Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4117 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis del codice di Procedura Civile vertente:
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Urso con domicilio eletto c/o il suo Parte_1 studio in Cariati, alla Via Carducci, 4
E
– elettivamente domiciliato in Cosenza, presso la sede dell'istituto, alla Piazza Loreto, 22, Pt_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Luigina Scarpelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte istante depositava Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) ex art. 445 bis del Codice di Procedura Civile a seguito di visita della Commissione Medica competente che non aveva confermato, in sede di revisione, l'invalidità civile al 74% in precedenza goduta.
2024 in dipendenza della sospensione della prestazione.
Richiedeva, pertanto, la nomina di CTU allo scopo di accertare il requisito sanitario afferente alla invocata provvidenza nonché la declaratoria di non dovutezza del rateo predetto.
Si è costituito l' , rilevando l'intervenuta decadenza nella proposizione del Controparte_1 ricorso atteso che il verbale veniva gravato oltre il termine di decadenza semestrale;
nel merito rilevava la bontà dell'operato della . Parte_3
Alla udienza di comparizione e discussione le Parti si riportavano ai loro atti ed alle rispettive conclusioni.
La causa appare matura per la decisione.
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1. L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
Merita condivisione l'eccezione sollevata dall' a cagione della tardività nel deposito del Pt_2 proposto ricorso.
A tal proposito non è inopportuno rammentare come la normativa vigente ossia l'art. 42 del D.L.
269/2003 convertito in Legge 326/2002 e successive modifiche preveda come il verbale della
Commissione Medica vada impugnato entro il termine decadenziale di sei mesi decorrente Pt_2 dalla notifica del medesimo.
Orbene, il verbale gravato è stato notificato al sig. l' 08.03.2024 - per come emerge dalla Pt_1 documentazione versata in atti da parte resistente - laddove il ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo risulta iscritto il successivo 01.10.2024 ossia ben dopo lo spirare del termine decadenziale.
Risulta, infatti, spirato, il termine semestrale di decadenza maturato alla data dell'08.09.2024.
Vi è da aggiungere come la Parte nel ricorso (pag. 2) così come nelle note scritte depositate opera il riferimento a comunicazione datata 07.03.2024 pervenuta il successivo 04.04.2024 da cui intenderebbe far decorrere il termine semestrale di decadenza ma, in verità, il riferimento è alla distinta e successiva comunicazione con la quale il sig. veniva, in sede di rideterminazione Pt_1 della prestazione, invitato alla restituzione della somma per la mensilità del mese di Marzo 2024 e non certo al verbale di visita medica impugnato che non è datato 07.03.2024; tanto più ove si osservi che le distinte comunicazioni ossia quella recante il verbale di visita e quella recante la richiesta di restituzione somme – depositate dal ricorrente – portano numeri di raccomandata diversi (rispettivamente n. 664943812884 con recapito alla Parte l'08.03.2024 e n. 664946397640 recante la comunicazione data 07.03.2024 pervenuta, come rilevato dallo stesso ricorrente, il
04.04.2024).
Peraltro è proprio parte ricorrente che rileva come avverso la comunicazione di rideterminazione della prestazione ha spiegato ricorso amministrativo in pari data ossia il 04.04.42024 per come emerge dalla documentazione versata agli atti.
Il ricorso, deve, sotto tale profilo, essere dichiarato inammissibile stante l'intervenuto spirare del termine semestrale di decadenza previsto per l'impugnazione.
Sotto ulteriore profilo deve, parimenti, rilevarsi la inammissibilità del ricorso nella parte in cui con lo stesso viene domandato l'accertamento della non dovutezza di alcunché nei confronti dell' previdenziale (v. conclusioni rassegnate in ricorso: “. . . accertare e dichiarare che CP_1 nessuna somma è dovuta”) rilevandosi come il procedimento ex art. 445 bis CPC non sia applicabile a tutte le controversie previdenziali e/o assistenziali ma solo a quelle in materia di invalidità pensionabile e tra queste neppure a tutte.
Difatti la norma circoscrive la operatività dell'istituto alle “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 n. 222“.
E' inutile rammentare come la procedura ex art. 445 bis CPC trovi applicazione, pertanto, e sia obbligatoria qualora debba essere accertata la sussistenza del requisito sanitario, in materia assistenziale (indennità di accompagnamento;
assegno mensile di assistenza;
pensione di inabilità; pensione per ciechi civili;
indennità di frequenza;
indennità speciale per ciechi ventesimisti;
assegno vitalizio per ciechi decimisti;
pensione per sordomuti e indennità di comunicazione;
indennità di accompagno per ciechi assoluti) e in quella previdenziale, nelle controversie aventi ad oggetto l'invalidità pensionabile gestita dall' , mentre le prestazioni di cui alla L. 222/84 sono Pt_2
l'assegno di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità.
Nelle vertenze nelle quali, viceversa, l'invalidità viene in considerazione ai fini del riconoscimento di benefici ed altre utilità come, ad esempio, per richiedere ed ottenere somme, restituzioni e/o accertamenti anche negativi di crediti non può attivarsi il procedimento ex art. 445 bis CPC.
Anche sotto tale profilo il ricorso è, pertanto, inammissibile. 3. Le spese di lite possono compensarsi stante la qualità delle Parti, la natura della controversia e la pronuncia sulla sola questione di ammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig.
[...]
, con ricorso iscritto l'01.10.2024 ad istanza di esso nei confronti dell , in Pt_1 Pt_1 Pt_2
p.l.r.p.t., così provvede:
- Dichiara inammissibile il proposto ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 9 Giugno 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo