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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c., con ricorso depositato in data 23/10/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/08/1971, con il proc. dom. avv. QUADRI LAURA, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
con il proc. dom. avv. GAVAZZI CRISTINA, giusta procura in atti - ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 648 del 17/12/2024; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 18/09/1999 in Cologno al Serio, optando per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autonoma.
Esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 19/03/2025, il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate in udienza, che venivano recepite quali provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
Stante il raggiungimento di un accordo complessivo in ordine alle condizioni della separazione e del successivo divorzio, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status della separazione.
Ebbene, a parere del Tribunale, le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte, unitamente all'esito negativo del tentativo di riconciliazione, sono elementi che dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile ex art. 151 c.c. e che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità al parere espresso dal
Pubblico Ministero.
Non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative, anche le condizioni accessorie alla pronunzia di separazione, inerenti alla previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie e alla regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali insorti tra i coniugi durante l'arco della vita matrimoniale, meritano integrale accoglimento così come riportate on dispositivo,
Avendo le parti avanzato anche la domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., che è improcedibile prima che sia decorso il termine di sei mesi indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e succ. modif., la presente causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato per consentire di acquisire la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia di separazione e la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare ex art. 2 L. n. 898/1970.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
Pag. 2 di 3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _2
, che hanno contratto matrimonio il giorno 18/09/1999 in COLOGNO AL SERIO,
[...]
alle condizioni di seguito riportate:
a. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 _2
un assegno mensile a titolo di mantenimento pari ad Euro 500,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese;
b. dà atto che i coniugi dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e per qualunque causa;
c. dà atto che la sig.ra dichiara di rinunciare sin d'ora ad avanzare qualunque pretesa _2
nei confronti di ovvero nei confronti di Controparte_1 Parte_1
personalmente, con riferimento all'attività lavorativa dalla medesima prestata in favore dell'impresa familiare;
d. dà atto che il sig. dichiara di non avere nulla a pretendere a titolo di Parte_1
restituzioni o rimborsi di somme di denaro asseritamente spettanti allo stesso in forza della scrittura privata siglata inter partes in data 19/05/2010;
e. dà atto che il sig. personalmente, né che Parte_1 Controparte_1
rappresenta in veste di legale rappresentante, avranno nulla a pretendere nei confronti della sig.ra a titolo di restituzione di somme versate in favore di quest'ultima Parte_2
mediante la sottoscrizione di un fondo pensione;
f. dà atto che il sig. rinuncia a sporgere formale querela nei confronti della sig.ra Parte_1
rispetto ai fatti di diffamazione di cui riteneva di essere parte offesa;
_2
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLOGNO AL SERIO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1999, atto n.,36 Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c., con ricorso depositato in data 23/10/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/08/1971, con il proc. dom. avv. QUADRI LAURA, giusta procura in atti;
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
con il proc. dom. avv. GAVAZZI CRISTINA, giusta procura in atti - ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 648 del 17/12/2024; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 18/09/1999 in Cologno al Serio, optando per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autonoma.
Esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 19/03/2025, il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate in udienza, che venivano recepite quali provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
Stante il raggiungimento di un accordo complessivo in ordine alle condizioni della separazione e del successivo divorzio, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status della separazione.
Ebbene, a parere del Tribunale, le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte, unitamente all'esito negativo del tentativo di riconciliazione, sono elementi che dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile ex art. 151 c.c. e che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, in conformità al parere espresso dal
Pubblico Ministero.
Non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative, anche le condizioni accessorie alla pronunzia di separazione, inerenti alla previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie e alla regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali insorti tra i coniugi durante l'arco della vita matrimoniale, meritano integrale accoglimento così come riportate on dispositivo,
Avendo le parti avanzato anche la domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., che è improcedibile prima che sia decorso il termine di sei mesi indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e succ. modif., la presente causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato per consentire di acquisire la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia di separazione e la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare ex art. 2 L. n. 898/1970.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
Pag. 2 di 3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _2
, che hanno contratto matrimonio il giorno 18/09/1999 in COLOGNO AL SERIO,
[...]
alle condizioni di seguito riportate:
a. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 _2
un assegno mensile a titolo di mantenimento pari ad Euro 500,00, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese;
b. dà atto che i coniugi dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e per qualunque causa;
c. dà atto che la sig.ra dichiara di rinunciare sin d'ora ad avanzare qualunque pretesa _2
nei confronti di ovvero nei confronti di Controparte_1 Parte_1
personalmente, con riferimento all'attività lavorativa dalla medesima prestata in favore dell'impresa familiare;
d. dà atto che il sig. dichiara di non avere nulla a pretendere a titolo di Parte_1
restituzioni o rimborsi di somme di denaro asseritamente spettanti allo stesso in forza della scrittura privata siglata inter partes in data 19/05/2010;
e. dà atto che il sig. personalmente, né che Parte_1 Controparte_1
rappresenta in veste di legale rappresentante, avranno nulla a pretendere nei confronti della sig.ra a titolo di restituzione di somme versate in favore di quest'ultima Parte_2
mediante la sottoscrizione di un fondo pensione;
f. dà atto che il sig. rinuncia a sporgere formale querela nei confronti della sig.ra Parte_1
rispetto ai fatti di diffamazione di cui riteneva di essere parte offesa;
_2
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLOGNO AL SERIO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1999, atto n.,36 Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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