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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2096/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TODARO PAOLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
C.F. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
La sig.ra , ut supra rappresentata, assistita e domiciliata, Parte_1
RICORRE al Tribunale di Como affinché, previa convocazione delle parti avanti a sé, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e celebrato in Parte_1 Controparte_1
AG (CO) in data 08.05.2021, regolarmente registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile nel Registro degli Atti di Matrimonio di AG - Anno 2021 - Numero 3 - Parte I - Serie Ufficio 1, alle medesime condizioni concordate in sede di separazione, con richiesta di annotazione nei registri dello Stato Civile.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 21 giugno 2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile, in AG in data 8 maggio 2021 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di AG - anno 2021, atto n. 3, parte I) con dal quale si era separata consensualmente con verbale del 17 novembre Controparte_1
2023, omologato in data 17-20 novembre 2023 dal Tribunale di Como, confermando le seguenti condizioni di separazione vigenti:
1. autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
2. affidamento condiviso delle minori (nata a [...] il 19 Persona_1 novembre 2020) e (nata a [...] il [...]) con collocamento presso Persona_2 la madre;
3. visite del padre un giorno a settimana, individuato tendenzialmente nel mercoledì dal termine della giornata lavorativa del padre sino alle ore 20.00 oltre ai week-end alternati, da sabato alle ore 10.00
a domenica alle ore 20.00 per e solo il sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 Persona_1 per con introduzione dei pernottamenti a partire dal terzo anno di età; Persona_2
4. durante le vacanze di Natale le minori staranno una settimana con ciascun genitore, alternando tra loro le settimane 23/12 – pranzo del 31/12 e pomeriggio del 31/12 -fino al 6/1 compreso;
le vacanze di Pasqua ad anni alterni con un solo genitore;
quanto alle altre vacanze scolastiche e alle festività saranno divise in modo paritetico tra i genitori entro il 30 ottobre di ogni anno, secondo il criterio dell'alternanza dei ponti e delle festività tra i genitori;
nel periodo delle vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé i minori tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo i genitori decideranno ad anni alterni, negli anni dispari la madre e negli anni pari il padre);
5. previsione di un contributo mensile al mantenimento della prole in euro 100,00 complessivi oltre al
50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Como sino al 31.12.2023; a far data dall'1.1.2024 il contributo al mantenimento sarà aumentato ad euro 350,00 complessivi ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
il pagamento avverrà entro il cinque di ogni mese e
l'importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
6. i coniugi danno atto di essere economicamente autonomi e per tale ragione non viene previsto alcun mantenimento reciproco;
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 24.2.2025, è comparso Controparte_1 personalmente, senza costituirsi in giudizio. Sentiti i coniugi -i quali hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico e chiesto concordemente la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni di separazione vigenti, evidenziando di aver raggiunto un buon equilibrio nella gestione delle figlie, che hanno un rapporto sereno con entrambi-, il Giudice delegato ha dichiarato la
2 contumacia di parte resistente, attesa la regolarità della notifica e ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al
Collegio.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti, attraverso la documentazione prodotta da parte ricorrente e le dichiarazioni rese dalle parti, consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale ed alle modalità di contribuzione al mantenimento delle figlie minori della coppia, tenuto anche conto dell'accordo manifestato dai coniugi sulla conferma delle condizioni di separazione vigenti e del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass.
15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098).
L'ascolto delle figlie minori deve ritenersi manifestamente superfluo, oltre che pregiudizievole, in considerazione della tenera età.
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi e anno contratto matrimonio, con Parte_1 Controparte_1 rito civile, in AG in data 8 maggio 2021.
Dalla loro unione sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il 25 marzo Per_1 Per_2
2022). Le parti si sono in seguito separate consensualmente con verbale del 17 novembre 2023, omologato in data 17-20 novembre 2023 dal Tribunale di Como.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, avendo gli stessi dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento delle figlie minori, il Collegio ritiene debba essere confermato il vigente regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, come richiesto concordemente da entrambi, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore, al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità. Non sono infatti emerse situazioni di specifico pregiudizio per le minori o elementi che possano mettere in discussione la capacità genitoriale delle parti.
