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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RE
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 128 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025
e vertente tra
, in persona del proprio amministratore di E_
sostegno, Avv. BATINI SIMONE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ROSSI DE VERMANDOIS MARTA MARIA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025,
l' Avv. ROSSI DE VERMANDOIS MARTA MARIA per E_
, - in persona del proprio amministratore di sostegno, Avv.
[...]
1 BATINI SIMONE -, conclude come segue: “(…) come da ricorso introduttivo (…)”; segnatamente, conclude come segue “(…) voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare il diritto di parte attrice a ottenere la restituzione delle somme indebitamente sottratte per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannare il sig. (C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
Calabria il 22.08.1975 e residente in [...], al pagamento, in favore della sig.ra della complessiva E_
somma di €. 9.508,27, o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre comunque interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato,
, - in persona del proprio amministratore di E_
sostegno, Avv. BATINI SIMONE -, esponeva che, con provvedimento del
Tribunale di RE, il Giudice Tutelare, dott. Mattielli, aveva nominato l'Avv. Batini Simone quale amministratore di sostegno di essa E_
, in sostituzione del precedente amministratore, ,
[...] Controparte_1
come da provvedimento di nomina a tempo indeterminato del 09.09.2020 e relativo verbale di giuramento del 01.10.2020 (cfr. all.to n. 2 al ricorso introduttivo); che, prima dell'Avv. Batini Simone, essa era stata E_
soggetta ad amministrazione di sostegno, in via provvisoria, da parte di
; che, tuttavia, allo stato, l'originario fascicolo d'Ufficio Controparte_1
relativo alla procedura di volontaria giurisdizione per la nomina di A.D.S., in favore di essa , risultava smarrito, come riportato anche E_
2 nella copertina del fascicolo c.d. “provvisorio” e che, con esso, anche il decreto di nomina del quale Amministratore di sostegno CP_1
provvisorio della ridetta Amministrata risultava smarrito;
che, dunque, era possibile produrre solamente copia dei verbali di udienza, all'interno dei quali veniva dato pacificamente atto della presenza del proprio in CP_1
tale indicata qualità (cfr. all.to n. 3 al ricorso introduttivo); che, ciò precisato, l'Avv. Batini, proprio a seguito della propria nomina ad A.D.S. in sostituzione del aveva provveduto a prendere contatti con il CP_1
precedente Amministratore di sostegno, al fine di comprendere il tipo e l'entità delle entrate della Amministrata, nonché le ulteriori informazioni utili al fine di ricostruire la situazione economico-patrimoniale dell'Amministrata, ovvero per comprendere ove tali utilità risultassero depositate;
che, inoltre, l'Avv. Batini aveva preso contatti con i Servizi
Sociali della e con il Direttore della struttura ove si trovava essa Pt_2
che, dunque, era stato appreso come le uniche entrate E_
riconducibili alla Amministrata consistevano in una pensione di invalidità e nella indennità di accompagnamento e che queste venivano mensilmente accreditate su un libretto postale, ad essa intestato (corrispondente al n.000050634934) ma in possesso del unitamente ad una carta CP_1
libretto ad esso associato;
che, infatti, dopo varie indagini e richieste, nel corso dell'anno 2023, si era venuti a conoscenza del fatto che, in data
05.06.2020, il aveva proceduto, sempre quale Amministratore di CP_1
sostegno, all'apertura del Libretto postale intestato ad essa e che E_
lo stesso giorno aveva, altresì, richiesto il rilascio della carta libretto ad esso associata, per poter eseguire le operazioni di prelievo anche da ATM, come risultante dalla documentazione allegata (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo); che, prima di apprendere tali specifiche informazioni, l'Avv.
Batini, appena individuato l'Ufficio postale emittente il ridetto libretto
3 postale n. 000050634934 (corrispondente al frazionario n.04009, SA
IU d'RE), vi si era recato, anche al fine di far apporre il consueto vincolo di indisponibilità ed inoperabilità nei confronti della Amministrata
- come disposto dal Giudice tutelare nel provvedimento di nomina - e, con l'occasione, di far disporre il blocco della carta libretto in precedenza emessa;
che inoltre, lo stesso Avv. Batini aveva richiesto la consegna del libretto postale al precedente Amministratore di sostegno, CP_1
, il quale vi aveva provveduto nel giro di pochissimi giorni;
che,
[...]
pertanto, entrato nella materiale disponibilità di detto libretto, il nuovo
Amministratore di sostegno, in data 30.11.2020 (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo), si era recato nuovamente presso un Ufficio postale, per ottenere l'aggiornamento delle operazioni (tramite scritturazione, su di esso, di quelle in precedenza eventualmente eseguite tramite carta libretto) e per eseguire un prelievo dopo aver conosciuto il saldo, così da poter far fronte ad alcuni pagamenti riconducibili ad essa che, in tale occasione, E_
era stato appreso che, prima della menzionata data del 30.11.2020, a fronte di alcuni accrediti operati dall' per le voci di entrata sopra indicate CP_2
(pensione e indennità di accompagnamento) per complessivi euro
14.051,27 (operazioni del 07.07.20, 27.07.20, 26.08.20, 25.09.20, 27.10.20
e 25.11.20), risultavano essere state eseguite, nel ristretto arco temporale intercorrente tra il 02.10.20 ed il 24.11.20, operazioni in uscita per complessivi euro 9.508,27 (dei quali, complessivi euro 5.000,00 registrati con la sigla “AD”, ossia addebiti ed euro 4.508,27 come “PR”, ovvero prelievi), senza che, tuttavia, risultasse pagata alcuna retta della struttura ove si trovava ospite essa che, al riguardo, veniva precisato che E_
le varie operazioni evidenziate erano state eseguite negli Uffici postali di
RE (cfr. all.to n. 6 al ricorso introduttivo), Via Liguria (frazionario
04126), Via dal Borro (frazionario 04132), Via IO UR (frazionario
4 04122), Via Marco Perennio (frazionario 04108) ovvero a Subbiano
(frazionario 04080), a BB (frazione 04123) e Castel NA
(frazionario 04066) e, dunque, presso uffici limitrofi alla zona di residenza del o, comunque, nella città di RE, ove si trovava, a decorrere CP_1
dal giorno 25.02.2020, essa (alla quale il comunque, E_ CP_1
faceva periodicamente visita), quale ospite della RSA Maestrini, posta in
RE, Via Golgi n. 10 (cfr. all.to n. 7 al ricorso introduttivo); che le operazioni scritturate nel libretto con causale “AD” - come da specifica inoltrata da , direttrice delle Poste Centrali di RE (cfr. all.to Persona_1
n. 8 al ricorso introduttivo) - indicavano tutti prelievi fatti dallo sportello
ATM poste, mentre tutte le operazioni contrassegnate dalla causale “PR” riguardano, nello specifico, operazioni di prelievo o pagamenti effettuati su
POS dell'ufficio postale;
che, per poter eseguire tutte le operazioni da
ATM era necessario utilizzare la carta associata al libretto postale sopra richiamato, mentre le operazioni eseguite direttamente dallo sportello potevano eseguirsi solo esibendo l'originale cartaceo del libretto od utilizzando la carta libretto ad esso sempre associato;
che il era in CP_1
possesso del libretto postale e della carta libretto per i prelievi da ATM e per i pagamenti/prelievi da sportello postale, a far data dal 05.06.2020 e fino al mese di novembre, quando era stata, infine, ritirata dall'Ufficio
Postale per subentro del nuovo Amministratore di sostegno, Avv. Batini;
che tale libretto era sempre stato nella disponibilità del precedente
Amministratore di sostegno provvisorio, , il quale, infatti, Controparte_1
senza lamentarne un precedente furto e/o smarrimento, l'aveva, poi, consegnato all'Avv. Batini, odierno amministratore;
che pertanto, l'Avv.
Batini aveva trasmesso varie relazioni di aggiornamento al Giudice tutelare, nelle quali erano state rappresentate tali circostanze sopra richiamate (cfr. all.to n. 9 al ricorso introduttivo); che, a fronte del mancato
5 deposito, da parte del del rendiconto richiesto dal Giudice e, CP_1
comunque, di giustificativi di impiego di tali somme, il Giudice tutelare, con provvedimento del 12.12.2021 (cfr. all.to n. 10 al ricorso introduttivo), aveva disposto che l'Avv. Batini provvedesse “(…) a sollecitare il precedente amministratore per la restituzione e a valutare l'opportunità di azioni giudiziali nei suoi confronti, anche di carattere penale (…)”; che, di conseguenza, l'Avv. Batini, in data 30.12.2021, aveva provveduto ad inviare un'apposita missiva al con la quale era stata richiesta la CP_1
restituzione della complessiva somma di euro 9.508,27 (cfr. all.to n. 11 al ricorso introduttivo), entro giorni quindici dalla ricezione della missiva medesima;
che, successivamente, erano seguiti due incontri e che, tuttavia, non erano state fornite, da parte del delle adeguate giustificazioni CP_1
sull'impiego di tali somme e, soprattutto, alcuna prova documentale (cfr. all.to n. 12 al ricorso introduttivo); che, dunque, stante il comportamento poco collaborativo del l'Avv. Batini aveva provveduto a chiedere CP_1
l'autorizzazione al Giudice tutelare, per poter procedere con il recupero coattivo delle somme indebitamente percepite dal che il Giudice CP_1
tutelare aveva autorizzato, con provvedimento di accoglimento n.
