TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 25.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1319/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
con sede in Vittoria (RG), Piazza V. Colonna n. 4, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco P.IVA_1
AS del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Nicosia del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.05.2018 la ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2018, notificatole il 27.03.2018 dalla socia lavoratrice unitamente ad atto di precetto, nei suoi confronti emesso da Controparte_1 questo Tribunale il 31.01.2018, su ricorso della predetta, per il pagamento della complessiva somma di € 17.114,00, pretesa, al netto delle ritenute di legge e oltre accessori, a titolo di retribuzioni relative alle mensilità comprese tra il gennaio 2016 e il novembre 2017 e di 13ma mensilità del
2016. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione la Parte_1 affermata la prevalenza del rapporto associativo sul rapporto di lavoro, ha eccepito l'infondatezza della domanda monitoria per inesigibilità del vantato credito, posto che per consolidata prassi aziendale valorizzabile ex art. 2099 c.c., gli stipendi erano sempre stati corrisposti dopo l'accredito dei contributi a carico degli enti pubblici fruitori dei servizi erogati da essa e che CP_2 con delibere del 19.04.2017 e del 21.06.2017, non impugnate dalla , l'assemblea CP_1 dei soci, in sede di approvazione del bilancio e di deliberazione dello stato di crisi ex art. 6 L. n.
142/2001, aveva disposto il congelamento delle retribuzioni dovute ai soci lavoratori con previsione di apporto economico, a carico dei medesimi, ai sensi dell'art. 6 lett. e) L. n. 142/2001. Costituitasi in lite, ha dedotto l'infondatezza e la temerarietà della Controparte_1 proposta opposizione, contestando l'allegato stato di dissesto della e l'adozione di CP_2 un piano di crisi e del regolamento interno prescritto dall'art. 6 L. n. 142/2001, comunque inidoneo a derogare al trattamento retributivo dovuto ai lavoratori subordinati, ed eccependo la nullità della delibera assembleare del 19.04.2017 con la quale le perdite d'esercizio erano state coperte con le retribuzioni di tutti i soci lavoratori.
Acquisita la delibera di approvazione del regolamento interno della CP_2 opponente, disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 25.01.2025.
***
I motivi formulati dalla in seno alla proposta opposizione Parte_1 appaiono radicalmente destituiti di fondamento e vanno perciò disattesi. Premesso che a termini dell'art.
3.1 e dell'art.
6.1 lett. d) ed e) della L. n. 142/2001 “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine” e “entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso (…) d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”, l'art. 15 del regolamento approvato dalla cooperativa opponente il 23.07.2002 ha stabilito, sotto la rubrica “crisi aziendale”, che “il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di una crisi aziendale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) della legge 3 aprile 2001 n. 142, dovrà immediatamente convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di poterne valutare le possibili conseguenze e soluzioni. E' in potere dell'Assemblea dei Soci deliberare un piano di crisi aziendale che rispetti, compatibilmente alla situazione, i seguenti criteri: a) salvaguardia dei livelli occupazionali di tutti i Soci;
b) possibile riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142; c) divieto di distribuzione di eventuali utili per la durata del piano di crisi aziendale deliberato;
d) richiesta ai soci, nell'ambito dello stesso piano di crisi aziendale deliberato, di forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”. In data 19.04.2017 l'assemblea della avuta illustrazione della Parte_1 Pt_1 perdita registrata nell'esercizio 2016, ne ha quindi deliberato - “a maggioranza, con voto contrario dei soci , e AS” - l'azzeramento, per la porzione di € 109.571,00 non Pt_2 CP_1 coperta dalla riserva legale, con sovvenzione dei soci “mediante rinuncia al credito vantato nei confronti della Cooperativa per lavoro prestato” e di approvare quindi il bilancio consuntivo 2016; nel deliberato si legge poi che “l'assemblea (…) prende atto e riconosce l'effettivo stato di crisi della cooperativa. Riconosce altresì la temporaneità di