stregua di quanto concordato con controparte, lo Studio Tecnico era responsabile della gestione e del risultato finale, ma non doveva direttamente e personalmente svolgere tutte le attività, potendosi avvalere, come ha poi effettivamente fatto, di professionisti abilitati secondo le attività da eseguire, con facoltà di nominarli direttamente e quindi provvedere ai loro corrispettivi. Tuttavia, nulla ha provato l'attore in ordine ai compensi da lui pagati agli altri professionisti che avrebbero svolto effettivamente le prestazioni. Anzi, la deduzione dell'attore comprova che lo stesso non ha eseguito tutte le prestazioni indicate e di cui chiede il pagamento proprio perché alcune di esse esulavano dalla propria competenza.
In conclusione, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, risulta provato il conferimento dell'incarico professionale e lo svolgimento delle sole prestazioni elencate nel preventivo prodotto da parte convenuta.
Ciò chiarito, la convenuta ha poi eccepito la nullità del contratto di prestazione di opera intellettuale per violazione di norma imperativa poiché contenente incarichi esorbitanti dalla previsione dell'art. 16 lettera l) RD 274/1929, che delimita le competenze specifiche dell'esercente la professione di geometra.
Passando ad esaminare l'eccezione di nullità del contratto d'opera stipulato, la sostiene che l'attività compiuta dall'attore esuli dalla previsione dell'art. 16 CP_3 lettera l) RD 274/1929 che delimita le competenze specifiche dell'esercente la professione di geometra. Orbene, nell'interpretare la norma, la giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza come “Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929, n.
274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle” (cfr. Cas. 8543/2009;
Cass. 5871/2017; Cass. 29235/2019). Ancora la Suprema Corte di Cassazione, sez.
II, con Ordinanza n. 907/2022, ha ex multis statuito che: la progettazione e la pagina 5 di 8 direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità
(…) Ne consegue che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione – richiedendo
l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato – sia riservata alla competenza degli ingegneri. Ed è anche pacifico che, a norma dell'art. 2231 c.c., quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento del compenso, onde, in tali ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 C.C.”
Premesse tali coordinate interpretative, l'istruttoria espletata ha accertato che il
Geometra non avesse i requisiti professionali per esperire l'attività di cui al Per_1 preventivo in atti. In particolare, la seconda CTU, richiesta proprio al fine di chiarire quali delle attività svolte dall'attore, in base alla documentazione in atti, rientrassero nelle competenze professionali del Geometra, ha accertato che egli è stato progettista e direttore dei lavori per la parte architettonica nella progettazione del capannone e dell'annesso fabbricato nonché delle due successive varianti in assenza dei requisiti professionali per l'attività da progettista architettonico (cfr. pag. 18 e ss. CTU Dott.
): secondo la normativa di settore ratione temporis applicabile, infatti, “non Per_2 rientrano nell'ambito dei lavori a carico del geometra le costruzioni e gli edifici civili che superino almeno una delle seguenti condizioni: • Edifici singoli con una volumetria superiore a 1200 mc. • Edifici singoli composti da più di sei unità immobiliari o da più di due piani fuori terra;
• Edifici realizzati ripetendo una sequenza di moduli basilari, se composti da più di otto unità immobiliari o di una superficie complessiva superiore
a 2400 mc;
Progettazione e direzione dei lavori di interventi di carattere urbanistico;
pagina 6 di 8 Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni a destinazione industriale, funeraria, di culto, terziaria e inerente opere pubbliche”.
Pertanto, le opere oggetto di causa costituite da un capannone con annesso fabbricato a scopo industriale finalizzati alla produzione di carpenteria in metallica esulano dalle competenze tecniche del Geometra e di certo non sono riconducibili a quanto dettato dal R.D. appena citato. Non possono dunque nutrirsi dubbi in ordine alla incompetenza del Geometra a eseguire le predette attività, con la Per_1 conseguenza della nullità del contratto di prestazione d'opera oggetto di causa.
A ciò si aggiunga che lo stesso Geometra, come sopra accennato, asserisce di non essersi obbligato ad eseguire personalmente le prestazioni, “che dovevano essere ovviamente eseguite secondo legge e dai professionisti abilitati”, con ciò ammettendo di non essere abilitato ad eseguire le prestazioni di cui ha richiesto il pagamento con l'atto di citazione.
Secondo la relazione peritale, invero, le uniche somme riconosciute come dovute per le attività svolte in base al preventivo in atti – in quanto rientranti nella competenza del geometra secondo la legge professionale - sono quella per l'attività di coordinatore sicurezza pari a €.
1.800.00 oltre iva e l'effettiva prestazione di tale ultima attività è stata d'altronde confermata dalla parte convenuta in sede di comparsa conclusionale,
Tanto chiarito, deve essere accolta la domanda riconvenzionale del convenuto in ordine alla restituzione della somma già versata per le prestazioni di cui al preventivo, detratta la somma di euro 1.800 per le causali sopra indicate.
La circostanza dell'avvenuto pagamento della somma di euro 20.000,00 è pacifica sia alla luce della documentazione versata sia alla luce delle stesse considerazioni di parte attrice, che ha confermato il pagamento ricevuto sostenendo di avere diritto alle ulteriori somme richieste.
In tali casi, come sopra chiarito, la Cassazione ha chiarito tra l'altro che la mancanza dei requisiti in capo al professionista che ha espletato l'attività non dà diritto nemmeno ad un'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c.
pagina 7 di 8 Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale deve essere accolta nei limiti sopra chiariti.
Le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
Le spese di lite, in considerazione dei motivi del decidere, della peculiarità del caso di specie e della complessità in fatto dei rapporti dedotti in lite, sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
il TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- dichiara la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra lo Studio Tecnico del Geometra e l' ; Persona_1 Controparte_2
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e, per effetto, condanna l'attore alla restituzione di euro 20.000,00 detratta la somma di euro
1.800,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo.
- rigetta per il resto la domanda principale proposta dallo Studio Tecnico del Geom.
e l'OMC ; Persona_1 Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese dei CTU per come liquida
Vibo Valentia, 29.03.25
Il Giudice,
dott.ssa Ida Cuffaro
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