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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 425 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Rosario Santese, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dello stesso in Macchia di Montecorvino LA (SA), alla via G.
D'Aiutolo, n. 1;
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 413/2022 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 413/2022, pubblicata il 10.3.2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., rigettava, con compensazione delle spese di lite, la domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell'odierno appellato ed avente ad oggetto la reiscrizione dell'istante negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di appartenenza in relazione a n. 62 giornate di lavoro svolte nell'anno 2014 alle dipendenze dell'azienda agricola “IR ED di IR ON & C. s.n.c.”.
1 Il giudicante, in particolare, evidenziava che la prova testimoniale raccolta in giudizio non aveva consentito di raccogliere elementi univoci e concordanti tali da far ritenere provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato invocato dal ricorrente.
Avverso tale sentenza la parte soccombente proponeva appello con ricorso depositato in data 8.9.2022, contestando la valutazione del compendio probatorio effettuata dal primo giudice e concludendo, pertanto, come in atti, per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
La parte appellata non si costituiva nel presente grado di giudizio.
Fissata la prima udienza di discussione alla data del 10.7.2023 e comunicata tale fissazione in data
15.9.2022 alla difesa dell'appellante all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'atto di impugnazione, all'esito di alcuni rinvii Email_1
d'ufficio, la causa veniva rinviata da ultimo in presenza alla nuova data del 26.5.2025 alle ore 11:30.
Il predetto rinvio veniva comunicato in data 28.1.2025 alla difesa dell'appellante, tanto sempre all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'atto di impugnazione.
Alla data odierna, preso atto della mancata comparizione dell'appellante così come dell'assenza di documentazione relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio nei termini indicati nel provvedimento presidenziale del 15.9.2022, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è improcedibile, e si impone pertanto la relativa declaratoria.
Secondo il corrente orientamento giurisprudenziale della S.C., invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU.,
30.7.2008, n. 20604).
Giova evidenziare che il suddetto principio, valevole per il giudizio di appello, non risulta decisivamente modificato, ai fini che occupano, dalla successiva giurisprudenza della S.C. che, segnatamente in tema di ricorso introduttivo, ha ammesso la concedibilità di nuovo termine per la notifica.
Anche in una delle recenti decisioni, infatti, è stato precisato che “il processo del lavoro di primo grado… è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica” (cfr. Cass. n. 1483/2015), laddove la natura impugnatoria del gravame comporta che, in caso di omessa notifica, non sia possibile rimediare alla intervenuta formazione del giudicato.
2 Distinzione, questa, del resto già presente anche nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n.
157/2013, alla quale si rinvia sul piano motivazionale ex art. 118 disp. att. c.p.c.), non essendosi “in presenza di un'ipotesi di gravame o, lato sensu, di impugnazione (come nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), al quale sarebbe, sicuramente, applicabile il principio sancito dalla
Suprema Corte con la sentenza …. Cass., SS. UU., Sentenza n. 20604 del 30/07/2008”.
Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi, anche a seguito del richiamato intervento delle
S.U., tra le sezioni semplici che avevano patrocinato opposti principi in tema di rimedi in presenza di vizio di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria in virtù della costituzione dell'appellato, la
Suprema Corte ha fatto richiamo al principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della Costituzione nel testo novellato dalla legge 23.11.1999 n. 2, da ritenersi dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. L'affermato valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali del principio anzidetto ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che escludeva la possibilità di applicare l'art. 291
c.p.c. anche alle notifiche inesistenti, limitando la portata sanante della norma ai soli casi di notifica nulla, diversi da quelli di omissioni della stessa e di mancanza di ogni collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa.
Alla stregua di considerazioni ispirate ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione, ed alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula una effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione di cui all'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire copertura all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica in ipotesi di inesistenza della stessa.
Nel senso già evidenziato dalla richiamata pronuncia delle SS.UU. n. 20604/2008 si erano poi in ogni caso espresse anche Cass. n. 1721/2009, Cass. n. 11600/2010, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 09/09/2013,
n. 20613 e, ancor più recentemente, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/03/2018, n. 6159, secondo cui nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio.
