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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2908/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOLA CARLO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CONFETTERIA,21 20012 CUGGIONO presso il difensore avv.
NOLA CARLO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), P.IVA_2
pagina 1 di 13 (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATI
avente ad oggetto: Arricchimento senza causa sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
in via principale, dichiarare la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per l'improcedibilità del giudizio di primo grado per i motivi esposti dichiarare la contumacia dell nel giudizio di primo grado;
Controparte_4
- accertare e dichiarare che il Comando Generale della Guardia di Finanza, non ha restituito al Sig. l'importo trattenuto di €. 15.783,79, oltre interessi legali dal Pt_1
mese di gennaio 1997 sino all'effettivo pagamento per i motivi esposti;
- condannare in via solidale l di LA e Controparte_5
l' di LA l'importo di €. 5.000,00 oltre gli Controparte_4
accessori e gli interessi legali maturati e liquidati nella sentenza della C.T.P. di LA
n. 189/25/2009;
- accertato e dichiarato che gli importi trattenuti da e dall' , al Sig. CP_6 CP_7
per i ratei di €. 202,65 di pensione dal gennaio 1997 sino al 31/12/2018 per €. Pt_1
55.323,45 sono stati versati all'erario, di LA, oltre agli Controparte_2
interessi legali o, quella maggiore o minore somma che risulterà accertata;
- condannare l II Direzione Provinciale di LA per spese e Controparte_2
competenze per il ricorso ex art. 47 cpc davanti la Corte di Cassazione per determinare la competenza tra la CTP di LA e la CTR della come da nota spese CP_2
allegata doc. 11 già prodotta pari ad € 13.306,96.
pagina 2 di 13 Con riserva di altro eccepire e dedurre, si confida nell'accoglimento del seguente ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale il l Controparte_1 [...]
di LA e l' di Controparte_8 Controparte_3
LA, chiedendo di accertare e dichiarare che il Controparte_1
benché richiesto, non aveva restituito all'attore l'importo trattenuto di euro
[...]
15.783,79, oltre interessi legali dal mese di gennaio 1997 sino all'effettivo pagamento;
chiedeva altresì di condannare in via solidale l' Controparte_8
di LA e l' di LA al pagamento
[...] Controparte_3
dell'importo di euro 5.000,00, oltre gli accessori e gli interessi legali maturati e liquidati nella sentenza della C.T.P. di LA n. 189/25/2009; chiedeva inoltre di accertare e dichiarare gli importi trattenuti dall' e dall' al sig. per i ratei di CP_6 CP_7 Pt_1
euro 202,65 di pensione dal gennaio 1997 sino al 31.12.2018 per euro 55.323,45 e versati all'erario, oltre che interessi legali o quella maggiore somma che risultasse accertata;
chiedeva infine di condannare l – Direzione Provinciale Controparte_2
II di LA per spese e competenze per il ricorso ex art. 47 c.p.c. davanti alla Corte di
Cassazione per determinare la competenza tra la C.T.P. di LA e la C.T.R. della come da nota spese allegata sub doc. n. 11. CP_2
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rilevava che:
- il sig. impugnava l'avviso di mora n. 20090025470/02, notificatogli da Pt_1
Equitalia Esatri s.p.a. in data 18.03.2009, con il quale gli si intimava il pagamento di euro 14.918.653,75, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di LA, che, con sentenza 189/25/09, depositata in data 29.04.2009, accoglieva il ricorso;
avverso pagina 3 di 13 tale sentenza sia l sia Equitalia Esatri s.p.a. Parte_2
proponevano appello davanti alla che accoglieva Controparte_9
l'appello con la sentenza n. 111/14/11, depositata in data 02.12.2011; tale sentenza veniva impugnata dal sig. davanti alla Corte di Cassazione, la quale, con Pt_1
ordinanza n. 1997 depositata in data 26.01.2018, cassava senza rinvio la sentenza impugnata, compensando le spese di causa, con conseguente definitività della sentenza della C.T.P. di LA n. 189/25/09;
- a seguito del deposito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1997/18, con lettera del 2.05.2018 veniva chiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza di restituire gli importi trattenuti e non dovuti e all , che dalla cartella di Controparte_2
pagamento risultava la creditrice, di provvedere all'annullamento della stessa e di restituire al sig. tutte le quote della pensione che gli erano state trattenute, Pt_1
prima dall' e poi dall' , oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;
CP_6 CP_7
- il sig. promuoveva giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la sentenza Pt_1
della C.T.P. di LA n. 189/25/09, che veniva tuttavia respinto dalla stessa C.T.P. di
LA;
- la mancata restituzione al sig. delle somme trattenute illegittimamente dai due Pt_1
enti non riguardava una pretesa tributaria o di altro genere, bensì l'esercizio del diritto di accertamento e di quantificazione di un illecito arricchimento della Pubblica
Amministrazione, con conseguente dovere di ripetizione di indebito.