1459/2022 del 24.03.2022, RVG 1658/2019 (cfr. all.to n. 13 al ricorso introduttivo); che, tanto premesso, veniva precisato che l'Amministratore di sostegno, dal momento della nomina, era investito di una responsabilità di natura "contrattuale", in quanto i doveri riguardavano un rapporto obbligatorio, che intercorreva con il beneficiario in conseguenza del decreto nomina del giudice tutelare;
che, in particolare, il canone generale e la modalità con cui l'Amministratore di Sostegno doveva eseguire i propri compiti era la “diligenza del buon padre di famiglia”; che, pertanto, se l'Amministratore di sostegno poneva in essere, nell'adempimento della sua attività, degli atti dannosi, negligenti oppure in eccesso rispetto all'oggetto
6 dell'incarico o ai poteri conferiti dal Giudice Tutelare o in contrasto con gli interessi del beneficiario, avrebbe potuto essere ritenuto responsabile e chiamato a rispondere dei danni eventualmente derivati al beneficiario, ex artt. 411 e 382 c.c.; che, infatti, analogamente a quanto previsto per il tutore, ai sensi dell'art. 382 c.c., l'Amministratore di Sostegno avrebbe potuto essere chiamato a rispondere dei danni che fossero derivati al beneficiario, per effetto di una grave e negligente violazione dei propri doveri;
che, in particolare, l'Amministratore di sostegno rispondeva, sia civilmente, per omissioni o cattiva gestione nei confronti del beneficiario, che penalmente, qualora i suoi comportamenti assumessero anche rilievo penale;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità riteneva che l'Amministratore di sostegno, al pari del tutore, nell'esercizio delle funzioni attribuite, dovesse essere considerato un Pubblico ufficiale, configurandosi il reato di appropriazione indebita di denaro dell'amministrato, con ogni conseguenza di legge;
che, ciò posto, relativamente al caso in esame, veniva precisato che, al era stata CP_1
inviato, a mezzo raccomandata, l'invito a stipulare una negoziazione assistita (cfr. all.to n. 14 al ricorso introduttivo); che, a seguito della raccomandata ricevuta in data 30.03.2023, il si era messo in CP_1
contatto per un incontro chiarificatore;
che, tuttavia, da detto incontro, non era emerso nulla di nuovo;
che, infatti, il non aveva prodotto alcun CP_1
documento a giustificazione dell'impiego, in favore dell'Amministrata, delle somme mancanti, come ad esso richiesto;
che, inoltre, a tale incontro, non era seguita alcuna adesione alla negoziazione o espresso rifiuto, decorrendo, così, trenta giorni dalla ricezione dell'invito; che, pertanto, la condizione di procedibilità della domanda avrebbe dovuto ritenersi soddisfatta;
che, peraltro, veniva evidenziato che, a causa della vicenda in oggetto, le fatture emesse dal primo ingresso di essa all'interno E_
7 della RSA Maestrini, erano state onorate, nel corso del tempo e con non poche difficoltà, dall'Avv. Batini, con l'ausilio dei ratei di pensione e dell'indennità di accompagnamento, volta per volta accreditate nel libretto postale (e, successivamente, nel conto corrente), successivamente alla sua nomina (cfr. all.to n. 15 al ricorso introduttivo); che, a dire di essa esponente, allo stato, il credito complessivamente maturato in favore di essa per capitale ed interessi, ammontava ad euro 10.106,90, E_
come da documentazione in atti (cfr. all.to n. 16 al ricorso introduttivo).
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare il diritto di parte attrice a ottenere la restituzione delle somme indebitamente sottratte per i motivi sopra esposti e per
l'effetto condannare il sig. (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e C.F._1
residente in [...], al pagamento, in favore della sig.ra della complessiva somma di €. 9.508,27, o E_
della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre comunque interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali (…)”.
All'udienza del 03.12.2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Ammesso l'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente;
preso atto della mancata comparizione del resistente a rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito – con ogni conseguenza, ex art. 232 c.p.c. -; all'esito dell'udienza del 20.05.2025, la causa passava in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
8 *************
Innanzitutto, si osserva che la parte ricorrente ha, in questa sede, avanzato una domanda volta, in primo luogo, ad accertare la sussistenza, nei propri confronti, dell'eventuale responsabilità del resistente - nella sua qualità di precedente Amministratore di sostegno della -, in E_
relazione ad un'asserita appropriazione indebitata di somme dell'Amministrata.
In particolare, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, , Controparte_1
all'epoca in cui rivestiva il ruolo di Amministratore di sostegno di E_
, dopo aver provveduto all'apertura di un libretto postale intestato
[...]
alla propria Amministrata, aveva, dapprima, richiesto il rilascio di una carta libretto associata al libretto medesimo – al fine di poter eseguire le operazioni di prelievo anche presso uno sportello A.T.M. – e, successivamente, aveva effettuato dei prelievi dal suddetto libretto, per un importo complessivo di euro 9.508,27, senza fornire alcun tipo di giustificazione in ordine alle modalità di utilizzo di tali somme.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che il ricorso appare fondato, sotto il profilo del c.d. an debeatur, e che, pertanto, lo stesso, sotto tale profilo, deve essere accolto.
All'uopo, occorre rammentare che, con l'art. 3 della Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, è stata introdotta, nella nostro ordinamento giuridico, la figura dell'Amministratore di sostegno, il quale, a seguito del provvedimento di nomina da parte del Giudice tutelare, analogamente al tutore, è tenuto ad esercitare una funzione di utilità collettiva, volta alla protezione degli interessi di soggetti fragili - sia pure con infermità o problematiche di minore intensità di quelle tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione -.
9 In particolare, come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le altre,
Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 13584 del 12.06.2006; Cass. civ., Sez. I,
Sentenza n. 4866 del 01.03.2010), l'Amministratore di sostegno risulta, sostanzialmente, assimilabile al munus publicum del tutore, seppur distinguendosi per una maggiore flessibilità ed agilità della relativa procedura applicativa.
Ed infatti, l'art. 411 c.c., rubricato “(…) norme applicabili all'amministrazione di sostegno (…)”, al comma primo, prevede espressamente che “(…) si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da
374 a 388 (…)” ed, inoltre, al comma secondo, aggiunge che “(…) all'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779 (…)”.
Dunque, anche l'Amministratore di sostegno, al pari del tutore, ai sensi dell'art. 349 c.c., dopo essere stato nominato dal Giudice Tutelare, prima di assumere l'ufficio, sarà tenuto a prestare, davanti al Giudice Tutelare, “(…) giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza (…)”.
Ai sensi dell'art. 380, comma primo, c.c., l'A.D.S. “(…) deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare (…)”.
È bene, poi, evidenziare che, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 382, comma primo, c.c., l'Amministratore di Sostegno – analogamente al tutore -, deve amministrare il patrimonio del proprio
Amministrato “(…) con la diligenza del buon padre di famiglia (…)” ed, inoltre, ai sensi della medesima norma, lo stesso risponde verso l'Amministrato “(…) di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri (…)”.
L'art. 385 c.c. stabilisce, altresì, che l'A.D.S., al momento della
10 cessazione dell'incarico, “(…) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) l'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione (…)” (cfr. Cass. Pen., Sentenza n. 31378/2022).
In particolare, la Corte di Cassazione, nella parte motiva della predetta pronuncia (cfr. Cass. Pen., Sentenza n. 31378/2022), ha, dapprima, precisato che l'Amministratore di sostegno risponde ad “(…) una funzione di utilità collettiva volta alla protezione degli interessi di soggetti fragili, sia pure con infermità o problematiche di minore intensità di quelle residualmente tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione (…)”.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ulteriormente specificato che la natura di pubblico ufficiale dell'A.D.S. si fonda sul presupposto che “(…) la relativa attività trova la propria disciplina regolativa in un complesso di disposizioni del codice civile (che vanno dall'obbligo di prestazione del giuramento, all'obbligo annuale di rendiconto, alle limitazioni alla capacità di ricevere per testamento e per donazione, al regime delle autorizzazioni e degli atti dispositivi vietati), che ne consentono la assimilazione al munus publicum del tutore, da cui l'istituto in questione si distingue essenzialmente per la maggiore flessibilità e l'agilità della relativa procedura applicativa (…)” (cfr. Cass. Pen., Sentenza n.
