TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 255/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 255/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPECCHI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPECCHI MICHELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPECCHI Parte_2 C.F._2 MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE, 5 51100 PISTOIA ITALIApresso il difensore avv. CAPECCHI MICHELE
ATTORI contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. PISTELLI SIMONE e dell'avv. MARIANI SILVIA ( ) C.F._3
VIA UNGHERIA 24 50126 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA UNGHERIA 24 50126 FIRENZEpresso il difensore avv. PISTELLI SIMONE
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANIERI GIUSEPPE, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 50 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. RANIERI GIUSEPPE
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, accertata e dichiarata la responsabilità della resistente per i fatti di cui alla parte espositiva, condannare Parte_3
, in persona del legale rappresentante-pro-tempore, – San Casciano
[...] Controparte_3 in Val di Pesa (P.I. ) al pagamento in favore dei sigg.ri e P.IVA_1 Parte_4 [...]
ut supra, in proprio e quali eredi del sig. della somma di Euro 122.265,00 o Parte_1 Persona_1 quella diversa maggiore o minor somma che risulterà provata o liquidata in via di giustizia, per i motivi dedotti nella parte espositiva.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase di mediazione”.
In via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
pagina 1 di 8 Per parte convenuta: affinchè il Tribunale di Firenze voglia dichiarare inammissibili ed infondate, e quindi respingere, le domande di e verso;
per il Parte_1 Parte_4 CP_1 caso di una condanna di al pagamento in favore dei ricorrenti e CP_1 Pt_1 [...]
che il Tribunale di Firenze accerti e dichiari il diritto di ad essere tenuta Parte_4 CP_1 indenne dall'avvocato Pier Olivetti Rason di ogni somma che, in denegata ipotesi, dovesse essere condannata a pagare ai ricorrenti e in via istruttoria, insistono nelle Pt_1 Parte_4 richieste istruttorie formulate, in via di ipotesi, nella memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. e si oppongono alla ammissione dei mezzi istruttori di controparte, per i motivi già dedotti nella memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. . In ogni caso, con rigetto delle eccezioni, deduzioni e conclusioni avversarie contro . CP_1
Si chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito della conclusionale e della memoria di replica.
Per il terzo chiamato Avv. Pier Ettore Olivetti Rason:
“Voglia il Tribunale di FIRENZE, contrariis reiectiis: In tesi, rigettare le domande proposte da
con atto di citazione di chiamata di terzo in causa del Parte_5
14.4.2022 siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto anche per difetto di legittimazione attiva; 2) In ipotesi, nel denegato caso di accoglimento della domanda attrice di risarcimento danni, condannare , in persona del legale rappresentante protempore, a rilevare Controparte_2 integralmente indenne l'Avv. Pier Ettore OLIVETTI RASON di tutto quanto sia tenuto a pagare a tale titolo a per capitale, interessi, rivalutazione, spese e Parte_5 quant'altro”.
Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13 agosto 2022 n. 147 con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del difensore antistatario Avv. Maurizio Bufalini che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli Onorari.
Per la terza chiamata “Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie Controparte_2 del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_3
[...]
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata e non provata sotto tutti i profili in fatto ed in diritto come specificato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e di accoglimento della domanda di garanzia formulata dall'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, LIMITARE la condanna di alla sola somma che risulterà provata in corso di causa, per la Controparte_2 quota di responsabilità addebitabile al convenuto chiamante e che sarà ritenuta di giustizia, nei limiti del massimale, con l'applicazione delle franchigie e scoperti di polizza sopra esposti.
Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo, Parte_1 Parte_4 previo accertamento della responsabilità della , Controparte_4 la condanna della stessa al pagamento, in loro favore, in proprio e quali eredi di della Persona_1 somma di Euro 122.265,00, o la diversa, maggiore o minore, di giustizia.
pagina 2 di 8 A fondamento del ricorso hanno allegato: di essere eredi del padre, sig. deceduto in Persona_1 data 30.11.2016; che il sig. nel 1998, aveva stipulato con il Credito Cooperativo Persona_1
IO-Campi Bisenzio Soc. Cooperativa (oggi Controparte_4
un atto di cessione di credito con il quale la banca gli cedeva due crediti che vantava nei
[...] confronti del sig. e precisamente: 1) un credito nei confronti di con Parte_6 Parte_7 fideiussione di derivante da contratto con Presticooper, per la somma di Lire Parte_6
71.386.641 (Euro 36.868,12); 2) un credito ipotecario nei confronti del sig. per la Parte_6 somma di Lire 175.944.960 (Euro 90.867,98) assistito da ipoteca volontaria di primo grado;
che con l'atto di cessione di credito, il sig. si surrogava nelle garanzie che la banca cedente Persona_1 vantava nei confronti del debitore ceduto, con l'impegno della banca a versare al cessionario ogni somma che venisse pagata e di agire giudizialmente per il recupero dei crediti ceduti, su richiesta del cessionari ed a sue spese;
che con lettera raccomandata del 20.1.2006, il sig. aveva Persona_1 invitato la banca cedente ad intervenire come creditore ipotecario di primo grado nella procedura esecutiva immobiliare n. 321/2000 R.G.E. a carico di precisando successivamente il Parte_6 proprio interesse a che l'intervento fosse effettuato, oltre che per il credito ipotecario di primo grado (e, quindi, privilegiato), anche per il credito chirografario ceduto;
che, con atto del 24.5.2006, la banca era intervenuta nella suddetta procedura esecutiva immobiliare, con richiesta di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene immobile pignorato, per la soddisfazione dei crediti sia in via privilegiata che chirografaria;
che, dopo la vendita del bene pignorato, in sede di precisazione dei crediti, il patrocinatore del Credito Cooperativo IO dava atto dell'intervenuta modifica del soggetto titolare del credito (divenuto ChiantiBanca-Credito Cooperativo Soc. Coop.) e precisava il credito in Euro 182.254,08 in via privilegiata e in Euro 83.979,87 in via chirografaria;
che, in sede di approvazione del progetto di distribuzione, non veniva riconosciuto il privilegio ipotecario in favore di a causa della mancata rinnovazione dell'ipoteca iscritta nel 1994 in pendenza CP_1 della procedura esecutiva immobiliare, cosicchè i crediti oggetto dell'atto di cessione in favore di
[...] venivano inseriti tutti e soltanto in via chirografaria;
che, pertanto, a veniva Per_1 CP_1 assegnata la somma di Euro 69.564,09, anziché l'importo di Euro 190.833,88 che sarebbe stato assegnato se l'ipoteca fosse stata ancora efficace e, quindi, se il credito di Euro 182.524,09 fosse stato riconosciuto con il grado di privilegio;
che, inoltre, ricevuta la somma assegnata, CP_1 richiedeva agli eredi di odierni ricorrenti, l'autorizzazione a detrarre, dal suddetto Persona_1 importo, il compenso dovuto al patrocinatore per l'attività svolta, quantificato dallo stesso in Euro
5.318,40, che i ricorrenti autorizzavano;
che, tuttavia, la detraeva il maggior importo di Euro CP_5
6.313,61, versando agli eredi di la somma residua di Euro 63.250,48; di aver, pertanto Persona_1 subito un danno pari ad Euro 122.265,00.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via Controparte_6 preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda dei ricorrenti, non essendo mai subentrata nel rapporto oggetto di causa, in quanto tra la stessa e il Credito Cooperativo IO non si era verificato un fenomeno di fusione, bensì di cessione di attività e passività, tra le quali non risultava ricompresa la posizione nei confronti di o di che Parte_6 Persona_1 il Credito Cooperativo IO non aveva assunto alcun obbligo alla rinnovazione dell'ipoteca nei confronti di che nessuna responsabilità poteva imputarsi alla banca convenuta. Persona_1
Ha chiesto quindi di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, da cui chiedeva di essere manlevata, ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio l'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, il quale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di alla proposizione della domanda di garanzia e di CP_1 manleva nei propri confronti.