Le parti convenute, ritualmente costituite (l' Controparte_8
di LA e ), contestavano
[...] Controparte_1
l'avversa pretesa, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di di LA;
nel merito, Controparte_8
chiedeva di rigettare le domande dell'attore, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico fattuale e, per l'effetto, di condannare controparte alla refusione pagina 4 di 13 integrale delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 1
e 2 c.p.c.
In particolare, le parti convenute osservavano che:
- l di LA difettava di legittimazione Controparte_2 Controparte_8
passiva, in quanto le richieste e le contestazioni avanzate dal contribuente odierno attore riguardavano atti (notifica della cartella di pagamento e successivi adempimenti) di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione;
- l'iscrizione a ruolo alla base dell'annullato avviso di mora (per intervenuta prescrizione) traeva origine dall'esecuzione della decisione della Corte dei Conti n.
247/1993, con la quale il sig. era stato condannato al pagamento, in favore Pt_1
dell'Erario, della somma di lire 6.526.160.000, oltre interessi legali dall'1.04.1976 e spese, per danno erariale cagionato dallo stesso nell'ambito della repressione del fenomeno del contrabbando di gasolio per riscaldamento;
-prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 260/1998, le disposizioni vigenti ratione temporis in materia di esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei
Conti erano quelle stabilite dal RD n. 776/1909, coordinato con gli artt. 636 e ss. del RD
n. 827/1924, che prevedeva che i debiti verso lo Stato accertati giudiziariamente dalla
Corte dei Conti fossero riscossi a cura delle Amministrazioni centrali da cui dipendevano i funzionari pubblici a carico dei quali la Corte aveva pronunciato condanna;
in assenza di pagamento in via spontanea, le stesse Amministrazioni provvedevano all'esecuzione forzata mediante ritenuta diretta sugli stipendi o altri emolumenti e, nel caso di infruttuosità di tale azione ovvero qualora il debito risultasse comunque di incerta soddisfazione, tali crediti dovevano essere passati all'Amministrazione del Demanio, per la loro iscrizione nei Campioni demaniali;
- nel caso di specie, essendo il debito del sig. risalente all'anno 1976 e Pt_1
derivante da una condotta penalmente rilevante che aveva causato il danno erariale pagina 5 di 13 accertato dalla Corte dei Conti con la decisione n. 247/93, come prevedevano le norme già citate, in assenza di esecuzione spontanea, l'Amministrazione competente aveva immediatamente azionato la ritenuta sugli emolumenti;
nel frattempo, il Comando
Generale della GdF, ritenendo con tutta probabilità che l'entità assai ragguardevole del credito de quo ne rendesse dubbia e difficile l'esazione, aveva azionato il procedimento di passaggio del credito all'Amministrazione del Demanio, unica ad avere la possibilità di esercitare azione esecutiva sui beni mobili e immobili del debitore (onere nel frattempo assunto dall'allora CP_8 Controparte_10
; l'allora di LA provvedeva, dunque, nel 1996,
[...] Controparte_11
all'iscrizione ai campioni demaniali del debito del sig. iscrizione trasfusa nella Pt_1
cartella di pagamento n. 0497559224368 e poi confluita, nel 1999, nei ruoli dell'Agente della riscossione;
- l'ordinanza n. 1997/2018 della Corte di Cassazione, avendo accertato l'avvenuta prescrizione del diritto di credito azionato con l'avviso di mora, aveva provocato la caducazione solo di quest'ultimo, non incidendo tale determinazione sulla legittimità e validità della cartella di pagamento sottostante;
- la legittimazione del ad operare le ritenute Controparte_1
e a versarne il loro ammontare all'Erario – di cui il ricorrente richiede la restituzione – discendeva dalla pronuncia di condanna della Corte dei Conti n. 247/93, che aveva avuto piena ed immediata efficacia esecutiva, non essendo stata impugnata dal soccombente, aveva attribuito al un inoppugnabile diritto di credito, che si era Controparte_1
successivamente estinto con il termine prescrittivo ordinario ex 2946 c.c., significando quindi che sino al 20.10.2003 ogni azione a tutela del credito era da ritenersi legittimamente assunta, e non poteva in alcun modo essere disattesa, peraltro retroattivamente, dalla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di LA, che riverberava i suoi effetti esclusivamente sull'efficacia di una specifica actio iudicati pagina 6 di 13 riconducibile all'operato dell e dell e non certo Controparte_2 CP_12
sulle antecedenti procedure adottate dal Comando Generale della Guardia di Finanza.