31378/2022; in tal senso, altresì, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 13584 del
12.06.2006; Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 4866 del 01.03.2010).
11 Dunque, la Suprema Corte ha ribadito che, all'Amministratore di sostegno, deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che integra il delitto di peculato la condotta con cui egli si appropri del danaro giacente sui conti correnti intestati alla persona sottoposta all'amministrazione (cfr. Cass. Pen., Sentenza n. 31378/2022).
In altri termini, la responsabilità dell'amministratore di sostegno che si appropria indebitamente di somme dell'amministrato è suscettibile di integrare – qualora ne sussistano tutti i presupposti di legge – una forma di responsabilità penale, potendosi configurare il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., dal momento che l'Amministratore di sostegno – alla luce della natura dell'attività svolta e stante l'analogia con la figura del tutore - deve considerarsi a tutti gli effetti un pubblico ufficiale.
Pertanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata, la condotta illecita dell'Amministratore di sostegno, che abbia indebitamente sottratto delle somme di denaro al proprio Amministrato, implica la presenza di una forma di responsabilità – di natura extracontrattuale – anche sotto il profilo civilistico, con la conseguenza che l'Amministrato avrà diritto a vedersi risarcito del danno patrimoniale eventualmente subito,
a causa della condotta illecita dell'A.D.S..
Ciò posto, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che – per quanto verrà di seguito precisato -, nella fattispecie in oggetto, appare sussistente, nei confronti della ricorrente/Amministrata, la piena responsabilità del resistente - nella sua qualità di Amministratore di Sostegno della ricorrente medesima-.
Ed infatti, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente nel corso del giudizio ed alla luce della condotta processuale del resistente, da un lato, emerge che è venuto meno agli obblighi sul Controparte_1
medesimo gravanti – quale A.D.S. -, ai sensi degli artt. 374 ss. c.c.;
12 dall'altro, risulta provato che il medesimo si sia reso responsabile CP_1
di una vera e propria appropriazione indebita di denaro di proprietà della ricorrente/Amministrata.
A tal proposito, occorre evidenziare che, attraverso la documentazione allegata al ricorso introduttivo, risultano dimostrate le seguenti circostanze:
1) che è stato nominato quale Amministratore di sostegno, Controparte_1
in via provvisoria, di (cfr. all.to n. 3 al ricorso E_
introduttivo), mentre, in data 09.09.2020, è stato nominato, quale A.D.S. a tempo indeterminato l'Avv. Simone Batini, come da provvedimento di nomina emesso dal Giudice Tutelare di RE, dr. - Persona_2
nell'ambito del procedimento n. 1658/2019 R.V.G. - e relativo verbale di giuramento del 01.10.2020 (cfr. all.to n. 2 al ricorso introduttivo;
2) che il in data 05.06.2020 - e, dunque, all'epoca in cui aveva CP_1
rivestito il ruolo di Amministratore di sostegno (seppur provvisorio) della
-, ha provveduto ad aprire un libretto postale intestato alla propria E_
Amministrata, richiedendo, altresì, il rilascio di una carta libretto associata al libretto medesimo, al fine di poter eseguire le operazioni di prelievo anche presso uno sportello A.T.M. (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo);
3) che, in data 30.11.2020, il nuovo A.D.S., Avv. Simone Batini, è entrato nella disponibilità materiale del libretto postale e della relativa carta libretto, i quali, fino a quel momento sono rimasti nel possesso e nella piena disponibilità del (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo); CP_1
4) che, nel suddetto libretto, a fronte di alcuni accrediti operati dall CP_2
per le voci di entrata “pensione” e “indennità di accompagnamento” - per complessivi euro 14.051,27 (operazioni del 07.07.2020, 27.07.2020,
26.08.2020, 25.09.2020, 27.10.2020 e 25.11.2020) -, sono state eseguite, nel ristretto arco temporale intercorrente tra il 02.10.2020 ed il 24.11.2020, delle operazioni in uscita per il complessivo importo di euro 9.508,27 - dei
13 quali, complessivi €.5.000,00 registrati con la sigla “AD”, ossia addebiti ed
€.4.508,27 come “PR”, ovvero prelievi – , senza che risultasse, tuttavia, pagata alcuna retta della struttura presso la quale si trovava ospite la
(cfr. all.to n. 5 all'atto introduttivo;
E_
5) che, a seguito della cessazione del proprio incarico, Controparte_1
non ha provveduto a depositare il rendiconto finale ed, in ogni caso, non ha fornito alcuna giustificazione circa le modalità di impiego delle somme prelevate dal libretto postale, tanto che il Giudice Tutelare, con provvedimento del 12.12.2021 (doc.10), ha disposto che l'Avv. Batini provvedesse “(…) a sollecitare il precedente amministratore per la restituzione e a valutare l'opportunità di azioni giudiziali nei suoi confronti, anche di carattere penale (…)” (cfr. all.to n. 10 al ricorso introduttivo);
6) che, nonostante la formale richiesta di restituzione ed i solleciti dell'Avv. Batini (cfr. all.to n. 11 al ricorso introduttivo), , Controparte_1
nei successivi due incontri, non ha fornito alcun tipo di giustificazione in ordine alle modalità di impiego del denaro in oggetto, come precisato nella relazione di aggiornamento del 11.02.2022 (cfr. all.to n. 12 al ricorso introduttivo);
7) che, stante il comportamento poco collaborativo del l'Avv. CP_1
Batini ha provveduto a richiedere, al Giudice tutelare, l'autorizzazione al fine di poter procedere con il recupero coattivo delle somme indebitamente percepite dal e che il Giudice tutelare lo ha, poi, autorizzato, con CP_1
provvedimento di accoglimento n. cronol. 1459/2022 del 24.03.2022, depositato nel fascicolo n. 1658/2019 R.V.G. (cfr. all.to n. 13 al ricorso introduttivo).
Dunque, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. in particolare, all.ti n. 3, 5, 10, 12 e 13 al ricorso introduttivo), deve ritenersi
14 accertata la sussistenza, a carico di – nella sua qualità di Controparte_1
precedente Amministratore di sostegno di - di una E_
responsabilità nei confronti della ricorrente/Amministrata.
Ed infatti, dai documenti in questione (cfr. all.ti n. 3 e 5 al ricorso introduttivo), si ribadisce, emerge che il dopo aver ricevuto la Pt_3
nomina ad Amministratore di sostegno di , ha provveduto E_
ad aprire un libretto postale intestato alla propria Amministrata - ottenendo, altresì, il rilascio di una carta libretto associata al libretto medesimo – ed ha, successivamente, effettuato dei prelievi dal suddetto libretto, per un importo complessivo di euro 9.508,27.
Inoltre, dalla documentazione in atti (cfr. all.ti n. 10, 12 e 13 al ricorso introduttivo), è possibile evincere che il resistente, a seguito della cessazione del proprio incarico, da un lato, non ha provveduto a redigere, ex art. 385 c.c., il rendiconto finale della propria attività di gestione dell'Amministrata; dall'altro, ha, in ogni caso, omesso di fornire alcun tipo di giustificazione in ordine alle modalità di utilizzo delle somme prelevate dal libretto postale intestato alla ricorrente.
In altri termini, nella fattispecie in esame, non solo il resistente non risulta aver svolto il proprio incarico con la diligenza necessaria, ex art. 380
c.c., ma il quale Amministratore di sostegno della ha CP_1 E_
anche omesso di provvedere, ai sensi dell'art. 385 c.c., a presentare al
Giudice tutelare il rendiconto finale della propria gestione ed a consegnare i beni di proprietà dell'Amministrata, ai sensi dell'art. 385 c.c., atteso che, in base alla predetta documentazione (cfr. all.ti n. 3, 5, 10, 12 e 13 al ricorso introduttivo), emerge chiaramente che il si sia appropriato CP_1
indebitamente di somme di denaro di proprietà della ricorrente.
Peraltro, nel caso in esame, la circostanza che il da un lato, CP_1
abbia omesso di adempiere con la dovuta diligenza agli obblighi sul
15 medesimo gravanti – quale Amministratore di sostegno -, ai sensi degli artt.
374 ss. c.c. e, dall'altro, abbia posto in essere una vera e propria appropriazione indebita di somme di denaro di proprietà della ricorrente/Amministrata – violando, dunque, la prescrizione specificamente imposta, ex art. 385 c.c. -, risulta avvalorata anche dalla condotta processuale della parte resistente.
All'uopo, deve, infatti, rilevarsi, che il non si è neppure CP_1
costituito in giudizio, rimanendo contumace e, dunque, lasciando verosimilmente ritenere di non avere argomenti a propria difesa.
Inoltre, è bene evidenziare che il resistente, non solo – pur essendo stato regolarmente evocato in giudizio – è rimasto contumace nel presente giudizio, ma quest'ultimo, nonostante la regolarità della notifica, ex art. 292, comma primo, c.p.c., non si è neppure presentato a rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito dalla ricorrente – in relazione ai capitoli articolati ai nn. 1) e 2) del ricorso introduttivo, nonché sui fatti di cui al capoverso 3) di pag. 3 e di cui ai capoversi nn. 4), 6) ed (8) di pag. 4 del ricorso introduttivo -, con ogni conseguenza, ex art. 232, comma primo,
c.p.c..
Ed infatti, , nonostante la regolarità della notifica, ex Controparte_1
art. 292, comma primo, c.p.c., non si è presentato all'udienza del
20.05.2025, omettendo, dunque, di rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito dalla parte ricorrente, sui capitoli articolati ai nn. 1) e 2) del ricorso introduttivo – ovvero “(…) quale Amministratore di sostegno, nominato in via provvisoria, della signora , in data E_
05.06.2020 ebbe ad aprire, presso l'Ufficio postale di SA IU
d'RE (frazionario n.04009), il libretto postale n.000050634934 (…)”
(capitolo 1) e “(…) sempre in data 05.06.2020 e nella medesima qualità di cui al capitolo di prova precedente, ebbe a richiedere anche l'attivazione
16 della carta libretto associata proprio al libretto postale n. 000050634934
(…)” (capitolo 2) -, nonché sui fatti di cui al capoverso 3) di pag. 3 – ossia
“(…) che in tale occasione si apprendeva che, prima della richiamata data del 30.11.2020, a fronte di alcuni accrediti operati dall' per le voci di CP_2
entrata sopra indicate (pensione e indennità di accompagnamento) per complessivi €.14.051,27 (operazioni del 07.07.20, 27.07.20, 26.08.20,
25.09.20, 27.10.20 e 25.11.20), risultavano essere state eseguite, nel ristretto arco temporale intercorrente tra il 02.10.20 ed il 24.11.20, operazioni in uscita per €.9.508,27 (dei quali, complessivi €.5.000,00 registrati con la sigla “AD”, ossia addebiti ed €.4.508,27 come “PR”, ovvero prelievi), senza che tuttavia risultasse pagata alcuna retta della struttura ove si trovava ospite la (…)” - e di cui ai capoversi nn. E_
4), 6) ed (8) di pag. 4 del ricorso introduttivo – ovvero “(…) che tale libretto era sempre stato nella disponibilità del precedente Amministratore di sostegno provvisorio, sig. il quale, infatti, senza Controparte_1
lamentarne un precedente furto e/o smarrimento, l'aveva poi consegnato all'Avv. Simone Batini, odierno amministratore (…)” (capoverso 4); “(…) che a fronte del mancato deposito da parte del signor del CP_1
rendiconto richiesto dal Giudice e comunque di giustificativi di impiego di tali somme, il Giudice tutelare, con provvedimento del 12.12.2021
(doc.10), disponeva che l'Avv. Batini provvedesse a “a sollecitare il precedente amministratore per la restituzione e a valutare l'opportunità di azioni giudiziali nei suoi confronti, anche di carattere penale (…)”
(capoverso 6) e “(…) che, a fronte della quale, seguirono due incontri e tuttavia, non venivano fornite adeguate giustificazioni sul suo impiego
(…)” (capoverso 8) -.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 232, comma primo, c.p.c., “(…) se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza
17 giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (…)”.
Sul punto, deve, poi, evidenziarsi che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, se, da un lato, “(…) la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (…)”, tuttavia, dall'altro lato, in base alla predetta norma, il Giudice, operando una valutazione anche degli altri elementi di prova assunti nel corso del giudizio, ha, comunque, la facoltà di “(…) ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3258 del 14 febbraio 2007; in tal senso, anche: Cass. Civ., Sez. VI-2, Ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018).
In altri termini, se certamente, in base a quanto stabilito dall'art. 232, comma primo, c.p.c., la mancata comparizione, senza giustificato motivo, della parte a rendere l'interrogatorio formale, nel nostro ordinamento giuridico, non presenta la natura di confessione e, pertanto, non può assumere il valore di prova legale (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI-2,
Ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018); tuttavia, detto comportamento processuale della parte, può, comunque, essere utilizzato dal Giudice come un elemento di libera valutazione e, dunque, valutato congiuntamente agli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio, può essere posto a fondamento della decisione.
Ciò precisato, nello specifico caso in esame, la circostanza che il resistente – nonostante la regolarità della notifica, ex art. 292, comma primo, c.p.c. - non si sia presentato a rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito rappresenta un ulteriore elemento che, considerato unitamente a tutti gli altri elementi emersi in corso di causa (documentazione allegata
18 al ricorso introduttivo, mancata costituzione in giudizio del resistente), comprova l'illegittimità della condotta posta in essere dal ovvero CP_1
la violazione, da parte di quest'ultimo, degli obblighi sul medesimo gravanti, quale Amministratore di sostegno della ricorrente.
Pertanto, in base alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente
(cfr. in particolare, all.ti n. 3, 5, 10, 12 e 13 al ricorso introduttivo) ed alla luce del comportamento processuale adottato dal resistente – il quale, si ribadisce, da un lato, è rimasto contumace nel presente giudizio e, dall'altro lato, non si è neppure presentato a rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito, con ogni conseguenza, ex art. 232, comma primo, c.p.c. - , deve ritenersi sussistente, una responsabilità del – quale Amministratore CP_1
di sostegno -, nei confronti della ricorrente/Amministrata.
Alla luce di quanto riferito, non resta, dunque, che accogliere integralmente la domanda in punto di c.d. an debeatur e, per l'effetto, dichiarare la sussistenza della responsabilità del resistente, nei confronti della parte ricorrente, in relazione all'appropriazione delle somme indebitamente sottratte a (quale Amministrata) dal E_
libretto postale per cui è causa, da parte del resistente medesimo, nella propria qualità di Amministratore di Sostegno.
Di conseguenza, va da sé che deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad ottenere, da parte di , la restituzione delle Controparte_1
somme indebitamente sottratte dal resistente medesimo - nella propria qualità di Amministratore di sostegno-.
Per quanto concerne, poi, il profilo concernente il c.d. quantum debeatur, si osserva che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, anche sotto detto profilo, appare meritevole di integrale accoglimento.
Ed infatti, attraverso la documentazione allegata al ricorso introduttivo
19 (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo), risulta provato che il resistente – quale Amministratore di sostegno – ha prelevato indebitamente dal libretto postale in oggetto - e, dunque, ha illegittimamente sottratto alla ricorrente/amministrata - il complessivo importo di euro 9.508,27.
Del resto, è bene evidenziare che la fondatezza della domanda avanzata dalla ricorrente, anche sotto tale profilo, appare ulteriormente avvalorata anche dalla condotta processuale adottata dal resistente, il quale, si ribadisce, da un lato, è rimasto contumace nel presente giudizio e, dall'altro lato, non si è neppure presentato a rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito, con ogni conseguenza, ex art. 232, comma primo, c.p.c..
Pertanto, non resta che dichiarare che il danno subito da E_
, in conseguenza dell'appropriazione indebita in parola, ammonta
[...]
alla somma complessiva di euro 9.508,27, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Di conseguenza, non resta che condannare , al Controparte_1
pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del E_
danno, del complessivo importo di euro 9.508,27, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. mod. e del valore della controversia – come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.000,00 per la fase decisionale.
20
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso, ex art. 281 decies c.p.c., da - in persona del E_
proprio amministratore di sostegno, Avv. BATINI SIMONE -, ritualmente notificato, nei confronti di , ogni diversa domanda Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia di CP_1
[...]
1. dichiara la sussistenza della responsabilità di , nei Controparte_1
confronti della parte ricorrente, in relazione all'appropriazione delle somme indebitamente sottratte a (quale Amministrata) dal E_
libretto postale per cui è causa, da parte del resistente medesimo, nella propria qualità di Amministratore di sostegno;
2. dichiara, altresì, che il danno subito da , in E_
conseguenza dell'appropriazione indebita in parola, ammonta alla somma complessiva di euro 9.508,27, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
3. per l'effetto, condanna , al pagamento, in favore Controparte_1
di , a titolo di risarcimento del danno, del E_
complessivo importo di euro 9.508,27, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. condanna a rimborsare a Controparte_1 E_
le spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese ed
[...]
euro 3.696,00 per competenze professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cap come per legge.
21 RE, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RE
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 128 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025
e vertente tra
, in persona del proprio amministratore di E_
sostegno, Avv. BATINI SIMONE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ROSSI DE VERMANDOIS MARTA MARIA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025,
l' Avv. ROSSI DE VERMANDOIS MARTA MARIA per E_
, - in persona del proprio amministratore di sostegno, Avv.