tale stato di crisi, in quanto imputabile ai fattori esplicati dalla Presidente, dalla segretaria e per come riportati nella proposta di bilancio (…). Per tali ragioni l'assemblea, ad eccezione dei soci , e AS, riconosce Pt_2 CP_1 la congruità degli interventi economici proposti con l'attuale stato di crisi”; con successiva delibera del 21.06.2017 ha infine approvato le modalità di copertura della perdita d'esercizio, disponendo che “verranno imputate alle retribuzioni (…) più datate non ancora corrisposte, come da delibera assembleare del 19.04.2017, nei confronti di tutti i soci lavoratori”. Ciò detto, è ben vero che dalla sottoscrizione del contratto associativo procede l'adesione del socio lavoratore alle disposizioni regolamentari interne di cui all'art. 6 L. n. 142/2001 che consentono all'assemblea, in ipotesi di crisi aziendale, di deliberarne la temporanea riduzione dei trattamenti economici integrativi di cui all'art. 3, comma secondo lett. b), L. n. 142/2001, per il quale “trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1”; è parimenti vero, tuttavia, che, fuori da tale ambito previsionale, l'organo assembleare non vanta alcun potere di disporre unilateralmente e a maggioranza dei diritti soggettivi del socio lavoratore, in difetto di una sua espressa, previa o contestuale, dichiarazione di volontà o addirittura - come nel caso sub iudice - contro la sua volontà. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “il trasferimento alla società cooperativa di diritti o beni di pertinenza del singolo socio lavoratore non può essere realizzato unilateralmente e "coattivamente" dalla medesima società attraverso
l'attività di un proprio organo (nel caso di specie, l'assemblea), ma può realizzarsi solo attraverso un atto negoziale che costituisca il presupposto logico-giuridico della successiva delibera assembleare che prende atto di tale volontà negoziale e ne trae le relative conseguenze in relazione al bilancio della società; ne consegue che, pur potendo le due manifestazioni di volontà essere anche contestuali, solo la partecipazione e l'espressa accettazione del socio interessato può rendere valido ed efficace l'atto di disposizione dei propri diritti, e che perciò la deliberazione alla quale il socio non abbia partecipato è nulla per impossibilità dell'oggetto, essendo inidonea, per mancanza del necessario presupposto negoziale, ad estinguere il credito del socio oppure ad obbligarlo alla cessione del suo diritto (e ciò indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera medesima da parte dello stesso)” (cfr. CASS. n. 20758/2005) e “se il socio di una società cooperativa di lavoro non ha partecipato alla deliberazione con la quale diritti soggettivi perfetti del singolo socio (nella specie diritto al compenso per lavoro straordinario svolto) sono stati conferiti nelle casse della società, non avendo
l'assemblea alcun potere di disporre, con atto unilaterale, di quei diritti, la delibera è nulla per impossibilità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 cod. civ., essendo inidonea a produrre l'effetto di estinguere il credito del socio, o di obbligarlo alla cessione del suo diritto, e la nullità è rilevabile d'ufficio ex art. 1421 cod. civ. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato, modificando la motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla per illiceità dell'oggetto la delibera della società con la quale si ripianava il debito mediante rinuncia da parte dei soci al compenso per lavoro straordinario effettuato)” (cfr. CASS. n. 4822/2005). Ritenuta in parte qua la nullità per impossibilità dell'oggetto della delibera del 19.04.2017 - a mezzo della quale la maggioranza assembleare ha arbitrariamente disposto, con il voto contrario della socia lavoratrice delle retribuzioni dalla stessa maturate - e della Controparte_1 conseguente delibera assembleare del 21.06.2017, e il difetto di allegazione alcuna, da parte della degli eventuali trattamenti retributivi integrativi ex art. 3, comma Parte_1 secondo lett. b), L. n. 142/2001 suscettibili di temporanea ablazione assembleare, l'opposizione va rigettata, attesa l'infondatezza della svolta eccezione di inesigibilità del credito monitorio. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1319/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione; condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 25.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1319/2018 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