pagina 3 di 8 Nel merito ha eccepito: che, in data 27.7.2010, dopo che aveva invitato il Credito Persona_1
Cooperativo IO s.c. ad intervenire nella procedura esecutiva immobiliare n. 321/2000 R.G.E., lo stesso, a tal fine, aveva conferito incarico all'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason;
che il Credito
Cooperativo IO s.c. era stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa e, con contratto del 27.3.2012, il Commissario Liquidatore della LCA aveva ceduto a le attività e CP_1 passività costituenti l'azienda bancaria e ogni posizione creditoria e debitoria riferibile a qualsiasi titolo alla cedente, nei limiti delle passività “risultanti dallo stato passivo”; che, pertanto, i crediti ipotecari e chirografari verso ceduti ad erano rimasti fuori dal perimetro delle Parte_6 Persona_1 attività e passività costituenti l'azienda bancaria che la LCA aveva ceduto con il contratto del
27.3.2012 a la quale, pertanto, non era subentrata nella posizione contrattuale che il CP_1
Credito Cooperativo IO Sc vantava nell'ambito del contratto di cessione di credito del 1998; che non aveva conferito alcun mandato professionale all'Avv. Olivetti Rason;
che il CP_1
Credito Cooperativo IO non aveva assunto alcuno specifico obbligo di rinnovazione dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del credito ceduto;
che, in ogni caso, il titolare del credito,
avrebbe potuto procedere egli stesso alla rinnovazione dell'ipoteca, ed il Credito Persona_1
Cooperativo IO non aveva mai conferito all'Avv. Olivetti Rason l'incarico professionale di compiere le formalità necessarie alla rinnovazione dell'ipoteca medesima.
Ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di ed ha concluso per il Controparte_2 rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in ipotesi, per la condanna del proprio istituto assicuratore a rilevarlo indenne di tutto quanto fosse tenuto a pagare a tale titolo a . CP_1
Si è costituita in giudizio la quale ha aderito alle difese, sia in rito che nel merito, Controparte_2 svolte dal proprio assicurato e, in subordine, ha chiesto limitare la propria condanna alla sola somma provata, per la quota di responsabilità addebitabile al proprio assicurato, nei limiti della copertura di polizza e di massimale.
La causa, dopo la conversione del rito da sommario a cognizione piena, è stata documentalmente istruita, e, quindi, assunta in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea sollevata da Controparte_6
Dalla lettura dell'”Atto di cessione di attività e passività costituenti azienda bancaria”, intercorso fra il Credito Cooperativo IO, in liquidazione coatta amministrativa, e la Controparte_6 in data 27.3.2012, risulta, all'art. 2, che il primo cede alla seconda “le attività e
[...] passività costituenti l'azienda bancaria, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali, nonché ogni altro rapporto o sopravvenienza attiva o passiva, anche di natura tributaria, inerenti l'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3, 4 e 5. Per effetto della cessione, ogni credito, diritto, ragione ed azione nonché ogni debito, obbligo ed onere, anche di natura amministrativa e fiscale, riferibile a qualsiasi titolo alla Cedente in liquidazione coatta amministrativa, viene trasferito alla Cessionaria, ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3, 4 e 5”.
Il previsto trasferimento alla cessionaria anche dei giudizi attivi e passivi in corso è sufficiente a legittimare la domanda attorea nei confronti dell'odierna convenuta, la quale, per espressa pattuizione, ha acquisito anche la titolarità, attiva o passiva, dei giudizi in corso al momento della cessione e, pertanto, anche quella relativa all'intervento come creditore nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 321/2000. A riprova di ciò, in tale sede, dopo la vendita del bene immobile pignorato, in occasione della precisazione dei crediti, il patrocinatore del Credito Cooperativo IO dava atto pagina 4 di 8 dell'intervenuta modifica del soggetto titolare del credito (divenuto ChiantiBanca-Credito Cooperativo Soc. Coop.).
Nel merito, al fine di stabilire se la banca convenuta possa essere ritenuta responsabile, nei confronti dell'originario cessionario del credito e, ora, dei suoi eredi (odierni attori), soccorre la lettura dell'Atto di cessione del credito intercorso nel 1998, in data imprecisata, fra il Credito Cooperativo IO
Campi Bisenzio s.c.r.l. ed il sig. il quale, avendo estinto le posizioni debitorie di Persona_1
e di nei confronti del Credito Cooperativo medesimo, ha inteso Parte_7 Parte_6 surrogarsi nei diritti di quest'ultimo e nelle garanzie relative nei confronti, appunto, della Parte_7
e di . A tal fine, è stata convenuta fra le parti la cessione ad dei Parte_6 Persona_1 seguenti crediti vantati dal Credito Cooperativo IO: 1) credito nei confronti di Parte_7 con fideiussione personale di , derivante da contratto di Presticooper, per un importo Parte_6 di Lire 71.385.641; 2) credito ipotecario nei confronti di per un importo di Lire Parte_6
175.944.960, assistito da ipoteca volontaria iscritta il 17.6.1994.
