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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 2171/2020
Udienza del 18.04.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle dott.sse AUPP Daria De Maio e Sara Cecere
è presente per il ricorrente l'Avvocato Emilio Ricciardi in sostituzione e per delega orale degli Avvocati Emanuele Condò e Barbara De Marchis. L'Avvocato
Ricciardi nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, si riporta a tutti gli atti ed i verbali di causa, insiste per tutte le domande e istanze, anche istruttorie, articolate. Chiede che la causa venga decisa e dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del difensore. il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della udienza di discussione del
18/4/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2171/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
(c.f. indicato , Parte_1 C.F._1 rappresentato difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Emanuele Condò e Barbara De Marchis ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Livorno, n. 6 (indirizzi pec indicati:
); Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso cui domicilia per legge, in Napoli, alla via Diaz, n. 11
(indirizzo pec indicato: ; Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1. Con ricorso depositato in data 8.08.2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, chiedendo di “In via principale, accertare e dichiarare lo status di vittima del dovere o equiparato, ai sensi della L. 266 del 23.12.2005 artt. 563 o
564, con i benefici ivi connessi a favore del sig. , per tutti i Parte_1 motivi di cui in premessa. Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere tutti i benefici connessi al riconoscimento dello status di vittima del dovere nella misura del 25% di invalidità permanente, e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento ed alla CP_1 corresponsione, in favore del sig. : - dell'assegno Parte_1 vitalizio di cui alla Legge n. 407/98, art. 2 comma 1, D.P.R. n. 243/06, art. 4, comma 1, lettera b), numero 1, quantificato in euro 500,00 mensili ex art. 4 comma 238 L. 350/2003 soggetto a perequazione annua, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, o, nel denegato caso in cui si ritenesse inapplicabile la disposizione di cui al comma 238, art. 4, L. 350/2003, quantificato in euro
258,23 mensili, soggetto a perequazione annua, con decorrenza dalla sua entrata in vigore;
- della speciale elargizione di cui alla Legge n. 206/04, art. 5, comma 1, D.P.R. n. 243/06, art. 4, comma 1, lettera a), numero 1, D.L. n.
159/07, art. 34, comma 1, convertito nella Legge n. 222/07, art. 1, pari ad euro
2.000,00 per ogni punto di invalidità riconosciuto e dunque, nel caso di specie, ad euro 50.000,00, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- dello speciale assegno vitalizio di cui alla legge 206 del 2004, art. 5, comma 3, introdotto dall'art. 2, comma 105, legge 244 del 2007, pari ad euro
1.033,00 mensili soggetto a perequazione annuale, con decorrenza dalla sua entrata in vigore. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere tutti i benefici indiretti che scaturiscono ope legis dallo status, oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata, in caso di contestazioni sulla quantificazione medico legale di cui alla relazione allegata e riportata nel presente atto, si chiede altresì CTU medico legale al fine di valutare la percentuale di invalidità permanente, secondo quanto disposto dalla D.P.R. n.
Pag. 3 di 20 181/09, patita dal ricorrente e, per l'effetto, si chiede di condannare il
resistente al pagamento delle prestazioni economiche, sopra CP_1 analiticamente indicate, in base alla percentuale risultante all'esito della CTU da calcolarsi secondo la specifica normativa di settore, oltre interessi e rivalutazione”. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
In punto di fatto, il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, deduceva di aver presentato, in data 13.05.2017, istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere, in ragione dell'incidente intervenuto in data 12.07.1996, mentre svolgeva le proprie funzioni di Agente di Polizia in forza presso il
Reparto di Prevenzione Crimine Puglia Sezione di Lecce, incaricato di effettuare un “posto di controllo” in località Mancaversa.
In particolare, il ricorrente riportava di aver perso il controllo della propria automobile durante l'inseguimento di un soggetto in fuga alla guida di una
AN TH, non fermatosi nonostante l'alt intimatogli, di aver perso conoscenza a causa dell'urto e di essere stato trasportato in ospedale, per poi essere dimesso in data 15.07.1996, con la diagnosi di “Ferita l.c. al 2° e 3° dito e al dorso della mano sn con ritenzione di corpo estraneo e lesione dei tendini estensori comuni del 2° e 3° dito. Perdita di sostanza alla falange ungueale del
3° dito della mano”.
Esponeva, inoltre, che l'Ospedale Militare di Bari, in data 16.07.1996, giudicava la lesione dipendente da causa di servizio e che, in data 29.03.2001, veniva rilasciato giudizio medico di TNI per l'infermità “Formazione ipercontrazione con impegno dorsale del III MF mano sx”.
Dopo aver ripercorso il proprio iter terapeutico, riferiva le conseguenze del sinistro ad oggi patite, ritenendo l'insussistenza della prescrizione del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere posta alla base del rigetto della relativa istanza.
In considerazione del proprio grado di invalidità, quantificato nella misura del
25%, riteneva, dunque, la spettanza dei benefici di cui all'art. 5 co. 1 e 3, l.
206/2004, nonché dell'assegno vitalizio ex art. 2 co. 1, l. n. 407/98 e rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
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2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva del 18.05.2021 si costituiva in giudizio la parte resistente, instando per il rigetto del ricorso ed eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 3, dl.gs. n. 165/2001.
Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto preteso e dei correlati benefici, nonché l'infondatezza della domanda nel merito per assenza dei requisiti di legge necessari al riconoscimento dei benefici richiesti.
Espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e a mezzo di C.T.U., alla odierna udienza, il Giudice del Lavoro, nella persona dello scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo dal settembre 2022, ha deciso la causa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla parte resistente, in quanto la controversia sul riconoscimento dello status di vittime del dovere rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Infatti, con le sentenze n. 23300 del 16 novembre 2016 e n. 759 del 13 gennaio
2017, i cui contenuti sono stati poi costantemente ribaditi in pronunce successive, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che «in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell'art. 1, comma 563, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale».
