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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/12/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 291/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso - sezione civile - n. 356/2023, pubblicata il 18.5.2023, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Pastore, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Paupisi alla Via Pagani n. 45.
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Colagrossi, come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Campobasso al Corso Bucci n. 46.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
17.12.25.
1 Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 18.12.25.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso l' Parte_1 CP_1 esponendo quanto segue:
- in data 05.01.19, alle ore 13.36 circa, in agro di Sepino, lungo la S.S. Sannitica 87, al Km 109,80,
l'autovettura Land Rover Evoque Tg. ET 121 EG, di proprietà dell'attrice e nell'occorso condotta dal Sig. , aveva subito gravi danni alla carrozzeria;
CP_2
- in particolare, in tale circostanza di luogo e di tempo, il Sig. pur mantenendo una condotta di CP_2 guida conforme a tutte le norme del Codice della Strada, si trovava di fronte un imprevedibile ostacolo costituito da un esteso manto di neve e ghiaccio, nel pieno della traiettoria dell'autovettura, costituente insidia stradale, in quanto non segnalato, oggettivamente non prevedibile e soggettivamente non visibile;
- il Sig. perdeva il controllo dell'autovettura, che, spostatasi sul lato opposto di marcia, CP_2 impattava prima un cumulo di neve ghiacciata, e poi finiva la propria corsa urtando il guardrail posto a protezione della strada;
- l dopo essere stata notiziata del verificarsi del sinistro in parola, provvedeva ad CP_1 eliminare l'insidia.
L'attrice ha chiesto dunque la condanna della convenuta, ex artt. 2043 CC o 2051 CC, quale proprietaria della strada e preposta alla sua manutenzione, al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, quantificati in Euro 10.234,00, come da preventivo in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' eccependo, in via CP_1 pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
nel merito ha contestato quanto affermato da controparte in fatto, disconoscendo ogni responsabilità ex artt. 2043 CC e 2051 CC, e segnalando, in ogni caso, la sussistenza ex art. 1227 CC di una condotta di guida colposa del conducente dell'autovettura quale causa esclusiva e/o concorrente del danno.
2. La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Campobasso, espletato il tentativo di negoziazione assistita disposto, all'esito dell'istruttoria ammessa, con sentenza ex art. 281 sexies CPC n. 356/2023, pubblicata il 18.5.23, ha così statuito:
2 1) rigetta la domanda;
2) condanna, per l'effetto, l'attrice alla refusione, in favore della convenuta Parte_1
“ , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese e dei compensi di giudizio CP_1 liquidati in complessivi Euro 2.202,50 di cui Euro 0,00 per spese, Euro 459,50 per la fase di studio,
Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro 504,00 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed
I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Il primo Giudice ha ritenuto:
- non provato che la condotta osservata dal guidatore dell' autovettura (dotata di sistemi di sicurezza attiva di ultima generazione quali ABS ed ESP), e considerati altresì i danni visibili riportati dalla stessa, fosse conforme, ex artt. 145 C.d.S. e 1227 CC, alle condizioni ed alle caratteristiche della strada;
- non provato che i pneumatici in uso all' autovettura fossero rispettosi delle allora vigenti prescrizioni normative/regolamentari;
- non dimostrato il pregiudizio economico lamentato dall'attrice.
3. L'appello.
Avverso la sentenza, notificata il 23.6.23, ha proposto appello la con atto notificato a mezzo Parte_1 pec il 24.7.23.
L'appellante ha censurato la sentenza gravata lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la non corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2051 CC alla fattispecie;
ha concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda avanzata in prime cure, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 24.11.23 si è costituita l' ed ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 348 bis CPC, e comunque la sua infondatezza, invocandone il rigetto con la conferma della sentenza gravata;
in subordine ha chiesto accertare la concorrente responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell'attrice nella causazione del danno, e per l'effetto ridurre ex artt. 1227 CC il risarcimento chiesto da controparte.