Ai nostri fini, importante è la previsione contenuta al punto 3 dell'atto di cessione laddove le parti concordano che la cessione non verrà notificata al debitore ceduto, né verrà annotata la surroga nella garanzia ipotecaria presso la Conservatoria dei RR.II. di Firenze, “restando però inteso che la notifica della cessione e l'annotazione della surroga nella garanzia ipotecaria…potrà essere effettuata dal sig. e a sua cura e spese: in conseguenza di ciò, da un lato il Credito Cooperativo Persona_1
IO si impegna a versare a ogni somma che dovesse essere pagata, a fronte dei Parte_8 crediti ceduti, da o da;
dall'altro, il Credito Cooperativo IO Parte_7 Parte_6 si impegna ad agire giudizialmente per il recupero dei crediti nelle sedi opportune, ove ne sia richiesto da , restando inteso che ogni azione avverrà a cura del credito Cooperativo IO, Persona_1 ma a spese di ”. Persona_1
Con tale previsione, pertanto, le parti hanno voluto che gli effetti della cessione non si producessero subito nei confronti dei debitori ceduti, salva la successiva diversa volontà di tanto che Persona_1 l'iniziativa per il recupero del credito rimaneva in capo all'originario creditore, il quale si impegnava in tal senso. Significativa, in particolare, deve ritenersi la previsione dell'omessa annotazione della surroga nella garanzia ipotecaria del cessionario Persona_1
Sul punto, la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto irrilevante, in linea generale, la mancata annotazione di una vicenda traslativa o surrogatoria, in particolare quando il cessionario del creditore ipotecario sia divenuto tale dopo la vendita del bene e dopo il decreto di trasferimento, ben potendo partecipare alla distribuzione della somma ricavata con la prelazione spettante al dante causa senza necessità di annotazione della vicenda traslativa;
tale giurisprudenza, infatti, è consolidata nel ritenere che l'annotazione delle vicende traslative, o surrogatorie, che interessino il credito assistito da ipoteca, “ha una funzione non già costitutiva bensì latamente dichiarativa”, e ciò “poiché non si va a costituire una garanzia nuova, ma solo a modificare il soggetto che ne è titolare, senza che tale cambiamento determini un aggravamento della posizione degli altri creditori concorrenti, essendo per loro indifferente che a soddisfarsi in via privilegiata sia il cedente o il surrogante” (così, da ultimo, Cass. sez. III 6.2.2024, n. 3401).
Tuttavia, la Suprema Corte ha, di recente, precisato che tale conclusione stride con l'affermazione secondo cui l'annotazione ex art. 2843 c.c. “ha carattere costitutivo del nuovo rapporto ipotecario dal lato soggettivo, rappresentando un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento, con l'effetto di sostituire al cedente o surrogante il cessionario o surrogato, non solo nella pretesa del credito… ma, altresì, nella prelazione annessa al diritto reale di garanzia, motivo per cui la mancata annotazione nei confronti dei terzi priva di effetti la trasmissione del vincolo” (in tal senso, Cass. Sez. III n. 5508/2021). Pertanto, la Suprema Corte è giunta alla conclusione che, quanto meno nel caso della vicenda traslativa o surrogatoria del credito perfezionatasi anteriormente al pagina 5 di 8 pignoramento (come nel caso di specie), non si può prescindere dalla necessità dell'annotazione, ex art. 2843 c.c., affinchè il nuovo titolare del credito possa avvalersi della prelazione annessa al diritto reale di garanzia: formalità che integra, prima dell'avvio della procedura espropriativa sul bene, un imprescindibile elemento costitutivo della ragione di prelazione (cfr., da ultimo, Cass civ. sez. III
16.1.2025, n. 1027).
Non essendo stata operata l'annotazione di cui all'art. 2843 c.c. nel caso di specie, come documentato dall'atto di cessione del 1998, non può ritenersi integrato l'elemento costituivo della prelazione in capo al cessionario, prelazione che è rimasta, pertanto, in capo all'originario creditore. Persona_1
Solo quest'ultimo, pertanto, poteva e doveva provvedere, senza necessità di richiesta da parte di
[...]
prima dello spirare del termine ventennale, alla rinnovazione della garanzia ipotecaria ai Per_1 sensi dell'art. 2850 c.c., omettendo la quale ha determinato un danno patrimoniale immediato ed attuale insito nella diminuzione stessa delle garanzie del credito, e corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito medesimo. Infatti, vista la natura costituiva di tale formalità, decorso il termine ventennale con la perdita di efficacia dell'iscrizione, è venuto ad estinguersi il diritto reale di garanzia.
Tuttavia, la responsabilità per il danno subito dagli attori per effetto della mancata rinnovazione dell'ipoteca deve essere imputata al legale della Banca convenuta, senz'altro legittimata attivamente a proporre domanda di chiamata in garanzia dell'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, per effetto del mandato professionale espletato in favore della Banca a partire dal momento in cui la stessa, per effetto dell'atto di cessione dal Credito Cooperativo IO, è subentrata nella posizione giudiziale già assunta dalla prima come creditore intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare n. 321/2000 R.G.E. a carico di
Parte_6
Sul punto, pertanto, deve rigettarsi, perché infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sollevata dal terzo chiamato Avv. Olivetti Rason. Del resto, l'espletamento, da parte di CP_1 quest'ultimo, del mandato professionale anche nei confronti dell'odierna convenuta è confermato dal fatto che il professionista originariamente incaricato dal Credito Cooperativo IO, in occasione della precisazione dei crediti dopo la vendita del bene immobile pignorato, abbia dato atto dell'intervenuta modifica del soggetto titolare del credito (divenuto, per effetto della cessione, ChiantiBanca-Credito Cooperativo Soc. Coop.) ed abbia continuato ad espletare il proprio mandato in favore del nuovo soggetto.