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4. Acclarata la giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso merita accoglimento nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che l'art. 1, comma 563, della L. 23 dicembre 2005 n. 266 stabilisce che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art.
3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma equipara a tali soggetti “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Con D.P.R. n. 243/2006 è stato precisato che “ai fini del presente regolamento, si intendono: (...) b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Tracciato il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie, risulta documentato che il ricorrente è stato vittima di un incidente automobilistico
Pag. 6 di 20 occorso in servizio presso la sezione distaccata di Lecce, denominata Asti Como
91, aggregata al Commissariato di Gallipoli.
In particolare, dalla comunicazione del 15.07.1996 in atti (v. all. sub 2 in produzione di parte ricorrente), è emerso che “Alle ore 01,25 del 12 luglio 1996 la pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine - Sezione distaccata di Lecce, denominata Asti Como 91, aggregata a disposizione di questo
Commissariato… in località Mancaversa, marina di Taviano (LE), nel mentre effettuavano un posto di medesimo controllo, unitamente ad altri due equipaggi del Reparto, precisamente le pattuglie Asti Como 92 e 93, intimava
l'alt ad un'autovettura AN TH che proveniente da Mancaversa in direzione Gallipoli, Leuca-Gallipoli. All'intimazione dell'alt regolarmente effettuato con la paletta in dotazione dagli Operatori della Polizia, la citata
AN TH non si fermava bensì aumentava notevolmente la velocità dandosi a precipitosa fuga in direzione Gallipoli.
Visto ciò, gli operatori dell'Asti Como 91 si mettevano all'inseguimento dell'auto fuggitrice, la quale vistasi inseguita aumentava ancor di più la velocità.
Nel corso dell'inseguimento che si protraeva per circa 4 chilometri, l'auto
Polizia giunta nei pressi dell'ingresso del campeggio “Baia di Gallipoli” perdeva il controllo del veicolo e si ribaltava sulla sede stradale.
Nella circostanza, immediatamente dopo sopraggiungevano gli equipaggi Asti
Como 90 e 92 e l' che trovavasi a diporto, i quali Controparte_2 soccorrevano i colleghi feriti, trasportandoli nel locale ospedale, ove venivano ricoverati con le seguenti diagnosi: …
- , per "piccole ferite suturate mano sx - Avulsione ungueale Parte_1 con perdita di sostanza ferreo dito mano sx e sospetta lesione tendinea m- estensore 3° dito mano Sx" e giudicato guaribile in gg. 20 s.c. come da referto medico nr. 539…
Sul posto dell'incidente si faceva intervenire personale della locale Stazione
Carabinieri per i rilievi del caso, nonché i locali Vigili del Fuoco per la prevenzione di un eventuale incendio in quanto vi era perdita di carburante.
Pag. 7 di 20 Durante l'ispezione dei luoghi dell'incidente veniva rinvenuto un tondino di ferro per costruzioni della lunghezza di circa mt. 1 e diametro cm. 1,5 circa che veniva recuperato.
L'autovettura assumeva la posizione statica finale post-incidente capovolta sulla sede stradale, riportando i seguenti ingenti danni: tetto, cofano ant. e confano post. fortemente ammaccati, sportelli laterali sia anteriori fortemente ammaccati, parabrezza ant., vetro post. e vetri sportelli rotti, danni alle parti meccaniche da accertare….
In merito alla dinamica dell'incidente come si evince dalle allegate relazioni di servizio, si presume che il sinistro sia occorso nel seguente modo: l'Asti Como
91 nel mentre inseguiva l'autovettura AN arrotava il tondino in CP_3 ferro suddetto, perdendo il controllo del mezzo con le conseguenze di cui sopra”.
Inoltre, dalla cartella clinica in atti è emerso che, a seguito del suddetto incidente, il ricorrente veniva dimesso con la seguente diagnosi: “Ferita l.c. al 2°
e 3° dito e al dorso della mano sn con ritenzione di corpo estraneo e lesione dei tendini estensori comuni del 2° e 3° dito. Perdita di sostanza alla falange ungueale del 3° dito della mano” (v. doc. 4 all. parte ricorrente).
A seguito di esame obiettivo, poi, l'ospedale militare di Bari riconosceva le lesioni riportate dal “si dipendente da causa di servizio”, (v. doc. 5 all. Parte_1 parte ricorrente).
Peraltro, risulta altresì agli atti che, in data 20.10.2016, il riconosceva CP_1 in favore del ricorrente l'equo indennizzo tab b per la menomazione dell'integrità fisica conseguente all'infermità “esiti di pregressa ferita mano sx con lesione tendinea m. estensori 2 e 3 dito” (v. doc. 8 all. parte ricorrente).
Orbene, applicando i su menzionati principi al caso di specie, va rilevato che l'attività svolta dal ricorrente durante il turno di servizio per il controllo del territorio in data 12.07.1996, rientra nella fattispecie di cui alla L. n. 266 del
2005, art. 1, comma 563.
Pertanto, deve ritenersi che l'Assistente Capo possa essere Parte_1 riconosciuto quale vittima del dovere ai sensi della menzionata norma.
Pag. 8 di 20 Non coglie nel segno la difesa della parte resistente secondo cui “non basta che
l'evento legale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività
d'istituto”.
Come appare evidente dal confronto tra le due disposizioni normative sopra citate, le particolari condizioni ambientali ed operative nel corso delle quali deve essersi verificata la lesione, e quindi l'esistenza od il sopravvenire di circostanze che abbiano esposto il soggetto ad un rischio maggiore rispetto a quello già insito nella sua attività di servizio, sono richieste, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere dalle sole ipotesi di cui al comma 564, mentre per l'ipotesi di cui al comma 563 è sufficiente che il dipendente pubblico abbia subito la lesione in attività di servizio svolta per le finalità indicate dalla norma.
Quindi il comma 563, a differenza del comma successivo, non richiede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte affermando che “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”( Cass. sez.un. 4/5/2017 n.