Le bambine rimarranno, quindi, collocate presso la madre, con la quale sono rimaste a vivere a seguito della separazione, come richiesto concordemente dai genitori.
3 Deve inoltre essere confermata la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie stabilita in sede di separazione e tuttora vigente, in quanto idonea a garantire una stabile relazione. Si provvede pertanto come da dispositivo.
Il contributo al mantenimento delle figlie
La conferma delle condizioni di separazione richiesta dai genitori in ordine al contributo paterno al mantenimento delle figlie risulta proporzionata alla loro capacità reddituale, per come ricostruita e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita delle minori.
ha infatti dichiarato di lavorare come addetta mensa, con un reddito mensile Parte_1 netto di circa € 700 per 12 mensilità, oltre alla tredicesima di circa € 300-400, cui si aggiungono € 400 mensili a titolo di assegno unico (cfr. verbale d'udienza del 24.2.2025). Dalla documentazione in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 800 nel 2023 (mod. 730 2024) mentre, nel 2024, ha percepito una busta paga di circa € 1.097 (media buste paga 2024). Ha oneri abitativi pari a € 700 per il canone di locazione della casa in cui vive unitamente alle figlie, ai genitori (che lavorano part- time) ed al fratello (anch'egli lavoratore). sentito all'udienza del 24.2.2025, ha così riferito: ho perso il lavoro ad Controparte_1 ottobre 2024 perché c'è stato un calo di lavoro, abbiamo fatto 2 anni di cassa e poi mi hanno licenziato, poi sono andato in Ghana qualche mese. Sono tornato venerdì e ora cerco lavoro. Lavoravo in una ditta come metalmeccanico e guadagnavo circa € 1.600 mensili netti su 13 mensilità e vivo con i miei genitori che sono in pensione e prendono circa € 1.200 ciascuno e la casa è di loro proprietà. I miei genitori aiutano mia moglie economicamente. (cfr. verbale d'udienza del 24.2.2025).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese ma ha anzi manifestato assenso rispetto alle richieste avanzate dalla controparte, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
n AG, in data 8 maggio 2021 (atto iscritto presso i registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di AG - anno 2021, atto n. 3, parte I);
2. CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, (nata il 19 Per_1 novembre 2020) e (nata il [...]), con collocamento prevalente presso la madre, Per_2 anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
4 - un giorno a settimana, individuato tendenzialmente nel mercoledì dal termine della giornata
lavorativa del padre sino alle ore 20.00 oltre ai week-end alternati, da sabato alle ore 10.00 a domenica alle ore 20.00 per e solo il sabato dalle ore 10.00 alle ore CP_1 Per_1
20.00 per con introduzione dei pernottamenti a partire dal terzo anno Persona_2 di età;
- durante le vacanze di Natale le minori staranno una settimana con ciascun genitore, alternando tra loro le settimane 23/12 – pranzo del 31/12 e pomeriggio del 31/12 -fino al 6/1 compreso;
le vacanze di Pasqua ad anni alterni con un solo genitore;
quanto alle altre vacanze scolastiche e alle festività saranno divise in modo paritetico tra i genitori entro il 30 ottobre di ogni anno, secondo il criterio dell'alternanza dei ponti e delle festività tra i genitori;
nel periodo delle vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé i minori tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo i genitori decideranno ad anni alterni, negli anni dispari la madre e negli anni pari il padre);
4. PONE a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto Controparte_1 delle figlie minori mediante versamento a , in via anticipata entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 350 (annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT), oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo del Tribunale di Como, secondo il seguente schema:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
5 d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio in data 7.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TODARO PAOLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
C.F. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
La sig.ra , ut supra rappresentata, assistita e domiciliata, Parte_1
RICORRE al Tribunale di Como affinché, previa convocazione delle parti avanti a sé, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e celebrato in Parte_1 Controparte_1
