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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(C.F. residente in [...]5 Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Lorenza De Finis ed Enrico Cortelletti (C.F.
del Foro di Trento, disgiuntamente tra loro, con elezione di domicilio nel loro C.F._2 studio in Trento – via Oss Mazzurana n. 72, giusta delega stesa su separato foglio ed allegata alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori a farne parte integrante, conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83 co. 3 cpc.;
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) con sede in 38122 Trento – Via Belenzani n. 19, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore dott. rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Persona_1
Ballardini (C.F. del Foro di Rovereto, presso il cui studio elegge domicilio in C.F._3
38122 Trento – Piazza Cesare Battisti n. 26, giusta procura alle liti dd. 11.07.2022 rilasciata ex art. 83 co. 3 c.p.c. su foglio separato e trasmesso in copia informatica sottoscritta nella medesima busta telematica dell'atto di citazione;
CONVENUTO
IN PUNTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
NEL MERITO:
pagina 1 di 8 -accertare e dichiarare la responsabilità del per i danni subiti dall'attrice in Controparte_1 conseguenza ed in relazione ai fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione e alle lesioni così subite dall'attrice, il 05.03.2020 in Trento;
-alla luce delle nuove tabelle del Tribunale di Milano, quantificare i danni subiti dall'attrice in conseguenza di detti fatti e di dette lesioni in ragione di € 19.195,50 (diciannovemilacentonovantacinque/50); o quel diverso maggiore o minore importo che riterrà di giustizia;
-quindi condannare l'Amministrazione convenuta a pagare all'attrice la predetta somma o quella diversa che risulterà di spettanza della stessa secondo giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione dal giorno del dovuto sino al giorno dell'effettivo pagamento.
IN VIA ISTRUTTORIA:
a)eventualmente anche previa modifica dei provvedimenti istruttori già assunti, ammettere la prova per testi diretta e contraria dedotta dall'attrice in II memoria ex art. 183 VI c.p.c. dd. 18.11.2022 ed III memoria ex art. 183 VI cpc dd. 06.12.2022, ma non ammessa;
con i testi ivi indicati;
b)ordinare all'Amministrazione convenuta di produrre in giudizio tutta la documentazione inerente alle denunce di cadute al suolo Formulate all'Amministrazione da persone che percorrevano le vie del centro cittadino ove la pavimentazione è rappresentata da cubettatura in porfido, dichiaratamente conseguenti alle modalità di tale pavimentazione;
c)con opposizione all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti da parte convenuta.
IN OGNI CASO: condannare altresì l'Amministrazione convenuta a rifondere all'attrice le spese e le competenze del presente giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e tassa CNPA sull'imponibile.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
In via istruttoria: ammettere, occorrendo, previa riforma dell'ordinanza istruttoria dd. 27.12.2022, la prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sui capitoli 2), 3), 11), 14) e 15) della memoria n. 2 ex art. 183 co. VI cpc dd. 08.11.2022;
1)nel merito: rifiutato il contraddittorio su domande nuove e/o non ritualmente introdotte, per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, respingere siccome infondata in fatto ed in diritto ogni domanda e/o richiesta risarcitoria di parte attorea sig.ra nei confronti del Parte_2 convenuto , con ogni conseguente statuizione;
Controparte_1
2)in subordine, e sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ravvisata una qualche responsabilità – anche solo parziale e/o concorrente del convenuto – Controparte_1 accertare per le ragioni di cui sopra e dichiarare ai sensi dell'art. 1227 c.c. il prevalente concorso pagina 2 di 8 colposo dell'infortunata sig.ra e per l'effetto ridurre a giustizia ogni avversa Parte_3 pretesa anche in ragione dell'eccezione ex art. 1227 co. 2 c.c., con ogni conseguente statuizione.
3)In ogni caso: spese e competenze oltre ad accessori di legge integralmente rifusi o in denegata ipotesi integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 21.04.2022, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il , chiedendo che, accertata e dichiarata la responsabilità del Controparte_1 CP_1
per i danni subiti dall'attrice il 05.03.2020 in Trento, quantificati in € 17.178,70, o in
[...] quell'importo ritenuto di giustizia, venisse condannato il convenuto a pagare, in favore dell'attrice, la somma ritenuta di spettanza, oltre ad interessi e rivalutazione;
spese di giudizio rifuse.
Esponeva l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che alle ore 11,20 circa dd. 05.03.2020 la stessa percorreva – proveniente da via del Suffragio – la via San Pietro di Trento nel tratto iniziale antistante l' intenzionata a raggiungere il marciapiede antistante;
2) che in loco non Parte_4 vi erano strisce pedonali e la pavimentazione della via pubblica era rappresentata da cubetti in porfido, non pioveva ed il traffico era scarso;
3) che l'attrice procedeva con particolare cautela in quanto convalescente da un'operazione di protesi all'anca destra, cui si era sottoposta in data 16.10.2019 (v. doc. 1) e che calzava scarpe senza tacco;
4) che nel percorrere pochi metri sulla via San
Pietro, la inciampava con il piede destro in una sconnessione dell'asfalto, dovuta, come verificato Pt_1 successivamente, alla mancanza o all'abbassamento di un cubetto di porfido, in alcun modo visibile da parte dei passanti;
5) che caduta a terra e non riuscendo a rialzarsi, veniva soccorsa da tre passanti, tra cui tale la quale si tratteneva con la donna per assisterla;
6) che il fatto veniva Per_2 constatato anche dalla guardia giurata di sorveglianza alla Gioielleria Tomasi;
7) che la Per_3 predetta aveva modo di constatare, facendolo osservare anche alla che la caduta era Per_2 Pt_1 stata causata da una sconnessione della pavimentazione stradale, ed in particolare per la mancanza o per l'abbassamento di un cubetto di porfido, comunque non visibili né avvistabili dai passanti, anche in considerazione della uniformità cromatica della pavimentazione (v. foto sub doc. 2); 8) che a seguito dell'incidente l'attrice non era in grado di camminare, né a sopportare il peso della borsa che indossava sulla spalla destra, tant'è che la la accompagnava all'autovettura parcheggiata alla Per_2 fine di via del Suffragio, ove la veniva raggiunta dal marito, avvisato telefonicamente dalla stessa;
Pt_1
9) che la veniva quindi accompagnata dal marito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Chiara di Pt_1
Trento, ove, a seguito di visita specialistica ed accertamenti strumentali, le veniva riscontrata la frattura del trochite omerale di destra (v. referto P.S. sub doc. 3); 10) che nei mesi successivi la si Pt_1 sottoponeva a continue cure e terapie, anche fisiatriche, dapprima presso l'Ospedale di Trento e quindi presso l'Ospedale Negrar di Verona, e così sino al settembre 2020 (v. n. 15 certificati medici sub doc. 4); 11) che il dott. , consulente medico - legale dell'attrice, in data Persona_4
22.06.2021 accertava che la stessa in conseguenza dei fatti sopra descritti aveva riportato un danno temporaneo alla salute di complessivi gg. 120, di cui 30 al 75%, 30 al 50% e 60 al 25%, con postumi permanenti del 5% (v. relazione medico – legale sub doc. 5); 12) che per le cure, le terapie e gli pagina 3 di 8 accertamenti necessari l'attrice aveva sostenuto spese per complessivi € 1.139,50, come da documentazione medica e fatture sub docc. 5) – 6) a cui dovevano aggiungersi le spese per i viaggi da Trento a Negrar e viceversa;
13) che alla richiesta di risarcimento dei danni formulata dal legale dell'attrice con missiva dd. 27.12.2021 (v. doc. 7), l'Amministrazione rispondeva tramite il proprio broker assicurativo (v. doc. 8), comunicando di aver attivato l' la quale, tuttavia, Parte_5 non assumeva alcuna iniziativa;
14) che conseguentemente l'attrice promuoveva la procedura di negoziazione assistita con missiva dd. 10.02.2022, inviata sia al che ad Unipol Assicurazioni CP_1
(v. doc. 9), ricevendo risposta negativa mediante lettera del 3.03.2022 (v. all. 10). Parte_6
Costituitosi con comparsa dd. 13.07.2022 il , nel contestare la versione dei fatti Controparte_1 offerta dall'attrice, assumendo che l'avvallamento di cui ai rilievi fotografici prodotti dall'attrice era perfettamente visibile, considerato che l'infortunio si era verificato in una giornata di bel tempo e comunque su un percorso solitamente praticato dall'attrice, residente ad una distanza inferiore ad km. 1, chiedeva, nel merito, il rigetto delle avverse domande;
in subordine, nell'ipotesi in cui fosse ravvisata una qualche responsabilità, anche solo parziale del , accertare e dichiarare Controparte_1 ex art. 1227 c.c. il prevalente concorso colposo dell'attrice e, per l'effetto, ridurre a giustizia ogni pretesa attorea;
spese di giudizio rifuse o integralmente compensate.
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 27.12.2022, venivano assunti all'udienza dd. 09.03.2023, oltre all'interrogatorio formale dell'attrice, n. 5 testi di parte attrice ed un teste di parte convenuta.
Con successiva ordinanza dd. 13.03.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. medico legale dedotta dall'attrice e, per l'effetto, nominava quale C.T.U. il dott. , a cui poneva i quesiti ivi formulati. Persona_5
Con ordinanza dd. 10.11.2023 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 23.10.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate.
Invero, all'udienza dd. 09.03.2023 l'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha confermato i seguenti capitoli di prova formulati da parte convenuta, di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd.
