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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/12/2024, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 6352/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6352/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Salmaso Perla Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Maggetto Alessia Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figlio minore.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“...disporre l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori alle seguenti
CONDIZIONI di seguito elencate ed accettate integralmente dalle parti:
pagina 1 di 5 - entrambi i genitori provvederanno all'educazione e all'istruzione della figlia minore Persona_1
tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa,
[...]
attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia.
- La figlia minore verrà collocata presso la madre IG.ra , Persona_1 Parte_1
con la quale continuerà a risiedere nell'abitazione familiare sita in 35020 Brugine (PD), Via Palù
Superiore n. 87, di proprietà esclusiva di quest'ultima, ed a cui, verrà, conseguentemente, assegnata, con quanto in essa contenuto.
- Il padre, IG. , potrà tenere con sé la figlia minore , ogni volta Controparte_1 Persona_1
che vorrà, salvo congruo preavviso e coordinamento con la madre, c, comunque, secondo i periodi di seguito indicati: a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera alle ore 20:30, avendo cura di prelevare e riaccompagnare la figlia minore presso l'abitazione della madre) e due giorni a settimana e precisamente: il martedì e il giovedì (e per l'esattezza dalle ore 18:45 quando preleverà la figlia presso l'abitazione della madre fino alla mattina successiva, quando provvederà ad accompagnarla a scuola, ovvero a riportarla sempre presso l'abitazione della madre entro le ore
08:00 dei giorni lavorativi ed entro le ore 08:45 dei giorni festivi). La figlia minore Persona_1
trascorrerà, poi, con ciascuno dei genitori, seguendo il principio dell'alternanza, le vacanze
[...]
natalizie, dovendo queste intendersi rispettivamente dal 24.12. al 30.12. e dal
31.12. al 6.1. Durante le vacanze pasquali, la figlia minore trascorrerà con Persona_1
ciascuno dei genitori tre giorni consecutivi, nei quali sarà ricompreso, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua per l'uno e il Lunedì dell'Angelo per l'altro. Anche le altre festività (legate ai "ponti"), verranno trascorse con ciascuno dei genitori seguendo il medesimo principio dell'alternanza, mentre in occasione dei compleanni, la figlia trascorrerà il momento del pranzo con un genitore e la cena con l'altro, sempre seguendo il principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, restando inteso che ciascun genitore si accollerà il costo della vacanza nel periodo in cui terrà la figlia con sé. La minore, inoltre, trascorrerà con ciascuno dei genitori ulteriori periodi durante le vacanze estive scolastiche, da entro il 30 aprile di ogni anno, restando inteso che ciascun genitore si accollerà il costo della vacanza nel periodo in cui terrà la figlia con sé.
La minore, inoltre, trascorrerà con ciascuno dei genitori ulteriori periodi durante le vacanze estive scolastiche, da concordarsi di volta in volta tra i genitori.
pagina 2 di 5 In ogni caso, in attuazione del principio di bigenitorialità, entrambi i genitori, previo reciproco preavviso ed accordo, potranno tenere e vedere figlia minore quando vorranno, Persona_1
compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti dalla figlia.
- Il padre, IG. si impegnerà a provvedere al mantenimento della figlia minore Controparte_1
sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando Persona_1
mensilmente alla madre, e per l'esattezza entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario presso un istituto di credito indicato dalla stessa, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese in cui verrà depositato il presente ricorso.- -
- Le spese straordinarie, nell'interesse della figlia , saranno a carico di entrambi Persona_1
i genitori, nella misura del 50% ciascuno, così come specificamente individuate dal "Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Padova del 17.01.2017” allegato al presente atto sub doc. 08 e che sottoscritto da entrambi i genitori è da ritenersi parte integrante del presente ricorso. Il genitore che intenderà sostenere la spesa straordinaria per la quale è necessario il consenso anche dell'altro genitore invierà una specifica richiesta scritta all'altro e, quest'ultimo, qualora non si opponga motivatamente nel termine massimo di quindici giorni, sarà considerato consenziente. Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria avrà diritto al rimborso o all'anticipo della quota parte di spettanza dell'altro genitore, previa documentazione della spesa stessa.
- Ripartizione in due quote uguali ad entrambi i genitori dell'assegno unico e universale, con impegno del IG. ad aggiornare e/o modificare la relativa domanda per percepire la propria quota del Per_1
50% di detto assegno;
parimenti verrà tra i genitori ripartito nella misura del 50% ciascuno anche il bonus asilo, attualmente percepito dalla IG.ra la quale si impegnerà, a decorrere dal mese Pt_1
in cui verrà depositato il presente ricorso ed in ragione della medesima contribuzione a detta spesa, a rimborsare al IG. la propria quota parte. Per_1
- Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio
- Spese e compensi della presente procedura integralmente compensati tra le parti”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 24.5.2024, e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del Controparte_1
mantenimento della figlia minore , allegando che: Persona_1
- le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dall'anno 2018 e che dalla loro unione è nata in data [...] ; Persona_1
- durante la convivenza, la famiglia ha avuto residenza abituale presso l'immobile di proprietà di sito in Brugine (PD), Via Palù Superiore n.87; Controparte_2
- essendo venuti meno i presupposti per una vita di coppia, le parti hanno deciso di interrompere la convivenza a decorrere dal mese di novembre 2023 e che, pertanto, si è trasferito Controparte_1 presso l'abitazione materna sita in Piove di Sacco, mentre madre e figlia sono rimasti nell'abitazione di
Brugine di proprietà di Parte_1
- lavora come dipendente part time a tempo indeterminato presso la società Con. Parte_1 [...]
mentre è titolare dell'impresa individuale “ ” con CP_3 Controparte_1 Controparte_4 sede in Sant'Angelo di Piove di Sacco ed è proprietario della quota indivisa di ½ dell'immobile ove risiede con la madre, nonché di una autovettura Range Rover Sport;
- le parti negli ultimi tre anni (2020-2021 e 2022) hanno percepito il reddito risultante dalle dichiarazioni prodotte (€ 26.730,00, 26.784,00 e € 22.284,00 e € 36.808,00, € Controparte_2
27.638,00 e € 38.340,00 ). Controparte_1
Con note depositate telematicamente per l'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso congiunto.
*******
I genitori hanno raggiunto accordi che sono privi di profili d'illegittimità, conformi all'interesse della prole minorenne ex artt. 337 ter e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone quanto alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come riportati in epigrafe;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25 novembre 2024.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6352/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Salmaso Perla Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Maggetto Alessia Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figlio minore.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“...disporre l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori alle seguenti
CONDIZIONI di seguito elencate ed accettate integralmente dalle parti:
pagina 1 di 5 - entrambi i genitori provvederanno all'educazione e all'istruzione della figlia minore Persona_1
tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa,
[...]
attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della figlia.
- La figlia minore verrà collocata presso la madre IG.ra , Persona_1 Parte_1
con la quale continuerà a risiedere nell'abitazione familiare sita in 35020 Brugine (PD), Via Palù
Superiore n. 87, di proprietà esclusiva di quest'ultima, ed a cui, verrà, conseguentemente, assegnata, con quanto in essa contenuto.
- Il padre, IG. , potrà tenere con sé la figlia minore , ogni volta Controparte_1 Persona_1
che vorrà, salvo congruo preavviso e coordinamento con la madre, c, comunque, secondo i periodi di seguito indicati: a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera alle ore 20:30, avendo cura di prelevare e riaccompagnare la figlia minore presso l'abitazione della madre) e due giorni a settimana e precisamente: il martedì e il giovedì (e per l'esattezza dalle ore 18:45 quando preleverà la figlia presso l'abitazione della madre fino alla mattina successiva, quando provvederà ad accompagnarla a scuola, ovvero a riportarla sempre presso l'abitazione della madre entro le ore
08:00 dei giorni lavorativi ed entro le ore 08:45 dei giorni festivi). La figlia minore Persona_1
trascorrerà, poi, con ciascuno dei genitori, seguendo il principio dell'alternanza, le vacanze
[...]
natalizie, dovendo queste intendersi rispettivamente dal 24.12. al 30.12. e dal
31.12. al 6.1. Durante le vacanze pasquali, la figlia minore trascorrerà con Persona_1
ciascuno dei genitori tre giorni consecutivi, nei quali sarà ricompreso, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua per l'uno e il Lunedì dell'Angelo per l'altro. Anche le altre festività (legate ai "ponti"), verranno trascorse con ciascuno dei genitori seguendo il medesimo principio dell'alternanza, mentre in occasione dei compleanni, la figlia trascorrerà il momento del pranzo con un genitore e la cena con l'altro, sempre seguendo il principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, restando inteso che ciascun genitore si accollerà il costo della vacanza nel periodo in cui terrà la figlia con sé. La minore, inoltre, trascorrerà con ciascuno dei genitori ulteriori periodi durante le vacanze estive scolastiche, da entro il 30 aprile di ogni anno, restando inteso che ciascun genitore si accollerà il costo della vacanza nel periodo in cui terrà la figlia con sé.
La minore, inoltre, trascorrerà con ciascuno dei genitori ulteriori periodi durante le vacanze estive scolastiche, da concordarsi di volta in volta tra i genitori.
pagina 2 di 5 In ogni caso, in attuazione del principio di bigenitorialità, entrambi i genitori, previo reciproco preavviso ed accordo, potranno tenere e vedere figlia minore quando vorranno, Persona_1
compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti dalla figlia.
- Il padre, IG. si impegnerà a provvedere al mantenimento della figlia minore Controparte_1
sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando Persona_1
mensilmente alla madre, e per l'esattezza entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario presso un istituto di credito indicato dalla stessa, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese in cui verrà depositato il presente ricorso.- -
- Le spese straordinarie, nell'interesse della figlia , saranno a carico di entrambi Persona_1
i genitori, nella misura del 50% ciascuno, così come specificamente individuate dal "Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Padova del 17.01.2017” allegato al presente atto sub doc. 08 e che sottoscritto da entrambi i genitori è da ritenersi parte integrante del presente ricorso. Il genitore che intenderà sostenere la spesa straordinaria per la quale è necessario il consenso anche dell'altro genitore invierà una specifica richiesta scritta all'altro e, quest'ultimo, qualora non si opponga motivatamente nel termine massimo di quindici giorni, sarà considerato consenziente. Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria avrà diritto al rimborso o all'anticipo della quota parte di spettanza dell'altro genitore, previa documentazione della spesa stessa.
- Ripartizione in due quote uguali ad entrambi i genitori dell'assegno unico e universale, con impegno del IG. ad aggiornare e/o modificare la relativa domanda per percepire la propria quota del Per_1
50% di detto assegno;
parimenti verrà tra i genitori ripartito nella misura del 50% ciascuno anche il bonus asilo, attualmente percepito dalla IG.ra la quale si impegnerà, a decorrere dal mese Pt_1
in cui verrà depositato il presente ricorso ed in ragione della medesima contribuzione a detta spesa, a rimborsare al IG. la propria quota parte. Per_1
- Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio
- Spese e compensi della presente procedura integralmente compensati tra le parti”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 24.5.2024, e Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del Controparte_1
mantenimento della figlia minore , allegando che: Persona_1
- le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dall'anno 2018 e che dalla loro unione è nata in data [...] ; Persona_1
- durante la convivenza, la famiglia ha avuto residenza abituale presso l'immobile di proprietà di sito in Brugine (PD), Via Palù Superiore n.87; Controparte_2
- essendo venuti meno i presupposti per una vita di coppia, le parti hanno deciso di interrompere la convivenza a decorrere dal mese di novembre 2023 e che, pertanto, si è trasferito Controparte_1 presso l'abitazione materna sita in Piove di Sacco, mentre madre e figlia sono rimasti nell'abitazione di
Brugine di proprietà di Parte_1
- lavora come dipendente part time a tempo indeterminato presso la società Con. Parte_1 [...]
mentre è titolare dell'impresa individuale “ ” con CP_3 Controparte_1 Controparte_4 sede in Sant'Angelo di Piove di Sacco ed è proprietario della quota indivisa di ½ dell'immobile ove risiede con la madre, nonché di una autovettura Range Rover Sport;
- le parti negli ultimi tre anni (2020-2021 e 2022) hanno percepito il reddito risultante dalle dichiarazioni prodotte (€ 26.730,00, 26.784,00 e € 22.284,00 e € 36.808,00, € Controparte_2
27.638,00 e € 38.340,00 ). Controparte_1
Con note depositate telematicamente per l'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso congiunto.
*******
I genitori hanno raggiunto accordi che sono privi di profili d'illegittimità, conformi all'interesse della prole minorenne ex artt. 337 ter e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone quanto alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti come riportati in epigrafe;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 25 novembre 2024.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 5 di 5