[...]
1 BATINI SIMONE -, conclude come segue: “(…) come da ricorso introduttivo (…)”; segnatamente, conclude come segue “(…) voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare il diritto di parte attrice a ottenere la restituzione delle somme indebitamente sottratte per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannare il sig. (C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
Calabria il 22.08.1975 e residente in [...], al pagamento, in favore della sig.ra della complessiva E_
somma di €. 9.508,27, o della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre comunque interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato,
, - in persona del proprio amministratore di E_
sostegno, Avv. BATINI SIMONE -, esponeva che, con provvedimento del
Tribunale di RE, il Giudice Tutelare, dott. Mattielli, aveva nominato l'Avv. Batini Simone quale amministratore di sostegno di essa E_
, in sostituzione del precedente amministratore, ,
[...] Controparte_1
come da provvedimento di nomina a tempo indeterminato del 09.09.2020 e relativo verbale di giuramento del 01.10.2020 (cfr. all.to n. 2 al ricorso introduttivo); che, prima dell'Avv. Batini Simone, essa era stata E_
soggetta ad amministrazione di sostegno, in via provvisoria, da parte di
; che, tuttavia, allo stato, l'originario fascicolo d'Ufficio Controparte_1
relativo alla procedura di volontaria giurisdizione per la nomina di A.D.S., in favore di essa , risultava smarrito, come riportato anche E_
2 nella copertina del fascicolo c.d. “provvisorio” e che, con esso, anche il decreto di nomina del quale Amministratore di sostegno CP_1
provvisorio della ridetta Amministrata risultava smarrito;
che, dunque, era possibile produrre solamente copia dei verbali di udienza, all'interno dei quali veniva dato pacificamente atto della presenza del proprio in CP_1
tale indicata qualità (cfr. all.to n. 3 al ricorso introduttivo); che, ciò precisato, l'Avv. Batini, proprio a seguito della propria nomina ad A.D.S. in sostituzione del aveva provveduto a prendere contatti con il CP_1
precedente Amministratore di sostegno, al fine di comprendere il tipo e l'entità delle entrate della Amministrata, nonché le ulteriori informazioni utili al fine di ricostruire la situazione economico-patrimoniale dell'Amministrata, ovvero per comprendere ove tali utilità risultassero depositate;
che, inoltre, l'Avv. Batini aveva preso contatti con i Servizi
Sociali della e con il Direttore della struttura ove si trovava essa Pt_2
che, dunque, era stato appreso come le uniche entrate E_
riconducibili alla Amministrata consistevano in una pensione di invalidità e nella indennità di accompagnamento e che queste venivano mensilmente accreditate su un libretto postale, ad essa intestato (corrispondente al n.000050634934) ma in possesso del unitamente ad una carta CP_1
libretto ad esso associato;
che, infatti, dopo varie indagini e richieste, nel corso dell'anno 2023, si era venuti a conoscenza del fatto che, in data
05.06.2020, il aveva proceduto, sempre quale Amministratore di CP_1
sostegno, all'apertura del Libretto postale intestato ad essa e che E_
lo stesso giorno aveva, altresì, richiesto il rilascio della carta libretto ad esso associata, per poter eseguire le operazioni di prelievo anche da ATM, come risultante dalla documentazione allegata (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo); che, prima di apprendere tali specifiche informazioni, l'Avv.
Batini, appena individuato l'Ufficio postale emittente il ridetto libretto
3 postale n. 000050634934 (corrispondente al frazionario n.04009, SA
IU d'RE), vi si era recato, anche al fine di far apporre il consueto vincolo di indisponibilità ed inoperabilità nei confronti della Amministrata
- come disposto dal Giudice tutelare nel provvedimento di nomina - e, con l'occasione, di far disporre il blocco della carta libretto in precedenza emessa;
che inoltre, lo stesso Avv. Batini aveva richiesto la consegna del libretto postale al precedente Amministratore di sostegno, CP_1
, il quale vi aveva provveduto nel giro di pochissimi giorni;
che,
[...]
pertanto, entrato nella materiale disponibilità di detto libretto, il nuovo
Amministratore di sostegno, in data 30.11.2020 (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo), si era recato nuovamente presso un Ufficio postale, per ottenere l'aggiornamento delle operazioni (tramite scritturazione, su di esso, di quelle in precedenza eventualmente eseguite tramite carta libretto) e per eseguire un prelievo dopo aver conosciuto il saldo, così da poter far fronte ad alcuni pagamenti riconducibili ad essa che, in tale occasione, E_
era stato appreso che, prima della menzionata data del 30.11.2020, a fronte di alcuni accrediti operati dall' per le voci di entrata sopra indicate CP_2
(pensione e indennità di accompagnamento) per complessivi euro
14.051,27 (operazioni del 07.07.20, 27.07.20, 26.08.20, 25.09.20, 27.10.20
e 25.11.20), risultavano essere state eseguite, nel ristretto arco temporale intercorrente tra il 02.10.20 ed il 24.11.20, operazioni in uscita per complessivi euro 9.508,27 (dei quali, complessivi euro 5.000,00 registrati con la sigla “AD”, ossia addebiti ed euro 4.508,27 come “PR”, ovvero prelievi), senza che, tuttavia, risultasse pagata alcuna retta della struttura ove si trovava ospite essa che, al riguardo, veniva precisato che E_
le varie operazioni evidenziate erano state eseguite negli Uffici postali di
RE (cfr. all.to n. 6 al ricorso introduttivo), Via Liguria (frazionario
04126), Via dal Borro (frazionario 04132), Via IO UR (frazionario
4 04122), Via Marco Perennio (frazionario 04108) ovvero a Subbiano
(frazionario 04080), a BB (frazione 04123) e Castel NA
(frazionario 04066) e, dunque, presso uffici limitrofi alla zona di residenza del o, comunque, nella città di RE, ove si trovava, a decorrere CP_1
dal giorno 25.02.2020, essa (alla quale il comunque, E_ CP_1
faceva periodicamente visita), quale ospite della RSA Maestrini, posta in
RE, Via Golgi n. 10 (cfr. all.to n. 7 al ricorso introduttivo); che le operazioni scritturate nel libretto con causale “AD” - come da specifica inoltrata da , direttrice delle Poste Centrali di RE (cfr. all.to Persona_1
n. 8 al ricorso introduttivo) - indicavano tutti prelievi fatti dallo sportello
ATM poste, mentre tutte le operazioni contrassegnate dalla causale “PR” riguardano, nello specifico, operazioni di prelievo o pagamenti effettuati su
POS dell'ufficio postale;
che, per poter eseguire tutte le operazioni da
ATM era necessario utilizzare la carta associata al libretto postale sopra richiamato, mentre le operazioni eseguite direttamente dallo sportello potevano eseguirsi solo esibendo l'originale cartaceo del libretto od utilizzando la carta libretto ad esso sempre associato;
che il era in CP_1
possesso del libretto postale e della carta libretto per i prelievi da ATM e per i pagamenti/prelievi da sportello postale, a far data dal 05.06.2020 e fino al mese di novembre, quando era stata, infine, ritirata dall'Ufficio
Postale per subentro del nuovo Amministratore di sostegno, Avv. Batini;
che tale libretto era sempre stato nella disponibilità del precedente
Amministratore di sostegno provvisorio, , il quale, infatti, Controparte_1
senza lamentarne un precedente furto e/o smarrimento, l'aveva, poi, consegnato all'Avv. Batini, odierno amministratore;
che pertanto, l'Avv.
Batini aveva trasmesso varie relazioni di aggiornamento al Giudice tutelare, nelle quali erano state rappresentate tali circostanze sopra richiamate (cfr. all.to n. 9 al ricorso introduttivo); che, a fronte del mancato
5 deposito, da parte del del rendiconto richiesto dal Giudice e, CP_1
comunque, di giustificativi di impiego di tali somme, il Giudice tutelare, con provvedimento del 12.12.2021 (cfr. all.to n. 10 al ricorso introduttivo), aveva disposto che l'Avv. Batini provvedesse “(…) a sollecitare il precedente amministratore per la restituzione e a valutare l'opportunità di azioni giudiziali nei suoi confronti, anche di carattere penale (…)”; che, di conseguenza, l'Avv. Batini, in data 30.12.2021, aveva provveduto ad inviare un'apposita missiva al con la quale era stata richiesta la CP_1
restituzione della complessiva somma di euro 9.508,27 (cfr. all.to n. 11 al ricorso introduttivo), entro giorni quindici dalla ricezione della missiva medesima;
che, successivamente, erano seguiti due incontri e che, tuttavia, non erano state fornite, da parte del delle adeguate giustificazioni CP_1
sull'impiego di tali somme e, soprattutto, alcuna prova documentale (cfr. all.to n. 12 al ricorso introduttivo); che, dunque, stante il comportamento poco collaborativo del l'Avv. Batini aveva provveduto a chiedere CP_1
l'autorizzazione al Giudice tutelare, per poter procedere con il recupero coattivo delle somme indebitamente percepite dal che il Giudice CP_1
tutelare aveva autorizzato, con provvedimento di accoglimento n.