Nessuno si costituiva per l' di LA. Controparte_4
All'udienza del 22.11.2022 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva così decisa:
“
P.Q.M.
1) condanna in via solidale tra loro, l Controparte_8
di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...]
di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3
pagare a favore del sig. la somma di euro 5.000,00, oltre Parte_1
accessori e interessi legali maturati, come disposto nella sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di LA n. 189/25/09 ormai definitiva;
2) respinge tutte le domande ulteriori formulate dall'attore in giudizio;
3) condanna al pagamento a favore dei convenuti costituiti delle Parte_1
spese di lite, che liquida nella misura del 90% del totale di euro 18.734,65 oltre cpa e oneri fiscali, così in euro 16.861,18, di cui euro 14.661,90 per compensi ed euro
2.199,28 per spese generali al 15% oltre cpa e oneri fiscali.
Avverso tale sentenza propone appello ribadendo quanto Parte_1
sostenuto in primo grado e concludendo come sopra riportato.
Nessuno si costituisce per le parti appellate che rimangono contumaci nel corso del giudizio.
La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza dell'8.4.2025.
pagina 7 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte ritiene necessario analizzare l'atto di appello connotato da gravi carenze strutturali, ai limiti della sua inammissibilità.
Questa Corte, perciò, preliminarmente procede a estrapolare, laddove possibile, i motivi di censura della decisione del Tribunale, ed oggetto di valutazione da parte di questa
Corte.
Molto brevemente si ricordano i requisiti minimi di un atto di appello:
• Indicare il capo della decisione di primo grado impugnato
• Esporre le censure alla ricostruzione dei fatti del giudice di primo grado
• Denunciare le violazioni di legge e la loro rilevanza per la decisione impugnata
Questi requisiti devono essere indicati in modo chiaro, sintetico e specifico, a pena di inammissibilità.
Si ritiene che l'appello, come formulato, non osservi per gran parte dello stesso tali requisiti.
La prima parte (fino a pag 10 dell'atto) è dedicata alla ricostruzione dei fatti e non ai motivi di impugnazione.
A pag. 11 l'atto di appello riporta la decisione del primo giudice in punto spese:
“condanna al pagamento a favore dei convenuti costituiti, alle spese Parte_1
di lite, che liquida nella misura del 90% del totale di €. 18.734,95 oltre cpa e oneri fiscali così in Euro 16.861,18, di cui €. 14.661,90 per compensi per di €. 2.199,78 per spese generali al 15% oltre cpa e oneri fiscali”.
pagina 8 di 13 1)Lamenta l'appellate che il Tribunale abbia omesso di precisare che l
[...]
è contumace. Controparte_4
Questa Corte rileva che -in effetti- il Tribunale non ha dichiarato la contumacia dell . Controparte_4
Peraltro, questa omissione non appare rilevante.
Infatti, in punto spese il Tribunale ha motivato che “le spese di lite seguono la parziale soccombenza” e nel dispositivo ha condannato al pagamento delle spese di Pt_1
lite nella misura del 90% in favore delle (sole) “convenute costituite” (dovendosi perciò escludere l ). Controparte_4
La censura perciò non merita alcuna riforma della sentenza (al di là della correzione di errore materiale dell'intestazione della stessa ove l' è Controparte_4
stata inserita con il difensore).
2) L'appellante lamenta poi che il Tribunale non abbia tenuto conto delle allegazioni contenute a pag 9 della conclusionale di primo grado.
Tali allegazioni concernono in parte la tardività della costituzione delle parti convenute e in parte la “tardività” del provvedimento del Tribunale nel fissare la prima udienza
(differita oltre i 45 giorni). Parte appellante non spiega quale conseguenza avrebbe sul giudizio tale lamentata tardività.
Questa Corte rileva che il termine previsto dall'art. 168 bis e cpc sesto comma è notoriamente un termine ordinatorio;
sicchè il motivo non appare rilevante.
Con riferimento alla costituzione tardiva delle parti convenute in primo grado, si rileva da una parte che l'appellante non ha allegato quali conseguenze abbia comportato tale tardività; dall'altra parte, si rileva la totale irrilevanza della suddetta tardività ai fini della decisione.
pagina 9 di 13 3)Parte appellante riporta poi il seguente passaggio motivazionale del primo giudice “Si può pertanto affermare la legittimazione passiva della convenuta (NDR:
[...]
di LA), essendo contro la stessa formulata domanda attinente Controparte_8
unicamente al rimborso delle spese e competenze dei giudizi”.
Sul punto, parte appellante nulla dice;
sicchè non è comprensibile per quale motivo abbia testualmente riportato la motivazione del Tribunale e di cosa si dolga.
4) lamenta poi che il Giudice del Tribunale di LA abbia ritenuto che non Pt_1
meritava accoglimento la domanda svolta “nei confronti del Controparte_1
di restituire l'importo di €. 15.783,79 trattenuto, senza però
[...]
motivare la legittimità della causale, secondo il Giudice, era stato versato l'importo complessivo di lire 34.791.687 (doc. 4) che, in mancanza di prove idonee veniva trattenuta. Basta leggere la lettera del Comando Generale della Guardia di Finanza per poter affermare che il succitato importo è stato trattenuto senza causa da cui sorge
l'illecito arricchimento”. richiama una lettera, genericamente indicata, (di Pt_1
cui non viene precisato neppure quando sia stata prodotta e con quale numero di documento), senza spiegare perché dalla stessa emergerebbe la fondatezza della propria domanda.
Al di là dell'inammissibilità del motivo per assoluta genericità, secondo questa Corte il motivo non tiene in considerazione l'argomentazione del Tribunale.
Quest'ultimo ha espressamente motivato sulla “legittimità della causale” in forza della quale, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha trattenuto l'importo chiesto in restituzione.
Infatti, il Tribunale ha così statuito: “Risulta agli atti che, a seguito di richiesta formulata in data 2.05.2018 da parte del legale dell'attore (doc. 3 attrice) di sospendere ogni trattenuta sulla pensione e di comunicare il totale degli importi incassati in acconto di quanto deliberato dalla Corte dei Conti (doc. 1 convenuta), il Comando pagina 10 di 13 Generale della Guardia di Finanza rispondeva che, alla data di iscrizione del credito da parte della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia in data 6.12.1996, aveva provveduto alla cancellazione delle scritture contabili del credito;
precisava altresì che, a quella data, a carico del sig. era stato versato l'importo Pt_1
complessivo di lire 34.791.687 (doc. 4 attrice).
Risulta che tale importo fosse stato corrisposto in esito alla sentenza della Corte dei
Conti nr. 247/93, la quale, tenuto conto della condotta consistita nel venire meno ai suoi doveri di servizio ed avendo in tal modo impedito il sollecito perseguimento degli illeciti da parte di terzi, il aveva causato un danno con conseguente responsabilità – Pt_1
per quanto qui rileva – patrimoniale.
Gli importi di cui si chiede la restituzione erano stati recuperati direttamente tramite la ritenuta degli emolumenti è l'avviso di mora è successivo a tale ritenuta ed è stato notificato poiché è stata intrapresa una differente esecuzione.
Pertanto, l'importo di denaro ha il proprio titolo nella sentenza della Corte dei Conti sopra citata, sentenza che aveva accertato il danno erariale. La Corte di Cassazione ha accertato la prescrizione del diritto di credo azionato con l'avviso di mora successivo alla ritenuta diretta degli emolumenti.
Si osserva che la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto di credito ha effetto su eventuali acconti dal momento successivo al decorso del termine di prescrizione, non potendosi reclamare la restituzione di somme versate quando il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.
In mancanza di idonee prove, la domanda di accertamento e declaratoria di mancata restituzione di somme trattenute non potrà essere accolta”.
La censura dell'appellante, perciò, non coglie nel segno e pare del tutto estranea alla motivazione resa dal giudice di prime cure.
pagina 11 di 13 5)Infine, censura la sentenza laddove ha previsto la condanna dell'attore in Pt_1
primo grado al pagamento in favore del Comando Generale della Guardia di Finanza delle spese di lite in misura del 90%.
Anche questo motivo di appello appare non fondato, secondo questa Corte.
Infatti, la domanda attorea relativa all'accertamento e alla declaratoria circa la mancata restituzione da parte del al sig. Controparte_1 Pt_1
dell'importo di euro 15.783,79, che quest'ultimo assume essere stato trattenuto illegittimamente dal è stata rigettata dal Tribunale. Controparte_1
Stante la conferma della sentenza di primo grado su tale statuizione, consegue la totale soccombenza dell'appellante nei confronti del Controparte_1
e la corretta condanna di al pagamento delle spese processuali in
[...] Pt_1
favore del . Controparte_1
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Spese
Stante la contumacia di tutte le parti, nonostante il rigetto dell'appello, nulla può essere disposto sulle spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.
13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del
14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 12 di 13 -corregge l'intestazione della sentenza N. 8033/2024 del 16/09/2024 resa dal Tribunale di LA, interlineando nell'intestazione a fianco del
[...]
la seguente indicazione: “con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AVVOCATURA STATO MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via
Freguglia (Palazzo Giustizia) 1 20100 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA
STATO MILANO”.
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza resa tra le Parte_1
parti N. 8033/2024 del 16/09/2024 dal Tribunale di LA rg n. 8649/2024, che per l'effetto conferma;
- nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in LA l'8.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2908/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOLA CARLO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA CONFETTERIA,21 20012 CUGGIONO presso il difensore avv.