Con ordinanza del 18.12.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. In rito.
Non è dato ravvisare profili di inammissibilità dell'appello rilevanti ai sensi dell'art. 348 bis CPC, in quanto l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di prime cure, e, con essi, delle relative doglianze.
3
5. Nel merito.
5.1 L'appellante ha censurato la sentenza gravata lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la non corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2051 CC alla fattispecie.
5.2. In punto di fatto può dirsi acquisito che: a) il giorno 5.1.2019, intorno alle ore 13,15, l'autovettura
Land Rover Range Rover Evoque tg., ET121EG, di proprietà dell'attrice, condotta nell'occasione da
, in prossimità del K.M. 109,00 della S.S. 87, alla località Sepino, è uscita di strada CP_2 andando ad impattare contro un cumulo di neve sulla corsia opposta al suo senso di marcia, riportando danni alla carrozzeria;
b) il conducente del veicolo ha riferito ai Carabinieri, intervenuti sul posto circa 40 minuti dopo l'incidente, di aver perso il controllo della vettura a causa di una lastra di ghiaccio presente sulla sede stradale;
c) i Carabinieri intervenuti hanno dato conto che “al suolo, ghiacciato, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo A” (cfr. relazione versata in atti con documentazione fotografica e dichiarazioni dei testi Testimone_1
e , militari intervenuti sul posto). Testimone_2
5.3. In punto di diritto è principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di servizio di pubblica utilità, la discrezionalità della P.A. incontra il suo limite esterno nella osservanza della regola del neminem laedere, che le impone di mantenere le strade in condizioni tali che non derivi agli utenti, i quali ragionevolmente facciano affidamento sullo stato di apparente transitabilità, una diversa situazione reale, costituente pericolo occulto sia per il carattere obiettivo della sua non visibilità sia per quello soggettivo della non prevedibilità.
Si è discusso se tale responsabilità da cattiva manutenzione delle strade pubbliche vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 CC, ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A. quella speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 CC, che riguarda i danni arrecati da cose in custodia;
in quest'ultima fattispecie è sufficiente dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, spettando poi al custode la prova del caso fortuito, l'unica idonea, in base alla lettera della norma, ad escludere una sua responsabilità nella causazione del fatto dannoso.
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 10.05.1999 è stato affermato che l'art. 2051 CC può applicarsi anche nei confronti della P.A. laddove un efficace controllo sulla res sia di fatto possibile, spettando al giudice di merito accertare caso per caso la ricorrenza di detta circostanza.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che restano fuori dal perimetro della disposizione citata le ipotesi in cui il bene produttivo di danno sia di notevole estensione e sottoposto ad un uso generale e diretto da parte dei terzi;
il venir meno di una soltanto di tali condizioni comporta un ritorno all'applicazione della più rigorosa regola di responsabilità prevista dall'art. 2051 CC (cfr. Cass 6515/2004).
4 L'evoluzione giurisprudenziale successiva ha poi precisato che l'estensione del bene e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia.
Con riferimento al demanio stradale, la sussistenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche: posizione, dotazioni, sistemi di assistenza che li connotano, strumenti che il progresso tecnologico appresta, rappresentano tutte caratteristiche rilevanti, anche con riferimento alle aspettative degli utenti (cfr. Cass. n.
15383/2006).
In altre parole è necessario che la Pubblica Amministrazione abbia e sia in grado di esplicare in concreto il potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr. Cass. n. 24419/2009).
Nel caso di specie, essendo l'evento lesivo verificatosi lungo una strada statale di principale collegamento tra la Campania ed il Molise, è esigibile il dovere di vigilanza, custodia e tempestiva messa in sicurezza in capo alla P.A. (o enti concessionari); quindi, è applicabile la disciplina dell'art. 2051 CC.
Ciò posto, anche riconducendo la fattispecie all' art. 2051 CC, l'attore deve fornire la prova del fatto storico dedotto e del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose di cui chiede il risarcimento secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 CC.