Nel merito, la responsabilità professionale per mancato rinnovo dell'ipoteca, prima della sua scadenza ventennale, discende dalla violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ex art. 1176 co. 2 c.c.): non vi è dubbio, infatti, che la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca (artt. 2847 e 2878 c.c.), trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non, invece dal cliente, il quale non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria ed al quale, pertanto, non può essere imputato alcunchè a tale titolo. Anche se nel caso di specie, il cliente è rappresentato da un istituto bancario, che, per ragioni legate alla sua attività, è sicuramente a conoscenza del periodo di scadenza suddetto, tuttavia nessuna responsabilità, neppure a titolo di concorso, può essergli addebitata, essendosi lo stesso affidato all'attività professionale di un legale al quale, evidentemente, ha conferito incarico per lo svolgimento di tutte le attività ed operazioni legate all'intervento come creditore nella procedura esecutiva. La responsabilità del difensore, quindi, come ritenuto dalla Suprema Corte pronunciatasi in materia, assume carattere assorbente rispetto a questioni di non immediata evidenza per un soggetto non esperto in materia giuridica (v., in tal senso., Cass. civ. sez. III, Ord. n. 12127/2020).
pagina 6 di 8 Deve poi essere accolta la domanda di manleva svolta dall'Avv. Olivetti Rason nei confronti del proprio istituto assicuratore, in virtù della polizza con lo stesso stipulata e nei Controparte_2 limiti del massimale previsto e con le franchigie da applicare.
Il danno subito dagli attori deve essere quantificato in misura pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito dal creditore intervenuto per il credito degradato a chirografario e quanto il creditore stesso avrebbe percepito qualora, rinnovata la garanzia ipotecaria, il credito fosse stato ammesso in privilegio.
Come da nota di precisazione del credito redatta nell'interesse del creditore intervenuto Credito
Cooperativo IO, divenuto Chiantibanca-Credito Cooperativo, l'Avv. Olivetti Rason precisava il credito in via privilegiata (in forza della garanzia ipotecaria di primo grado da cui era assistito) in Euro
182.524,08 (a titolo di capitale ed interessi) (v. doc. 7 parte attrice).
In sede di progetto di distribuzione del 28.5.2019 (doc. 8 parte attrice) non veniva riconosciuto il privilegio in favore del suddetto creditore ed il credito veniva ammesso solo in via chirografaria, “per mancata rinnovazione ipoteca 8 maggio 1995 R.P. 2181”, con conseguente assegnazione della somma di Euro 69.564,09, anziché della somma di Euro 190.833,88, che sarebbe stata assegnata in forza del privilegio ipotecario ove fosse stato rinnovato.
Dal suddetto progetto di distribuzione approvato, risulta, infatti, che la somma da distribuire fra tutti i creditori intervenuti, al netto delle spese in prededuzione, ammontava ad Euro 285.593,21; a
, ove l'ipoteca fosse stata rinnovata, sarebbe stato assegnato l'intero credito garantito dalla CP_1 medesima, perché di primo grado, pari ad Euro 182.524,08 (come da nota di precisazione del credito sopra richiamata), mentre sul residuo importo da distribuire, pari ad Euro 83.524,08 al netto dei crediti ipotecari (il credito appena citato e quello di Euro 19.471,99 di secondo grado di Controparte_7
, alla convenuta sarebbe stata assegnata in via chirografaria la somma di Euro 8.340,71, pari al
[...]
9,986% dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari intervenuti (Euro 837.113,81).
Pertanto, , anzichè vedersi assegnare la somma di Euro 190.864,79 (Euro 182.524,08 + CP_1
Euro 8.340,71), ha ricevuto in assegnazione la minor somma di Euro 69.564,09, con un danno pari ad
Euro 121.300,7, al quale deve aggiungersi la somma di Euro 995,21 illegittimamente detratta da a titolo di spese legali, che erano state quantificate dal legale in Euro 5.318,50, autorizzati CP_1 dagli attori. Il danno da questi ultimi complessivamente subito è pari, dunque, ad Euro 122.295,91.
In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata la responsabilità di quest'ultima deve essere condannata al risarcimento dei danni Controparte_6 subiti dagli attori nella misura di Euro 122.295,91.
Deve, poi, essere accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda di manleva proposta da nei confronti del terzo chiamato Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, Controparte_6 il quale deve, pertanto, essere condannato a rilevare indenne la banca convenuta da quanto la stessa è stata condannata a pagare in favore degli attori, per le causali sopra indicate.
Deve, infine, essere accolta la domanda di manleva svolta dall'Avv. Olivetti Rason nei confronti di la quale deve essere condannata a rilevare indenne il terzo chiamato da quanto Controparte_2 tenuto a pagare a nei limiti del massimale assicurato e con le Controparte_6 franchigie applicabili in base alla polizza stipulata.
Le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di lite fra parte convenuta e terzo chiamato, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 7 di 8 Spese compensate fra terzo chiamato Avv. Pier Ettore Olivetti Rason e Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ACCERTATA e DICHIARATA la responsabilità di per le causali di cui in motivazione, Controparte_6
NA al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella Controparte_6 misura di Euro 122.295,91.
ACCOGLIE la domanda di manleva di nei confronti dell'Avv. Controparte_6 Pier Ettore Olivetti Rason e, per l'effetto, NA quest'ultimo a rilevare indenne la banca convenuta da quanto la stessa è stata condannata a pagare in favore degli attori, per le causali sopra indicate. ACCOGLIE la domanda di manleva dell'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason nei confronti di
[...] e NA quest'ultima a rilevare indenne il predetto da quanto tenuto a pagare a CP_2
nei limiti del massimale assicurato e con le franchigie Controparte_6 applicabili in base alla polizza stipulata.
NA la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€14.103,00 per compensi ed in Euro 406,50 per esborsi, oltre alle spese e compensi del giudizio di mediazione, liquidate in Euro 1.008,00 per compensi ed in Euro 48,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali.