NOLA CARLO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ), P.IVA_2
pagina 1 di 13 (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATI
avente ad oggetto: Arricchimento senza causa sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
in via principale, dichiarare la nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per l'improcedibilità del giudizio di primo grado per i motivi esposti dichiarare la contumacia dell nel giudizio di primo grado;
Controparte_4
- accertare e dichiarare che il Comando Generale della Guardia di Finanza, non ha restituito al Sig. l'importo trattenuto di €. 15.783,79, oltre interessi legali dal Pt_1
mese di gennaio 1997 sino all'effettivo pagamento per i motivi esposti;
- condannare in via solidale l di LA e Controparte_5
l' di LA l'importo di €. 5.000,00 oltre gli Controparte_4
accessori e gli interessi legali maturati e liquidati nella sentenza della C.T.P. di LA
n. 189/25/2009;
- accertato e dichiarato che gli importi trattenuti da e dall' , al Sig. CP_6 CP_7
per i ratei di €. 202,65 di pensione dal gennaio 1997 sino al 31/12/2018 per €. Pt_1
55.323,45 sono stati versati all'erario, di LA, oltre agli Controparte_2
interessi legali o, quella maggiore o minore somma che risulterà accertata;
- condannare l II Direzione Provinciale di LA per spese e Controparte_2
competenze per il ricorso ex art. 47 cpc davanti la Corte di Cassazione per determinare la competenza tra la CTP di LA e la CTR della come da nota spese CP_2
allegata doc. 11 già prodotta pari ad € 13.306,96.
pagina 2 di 13 Con riserva di altro eccepire e dedurre, si confida nell'accoglimento del seguente ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
avanti al Tribunale il l Controparte_1 [...]
di LA e l' di Controparte_8 Controparte_3
LA, chiedendo di accertare e dichiarare che il Controparte_1
benché richiesto, non aveva restituito all'attore l'importo trattenuto di euro
[...]
15.783,79, oltre interessi legali dal mese di gennaio 1997 sino all'effettivo pagamento;
chiedeva altresì di condannare in via solidale l' Controparte_8
di LA e l' di LA al pagamento
[...] Controparte_3
dell'importo di euro 5.000,00, oltre gli accessori e gli interessi legali maturati e liquidati nella sentenza della C.T.P. di LA n. 189/25/2009; chiedeva inoltre di accertare e dichiarare gli importi trattenuti dall' e dall' al sig. per i ratei di CP_6 CP_7 Pt_1
euro 202,65 di pensione dal gennaio 1997 sino al 31.12.2018 per euro 55.323,45 e versati all'erario, oltre che interessi legali o quella maggiore somma che risultasse accertata;
chiedeva infine di condannare l – Direzione Provinciale Controparte_2
II di LA per spese e competenze per il ricorso ex art. 47 c.p.c. davanti alla Corte di
Cassazione per determinare la competenza tra la C.T.P. di LA e la C.T.R. della come da nota spese allegata sub doc. n. 11. CP_2
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rilevava che:
- il sig. impugnava l'avviso di mora n. 20090025470/02, notificatogli da Pt_1
Equitalia Esatri s.p.a. in data 18.03.2009, con il quale gli si intimava il pagamento di euro 14.918.653,75, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di LA, che, con sentenza 189/25/09, depositata in data 29.04.2009, accoglieva il ricorso;
avverso pagina 3 di 13 tale sentenza sia l sia Equitalia Esatri s.p.a. Parte_2
proponevano appello davanti alla che accoglieva Controparte_9
l'appello con la sentenza n. 111/14/11, depositata in data 02.12.2011; tale sentenza veniva impugnata dal sig. davanti alla Corte di Cassazione, la quale, con Pt_1
ordinanza n. 1997 depositata in data 26.01.2018, cassava senza rinvio la sentenza impugnata, compensando le spese di causa, con conseguente definitività della sentenza della C.T.P. di LA n. 189/25/09;
- a seguito del deposito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1997/18, con lettera del 2.05.2018 veniva chiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza di restituire gli importi trattenuti e non dovuti e all , che dalla cartella di Controparte_2
pagamento risultava la creditrice, di provvedere all'annullamento della stessa e di restituire al sig. tutte le quote della pensione che gli erano state trattenute, Pt_1
prima dall' e poi dall' , oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;
CP_6 CP_7
- il sig. promuoveva giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la sentenza Pt_1
della C.T.P. di LA n. 189/25/09, che veniva tuttavia respinto dalla stessa C.T.P. di
LA;
- la mancata restituzione al sig. delle somme trattenute illegittimamente dai due Pt_1
enti non riguardava una pretesa tributaria o di altro genere, bensì l'esercizio del diritto di accertamento e di quantificazione di un illecito arricchimento della Pubblica
Amministrazione, con conseguente dovere di ripetizione di indebito.