La Suprema Corte ha infatti precisato che "la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (cfr. Cass. n. 858/2008).
E' stato inoltre chiarito che il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano
5 della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. n. 14228/23).
Dunque, la condotta del danneggiato “potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel
“formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr. anche
Cass. 2376/24).
5.4. Applicando al caso di specie i canoni ermeneutici sopra ricordati ed il criterio di inferenza causale del più probabile che non, gli elementi di fatto prima riassunti consentono di affermare l'esistenza di un nesso di causalità tra le condizioni anomale della strada, dovute alla presenza di ghiaccio, e l'incidente.
La formazione del ghiaccio sul manto stradale non può ritenersi evento fortuito ed imprevedibile per il custode, attese le avverse condizioni atmosferiche, già presenti da qualche giorno, descritte anche dai testi escussi in primo grado;
inoltre, le attività di spazzamento e spargimento del sale predisposte dall' nell'occasione non sono state evidentemente sufficienti ad evitare l'insidia, CP_1 creatasi in orario di normale fruizione della strada.
E' altresì lecito affermare che all'evento abbia concorso anche la condotta colposa del conducente del veicolo, il quale non ha improntato la guida del mezzo alla particolare cautela imposta dalle circostanze, in un contesto caratterizzato dalla presenza di neve ai margini della carreggiata e dal freddo intenso, possibili inneschi alla formazione di ghiaccio.
E' d'altra parte significativo in tal senso che quel giorno non sono stati segnalati ulteriori sinistri nel tratto di strada di cui si discute.
Non può, d'altra parte, ritenersi, che la colpa del conducente abbia avuto una efficacia causale esclusiva ai fini dell'evento dannoso: il sinistro ha infatti comportato solo danni al veicolo, e dunque la velocità cui procedeva il mezzo non doveva essere troppo elevata, come testimoniato anche dal fatto che l'impatto contro il muro di neve e poi il guardrail non ha determinato, per quanto è dato
6 evincere dalla documentazione fotografica allegata alla relazione dei Carabinieri intervenuti, lo scoppio degli air bag.
Non è dato affermare inoltre, che la Rover non montasse pneumatici invernali, come prescritto Pt_2 per quel tratto di strada, incombendo l'onere della prova sul punto sulla convenuta custode;
è il caso di rilevare, comunque, che al riguardo alcuna contestazione ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. e del
C.d.S. è stata mossa dai Carabinieri intervenuti.
La misura del concorso di colpa del conducente ex art. 1227 CC può allora essere determinato nella misura del 50%.
5.5. Venendo alla quantificazione dei danni, è certo che la vettura di proprietà dell'attrice, a causa del sinistro, ha riportato danni alla carrozzeria di una apprezzabile entità, visibili nelle foto allegate alla relazione dei Carabinieri intervenuti.
L'attrice in primo grado ha prodotto un preventivo di riparazione della Controparte_3 dell'importo di Euro 10.234,10.
Il Tribunale ha ritenuto non provati i danni lamentati perché il preventivo è documento di formazione unilaterale e non attesta l'esecuzione dei lavori.
L' osservazione non è decisiva, tenuto conto dell'assenza di contestazioni specifiche della convenuta, pur in presenza di una dettagliata elencazione delle voci di spesa e degli ulteriori elementi di riscontro
(cfr. Cass. 17312/25).
Tes_ Infatti, il teste , indifferente, ha confermato di aver redatto il preventivo di cui si discute, ed ha altresì precisato che “l'autovettura è stata riparata ed ho emesso anche regolare fattura”.
Il primo Giudice ha ritenuto che la deposizione del teste non possa essere invocata a sostegno della tesi attorea perché “sofferente dei limiti di cui agli artt. 2721 e segg. c.c.”.