Venendo dunque al caso in esame, non risulta che la parte appellante abbia ritualmente notificato il gravame alla parte appellata unitamente al relativo provvedimento di fissazione di udienza. Ed invero,
3 nonostante la avvenuta conoscenza da parte dell'appellante della fissazione dell'udienza di discussione di cui sopra come anche delle successive udienze di rinvio, ritualmente comunicate, la parte impugnante non ha mai depositato in atti l'appello notificato, e siffatto deposito della prova dell'intervenuta notifica non è mai avvenuto nel corso del procedimento e neppure con riferimento alla data odierna, in relazione alla quale l'impugnante non è, peraltro, neppure comparso in udienza.
Deve evidenziarsi, inoltre, che nel corso del presente giudizio di impugnazione parte appellante, attesa anche la mancata comparizione in udienza, non ha comunque prospettato alcun eventuale impedimento alla notifica dell'atto di impugnazione tale da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 153, 2° comma, c.p.c.
Va per completezza rammentato quanto osservato in termini generali da Cassazione civile sez. VI,
05/08/2016, n. 16517, secondo cui nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e la parte appellata si sia ritualmente costituita, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata.
Per quanto emerge dalla motivazione dalla pronuncia da ultimo richiamata, una volta richiamati i principi giurisprudenziali secondo cui improcedibile ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte non adduca un motivo di legittimo impedimento (cfr. tra le altre, Cass. 30 aprile 2011 n. 9597 e Cass. s. u. 20604/2008)>>, l'attenzione risulta incentrata sulla specifica ipotesi
d'ufficio, che non assume rilievo ai fini della ragionevole durata del processo, considerato che il differimento non trova ragione in una richiesta della parte, che bene avrebbe potuto provvedere alla notifica del gravame per l'udienza originariamente fissata, bensì in un provvedimento dell'ufficio dovuto pacificamente a problemi organizzativi>>, in relazione alla quale viene richiamato espressamente principio affermato di recente da questa Corte, che ha, a sua volta, richiamato Cass., Sezioni Unite, n.
14288 del 2007, secondo cui, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve avere riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente,
4 sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima (cfr. Cass.
29.4.2015 n. 8684)>>.
Non manca inoltre nella pronuncia in questione un richiamo a quanto affermato in motivazione da Cass.
22.1.2015 n. 1175, la quale aveva precisato che mente della consolidata, condivisibile giurisprudenza di legittimità, osta al rilievo di preclusioni e decadenze in danno delle parti, è quello disposto prima della data fissata per la discussione e prima che
l'udienza stessa sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare in tale prima ipotesi una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione>>, aggiungendo altresì che prima della stessa sono diversi da quelli attribuibili ad un rinvio che sia deliberato nel corso della stessa, rispetto al quale la parte che non vi abbia già provveduto si attivi autonomamente per notificare il gravame ed il provvedimento di fissazione della nuova udienza di rinvio>>, tanto di una valorizzazione dei principi di diligenza e di correttezza delle condotte di quanti agiscono, seppure a diverso titolo, nel giudizio, funzionali pur sempre alla garanzia dei principi di ragionevole durata del processo e di certezza delle situazioni giuridiche […]>>.
Tenuto dunque conto di ciò e, in particolare, della omessa notifica dell'appello anche in relazione all'odierna udienza, si è pertanto certamente determinata, in assenza della rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata, una situazione di improcedibilità che va dichiarata in questa sede senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini e tenuto conto dell'assenza di alcuna deduzione sul punto da parte dell'appellante.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, si impone pertanto la declaratoria di improcedibilità del gravame, e tanto rammentato altresì che, come affermato in più occasioni in termini di principio dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cassazione civile, sez. III, 20/01/2006, n. 1104), qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex art. 325 o 326 c.p.c. e di una causa di improcedibilità, la declaratoria di quest'ultima prevale sulla prima, in quanto l'esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto alla stessa dalla parte appellante a titolo di rifusione di spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della
L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello CP_ instaurato in data 8.9.2022 da nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 413/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara improcedibile l'appello di;
Parte_1
nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 26.5.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 425 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Rosario Santese, elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dello stesso in Macchia di Montecorvino LA (SA), alla via G.
D'Aiutolo, n. 1;
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 413/2022 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 413/2022, pubblicata il 10.3.2022, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., rigettava, con compensazione delle spese di lite, la domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell'odierno appellato ed avente ad oggetto la reiscrizione dell'istante negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di appartenenza in relazione a n. 62 giornate di lavoro svolte nell'anno 2014 alle dipendenze dell'azienda agricola “IR ED di IR ON & C. s.n.c.”.