Le parti convenute, ritualmente costituite (l' Controparte_8
di LA e ), contestavano
[...] Controparte_1
l'avversa pretesa, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di di LA;
nel merito, Controparte_8
chiedeva di rigettare le domande dell'attore, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico fattuale e, per l'effetto, di condannare controparte alla refusione pagina 4 di 13 integrale delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 1
e 2 c.p.c.
In particolare, le parti convenute osservavano che:
- l di LA difettava di legittimazione Controparte_2 Controparte_8
passiva, in quanto le richieste e le contestazioni avanzate dal contribuente odierno attore riguardavano atti (notifica della cartella di pagamento e successivi adempimenti) di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione;
- l'iscrizione a ruolo alla base dell'annullato avviso di mora (per intervenuta prescrizione) traeva origine dall'esecuzione della decisione della Corte dei Conti n.
247/1993, con la quale il sig. era stato condannato al pagamento, in favore Pt_1
dell'Erario, della somma di lire 6.526.160.000, oltre interessi legali dall'1.04.1976 e spese, per danno erariale cagionato dallo stesso nell'ambito della repressione del fenomeno del contrabbando di gasolio per riscaldamento;
-prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 260/1998, le disposizioni vigenti ratione temporis in materia di esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte dei
Conti erano quelle stabilite dal RD n. 776/1909, coordinato con gli artt. 636 e ss. del RD
n. 827/1924, che prevedeva che i debiti verso lo Stato accertati giudiziariamente dalla
Corte dei Conti fossero riscossi a cura delle Amministrazioni centrali da cui dipendevano i funzionari pubblici a carico dei quali la Corte aveva pronunciato condanna;
in assenza di pagamento in via spontanea, le stesse Amministrazioni provvedevano all'esecuzione forzata mediante ritenuta diretta sugli stipendi o altri emolumenti e, nel caso di infruttuosità di tale azione ovvero qualora il debito risultasse comunque di incerta soddisfazione, tali crediti dovevano essere passati all'Amministrazione del Demanio, per la loro iscrizione nei Campioni demaniali;
- nel caso di specie, essendo il debito del sig. risalente all'anno 1976 e Pt_1
derivante da una condotta penalmente rilevante che aveva causato il danno erariale pagina 5 di 13 accertato dalla Corte dei Conti con la decisione n. 247/93, come prevedevano le norme già citate, in assenza di esecuzione spontanea, l'Amministrazione competente aveva immediatamente azionato la ritenuta sugli emolumenti;
nel frattempo, il Comando
Generale della GdF, ritenendo con tutta probabilità che l'entità assai ragguardevole del credito de quo ne rendesse dubbia e difficile l'esazione, aveva azionato il procedimento di passaggio del credito all'Amministrazione del Demanio, unica ad avere la possibilità di esercitare azione esecutiva sui beni mobili e immobili del debitore (onere nel frattempo assunto dall'allora CP_8 Controparte_10
; l'allora di LA provvedeva, dunque, nel 1996,
[...] Controparte_11
all'iscrizione ai campioni demaniali del debito del sig. iscrizione trasfusa nella Pt_1
cartella di pagamento n. 0497559224368 e poi confluita, nel 1999, nei ruoli dell'Agente della riscossione;
- l'ordinanza n. 1997/2018 della Corte di Cassazione, avendo accertato l'avvenuta prescrizione del diritto di credito azionato con l'avviso di mora, aveva provocato la caducazione solo di quest'ultimo, non incidendo tale determinazione sulla legittimità e validità della cartella di pagamento sottostante;
- la legittimazione del ad operare le ritenute Controparte_1
e a versarne il loro ammontare all'Erario – di cui il ricorrente richiede la restituzione – discendeva dalla pronuncia di condanna della Corte dei Conti n. 247/93, che aveva avuto piena ed immediata efficacia esecutiva, non essendo stata impugnata dal soccombente, aveva attribuito al un inoppugnabile diritto di credito, che si era Controparte_1
successivamente estinto con il termine prescrittivo ordinario ex 2946 c.c., significando quindi che sino al 20.10.2003 ogni azione a tutela del credito era da ritenersi legittimamente assunta, e non poteva in alcun modo essere disattesa, peraltro retroattivamente, dalla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di LA, che riverberava i suoi effetti esclusivamente sull'efficacia di una specifica actio iudicati pagina 6 di 13 riconducibile all'operato dell e dell e non certo Controparte_2 CP_12
sulle antecedenti procedure adottate dal Comando Generale della Guardia di Finanza.