10791).
Nel caso di specie, dalla descrizione degli episodi occorsi al -non Parte_1 contestata dal Ministero- emerge che effettivamente gli stessi si sono verificati quando il ricorrente era in attività di servizio per reprimere la criminalità e per
Pag. 9 di 20 esigenze di ordine pubblico, e quindi nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 563 citato.
5. Tanto acclarato e venendo alle domande involgenti il riconoscimento dei benefici assistenziali di legge, si osserva che il ricorrente ha chiesto, anzitutto, riconoscersi l'assegno vitalizio ex art. 2 co. 1, L. n. 407/1998 previsto per le vittime del dovere che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore al 25% (“
1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge
n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per
l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per
l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per
l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001”).
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, il riconoscimento della speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere dall'art. 5 co. 1, L. n. 206/2004, corrisposta in proporzione alla percentuale di invalidità riportata
(“L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di
200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.), nonché dello speciale assegno vitalizio di cui al comma 3 dello stesso articolo, anch'esso previsto per le vittime del dovere che abbiano subito una invalidità non inferiore al 25% (“A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di
Pag. 10 di 20 entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per
l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004,
l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni”).
6. Va a questo punto esaminata la eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, il quale ha evidenziato che i fatti di causa risalgono al CP_1
1996 e che la data del 1.1.2006 (data di entrata in vigore della normativa speciale in materia di benefici previsti per le vittime del dovere) costituisce il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione per la presentazione della domanda amministrativa. Avendo invece il ricorrente presentato l'istanza in data 13/5/2017, essendo diritto e correlati benefici inscindibilmente connessi, estinto il primo sarebbero venuti meno, secondo la prospettazione del resistente, anche i secondi.
Sul punto si osserva che in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte in numerose pronunce (ad es. in Cass. n. 26012 del 2018 e, più recentemente, in Cass. n. 28696 del 2020), cui il Tribunale ritiene di aderire, la condizione di vittima del dovere deve essere equiparabile ad uno status.
Ciò posto, deve anzitutto ricordarsi che la nozione tradizionale di "status", che la dottrina classica intendeva in senso "comunitario", ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare (donde la classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae), è andata progressivamente declinando in età moderna, allorché l'emersione del principio di eguaglianza formale, tipico del pensiero giuridico liberale e
Pag. 11 di 20 dell'organizzazione economica e sociale del modo di produzione capitalistico, ha sottoposto a revisione critica ogni forma di distinzione tra le persone che riposasse su leggi e convenzioni sociali, anziché sulla natura e sulla ragione.
Va però parimenti ricordato che tale revisione critica (che la dottrina inglese ha efficacemente riassunto nel passaggio dallo "status" al "contratto", al fine di rimarcare che nessun vincolo giuridico può modernamente giustificarsi in assenza di una manifestazione di volontà del soggetto che vi è astretto) ha scontato a sua volta, in età contemporanea, il progressivo affacciarsi della consapevolezza che l'opzione di politica legislativa di astrarre dalle differenze di condizione delle persone non è di per sé la più idonea ad assicurarne in concreto l'eguaglianza, sussistendo nella società dominata dal modo di produzione capitalistico rilevanti "ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese": come mirabilmente afferma l'art. 3 Cost., comma 2.
Proprio per ciò, parallelamente all'assunzione da parte dei pubblici poteri del compito di "rimuovere" tali ostacoli di fatto, ha ricevuto nuova legittimazione la scelta politica di assumere gruppi e categorie di persone come punti di riferimento di normative speciali, allo scopo di farne oggetto di protezione e perequazione rispetto al resto della collettività. Ed è proprio in relazione a tali obiettivi di eguaglianza sostanziale che la dottrina è tornata a rivolgere la sua attenzione al concetto di "status", rinvenendovi schemi utili per l'interpretazione e la qualificazione degli strumenti giuridici apprestati per l'attuazione degli obiettivi protettivi e perequativi fatti propri dalle politiche pubbliche. In questa nuova prospettiva, la nozione di status che maggiormente ha acquistato rilievo è quella di status civitatis, declinata specialmente come insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: e in specie al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti.
Pag. 12 di 20 Per tale via, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come "status activus processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale.
Dell'evoluzione che dianzi s'è sommariamente tracciata è stata testimone la stessa giurisprudenza della Corte di legittimità. Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico-giuridico (così ad es. già Cass. n. 4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass. n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua (...), che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di
Pag. 13 di 20 status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002). Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit
(cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016, cit.).
D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934 c.c., comma 2, non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi).
E' alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi
563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la
Pag. 14 di 20 prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le
Sezioni Unite hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e
564, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
Inoltre, non è revocabile in dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (comma 1) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (comma 2), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte
Cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili
Pag. 15 di 20 "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4 (così Cassazione civile sez. lav. -
30/05/2022, n. 17440).
Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito.
7. Applicando i suddetti principi al caso di specie, individuato il dies a quo del termine di prescrizione nel 1° gennaio 2006, giorno di entrata in vigore della legge n. 266/2005 ed avendo invece il ricorrente presentato l'istanza in data
13/5/2017, il diritto a percepire la speciale elargizione, quale emolumento una tantum, risulta prescritto.
8. Quanto invece al diritto a percepire l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio (nei limiti della prescrizione decennale), la domanda di parte ricorrente
è infondata, posto che in base alla richiamata normativa in materia, il riconoscimento dei benefici pretesi dal ricorrente è riconnesso al grado di invalidità eventualmente riportato dalla vittima del dovere a seguito dell'infortunio occorso in costanza di servizio.
Pag. 16 di 20 Dirimente in tal senso è la perizia del C.T.U. all'uopo nominato, dott. Per_1
depositata in data 25.03.2025.
[...]
Il C.T.U. incaricato, posta la disamina dei fatti di causa all'esito dell'esame della documentazione agli atti, del racconto anamnestico e dell'esame obiettivo, ha posto la seguente diagnosi: “Esiti di ferita lacero-contusa al dorso della mano sinistra con lesione dei tendini estensori comuni del 2° e 3° dito trattata chirurgicamente”.