Va peraltro considerato che: a) la prova per testi sul punto non è vietata;
b) l'esistenza di danni alla carrozzeria della vettura emerge anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione dei
Carabinieri; c) il preventivo, come detto, pur se dettagliato, non è stato contestato specificamente Tes_ dalla convenuta;
d) non si ha motivo di dubitare dell'attendibilità del teste .
In conclusione, i danni subiti dall'attrice a causa del sinistro possono ritenersi provati nella misura indicata, apparendo ultroneo disporre CTU sul punto.
5.6. Alla luce di quanto esposto, in riforma della sentenza gravata, accogliendo per quanto di ragione la domanda della , ritenuto il concorso di colpa nella causazione del sinistro del conducente Parte_1
7 del veicolo nella misura del 50%, l' a condannata al pagamento in favore dell'attrice, CP_1 attuale appellante, dell'importo, congruo anche all'attualità, di Euro 5.117,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
6. Il governo delle spese di lite.
Il ritenuto concorso di colpa nella causazione dell'evento giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio nella misura del 50%, ponendo il residuo 50% a carico della soccombente liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/22, in ragione del valore CP_1
della controversia e dell'attività prestata.
Di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 291/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso
– sezione civile - n. 356/2023, pubblicata il 18.5.23, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione l'appello, in riforma della sentenza gravata, ritenuto il concorso di colpa nella causazione del sinistro del conducente del veicolo di proprietà di nella misura del 50%, condanna l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di dell'importo di Euro Parte_1
5.117,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese CP_1 processuali sostenute da liquidate, previa compensazione nella misura Parte_1 del 50%, quanto al primo grado di in complessivi Euro 2.538,50 (Euro 459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria, Euro 850,50 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, e quanto al presente grado di giudizio in complessivi Euro 1.983,00
(Euro 567,00 per la fase di studio, Euro 460,50 per la fase introduttiva, Euro 955,50 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del
8 15% come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore dell'avv. Patrizia Pastore, antistataria.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 19.12.25.
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 291/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso - sezione civile - n. 356/2023, pubblicata il 18.5.2023, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Pastore, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Paupisi alla Via Pagani n. 45.
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Colagrossi, come da procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Campobasso al Corso Bucci n. 46.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
17.12.25.
1 Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 18.12.25.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa.
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso l' Parte_1 CP_1 esponendo quanto segue:
- in data 05.01.19, alle ore 13.36 circa, in agro di Sepino, lungo la S.S. Sannitica 87, al Km 109,80,
l'autovettura Land Rover Evoque Tg. ET 121 EG, di proprietà dell'attrice e nell'occorso condotta dal Sig. , aveva subito gravi danni alla carrozzeria;
CP_2
- in particolare, in tale circostanza di luogo e di tempo, il Sig. pur mantenendo una condotta di CP_2 guida conforme a tutte le norme del Codice della Strada, si trovava di fronte un imprevedibile ostacolo costituito da un esteso manto di neve e ghiaccio, nel pieno della traiettoria dell'autovettura, costituente insidia stradale, in quanto non segnalato, oggettivamente non prevedibile e soggettivamente non visibile;
- il Sig. perdeva il controllo dell'autovettura, che, spostatasi sul lato opposto di marcia, CP_2 impattava prima un cumulo di neve ghiacciata, e poi finiva la propria corsa urtando il guardrail posto a protezione della strada;
- l dopo essere stata notiziata del verificarsi del sinistro in parola, provvedeva ad CP_1 eliminare l'insidia.
L'attrice ha chiesto dunque la condanna della convenuta, ex artt. 2043 CC o 2051 CC, quale proprietaria della strada e preposta alla sua manutenzione, al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, quantificati in Euro 10.234,00, come da preventivo in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' eccependo, in via CP_1 pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
nel merito ha contestato quanto affermato da controparte in fatto, disconoscendo ogni responsabilità ex artt. 2043 CC e 2051 CC, e segnalando, in ogni caso, la sussistenza ex art. 1227 CC di una condotta di guida colposa del conducente dell'autovettura quale causa esclusiva e/o concorrente del danno.