NA il terzo chiamato Avv. Pier Ettore Olivetti Rason a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra i terzi chiamati Avv. Pier Ettore Olivetti
Rason e Controparte_2
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 255/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPECCHI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPECCHI MICHELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPECCHI Parte_2 C.F._2 MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE, 5 51100 PISTOIA ITALIApresso il difensore avv. CAPECCHI MICHELE
ATTORI contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. PISTELLI SIMONE e dell'avv. MARIANI SILVIA ( ) C.F._3
VIA UNGHERIA 24 50126 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIA UNGHERIA 24 50126 FIRENZEpresso il difensore avv. PISTELLI SIMONE
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANIERI GIUSEPPE, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 50 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. RANIERI GIUSEPPE
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, accertata e dichiarata la responsabilità della resistente per i fatti di cui alla parte espositiva, condannare Parte_3
, in persona del legale rappresentante-pro-tempore, – San Casciano
[...] Controparte_3 in Val di Pesa (P.I. ) al pagamento in favore dei sigg.ri e P.IVA_1 Parte_4 [...]
ut supra, in proprio e quali eredi del sig. della somma di Euro 122.265,00 o Parte_1 Persona_1 quella diversa maggiore o minor somma che risulterà provata o liquidata in via di giustizia, per i motivi dedotti nella parte espositiva.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase di mediazione”.
In via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.
pagina 1 di 8 Per parte convenuta: affinchè il Tribunale di Firenze voglia dichiarare inammissibili ed infondate, e quindi respingere, le domande di e verso;
per il Parte_1 Parte_4 CP_1 caso di una condanna di al pagamento in favore dei ricorrenti e CP_1 Pt_1 [...]
che il Tribunale di Firenze accerti e dichiari il diritto di ad essere tenuta Parte_4 CP_1 indenne dall'avvocato Pier Olivetti Rason di ogni somma che, in denegata ipotesi, dovesse essere condannata a pagare ai ricorrenti e in via istruttoria, insistono nelle Pt_1 Parte_4 richieste istruttorie formulate, in via di ipotesi, nella memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. e si oppongono alla ammissione dei mezzi istruttori di controparte, per i motivi già dedotti nella memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. . In ogni caso, con rigetto delle eccezioni, deduzioni e conclusioni avversarie contro . CP_1
Si chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito della conclusionale e della memoria di replica.
Per il terzo chiamato Avv. Pier Ettore Olivetti Rason:
“Voglia il Tribunale di FIRENZE, contrariis reiectiis: In tesi, rigettare le domande proposte da
con atto di citazione di chiamata di terzo in causa del Parte_5
14.4.2022 siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto anche per difetto di legittimazione attiva; 2) In ipotesi, nel denegato caso di accoglimento della domanda attrice di risarcimento danni, condannare , in persona del legale rappresentante protempore, a rilevare Controparte_2 integralmente indenne l'Avv. Pier Ettore OLIVETTI RASON di tutto quanto sia tenuto a pagare a tale titolo a per capitale, interessi, rivalutazione, spese e Parte_5 quant'altro”.
Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13 agosto 2022 n. 147 con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del difensore antistatario Avv. Maurizio Bufalini che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli Onorari.
Per la terza chiamata “Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie Controparte_2 del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_3
[...]
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata e non provata sotto tutti i profili in fatto ed in diritto come specificato nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e di accoglimento della domanda di garanzia formulata dall'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, LIMITARE la condanna di alla sola somma che risulterà provata in corso di causa, per la Controparte_2 quota di responsabilità addebitabile al convenuto chiamante e che sarà ritenuta di giustizia, nei limiti del massimale, con l'applicazione delle franchigie e scoperti di polizza sopra esposti.
Con vittoria di spese e funzioni di lite”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo, Parte_1 Parte_4 previo accertamento della responsabilità della , Controparte_4 la condanna della stessa al pagamento, in loro favore, in proprio e quali eredi di della Persona_1 somma di Euro 122.265,00, o la diversa, maggiore o minore, di giustizia.
pagina 2 di 8 A fondamento del ricorso hanno allegato: di essere eredi del padre, sig. deceduto in Persona_1 data 30.11.2016; che il sig. nel 1998, aveva stipulato con il Credito Cooperativo Persona_1
IO-Campi Bisenzio Soc. Cooperativa (oggi Controparte_4
un atto di cessione di credito con il quale la banca gli cedeva due crediti che vantava nei
[...] confronti del sig. e precisamente: 1) un credito nei confronti di con Parte_6 Parte_7 fideiussione di derivante da contratto con Presticooper, per la somma di Lire Parte_6
71.386.641 (Euro 36.868,12); 2) un credito ipotecario nei confronti del sig. per la Parte_6 somma di Lire 175.944.960 (Euro 90.867,98) assistito da ipoteca volontaria di primo grado;
che con l'atto di cessione di credito, il sig. si surrogava nelle garanzie che la banca cedente Persona_1 vantava nei confronti del debitore ceduto, con l'impegno della banca a versare al cessionario ogni somma che venisse pagata e di agire giudizialmente per il recupero dei crediti ceduti, su richiesta del cessionari ed a sue spese;
che con lettera raccomandata del 20.1.2006, il sig. aveva Persona_1 invitato la banca cedente ad intervenire come creditore ipotecario di primo grado nella procedura esecutiva immobiliare n. 321/2000 R.G.E. a carico di precisando successivamente il Parte_6 proprio interesse a che l'intervento fosse effettuato, oltre che per il credito ipotecario di primo grado (e, quindi, privilegiato), anche per il credito chirografario ceduto;
che, con atto del 24.5.2006, la banca era intervenuta nella suddetta procedura esecutiva immobiliare, con richiesta di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita del bene immobile pignorato, per la soddisfazione dei crediti sia in via privilegiata che chirografaria;
che, dopo la vendita del bene pignorato, in sede di precisazione dei crediti, il patrocinatore del Credito Cooperativo IO dava atto dell'intervenuta modifica del soggetto titolare del credito (divenuto ChiantiBanca-Credito Cooperativo Soc. Coop.) e precisava il credito in Euro 182.254,08 in via privilegiata e in Euro 83.979,87 in via chirografaria;
che, in sede di approvazione del progetto di distribuzione, non veniva riconosciuto il privilegio ipotecario in favore di a causa della mancata rinnovazione dell'ipoteca iscritta nel 1994 in pendenza CP_1 della procedura esecutiva immobiliare, cosicchè i crediti oggetto dell'atto di cessione in favore di
[...] venivano inseriti tutti e soltanto in via chirografaria;
che, pertanto, a veniva Per_1 CP_1 assegnata la somma di Euro 69.564,09, anziché l'importo di Euro 190.833,88 che sarebbe stato assegnato se l'ipoteca fosse stata ancora efficace e, quindi, se il credito di Euro 182.524,09 fosse stato riconosciuto con il grado di privilegio;
che, inoltre, ricevuta la somma assegnata, CP_1 richiedeva agli eredi di odierni ricorrenti, l'autorizzazione a detrarre, dal suddetto Persona_1 importo, il compenso dovuto al patrocinatore per l'attività svolta, quantificato dallo stesso in Euro
5.318,40, che i ricorrenti autorizzavano;
che, tuttavia, la detraeva il maggior importo di Euro CP_5
6.313,61, versando agli eredi di la somma residua di Euro 63.250,48; di aver, pertanto Persona_1 subito un danno pari ad Euro 122.265,00.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via Controparte_6 preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda dei ricorrenti, non essendo mai subentrata nel rapporto oggetto di causa, in quanto tra la stessa e il Credito Cooperativo IO non si era verificato un fenomeno di fusione, bensì di cessione di attività e passività, tra le quali non risultava ricompresa la posizione nei confronti di o di che Parte_6 Persona_1 il Credito Cooperativo IO non aveva assunto alcun obbligo alla rinnovazione dell'ipoteca nei confronti di che nessuna responsabilità poteva imputarsi alla banca convenuta. Persona_1
Ha chiesto quindi di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, da cui chiedeva di essere manlevata, ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio l'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, il quale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di alla proposizione della domanda di garanzia e di CP_1 manleva nei propri confronti.