Il perito ha premesso che i criteri medico-legali utilizzati per la percentualizzazione dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa prevedono il confronto tra le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992 e le tabelle A,
B, E ed F1 annesse al D.P.R. 915/78 e successive modifiche ed integrazioni, scegliendo il valore più favorevole;
mentre, invece, per la percentualizzazione del danno biologico, è utilizzata la tabella delle menomazioni, con relativi criteri applicativi, di cui al D.M. 12 luglio del 2000.
Il dott. ha osservato, quindi, che “La menomazione conseguenziale Per_1 all'evento vittimizzante per cui è causa ha determinato una lesione tendinea degli estensori del 2° e 3° dito della mano sinistra, entrambi ricostruiti chirurgicamente, ed una ferita lacero-contusa sul dorso della mano sinistra suturata chirurgicamente. Gli esiti consistono in una minima limitazione funzionale dei movimenti di flessione del II e III dito della mano sinistra, con chiusura a pugno efficace e presa valida, associata ad un lievissimo esito cicatriziale”, ritenendo, in relazione al danno biologico subito, che “Tenuto conto che nella fattispecie in esame siamo ben lontani da un blocco completo in estensione del II e III dito della mano sinistra, potendo il periziato flettere le prefate dita fino ai gradi estremi, al caso esaminato è possibile riconoscere la percentuale di danno biologico pari al 2%”.
Il perito nominato ha confutato, inoltre, gli esiti della CTP condotta dal dott.
, rilevando che né le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, né le Persona_2 tabelle di cui al D.P.R. 915/78 contengono voci analogiche direttamente collegabili agli esiti post-traumatici riscontrati nel caso di specie.
Pag. 17 di 20 In particolare, sul punto, il dott. ha ritenuto errata la Per_1 percentualizzazione del danno biologico, pari al 10%, operata dal dott. Condò, specificando che i codici 263 e 264 del DM 12 luglio 2000 utilizzati corrispondono, rispettivamente, alle seguenti infermità: anchilosi rettilinea dell'indice (danno biologico = 5% arto non dominante) e anchilosi rettilinea del medio (danno biologico = 4% arto non dominante).
Il C.T.U. ha evidenziato, inoltre, l'impossibilità di determinare alcuna percentuale di danno morale connessa ed in rapporto all'evento dannoso, in considerazione della tenuità dei postumi riportati, “di per sé incapaci sia di arrecare una apprezzabile sofferenza ed un turbamento dello stato d'animo, sia di arrecare una lesione alla dignità della persona”.
Ha precisato, dunque, le modalità di computo della percentuale di invalidità stabilita riferendo che “Il calcolo della percentuale unica indicante l'invalidità complessiva (IC) è ricavata applicando lo stesso criterio di cui all'art. 4, lettera d), del citato D.P.R. n. 181 del 2009, ricorrendo alla somma delle percentuali del danno biologico e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale del danno biologico (DB) secondo la seguente formula: IC = DB + DM + (IP -DB).
Nella fattispecie in esame abbiamo: IC = 2 + 0 + (0-2) = 2%.”.
Ha posto, infine, le seguenti conclusioni medico-legali: “Il Sig. Parte_1
, nato l'[...] a [...] e residente a [...], a seguito dell'evento vittimizzante del 12.07.1996 ha riportato esiti di ferita lacero-contusa al dorso della mano sinistra con lesione dei tendini estensori comuni del 2° e 3° dito trattata chirurgicamente. La percentuale di invalidità complessiva (IC) patita dal ricorrente a seguito dell'evento vittimizzante di cui sopra è pari al 2%, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale.”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione Per_1 delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Pag. 18 di 20 Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Il consulente ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di doversi discostare dalle valutazioni effettuate dal consulente tecnico di parte, dott. motivando in maniera esaustiva le proprie Persona_2 conclusioni medico-legali.
Ne deriva che le domande relative al riconoscimento dell'assegno vitalizio ex art. 2 co. 1, l. 407/1988 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3, l. 206/2004 vanno rigettate, stante la insussistenza dei requisiti minimi sanitari all'uopo richiesti dalla legge (invalidità permanente non inferiore al 25%).
Spettano tuttavia i benefici di natura non economica collegati al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
9. In conclusione, alla stregua delle considerazioni sovra esposte, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ai fini dell'integrale compensazione tra le parti, ragioni analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, e che si condensano nell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Daniela di
Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, reietta e/o assorbita:
- Accerta e dichiara la qualifica del ricorrente quale vittima del dovere per l'evento verificatosi il 12.7.1996;
- rigetta le domande di corresponsione dell'assegno vitalizio, dello speciale e della speciale elargizione;
- compensa le spese di lite;
Pag. 19 di 20 - pone a definitivo carico delle parti in solido tra loro le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 18.4.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 20 di 20
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. 2171/2020
Udienza del 18.04.2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle dott.sse AUPP Daria De Maio e Sara Cecere
è presente per il ricorrente l'Avvocato Emilio Ricciardi in sostituzione e per delega orale degli Avvocati Emanuele Condò e Barbara De Marchis. L'Avvocato
Ricciardi nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, si riporta a tutti gli atti ed i verbali di causa, insiste per tutte le domande e istanze, anche istruttorie, articolate. Chiede che la causa venga decisa e dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del difensore. il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della udienza di discussione del
18/4/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2171/2020 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
(c.f. indicato , Parte_1 C.F._1 rappresentato difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli avv.ti Emanuele Condò e Barbara De Marchis ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Livorno, n. 6 (indirizzi pec indicati:
); Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso cui domicilia per legge, in Napoli, alla via Diaz, n. 11
(indirizzo pec indicato: ; Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1. Con ricorso depositato in data 8.08.2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, chiedendo di “In via principale, accertare e dichiarare lo status di vittima del dovere o equiparato, ai sensi della L. 266 del 23.12.2005 artt. 563 o
564, con i benefici ivi connessi a favore del sig. , per tutti i Parte_1 motivi di cui in premessa. Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di ottenere tutti i benefici connessi al riconoscimento dello status di vittima del dovere nella misura del 25% di invalidità permanente, e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento ed alla CP_1 corresponsione, in favore del sig. : - dell'assegno Parte_1 vitalizio di cui alla Legge n. 407/98, art. 2 comma 1, D.P.R. n. 243/06, art. 4, comma 1, lettera b), numero 1, quantificato in euro 500,00 mensili ex art. 4 comma 238 L. 350/2003 soggetto a perequazione annua, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, o, nel denegato caso in cui si ritenesse inapplicabile la disposizione di cui al comma 238, art. 4, L. 350/2003, quantificato in euro
258,23 mensili, soggetto a perequazione annua, con decorrenza dalla sua entrata in vigore;
- della speciale elargizione di cui alla Legge n. 206/04, art. 5, comma 1, D.P.R. n. 243/06, art. 4, comma 1, lettera a), numero 1, D.L. n.