Nessuno si costituiva per l' di LA. Controparte_4
All'udienza del 22.11.2022 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva così decisa:
“
P.Q.M.
1) condanna in via solidale tra loro, l Controparte_8
di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...]
di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3
pagare a favore del sig. la somma di euro 5.000,00, oltre Parte_1
accessori e interessi legali maturati, come disposto nella sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di LA n. 189/25/09 ormai definitiva;
2) respinge tutte le domande ulteriori formulate dall'attore in giudizio;
3) condanna al pagamento a favore dei convenuti costituiti delle Parte_1
spese di lite, che liquida nella misura del 90% del totale di euro 18.734,65 oltre cpa e oneri fiscali, così in euro 16.861,18, di cui euro 14.661,90 per compensi ed euro
2.199,28 per spese generali al 15% oltre cpa e oneri fiscali.
Avverso tale sentenza propone appello ribadendo quanto Parte_1
sostenuto in primo grado e concludendo come sopra riportato.
Nessuno si costituisce per le parti appellate che rimangono contumaci nel corso del giudizio.
La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza dell'8.4.2025.
pagina 7 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte ritiene necessario analizzare l'atto di appello connotato da gravi carenze strutturali, ai limiti della sua inammissibilità.
Questa Corte, perciò, preliminarmente procede a estrapolare, laddove possibile, i motivi di censura della decisione del Tribunale, ed oggetto di valutazione da parte di questa
Corte.
Molto brevemente si ricordano i requisiti minimi di un atto di appello:
• Indicare il capo della decisione di primo grado impugnato
• Esporre le censure alla ricostruzione dei fatti del giudice di primo grado
• Denunciare le violazioni di legge e la loro rilevanza per la decisione impugnata
Questi requisiti devono essere indicati in modo chiaro, sintetico e specifico, a pena di inammissibilità.
Si ritiene che l'appello, come formulato, non osservi per gran parte dello stesso tali requisiti.
La prima parte (fino a pag 10 dell'atto) è dedicata alla ricostruzione dei fatti e non ai motivi di impugnazione.
A pag. 11 l'atto di appello riporta la decisione del primo giudice in punto spese:
“condanna al pagamento a favore dei convenuti costituiti, alle spese Parte_1
di lite, che liquida nella misura del 90% del totale di €. 18.734,95 oltre cpa e oneri fiscali così in Euro 16.861,18, di cui €. 14.661,90 per compensi per di €. 2.199,78 per spese generali al 15% oltre cpa e oneri fiscali”.
pagina 8 di 13 1)Lamenta l'appellate che il Tribunale abbia omesso di precisare che l
[...]
è contumace. Controparte_4
Questa Corte rileva che -in effetti- il Tribunale non ha dichiarato la contumacia dell . Controparte_4
Peraltro, questa omissione non appare rilevante.
Infatti, in punto spese il Tribunale ha motivato che “le spese di lite seguono la parziale soccombenza” e nel dispositivo ha condannato al pagamento delle spese di Pt_1
lite nella misura del 90% in favore delle (sole) “convenute costituite” (dovendosi perciò escludere l ). Controparte_4
La censura perciò non merita alcuna riforma della sentenza (al di là della correzione di errore materiale dell'intestazione della stessa ove l' è Controparte_4
stata inserita con il difensore).
2) L'appellante lamenta poi che il Tribunale non abbia tenuto conto delle allegazioni contenute a pag 9 della conclusionale di primo grado.
Tali allegazioni concernono in parte la tardività della costituzione delle parti convenute e in parte la “tardività” del provvedimento del Tribunale nel fissare la prima udienza
(differita oltre i 45 giorni). Parte appellante non spiega quale conseguenza avrebbe sul giudizio tale lamentata tardività.
Questa Corte rileva che il termine previsto dall'art. 168 bis e cpc sesto comma è notoriamente un termine ordinatorio;
sicchè il motivo non appare rilevante.
Con riferimento alla costituzione tardiva delle parti convenute in primo grado, si rileva da una parte che l'appellante non ha allegato quali conseguenze abbia comportato tale tardività; dall'altra parte, si rileva la totale irrilevanza della suddetta tardività ai fini della decisione.
pagina 9 di 13 3)Parte appellante riporta poi il seguente passaggio motivazionale del primo giudice “Si può pertanto affermare la legittimazione passiva della convenuta (NDR:
[...]
di LA), essendo contro la stessa formulata domanda attinente Controparte_8
unicamente al rimborso delle spese e competenze dei giudizi”.
Sul punto, parte appellante nulla dice;
sicchè non è comprensibile per quale motivo abbia testualmente riportato la motivazione del Tribunale e di cosa si dolga.
4) lamenta poi che il Giudice del Tribunale di LA abbia ritenuto che non Pt_1
meritava accoglimento la domanda svolta “nei confronti del Controparte_1
di restituire l'importo di €. 15.783,79 trattenuto, senza però
[...]
motivare la legittimità della causale, secondo il Giudice, era stato versato l'importo complessivo di lire 34.791.687 (doc. 4) che, in mancanza di prove idonee veniva trattenuta. Basta leggere la lettera del Comando Generale della Guardia di Finanza per poter affermare che il succitato importo è stato trattenuto senza causa da cui sorge
l'illecito arricchimento”. richiama una lettera, genericamente indicata, (di Pt_1
cui non viene precisato neppure quando sia stata prodotta e con quale numero di documento), senza spiegare perché dalla stessa emergerebbe la fondatezza della propria domanda.
Al di là dell'inammissibilità del motivo per assoluta genericità, secondo questa Corte il motivo non tiene in considerazione l'argomentazione del Tribunale.
Quest'ultimo ha espressamente motivato sulla “legittimità della causale” in forza della quale, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha trattenuto l'importo chiesto in restituzione.
Infatti, il Tribunale ha così statuito: “Risulta agli atti che, a seguito di richiesta formulata in data 2.05.2018 da parte del legale dell'attore (doc. 3 attrice) di sospendere ogni trattenuta sulla pensione e di comunicare il totale degli importi incassati in acconto di quanto deliberato dalla Corte dei Conti (doc. 1 convenuta), il Comando pagina 10 di 13 Generale della Guardia di Finanza rispondeva che, alla data di iscrizione del credito da parte della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia in data 6.12.1996, aveva provveduto alla cancellazione delle scritture contabili del credito;
precisava altresì che, a quella data, a carico del sig. era stato versato l'importo Pt_1
complessivo di lire 34.791.687 (doc. 4 attrice).
Risulta che tale importo fosse stato corrisposto in esito alla sentenza della Corte dei
Conti nr. 247/93, la quale, tenuto conto della condotta consistita nel venire meno ai suoi doveri di servizio ed avendo in tal modo impedito il sollecito perseguimento degli illeciti da parte di terzi, il aveva causato un danno con conseguente responsabilità – Pt_1
per quanto qui rileva – patrimoniale.
Gli importi di cui si chiede la restituzione erano stati recuperati direttamente tramite la ritenuta degli emolumenti è l'avviso di mora è successivo a tale ritenuta ed è stato notificato poiché è stata intrapresa una differente esecuzione.
Pertanto, l'importo di denaro ha il proprio titolo nella sentenza della Corte dei Conti sopra citata, sentenza che aveva accertato il danno erariale. La Corte di Cassazione ha accertato la prescrizione del diritto di credo azionato con l'avviso di mora successivo alla ritenuta diretta degli emolumenti.
Si osserva che la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto di credito ha effetto su eventuali acconti dal momento successivo al decorso del termine di prescrizione, non potendosi reclamare la restituzione di somme versate quando il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.
In mancanza di idonee prove, la domanda di accertamento e declaratoria di mancata restituzione di somme trattenute non potrà essere accolta”.
La censura dell'appellante, perciò, non coglie nel segno e pare del tutto estranea alla motivazione resa dal giudice di prime cure.
pagina 11 di 13 5)Infine, censura la sentenza laddove ha previsto la condanna dell'attore in Pt_1
primo grado al pagamento in favore del Comando Generale della Guardia di Finanza delle spese di lite in misura del 90%.
Anche questo motivo di appello appare non fondato, secondo questa Corte.
Infatti, la domanda attorea relativa all'accertamento e alla declaratoria circa la mancata restituzione da parte del al sig. Controparte_1 Pt_1
dell'importo di euro 15.783,79, che quest'ultimo assume essere stato trattenuto illegittimamente dal è stata rigettata dal Tribunale. Controparte_1
Stante la conferma della sentenza di primo grado su tale statuizione, consegue la totale soccombenza dell'appellante nei confronti del Controparte_1
e la corretta condanna di al pagamento delle spese processuali in
[...] Pt_1
favore del . Controparte_1
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Spese
Stante la contumacia di tutte le parti, nonostante il rigetto dell'appello, nulla può essere disposto sulle spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.
13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del
14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 12 di 13 -corregge l'intestazione della sentenza N. 8033/2024 del 16/09/2024 resa dal Tribunale di LA, interlineando nell'intestazione a fianco del
[...]
la seguente indicazione: “con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AVVOCATURA STATO MILANO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via
Freguglia (Palazzo Giustizia) 1 20100 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA
STATO MILANO”.
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza resa tra le Parte_1
parti N. 8033/2024 del 16/09/2024 dal Tribunale di LA rg n. 8649/2024, che per l'effetto conferma;
- nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in LA l'8.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
pagina 13 di 13