1459/2022 del 24.03.2022, RVG 1658/2019 (cfr. all.to n. 13 al ricorso introduttivo); che, tanto premesso, veniva precisato che l'Amministratore di sostegno, dal momento della nomina, era investito di una responsabilità di natura "contrattuale", in quanto i doveri riguardavano un rapporto obbligatorio, che intercorreva con il beneficiario in conseguenza del decreto nomina del giudice tutelare;
che, in particolare, il canone generale e la modalità con cui l'Amministratore di Sostegno doveva eseguire i propri compiti era la “diligenza del buon padre di famiglia”; che, pertanto, se l'Amministratore di sostegno poneva in essere, nell'adempimento della sua attività, degli atti dannosi, negligenti oppure in eccesso rispetto all'oggetto
6 dell'incarico o ai poteri conferiti dal Giudice Tutelare o in contrasto con gli interessi del beneficiario, avrebbe potuto essere ritenuto responsabile e chiamato a rispondere dei danni eventualmente derivati al beneficiario, ex artt. 411 e 382 c.c.; che, infatti, analogamente a quanto previsto per il tutore, ai sensi dell'art. 382 c.c., l'Amministratore di Sostegno avrebbe potuto essere chiamato a rispondere dei danni che fossero derivati al beneficiario, per effetto di una grave e negligente violazione dei propri doveri;
che, in particolare, l'Amministratore di sostegno rispondeva, sia civilmente, per omissioni o cattiva gestione nei confronti del beneficiario, che penalmente, qualora i suoi comportamenti assumessero anche rilievo penale;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità riteneva che l'Amministratore di sostegno, al pari del tutore, nell'esercizio delle funzioni attribuite, dovesse essere considerato un Pubblico ufficiale, configurandosi il reato di appropriazione indebita di denaro dell'amministrato, con ogni conseguenza di legge;
che, ciò posto, relativamente al caso in esame, veniva precisato che, al era stata CP_1
inviato, a mezzo raccomandata, l'invito a stipulare una negoziazione assistita (cfr. all.to n. 14 al ricorso introduttivo); che, a seguito della raccomandata ricevuta in data 30.03.2023, il si era messo in CP_1
contatto per un incontro chiarificatore;
che, tuttavia, da detto incontro, non era emerso nulla di nuovo;
che, infatti, il non aveva prodotto alcun CP_1
documento a giustificazione dell'impiego, in favore dell'Amministrata, delle somme mancanti, come ad esso richiesto;
che, inoltre, a tale incontro, non era seguita alcuna adesione alla negoziazione o espresso rifiuto, decorrendo, così, trenta giorni dalla ricezione dell'invito; che, pertanto, la condizione di procedibilità della domanda avrebbe dovuto ritenersi soddisfatta;
che, peraltro, veniva evidenziato che, a causa della vicenda in oggetto, le fatture emesse dal primo ingresso di essa all'interno E_
7 della RSA Maestrini, erano state onorate, nel corso del tempo e con non poche difficoltà, dall'Avv. Batini, con l'ausilio dei ratei di pensione e dell'indennità di accompagnamento, volta per volta accreditate nel libretto postale (e, successivamente, nel conto corrente), successivamente alla sua nomina (cfr. all.to n. 15 al ricorso introduttivo); che, a dire di essa esponente, allo stato, il credito complessivamente maturato in favore di essa per capitale ed interessi, ammontava ad euro 10.106,90, E_
come da documentazione in atti (cfr. all.to n. 16 al ricorso introduttivo).
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, accertati i fatti di cui in narrativa, dichiarare il diritto di parte attrice a ottenere la restituzione delle somme indebitamente sottratte per i motivi sopra esposti e per
l'effetto condannare il sig. (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] e C.F._1
residente in [...], al pagamento, in favore della sig.ra della complessiva somma di €. 9.508,27, o E_
della maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre comunque interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali (…)”.
All'udienza del 03.12.2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Ammesso l'interrogatorio formale richiesto dalla parte ricorrente;
preso atto della mancata comparizione del resistente a rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito – con ogni conseguenza, ex art. 232 c.p.c. -; all'esito dell'udienza del 20.05.2025, la causa passava in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
8 *************
Innanzitutto, si osserva che la parte ricorrente ha, in questa sede, avanzato una domanda volta, in primo luogo, ad accertare la sussistenza, nei propri confronti, dell'eventuale responsabilità del resistente - nella sua qualità di precedente Amministratore di sostegno della -, in E_
relazione ad un'asserita appropriazione indebitata di somme dell'Amministrata.
In particolare, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, , Controparte_1
all'epoca in cui rivestiva il ruolo di Amministratore di sostegno di E_
, dopo aver provveduto all'apertura di un libretto postale intestato
[...]
alla propria Amministrata, aveva, dapprima, richiesto il rilascio di una carta libretto associata al libretto medesimo – al fine di poter eseguire le operazioni di prelievo anche presso uno sportello A.T.M. – e, successivamente, aveva effettuato dei prelievi dal suddetto libretto, per un importo complessivo di euro 9.508,27, senza fornire alcun tipo di giustificazione in ordine alle modalità di utilizzo di tali somme.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che il ricorso appare fondato, sotto il profilo del c.d. an debeatur, e che, pertanto, lo stesso, sotto tale profilo, deve essere accolto.
All'uopo, occorre rammentare che, con l'art. 3 della Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, è stata introdotta, nella nostro ordinamento giuridico, la figura dell'Amministratore di sostegno, il quale, a seguito del provvedimento di nomina da parte del Giudice tutelare, analogamente al tutore, è tenuto ad esercitare una funzione di utilità collettiva, volta alla protezione degli interessi di soggetti fragili - sia pure con infermità o problematiche di minore intensità di quelle tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione -.
9 In particolare, come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr., tra le altre,
Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 13584 del 12.06.2006; Cass. civ., Sez. I,
Sentenza n. 4866 del 01.03.2010), l'Amministratore di sostegno risulta, sostanzialmente, assimilabile al munus publicum del tutore, seppur distinguendosi per una maggiore flessibilità ed agilità della relativa procedura applicativa.
Ed infatti, l'art. 411 c.c., rubricato “(…) norme applicabili all'amministrazione di sostegno (…)”, al comma primo, prevede espressamente che “(…) si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da
374 a 388 (…)” ed, inoltre, al comma secondo, aggiunge che “(…) all'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779 (…)”.
Dunque, anche l'Amministratore di sostegno, al pari del tutore, ai sensi dell'art. 349 c.c., dopo essere stato nominato dal Giudice Tutelare, prima di assumere l'ufficio, sarà tenuto a prestare, davanti al Giudice Tutelare, “(…) giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza (…)”.
Ai sensi dell'art. 380, comma primo, c.c., l'A.D.S. “(…) deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare (…)”.
È bene, poi, evidenziare che, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 382, comma primo, c.c., l'Amministratore di Sostegno – analogamente al tutore -, deve amministrare il patrimonio del proprio
Amministrato “(…) con la diligenza del buon padre di famiglia (…)” ed, inoltre, ai sensi della medesima norma, lo stesso risponde verso l'Amministrato “(…) di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri (…)”.
L'art. 385 c.c. stabilisce, altresì, che l'A.D.S., al momento della
10 cessazione dell'incarico, “(…) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) l'amministratore di sostegno riveste la qualifica di pubblico ufficiale e perciò integra il delitto di peculato la condotta con cui si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all'amministrazione (…)” (cfr. Cass. Pen., Sentenza n. 31378/2022).
In particolare, la Corte di Cassazione, nella parte motiva della predetta pronuncia (cfr. Cass. Pen., Sentenza n. 31378/2022), ha, dapprima, precisato che l'Amministratore di sostegno risponde ad “(…) una funzione di utilità collettiva volta alla protezione degli interessi di soggetti fragili, sia pure con infermità o problematiche di minore intensità di quelle residualmente tutelabili con gli istituti della interdizione e della inabilitazione (…)”.
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, ulteriormente specificato che la natura di pubblico ufficiale dell'A.D.S. si fonda sul presupposto che “(…) la relativa attività trova la propria disciplina regolativa in un complesso di disposizioni del codice civile (che vanno dall'obbligo di prestazione del giuramento, all'obbligo annuale di rendiconto, alle limitazioni alla capacità di ricevere per testamento e per donazione, al regime delle autorizzazioni e degli atti dispositivi vietati), che ne consentono la assimilazione al munus publicum del tutore, da cui l'istituto in questione si distingue essenzialmente per la maggiore flessibilità e l'agilità della relativa procedura applicativa (…)” (cfr. Cass. Pen., Sentenza n.