159/07, art. 34, comma 1, convertito nella Legge n. 222/07, art. 1, pari ad euro
2.000,00 per ogni punto di invalidità riconosciuto e dunque, nel caso di specie, ad euro 50.000,00, o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- dello speciale assegno vitalizio di cui alla legge 206 del 2004, art. 5, comma 3, introdotto dall'art. 2, comma 105, legge 244 del 2007, pari ad euro
1.033,00 mensili soggetto a perequazione annuale, con decorrenza dalla sua entrata in vigore. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere tutti i benefici indiretti che scaturiscono ope legis dallo status, oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata, in caso di contestazioni sulla quantificazione medico legale di cui alla relazione allegata e riportata nel presente atto, si chiede altresì CTU medico legale al fine di valutare la percentuale di invalidità permanente, secondo quanto disposto dalla D.P.R. n.
Pag. 3 di 20 181/09, patita dal ricorrente e, per l'effetto, si chiede di condannare il
resistente al pagamento delle prestazioni economiche, sopra CP_1 analiticamente indicate, in base alla percentuale risultante all'esito della CTU da calcolarsi secondo la specifica normativa di settore, oltre interessi e rivalutazione”. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
In punto di fatto, il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, deduceva di aver presentato, in data 13.05.2017, istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere, in ragione dell'incidente intervenuto in data 12.07.1996, mentre svolgeva le proprie funzioni di Agente di Polizia in forza presso il
Reparto di Prevenzione Crimine Puglia Sezione di Lecce, incaricato di effettuare un “posto di controllo” in località Mancaversa.
In particolare, il ricorrente riportava di aver perso il controllo della propria automobile durante l'inseguimento di un soggetto in fuga alla guida di una
AN TH, non fermatosi nonostante l'alt intimatogli, di aver perso conoscenza a causa dell'urto e di essere stato trasportato in ospedale, per poi essere dimesso in data 15.07.1996, con la diagnosi di “Ferita l.c. al 2° e 3° dito e al dorso della mano sn con ritenzione di corpo estraneo e lesione dei tendini estensori comuni del 2° e 3° dito. Perdita di sostanza alla falange ungueale del
3° dito della mano”.
Esponeva, inoltre, che l'Ospedale Militare di Bari, in data 16.07.1996, giudicava la lesione dipendente da causa di servizio e che, in data 29.03.2001, veniva rilasciato giudizio medico di TNI per l'infermità “Formazione ipercontrazione con impegno dorsale del III MF mano sx”.
Dopo aver ripercorso il proprio iter terapeutico, riferiva le conseguenze del sinistro ad oggi patite, ritenendo l'insussistenza della prescrizione del diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere posta alla base del rigetto della relativa istanza.
In considerazione del proprio grado di invalidità, quantificato nella misura del
25%, riteneva, dunque, la spettanza dei benefici di cui all'art. 5 co. 1 e 3, l.
206/2004, nonché dell'assegno vitalizio ex art. 2 co. 1, l. n. 407/98 e rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
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2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva del 18.05.2021 si costituiva in giudizio la parte resistente, instando per il rigetto del ricorso ed eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 3, dl.gs. n. 165/2001.
Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto preteso e dei correlati benefici, nonché l'infondatezza della domanda nel merito per assenza dei requisiti di legge necessari al riconoscimento dei benefici richiesti.
Espletata l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e a mezzo di C.T.U., alla odierna udienza, il Giudice del Lavoro, nella persona dello scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo dal settembre 2022, ha deciso la causa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla parte resistente, in quanto la controversia sul riconoscimento dello status di vittime del dovere rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Infatti, con le sentenze n. 23300 del 16 novembre 2016 e n. 759 del 13 gennaio
2017, i cui contenuti sono stati poi costantemente ribaditi in pronunce successive, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che «in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui dell'art. 1, comma 563, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale».
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4. Acclarata la giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso merita accoglimento nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
Vale premettere che l'art. 1, comma 563, della L. 23 dicembre 2005 n. 266 stabilisce che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art.
3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma equipara a tali soggetti “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Con D.P.R. n. 243/2006 è stato precisato che “ai fini del presente regolamento, si intendono: (...) b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Tracciato il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie, risulta documentato che il ricorrente è stato vittima di un incidente automobilistico
Pag. 6 di 20 occorso in servizio presso la sezione distaccata di Lecce, denominata Asti Como
91, aggregata al Commissariato di Gallipoli.