pagina 3 di 8 Nel merito ha eccepito: che, in data 27.7.2010, dopo che aveva invitato il Credito Persona_1
Cooperativo IO s.c. ad intervenire nella procedura esecutiva immobiliare n. 321/2000 R.G.E., lo stesso, a tal fine, aveva conferito incarico all'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason;
che il Credito
Cooperativo IO s.c. era stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa e, con contratto del 27.3.2012, il Commissario Liquidatore della LCA aveva ceduto a le attività e CP_1 passività costituenti l'azienda bancaria e ogni posizione creditoria e debitoria riferibile a qualsiasi titolo alla cedente, nei limiti delle passività “risultanti dallo stato passivo”; che, pertanto, i crediti ipotecari e chirografari verso ceduti ad erano rimasti fuori dal perimetro delle Parte_6 Persona_1 attività e passività costituenti l'azienda bancaria che la LCA aveva ceduto con il contratto del
27.3.2012 a la quale, pertanto, non era subentrata nella posizione contrattuale che il CP_1
Credito Cooperativo IO Sc vantava nell'ambito del contratto di cessione di credito del 1998; che non aveva conferito alcun mandato professionale all'Avv. Olivetti Rason;
che il CP_1
Credito Cooperativo IO non aveva assunto alcuno specifico obbligo di rinnovazione dell'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del credito ceduto;
che, in ogni caso, il titolare del credito,
avrebbe potuto procedere egli stesso alla rinnovazione dell'ipoteca, ed il Credito Persona_1
Cooperativo IO non aveva mai conferito all'Avv. Olivetti Rason l'incarico professionale di compiere le formalità necessarie alla rinnovazione dell'ipoteca medesima.
Ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di ed ha concluso per il Controparte_2 rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in ipotesi, per la condanna del proprio istituto assicuratore a rilevarlo indenne di tutto quanto fosse tenuto a pagare a tale titolo a . CP_1
Si è costituita in giudizio la quale ha aderito alle difese, sia in rito che nel merito, Controparte_2 svolte dal proprio assicurato e, in subordine, ha chiesto limitare la propria condanna alla sola somma provata, per la quota di responsabilità addebitabile al proprio assicurato, nei limiti della copertura di polizza e di massimale.
La causa, dopo la conversione del rito da sommario a cognizione piena, è stata documentalmente istruita, e, quindi, assunta in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea sollevata da Controparte_6
Dalla lettura dell'”Atto di cessione di attività e passività costituenti azienda bancaria”, intercorso fra il Credito Cooperativo IO, in liquidazione coatta amministrativa, e la Controparte_6 in data 27.3.2012, risulta, all'art. 2, che il primo cede alla seconda “le attività e
[...] passività costituenti l'azienda bancaria, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali, nonché ogni altro rapporto o sopravvenienza attiva o passiva, anche di natura tributaria, inerenti l'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3, 4 e 5. Per effetto della cessione, ogni credito, diritto, ragione ed azione nonché ogni debito, obbligo ed onere, anche di natura amministrativa e fiscale, riferibile a qualsiasi titolo alla Cedente in liquidazione coatta amministrativa, viene trasferito alla Cessionaria, ivi compresi i giudizi attivi e passivi in corso, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3, 4 e 5”.
Il previsto trasferimento alla cessionaria anche dei giudizi attivi e passivi in corso è sufficiente a legittimare la domanda attorea nei confronti dell'odierna convenuta, la quale, per espressa pattuizione, ha acquisito anche la titolarità, attiva o passiva, dei giudizi in corso al momento della cessione e, pertanto, anche quella relativa all'intervento come creditore nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 321/2000. A riprova di ciò, in tale sede, dopo la vendita del bene immobile pignorato, in occasione della precisazione dei crediti, il patrocinatore del Credito Cooperativo IO dava atto pagina 4 di 8 dell'intervenuta modifica del soggetto titolare del credito (divenuto ChiantiBanca-Credito Cooperativo Soc. Coop.).
Nel merito, al fine di stabilire se la banca convenuta possa essere ritenuta responsabile, nei confronti dell'originario cessionario del credito e, ora, dei suoi eredi (odierni attori), soccorre la lettura dell'Atto di cessione del credito intercorso nel 1998, in data imprecisata, fra il Credito Cooperativo IO
Campi Bisenzio s.c.r.l. ed il sig. il quale, avendo estinto le posizioni debitorie di Persona_1
e di nei confronti del Credito Cooperativo medesimo, ha inteso Parte_7 Parte_6 surrogarsi nei diritti di quest'ultimo e nelle garanzie relative nei confronti, appunto, della Parte_7
e di . A tal fine, è stata convenuta fra le parti la cessione ad dei Parte_6 Persona_1 seguenti crediti vantati dal Credito Cooperativo IO: 1) credito nei confronti di Parte_7 con fideiussione personale di , derivante da contratto di Presticooper, per un importo Parte_6 di Lire 71.385.641; 2) credito ipotecario nei confronti di per un importo di Lire Parte_6
175.944.960, assistito da ipoteca volontaria iscritta il 17.6.1994.