08.11.2022, ovvero: A) il cap. 4) (“vero che la sig.ra per recarsi in centro per la via più breve Pt_1 percorre via Suffragio e via Manci?”), ancorché “Non giornalmente”; B) il cap. 6) (“Vero che via San Pietro è una via della ZTL del centro storico caratterizzata da una corsia centrale con pavimentazione in cubetti di porfido adibita al traffico veicolare (si rammostri il doc. 4, 5, 7)?”), precisando “che vi è un'unica corsia. Penso ad unico senso di marcia essendo una ZTL”; C) il cap. 7) (“Vero che ai lati di via
San Pietro sono presenti due marciapiedi in lastra di pietra bianco/rosse per il passaggio pedonale (si rammostri il doc. 4, 5, 7) ?”); D) il cap. 9) (“Vero che il giorno della caduta la sig.ra aveva percorso Pt_1 via del Suffragio, l'inizio di via Manci e poi aveva svoltato in via San Pietro?”); E) il cap. 10) (“Vero che via del Suffragio, Via Manci, Via San Marco e Via San Pietro presentano la medesima pavimentazione pagina 4 di 8 in cubetti di porfido (si rammostri il doc. 4, 5, 7) ?”); F) il cap. 13) (“Vero che al momento della caduta era il giorno 5 marzo 2020, era bel tempo ed era quasi mezzogiorno?”).
Di contro la ha negato di aver mai visto gli scivoli dei marciapiedi presenti ai lati di Via San Pietro, Pt_1 come si evince dalla documentazione fotografica prodotta, affermando che era intenta ad attraversare la via San Pietro;
si noti che tale circostanza risulta smentita dalla stessa documentazione fotografica prodotta dall'attrice (v. docc. 1 e 1 bis), ove con il segno blu è contraddistinto il percorso effettuato che non segue i marciapiedi, ma interseca sia via Manci che via San Pietro in modo obliquo, anziché perpendicolarmente.
Alla medesima udienza i testi di parte attorea, e hanno dichiarato che la Per_2 Testimone_1 caduta dell'attrice era stata causata da una sconnessione presente sulla pavimentazione in porfido della via San Pietro, dovuta alla mancanza o all'abbassamento di un cubetto di tale materiale, soggiungendo la prima che la sede stradale era asciutta, non pioveva anche se il cielo era coperto, che non vi era traffico e che l'attrice calzava scarpe senza tacco.
Dal canto suo il teste di parte convenuta, , Capo Ufficio del Servizio Gestione Strade del Testimone_2
, ha confermato il cap. 6) parte convenuta (v. supra), precisando “che in realtà la CP_1 CP_1 strada ha la dimensione di due corsie e da almeno 30 anni a senso unico”; il cap. 7) (v. supra); il cap. 10) (v. supra); il cap. 16) (“Vero che la caduta della sig.ra è l'unica segnalata al Comune di Trento Pt_1 in Via San Pietro?”), precisando che “Per quel che ne sappia io, negli ultimi anni, si”; il cap. 8) (v. supra), soggiungendo “che come prevista dalla normativa vigente e tenuto conto del pregio della pavimentazione non vi è segnaletica sul manto stradale per l'attraversamento pedonale. Gli scivoli sono utilizzati per l'attraversamento dei disabili o per le persone non normodotate che anche per l'accesso alle proprietà private laterali”.
A ciò si aggiunga che l'attrice, per quanto si evince dalla C.T.U. medico-legale (v. pag. 7), aveva subito in data 16.10.2019 un intervento per impianto di protesi all'anca destra, ovvero circa cinque mesi prima dell'infortunio occorso il 05.03.2020.
Orbene, da quanto dichiarato sia dall'attrice che dai testi anzidetti si evince: 1) che la conosce i Pt_1 luoghi di causa, in quanto solita percorrere le via sopra menzionate per recarsi a piedi nel centro cittadino dalla propria abitazione sita a poca distanza;
2) che la pavimentazione delle vie Manci, del Suffragio e San Pietro è costituita da cubetti di porfido, che per le loro caratteristiche presenta una superficie irregolare;
3) che i marciapiedi, realizzati in lastre di pietre rosa e bianche, presentano degli scivoli sui cordoli in corrispondenza degli incroci per favorire l'attraversamento pedonale in linea perpendicolare alla via;
4) che la caduta si è verificata alle ore 11,20 circa del 5 marzo 2020, allorquando la giornata era parzialmente soleggiata, la visibilità era normale e non vi era traffico;
di talché deve escludersi, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, che la pavimentazione si presentasse cromaticamente uniforme e che gli avvallamenti della stessa non fossero visibili.
Ciò esposto in fatto, vale premettere preliminarmente in punto di diritto che, come precisato dall'attrice in sede di comparsa conclusionale dd. 18.12.2024, “Oggetto del processo è la domanda di pagina 5 di 8 risarcimento del danno da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., proposta dalla signora
[...] nei confronti del , in quanto proprietario - custode della strada Parte_7 Controparte_1 teatro del sinistro” (v. pag. 2), ribadendo nel medesimo atto che “La pretesa risarcitoria della signora si fonda sulla cd. responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c.” (v. pag. 4). Pt_1
Ne consegue che l'invocata responsabilità ex art. 2043 c.c. del costituisce una Controparte_1 domanda inammissibile in quanto formulata dall'attrice per la prima volta in sede di comparsa conclusionale (v. pagg. 15-16), in ordine alla quale controparte in sede di precisazione delle conclusioni dd. 15.10.2024 ha espressamente “rifiutato il contraddittorio su domande nuove e/o non ritualmente introdotte” (v. pag. 1).