2. La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Campobasso, espletato il tentativo di negoziazione assistita disposto, all'esito dell'istruttoria ammessa, con sentenza ex art. 281 sexies CPC n. 356/2023, pubblicata il 18.5.23, ha così statuito:
2 1) rigetta la domanda;
2) condanna, per l'effetto, l'attrice alla refusione, in favore della convenuta Parte_1
“ , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese e dei compensi di giudizio CP_1 liquidati in complessivi Euro 2.202,50 di cui Euro 0,00 per spese, Euro 459,50 per la fase di studio,
Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro 504,00 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed
I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Il primo Giudice ha ritenuto:
- non provato che la condotta osservata dal guidatore dell' autovettura (dotata di sistemi di sicurezza attiva di ultima generazione quali ABS ed ESP), e considerati altresì i danni visibili riportati dalla stessa, fosse conforme, ex artt. 145 C.d.S. e 1227 CC, alle condizioni ed alle caratteristiche della strada;
- non provato che i pneumatici in uso all' autovettura fossero rispettosi delle allora vigenti prescrizioni normative/regolamentari;
- non dimostrato il pregiudizio economico lamentato dall'attrice.
3. L'appello.
Avverso la sentenza, notificata il 23.6.23, ha proposto appello la con atto notificato a mezzo Parte_1 pec il 24.7.23.
L'appellante ha censurato la sentenza gravata lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la non corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2051 CC alla fattispecie;
ha concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda avanzata in prime cure, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 24.11.23 si è costituita l' ed ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 348 bis CPC, e comunque la sua infondatezza, invocandone il rigetto con la conferma della sentenza gravata;
in subordine ha chiesto accertare la concorrente responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell'attrice nella causazione del danno, e per l'effetto ridurre ex artt. 1227 CC il risarcimento chiesto da controparte.
Con ordinanza del 18.12.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. In rito.
Non è dato ravvisare profili di inammissibilità dell'appello rilevanti ai sensi dell'art. 348 bis CPC, in quanto l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di prime cure, e, con essi, delle relative doglianze.
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5. Nel merito.
5.1 L'appellante ha censurato la sentenza gravata lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la non corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 2043 e 2051 CC alla fattispecie.
5.2. In punto di fatto può dirsi acquisito che: a) il giorno 5.1.2019, intorno alle ore 13,15, l'autovettura
Land Rover Range Rover Evoque tg., ET121EG, di proprietà dell'attrice, condotta nell'occasione da
, in prossimità del K.M. 109,00 della S.S. 87, alla località Sepino, è uscita di strada CP_2 andando ad impattare contro un cumulo di neve sulla corsia opposta al suo senso di marcia, riportando danni alla carrozzeria;
b) il conducente del veicolo ha riferito ai Carabinieri, intervenuti sul posto circa 40 minuti dopo l'incidente, di aver perso il controllo della vettura a causa di una lastra di ghiaccio presente sulla sede stradale;
c) i Carabinieri intervenuti hanno dato conto che “al suolo, ghiacciato, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo A” (cfr. relazione versata in atti con documentazione fotografica e dichiarazioni dei testi Testimone_1
e , militari intervenuti sul posto). Testimone_2
5.3. In punto di diritto è principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di servizio di pubblica utilità, la discrezionalità della P.A. incontra il suo limite esterno nella osservanza della regola del neminem laedere, che le impone di mantenere le strade in condizioni tali che non derivi agli utenti, i quali ragionevolmente facciano affidamento sullo stato di apparente transitabilità, una diversa situazione reale, costituente pericolo occulto sia per il carattere obiettivo della sua non visibilità sia per quello soggettivo della non prevedibilità.
Si è discusso se tale responsabilità da cattiva manutenzione delle strade pubbliche vada inquadrata nella previsione generale dell'art. 2043 CC, ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A. quella speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 CC, che riguarda i danni arrecati da cose in custodia;
in quest'ultima fattispecie è sufficiente dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, spettando poi al custode la prova del caso fortuito, l'unica idonea, in base alla lettera della norma, ad escludere una sua responsabilità nella causazione del fatto dannoso.