Ai nostri fini, importante è la previsione contenuta al punto 3 dell'atto di cessione laddove le parti concordano che la cessione non verrà notificata al debitore ceduto, né verrà annotata la surroga nella garanzia ipotecaria presso la Conservatoria dei RR.II. di Firenze, “restando però inteso che la notifica della cessione e l'annotazione della surroga nella garanzia ipotecaria…potrà essere effettuata dal sig. e a sua cura e spese: in conseguenza di ciò, da un lato il Credito Cooperativo Persona_1
IO si impegna a versare a ogni somma che dovesse essere pagata, a fronte dei Parte_8 crediti ceduti, da o da;
dall'altro, il Credito Cooperativo IO Parte_7 Parte_6 si impegna ad agire giudizialmente per il recupero dei crediti nelle sedi opportune, ove ne sia richiesto da , restando inteso che ogni azione avverrà a cura del credito Cooperativo IO, Persona_1 ma a spese di ”. Persona_1
Con tale previsione, pertanto, le parti hanno voluto che gli effetti della cessione non si producessero subito nei confronti dei debitori ceduti, salva la successiva diversa volontà di tanto che Persona_1 l'iniziativa per il recupero del credito rimaneva in capo all'originario creditore, il quale si impegnava in tal senso. Significativa, in particolare, deve ritenersi la previsione dell'omessa annotazione della surroga nella garanzia ipotecaria del cessionario Persona_1
Sul punto, la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto irrilevante, in linea generale, la mancata annotazione di una vicenda traslativa o surrogatoria, in particolare quando il cessionario del creditore ipotecario sia divenuto tale dopo la vendita del bene e dopo il decreto di trasferimento, ben potendo partecipare alla distribuzione della somma ricavata con la prelazione spettante al dante causa senza necessità di annotazione della vicenda traslativa;
tale giurisprudenza, infatti, è consolidata nel ritenere che l'annotazione delle vicende traslative, o surrogatorie, che interessino il credito assistito da ipoteca, “ha una funzione non già costitutiva bensì latamente dichiarativa”, e ciò “poiché non si va a costituire una garanzia nuova, ma solo a modificare il soggetto che ne è titolare, senza che tale cambiamento determini un aggravamento della posizione degli altri creditori concorrenti, essendo per loro indifferente che a soddisfarsi in via privilegiata sia il cedente o il surrogante” (così, da ultimo, Cass. sez. III 6.2.2024, n. 3401).
Tuttavia, la Suprema Corte ha, di recente, precisato che tale conclusione stride con l'affermazione secondo cui l'annotazione ex art. 2843 c.c. “ha carattere costitutivo del nuovo rapporto ipotecario dal lato soggettivo, rappresentando un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento, con l'effetto di sostituire al cedente o surrogante il cessionario o surrogato, non solo nella pretesa del credito… ma, altresì, nella prelazione annessa al diritto reale di garanzia, motivo per cui la mancata annotazione nei confronti dei terzi priva di effetti la trasmissione del vincolo” (in tal senso, Cass. Sez. III n. 5508/2021). Pertanto, la Suprema Corte è giunta alla conclusione che, quanto meno nel caso della vicenda traslativa o surrogatoria del credito perfezionatasi anteriormente al pagina 5 di 8 pignoramento (come nel caso di specie), non si può prescindere dalla necessità dell'annotazione, ex art. 2843 c.c., affinchè il nuovo titolare del credito possa avvalersi della prelazione annessa al diritto reale di garanzia: formalità che integra, prima dell'avvio della procedura espropriativa sul bene, un imprescindibile elemento costitutivo della ragione di prelazione (cfr., da ultimo, Cass civ. sez. III
16.1.2025, n. 1027).
Non essendo stata operata l'annotazione di cui all'art. 2843 c.c. nel caso di specie, come documentato dall'atto di cessione del 1998, non può ritenersi integrato l'elemento costituivo della prelazione in capo al cessionario, prelazione che è rimasta, pertanto, in capo all'originario creditore. Persona_1
Solo quest'ultimo, pertanto, poteva e doveva provvedere, senza necessità di richiesta da parte di
[...]
prima dello spirare del termine ventennale, alla rinnovazione della garanzia ipotecaria ai Per_1 sensi dell'art. 2850 c.c., omettendo la quale ha determinato un danno patrimoniale immediato ed attuale insito nella diminuzione stessa delle garanzie del credito, e corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito medesimo. Infatti, vista la natura costituiva di tale formalità, decorso il termine ventennale con la perdita di efficacia dell'iscrizione, è venuto ad estinguersi il diritto reale di garanzia.
Tuttavia, la responsabilità per il danno subito dagli attori per effetto della mancata rinnovazione dell'ipoteca deve essere imputata al legale della Banca convenuta, senz'altro legittimata attivamente a proporre domanda di chiamata in garanzia dell'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, per effetto del mandato professionale espletato in favore della Banca a partire dal momento in cui la stessa, per effetto dell'atto di cessione dal Credito Cooperativo IO, è subentrata nella posizione giudiziale già assunta dalla prima come creditore intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare n. 321/2000 R.G.E. a carico di
Parte_6
Sul punto, pertanto, deve rigettarsi, perché infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sollevata dal terzo chiamato Avv. Olivetti Rason. Del resto, l'espletamento, da parte di CP_1 quest'ultimo, del mandato professionale anche nei confronti dell'odierna convenuta è confermato dal fatto che il professionista originariamente incaricato dal Credito Cooperativo IO, in occasione della precisazione dei crediti dopo la vendita del bene immobile pignorato, abbia dato atto dell'intervenuta modifica del soggetto titolare del credito (divenuto, per effetto della cessione, ChiantiBanca-Credito Cooperativo Soc. Coop.) ed abbia continuato ad espletare il proprio mandato in favore del nuovo soggetto.