In particolare, dalla comunicazione del 15.07.1996 in atti (v. all. sub 2 in produzione di parte ricorrente), è emerso che “Alle ore 01,25 del 12 luglio 1996 la pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine - Sezione distaccata di Lecce, denominata Asti Como 91, aggregata a disposizione di questo
Commissariato… in località Mancaversa, marina di Taviano (LE), nel mentre effettuavano un posto di medesimo controllo, unitamente ad altri due equipaggi del Reparto, precisamente le pattuglie Asti Como 92 e 93, intimava
l'alt ad un'autovettura AN TH che proveniente da Mancaversa in direzione Gallipoli, Leuca-Gallipoli. All'intimazione dell'alt regolarmente effettuato con la paletta in dotazione dagli Operatori della Polizia, la citata
AN TH non si fermava bensì aumentava notevolmente la velocità dandosi a precipitosa fuga in direzione Gallipoli.
Visto ciò, gli operatori dell'Asti Como 91 si mettevano all'inseguimento dell'auto fuggitrice, la quale vistasi inseguita aumentava ancor di più la velocità.
Nel corso dell'inseguimento che si protraeva per circa 4 chilometri, l'auto
Polizia giunta nei pressi dell'ingresso del campeggio “Baia di Gallipoli” perdeva il controllo del veicolo e si ribaltava sulla sede stradale.
Nella circostanza, immediatamente dopo sopraggiungevano gli equipaggi Asti
Como 90 e 92 e l' che trovavasi a diporto, i quali Controparte_2 soccorrevano i colleghi feriti, trasportandoli nel locale ospedale, ove venivano ricoverati con le seguenti diagnosi: …
- , per "piccole ferite suturate mano sx - Avulsione ungueale Parte_1 con perdita di sostanza ferreo dito mano sx e sospetta lesione tendinea m- estensore 3° dito mano Sx" e giudicato guaribile in gg. 20 s.c. come da referto medico nr. 539…
Sul posto dell'incidente si faceva intervenire personale della locale Stazione
Carabinieri per i rilievi del caso, nonché i locali Vigili del Fuoco per la prevenzione di un eventuale incendio in quanto vi era perdita di carburante.
Pag. 7 di 20 Durante l'ispezione dei luoghi dell'incidente veniva rinvenuto un tondino di ferro per costruzioni della lunghezza di circa mt. 1 e diametro cm. 1,5 circa che veniva recuperato.
L'autovettura assumeva la posizione statica finale post-incidente capovolta sulla sede stradale, riportando i seguenti ingenti danni: tetto, cofano ant. e confano post. fortemente ammaccati, sportelli laterali sia anteriori fortemente ammaccati, parabrezza ant., vetro post. e vetri sportelli rotti, danni alle parti meccaniche da accertare….
In merito alla dinamica dell'incidente come si evince dalle allegate relazioni di servizio, si presume che il sinistro sia occorso nel seguente modo: l'Asti Como
91 nel mentre inseguiva l'autovettura AN arrotava il tondino in CP_3 ferro suddetto, perdendo il controllo del mezzo con le conseguenze di cui sopra”.
Inoltre, dalla cartella clinica in atti è emerso che, a seguito del suddetto incidente, il ricorrente veniva dimesso con la seguente diagnosi: “Ferita l.c. al 2°
e 3° dito e al dorso della mano sn con ritenzione di corpo estraneo e lesione dei tendini estensori comuni del 2° e 3° dito. Perdita di sostanza alla falange ungueale del 3° dito della mano” (v. doc. 4 all. parte ricorrente).
A seguito di esame obiettivo, poi, l'ospedale militare di Bari riconosceva le lesioni riportate dal “si dipendente da causa di servizio”, (v. doc. 5 all. Parte_1 parte ricorrente).
Peraltro, risulta altresì agli atti che, in data 20.10.2016, il riconosceva CP_1 in favore del ricorrente l'equo indennizzo tab b per la menomazione dell'integrità fisica conseguente all'infermità “esiti di pregressa ferita mano sx con lesione tendinea m. estensori 2 e 3 dito” (v. doc. 8 all. parte ricorrente).
Orbene, applicando i su menzionati principi al caso di specie, va rilevato che l'attività svolta dal ricorrente durante il turno di servizio per il controllo del territorio in data 12.07.1996, rientra nella fattispecie di cui alla L. n. 266 del
2005, art. 1, comma 563.
Pertanto, deve ritenersi che l'Assistente Capo possa essere Parte_1 riconosciuto quale vittima del dovere ai sensi della menzionata norma.
Pag. 8 di 20 Non coglie nel segno la difesa della parte resistente secondo cui “non basta che
l'evento legale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività
d'istituto”.
Come appare evidente dal confronto tra le due disposizioni normative sopra citate, le particolari condizioni ambientali ed operative nel corso delle quali deve essersi verificata la lesione, e quindi l'esistenza od il sopravvenire di circostanze che abbiano esposto il soggetto ad un rischio maggiore rispetto a quello già insito nella sua attività di servizio, sono richieste, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere dalle sole ipotesi di cui al comma 564, mentre per l'ipotesi di cui al comma 563 è sufficiente che il dipendente pubblico abbia subito la lesione in attività di servizio svolta per le finalità indicate dalla norma.
Quindi il comma 563, a differenza del comma successivo, non richiede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte affermando che “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”( Cass. sez.un. 4/5/2017 n.
10791).
Nel caso di specie, dalla descrizione degli episodi occorsi al -non Parte_1 contestata dal Ministero- emerge che effettivamente gli stessi si sono verificati quando il ricorrente era in attività di servizio per reprimere la criminalità e per
Pag. 9 di 20 esigenze di ordine pubblico, e quindi nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 563 citato.
5. Tanto acclarato e venendo alle domande involgenti il riconoscimento dei benefici assistenziali di legge, si osserva che il ricorrente ha chiesto, anzitutto, riconoscersi l'assegno vitalizio ex art. 2 co. 1, L. n. 407/1998 previsto per le vittime del dovere che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore al 25% (“
1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge
n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per
l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per
l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per
l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001”).