Orbene, la situazione descritta, ovvero l'anomalia della pavimentazione stradale, non era connotata da imprevedibilità, né da non visibilità soprattutto per un pedone quale la solita percorrere la via Pt_1
Teatro dell'evento e conoscitrice dei luoghi, considerato altresì che la giornata in riferimento era soleggiata ed il fondo si presentava asciutto.
Stante la prevedibilità o comunque l'agevole visibilità della situazione dei luoghi, deve ritenersi che la condotta imprudente della abbia assunto rilevanza causale esclusiva nella verificazione Pt_1 dell'evento, integrando l'esimente del caso fortuito.
Con specifico riferimento ad una cosa inerte, giova rammentare che “Questa Corte ha già chiarito che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22.06.2016, Rv 640508; fattispecie in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta, ritenuta causalmente attribuibile alla disattenzione dello stesso danneggiato)” (v. Cass. n. 10938/2018).
Negli stessi termini Cass. n. 18100/2020, secondo cui il caso fortuito può essere costituito dalla condotta della vittima anch'essa idonea ad escludere il nesso eziologico tra cosa e danno “… qualora manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato della cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito”.
In linea con il richiamato indirizzo della Suprema Corte, si veda Cass. ord. 6 luglio 2015 n. 13930, secondo cui “ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa (nella specie dissesto stradale noto o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con lo stesso) impone un obbligo massimo di pagina 6 di 8 cautela, proprio perché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.”
Più recentemente la Suprema Corte, in aderenza di principi richiamati, ha affermato che “In materia di responsabilità per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile. In particolare si fa specifico riferimento pure alla necessità che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (v. Cass. n. 29634/2023).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “Grava sull'attore – che agisce per il risarcimento dei danni – l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e manutenerne il controllo, mentre a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, inteso nel senso più ampio comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato. Il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità …” (v. Cass. nn. 15383/2006, 20359/2005 e 2062/2004).
Orbene, alla luce degli enunciati principi deve escludersi la responsabilità del nella Controparte_1 causazione dell'evento, laddove si consideri: 1) che l'attrice, convalescente da un'operazione all'anca destra subita cinque mesi prima, era solita frequentare abitualmente i luoghi di causa in quanto residente a[...]) che nel giorno in riferimento la aveva Pt_1 percorso le vie del Suffragio e Manci, che presentano sulla carreggiata la medesima pavimentazione in porfido, di cui l'attrice aveva piena conoscenza;
3) che la pavimentazione in porfido presenta per sua stessa natura fughe ed irregolarità; 4) che sul cordolo del marciapiedi, pavimentato con lastre perfettamente lisce e senza spazi tra le stesse, sono presenti, in corrispondenza degli attraversamenti perpendicolari della strada, degli scivoli per agevolare il transito dei pedoni;
5) che l'infortunio si è verificato alle 11:20 circa e la giornata era parzialmente soleggiata e priva di precipitazioni;
6) che l'attrice non ha dimostrato che la sconnessione presente sulla pavimentazione stradale - consistente in un unico cubetto di porfido ribassato di pochi centimetri - non fosse visibile (v. Cass. n. 14228/2023); 7) che l'attrice non ha dimostrato che la sconnessione non fosse evitabile con un percorso alternativo;
8) che l'attrice non ha provato di aver osservato un grado di attenzione adeguato (v. Cass. n. 30394/2023); 9) che l'attrice non ha provato che la sconnessione in questione avesse provocato la caduta di altri passanti.
In definitiva, alla luce delle espletate istruttorie, deve ritenersi che la caduta sia ascrivibile esclusivamente alla condotta dall'attrice, la quale, non ponendo un'adeguata attenzione al proprio incedere, inciampava nell'avvallamento in questione, ancorché avesse potuto aggirarlo, seguendo un pagina 7 di 8 percorso diverso, tenendo conto della visibilità di tale sconnessione e della luminosità della giornata e dell'orario prossimo alle ore 12:00.
La domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. va, quindi, rigettata in quanto la condotta posta in essere dalla stessa integra gli estremi del caso fortuito, poiché non connotata da adeguata accortezza in relazione allo stato dei luoghi, con conseguente esclusione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e le conseguenze di danno riportate dall'attrice (v. in tal senso Cass. nn.
9487/2024, 26013/2023, 11794/2022, 38025/2021 e 26258/2019).
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, e di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta le domande attoree;
-condanna l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal convenuto, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali
15% ed accessori;
-pone definitivamente la CTU medico-legale a carico dell'attrice.