Nel merito, la responsabilità professionale per mancato rinnovo dell'ipoteca, prima della sua scadenza ventennale, discende dalla violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ex art. 1176 co. 2 c.c.): non vi è dubbio, infatti, che la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca (artt. 2847 e 2878 c.c.), trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non, invece dal cliente, il quale non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria ed al quale, pertanto, non può essere imputato alcunchè a tale titolo. Anche se nel caso di specie, il cliente è rappresentato da un istituto bancario, che, per ragioni legate alla sua attività, è sicuramente a conoscenza del periodo di scadenza suddetto, tuttavia nessuna responsabilità, neppure a titolo di concorso, può essergli addebitata, essendosi lo stesso affidato all'attività professionale di un legale al quale, evidentemente, ha conferito incarico per lo svolgimento di tutte le attività ed operazioni legate all'intervento come creditore nella procedura esecutiva. La responsabilità del difensore, quindi, come ritenuto dalla Suprema Corte pronunciatasi in materia, assume carattere assorbente rispetto a questioni di non immediata evidenza per un soggetto non esperto in materia giuridica (v., in tal senso., Cass. civ. sez. III, Ord. n. 12127/2020).
pagina 6 di 8 Deve poi essere accolta la domanda di manleva svolta dall'Avv. Olivetti Rason nei confronti del proprio istituto assicuratore, in virtù della polizza con lo stesso stipulata e nei Controparte_2 limiti del massimale previsto e con le franchigie da applicare.
Il danno subito dagli attori deve essere quantificato in misura pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito dal creditore intervenuto per il credito degradato a chirografario e quanto il creditore stesso avrebbe percepito qualora, rinnovata la garanzia ipotecaria, il credito fosse stato ammesso in privilegio.
Come da nota di precisazione del credito redatta nell'interesse del creditore intervenuto Credito
Cooperativo IO, divenuto Chiantibanca-Credito Cooperativo, l'Avv. Olivetti Rason precisava il credito in via privilegiata (in forza della garanzia ipotecaria di primo grado da cui era assistito) in Euro
182.524,08 (a titolo di capitale ed interessi) (v. doc. 7 parte attrice).
In sede di progetto di distribuzione del 28.5.2019 (doc. 8 parte attrice) non veniva riconosciuto il privilegio in favore del suddetto creditore ed il credito veniva ammesso solo in via chirografaria, “per mancata rinnovazione ipoteca 8 maggio 1995 R.P. 2181”, con conseguente assegnazione della somma di Euro 69.564,09, anziché della somma di Euro 190.833,88, che sarebbe stata assegnata in forza del privilegio ipotecario ove fosse stato rinnovato.
Dal suddetto progetto di distribuzione approvato, risulta, infatti, che la somma da distribuire fra tutti i creditori intervenuti, al netto delle spese in prededuzione, ammontava ad Euro 285.593,21; a
, ove l'ipoteca fosse stata rinnovata, sarebbe stato assegnato l'intero credito garantito dalla CP_1 medesima, perché di primo grado, pari ad Euro 182.524,08 (come da nota di precisazione del credito sopra richiamata), mentre sul residuo importo da distribuire, pari ad Euro 83.524,08 al netto dei crediti ipotecari (il credito appena citato e quello di Euro 19.471,99 di secondo grado di Controparte_7
, alla convenuta sarebbe stata assegnata in via chirografaria la somma di Euro 8.340,71, pari al
[...]
9,986% dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari intervenuti (Euro 837.113,81).
Pertanto, , anzichè vedersi assegnare la somma di Euro 190.864,79 (Euro 182.524,08 + CP_1
Euro 8.340,71), ha ricevuto in assegnazione la minor somma di Euro 69.564,09, con un danno pari ad
Euro 121.300,7, al quale deve aggiungersi la somma di Euro 995,21 illegittimamente detratta da a titolo di spese legali, che erano state quantificate dal legale in Euro 5.318,50, autorizzati CP_1 dagli attori. Il danno da questi ultimi complessivamente subito è pari, dunque, ad Euro 122.295,91.
In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata la responsabilità di quest'ultima deve essere condannata al risarcimento dei danni Controparte_6 subiti dagli attori nella misura di Euro 122.295,91.
Deve, poi, essere accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda di manleva proposta da nei confronti del terzo chiamato Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, Controparte_6 il quale deve, pertanto, essere condannato a rilevare indenne la banca convenuta da quanto la stessa è stata condannata a pagare in favore degli attori, per le causali sopra indicate.
Deve, infine, essere accolta la domanda di manleva svolta dall'Avv. Olivetti Rason nei confronti di la quale deve essere condannata a rilevare indenne il terzo chiamato da quanto Controparte_2 tenuto a pagare a nei limiti del massimale assicurato e con le Controparte_6 franchigie applicabili in base alla polizza stipulata.
Le spese di lite fra parte attrice e parte convenuta, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di lite fra parte convenuta e terzo chiamato, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
pagina 7 di 8 Spese compensate fra terzo chiamato Avv. Pier Ettore Olivetti Rason e Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ACCERTATA e DICHIARATA la responsabilità di per le causali di cui in motivazione, Controparte_6
NA al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella Controparte_6 misura di Euro 122.295,91.
ACCOGLIE la domanda di manleva di nei confronti dell'Avv. Controparte_6 Pier Ettore Olivetti Rason e, per l'effetto, NA quest'ultimo a rilevare indenne la banca convenuta da quanto la stessa è stata condannata a pagare in favore degli attori, per le causali sopra indicate. ACCOGLIE la domanda di manleva dell'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason nei confronti di
[...] e NA quest'ultima a rilevare indenne il predetto da quanto tenuto a pagare a CP_2
nei limiti del massimale assicurato e con le franchigie Controparte_6 applicabili in base alla polizza stipulata.
NA la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€14.103,00 per compensi ed in Euro 406,50 per esborsi, oltre alle spese e compensi del giudizio di mediazione, liquidate in Euro 1.008,00 per compensi ed in Euro 48,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per spese generali.
NA il terzo chiamato Avv. Pier Ettore Olivetti Rason a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra i terzi chiamati Avv. Pier Ettore Olivetti
Rason e Controparte_2
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 8 di 8