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, il riconoscimento della speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere dall'art. 5 co. 1, L. n. 206/2004, corrisposta in proporzione alla percentuale di invalidità riportata
(“L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di
200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.), nonché dello speciale assegno vitalizio di cui al comma 3 dello stesso articolo, anch'esso previsto per le vittime del dovere che abbiano subito una invalidità non inferiore al 25% (“A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di
Pag. 10 di 20 entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per
l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004,
l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni”).
6. Va a questo punto esaminata la eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, il quale ha evidenziato che i fatti di causa risalgono al CP_1
1996 e che la data del 1.1.2006 (data di entrata in vigore della normativa speciale in materia di benefici previsti per le vittime del dovere) costituisce il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione per la presentazione della domanda amministrativa. Avendo invece il ricorrente presentato l'istanza in data 13/5/2017, essendo diritto e correlati benefici inscindibilmente connessi, estinto il primo sarebbero venuti meno, secondo la prospettazione del resistente, anche i secondi.
Sul punto si osserva che in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte in numerose pronunce (ad es. in Cass. n. 26012 del 2018 e, più recentemente, in Cass. n. 28696 del 2020), cui il Tribunale ritiene di aderire, la condizione di vittima del dovere deve essere equiparabile ad uno status.
Ciò posto, deve anzitutto ricordarsi che la nozione tradizionale di "status", che la dottrina classica intendeva in senso "comunitario", ossia quale modo per definire la posizione della persona umana rispetto ad una data collettività di riferimento in funzione della sua condizione di libertà personale, cittadinanza e appartenenza a un certo gruppo familiare (donde la classica tripartizione della categoria in status libertatis, status civitatis e status familiae), è andata progressivamente declinando in età moderna, allorché l'emersione del principio di eguaglianza formale, tipico del pensiero giuridico liberale e
Pag. 11 di 20 dell'organizzazione economica e sociale del modo di produzione capitalistico, ha sottoposto a revisione critica ogni forma di distinzione tra le persone che riposasse su leggi e convenzioni sociali, anziché sulla natura e sulla ragione.
Va però parimenti ricordato che tale revisione critica (che la dottrina inglese ha efficacemente riassunto nel passaggio dallo "status" al "contratto", al fine di rimarcare che nessun vincolo giuridico può modernamente giustificarsi in assenza di una manifestazione di volontà del soggetto che vi è astretto) ha scontato a sua volta, in età contemporanea, il progressivo affacciarsi della consapevolezza che l'opzione di politica legislativa di astrarre dalle differenze di condizione delle persone non è di per sé la più idonea ad assicurarne in concreto l'eguaglianza, sussistendo nella società dominata dal modo di produzione capitalistico rilevanti "ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese": come mirabilmente afferma l'art. 3 Cost., comma 2.
Proprio per ciò, parallelamente all'assunzione da parte dei pubblici poteri del compito di "rimuovere" tali ostacoli di fatto, ha ricevuto nuova legittimazione la scelta politica di assumere gruppi e categorie di persone come punti di riferimento di normative speciali, allo scopo di farne oggetto di protezione e perequazione rispetto al resto della collettività. Ed è proprio in relazione a tali obiettivi di eguaglianza sostanziale che la dottrina è tornata a rivolgere la sua attenzione al concetto di "status", rinvenendovi schemi utili per l'interpretazione e la qualificazione degli strumenti giuridici apprestati per l'attuazione degli obiettivi protettivi e perequativi fatti propri dalle politiche pubbliche. In questa nuova prospettiva, la nozione di status che maggiormente ha acquistato rilievo è quella di status civitatis, declinata specialmente come insieme di pretese a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri che possono essere attribuite anche a chi si trovi temporaneamente soggetto alla sovranità pubblica: e in specie al riconoscimento di prestazioni sociali collegate a particolari condizioni e qualità dei richiedenti.
Pag. 12 di 20 Per tale via, lo status civitatis è stato progressivamente costruito come "status activus processualis", avente ad oggetto il potere di avvalersi dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge per assicurarsi le prestazioni sociali volte a garantire la protezione e la perequazione della categoria cui si appartiene e rendere così effettiva la libertà astrattamente assicurata dal principio di eguaglianza formale;
per converso, la libertà di scelta della persona, che costituisce l'acquisizione più rilevante della modernità giuridica, è stata preservata subordinando l'attribuzione delle prestazioni ad una specifica domanda dell'interessato, allo scopo di fugare la possibilità che l'attribuzione d'ufficio di certe prestazioni valesse ad imprimere autoritativamente al beneficiario una qualità soggettivamente percepita come uno stigma sociale.
Dell'evoluzione che dianzi s'è sommariamente tracciata è stata testimone la stessa giurisprudenza della Corte di legittimità. Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico-giuridico (così ad es. già Cass. n. 4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass. n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua (...), che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di
Pag. 13 di 20 status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n. 2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002). Non senza precisare che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit
(cfr. in tal senso Cass. n. 732 del 2007; Cass. n. 5318 del 2016, cit.).
D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934 c.c., comma 2, non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi).
E' alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi
563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la
Pag. 14 di 20 prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Va anzitutto ricordato, al riguardo, che, interpretando le disposizioni citate, le
Sezioni Unite hanno già chiarito che esse istituiscono "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (così Cass. S.U. n. 23300 del 2016, in motivazione, testualmente ripresa da Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente che abbia attinto quanti, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbiano prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi: e dunque, come può senz'altro aggiungersi in relazione alle fattispecie espressamente tipizzate dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e
564, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.).
Inoltre, non è revocabile in dubbio che le provvidenze in esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost.: la disposizione costituzionale ult. cit., nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (comma 1) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (comma 2), "non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte
Cost. n. 31 del 1986). E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili
Pag. 15 di 20 "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4 (così Cassazione civile sez. lav. -
30/05/2022, n. 17440).
Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3 (che statuisce che "in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito.
7. Applicando i suddetti principi al caso di specie, individuato il dies a quo del termine di prescrizione nel 1° gennaio 2006, giorno di entrata in vigore della legge n. 266/2005 ed avendo invece il ricorrente presentato l'istanza in data
13/5/2017, il diritto a percepire la speciale elargizione, quale emolumento una tantum, risulta prescritto.