con sede in Vittoria (RG), Piazza V. Colonna n. 4, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco P.IVA_1
AS del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Nicosia del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.05.2018 la ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2018, notificatole il 27.03.2018 dalla socia lavoratrice unitamente ad atto di precetto, nei suoi confronti emesso da Controparte_1 questo Tribunale il 31.01.2018, su ricorso della predetta, per il pagamento della complessiva somma di € 17.114,00, pretesa, al netto delle ritenute di legge e oltre accessori, a titolo di retribuzioni relative alle mensilità comprese tra il gennaio 2016 e il novembre 2017 e di 13ma mensilità del
2016. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione la Parte_1 affermata la prevalenza del rapporto associativo sul rapporto di lavoro, ha eccepito l'infondatezza della domanda monitoria per inesigibilità del vantato credito, posto che per consolidata prassi aziendale valorizzabile ex art. 2099 c.c., gli stipendi erano sempre stati corrisposti dopo l'accredito dei contributi a carico degli enti pubblici fruitori dei servizi erogati da essa e che CP_2 con delibere del 19.04.2017 e del 21.06.2017, non impugnate dalla , l'assemblea CP_1 dei soci, in sede di approvazione del bilancio e di deliberazione dello stato di crisi ex art. 6 L. n.
142/2001, aveva disposto il congelamento delle retribuzioni dovute ai soci lavoratori con previsione di apporto economico, a carico dei medesimi, ai sensi dell'art. 6 lett. e) L. n. 142/2001. Costituitasi in lite, ha dedotto l'infondatezza e la temerarietà della Controparte_1 proposta opposizione, contestando l'allegato stato di dissesto della e l'adozione di CP_2 un piano di crisi e del regolamento interno prescritto dall'art. 6 L. n. 142/2001, comunque inidoneo a derogare al trattamento retributivo dovuto ai lavoratori subordinati, ed eccependo la nullità della delibera assembleare del 19.04.2017 con la quale le perdite d'esercizio erano state coperte con le retribuzioni di tutti i soci lavoratori.
Acquisita la delibera di approvazione del regolamento interno della CP_2 opponente, disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 25.01.2025.
***
I motivi formulati dalla in seno alla proposta opposizione Parte_1 appaiono radicalmente destituiti di fondamento e vanno perciò disattesi. Premesso che a termini dell'art.
3.1 e dell'art.
6.1 lett. d) ed e) della L. n. 142/2001 “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine” e “entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso (…) d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”, l'art. 15 del regolamento approvato dalla cooperativa opponente il 23.07.2002 ha stabilito, sotto la rubrica “crisi aziendale”, che “il Consiglio di Amministrazione, nell'eventualità di una crisi aziendale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) della legge 3 aprile 2001 n. 142, dovrà immediatamente convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di poterne valutare le possibili conseguenze e soluzioni. E' in potere dell'Assemblea dei Soci deliberare un piano di crisi aziendale che rispetti, compatibilmente alla situazione, i seguenti criteri: a) salvaguardia dei livelli occupazionali di tutti i Soci;
b) possibile riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142; c) divieto di distribuzione di eventuali utili per la durata del piano di crisi aziendale deliberato;
d) richiesta ai soci, nell'ambito dello stesso piano di crisi aziendale deliberato, di forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie”. In data 19.04.2017 l'assemblea della avuta illustrazione della Parte_1 Pt_1 perdita registrata nell'esercizio 2016, ne ha quindi deliberato - “a maggioranza, con voto contrario dei soci , e AS” - l'azzeramento, per la porzione di € 109.571,00 non Pt_2 CP_1 coperta dalla riserva legale, con sovvenzione dei soci “mediante rinuncia al credito vantato nei confronti della Cooperativa per lavoro prestato” e di approvare quindi il bilancio consuntivo 2016; nel deliberato si legge poi che “l'assemblea (…) prende atto e riconosce l'effettivo stato di crisi della cooperativa. Riconosce altresì la temporaneità di tale stato di crisi, in quanto imputabile ai fattori