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 10.05.1999 è stato affermato che l'art. 2051 CC può applicarsi anche nei confronti della P.A. laddove un efficace controllo sulla res sia di fatto possibile, spettando al giudice di merito accertare caso per caso la ricorrenza di detta circostanza.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che restano fuori dal perimetro della disposizione citata le ipotesi in cui il bene produttivo di danno sia di notevole estensione e sottoposto ad un uso generale e diretto da parte dei terzi;
il venir meno di una soltanto di tali condizioni comporta un ritorno all'applicazione della più rigorosa regola di responsabilità prevista dall'art. 2051 CC (cfr. Cass 6515/2004).
4 L'evoluzione giurisprudenziale successiva ha poi precisato che l'estensione del bene e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi assumono soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia.
Con riferimento al demanio stradale, la sussistenza della custodia deve essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche: posizione, dotazioni, sistemi di assistenza che li connotano, strumenti che il progresso tecnologico appresta, rappresentano tutte caratteristiche rilevanti, anche con riferimento alle aspettative degli utenti (cfr. Cass. n.
15383/2006).
In altre parole è necessario che la Pubblica Amministrazione abbia e sia in grado di esplicare in concreto il potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr. Cass. n. 24419/2009).
Nel caso di specie, essendo l'evento lesivo verificatosi lungo una strada statale di principale collegamento tra la Campania ed il Molise, è esigibile il dovere di vigilanza, custodia e tempestiva messa in sicurezza in capo alla P.A. (o enti concessionari); quindi, è applicabile la disciplina dell'art. 2051 CC.
Ciò posto, anche riconducendo la fattispecie all' art. 2051 CC, l'attore deve fornire la prova del fatto storico dedotto e del nesso causale tra il fatto e le conseguenze dannose di cui chiede il risarcimento secondo l'ordinario criterio di cui all'art. 2697 CC.
La Suprema Corte ha infatti precisato che "la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (cfr. Cass. n. 858/2008).
E' stato inoltre chiarito che il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano
5 della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. n. 14228/23).
Dunque, la condotta del danneggiato “potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel
“formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr. anche
Cass. 2376/24).
5.4. Applicando al caso di specie i canoni ermeneutici sopra ricordati ed il criterio di inferenza causale del più probabile che non, gli elementi di fatto prima riassunti consentono di affermare l'esistenza di un nesso di causalità tra le condizioni anomale della strada, dovute alla presenza di ghiaccio, e l'incidente.
La formazione del ghiaccio sul manto stradale non può ritenersi evento fortuito ed imprevedibile per il custode, attese le avverse condizioni atmosferiche, già presenti da qualche giorno, descritte anche dai testi escussi in primo grado;
inoltre, le attività di spazzamento e spargimento del sale predisposte dall' nell'occasione non sono state evidentemente sufficienti ad evitare l'insidia, CP_1 creatasi in orario di normale fruizione della strada.
E' altresì lecito affermare che all'evento abbia concorso anche la condotta colposa del conducente del veicolo, il quale non ha improntato la guida del mezzo alla particolare cautela imposta dalle circostanze, in un contesto caratterizzato dalla presenza di neve ai margini della carreggiata e dal freddo intenso, possibili inneschi alla formazione di ghiaccio.
E' d'altra parte significativo in tal senso che quel giorno non sono stati segnalati ulteriori sinistri nel tratto di strada di cui si discute.
Non può, d'altra parte, ritenersi, che la colpa del conducente abbia avuto una efficacia causale esclusiva ai fini dell'evento dannoso: il sinistro ha infatti comportato solo danni al veicolo, e dunque la velocità cui procedeva il mezzo non doveva essere troppo elevata, come testimoniato anche dal fatto che l'impatto contro il muro di neve e poi il guardrail non ha determinato, per quanto è dato
6 evincere dalla documentazione fotografica allegata alla relazione dei Carabinieri intervenuti, lo scoppio degli air bag.
