Articolo 2 della Legge 8 maggio 1949, n. 285
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 giugno 1949
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Versione
12 maggio 1951
Art. 2.
Il secondo comma dell'art. 7 e l'intero art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , sono sostituiti dal seguente articolo:
((Le societa' cooperative dovranno pagare, in relazione al numero di soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale))
"Le cooperative che sono aderenti ad associazioni nazionali verseranno tali contributi alla rispettiva associazione. Le altre verseranno il contributo stesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
"Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della, previdenza sociale".
Entrata in vigore il 12 maggio 1951
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