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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n. 3043/2024
TRA
nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Di Micco Nicoletta ed C.F._1
elettivamente domiciliata in ER (NA) alla Via Ugo La Malfa n.11 presso lo studio di questi;
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Nicola Perrino ed C.F._2
elettivamente domiciliato in AG (NA) alla Via G. Pascoli n. 7 n., presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza del 07.05.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore nata a [...] l'[...] dalla relazione di fatto Persona_1
intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 07.05.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
Gli accordi prevedono:
1) affido condiviso della figlia minore con collocamento e residenza anagrafica della Per_1 stessa presso la madre e conseguente assunzione delle decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Diritto di entrambi i genitori di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) accordo tra le parti per cui sarà onere di entrambe tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
3) diritto di visita paterno così regolamentato: il sig. potrà vedere e tenere Controparte_1
con sé la figlia nei week end a fine settimana alternati dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore
18.00 della domenica, nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sé due pomeriggi a settimana dalle ore 15.30, tenendo conto delle esigenze lavorative del padre e della madre, sino alle ore 19.30; durante le vacanze natalizie il padre terrà la figlia ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre oppure dal 31 dicembre al 1° gennaio, nonché il 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore sia il giorno di Pasqua che il
Lunedì dell'Angelo con rientro alle ore 18.00; nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre almeno 07 (sette giorni) consecutivi nel periodo compreso tra i mesi luglio e settembre di ogni anno solare, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle loro volontà;
4) impegno dei genitori a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno;
5) impegno del genitore collocatario a consegnare i documenti di riconoscimento della minore all'altro genitore in caso di vacanza o viaggio;
6) accordo tra le parti per cui, qualora al termine del periodo scolastico la minore si trasferisse con la madre presso la residenza estiva, quest'ultima dovrà darne preavviso al padre, il quale, durante tale permanenza, potrà incontrare la minore una volta a settimana secondo le proprie esigenze lavorative;
7) impegno del sig. a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese Controparte_1
per il mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di euro 200,00 (euro duecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso versamento bonifico ordinario su c/c bancario o postale intestato alla sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese solare;
Pt_1
8) accordo tra le parti per cui la minore sarà fisicamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% già a partire dalla prossima dichiarazione relativa all'anno 2023, con assegno unico fruibile in parti uguali dai suddetti genitori;
9) impegno del sig. ad integrare il mantenimento ordinario della figlia, di ulteriori euro CP_1
200,00 mensili con un assegno straordinario – fisso di mantenimento, per un totale di euro
400,00 mensili, allorquando la piccola avrà terminato il ciclo di terapie di Per_1 psicomotricità. L'assegno straordinario – fisso di euro 200,00 mensili assorbirà, fino a concorrenza, le spese per le tasse d'iscrizione e le rette scolastiche, abbonamento scuolabus, mensa e ripetizioni nonché quelle relative all'utilizzo di baby-sitter e le eventuali spese per attività sportive e/o ricreative (campo estivo, piscina etc.);
10) accordo tra le parti per cui, esaurito l'assegno straordinario – fisso di 200,00 euro di cui sopra, il sig. rimborserà alla sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese CP_1 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa fermo restando che i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante mentre preventivo accordo sarà necessario per il rimborso delle ulteriori spese di carattere straordinario. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario – mensile, le seguenti spese: mediche quali quelle chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, in ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
scolastiche quali le rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
sportive-ricreative quali i costi per iscrizioni e frequentazioni corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
spese di custodia dei minorenni (baby- sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
11) impegno assunto dal sig. per cui lo stesso rimarrà obbligato a corrispondere i CP_1 sopraccitati contributi nell'interesse della figlia fintantoché la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
12) impegno di entrambi i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
13) impegno reciproco dei genitori a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
14) prestazione ad opera di entrambe le parti del consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi della minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse dei minori e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso Per_1 la madre e conseguente assunzione delle decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa e diritto di entrambi i genitori di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) prende atto dell'accordo tra le parti per cui sarà onere di entrambe tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
c) disciplina del diritto di visita paterno come in parte motiva;
d) prende atto dell'impegno dei genitori a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno;
e) prende atto dell'impegno del genitore collocatario a consegnare i documenti di riconoscimento della minore all'altro genitore in caso di vacanza o viaggio;
f) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, qualora al termine del periodo scolastico la minore si trasferisse con la madre presso la residenza estiva, quest'ultima dovrà darne preavviso al padre, il quale, durante tale permanenza, potrà incontrare la minore una volta a settimana secondo le proprie esigenze lavorative;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di Controparte_1
mantenimento ordinario per la figlia, la somma globale di euro 200,00 (euro duecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT con corresponsione in un'unica soluzione attraverso versamento bonifico ordinario su c/c bancario o postale intestato alla sig.ra stessa, entro e non Pt_1
oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese solare;
h) prende atto dell'accordo tra le parti per cui la minore sarà fisicamente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% già a partire dalla prossima dichiarazione relativa all'anno 2023, con assegno unico fruibile in parti uguali dai suddetti genitori;
i) pone a carico del sig. l'obbligo di integrare il mantenimento ordinario della figlia, di CP_1
ulteriori euro 200,00 mensili con un assegno straordinario – fisso di mantenimento, per un totale di euro 400,00 mensili, allorquando la piccola avrà terminato il ciclo di terapie di Per_1 psicomotricità. L'assegno straordinario – fisso di euro 200,00 mensili assorbirà, fino a concorrenza, le spese per le tasse d'iscrizione e le rette scolastiche, abbonamento scuolabus, mensa e ripetizioni nonché quelle relative all'utilizzo di baby-sitter e le eventuali spese per attività sportive e/o ricreative (campo estivo, piscina etc.);
j) pone a carico del sig. l'obbligo di rimborsare, esaurito l'assegno straordinario – fisso CP_1
di 200,00 euro di cui sopra, alla sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_1
straordinarie come in parte motiva;
k) prende atto dell'impegno di entrambi genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
l) prende atto dell'impegno reciproco dei genitori a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
m) prende atto della prestazione, ad opera di entrambe le parti, del consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
n) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 08.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)