Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5971/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Cantore presidente giudicedott.ssa Sandra Moselli
dott.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5971/2022, riservata per la decisione con ordinanza del 6.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il solo deposito della comparsa conclusionale,
avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
,Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Dorina Merdini, presso il cui studio sito in Bologna,
via Fioravanti n. 28/D, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
,nato a [...] il [...]. CP 1
-resistente contumace-
Conclusioni: 66"... il procuratore di parte ricorrente si riporta ai propri atti difensivi e precisa le conclusioni,
insistendo nella richiesta del loro accoglimento...".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP 1 in data 03.10.2018 in Marocco;
che dalla unione non sono nati figli;
che la vita coniugale è andata gradualmente deteriorandosi per incompatibilità caratteriali e incomprensioni tra gli stessi coniugi, culminando nella definitiva dissoluzione del consorzio familiare -ha chiesto dichiararsi la separazione personale da il quale continuerà ad abitare nella casa CP 1
familiare.
Il Presidente delegato, all'udienza del 5.4.2023, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di
"preso atto dell'assenza diconciliazione per la mancata comparizione del resistente, CP 1
prole da tutelare e di domande su cui provvedere, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, nessuno si è costituito per CP 1 , pertanto, all'udienza dell'11.4.2024 ne è stata dichiarata la contumacia e, su richiesta di parte ricorrente, il giudice istruttore ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza indetta, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per il deposito della sola comparsa conclusionale.
***
Sulla domanda di separazione giudiziale
In via preliminare, posto che le parti non sono italiane, avendo cittadinanza marocchina, occorre delibare la pregiudiziale questione di giurisdizione.
Ebbene, nei procedimenti di separazione e divorzio tra coniugi cittadini di stati terzi, per l'individuazione del giudice competente, si applica il Regolamento n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale). La predetta norma ha infatti una vocazione universale (cfr. Corte di
Giustizia europea 29 novembre 2007, n. 68, Sundelind c. Lopez) e trova applicazione anche nei confronti di cittadini extra-UE con residenza abituale in uno stato membro. L'art. 3 del detto Regolamento prevede che sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato
membro di cui i due coniugi sono cittadini o quelle nel cui territorio si trova: 1) la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o 2) la residenza abituale del convenuto o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o 3)
la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o 4) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è occupata del concetto di "residenza abituale" in relazione alla norma sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale. Secondo quanto sostenuto nella pronuncia relativa alla causa C-523/07, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare.
Nella prospettiva della Corte di Giustizia, dunque, è compito della competente autorità giurisdizionale nazionale determinare la residenza abituale, tenendo conto delle circostanze peculiari di ogni singolo caso.
A ciò si aggiunga che anche le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, a far data dalla sentenza n. 15328 del 25 giugno 2010, hanno sottolineato come il concetto di residenza abituale debba essere inteso quale luogo in cui il soggetto ha fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi.
La residenza, dunque, non deve essere intesa in senso meramente formale quale luogo anagrafico,
quanto piuttosto quale residenza effettiva, da individuare nel luogo ove si svolge concretamente e continuamente la vita personale e lavorativa al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Un quadro più chiaro e completo, in materia di separazione e divorzio, è stato fornito dal legislatore comunitario proprio con il Regolamento n. 1259/2010 (relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale).
Al suo interno è contemplato un unico complesso di norme volte a determinare quale legge nazionale debba essere applicata alle procedure di divorzio o separazione personale riguardanti coniugi con cittadinanze diverse, che vivono in un Paese differente da quello di cittadinanza o che non risiedono più insieme nello stesso Paese dell'Unione europea.
Il Regolamento n. 1259/2010, conosciuto anche come Roma III, all'art. 5 conferisce ai coniugi la facoltà di designare, per iscritto, la legge nazionale eventualmente applicabile in caso di separazione personale e divorzio, purché la legge prescelta rientri tra le seguenti: 1) legge dello Stato dove i coniugi hanno la loro residenza abituale nel momento in cui viene concluso l'accordo; 2) legge dello Stato dove i coniugi avevano la loro ultima residenza abituale, nella misura in cui uno di essi risieda ancora in tale luogo nel momento in cui viene concluso l'accordo; 3) legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza nel momento in cui viene concluso l'accordo; 4) legge del foro.
L'accordo di cui all'art. 5, per essere valido, deve essere scritto, datato e firmato da entrambi i coniugi e può essere concluso e/o modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
In mancanza di un accordo delle parti, dunque, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento
Roma III, sarà applicabile: 1) la legge dello Stato in cui i coniugi risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
2) la legge dello Stato in cui i coniugi risiedono abitualmente sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità
giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o,
in mancanza;
3) la legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
4) la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
L'art. 8 predilige, quindi, l'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi, con l'evidente finalità di favorire l'integrazione sociale e consentire al giudice dello Stato di residenza abituale dei coniugi di essere individuato come competente e di applicare il diritto interno.
Nel caso di specie, le parti hanno avuto come ultima residenza comune quella in Trani in via San
Martino n.36, onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del
Regolamento 2201/2003. La legge applicabile è quella italiana, a norma dell'art. 8 regolamento CE 1259/2010, posta l'ultima residenza abituale dei coniugi.
Sempre in via preliminare va precisato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile.
Invero, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento ciò già in applicazione dell'art. 28 1. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è
considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia quindi non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio (...) che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte appello Genova 23
dicembre 1999).
Il principio enunciato, del resto, è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama la pronuncia della
Suprema Corte, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 569 del 14.2.1975, secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia,
indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato
Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione,: "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica,
perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985).
Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto ne sussistono i presupposti, come emerge anche dalla cessazione di ogni forma di coabitazione.
All'uopo si reputa che la dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente, nella contumacia del resistente, costituiscono inequivoca dimostrazione della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Pertanto, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1,
C.C.
Le spese del presente giudizio vanno compensate fra le parti in ragione della natura della controversia e dell'esito complessivo del giudizio, non avendo il resistente, che ha scelto di restare contumace,
ostacolato la rapida definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di CP 1 garantito l'intervento in causa del pm, così provvede: "
1) dispone la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1 uniti in Matrimonio
in Marocco il 3.10.2018;
2) compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 18.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa Laura Cantore