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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/05/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Pasquale Longarini - Presidente dott. Maria Teresa De Sanctis - Giudice rel. dott. Martina Badano - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
Letto il ricorso n. 13/2025 PU, proposto dalla Parte_1
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, per la apertura della
[...]
liquidazione giudiziale della società (c.f. ), con sede in CP_1 P.IVA_1
Ventimiglia Salita al Forno 25, in persona del suo Legale Rappresentante;
ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCI poiché il centro di interessi principale della società è posto nel circondario dell'intestato ufficio;
rilevato che la società resistente è impresa commerciale, svolgendo nella forma
Co della attività prevalente “autotrasporti di mezzi su strada per conto terzi” riferita, in via principale, alla biancheria per alberghi;
ritenuta sussistente la legittimazione ad assumere l'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, dell il cui credito è Parte_1
desumibile dagli estratti di ruolo prodotti in atti (doc.ti 4 e 4 bis) e non risulta essere stato contestato all'udienza del 5.5.2025 dal legale rappresentante della società debitrice, personalmente comparso;
ritenuto riscontrabile, sulla base degli atti, che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di € 30.000,00, prescritta per la procedibilità dall'art. 49, co. 5,
CC.II.; rilevato che dai bilanci degli anni 2021, 2022 e 2023 prodotti dalla società resistente risulta il superamento della soglia dell'indebitamento complessivo di €
500.000,00 e di quella dei ricavi di € 200.000,00;
ritenuto che
lo stato di insolvenza per l'accesso alla procedura, come definito dall'articolo 2, comma 1, lett. b) CCII, è reso manifesto nella specie dalla inutilità degli atti di pignoramento presso terzi tentati dalla ricorrente (c.f.r. doc. 6 ss.) ed ancor prima dal precedente tentativo posto in essere dalla olto alla predisposizione di un CP_1
progetto di regolazione della crisi, mediante la presentazione in data 9.8.2024 presso questo Tribunale di domanda proposta ai sensi dell'art. 40 e 44, c. 1 lett. a) CCI, riservandosi di presentare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, che tuttavia non ha avuto esito, atteso che la domanda è stata rinunciata e con decreto in data 12.2.2025 quel procedimento (rg. 17/2024) è stato dichiarato estinto ex art. 43 CCI;
tali circostanze inducono a ritenere che la Società non disponga di mezzi adeguati per fare fronte alle proprie obbligazioni;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 d.lgs. 12.1.2019 n. 14 ss. mod.,
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società “ ” Controparte_2
con sede in Ventimiglia (IM), Salita al Forno, 25, codice fiscale e partita IVA n.
, in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_1
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
Nomina Curatore il dott. , tenuto conto delle risultanze dei rapporti Persona_1
riepilogativi periodici e finali e degli incarichi in corso;
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 13/10/2025 ore 10.00;
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali, mobiliari o immobiliari, su cose in possesso della società fallita, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili compresi nella procedura, nonché delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, da trasmettere a norma dell'art. 201 d.lgs. 12.1.2019 n. 14;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disp.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs.
5.8.2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Ordina che la presente sentenza venga comunicata, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito, alla società debitrice e al P.M. e trasmessa per estratto, nello stesso termine, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione ai sensi dell'art. 45 CCI.
Imperia, 16/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Teresa De Sanctis Dott. Pasquale Longarini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Pasquale Longarini - Presidente dott. Maria Teresa De Sanctis - Giudice rel. dott. Martina Badano - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
Letto il ricorso n. 13/2025 PU, proposto dalla Parte_1
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, per la apertura della
[...]
liquidazione giudiziale della società (c.f. ), con sede in CP_1 P.IVA_1
Ventimiglia Salita al Forno 25, in persona del suo Legale Rappresentante;
ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCI poiché il centro di interessi principale della società è posto nel circondario dell'intestato ufficio;
rilevato che la società resistente è impresa commerciale, svolgendo nella forma
Co della attività prevalente “autotrasporti di mezzi su strada per conto terzi” riferita, in via principale, alla biancheria per alberghi;
ritenuta sussistente la legittimazione ad assumere l'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, dell il cui credito è Parte_1
desumibile dagli estratti di ruolo prodotti in atti (doc.ti 4 e 4 bis) e non risulta essere stato contestato all'udienza del 5.5.2025 dal legale rappresentante della società debitrice, personalmente comparso;
ritenuto riscontrabile, sulla base degli atti, che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di € 30.000,00, prescritta per la procedibilità dall'art. 49, co. 5,
CC.II.; rilevato che dai bilanci degli anni 2021, 2022 e 2023 prodotti dalla società resistente risulta il superamento della soglia dell'indebitamento complessivo di €
500.000,00 e di quella dei ricavi di € 200.000,00;
ritenuto che
lo stato di insolvenza per l'accesso alla procedura, come definito dall'articolo 2, comma 1, lett. b) CCII, è reso manifesto nella specie dalla inutilità degli atti di pignoramento presso terzi tentati dalla ricorrente (c.f.r. doc. 6 ss.) ed ancor prima dal precedente tentativo posto in essere dalla olto alla predisposizione di un CP_1
progetto di regolazione della crisi, mediante la presentazione in data 9.8.2024 presso questo Tribunale di domanda proposta ai sensi dell'art. 40 e 44, c. 1 lett. a) CCI, riservandosi di presentare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, che tuttavia non ha avuto esito, atteso che la domanda è stata rinunciata e con decreto in data 12.2.2025 quel procedimento (rg. 17/2024) è stato dichiarato estinto ex art. 43 CCI;
tali circostanze inducono a ritenere che la Società non disponga di mezzi adeguati per fare fronte alle proprie obbligazioni;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 d.lgs. 12.1.2019 n. 14 ss. mod.,
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale della società “ ” Controparte_2
con sede in Ventimiglia (IM), Salita al Forno, 25, codice fiscale e partita IVA n.
, in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_1
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
Nomina Curatore il dott. , tenuto conto delle risultanze dei rapporti Persona_1
riepilogativi periodici e finali e degli incarichi in corso;
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 13/10/2025 ore 10.00;
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali, mobiliari o immobiliari, su cose in possesso della società fallita, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili compresi nella procedura, nonché delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, da trasmettere a norma dell'art. 201 d.lgs. 12.1.2019 n. 14;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disp.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs.
5.8.2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Ordina che la presente sentenza venga comunicata, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito, alla società debitrice e al P.M. e trasmessa per estratto, nello stesso termine, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione ai sensi dell'art. 45 CCI.
Imperia, 16/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Teresa De Sanctis Dott. Pasquale Longarini