1 Il giudicante, in particolare, evidenziava che la prova testimoniale raccolta in giudizio non aveva consentito di raccogliere elementi univoci e concordanti tali da far ritenere provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato invocato dal ricorrente.
Avverso tale sentenza la parte soccombente proponeva appello con ricorso depositato in data 8.9.2022, contestando la valutazione del compendio probatorio effettuata dal primo giudice e concludendo, pertanto, come in atti, per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
La parte appellata non si costituiva nel presente grado di giudizio.
Fissata la prima udienza di discussione alla data del 10.7.2023 e comunicata tale fissazione in data
15.9.2022 alla difesa dell'appellante all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'atto di impugnazione, all'esito di alcuni rinvii Email_1
d'ufficio, la causa veniva rinviata da ultimo in presenza alla nuova data del 26.5.2025 alle ore 11:30.
Il predetto rinvio veniva comunicato in data 28.1.2025 alla difesa dell'appellante, tanto sempre all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'atto di impugnazione.
Alla data odierna, preso atto della mancata comparizione dell'appellante così come dell'assenza di documentazione relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio nei termini indicati nel provvedimento presidenziale del 15.9.2022, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è improcedibile, e si impone pertanto la relativa declaratoria.
Secondo il corrente orientamento giurisprudenziale della S.C., invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU.,
30.7.2008, n. 20604).
Giova evidenziare che il suddetto principio, valevole per il giudizio di appello, non risulta decisivamente modificato, ai fini che occupano, dalla successiva giurisprudenza della S.C. che, segnatamente in tema di ricorso introduttivo, ha ammesso la concedibilità di nuovo termine per la notifica.
Anche in una delle recenti decisioni, infatti, è stato precisato che “il processo del lavoro di primo grado… è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica” (cfr. Cass. n. 1483/2015), laddove la natura impugnatoria del gravame comporta che, in caso di omessa notifica, non sia possibile rimediare alla intervenuta formazione del giudicato.
2 Distinzione, questa, del resto già presente anche nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n.
157/2013, alla quale si rinvia sul piano motivazionale ex art. 118 disp. att. c.p.c.), non essendosi “in presenza di un'ipotesi di gravame o, lato sensu, di impugnazione (come nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), al quale sarebbe, sicuramente, applicabile il principio sancito dalla
Suprema Corte con la sentenza …. Cass., SS. UU., Sentenza n. 20604 del 30/07/2008”.
Nel pervenire alla soluzione del contrasto prospettatosi, anche a seguito del richiamato intervento delle
S.U., tra le sezioni semplici che avevano patrocinato opposti principi in tema di rimedi in presenza di vizio di notifica del ricorso e di possibilità di sanatoria in virtù della costituzione dell'appellato, la
Suprema Corte ha fatto richiamo al principio costituzionale della “ragionevole durata del processo” sancito dall'art. 111 della Costituzione nel testo novellato dalla legge 23.11.1999 n. 2, da ritenersi dotato di portata estensiva ben più incisiva di quella attribuibile ad una norma di mero indirizzo. L'affermato valore di punto di riferimento nell'ermeneutica delle norme processuali del principio anzidetto ha indotto la Corte a privilegiare l'opzione interpretativa che escludeva la possibilità di applicare l'art. 291
c.p.c. anche alle notifiche inesistenti, limitando la portata sanante della norma ai soli casi di notifica nulla, diversi da quelli di omissioni della stessa e di mancanza di ogni collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa.
Alla stregua di considerazioni ispirate ad un criterio interpretativo “costituzionalmente orientato” del dato normativo, teso ad un equo contemperamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione, ed alla valorizzazione di una tutela effettiva dell'esercizio di difesa, che postula una effettiva instaurazione del contraddittorio, la Corte ha rilevato che né l'espressione di cui all'art. 291 comma 1 c.p.c., né quella di cui all'art. 421, comma 1, c.p.c. possono offrire copertura all'orientamento che consente la rinnovazione della notifica in ipotesi di inesistenza della stessa.
Nel senso già evidenziato dalla richiamata pronuncia delle SS.UU. n. 20604/2008 si erano poi in ogni caso espresse anche Cass. n. 1721/2009, Cass. n. 11600/2010, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 09/09/2013,
n. 20613 e, ancor più recentemente, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/03/2018, n. 6159, secondo cui nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio.