Non è dato affermare inoltre, che la Rover non montasse pneumatici invernali, come prescritto Pt_2 per quel tratto di strada, incombendo l'onere della prova sul punto sulla convenuta custode;
è il caso di rilevare, comunque, che al riguardo alcuna contestazione ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. e del
C.d.S. è stata mossa dai Carabinieri intervenuti.
La misura del concorso di colpa del conducente ex art. 1227 CC può allora essere determinato nella misura del 50%.
5.5. Venendo alla quantificazione dei danni, è certo che la vettura di proprietà dell'attrice, a causa del sinistro, ha riportato danni alla carrozzeria di una apprezzabile entità, visibili nelle foto allegate alla relazione dei Carabinieri intervenuti.
L'attrice in primo grado ha prodotto un preventivo di riparazione della Controparte_3 dell'importo di Euro 10.234,10.
Il Tribunale ha ritenuto non provati i danni lamentati perché il preventivo è documento di formazione unilaterale e non attesta l'esecuzione dei lavori.
L' osservazione non è decisiva, tenuto conto dell'assenza di contestazioni specifiche della convenuta, pur in presenza di una dettagliata elencazione delle voci di spesa e degli ulteriori elementi di riscontro
(cfr. Cass. 17312/25).
Tes_ Infatti, il teste , indifferente, ha confermato di aver redatto il preventivo di cui si discute, ed ha altresì precisato che “l'autovettura è stata riparata ed ho emesso anche regolare fattura”.
Il primo Giudice ha ritenuto che la deposizione del teste non possa essere invocata a sostegno della tesi attorea perché “sofferente dei limiti di cui agli artt. 2721 e segg. c.c.”.
Va peraltro considerato che: a) la prova per testi sul punto non è vietata;
b) l'esistenza di danni alla carrozzeria della vettura emerge anche dalla documentazione fotografica allegata alla relazione dei
Carabinieri; c) il preventivo, come detto, pur se dettagliato, non è stato contestato specificamente Tes_ dalla convenuta;
d) non si ha motivo di dubitare dell'attendibilità del teste .
In conclusione, i danni subiti dall'attrice a causa del sinistro possono ritenersi provati nella misura indicata, apparendo ultroneo disporre CTU sul punto.
5.6. Alla luce di quanto esposto, in riforma della sentenza gravata, accogliendo per quanto di ragione la domanda della , ritenuto il concorso di colpa nella causazione del sinistro del conducente Parte_1
7 del veicolo nella misura del 50%, l' a condannata al pagamento in favore dell'attrice, CP_1 attuale appellante, dell'importo, congruo anche all'attualità, di Euro 5.117,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
6. Il governo delle spese di lite.
Il ritenuto concorso di colpa nella causazione dell'evento giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio nella misura del 50%, ponendo il residuo 50% a carico della soccombente liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/22, in ragione del valore CP_1
della controversia e dell'attività prestata.
Di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 291/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso
– sezione civile - n. 356/2023, pubblicata il 18.5.23, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione l'appello, in riforma della sentenza gravata, ritenuto il concorso di colpa nella causazione del sinistro del conducente del veicolo di proprietà di nella misura del 50%, condanna l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di dell'importo di Euro Parte_1
5.117,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese CP_1 processuali sostenute da liquidate, previa compensazione nella misura Parte_1 del 50%, quanto al primo grado di in complessivi Euro 2.538,50 (Euro 459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria, Euro 850,50 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, e quanto al presente grado di giudizio in complessivi Euro 1.983,00
(Euro 567,00 per la fase di studio, Euro 460,50 per la fase introduttiva, Euro 955,50 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del
8 15% come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore dell'avv. Patrizia Pastore, antistataria.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 19.12.25.
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
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