31378/2022; in tal senso, altresì, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 13584 del
12.06.2006; Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 4866 del 01.03.2010).
11 Dunque, la Suprema Corte ha ribadito che, all'Amministratore di sostegno, deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che integra il delitto di peculato la condotta con cui egli si appropri del danaro giacente sui conti correnti intestati alla persona sottoposta all'amministrazione (cfr. Cass. Pen., Sentenza n. 31378/2022).
In altri termini, la responsabilità dell'amministratore di sostegno che si appropria indebitamente di somme dell'amministrato è suscettibile di integrare – qualora ne sussistano tutti i presupposti di legge – una forma di responsabilità penale, potendosi configurare il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., dal momento che l'Amministratore di sostegno – alla luce della natura dell'attività svolta e stante l'analogia con la figura del tutore - deve considerarsi a tutti gli effetti un pubblico ufficiale.
Pertanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata, la condotta illecita dell'Amministratore di sostegno, che abbia indebitamente sottratto delle somme di denaro al proprio Amministrato, implica la presenza di una forma di responsabilità – di natura extracontrattuale – anche sotto il profilo civilistico, con la conseguenza che l'Amministrato avrà diritto a vedersi risarcito del danno patrimoniale eventualmente subito,
a causa della condotta illecita dell'A.D.S..
Ciò posto, passando ad affrontare lo specifico caso in esame, deve evidenziarsi che – per quanto verrà di seguito precisato -, nella fattispecie in oggetto, appare sussistente, nei confronti della ricorrente/Amministrata, la piena responsabilità del resistente - nella sua qualità di Amministratore di Sostegno della ricorrente medesima-.
Ed infatti, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente nel corso del giudizio ed alla luce della condotta processuale del resistente, da un lato, emerge che è venuto meno agli obblighi sul Controparte_1
medesimo gravanti – quale A.D.S. -, ai sensi degli artt. 374 ss. c.c.;
12 dall'altro, risulta provato che il medesimo si sia reso responsabile CP_1
di una vera e propria appropriazione indebita di denaro di proprietà della ricorrente/Amministrata.
A tal proposito, occorre evidenziare che, attraverso la documentazione allegata al ricorso introduttivo, risultano dimostrate le seguenti circostanze:
1) che è stato nominato quale Amministratore di sostegno, Controparte_1
in via provvisoria, di (cfr. all.to n. 3 al ricorso E_
introduttivo), mentre, in data 09.09.2020, è stato nominato, quale A.D.S. a tempo indeterminato l'Avv. Simone Batini, come da provvedimento di nomina emesso dal Giudice Tutelare di RE, dr. - Persona_2
nell'ambito del procedimento n. 1658/2019 R.V.G. - e relativo verbale di giuramento del 01.10.2020 (cfr. all.to n. 2 al ricorso introduttivo;
2) che il in data 05.06.2020 - e, dunque, all'epoca in cui aveva CP_1
rivestito il ruolo di Amministratore di sostegno (seppur provvisorio) della
-, ha provveduto ad aprire un libretto postale intestato alla propria E_
Amministrata, richiedendo, altresì, il rilascio di una carta libretto associata al libretto medesimo, al fine di poter eseguire le operazioni di prelievo anche presso uno sportello A.T.M. (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo);
3) che, in data 30.11.2020, il nuovo A.D.S., Avv. Simone Batini, è entrato nella disponibilità materiale del libretto postale e della relativa carta libretto, i quali, fino a quel momento sono rimasti nel possesso e nella piena disponibilità del (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo); CP_1
4) che, nel suddetto libretto, a fronte di alcuni accrediti operati dall CP_2
per le voci di entrata “pensione” e “indennità di accompagnamento” - per complessivi euro 14.051,27 (operazioni del 07.07.2020, 27.07.2020,
26.08.2020, 25.09.2020, 27.10.2020 e 25.11.2020) -, sono state eseguite, nel ristretto arco temporale intercorrente tra il 02.10.2020 ed il 24.11.2020, delle operazioni in uscita per il complessivo importo di euro 9.508,27 - dei
13 quali, complessivi €.5.000,00 registrati con la sigla “AD”, ossia addebiti ed
€.4.508,27 come “PR”, ovvero prelievi – , senza che risultasse, tuttavia, pagata alcuna retta della struttura presso la quale si trovava ospite la
(cfr. all.to n. 5 all'atto introduttivo;
E_
5) che, a seguito della cessazione del proprio incarico, Controparte_1
non ha provveduto a depositare il rendiconto finale ed, in ogni caso, non ha fornito alcuna giustificazione circa le modalità di impiego delle somme prelevate dal libretto postale, tanto che il Giudice Tutelare, con provvedimento del 12.12.2021 (doc.10), ha disposto che l'Avv. Batini provvedesse “(…) a sollecitare il precedente amministratore per la restituzione e a valutare l'opportunità di azioni giudiziali nei suoi confronti, anche di carattere penale (…)” (cfr. all.to n. 10 al ricorso introduttivo);
6) che, nonostante la formale richiesta di restituzione ed i solleciti dell'Avv. Batini (cfr. all.to n. 11 al ricorso introduttivo), , Controparte_1
nei successivi due incontri, non ha fornito alcun tipo di giustificazione in ordine alle modalità di impiego del denaro in oggetto, come precisato nella relazione di aggiornamento del 11.02.2022 (cfr. all.to n. 12 al ricorso introduttivo);
7) che, stante il comportamento poco collaborativo del l'Avv. CP_1
Batini ha provveduto a richiedere, al Giudice tutelare, l'autorizzazione al fine di poter procedere con il recupero coattivo delle somme indebitamente percepite dal e che il Giudice tutelare lo ha, poi, autorizzato, con CP_1
provvedimento di accoglimento n. cronol. 1459/2022 del 24.03.2022, depositato nel fascicolo n. 1658/2019 R.V.G. (cfr. all.to n. 13 al ricorso introduttivo).
Dunque, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. in particolare, all.ti n. 3, 5, 10, 12 e 13 al ricorso introduttivo), deve ritenersi
14 accertata la sussistenza, a carico di – nella sua qualità di Controparte_1
precedente Amministratore di sostegno di - di una E_
responsabilità nei confronti della ricorrente/Amministrata.
Ed infatti, dai documenti in questione (cfr. all.ti n. 3 e 5 al ricorso introduttivo), si ribadisce, emerge che il dopo aver ricevuto la Pt_3
nomina ad Amministratore di sostegno di , ha provveduto E_
ad aprire un libretto postale intestato alla propria Amministrata - ottenendo, altresì, il rilascio di una carta libretto associata al libretto medesimo – ed ha, successivamente, effettuato dei prelievi dal suddetto libretto, per un importo complessivo di euro 9.508,27.
Inoltre, dalla documentazione in atti (cfr. all.ti n. 10, 12 e 13 al ricorso introduttivo), è possibile evincere che il resistente, a seguito della cessazione del proprio incarico, da un lato, non ha provveduto a redigere, ex art. 385 c.c., il rendiconto finale della propria attività di gestione dell'Amministrata; dall'altro, ha, in ogni caso, omesso di fornire alcun tipo di giustificazione in ordine alle modalità di utilizzo delle somme prelevate dal libretto postale intestato alla ricorrente.
In altri termini, nella fattispecie in esame, non solo il resistente non risulta aver svolto il proprio incarico con la diligenza necessaria, ex art. 380
c.c., ma il quale Amministratore di sostegno della ha CP_1 E_
anche omesso di provvedere, ai sensi dell'art. 385 c.c., a presentare al
Giudice tutelare il rendiconto finale della propria gestione ed a consegnare i beni di proprietà dell'Amministrata, ai sensi dell'art. 385 c.c., atteso che, in base alla predetta documentazione (cfr. all.ti n. 3, 5, 10, 12 e 13 al ricorso introduttivo), emerge chiaramente che il si sia appropriato CP_1
indebitamente di somme di denaro di proprietà della ricorrente.
Peraltro, nel caso in esame, la circostanza che il da un lato, CP_1
abbia omesso di adempiere con la dovuta diligenza agli obblighi sul
15 medesimo gravanti – quale Amministratore di sostegno -, ai sensi degli artt.
374 ss. c.c. e, dall'altro, abbia posto in essere una vera e propria appropriazione indebita di somme di denaro di proprietà della ricorrente/Amministrata – violando, dunque, la prescrizione specificamente imposta, ex art. 385 c.c. -, risulta avvalorata anche dalla condotta processuale della parte resistente.
All'uopo, deve, infatti, rilevarsi, che il non si è neppure CP_1
costituito in giudizio, rimanendo contumace e, dunque, lasciando verosimilmente ritenere di non avere argomenti a propria difesa.