Venendo dunque al caso in esame, non risulta che la parte appellante abbia ritualmente notificato il gravame alla parte appellata unitamente al relativo provvedimento di fissazione di udienza. Ed invero,
3 nonostante la avvenuta conoscenza da parte dell'appellante della fissazione dell'udienza di discussione di cui sopra come anche delle successive udienze di rinvio, ritualmente comunicate, la parte impugnante non ha mai depositato in atti l'appello notificato, e siffatto deposito della prova dell'intervenuta notifica non è mai avvenuto nel corso del procedimento e neppure con riferimento alla data odierna, in relazione alla quale l'impugnante non è, peraltro, neppure comparso in udienza.
Deve evidenziarsi, inoltre, che nel corso del presente giudizio di impugnazione parte appellante, attesa anche la mancata comparizione in udienza, non ha comunque prospettato alcun eventuale impedimento alla notifica dell'atto di impugnazione tale da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 153, 2° comma, c.p.c.
Va per completezza rammentato quanto osservato in termini generali da Cassazione civile sez. VI,
05/08/2016, n. 16517, secondo cui nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e la parte appellata si sia ritualmente costituita, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata.
Per quanto emerge dalla motivazione dalla pronuncia da ultimo richiamata, una volta richiamati i principi giurisprudenziali secondo cui improcedibile ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte non adduca un motivo di legittimo impedimento (cfr. tra le altre, Cass. 30 aprile 2011 n. 9597 e Cass. s. u. 20604/2008)>>, l'attenzione risulta incentrata sulla specifica ipotesi
d'ufficio, che non assume rilievo ai fini della ragionevole durata del processo, considerato che il differimento non trova ragione in una richiesta della parte, che bene avrebbe potuto provvedere alla notifica del gravame per l'udienza originariamente fissata, bensì in un provvedimento dell'ufficio dovuto pacificamente a problemi organizzativi>>, in relazione alla quale viene richiamato espressamente principio affermato di recente da questa Corte, che ha, a sua volta, richiamato Cass., Sezioni Unite, n.
14288 del 2007, secondo cui, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve avere riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente,
4 sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima (cfr. Cass.
29.4.2015 n. 8684)>>.
Non manca inoltre nella pronuncia in questione un richiamo a quanto affermato in motivazione da Cass.
22.1.2015 n. 1175, la quale aveva precisato che mente della consolidata, condivisibile giurisprudenza di legittimità, osta al rilievo di preclusioni e decadenze in danno delle parti, è quello disposto prima della data fissata per la discussione e prima che
l'udienza stessa sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare in tale prima ipotesi una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione>>, aggiungendo altresì che prima della stessa sono diversi da quelli attribuibili ad un rinvio che sia deliberato nel corso della stessa, rispetto al quale la parte che non vi abbia già provveduto si attivi autonomamente per notificare il gravame ed il provvedimento di fissazione della nuova udienza di rinvio>>, tanto di una valorizzazione dei principi di diligenza e di correttezza delle condotte di quanti agiscono, seppure a diverso titolo, nel giudizio, funzionali pur sempre alla garanzia dei principi di ragionevole durata del processo e di certezza delle situazioni giuridiche […]>>.
Tenuto dunque conto di ciò e, in particolare, della omessa notifica dell'appello anche in relazione all'odierna udienza, si è pertanto certamente determinata, in assenza della rituale e tempestiva instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata, una situazione di improcedibilità che va dichiarata in questa sede senza possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini e tenuto conto dell'assenza di alcuna deduzione sul punto da parte dell'appellante.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, si impone pertanto la declaratoria di improcedibilità del gravame, e tanto rammentato altresì che, come affermato in più occasioni in termini di principio dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cassazione civile, sez. III, 20/01/2006, n. 1104), qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex art. 325 o 326 c.p.c. e di una causa di improcedibilità, la declaratoria di quest'ultima prevale sulla prima, in quanto l'esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità.
In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto alla stessa dalla parte appellante a titolo di rifusione di spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della
L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello CP_ instaurato in data 8.9.2022 da nei confronti di in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 413/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara improcedibile l'appello di;
Parte_1
nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 26.5.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
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