AG (CO) in data 08.05.2021, regolarmente registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile nel Registro degli Atti di Matrimonio di AG - Anno 2021 - Numero 3 - Parte I - Serie Ufficio 1, alle medesime condizioni concordate in sede di separazione, con richiesta di annotazione nei registri dello Stato Civile.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 21 giugno 2024, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile, in AG in data 8 maggio 2021 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di AG - anno 2021, atto n. 3, parte I) con dal quale si era separata consensualmente con verbale del 17 novembre Controparte_1
2023, omologato in data 17-20 novembre 2023 dal Tribunale di Como, confermando le seguenti condizioni di separazione vigenti:
1. autorizzazione dei coniugi a vivere separati;
2. affidamento condiviso delle minori (nata a [...] il 19 Persona_1 novembre 2020) e (nata a [...] il [...]) con collocamento presso Persona_2 la madre;
3. visite del padre un giorno a settimana, individuato tendenzialmente nel mercoledì dal termine della giornata lavorativa del padre sino alle ore 20.00 oltre ai week-end alternati, da sabato alle ore 10.00
a domenica alle ore 20.00 per e solo il sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 Persona_1 per con introduzione dei pernottamenti a partire dal terzo anno di età; Persona_2
4. durante le vacanze di Natale le minori staranno una settimana con ciascun genitore, alternando tra loro le settimane 23/12 – pranzo del 31/12 e pomeriggio del 31/12 -fino al 6/1 compreso;
le vacanze di Pasqua ad anni alterni con un solo genitore;
quanto alle altre vacanze scolastiche e alle festività saranno divise in modo paritetico tra i genitori entro il 30 ottobre di ogni anno, secondo il criterio dell'alternanza dei ponti e delle festività tra i genitori;
nel periodo delle vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé i minori tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo i genitori decideranno ad anni alterni, negli anni dispari la madre e negli anni pari il padre);
5. previsione di un contributo mensile al mantenimento della prole in euro 100,00 complessivi oltre al
50% delle spese come da protocollo del Tribunale di Como sino al 31.12.2023; a far data dall'1.1.2024 il contributo al mantenimento sarà aumentato ad euro 350,00 complessivi ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
il pagamento avverrà entro il cinque di ogni mese e
l'importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
6. i coniugi danno atto di essere economicamente autonomi e per tale ragione non viene previsto alcun mantenimento reciproco;
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 24.2.2025, è comparso Controparte_1 personalmente, senza costituirsi in giudizio. Sentiti i coniugi -i quali hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico e chiesto concordemente la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni di separazione vigenti, evidenziando di aver raggiunto un buon equilibrio nella gestione delle figlie, che hanno un rapporto sereno con entrambi-, il Giudice delegato ha dichiarato la
2 contumacia di parte resistente, attesa la regolarità della notifica e ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al
Collegio.
Il materiale probatorio
Il Tribunale ritiene che gli elementi acquisiti, attraverso la documentazione prodotta da parte ricorrente e le dichiarazioni rese dalle parti, consentano di assumere una motivata decisione in ordine alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale ed alle modalità di contribuzione al mantenimento delle figlie minori della coppia, tenuto anche conto dell'accordo manifestato dai coniugi sulla conferma delle condizioni di separazione vigenti e del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass.
15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098).
L'ascolto delle figlie minori deve ritenersi manifestamente superfluo, oltre che pregiudizievole, in considerazione della tenera età.
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi e anno contratto matrimonio, con Parte_1 Controparte_1 rito civile, in AG in data 8 maggio 2021.
Dalla loro unione sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il 25 marzo Per_1 Per_2
2022). Le parti si sono in seguito separate consensualmente con verbale del 17 novembre 2023, omologato in data 17-20 novembre 2023 dal Tribunale di Como.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, avendo gli stessi dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la questione relativa all'affidamento delle figlie minori, il Collegio ritiene debba essere confermato il vigente regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, come richiesto concordemente da entrambi, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore, al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità. Non sono infatti emerse situazioni di specifico pregiudizio per le minori o elementi che possano mettere in discussione la capacità genitoriale delle parti.