Inoltre, è bene evidenziare che il resistente, non solo – pur essendo stato regolarmente evocato in giudizio – è rimasto contumace nel presente giudizio, ma quest'ultimo, nonostante la regolarità della notifica, ex art. 292, comma primo, c.p.c., non si è neppure presentato a rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito dalla ricorrente – in relazione ai capitoli articolati ai nn. 1) e 2) del ricorso introduttivo, nonché sui fatti di cui al capoverso 3) di pag. 3 e di cui ai capoversi nn. 4), 6) ed (8) di pag. 4 del ricorso introduttivo -, con ogni conseguenza, ex art. 232, comma primo,
c.p.c..
Ed infatti, , nonostante la regolarità della notifica, ex Controparte_1
art. 292, comma primo, c.p.c., non si è presentato all'udienza del
20.05.2025, omettendo, dunque, di rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito dalla parte ricorrente, sui capitoli articolati ai nn. 1) e 2) del ricorso introduttivo – ovvero “(…) quale Amministratore di sostegno, nominato in via provvisoria, della signora , in data E_
05.06.2020 ebbe ad aprire, presso l'Ufficio postale di SA IU
d'RE (frazionario n.04009), il libretto postale n.000050634934 (…)”
(capitolo 1) e “(…) sempre in data 05.06.2020 e nella medesima qualità di cui al capitolo di prova precedente, ebbe a richiedere anche l'attivazione
16 della carta libretto associata proprio al libretto postale n. 000050634934
(…)” (capitolo 2) -, nonché sui fatti di cui al capoverso 3) di pag. 3 – ossia
“(…) che in tale occasione si apprendeva che, prima della richiamata data del 30.11.2020, a fronte di alcuni accrediti operati dall' per le voci di CP_2
entrata sopra indicate (pensione e indennità di accompagnamento) per complessivi €.14.051,27 (operazioni del 07.07.20, 27.07.20, 26.08.20,
25.09.20, 27.10.20 e 25.11.20), risultavano essere state eseguite, nel ristretto arco temporale intercorrente tra il 02.10.20 ed il 24.11.20, operazioni in uscita per €.9.508,27 (dei quali, complessivi €.5.000,00 registrati con la sigla “AD”, ossia addebiti ed €.4.508,27 come “PR”, ovvero prelievi), senza che tuttavia risultasse pagata alcuna retta della struttura ove si trovava ospite la (…)” - e di cui ai capoversi nn. E_
4), 6) ed (8) di pag. 4 del ricorso introduttivo – ovvero “(…) che tale libretto era sempre stato nella disponibilità del precedente Amministratore di sostegno provvisorio, sig. il quale, infatti, senza Controparte_1
lamentarne un precedente furto e/o smarrimento, l'aveva poi consegnato all'Avv. Simone Batini, odierno amministratore (…)” (capoverso 4); “(…) che a fronte del mancato deposito da parte del signor del CP_1
rendiconto richiesto dal Giudice e comunque di giustificativi di impiego di tali somme, il Giudice tutelare, con provvedimento del 12.12.2021
(doc.10), disponeva che l'Avv. Batini provvedesse a “a sollecitare il precedente amministratore per la restituzione e a valutare l'opportunità di azioni giudiziali nei suoi confronti, anche di carattere penale (…)”
(capoverso 6) e “(…) che, a fronte della quale, seguirono due incontri e tuttavia, non venivano fornite adeguate giustificazioni sul suo impiego
(…)” (capoverso 8) -.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 232, comma primo, c.p.c., “(…) se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza
17 giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (…)”.
Sul punto, deve, poi, evidenziarsi che, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, se, da un lato, “(…) la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione (…)”, tuttavia, dall'altro lato, in base alla predetta norma, il Giudice, operando una valutazione anche degli altri elementi di prova assunti nel corso del giudizio, ha, comunque, la facoltà di “(…) ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3258 del 14 febbraio 2007; in tal senso, anche: Cass. Civ., Sez. VI-2, Ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018).
In altri termini, se certamente, in base a quanto stabilito dall'art. 232, comma primo, c.p.c., la mancata comparizione, senza giustificato motivo, della parte a rendere l'interrogatorio formale, nel nostro ordinamento giuridico, non presenta la natura di confessione e, pertanto, non può assumere il valore di prova legale (cfr. in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI-2,
Ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018); tuttavia, detto comportamento processuale della parte, può, comunque, essere utilizzato dal Giudice come un elemento di libera valutazione e, dunque, valutato congiuntamente agli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio, può essere posto a fondamento della decisione.
Ciò precisato, nello specifico caso in esame, la circostanza che il resistente – nonostante la regolarità della notifica, ex art. 292, comma primo, c.p.c. - non si sia presentato a rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito rappresenta un ulteriore elemento che, considerato unitamente a tutti gli altri elementi emersi in corso di causa (documentazione allegata
18 al ricorso introduttivo, mancata costituzione in giudizio del resistente), comprova l'illegittimità della condotta posta in essere dal ovvero CP_1
la violazione, da parte di quest'ultimo, degli obblighi sul medesimo gravanti, quale Amministratore di sostegno della ricorrente.
Pertanto, in base alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente
(cfr. in particolare, all.ti n. 3, 5, 10, 12 e 13 al ricorso introduttivo) ed alla luce del comportamento processuale adottato dal resistente – il quale, si ribadisce, da un lato, è rimasto contumace nel presente giudizio e, dall'altro lato, non si è neppure presentato a rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito, con ogni conseguenza, ex art. 232, comma primo, c.p.c. - , deve ritenersi sussistente, una responsabilità del – quale Amministratore CP_1
di sostegno -, nei confronti della ricorrente/Amministrata.
Alla luce di quanto riferito, non resta, dunque, che accogliere integralmente la domanda in punto di c.d. an debeatur e, per l'effetto, dichiarare la sussistenza della responsabilità del resistente, nei confronti della parte ricorrente, in relazione all'appropriazione delle somme indebitamente sottratte a (quale Amministrata) dal E_
libretto postale per cui è causa, da parte del resistente medesimo, nella propria qualità di Amministratore di Sostegno.
Di conseguenza, va da sé che deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad ottenere, da parte di , la restituzione delle Controparte_1
somme indebitamente sottratte dal resistente medesimo - nella propria qualità di Amministratore di sostegno-.
Per quanto concerne, poi, il profilo concernente il c.d. quantum debeatur, si osserva che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, anche sotto detto profilo, appare meritevole di integrale accoglimento.
Ed infatti, attraverso la documentazione allegata al ricorso introduttivo
19 (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo), risulta provato che il resistente – quale Amministratore di sostegno – ha prelevato indebitamente dal libretto postale in oggetto - e, dunque, ha illegittimamente sottratto alla ricorrente/amministrata - il complessivo importo di euro 9.508,27.
Del resto, è bene evidenziare che la fondatezza della domanda avanzata dalla ricorrente, anche sotto tale profilo, appare ulteriormente avvalorata anche dalla condotta processuale adottata dal resistente, il quale, si ribadisce, da un lato, è rimasto contumace nel presente giudizio e, dall'altro lato, non si è neppure presentato a rendere l'interrogatorio formale ad esso deferito, con ogni conseguenza, ex art. 232, comma primo, c.p.c..
Pertanto, non resta che dichiarare che il danno subito da E_
, in conseguenza dell'appropriazione indebita in parola, ammonta
[...]
alla somma complessiva di euro 9.508,27, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Di conseguenza, non resta che condannare , al Controparte_1
pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del E_
danno, del complessivo importo di euro 9.508,27, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione.
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. mod. e del valore della controversia – come segue: euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 1.000,00 per la fase decisionale.
20
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso, ex art. 281 decies c.p.c., da - in persona del E_
proprio amministratore di sostegno, Avv. BATINI SIMONE -, ritualmente notificato, nei confronti di , ogni diversa domanda Controparte_1
ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia di CP_1
[...]
1. dichiara la sussistenza della responsabilità di , nei Controparte_1
confronti della parte ricorrente, in relazione all'appropriazione delle somme indebitamente sottratte a (quale Amministrata) dal E_
libretto postale per cui è causa, da parte del resistente medesimo, nella propria qualità di Amministratore di sostegno;
2. dichiara, altresì, che il danno subito da , in E_
conseguenza dell'appropriazione indebita in parola, ammonta alla somma complessiva di euro 9.508,27, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
3. per l'effetto, condanna , al pagamento, in favore Controparte_1
di , a titolo di risarcimento del danno, del E_
complessivo importo di euro 9.508,27, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal dì dell'evento dannoso e sino alla decisione;
4. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
5. condanna a rimborsare a Controparte_1 E_
le spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 per spese ed
[...]
euro 3.696,00 per competenze professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cap come per legge.
21 RE, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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