8. Quanto invece al diritto a percepire l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio (nei limiti della prescrizione decennale), la domanda di parte ricorrente
è infondata, posto che in base alla richiamata normativa in materia, il riconoscimento dei benefici pretesi dal ricorrente è riconnesso al grado di invalidità eventualmente riportato dalla vittima del dovere a seguito dell'infortunio occorso in costanza di servizio.
Pag. 16 di 20 Dirimente in tal senso è la perizia del C.T.U. all'uopo nominato, dott. Per_1
depositata in data 25.03.2025.
[...]
Il C.T.U. incaricato, posta la disamina dei fatti di causa all'esito dell'esame della documentazione agli atti, del racconto anamnestico e dell'esame obiettivo, ha posto la seguente diagnosi: “Esiti di ferita lacero-contusa al dorso della mano sinistra con lesione dei tendini estensori comuni del 2° e 3° dito trattata chirurgicamente”.
Il perito ha premesso che i criteri medico-legali utilizzati per la percentualizzazione dell'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa prevedono il confronto tra le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992 e le tabelle A,
B, E ed F1 annesse al D.P.R. 915/78 e successive modifiche ed integrazioni, scegliendo il valore più favorevole;
mentre, invece, per la percentualizzazione del danno biologico, è utilizzata la tabella delle menomazioni, con relativi criteri applicativi, di cui al D.M. 12 luglio del 2000.
Il dott. ha osservato, quindi, che “La menomazione conseguenziale Per_1 all'evento vittimizzante per cui è causa ha determinato una lesione tendinea degli estensori del 2° e 3° dito della mano sinistra, entrambi ricostruiti chirurgicamente, ed una ferita lacero-contusa sul dorso della mano sinistra suturata chirurgicamente. Gli esiti consistono in una minima limitazione funzionale dei movimenti di flessione del II e III dito della mano sinistra, con chiusura a pugno efficace e presa valida, associata ad un lievissimo esito cicatriziale”, ritenendo, in relazione al danno biologico subito, che “Tenuto conto che nella fattispecie in esame siamo ben lontani da un blocco completo in estensione del II e III dito della mano sinistra, potendo il periziato flettere le prefate dita fino ai gradi estremi, al caso esaminato è possibile riconoscere la percentuale di danno biologico pari al 2%”.
Il perito nominato ha confutato, inoltre, gli esiti della CTP condotta dal dott.
, rilevando che né le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, né le Persona_2 tabelle di cui al D.P.R. 915/78 contengono voci analogiche direttamente collegabili agli esiti post-traumatici riscontrati nel caso di specie.
Pag. 17 di 20 In particolare, sul punto, il dott. ha ritenuto errata la Per_1 percentualizzazione del danno biologico, pari al 10%, operata dal dott. Condò, specificando che i codici 263 e 264 del DM 12 luglio 2000 utilizzati corrispondono, rispettivamente, alle seguenti infermità: anchilosi rettilinea dell'indice (danno biologico = 5% arto non dominante) e anchilosi rettilinea del medio (danno biologico = 4% arto non dominante).
Il C.T.U. ha evidenziato, inoltre, l'impossibilità di determinare alcuna percentuale di danno morale connessa ed in rapporto all'evento dannoso, in considerazione della tenuità dei postumi riportati, “di per sé incapaci sia di arrecare una apprezzabile sofferenza ed un turbamento dello stato d'animo, sia di arrecare una lesione alla dignità della persona”.
Ha precisato, dunque, le modalità di computo della percentuale di invalidità stabilita riferendo che “Il calcolo della percentuale unica indicante l'invalidità complessiva (IC) è ricavata applicando lo stesso criterio di cui all'art. 4, lettera d), del citato D.P.R. n. 181 del 2009, ricorrendo alla somma delle percentuali del danno biologico e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale del danno biologico (DB) secondo la seguente formula: IC = DB + DM + (IP -DB).
Nella fattispecie in esame abbiamo: IC = 2 + 0 + (0-2) = 2%.”.
Ha posto, infine, le seguenti conclusioni medico-legali: “Il Sig. Parte_1
, nato l'[...] a [...] e residente a [...], a seguito dell'evento vittimizzante del 12.07.1996 ha riportato esiti di ferita lacero-contusa al dorso della mano sinistra con lesione dei tendini estensori comuni del 2° e 3° dito trattata chirurgicamente. La percentuale di invalidità complessiva (IC) patita dal ricorrente a seguito dell'evento vittimizzante di cui sopra è pari al 2%, per i motivi illustrati nella parte dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale.”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la consulenza redatta a firma del dott. si presenti esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione Per_1 delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Pag. 18 di 20 Il medico incaricato, invero, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica accertata, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Il consulente ha, peraltro, specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di doversi discostare dalle valutazioni effettuate dal consulente tecnico di parte, dott. motivando in maniera esaustiva le proprie Persona_2 conclusioni medico-legali.
Ne deriva che le domande relative al riconoscimento dell'assegno vitalizio ex art. 2 co. 1, l. 407/1988 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3, l. 206/2004 vanno rigettate, stante la insussistenza dei requisiti minimi sanitari all'uopo richiesti dalla legge (invalidità permanente non inferiore al 25%).
Spettano tuttavia i benefici di natura non economica collegati al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
9. In conclusione, alla stregua delle considerazioni sovra esposte, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ai fini dell'integrale compensazione tra le parti, ragioni analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, e che si condensano nell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Daniela di
Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, reietta e/o assorbita:
- Accerta e dichiara la qualifica del ricorrente quale vittima del dovere per l'evento verificatosi il 12.7.1996;
- rigetta le domande di corresponsione dell'assegno vitalizio, dello speciale e della speciale elargizione;
- compensa le spese di lite;
Pag. 19 di 20 - pone a definitivo carico delle parti in solido tra loro le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 18.4.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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