Trento, 13.02.2025 Dott. M. Morandini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott. Massimo Morandini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
(C.F. residente in [...]5 Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Lorenza De Finis ed Enrico Cortelletti (C.F.
del Foro di Trento, disgiuntamente tra loro, con elezione di domicilio nel loro C.F._2 studio in Trento – via Oss Mazzurana n. 72, giusta delega stesa su separato foglio ed allegata alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori a farne parte integrante, conferita su supporto cartaceo e trasmessa telematicamente in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83 co. 3 cpc.;
CONTRO
(C.F. e P.IVA ) con sede in 38122 Trento – Via Belenzani n. 19, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore dott. rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Persona_1
Ballardini (C.F. del Foro di Rovereto, presso il cui studio elegge domicilio in C.F._3
38122 Trento – Piazza Cesare Battisti n. 26, giusta procura alle liti dd. 11.07.2022 rilasciata ex art. 83 co. 3 c.p.c. su foglio separato e trasmesso in copia informatica sottoscritta nella medesima busta telematica dell'atto di citazione;
CONVENUTO
IN PUNTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
NEL MERITO:
pagina 1 di 8 -accertare e dichiarare la responsabilità del per i danni subiti dall'attrice in Controparte_1 conseguenza ed in relazione ai fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione e alle lesioni così subite dall'attrice, il 05.03.2020 in Trento;
-alla luce delle nuove tabelle del Tribunale di Milano, quantificare i danni subiti dall'attrice in conseguenza di detti fatti e di dette lesioni in ragione di € 19.195,50 (diciannovemilacentonovantacinque/50); o quel diverso maggiore o minore importo che riterrà di giustizia;
-quindi condannare l'Amministrazione convenuta a pagare all'attrice la predetta somma o quella diversa che risulterà di spettanza della stessa secondo giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione dal giorno del dovuto sino al giorno dell'effettivo pagamento.
IN VIA ISTRUTTORIA:
a)eventualmente anche previa modifica dei provvedimenti istruttori già assunti, ammettere la prova per testi diretta e contraria dedotta dall'attrice in II memoria ex art. 183 VI c.p.c. dd. 18.11.2022 ed III memoria ex art. 183 VI cpc dd. 06.12.2022, ma non ammessa;
con i testi ivi indicati;
b)ordinare all'Amministrazione convenuta di produrre in giudizio tutta la documentazione inerente alle denunce di cadute al suolo Formulate all'Amministrazione da persone che percorrevano le vie del centro cittadino ove la pavimentazione è rappresentata da cubettatura in porfido, dichiaratamente conseguenti alle modalità di tale pavimentazione;
c)con opposizione all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti da parte convenuta.
IN OGNI CASO: condannare altresì l'Amministrazione convenuta a rifondere all'attrice le spese e le competenze del presente giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e tassa CNPA sull'imponibile.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
In via istruttoria: ammettere, occorrendo, previa riforma dell'ordinanza istruttoria dd. 27.12.2022, la prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sui capitoli 2), 3), 11), 14) e 15) della memoria n. 2 ex art. 183 co. VI cpc dd. 08.11.2022;
1)nel merito: rifiutato il contraddittorio su domande nuove e/o non ritualmente introdotte, per le ragioni tutte di cui alla narrativa che precede, respingere siccome infondata in fatto ed in diritto ogni domanda e/o richiesta risarcitoria di parte attorea sig.ra nei confronti del Parte_2 convenuto , con ogni conseguente statuizione;
Controparte_1
2)in subordine, e sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ravvisata una qualche responsabilità – anche solo parziale e/o concorrente del convenuto – Controparte_1 accertare per le ragioni di cui sopra e dichiarare ai sensi dell'art. 1227 c.c. il prevalente concorso pagina 2 di 8 colposo dell'infortunata sig.ra e per l'effetto ridurre a giustizia ogni avversa Parte_3 pretesa anche in ragione dell'eccezione ex art. 1227 co. 2 c.c., con ogni conseguente statuizione.
3)In ogni caso: spese e competenze oltre ad accessori di legge integralmente rifusi o in denegata ipotesi integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 21.04.2022, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il , chiedendo che, accertata e dichiarata la responsabilità del Controparte_1 CP_1
per i danni subiti dall'attrice il 05.03.2020 in Trento, quantificati in € 17.178,70, o in
[...] quell'importo ritenuto di giustizia, venisse condannato il convenuto a pagare, in favore dell'attrice, la somma ritenuta di spettanza, oltre ad interessi e rivalutazione;
spese di giudizio rifuse.
