Sentenza 19 gennaio 2002
Massime • 1
L'art. 1, primo comma D.Lgs. n. 503 del 1992 sull'elevazione dei limiti di età ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia si applica, quale parametro temporale per la determinazione dell'ammontare della pensione di inabilità, agli assicurati dichiarati invalidi secondo la legge n. 222 del 1984, purché tale invalidità abbia raggiunto almeno la percentuale dell'80 per cento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO DIANGELO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MO AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta, delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 225/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 25/01/99 R.G.N. 6115/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Genova depositato in data 16 settembre 1997 AS DO conveniva in giudizio davanti al Pretore di Genova l'INPS chiedendo che il medesimo venisse condannato a riliquidargli il trattamento pensionistico di invalidità ordinaria da lui usufruito con decorrenza dal 1^ aprile 1995 e costituito a norma dell'art. 2 comma terzo della legge n. 222 del 1984. Sosteneva, infatti, che l'Istituto si era rifiutato di applicargli la maggiorazione spettante ex D.L. n. 503 del 1992 per la differenza tra l'assegno di invalidità attribuitogli sulla base della sua anzianità e quello che gli sarebbe spettato sulla base di una anzianità contributiva maggiorata di un periodo pari agli anni mancanti al raggiungimento dell'età pensionabile sotto il profilo secondo cui la legge invocata escludeva, in relazione allo stato invalidante richiesto come requisito per il trattamento pensionistico usufruito dall'assicurato, l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile.
Con sentenza in data 14 aprile 1998 il Pretore di Genova accoglieva la domanda.
Con sentenza in data 14 gennaio 1999 il Tribunale di Genova confermava la sentenza pretorile e condannava l'Istituto alle spese del giudizio di gravame.
Il giudice del gravame precisava che la norma invocata dall'assicurato non era applicabile nei confronti dei pensionati invalidi che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre lo è in favore di quei lavoratori che, come il DO, sono portatori di una grave invalidità superiore all'80% e che subiscono per tale menomazione maggiormente l'effetto usurante dello svolgimento della residua attività lavorativa sfociante in un pensionamento di vecchiaia. Il Tribunale concludeva affermando che l'accoglimento della tesi dell'assicurato trovava conferma sia in una interpretazione letterale come in una interpretazione logica della norma esaminata. L'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'assicurato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso l'INPS si duole che il Tribunale, in violazione dell'art.2 della legge n. 222 del 1984 in relazione all'art. 1 del d.l.vo n. 503 del 1992 e dell'art. 1 comma 15 della legge n. 335 del 1995 nonché con omessa, erronea e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, aveva dato per presupposto e, comunque, non aveva spiegato come mai una regola dettata restrittivamente per la pensione di vecchiaia fosse estensivamente applicabile per la pensione di inabilità e come mai il riferimento all'età pensionabile venisse a configurarsi come richiamo ricettizio di altra norma anziché come aspetto di un sistema di calcolo, che per la tipicità della materia e per le sue ripercussioni, non poteva essere modificato che attraverso esplicite innovazioni legislative.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 prevede il conseguimento della pensione di inabilità a carico dell'a.g.o. in favore dell'assicurato o del titolare di assegno di invalidità il quale a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
A norma dell'art. 1 della stessa legge ha diritto all'assegno ordinario di invalidità a carico dell'a.g.o. l'assicurato la cui capacità in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo, senza che tuttavia, sia del tutto esclusa per una consentita e residuale attività lavorativa.
La legge 8 agosto 1995 n. 335, invocata dall'assicurato, nel disciplinare una parziale riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, disciplina, all'art. 1 comma 15, maggiorazioni di tale trattamento pensionistico per le pensioni di inabilità mediante un complesso sistema di calcolo che viene a integrarsi sia con quello previsto sia dall'art. 2 comma 3 della citata legge n. 222 del 1984 (per esplicita indicazione della norma)
e sia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, che contiene principi generali sul sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati e, perciò, risulta applicabile a qualsiasi trattamento pensionistico pubblico e privato in mancanza di esplicite esclusioni.
Orbene l'art. 1 comma ottavo del citato decreto legislativo del 1992 dispone testualmente che "l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 (previsto analiticamente in base all'allegata tabella A, la quale prevede scaglioni di età secondo il sesso e secondo l'anno di pensionamento) non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%".
L'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come parametro temporale per la determinazione dell'ammontare della pensione per gli invalidi è quella propria del regime di cui alla legge n. 222 del 1984 avendo l'art. 1 comma ottavo del d.l.vo 30 dicembre 1992 n. 503 espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80% e cioè agli assicurati dichiarati invalidi con una percentuale di invalidità che va dal minimo legale (oltre il 67%) senza raggiungere l'80% (v. Cass.5 agosto 1999 n. 8459) e sul presupposto della cessazione dell'attività lavorativa consentita all'invalido soltanto dalla legge del 1984 in contrasto con il regime previgente.
Pertanto in accoglimento del proposto ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Genova, la quale definirà la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: "l'art. 1 primo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 sull'elevazione dei limiti di età ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia si applica agli assicurati dichiarati invalidi secondo la legge n. 222 della legge 12 giugno 1984 purché tale invalidità abbia raggiunto almeno la percentuale dell'80%".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2002