Le bambine rimarranno, quindi, collocate presso la madre, con la quale sono rimaste a vivere a seguito della separazione, come richiesto concordemente dai genitori.
3 Deve inoltre essere confermata la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlie stabilita in sede di separazione e tuttora vigente, in quanto idonea a garantire una stabile relazione. Si provvede pertanto come da dispositivo.
Il contributo al mantenimento delle figlie
La conferma delle condizioni di separazione richiesta dai genitori in ordine al contributo paterno al mantenimento delle figlie risulta proporzionata alla loro capacità reddituale, per come ricostruita e valutata dalle stesse parti ed adeguato a garantire le esigenze di vita delle minori.
ha infatti dichiarato di lavorare come addetta mensa, con un reddito mensile Parte_1 netto di circa € 700 per 12 mensilità, oltre alla tredicesima di circa € 300-400, cui si aggiungono € 400 mensili a titolo di assegno unico (cfr. verbale d'udienza del 24.2.2025). Dalla documentazione in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 800 nel 2023 (mod. 730 2024) mentre, nel 2024, ha percepito una busta paga di circa € 1.097 (media buste paga 2024). Ha oneri abitativi pari a € 700 per il canone di locazione della casa in cui vive unitamente alle figlie, ai genitori (che lavorano part- time) ed al fratello (anch'egli lavoratore). sentito all'udienza del 24.2.2025, ha così riferito: ho perso il lavoro ad Controparte_1 ottobre 2024 perché c'è stato un calo di lavoro, abbiamo fatto 2 anni di cassa e poi mi hanno licenziato, poi sono andato in Ghana qualche mese. Sono tornato venerdì e ora cerco lavoro. Lavoravo in una ditta come metalmeccanico e guadagnavo circa € 1.600 mensili netti su 13 mensilità e vivo con i miei genitori che sono in pensione e prendono circa € 1.200 ciascuno e la casa è di loro proprietà. I miei genitori aiutano mia moglie economicamente. (cfr. verbale d'udienza del 24.2.2025).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese ma ha anzi manifestato assenso rispetto alle richieste avanzate dalla controparte, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
n AG, in data 8 maggio 2021 (atto iscritto presso i registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di AG - anno 2021, atto n. 3, parte I);
2. CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori, (nata il 19 Per_1 novembre 2020) e (nata il [...]), con collocamento prevalente presso la madre, Per_2 anche ai fini della residenza anagrafica;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
4 - un giorno a settimana, individuato tendenzialmente nel mercoledì dal termine della giornata
lavorativa del padre sino alle ore 20.00 oltre ai week-end alternati, da sabato alle ore 10.00 a domenica alle ore 20.00 per e solo il sabato dalle ore 10.00 alle ore CP_1 Per_1
20.00 per con introduzione dei pernottamenti a partire dal terzo anno Persona_2 di età;
- durante le vacanze di Natale le minori staranno una settimana con ciascun genitore, alternando tra loro le settimane 23/12 – pranzo del 31/12 e pomeriggio del 31/12 -fino al 6/1 compreso;
le vacanze di Pasqua ad anni alterni con un solo genitore;
quanto alle altre vacanze scolastiche e alle festività saranno divise in modo paritetico tra i genitori entro il 30 ottobre di ogni anno, secondo il criterio dell'alternanza dei ponti e delle festività tra i genitori;
nel periodo delle vacanze scolastiche estive il padre terrà con sé i minori tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo i genitori decideranno ad anni alterni, negli anni dispari la madre e negli anni pari il padre);
4. PONE a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto Controparte_1 delle figlie minori mediante versamento a , in via anticipata entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 350 (annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT), oltre al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo del Tribunale di Como, secondo il seguente schema:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
5 d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AG, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio in data 7.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
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