esplicati dalla Presidente, dalla segretaria e per come riportati nella proposta di bilancio (…). Per tali ragioni l'assemblea, ad eccezione dei soci , e AS, riconosce Pt_2 CP_1 la congruità degli interventi economici proposti con l'attuale stato di crisi”; con successiva delibera del 21.06.2017 ha infine approvato le modalità di copertura della perdita d'esercizio, disponendo che “verranno imputate alle retribuzioni (…) più datate non ancora corrisposte, come da delibera assembleare del 19.04.2017, nei confronti di tutti i soci lavoratori”. Ciò detto, è ben vero che dalla sottoscrizione del contratto associativo procede l'adesione del socio lavoratore alle disposizioni regolamentari interne di cui all'art. 6 L. n. 142/2001 che consentono all'assemblea, in ipotesi di crisi aziendale, di deliberarne la temporanea riduzione dei trattamenti economici integrativi di cui all'art. 3, comma secondo lett. b), L. n. 142/2001, per il quale “trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1”; è parimenti vero, tuttavia, che, fuori da tale ambito previsionale, l'organo assembleare non vanta alcun potere di disporre unilateralmente e a maggioranza dei diritti soggettivi del socio lavoratore, in difetto di una sua espressa, previa o contestuale, dichiarazione di volontà o addirittura - come nel caso sub iudice - contro la sua volontà. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “il trasferimento alla società cooperativa di diritti o beni di pertinenza del singolo socio lavoratore non può essere realizzato unilateralmente e "coattivamente" dalla medesima società attraverso
l'attività di un proprio organo (nel caso di specie, l'assemblea), ma può realizzarsi solo attraverso un atto negoziale che costituisca il presupposto logico-giuridico della successiva delibera assembleare che prende atto di tale volontà negoziale e ne trae le relative conseguenze in relazione al bilancio della società; ne consegue che, pur potendo le due manifestazioni di volontà essere anche contestuali, solo la partecipazione e l'espressa accettazione del socio interessato può rendere valido ed efficace l'atto di disposizione dei propri diritti, e che perciò la deliberazione alla quale il socio non abbia partecipato è nulla per impossibilità dell'oggetto, essendo inidonea, per mancanza del necessario presupposto negoziale, ad estinguere il credito del socio oppure ad obbligarlo alla cessione del suo diritto (e ciò indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera medesima da parte dello stesso)” (cfr. CASS. n. 20758/2005) e “se il socio di una società cooperativa di lavoro non ha partecipato alla deliberazione con la quale diritti soggettivi perfetti del singolo socio (nella specie diritto al compenso per lavoro straordinario svolto) sono stati conferiti nelle casse della società, non avendo
l'assemblea alcun potere di disporre, con atto unilaterale, di quei diritti, la delibera è nulla per impossibilità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 cod. civ., essendo inidonea a produrre l'effetto di estinguere il credito del socio, o di obbligarlo alla cessione del suo diritto, e la nullità è rilevabile d'ufficio ex art. 1421 cod. civ. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato, modificando la motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla per illiceità dell'oggetto la delibera della società con la quale si ripianava il debito mediante rinuncia da parte dei soci al compenso per lavoro straordinario effettuato)” (cfr. CASS. n. 4822/2005). Ritenuta in parte qua la nullità per impossibilità dell'oggetto della delibera del 19.04.2017 - a mezzo della quale la maggioranza assembleare ha arbitrariamente disposto, con il voto contrario della socia lavoratrice delle retribuzioni dalla stessa maturate - e della Controparte_1 conseguente delibera assembleare del 21.06.2017, e il difetto di allegazione alcuna, da parte della degli eventuali trattamenti retributivi integrativi ex art. 3, comma Parte_1 secondo lett. b), L. n. 142/2001 suscettibili di temporanea ablazione assembleare, l'opposizione va rigettata, attesa l'infondatezza della svolta eccezione di inesigibilità del credito monitorio. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1319/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione; condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 20 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella