Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2548 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( ) con il proc. dom. avv.to Stefania Di Parte_1 C.F._1
Florio, delega in atti
-attrice- contro
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ) con il proc. dom. avv. to Michele Marino, delega in atti C.F._3
-convenute – all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice deduceva di essere l'unica erede dei genitori e Persona_1
e precisava che tra i beni pervenutile per successione paterna, Controparte_3
rientravano:
- il fondo rustico sito in agro di Ricigliano alla Contrada Bufata, riportato in C.F. alla partita 3926, foglio 27, n. 162, seminativo, are 20,75, R.D. lire 49,80, classe 1, e n. 163 pagina 1 di 7
- lo spiazzo di suolo sito in San GR NO, riportato in C.F. alla partita 1653, foglio 28, n. 2169;
Mentre, tra i beni pervenutile dalla successione materna dovevano ritenersi compresi: il fondo in agro di Ricigliano alla Contrada Bufata, riportato in C.F. alla partita 4537, foglio 27, n. 133, vigneto, are 3 e centiare 10, RD. L. 18,60, cl. 1 e n. 221 (frazionato nelle particelle n. 293, 296 e 297), vigneto, are tre e centiare settanta, RD. L. 22,20, cl. 1;
- i diritti in ragione di un mezzo di fondo in agro di San GR NO alla
Contrada Marchitiello, riportato in C.F. alla partita foglio 38, n. 74, seminativo, are nove e centiare sessanta, RD. L. 14,40, cl. 3 e n. 184 (attuale 314), seminativo, are quindici, RD. L. 22,50, cl 3.
Lamentava che la propria figlia, odierna convenuta , aveva donato Controparte_1
alla di lei figlia, con atto notarile del 5.8.2016, i seguenti beni sul CP_2
presupposto di averne acquistato la proprietà per usucapione a seguito di possesso ultratrentennale:
- locale, adibito a stalla, sito nel Comune di Ricigliano (Sa) alla Contrada San Carlo, posto al piano terra, riportato nel C.F. del detto Comune al foglio 27, particella 294
(derivante dal frazionamento della particella n. 163), categoria C/6, classe 1, mq 136, piano T., RC. 70,24;
- zona di terreno di natura agricola, sita nel Comune di Ricigliano (Sa) alla Contrada
San Carlo, riportato nel C.F. del detto Comune al foglio 27, particelle:
162, vigneto, classe 1, are 20.75, RD euro 24,11, RA euro 16,61;
293 (derivante dal frazionamento delle particelle n. 163 e n. 221), seminativo irriguo, classe U, are 17.62, RD euro 21,38, RA euro 10,01;
- zona di terreno di natura agricola, sita nel Comune di Ricigliano (Sa) Contrada San
Carlo, riportato nel C.F. del detto Comune al foglio 27, particelle:
133, vigneto, classe 1, are 03.10, RD euro 3,60, RA euro 2,48;
pagina 2 di 7 296 (derivante dal frazionamento delle particelle n. 163 e n. 221), vigneto, classe 1, are
02.58, RD euro 3,00, RA euro 2,07;
297 (derivante dal frazionamento delle particelle n. 163 e n. 221), vigneto, classe 1, are
00.82, RD euro 0,95, RA euro 0,66;
- locale deposito sito nel Comune di San GR NO (Sa) alla Via Campo Piccolo, posto al piano primo sottostrada, riportato nel C.F. del detto Comune al foglio 28, particella 2169, subalterno 2, categoria C/2, classe 3, mq 25, superficie catastale totale
37 mq, piano S1, RC euro 10,59;
- terreno di natura agricola sito nel Comune di San GR NO (Sa) alla Contrada
Marchitiello, riportato nel C.F. del detto Comune al foglio 38, particella 314 (in precedenza 184), seminativo, classe 3, are 10.77, RD euro 3,06, RA euro 3,34.
L'attrice deduceva pertanto la nullità della donazione in oggetto in quanto relativa a beni di sua proprietà e che la donante non aveva mai acquistato per usucapione mancando ogni pronuncia giudiziale in tal senso.
Sosteneva che l'appartenenza del bene donato ad un soggetto diverso dal donante incideva sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento del detto bene nello schema della donazione dispositiva e, quindi, sulla possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio).
Esponeva peraltro che sino agli anni '90 i beni in questione erano stati utilizzati per la coltivazione di mais e frumento nonché per la fruttificazione di vigneti, tanto più che il locale sito nel Comune di Ricigliano (SA) alla contrada San Carlo era stato costruito nel 1995 e non prima del 1967, come invece indicato nell'atto di donazione.
Riferiva che con l'avanzare dell'età si era fatta coadiuvare da terzi, ed anche dai tre figli, nello svolgimento delle attività di semina e di raccolta dei frutti e negava quindi che i beni donati alla convenuta avessero potuto formare oggetto di possesso idoneo ad usucapirli da parte della tanto più se in forza dello stretto legame di CP_1
parentela che legava le parti in causa doveva presumersi la tolleranza del proprietario.
Concludeva quindi a che fosse dichiarata la nullità della donazione per notar Per_2
pagina 3 di 7 del 5.8.2016 (rep. 7797 racc. 5545), con condanna delle convenute al Per_3
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza dell'atto nullo.
Costituitesi, le convenute contestavano la domanda avversaria allegando che per oltre trent'anni la aveva mantenuto a sue cura e spese il locali ed i terreni oggetto CP_1
della pretesa attorea e che la non li aveva invece mai detenuti od utilizzati. Parte_1
Ciò in quanto , madre dell'attrice e, rispettivamente nonna e Persona_1
bisnonna delle convenute, li aveva sin da quando era in vita destinati alla nipote la quale appunto ne aveva ottenuto il possesso senza alcuna Controparte_1
contestazione da parte dell'attrice.
Confutavano quindi la dedotta nullità della donazione rilevando come non ricorresse l'ipotesi di donazione di beni altrui, bensì di beni già acquistati per usucapione per essere decorso il tempo necessario e nonostante l'assenza di un accertamento giudiziale in tal senso di natura, peraltro, solo dichiarativa.
Le convenute formulavano quindi, in via riconvenzionale domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, in subordine anche ex art. 1159 bis c.c., dei seguenti beni:
a) locale adibito a stalla sito nel Comune di Ricigliano (SA) alla Contrada San Carlo, ubicato al piano terra, riportato in C.F. del detto Comune al foglio 27 particella n. 294
(derivata dal frazionamento della particella n. 163) cat. C/6, classe 1, mq. 136, piano T,
R.C. € 70,24;
b) zona di terreno di natura agricola, sita nel Comune di Ricigliano (SA) alla Contrada
San Carlo riportato nel C.F. del detto Comune al foglio 27, particelle n. 162 (vigneto),
n. 293 (seminativo irriguo), n. 133 (vigneto), n. 296 (vigneto), n. 297 (vigneto);
c) locale deposito sito nel Comune di San GR NO (SA) alla via Campo
Piccolo, posto al piano primo sottostrada, riportato in C.F. del detto Comune al foglio
28, particella n. 2169, sub 2, cat. c/2, classe 3, mq. 25, R.C. € 10,59;
d) terreno sito nel Comune di San GR NO (SA) alla Contrada Marchitiello, riportato in C.F. del detto Comune al foglio 38, particella n. 314, seminativo.
pagina 4 di 7 Espletata la procedura di mediazione ed esaurita l'istruttoria orale dal precedente giudice, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024
e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 13.1.2025 alla quale il Tribunale si riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c. nei termini di legge.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Deve essere preliminarmente vagliata la domanda riconvenzionale richiamando i principi che presiedono alla fattispecie acquisitiva dell'usucapione.
La convenuta ha allegato di aver per oltre trent'anni, mantenuto, a sua cura e CP_1
spese, i locali e i terreni oggetto della domanda avversaria e di aver provveduto alla coltivazione, irrigazione e manutenzione di tali proprietà, nonché di aver adibito il locale sito alla contrada San Carlo di Ricigliano a ricovero di bovini ed ovini in quanto dotato di ogni attrezzatura e strumento per l'allevamento del proprio bestiame (cfr. fogli 5 e 6 comparsa di costituzione e cap. 7 memoria istruttoria del 7.1.2019).
Con ordinanza del 25.6.2020 parte convenuta è stata ammessa a provare la destinazione del predetto locale (cap. 7 cit.), mentre i restanti capitoli della memoria istruttoria, formulati con riferimento al godimento esclusivo ed alla manutenzione dei cespiti in contestazione, sono stati ritenuti generici ed a carattere valutativo e, come tali, inammissibili.
Deve allora prendersi atto che, già in punto allegazioni, le convenute non hanno dedotto un possesso utile ad usucapire.
Invero, la mera coltivazione del fondo non è sufficiente ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus
(Cassazione n. 18215/2013).
Inoltre, non è stata data alcuna contezza dello svolgimento da parte della di CP_1
pagina 5 di 7 un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario e/o usufruttuario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale (tanto più in un contesto familiare come quello in oggetto).
E' pacifico infatti che una domanda di usucapione fondata sulla mera allegazione e prova del corpus non può essere accolta perché chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cassazione n. 975/2000).
Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
E' allora, evidente, che in applicazione di tali principi, non può dirsi offerta, prima ancora che fornita, la prova richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, anche ex art. 1159 bis c.c. (anche con riguardo alla usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 346, la prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'”animus”, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento, in suo favore, della dedotta fattispecie acquisitiva, Cassazione n. 975/2000).
All'uopo infatti non può riconoscersi alcun rilevanza dirimente alle dichiarazioni rese ai testi di parte convenuta in ordine alla destinazione a stalla del locale alla contrada
San Carlo di Ricigliano, in quanto attività pienamente compatibile con la mera tolleranza del proprietario e che non risulta essersi concretizzata in una esclusione dell'attrice dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
Se allora non può affermarsi che la avesse acquistato per usucapione la CP_1
pagina 6 di 7 proprietà dei beni che hanno formato oggetto di donazione alla figlia, va dichiarata la nullità di tale atto.
La donazione di cosa altrui è infatti nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio (Cassazione n.
29661/2024; S.U. n. 5068/2016).
Diversamente, non può essere accolta la domanda risarcitoria attorea, per non essere stata offerta, prima ancora che fornita, la prova del danno asseritamente patito e dovendosi escludere la sua sussistenza in re ipsa.
Per completezza, va rilevato che l'art. 2655 c.c. non postula che nel caso di nullità di un atto trascritto occorra un ordine del giudice di procedersi all'annotazione la quale può essere, pertanto, chiesta ed eseguita anche senza un apposito ordine in tal senso
(Cassazione n. 31831/2024).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara la nullità dell'atto di donazione per notar del 5.8.2016 (rep. Persona_4
7797 racc. 5545) stipulato tra e e trascritto in data Controparte_1 CP_2
2.9.2016 (reg. gen. 34952; reg. part. 27345); condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore Controparte_1 CP_2
dell'avv.to Stefania Di Florio, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 237,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 29.1.2025
IL GIUDICE Daniela Quartarone
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