Esponeva l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che alle ore 11,20 circa dd. 05.03.2020 la stessa percorreva – proveniente da via del Suffragio – la via San Pietro di Trento nel tratto iniziale antistante l' intenzionata a raggiungere il marciapiede antistante;
2) che in loco non Parte_4 vi erano strisce pedonali e la pavimentazione della via pubblica era rappresentata da cubetti in porfido, non pioveva ed il traffico era scarso;
3) che l'attrice procedeva con particolare cautela in quanto convalescente da un'operazione di protesi all'anca destra, cui si era sottoposta in data 16.10.2019 (v. doc. 1) e che calzava scarpe senza tacco;
4) che nel percorrere pochi metri sulla via San
Pietro, la inciampava con il piede destro in una sconnessione dell'asfalto, dovuta, come verificato Pt_1 successivamente, alla mancanza o all'abbassamento di un cubetto di porfido, in alcun modo visibile da parte dei passanti;
5) che caduta a terra e non riuscendo a rialzarsi, veniva soccorsa da tre passanti, tra cui tale la quale si tratteneva con la donna per assisterla;
6) che il fatto veniva Per_2 constatato anche dalla guardia giurata di sorveglianza alla Gioielleria Tomasi;
7) che la Per_3 predetta aveva modo di constatare, facendolo osservare anche alla che la caduta era Per_2 Pt_1 stata causata da una sconnessione della pavimentazione stradale, ed in particolare per la mancanza o per l'abbassamento di un cubetto di porfido, comunque non visibili né avvistabili dai passanti, anche in considerazione della uniformità cromatica della pavimentazione (v. foto sub doc. 2); 8) che a seguito dell'incidente l'attrice non era in grado di camminare, né a sopportare il peso della borsa che indossava sulla spalla destra, tant'è che la la accompagnava all'autovettura parcheggiata alla Per_2 fine di via del Suffragio, ove la veniva raggiunta dal marito, avvisato telefonicamente dalla stessa;
Pt_1
9) che la veniva quindi accompagnata dal marito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Chiara di Pt_1
Trento, ove, a seguito di visita specialistica ed accertamenti strumentali, le veniva riscontrata la frattura del trochite omerale di destra (v. referto P.S. sub doc. 3); 10) che nei mesi successivi la si Pt_1 sottoponeva a continue cure e terapie, anche fisiatriche, dapprima presso l'Ospedale di Trento e quindi presso l'Ospedale Negrar di Verona, e così sino al settembre 2020 (v. n. 15 certificati medici sub doc. 4); 11) che il dott. , consulente medico - legale dell'attrice, in data Persona_4
22.06.2021 accertava che la stessa in conseguenza dei fatti sopra descritti aveva riportato un danno temporaneo alla salute di complessivi gg. 120, di cui 30 al 75%, 30 al 50% e 60 al 25%, con postumi permanenti del 5% (v. relazione medico – legale sub doc. 5); 12) che per le cure, le terapie e gli pagina 3 di 8 accertamenti necessari l'attrice aveva sostenuto spese per complessivi € 1.139,50, come da documentazione medica e fatture sub docc. 5) – 6) a cui dovevano aggiungersi le spese per i viaggi da Trento a Negrar e viceversa;
13) che alla richiesta di risarcimento dei danni formulata dal legale dell'attrice con missiva dd. 27.12.2021 (v. doc. 7), l'Amministrazione rispondeva tramite il proprio broker assicurativo (v. doc. 8), comunicando di aver attivato l' la quale, tuttavia, Parte_5 non assumeva alcuna iniziativa;
14) che conseguentemente l'attrice promuoveva la procedura di negoziazione assistita con missiva dd. 10.02.2022, inviata sia al che ad Unipol Assicurazioni CP_1
(v. doc. 9), ricevendo risposta negativa mediante lettera del 3.03.2022 (v. all. 10). Parte_6
Costituitosi con comparsa dd. 13.07.2022 il , nel contestare la versione dei fatti Controparte_1 offerta dall'attrice, assumendo che l'avvallamento di cui ai rilievi fotografici prodotti dall'attrice era perfettamente visibile, considerato che l'infortunio si era verificato in una giornata di bel tempo e comunque su un percorso solitamente praticato dall'attrice, residente ad una distanza inferiore ad km. 1, chiedeva, nel merito, il rigetto delle avverse domande;
in subordine, nell'ipotesi in cui fosse ravvisata una qualche responsabilità, anche solo parziale del , accertare e dichiarare Controparte_1 ex art. 1227 c.c. il prevalente concorso colposo dell'attrice e, per l'effetto, ridurre a giustizia ogni pretesa attorea;
spese di giudizio rifuse o integralmente compensate.
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 27.12.2022, venivano assunti all'udienza dd. 09.03.2023, oltre all'interrogatorio formale dell'attrice, n. 5 testi di parte attrice ed un teste di parte convenuta.
Con successiva ordinanza dd. 13.03.2023 il G.I. ammetteva la C.T.U. medico legale dedotta dall'attrice e, per l'effetto, nominava quale C.T.U. il dott. , a cui poneva i quesiti ivi formulati. Persona_5
Con ordinanza dd. 10.11.2023 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 23.10.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate.
Invero, all'udienza dd. 09.03.2023 l'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha confermato i seguenti capitoli di prova formulati da parte convenuta, di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd.
08.11.2022, ovvero: A) il cap. 4) (“vero che la sig.ra per recarsi in centro per la via più breve Pt_1 percorre via Suffragio e via Manci?”), ancorché “Non giornalmente”; B) il cap. 6) (“Vero che via San Pietro è una via della ZTL del centro storico caratterizzata da una corsia centrale con pavimentazione in cubetti di porfido adibita al traffico veicolare (si rammostri il doc. 4, 5, 7)?”), precisando “che vi è un'unica corsia. Penso ad unico senso di marcia essendo una ZTL”; C) il cap. 7) (“Vero che ai lati di via
San Pietro sono presenti due marciapiedi in lastra di pietra bianco/rosse per il passaggio pedonale (si rammostri il doc. 4, 5, 7) ?”); D) il cap. 9) (“Vero che il giorno della caduta la sig.ra aveva percorso Pt_1 via del Suffragio, l'inizio di via Manci e poi aveva svoltato in via San Pietro?”); E) il cap. 10) (“Vero che via del Suffragio, Via Manci, Via San Marco e Via San Pietro presentano la medesima pavimentazione pagina 4 di 8 in cubetti di porfido (si rammostri il doc. 4, 5, 7) ?”); F) il cap. 13) (“Vero che al momento della caduta era il giorno 5 marzo 2020, era bel tempo ed era quasi mezzogiorno?”).
Di contro la ha negato di aver mai visto gli scivoli dei marciapiedi presenti ai lati di Via San Pietro, Pt_1 come si evince dalla documentazione fotografica prodotta, affermando che era intenta ad attraversare la via San Pietro;
si noti che tale circostanza risulta smentita dalla stessa documentazione fotografica prodotta dall'attrice (v. docc. 1 e 1 bis), ove con il segno blu è contraddistinto il percorso effettuato che non segue i marciapiedi, ma interseca sia via Manci che via San Pietro in modo obliquo, anziché perpendicolarmente.
Alla medesima udienza i testi di parte attorea, e hanno dichiarato che la Per_2 Testimone_1 caduta dell'attrice era stata causata da una sconnessione presente sulla pavimentazione in porfido della via San Pietro, dovuta alla mancanza o all'abbassamento di un cubetto di tale materiale, soggiungendo la prima che la sede stradale era asciutta, non pioveva anche se il cielo era coperto, che non vi era traffico e che l'attrice calzava scarpe senza tacco.
Dal canto suo il teste di parte convenuta, , Capo Ufficio del Servizio Gestione Strade del Testimone_2
, ha confermato il cap. 6) parte convenuta (v. supra), precisando “che in realtà la CP_1 CP_1 strada ha la dimensione di due corsie e da almeno 30 anni a senso unico”; il cap. 7) (v. supra); il cap. 10) (v. supra); il cap. 16) (“Vero che la caduta della sig.ra è l'unica segnalata al Comune di Trento Pt_1 in Via San Pietro?”), precisando che “Per quel che ne sappia io, negli ultimi anni, si”; il cap. 8) (v. supra), soggiungendo “che come prevista dalla normativa vigente e tenuto conto del pregio della pavimentazione non vi è segnaletica sul manto stradale per l'attraversamento pedonale. Gli scivoli sono utilizzati per l'attraversamento dei disabili o per le persone non normodotate che anche per l'accesso alle proprietà private laterali”.
A ciò si aggiunga che l'attrice, per quanto si evince dalla C.T.U. medico-legale (v. pag. 7), aveva subito in data 16.10.2019 un intervento per impianto di protesi all'anca destra, ovvero circa cinque mesi prima dell'infortunio occorso il 05.03.2020.
Orbene, da quanto dichiarato sia dall'attrice che dai testi anzidetti si evince: 1) che la conosce i Pt_1 luoghi di causa, in quanto solita percorrere le via sopra menzionate per recarsi a piedi nel centro cittadino dalla propria abitazione sita a poca distanza;
2) che la pavimentazione delle vie Manci, del Suffragio e San Pietro è costituita da cubetti di porfido, che per le loro caratteristiche presenta una superficie irregolare;
3) che i marciapiedi, realizzati in lastre di pietre rosa e bianche, presentano degli scivoli sui cordoli in corrispondenza degli incroci per favorire l'attraversamento pedonale in linea perpendicolare alla via;
4) che la caduta si è verificata alle ore 11,20 circa del 5 marzo 2020, allorquando la giornata era parzialmente soleggiata, la visibilità era normale e non vi era traffico;
di talché deve escludersi, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, che la pavimentazione si presentasse cromaticamente uniforme e che gli avvallamenti della stessa non fossero visibili.
Ciò esposto in fatto, vale premettere preliminarmente in punto di diritto che, come precisato dall'attrice in sede di comparsa conclusionale dd. 18.12.2024, “Oggetto del processo è la domanda di pagina 5 di 8 risarcimento del danno da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., proposta dalla signora
[...] nei confronti del , in quanto proprietario - custode della strada Parte_7 Controparte_1 teatro del sinistro” (v. pag. 2), ribadendo nel medesimo atto che “La pretesa risarcitoria della signora si fonda sulla cd. responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c.” (v. pag. 4). Pt_1
Ne consegue che l'invocata responsabilità ex art. 2043 c.c. del costituisce una Controparte_1 domanda inammissibile in quanto formulata dall'attrice per la prima volta in sede di comparsa conclusionale (v. pagg. 15-16), in ordine alla quale controparte in sede di precisazione delle conclusioni dd. 15.10.2024 ha espressamente “rifiutato il contraddittorio su domande nuove e/o non ritualmente introdotte” (v. pag. 1).
Orbene, la situazione descritta, ovvero l'anomalia della pavimentazione stradale, non era connotata da imprevedibilità, né da non visibilità soprattutto per un pedone quale la solita percorrere la via Pt_1
Teatro dell'evento e conoscitrice dei luoghi, considerato altresì che la giornata in riferimento era soleggiata ed il fondo si presentava asciutto.
Stante la prevedibilità o comunque l'agevole visibilità della situazione dei luoghi, deve ritenersi che la condotta imprudente della abbia assunto rilevanza causale esclusiva nella verificazione Pt_1 dell'evento, integrando l'esimente del caso fortuito.
Con specifico riferimento ad una cosa inerte, giova rammentare che “Questa Corte ha già chiarito che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Sez. 3,
Sentenza n. 12895 del 22.06.2016, Rv 640508; fattispecie in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta, ritenuta causalmente attribuibile alla disattenzione dello stesso danneggiato)” (v. Cass. n. 10938/2018).
Negli stessi termini Cass. n. 18100/2020, secondo cui il caso fortuito può essere costituito dalla condotta della vittima anch'essa idonea ad escludere il nesso eziologico tra cosa e danno “… qualora manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato della cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito”.
In linea con il richiamato indirizzo della Suprema Corte, si veda Cass. ord. 6 luglio 2015 n. 13930, secondo cui “ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa (nella specie dissesto stradale noto o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con lo stesso) impone un obbligo massimo di pagina 6 di 8 cautela, proprio perché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.”
Più recentemente la Suprema Corte, in aderenza di principi richiamati, ha affermato che “In materia di responsabilità per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile. In particolare si fa specifico riferimento pure alla necessità che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (v. Cass. n. 29634/2023).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “Grava sull'attore – che agisce per il risarcimento dei danni – l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e manutenerne il controllo, mentre a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, inteso nel senso più ampio comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato. Il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità …” (v. Cass. nn. 15383/2006, 20359/2005 e 2062/2004).
Orbene, alla luce degli enunciati principi deve escludersi la responsabilità del nella Controparte_1 causazione dell'evento, laddove si consideri: 1) che l'attrice, convalescente da un'operazione all'anca destra subita cinque mesi prima, era solita frequentare abitualmente i luoghi di causa in quanto residente a[...]) che nel giorno in riferimento la aveva Pt_1 percorso le vie del Suffragio e Manci, che presentano sulla carreggiata la medesima pavimentazione in porfido, di cui l'attrice aveva piena conoscenza;
3) che la pavimentazione in porfido presenta per sua stessa natura fughe ed irregolarità; 4) che sul cordolo del marciapiedi, pavimentato con lastre perfettamente lisce e senza spazi tra le stesse, sono presenti, in corrispondenza degli attraversamenti perpendicolari della strada, degli scivoli per agevolare il transito dei pedoni;
5) che l'infortunio si è verificato alle 11:20 circa e la giornata era parzialmente soleggiata e priva di precipitazioni;
6) che l'attrice non ha dimostrato che la sconnessione presente sulla pavimentazione stradale - consistente in un unico cubetto di porfido ribassato di pochi centimetri - non fosse visibile (v. Cass. n. 14228/2023); 7) che l'attrice non ha dimostrato che la sconnessione non fosse evitabile con un percorso alternativo;
8) che l'attrice non ha provato di aver osservato un grado di attenzione adeguato (v. Cass. n. 30394/2023); 9) che l'attrice non ha provato che la sconnessione in questione avesse provocato la caduta di altri passanti.
In definitiva, alla luce delle espletate istruttorie, deve ritenersi che la caduta sia ascrivibile esclusivamente alla condotta dall'attrice, la quale, non ponendo un'adeguata attenzione al proprio incedere, inciampava nell'avvallamento in questione, ancorché avesse potuto aggirarlo, seguendo un pagina 7 di 8 percorso diverso, tenendo conto della visibilità di tale sconnessione e della luminosità della giornata e dell'orario prossimo alle ore 12:00.
La domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. va, quindi, rigettata in quanto la condotta posta in essere dalla stessa integra gli estremi del caso fortuito, poiché non connotata da adeguata accortezza in relazione allo stato dei luoghi, con conseguente esclusione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e le conseguenze di danno riportate dall'attrice (v. in tal senso Cass. nn.
9487/2024, 26013/2023, 11794/2022, 38025/2021 e 26258/2019).
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, e di CTU seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta le domande attoree;
-condanna l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal convenuto, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali
15% ed accessori;
-pone definitivamente la CTU medico-legale a carico dell'attrice.
Trento, 13.02.2025 Dott. M. Morandini
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